| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 22 aprile 2004
n. 6716
Pres. Coraggio, Est. Passarelli di Napoli
H3G S.P.A. (Avv. Giuseppe Sartorio) contro Comune di Acerra
(Avv. Antonio Palma) |
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1. Comune e Provincia – Sindaco - Ordinanza
contingibile ed urgente – Motivazione – Obbligo di indicare
in modo approfondito i gravi motivi di ordine pubblico che
giustificano il ricorso al potere di adozione di ordinanza
extra ordinem – Sussiste – Mero richiamo all’agitazione
dei cittadini – Insufficienza – Fattispecie
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1. E’ illegittima l’ordinanza contingibile
ed urgente con cui si ordina la sospensione dei lavori di
installazione di antenna telefonica UMTS motivata sulla
base del solo richiamo all’agitazione dei cittadini causata
dall’installazione medesima: ed infatti il potere di cui
all’art. 54 T.U.E.L., in quanto di natura eccezionale, va
esercitato con motivazione particolarmente stringente ed
approfondita in ordine ai gravi motivi di ordine pubblico
che giustificano il ricorso a potere extra ordinem.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Sentenze: 6716 /2004
Registro Generale: 3657/2004
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO
Presidente; LUIGI NAPPI Cons.; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Cons., relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Ex art. 26, comma 4, legge 1034/1971, e succ.
mod. e int. nella Camera di Consiglio del 07 Aprile 2004
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 3657/2004 proposto da:
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H3G S.P.A. rappresentato e difeso
da: SARTORIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA
DEI MILLE, 16 presso SARTORIO GIUSEPPE
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contro
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COMUNE DI ACERRA rappresentato e difeso
da: PALMA ANTONIO con domicilio eletto in NAPOLI VIA CARLO
POERIO N.98 presso la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dell’ordinanza n. 142 del 12.1.2004, con la quale il sindaco
del comune di Acerra, a rettifica della precedente ordinanza
n. 137/2003, ha ordinato alla società ricorrente “la sospensione
ad horas dei lavori – di installazione di antenna telefonica
UMTS – per motivi di ordine pubblico”;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
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PREMESSO che nella fattispecie ricorrono
i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della
legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni,
il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori
delle parti, sentiti in camera di consiglio, sono stati
avvisati della possibilità di un’immediata decisione nel
merito della causa; che la difesa del Comune si è opposta
alla decisione della causa nel merito, sostenendo la necessità
di acquisire un’ulteriore e non meglio precisata documentazione;
che, come si evince dalla più recente giurisprudenza del
Consiglio di Stato, non è necessario il consenso di entrambe
le parti alla decisione della causa nel merito, ma è sufficiente
l’integrità del contradditorio, pienamente realizzata nel
caso di specie; che la causa appare matura per la decisione;
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PREMESSO che la H.3G. s.p.a. è licenziataria
del Ministero delle Poste e delle Comunicazioni per l’erogazione
del servizio pubblico di comunicazioni mobili e per l’istallazione
della relativa rete con il sistema denominato UMTS (cd.
videocomunicazione);
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RILEVATO che la ricorrente aveva acquistato
anche alcuni siti dell’ex gestore Blu, ivi inclusi alcuni
progetti di già muniti di titolo abilitativo; che tra questi
vi era quello relativo al sito di via Ma scagni n. 21 in
Acerra, in relazione al quale il comune aveva già rilasciato
in data 29/07/2003 il titolo abilitativo; che la ARPAC esprimeva
il parere di conformità in data 11/01/2001; che la ricorrente,
dopo aver prodotto relazione asseverata di conformità, la
quale attestava che i valori elettromagnetici erano ampiamente
al disotto di quelli limite, provvedeva a comunicare l’inizio
dei lavori; che tuttavia il Comune, con il provvedimento
impugnato, ordinava la sospensione dei lavori; che la ricorrente
impugnava i predetti provvedimenti, chiedendo anche la condanna
del comune al risarcimento dei danni, ritenendolo illegittimo
per i seguenti motivi: 1) incompetenza assoluta; 2) eccesso
di potere per difetto di motivazione, mentre il provvedimento
è sine die; 3)violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/01; 4)
il provvedimento è sine die;; 5) violazione dei principi
della concorrenza;
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CONSIDERATO che il secondo motivo appare
fondato, atteso che, come si evince dalla documentazione
in atti, vi è solo un generico e stringatissimo richiamo
all’agitazione dei cittadini, contrari alla realizzazione
dei lavori; che il potere di cui all’art. 54 T.U.E.L., in
quanto di natura eccezionale, va esercitato con motivazione
particolarmente stringente ed approfondita; che pertanto,
nel caso di specie, non appare possibile evincere dal provvedimento
quei gravi motivi di ordine pubblico giustificherebbero
l’adozione dell’atto impugnato; che gli altri motivi possono
ritenersi assorbiti; che la domanda risarcitoria va rigettata,
in quanto del tutto sfornita di prova;
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RITENUTO, pertanto, che il ricorso sia fondato;
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CHE le spese seguono la soccombenza, e vanno
liquidate come in dispositivo;
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA – Prima Sezione, visto ed applicato l’art. 26,
comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per
l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Condanna il comune di Acerra al pagamento delle spese di
giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento) per spese,
diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 07 aprile 2004.
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IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE EST.
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