| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 13 aprile
2004 n. 1452
Domenico Giordano – pres. est.
I.C.E.M.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (avv. Marzia Eoli) contro
COMUNE DI MILANO (avv.ti Maria Rita Surano, Maria Teresa
Maffey e Danilo Parvopasso)e nei confronti di COOPERATIVA
SELCIATORI e POSATORI STRADE e CAVE a r.l (avv.ti Alberto
Fossati e Fabio Romanenghi)e EDILNAPOLI s.r.l (non costituita) |
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Contratti della p.a. – appalto di opere pubbliche
– gara – offerta – art. 90 DPR 554/90 – indicazione del
ribasso in cifre ed lettere – prevalenza del ribasso indicato
in lettere – criterio generale – attribuzione di prevalenza
al ribasso in lettere inficiato da evidente errore materiale
– illegittimità.
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Il criterio di cui all’art. 90 DPR 554/90,
secondo il quale la Commissione, nell’ammettere le imprese
concorrenti ad un appalto di opera pubblica e nello stilare
la graduatoria, deve dare prevalenza al ribasso espresso
in lettere rispetto a quello espresso in cifre, va modulato
rispetto alla fattispecie concreta, dovendosi distinguere
le ipotesi in cui la diversità delle indicazioni attesti
una reale divergenza nella manifestazione di volontà dell’offerente,
dal caso in cui la difformità rappresenti soltanto un evidente
errore di scritturazione (nel caso di specie il ribasso
in lettere recava per errore due virgole, risultandone un
doppio decimale).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1452/04 Reg.Sent.
N. 2841/03 Reg. Ric.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
sezione III
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2841/03, proposto da
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I.C.E.M.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
con sede in Milano, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marzia Eoli
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa
in Milano, viale Regina Margherita 1
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contro
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COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita
Surano, Maria Teresa Maffey e Danilo Parvopasso, con domicilio
eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano,
via della Guastalla 8
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e nei confronti di
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COOPERATIVA SELCIATORI e POSATORI STRADE
e CAVE a r.l., con sede in Milano in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Alberto Fossati e Fabio Romanenghi, con domicilio
eletto presso il loro studio in Milano, via Caminadella
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EDILNAPOLI s.r.l., non costituita
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per l’annullamento
del provvedimento 25 settembre 2003 di aggiudicazione all’Impresa
Cooperativa Selciatori e Posatori Strade e Cave a r.l. dell’appalto
n.37/2003 “Ristrutturazioni stradali per la realizzazione
della sosta lotto A, zona di decentramento da 1 a 9”; di
ogni altro diverso provvedimento presupposto, consequenziale
e comunque connesso, in particolare: dell’offerta economica
della Società EdilNapoli s.r.l., del verbale di apertura
delle buste; del bando di gara del 9 settembre 2003, nella
parte in cui esso è interpretato in maniera sfavorevole
alla ricorrente; della nota n.628611/03 del 3 ottobre 2003
a firma del Responsabile del procedimento e del Direttore
del Settore Gare e Contratti;
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e per la condanna
al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente
dei pregiudizi patiti e patiendi dalla ricorrente a causa
degli atti in epigrafe e dei comportamenti comunali;
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visto il ricorso notificato a mezzo fax e
depositato in data 13 ottobre 2003;
visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di
Milano e della Cooperativa Selciatori e Posatori Strade
e Cave a r.l.;
viste le memorie difensive delle parti;
uditi alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004, relatore
il cons. Domenico Giordano, l’avv. Marzia Eoli per la ricorrente,
l’avv. Danilo Parvopasso per il comune resistente e l’avv.
