| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2004
n. 7247
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri
Manzi Pasquale (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Renato Magaldi)
contro Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello
Stato) |
|
1. Pubblico Impiego – Annullamento in sede
giurisdizionale dell’atto di destituzione del pubblico dipendente
– Diritto alla corresponsione delle differenze retributive
– Sussiste
|
|
1. Deve riconoscersi al dipendente riammesso
in servizio per effetto dell’annullamento dell’atto illegittimo
di destituzione non solo la retrodatazione giuridica del
ripristino del rapporto, ma anche la corresponsione delle
differenze retributive, comprensive degli interessi e della
rivalutazione, atteso che l’opposto principio della corrispettività,
per cui il trattamento economico è correlato alla funzione
svolta, vale solo per la diversa ipotesi delle nomine in
servizio disposte dopo illegittimi dinieghi, ma non anche
per i casi di annullamento dell’atto amministrativo che
fa cessare illegittimamente un rapporto d’impiego o che
ne ritarda illegittimamente la progressione, con connessa
reviviscenza o progressione del rapporto nella sua pienezza,
con ogni conseguenza di anzianità, di carriera e di retribuzione
(1)
|
| |
|
----------------
|
| |
|
(1)
Dello stesso avviso: Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre
2003, n. 9321; sez. VI, 27 settembre 2002, n. 4955; 30 agosto
2002, n. 4375 |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N.7247 Reg. Sent. ANNO 2004
N. 4909 Reg. Ric. ANNO 2003
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione I
|
| |
|
composto dai Signori:
1) Giancarlo Coraggio - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere - relatore
3) Arcangelo Monaciliuni - Consigliere
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 4909/2003 Reg. Gen, proposto
da
|
| |
|
Manzi Pasquale rappresentato e difeso
dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Renato Magaldi, con domicilio
eletto in Napoli, viale Gramsci 16,
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Ministero dell’Interno, in persona
del ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto, ope legis,
in Napoli, alla via Diaz 11,
|
| |
|
per l’esecuzione del giudicato formatosi
sulla sentenza n. 2947/2001 del 27 giugno 2001 di questo
T.A.R., Sezione I^,
|
| |
|
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno,
con le annesse produzioni;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTA la sentenza di questa Sezione n. 2947/2001 del 27
giugno 2001;
UDITI nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 - relatore
il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati nel
verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
Con ricorso notificato il 24 aprile 2003
e depositato in segreteria il successivo 9 maggio 2003,
il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n.
2947/2001 del 27 giugno 2001 con la quale questa Sezione
ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto
del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, del 31 luglio 2000 con il quale il sig. Manzi
era stato destituito dall’amministrazione della Pubblica
Sicurezza a decorrere dal 27 maggio 1991.
La sentenza n. 2947/2001 di questa Sezione ha in particolare
annullato il predetto atto di destituzione, reiterativo
di un precedente, analogo, provvedimento (del 13 maggio
1991) già annullato per difetto di motivazione con precedente
sentenza della II sez. di questo Tar n. 38 del 2 febbraio
1994, ritenendo il nuovo provvedimento anch’esso affetto
dal vizio di carenza di motivazione, desunto, in particolare,
dal rilievo per cui “dopo circa venti anni dai fatti (furto
aggravato commesso nel gennaio del 1981) e circa dieci dal
primo provvedimento di destituzione, l’amministrazione,
in sede di riesercizio della funzione disciplinare, non
può limitarsi a esplicitare il giudizio di incompatibilità
tra la commissione di un reato di furto aggravato e la permanenza
nei ruoli della Polizia di Stato, ma deve anche dimostrare
perché sia ancora attuale il pregiudizio per il Corpo e
perché non meriti alcuna considerazione il ravvedimento
positivamente dimostrato dall’agente con anni di servizio
favorevolmente valutato nei giudizi annuali redatti dai
competenti superiori”. Per le esposte ragioni la sentenza
2947/2001 della cui esecuzione in questa sede si tratta
ha annullato il provvedimento impugnato, “salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’amministrazione”.
Il ricorrente, sull’assunto dell’avvenuto passaggio in giudicato
della predetta sentenza, pubblicata il 27 giugno 2001, ha
notificato in data 30 gennaio 2003 al Ministero dell’Interno
la diffida e messa in mora di cui all'art. 90, secondo comma,
del r.d. 17 agosto 1907 n. 642.
Ha dunque notificato (in data 24 aprile 2003) l’atto introduttivo
della presente vertenza di ottemperanza chiedendo la ricostruzione
della carriera ai fini di una effettiva restituito in integrum
della sfera giuridica e patrimoniale, con conseguenziale
condanna del Ministero alla ricostruzione economica e giuridica
della carriera ed al pagamento degli stipendi arretrati
dovuti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione, ai
sensi dell'art. 91, secondo comma, r.d. citato, del deposito
del ricorso all’Amministrazione intimata il 16 maggio 2003.
