| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE II - Sentenza 12 febbraio
2004 n. 681
Pres. Dott. Guerrieri - Est. Dott. Anastasi
Andreoletti Francesca (Avv. Giuseppe Sala)contro Comune
di Bollate (Avv. Maria Luisa Caloria) |
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1. edilizia ed urbanistica - regione lombardia
l.r. 1/2001 - piano dei servizi - inapplicabilità delle
disposizioni del piano di servizi in mancanza di approvazione
comunale dello stesso
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2. edilizia ed urbanistica - strade ed autostrade
- fasce di rispetto - funzione - individuazione - vincolo
urbanistico - esclusione
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1. Fino al momento dell’approvazione del
Piano dei Servizi da parte dell’Amministrazione comunale
non potranno trovare applicazione le facoltà relative alla
riduzione degli standards per funzioni residenziali.
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2. Le fasce di rispetto stradale previste
dalle norme poste dal codice della strada non costituiscono
vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza
stradale che, tuttavia, comportano l’inedificabilità delle
aree interessate.
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sentenza clicca qui
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RITA PREVITALI
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| Sulla portata innovativa
in tema di standards dell’art. 7 L.R. Lombardia n. 1/2001
| 1]
La pronuncia in rassegna riguarda l’applicazione
dell’art. 7 della Legge Regionale del 15 gennaio
2001 n. 1, che ha sostituito in blocco l’art. 22
della precedente L.R. n. 51/1975, ridisegnando in
un’ottica innovativa la disciplina relativa agli
standards.
Il Giudice del capoluogo lombardo, infatti, mette
in luce la portata innovativa della normativa regionale,
che delinea ex novo la detta materia, concependo
gli standards stessi non più solamente in termini
quantitativi, ma anche qualitativi.
Il Piano dei Servizi, che deve essere allegato alla
relazione illustrativa del P.R.G., oltre ad assolvere
alla funzione basilare di definire la ricognizione
dello stato dei servizi pubblici e di pubblico interesse,
attribuisce maggior incisività all’azione delle
Amministrazioni comunali. Infatti, esso consente
all’Ente locale di intervenire sul dimensionamento
degli standards, in modo mirato per il raggiungimento
del miglior equilibrio fra esigenze di sviluppo
da un lato ed esigenze di qualità dei servizi dall’altro.
Con la Legge Regionale lombarda 1/2001 cit., si
transita, in sostanza, da una valutazione urbanistica
fondata sul criterio di conformità ad una diversa
verifica, imperniata sui criteri di compatibilità
e congruenza:
l’Amministrazione municipale, nell’attività pianificatoria,
non deve limitarsi a vagliare la corrispondenza
delle scelte effettuate agli standards fissati in
astratto dalla legge, ma deve valutarne la conformità
rispetto alle esigenze concrete e specifiche della
realtà comunale.
In altri termini, non trova più applicazione la
rigida nozione parametrica degli standards, bensì
si afferma un concetto più flessibile ed efficace
che considera lo standard quale obiettivo di qualità,
strumento di programmazione (che diviene elemento
fondamentale della pianificazione) di un’azione
amministrativa che punta ad utilizzare secondo le
più idonee modalità il territorio dal punto di vista
della qualità dei servizi che vengono offerti ai
cittadini.
Il Giudice lombardo tuttavia afferma che, fino all’approvazione
del Piano dei Servizi da parte dell’Amministrazione
comunale, non potranno essere invocate le disposizioni
di cui all’art. 7 L.R. 1/2001, fermo restando, ovviamente,
quanto previsto dall’art. 6 della Legge Regionale
12 aprile 1999 n. 9, con riferimento ai programmi
integrati di intervento, secondo cui sono consentite
deroghe alla normale dotazione di standards. |
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| 2]
La sentenza annotata affronta, altresì, la questione
relativa alle c.d. “fasce di rispetto” del nastro
stradale previste dall’art. 18 del D. Lgs. n. 285
del 30.4.1992, recante il nuovo Codice della Strada,
e disciplinate dagli artt. 26-28 del D.P.R. n. 495
del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Codice della Strada).
Il T.A.R. Lombardia - Milano sottolinea come la
costituzione di una zona di rispetto non un dia
vita ad un vincolo urbanistico, ma rivesta essenzialmente
la funzione di preservare, ai lati delle strade,
uno spazio libero a protezione della sede stradale,
per la sicurezza della circolazione a beneficio
di quanti ivi transitino, abitino o operino.
In altri termini, l’individuazione in un P.R.G.
delle fasce di rispetto stradale non produce vincoli
urbanistici di contenuto espropriativo (a meno che
la sede viaria - ancora da realizzarsi - sia stata
prevista, con la relativa fascia di rispetto, proprio
dallo strumento di pianificazione generale). Tale
individuazione, infatti, esprime, con una previsione
a tempo indeterminato (e quindi non soggetta a decadenza
per il decorso del termine quinquennale), un limite
all’utilizzazione del bene che si traduce nell’obbligo
di osservare determinate distanze delle costruzioni
dal margine stradale. Sono tuttavia consentiti tutti
gli usi compatibili con le finalità del vincolo
medesimo, quali ad esempio la realizzazione di verde
privato o parcheggi scoperti. In definitiva, l’Organo
giudicante si uniforma all’orientamento dominante
nella giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R.
Campania - Napoli, Sez. IV, 17 giugno 2002 n. 3610;
T.A.R. Abruzzo - Pescara, 13 giugno 2001 n. 547;
T.A.R. Basilicata - Potenza, 15 febbraio 2001 n.
124; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2000
n. 5620; T.A.R. Lombardia - Milano, 24 novembre
2000 n. 6595). |
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