Fabio Romanenghi per la controinteressata; visti gli atti
tutti della causa;
ritenuto quanto segue in:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato,
unitamente agli atti ad esso presupposti, il provvedimento
che ha disposto l’aggiudicazione all’impresa Cooperativa
Selciatori e Posatori Strade e Cave a r.l. dell’appalto,
indetto dal Comune di Milano, per interventi di ristrutturazione
stradale per la razionalizzazione della sosta – lotto A
– zona di decentramento da 1 a 9. A sostegno dell’impugnazione
si deducono censure per violazione degli artt.19 e 21 l.n.109/94,
dell’art.1433 c.c. e del bando di gara, nonché per vari
profili di eccesso di potere.
Il comune di Milano si è costituito in giudizio, controdeducendo
con memoria. Anche la controinteressata si è costituita
in giudizio per dedurre l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza n.1887 del 29 ottobre 2003 è stata accolta
la domanda incidentale di sospensione cautelare degli atti
impugnati.
In esecuzione dell’ordinanza, la commissione di gara, nella
seduta dell’11 novembre 2003, ha disposto l’annullamento
della disposta aggiudicazione e l’affidamento dell’appalto
in favore della società ricorrente. Nelle more del giudizio,
la stazione appaltante non ha tuttavia proceduto alla stipulazione
del contratto, né alla consegna dei lavori.
Le parti hanno depositato memorie, nelle quali ribadiscono
le rispettive tesi difensive e insistono nelle conclusioni
già rassegnate. All’udienza, dopo la discussione delle parti,
il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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1) In applicazione del criterio di aggiudicazione
stabilito nel bando della gara di cui trattasi, la commissione
giudicatrice, dopo aver elencato i ribassi offerti dalle
ditte partecipanti, ha proceduto al c.d. “taglio delle ali”,
ossia all’esclusione del 10% delle offerte di maggiore e
di minore ribasso, individuando, tra queste, quella della
ditta EDILNAPOLI s.r.l. con un ribasso dell’8,13%.
Di seguito, il seggio di gara ha calcolato la media aritmetica
dei ribassi percentuali delle offerte residue, aumentata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi superiori alla
predetta media, identificando così la soglia di anomalia
nella percentuale complessiva del 14,074%. Dopo di che,
eliminate le offerte che presentavano un ribasso superiore
alla soglia di anomalia, ha dichiarato aggiudicataria la
cooperativa controinteressata, che aveva offerto il ribasso
d’asta (13.99%) più prossimo alla media come sopra determinata.
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2) La ricorrente sostiene l’erroneità del
procedimento seguito dalla commissione di gara, con particolare
riguardo alla soluzione prescelta per superare l’irregolarità
riscontrata nell’offerta EDILNAPOLI, che presentava in cifre
un ribasso del 13,062% e in lettere un ribasso pari a “otto
virgola tredici vigola zero sessantadue per cento”.
Secondo l’esponente, la commissione di gara avrebbe dovuto
escludere per assoluta indeterminatezza l’offerta EDILNAPOLI,
ovvero -qualora avesse voluto considerare valida l’offerta
medesima in omaggio al principio della più ampia partecipazione-
avrebbe dovuto ritenere frutto di errore materiale o di
un refuso l’espressione letterale “otto virgola” e tenere
conto del ribasso “tredici virgola zero sessantadue” corrispondente
alla misura espressa in cifre.
Evidenzia la ricorrente che, in entrambi i casi, il calcolo
della media corretta (come evidenziato nello schema depositato
sub doc.7) avrebbe condotto all’aggiudicazione in proprio
favore dell’appalto.
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3) Le difese resistenti osservano che la
commissione di gara si è doverosamente attenuta alle regole
fissate nel bando di gara, le quali stabilivano, in caso
di discordanza, il principio della prevalenza del ribasso
espresso in lettere su quello espresso in cifre. Ciò tanto
più che doveva ritenersi priva di significato l’espressione
“vigola zero sessantadue” contenuta nell’offerta presentata
da EDILNAPOLI e così formulata: “otto virgola tredici vigola
zerosessantadue per cento”.