In data 29 maggio 2003 si è costituito il resistente Ministero
dell’Interno, depositando memoria e documenti, rappresentando,
in particolare che il Manzi, con decreto del Capo della
polizia del 10 marzo 2003 (notificato il 6 maggio 2003)
era stato già riammesso in servizio a tutti gli effetti
dal 27 maggio 1991, nella qualifica e con l’anzianità che
aveva all’atto di destituzione. Con successiva nota prot.
333-A(2)/30945-AV del 29 luglio 2003, pervenuta il 13 ottobre
2003, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno ha informato
che il 7 maggio 2003 era stato dato incarico al Compartimento
della Polizia stradale di Napoli di notificare al ricorrente
Manzi “che la sua pratica verrà sottoposta all’esame di
una delle prossime riunioni della Commissione di cui all’art.
69 del D.P.R. 335/82”.
Alla camera di consiglio del 10 marzo 2004 la causa è stata
chiamata, discussa e introitata in decisione.
Il ricorso in ottemperanza in esame è fondato e merita accoglimento.
In linea con la prevalente e condivisibile giurisprudenza
in materia (Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2003,
n. 9321; sez. VI, 27 settembre 2002, n. 4955; 30 agosto
2002, n. 4375) deve riconoscersi al dipendente riammesso
in servizio per effetto dell’annullamento dell’atto illegittimo
di destituzione non solo la retrodatazione giuridica del
ripristino del rapporto, ma anche la corresponsione delle
differenze retributive, comprensive degli interessi e della
rivalutazione, atteso che l’opposto principio della corrispettività,
per cui il trattamento economico è correlato alla funzione
svolta, vale solo per la diversa ipotesi delle nomine in
servizio disposte dopo illegittimi dinieghi, ma non anche
per i casi di annullamento dell’atto amministrativo che
fa cessare illegittimamente un rapporto d’impiego o che
ne ritarda illegittimamente la progressione, con connessa
reviviscenza o progressione del rapporto nella sua pienezza,
con ogni conseguenza di anzianità, di carriera e di retribuzione.
La suddetta conclusione è del resto corroborata dalla lettera
dell’articolo 10, comma 4, della legge 7 febbraio 1990,
n. 19, secondo il quale “Il dipendente riammesso è reintegrato
nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti
alla data di cessazione del servizio”.
Deve dunque riconoscersi nella fattispecie il perdurare
dell’inottemperanza della p.a. intimata, non apparendo sufficiente
né il citato decreto del Capo della polizia del 10 marzo
2003, che si è limitato a disporre la riammissione in servizio
del Manzi con effetti dal 27 maggio 1991, con la qualifica
e l’anzianità che aveva all’epoca”, né la successiva nota
del 29 luglio 2003 con la quale l’amministrazione ha informato
questo Tar di aver comunicato al ricorrente l’avvio di un
procedimento di riesame della sua posizione dinanzi alla
Commissione di cui all’art. 69 del D.P.R. 335/82.
Conseguentemente, appare necessario assegnare all'Amministrazione
il termine di giorni 60 (sessanta) per conformarsi alla
decisione di cui trattasi e, per l'esattezza, per provvedere
alla ricostruzione della posizione giuridico economica del
ricorrente, mediante retrodatazione della disposta riammissione
in servizio e corresponsione dei ratei retributivi non erogati,
maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto fino all’effettivo pagamento come per legge.
Appare altresì opportuno disporre sin d'ora la nomina di
un commissario ad acta che, nel caso di ulteriore inerzia
dell'Amministrazione, provveda in sua sostituzione.
Per tale adempimento è il caso di nominare il Prefetto di
Napoli, con facoltà di subdelega a idoneo funzionario di
quell’amministrazione.
Le spese occorse per lo svolgimento della funzione sostitutoria
del commissario ad acta verranno definite e liquidate con
separata ordinanza successiva ed andranno poste a carico
dell'Amministrazione inadempiente.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza vanno poste
a carico dell'Amministrazione intimata, nell’importo liquidato
in dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA, I^ Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe indicato, così decide:
|
| |
|
a) fissa al Ministero dell’Interno, in persona
del ministro p.t., il termine indicato in motivazione (giorni
sessanta) dalla data di notificazione o comunicazione della
presente sentenza, per dare esecuzione alla sentenza n.
2947/2001 del 27 giugno 2001 di questo Tribunale Amministrativo
Regionale, I^ Sezione, nei sensi di cui in motivazione;
b) nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli con
facoltà di subdelega a idoneo funzionario di quell’amministrazione,
perché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda a
quanto sub a) in funzione sostitutoria;
c) condanna l'Amministrazione intimata alle spese del presente
giudizio di ottemperanza, che si liquidano in complessivi
€ 500,00.
|
| |
|
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 10 marzo 2004.
|
| |
|
Il Presidente
Il Relatore
|
|