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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2004 n. 669
Pres. Gomez de Ayala – rel. Peruggia
A.B. (avv. Macaluso) c. Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Stato)


Pubblico Impiego – Trasferimento di pubblici dipendenti - Scambio di sede fra due dipendenti – Istituto non previsto – Valutazione dell’istanza di trasferimento in via individuale – Legittimità

Lo scambio di sede tra due dipendenti non è un istituto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego, sicché legittimamente l’Amministrazione, a fronte della domanda di cambiamento di sede presentata congiuntamente da due impiegati, esamina partitamente le due istanze di trasferimento


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
prima sezione

 

nelle persone dei signori
Alfredo GOMEZ de AYALA Presidente, Roberta VIGOTTI Consigliere, relatore ed estensore, Paolo PERUGGIA Primo Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 89/99, proposto da

 

Bernardo Alexandra, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Macaluso, elettivamente domiciliata in Torino, presso la segreteria del TAR
ricorrente

 

contro

 

Ministero di grazia e giustizia in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in Torino
resistente

 

per l'annullamento
del provvedimento in data 29.9.1998, recante reiezione di ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento ministeriale del 30.10.1996, di reiezione di istanza per cambio di sede.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nessuno comparso alla pubblica udienza del 22 aprile 2004, relatore il consigliere Roberta Vigotti;
Ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO

 

Bernardo Alexandra, funzionario di cancelleria in servizio presso la procura della Repubblica di Alessandria, espone di avere presentato in data 1.4.1996 domanda di cambio di sede congiuntamente ad una collega, la dottoressa Meduri, in servizio a Cosenza, e di aver ricevuto risposta negativa in data 30.10.1996, perché la domanda stessa era stata presentata per posti non inseriti nel relativo interpello, mentre la collega ha ottenuto il trasferimento ad Alessandria. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha presentato gravame gerarchico al consiglio di amministrazione del ministero, ma in data 22.10.1998 le è stato notificato l'estratto del verbale della seduta del 22.5.1997, approvato il 29.9.1998, recante il rigetto del ricorso.
La decisione viene impugnata per i seguenti motivi:
Eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione al trasferimento disposto a favore della Meduri, che aveva proposto uno scambio di sede con la ricorrente e che ha invece ottenuto un trasferimento, illegittimo in quanto disposto prima dei sette anni vincolati alla permanenza nella sede di prima destinazione.
Violazione art 43 comma 2 digs n 29 del 1993, perché il parere favorevole del capo dell'ufficio presso il quale prestava servizio la Meduri era vincolato alla garanzia della presenza di un funzionario presso il medesimo ufficio di Cosenza, garanzia realizzabile solo attraverso uno scambio di sede. Mediante il trasferimento della solo Meduri l'amministrazione ha creato una grave disfunzione, essendo rimasto vacante il posto già ricoperto da tale funzionario. Travisamento dei fatti poiché è stato leso il principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato: la ricorrente ha inteso chiedere solo uno scambio di sede, essendo questo l'unico rimedio possibile per superare il vincolo di permanenza settennale, mentre l'amministrazione ha respinto una istanza di trasferimento mai presentata.
La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, contrastata dall'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio.
Chiamato all'odierna udienza, il ricorso è passato in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso, che chiede l'annullamento della reiezione del ricorso gerarchico proposto avverso il rifiuto di trasferimento della sede di servizio da Alessandria a Cosenza, non è fondato e deve, perciò, essere respinto. La ricorrente basa le proprie tesi sulla pretesa configurabilità dello scambio di sede tra due dipendenti, istituto che in realtà non è previsto da alcuna norma e che non vale a superare i consueti canoni che presiedono all'esame delle istanze di trasferimento dei pubblici dipendenti: canoni che, come riconosce la stessa ricorrente, non consentivano, nella fattispecie, l'accoglimento della domanda, in presenza, tra l'altro, di analoghe richieste da parte di soggetti collocati in migliori posizioni di graduatoria, secondo quanto riferisce la difesa resistente, non smentita sul punto.
Il trasferimento accordato all'altra dirigente in servizio a Cosenza, la dottoressa Meduri, contemplata nella istanza presentata all'amministrazione dalla Bernardo, non vale, contrariamente a quanto si pretende con il ricorso, a dimostrare l'illegittimità del diniego opposto, sia perché ogni posizione individuale deve essere esaminata partitamente (e l'eventuale illegittimità dell'un provvedimento non varrebbe, comunque, a convalidare l'altro), sia perché diverse sono le esigenze di servizio alla luce delle quali l'amministrazione ha dovuto necessariamente esaminare le domande delle dipendenti. E, nel caso della Meduri, la domanda di trasferimento ad Alessandria, unica presentata per tale sede, valeva a coprire le vacanze esistenti nella pretura circondariale di questa città, mentre per la sede di Cosenza, alla quale aspirava la ricorrente, numerose erano le domande di assegnazione, tra le quali quelle di funzionari che la precedono nella graduatoria di merito. In ogni caso, quindi, anche a voler ritenere collegate le domande delle due dipendenti, mentre il trasferimento della Meduri ad Alessandria risponde ad esigenze di interesse pubblico, valendo a diminuire le vacanze di organico, quello dell'altra a Cosenza avrebbe vanificato il vantaggio così conseguito, diminuendo il personale di tale sede e consentendo il superamento di posizioni poziori, che anche nell'ipotesi di scambio di sede avrebbero dovuto essere, comunque, preferite.
Del tutto condivisibile è, pertanto, la motivazione del provvedimento con il quale il consiglio di amministrazione del ministero ha respinto il ricorso gerarchico presentato dalla Bernardo, avendo riconosciuto che la reiezione della domanda da questa presentata era "volta alla tutela sia dell'interesse pubblico sia di quello di terzi".
Il ricorso è conclusivamente infondato e deve essere respinto; sussistono tuttavia giustificati motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 22 aprile 2004.

 

IL PRESIDENTE, Alfredo, GOMEZ de AYALA
IL CONSIGLIERE ESTENSORE, Roberta VIGOTTI

 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

 

Depositata ai sensi di legge il 26 aprile 2004

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