Secondo la difesa comunale, soltanto in presenza di un’espressione
enunciata in termini “otto virgola tredici virgola zerosessantadue”,
la commissione avrebbe potuto tenere conto dell’inesistenza
di un numero con due virgole e valorizzare diversamente
l’offerta EDILNAPOLI.
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4) Il Collegio ritiene che il ricorso meriti
accoglimento.
In proposito occorre precisare che il bando di gara ha stabilito,
a pena di esclusione, che l’offerta economica doveva indicare
la percentuale di ribasso espressa sia in cifre che in lettere,
con l’espressa avvertenza che, in caso di discordanza, avrebbe
prevalso l’indicazione in lettere.
Il bando ha in tal modo recepito la regola fissata nell’art.90,
secondo e terzo comma, del D.P.R. n.554/99, nel quale si
dispone che il prezzo complessivo, i prezzi unitari ed il
ribasso devono essere indicati in cifre ed in lettere e
si stabilisce che, in caso di discordanza, debba prevalere
il ribasso percentuale o i prezzi unitari indicati in lettere.
Deve tuttavia osservarsi che tale criterio va modulato con
riferimento alle fattispecie concrete che si presentino
all’attenzione dell’interprete, dovendosi distinguere le
ipotesi in cui le due indicazioni presuppongano una reale
divergenza nella manifestazione della volontà dell’offerente
e rivelino una discordanza tale da non potersene ammettere
la contemporanea validità, dal caso in cui la riscontrata
difformità rappresenti soltanto un errore di scritturazione,
che non impedisca l’individuazione dell’effettiva volontà
dell’offerente.
La regola della prevalenza del dato letterale deve quindi
essere applicata nel quadro complessivo dell’offerta, che
deve valutarsi in base ai canoni ermeneutici relativi all’interpretazione
dei negozi giuridici, tenendo conto dell’espressione della
volontà e della eventuale presenza e riconoscibilità dell’errore
ostativo.
In proposito la giurisprudenza, dalla quale il Collegio
non ha motivo per discostarsi, ha già avuto occasione di
precisare che è illegittimo il ricorso al criterio della
prevalenza del prezzo indicato in lettere rispetto a quello
indicato in cifre, quando il contrasto tra i prezzi costituisca
il frutto di un errore materiale facilmente riconoscibile
(cfr. CdS V, 30 marzo 1993 n.433; id. 21 ottobre 1995 n.1467;
id., 6 maggio 1997 n.466; CGA Si, 5 maggio 1999 n.170).
In tale quadro, è stato altresì affermato che la regola
contenuta nel bando non possa prescindere dalla ricerca
della effettiva volontà dell’offerente, secondo i principi
comuni, tanto più che l’offerta riveste indubbio valore
di proposta contrattuale, e come tale deve essere valutata
(cfr. CGA Si 19 marzo 2001 n.134).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la divergenza
tra le due espressioni, rese rispettivamente in lettere
e in cifre, renda immediatamente percepibile quale delle
due offerte sia effettivamente corrispondente alla volontà
del dichiarante e quale, invece, sia frutto di semplice
e riconoscibile errore di trascrizione.
Deve infatti ritenersi che l’indicazione in cifre (13,062)
esprima correttamente la volontà dell’offerente e che sia
invece indecifrabile l’espressione in lettere che reca l’indicazione
di un numero inesistente in quanto formato con due virgole
(8,13,062). Il che non consentiva di estrarre dall’incongrua
espressione letterale una parte di essa (8,13) per attribuirvi
arbitrariamente il valore di offerta effettivamente corrispondente
alle intenzioni del dichiarante.
Del che si mostra consapevole la stessa difesa comunale,
che assume la necessità di considerare quale ribasso offerto
dall’impresa EDILNAPOLI quello di “otto virgola tredici”,
per l’impossibilità di attribuire un concreto significato
alla residua espressione “vigola zerosessantadue per cento”,
in tal modo enfatizzando un evidente e ben riconoscibile
errore materiale di scritturazione del termine “virgola”.
