| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2004
n. 669
Pres. Gomez de Ayala – rel. Peruggia
A.B. (avv. Macaluso) c. Ministero di Grazia e Giustizia
(avv. Stato) |
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Pubblico Impiego – Trasferimento di pubblici
dipendenti - Scambio di sede fra due dipendenti – Istituto
non previsto – Valutazione dell’istanza di trasferimento
in via individuale – Legittimità
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Lo scambio di sede tra due dipendenti non
è un istituto previsto dalle norme vigenti in materia di
pubblico impiego, sicché legittimamente l’Amministrazione,
a fronte della domanda di cambiamento di sede presentata
congiuntamente da due impiegati, esamina partitamente le
due istanze di trasferimento
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
prima sezione
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nelle persone dei signori
Alfredo GOMEZ de AYALA Presidente, Roberta VIGOTTI Consigliere,
relatore ed estensore, Paolo PERUGGIA Primo Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 89/99, proposto da
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Bernardo Alexandra, rappresentata
e difesa dall'avv. Marina Macaluso, elettivamente domiciliata
in Torino, presso la segreteria del TAR
ricorrente
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contro
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Ministero di grazia e giustizia in
persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura
dello Stato, domiciliataria in Torino
resistente
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per l'annullamento
del provvedimento in data 29.9.1998, recante reiezione di
ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento ministeriale
del 30.10.1996, di reiezione di istanza per cambio di sede.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nessuno comparso alla pubblica udienza del 22 aprile 2004,
relatore il consigliere Roberta Vigotti;
Ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO
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Bernardo Alexandra, funzionario di cancelleria
in servizio presso la procura della Repubblica di Alessandria,
espone di avere presentato in data 1.4.1996 domanda di cambio
di sede congiuntamente ad una collega, la dottoressa Meduri,
in servizio a Cosenza, e di aver ricevuto risposta negativa
in data 30.10.1996, perché la domanda stessa era stata presentata
per posti non inseriti nel relativo interpello, mentre la
collega ha ottenuto il trasferimento ad Alessandria. Avverso
tale provvedimento la ricorrente ha presentato gravame gerarchico
al consiglio di amministrazione del ministero, ma in data
22.10.1998 le è stato notificato l'estratto del verbale
della seduta del 22.5.1997, approvato il 29.9.1998, recante
il rigetto del ricorso.
La decisione viene impugnata per i seguenti motivi:
Eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione
al trasferimento disposto a favore della Meduri, che aveva
proposto uno scambio di sede con la ricorrente e che ha
invece ottenuto un trasferimento, illegittimo in quanto
disposto prima dei sette anni vincolati alla permanenza
nella sede di prima destinazione.
Violazione art 43 comma 2 digs n 29 del 1993, perché il
parere favorevole del capo dell'ufficio presso il quale
prestava servizio la Meduri era vincolato alla garanzia
della presenza di un funzionario presso il medesimo ufficio
di Cosenza, garanzia realizzabile solo attraverso uno scambio
di sede. Mediante il trasferimento della solo Meduri l'amministrazione
ha creato una grave disfunzione, essendo rimasto vacante
il posto già ricoperto da tale funzionario. Travisamento
dei fatti poiché è stato leso il principio della corrispondenza
tra il chiesto e il giudicato: la ricorrente ha inteso chiedere
solo uno scambio di sede, essendo questo l'unico rimedio
possibile per superare il vincolo di permanenza settennale,
mentre l'amministrazione ha respinto una istanza di trasferimento
mai presentata.
La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso,
contrastata dall'amministrazione intimata, costituitasi
in giudizio.
Chiamato all'odierna udienza, il ricorso è passato in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso, che chiede l'annullamento della
reiezione del ricorso gerarchico proposto avverso il rifiuto
di trasferimento della sede di servizio da Alessandria a
Cosenza, non è fondato e deve, perciò, essere respinto.
La ricorrente basa le proprie tesi sulla pretesa configurabilità
dello scambio di sede tra due dipendenti, istituto che in
realtà non è previsto da alcuna norma e che non vale a superare
i consueti canoni che presiedono all'esame delle istanze
di trasferimento dei pubblici dipendenti: canoni che, come
riconosce la stessa ricorrente, non consentivano, nella
fattispecie, l'accoglimento della domanda, in presenza,
tra l'altro, di analoghe richieste da parte di soggetti
collocati in migliori posizioni di graduatoria, secondo
quanto riferisce la difesa resistente, non smentita sul
punto.
Il trasferimento accordato all'altra dirigente in servizio
a Cosenza, la dottoressa Meduri, contemplata nella istanza
presentata all'amministrazione dalla Bernardo, non vale,
contrariamente a quanto si pretende con il ricorso, a dimostrare
l'illegittimità del diniego opposto, sia perché ogni posizione
individuale deve essere esaminata partitamente (e l'eventuale
illegittimità dell'un provvedimento non varrebbe, comunque,
a convalidare l'altro), sia perché diverse sono le esigenze
di servizio alla luce delle quali l'amministrazione ha dovuto
necessariamente esaminare le domande delle dipendenti. E,
nel caso della Meduri, la domanda di trasferimento ad Alessandria,
unica presentata per tale sede, valeva a coprire le vacanze
esistenti nella pretura circondariale di questa città, mentre
per la sede di Cosenza, alla quale aspirava la ricorrente,
numerose erano le domande di assegnazione, tra le quali
quelle di funzionari che la precedono nella graduatoria
di merito. In ogni caso, quindi, anche a voler ritenere
collegate le domande delle due dipendenti, mentre il trasferimento
della Meduri ad Alessandria risponde ad esigenze di interesse
pubblico, valendo a diminuire le vacanze di organico, quello
dell'altra a Cosenza avrebbe vanificato il vantaggio così
conseguito, diminuendo il personale di tale sede e consentendo
il superamento di posizioni poziori, che anche nell'ipotesi
di scambio di sede avrebbero dovuto essere, comunque, preferite.
Del tutto condivisibile è, pertanto, la motivazione del
provvedimento con il quale il consiglio di amministrazione
del ministero ha respinto il ricorso gerarchico presentato
dalla Bernardo, avendo riconosciuto che la reiezione della
domanda da questa presentata era "volta alla tutela sia
dell'interesse pubblico sia di quello di terzi".
Il ricorso è conclusivamente infondato e deve essere respinto;
sussistono tuttavia giustificati motivi di compensazione
delle spese di lite tra le parti in causa.
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PQM
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il Tribunale amministrativo regionale per
il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino, nella camera di consiglio
del 22 aprile 2004.
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IL PRESIDENTE, Alfredo, GOMEZ de AYALA
IL CONSIGLIERE ESTENSORE, Roberta VIGOTTI
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IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
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Depositata ai sensi di legge il 26 aprile
2004
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