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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE II - Sentenza 12 febbraio 2004 n. 681
Pres. Dott. Guerrieri - Est. Dott. Anastasi
Andreoletti Francesca (Avv. Giuseppe Sala)contro Comune di Bollate (Avv. Maria Luisa Caloria)


1. edilizia ed urbanistica - regione lombardia l.r. 1/2001 - piano dei servizi - inapplicabilità delle disposizioni del piano di servizi in mancanza di approvazione comunale dello stesso

 

2. edilizia ed urbanistica - strade ed autostrade - fasce di rispetto - funzione - individuazione - vincolo urbanistico - esclusione

1. Fino al momento dell’approvazione del Piano dei Servizi da parte dell’Amministrazione comunale non potranno trovare applicazione le facoltà relative alla riduzione degli standards per funzioni residenziali.

 

2. Le fasce di rispetto stradale previste dalle norme poste dal codice della strada non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che, tuttavia, comportano l’inedificabilità delle aree interessate.

 


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RITA PREVITALI

Sulla portata innovativa in tema di standards dell’art. 7 L.R. Lombardia n. 1/2001


1] La pronuncia in rassegna riguarda l’applicazione dell’art. 7 della Legge Regionale del 15 gennaio 2001 n. 1, che ha sostituito in blocco l’art. 22 della precedente L.R. n. 51/1975, ridisegnando in un’ottica innovativa la disciplina relativa agli standards.
Il Giudice del capoluogo lombardo, infatti, mette in luce la portata innovativa della normativa regionale, che delinea ex novo la detta materia, concependo gli standards stessi non più solamente in termini quantitativi, ma anche qualitativi.
Il Piano dei Servizi, che deve essere allegato alla relazione illustrativa del P.R.G., oltre ad assolvere alla funzione basilare di definire la ricognizione dello stato dei servizi pubblici e di pubblico interesse, attribuisce maggior incisività all’azione delle Amministrazioni comunali. Infatti, esso consente all’Ente locale di intervenire sul dimensionamento degli standards, in modo mirato per il raggiungimento del miglior equilibrio fra esigenze di sviluppo da un lato ed esigenze di qualità dei servizi dall’altro.
Con la Legge Regionale lombarda 1/2001 cit., si transita, in sostanza, da una valutazione urbanistica fondata sul criterio di conformità ad una diversa verifica, imperniata sui criteri di compatibilità e congruenza:
l’Amministrazione municipale, nell’attività pianificatoria, non deve limitarsi a vagliare la corrispondenza delle scelte effettuate agli standards fissati in astratto dalla legge, ma deve valutarne la conformità rispetto alle esigenze concrete e specifiche della realtà comunale.
In altri termini, non trova più applicazione la rigida nozione parametrica degli standards, bensì si afferma un concetto più flessibile ed efficace che considera lo standard quale obiettivo di qualità, strumento di programmazione (che diviene elemento fondamentale della pianificazione) di un’azione amministrativa che punta ad utilizzare secondo le più idonee modalità il territorio dal punto di vista della qualità dei servizi che vengono offerti ai cittadini.
Il Giudice lombardo tuttavia afferma che, fino all’approvazione del Piano dei Servizi da parte dell’Amministrazione comunale, non potranno essere invocate le disposizioni di cui all’art. 7 L.R. 1/2001, fermo restando, ovviamente, quanto previsto dall’art. 6 della Legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9, con riferimento ai programmi integrati di intervento, secondo cui sono consentite deroghe alla normale dotazione di standards.

 

2] La sentenza annotata affronta, altresì, la questione relativa alle c.d. “fasce di rispetto” del nastro stradale previste dall’art. 18 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, recante il nuovo Codice della Strada, e disciplinate dagli artt. 26-28 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada).
Il T.A.R. Lombardia - Milano sottolinea come la costituzione di una zona di rispetto non un dia vita ad un vincolo urbanistico, ma rivesta essenzialmente la funzione di preservare, ai lati delle strade, uno spazio libero a protezione della sede stradale, per la sicurezza della circolazione a beneficio di quanti ivi transitino, abitino o operino.
In altri termini, l’individuazione in un P.R.G. delle fasce di rispetto stradale non produce vincoli urbanistici di contenuto espropriativo (a meno che la sede viaria - ancora da realizzarsi - sia stata prevista, con la relativa fascia di rispetto, proprio dallo strumento di pianificazione generale). Tale individuazione, infatti, esprime, con una previsione a tempo indeterminato (e quindi non soggetta a decadenza per il decorso del termine quinquennale), un limite all’utilizzazione del bene che si traduce nell’obbligo di osservare determinate distanze delle costruzioni dal margine stradale. Sono tuttavia consentiti tutti gli usi compatibili con le finalità del vincolo medesimo, quali ad esempio la realizzazione di verde privato o parcheggi scoperti. In definitiva, l’Organo giudicante si uniforma all’orientamento dominante nella giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, 17 giugno 2002 n. 3610; T.A.R. Abruzzo - Pescara, 13 giugno 2001 n. 547; T.A.R. Basilicata - Potenza, 15 febbraio 2001 n. 124; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2000 n. 5620; T.A.R. Lombardia - Milano, 24 novembre 2000 n. 6595).

 

 

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