Deve invece ritenersi che l’indicazione del ribasso in lettere,
proprio in considerazione della presenza di un doppio decimale,
presenti un chiaro difetto di trascrizione del ribasso in
cifre, per cui la fattispecie in esame non si presta ad
essere risolta con il rimedio della prevalenza del dato
letterale, dal momento che proprio in questo dato si è annidato
l’errore materiale.
Risultano quindi fondate le doglianze della ricorrente,
dovendosi prendere in considerazione il ribasso indicato
in cifre nell’offerta EDILNAPOLI, con conseguente riformulazione
della media delle offerte nella misura di -14,134%, il che
conduce all’aggiudicazione dell’appalto in favore della
ricorrente che ha esposto un ribasso d’asta pari a 14,10%.
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5) Quanto alla domanda risarcitoria, si osserva
che la ricorrente, attraverso l’aggiudicazione della gara
che è già stata disposta in esecuzione della pronuncia resa
in sede cautelare, ha ottenuto il “bene della vita” al cui
conseguimento era diretta l’azione giudiziale.
In tal modo risulta assicurata alla ricorrente la reintegrazione
in forma specifica nella situazione soggettiva dedotta in
giudizio, per cui non deve riconoscersi alcuna altra forma
di risarcimento per equivalente (cfr CdS VI 4 settembre
2002 n.4435).
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6) In conclusione il ricorso è fondato e
deve quindi essere accolto, con le conseguenti statuizioni
di cui al dispositivo.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la
compensazione delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 2841/03 così dispone:
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla
gli atti impugnati; -compensa integralmente le spese tra
le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Milano il 22 gennaio 2004
in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano – pres. est.
Gianluca Bellucci - ref.
Daniele Dongiovanni - ref.
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FEDERICO ZANICHELLI
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| Offerta a prezzi unitari
- Tra formalismo e principio di conservazione degli atti giuridici
| La
decisione in commento affronta il tema dell’individuazione
della volontà negoziale del concorrente ad un appalto
di lavori pubblici quando, a norma dall’art. 21
della Legge 109/94, “l’aggiudicazione … è effettuata
… con il criterio del prezzo più basso …. mediante
offerta a prezzi unitari”.
Per tale ipotesi, il Regolamento attuativo (DPR
554/99), all’art. 90, comma 6, precisa che la Commissione
di gara “procede all’aggiudicazione in base al ribasso
percentuale indicato in lettere”.
Qualora, poi, dopo l’aggiudicazione, si accerti
che il ribasso percentuale esposto dall’aggiudicatario
non trova rispondenza nelle altre voci della sua
offerta (per un’erronea compilazione di essa), la
Stazione appaltante deve intervenire a rettificare
l’offerta medesima, mantenendo fermo il ribasso
percentuale, e correggendo le voci non coerenti
con quello (art. 90, comma 7, DPR 554/99).
Si badi: è la Stazione appaltante e non la Commissione
di gara a provvedere alla rettifica. Il ruolo della
Commissione è limitato alla “registrazione” dei
ribassi esposti da ciascun concorrente, ed alla
redazione della conseguente graduatoria.
Il comma 2 dell’art. 90 cit. dà alla Commissione
un criterio essenziale per lo svolgimento di tale
compito: “il prezzo complessivo ed il ribasso sono
indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza
prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”.
Si tratta di un criterio coerente con quello di
aggiudicazione dell’appalto. A tale riguardo, la
giurisprudenza ha precisato che l’art. 90 del DPR
554/99, stabilendo che l’aggiudicazione deve avvenire
in ragione del ribasso esposto in lettere anche
quando questo sia contraddetto da altre voci dell’offerta,
“prevede un sistema concluso, volto a risolvere,
nell’ottica della certezza e della trasparenza delle
operazioni di affidamento degli appalti, ogni incertezza
che possa insorgere in un’offerta articolata quale
quella per prezzi unitari, in modo da prevenire
contestazioni circa l’effettiva volontà della parte
privata”.
In altre parole, “il legislatore (che pure avrebbe
potuto sanzionare di nullità tutte le offerte contenenti
dati non congruenti fra loro), ha preferito privilegiare,
per quanto possibile, la conservazione delle offerte
medesime, risolvendo le ipotesi di ambiguità della
manifestazione di volontà non attraverso una (sempre
controvertibile) ricostruzione dell’effettiva volontà
dell’offerente, ma attribuendo alla dichiarazione
equivoca un contenuto legalmente sostitutivo” (ossia
attribuendo rilievo esclusivo al ribasso in lettere).
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| Nel
caso affrontato dalla sentenza in commento, uno
dei concorrenti aveva esposto un ribasso in lettere
viziato da evidente errore materiale; conteneva,
infatti, due decimali: “otto virgola tredici virgola
sessantadue %”. Il ribasso in cifre chiariva quale
fosse l’effettiva volontà negoziale del concorrente:
“13,062 %”.
La Commissione, per un verso, in ossequio alla norma
del Regolamento più sopra citata, dava prevalenza
al ribasso in lettere; e, per altro verso, sanando
l’evidente vizio di quel ribasso, eliminava il secondo
decimale (il risultato era un ribasso del “8,13
%).
Il TAR ha censurato l’operato della Commissione,
invocando il principio per cui il criterio della
prevalenza del ribasso in lettere, di cui all’art.
90, comma 2, del DPR 554/90, va modulato rispetto
alla fattispecie concreta, dovendosi distinguere
le ipotesi in cui la diversità delle indicazioni
attesti una reale divergenza nella manifestazione
di volontà dell’offerente, dal caso in cui la difformità
rappresenti soltanto un evidente errore di scritturazione
(Cons. Stato, Sez. V, n. 433/93; nonché Cons. Stato,
Sez. V, n. 1467/95). In applicazione di tale principio
il Tribunale ha concluso che la Commissione, accertato
che dal raffronto del ribasso esposto in cifre con
quello esposto in lettere risultava evidente che
il concorrente aveva voluto offrire uno sconto del
“13,062 %”, avrebbe dovuto dare prevalenza a tale
evidente volontà. |
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| A
ben vedere, la soluzione del Tribunale e quella
della Commissione applicano un medesimo criterio:
non si tratta della diversa interpretazione/applicazione
del sistema definito dal combinato disposto degli
artt. 21 della Legge 109/94 e 90, comma 2, del DPR
554/99, bensì di una diversa valutazione dell’errore
materiale in cui è incorso il concorrente.
In altre parole, sia il TAR che la Commissione hanno
considerato, ai fini della graduatoria, il ribasso
che il concorrente ha esposto in lettere (“otto
virgola tredici virgola zerosessantadue”). Ma il
Giudice, alla luce del ribasso esposto in cifre,
ha ritenuto che il vizio dell’espressione letterale
fosse da sanare con l’eliminazione della prima unità
(“otto virgola”). La Commissione ha ritenuto, invece,
di sanare il vizio eliminando il secondo decimale
(“virgola zerosessantadue”).
Così posta, la questione si risolve nella ragionevolezza
o meno del criterio assunto per sanare l’errore
nella manifestazione di volontà del concorrente.
E, alla luce del ribasso esposto in cifre dal Concorrente,
appare senz’altro preferibile (ossia più ragionevole)
la soluzione del Tribunale. In conclusione, il criterio
di ragionevolezza guida l’interprete nel dare soddisfazione,
per un verso, all’esigenza di certezza e par condicio
delle condizioni di gara (esigenza cui risponde
il principio di prevalenza del ribasso in lettere
– la forma); per altro verso, all’esigenza di conservazione
degli atti giuridici (cui risponde il principio
di sanatoria di quelli che, in relazione al caso
concreto, si manifestano come evidenti errori materiali).
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