| T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - SEZIONE I - Sentenza 29 marzo 2004
n. 220
Pres. A. Fedullo – Est. G. Grasso
Antonia Cervino c. Comune di Palomonte |
|
Espropriazione per pubblica utilità – procedimento
– variante in corso d’opera – comunicazione d’avvio ex art.
7 l. 241/90
|
|
La procedura di approvazione di una variante
in corso d’opera di una strada – anche se nella specie comportava
una modifica in minus dell’estensione delle aree interessate
a espropriazione – costituisce una distinta ed autonoma
fase procedimentale per la quale è necessaria la comunicazione
di avvio ex art. 7 l. 241/90
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione di Salerno
Sezione Prima
|
| |
|
composto dai Magistrati: DR. ALESSANDRO FEDULLO
- Presidente DR. FILIPPO PORTOGHESE - Consigliere DR. GIOVANNI
GRASSO - Primo Referendario rel. ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 1312/2003, proposto da
|
| |
|
Antonia Cervino, rappresentata e difesa,
giusta procura rilasciata a margine dell’atto introduttivo,
dagli avv.ti Antonio Rizzo e Giuseppe Palmieri, con i quali
è elettivamente domiciliata in Salerno alla via F. P. Volpe,
n. 8
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
il Comune di Palomonte, in persona
del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta mandato a margine della memoria di costituzione,
dagli avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria
Annunziata, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato
in Salerno, alla via Roma, n. 61
|
| |
|
PER L’ANNULLAMENTO
a) del decreto di occupazione d’urgenza prot. n. 1898 del
18 marzo 2003, a firma del responsabile dell’area tecnica
del Comune di Palomonte;; b) in parte qua, della delibera
di G. M. n. 29 del 3 marzo 2003; c) di ogni altro atto connesso,
presupposto o consequenziale, relativo alla procedura ablatoria
in contestazione.
|
| |
|
E PER IL RISARCIMENTO
del danno ingiusto anche in forma specifica ex artt. 33
e 34 d. lgs. n. 80/98.
|
| |
|
VISTO il ricorso con gli atti e documenti
allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
RELATORE alla pubblica udienza del 23 ottobre 2003 il dott.
Giovanni GRASSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati
difensori presenti come da processo verbale di udienza;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
1.- Con ricorso notificato in data 30 aprile
2003 e depositato l’8 maggio successivo, Antonia Cervino,
proprietaria di un suolo sito in agro di Palomonte alla
località Perrazze, riportato in catato al foglio 3, part.
552, impugnava il decreto meglio distinto in epigrafe con
il quale il Comune di Palomonte aveva disposto l’occupazione
d’urgenza di mq. 230 ricompresi nel ridetto suolo, ai fini
della realizzazione dei lavori di realizzazione della strada
comunale Viale S. Nicola – Perrazze – Filette – Vallone
Traiano di cui al progetto definitivo approvato con delibera
di G. M. n. 254/1998, come modificato con perizia di variante
in corso d’opera, approvata con successiva delibera n. 29
del 3 marzo 2003.
A sostegno del gravame, lamentava: a) violazione degli artt.
7 ss. della l. n. 241/90, in relazione alla mancata attivazione
del contraddittorio procedimentale, con conseguente difetto
di istruttoria e illegittimità derivata della contestata
occupazione; b) violazione dell’art. 13 della l. n. 2359/1865,
avuto riguardo alla mancata indicazione, nell’atto dichiarativo
della pubblica utilità dei suoli, dei termini iniziali e
finali della procedura ablatoria e dei lavori; c) violazione
dell’art. 1 della l. n. 1/78, in relazione alla mancato
rispetto dell’iter procedimentale previsto per l’occupazione
e l’ablazione di aree non ricomprese, in base al vigente
strumento urbanistico, tra quelle destinate alla realizzazione
dei servizi pubblici, anche in relazione al difetto di competenza
della giunta comunale ai fini della approvazione del progetto
di variante urbanistica; d) violazione dell’art. 25 della
l. n. 109/94, quanto alla asserita insussistenza dei presupposti
per l’approvazione della contestata variante in corso d’opera.
|
| |
|
2.- Radicatosi il contraddittorio, alla pubblica
udienza del 23 ottobre 2003, sulle reiterate conclusioni
dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata
per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1.- Il ricorso si appalesa fondato, con assorbente
riguardo alla mancata attivazione, in favore della ricorrente,
del doveroso contraddittorio procedimentale, ai sensi degli
artt.7 ss. della l. n. 241/90.
|
| |
|
2.- Sul punto, in verità, l’Amministrazione
resistente ha ad infringendum osservato che l’occupazione
in contestazione rappresentasse solamente il frutto di una
mera variante in corso d’opera, come tale inserita nel contesto
di una procedura ablatoria già regolarmente attivata, in
ordine alla quale parte ricorrente aveva per giunta fatto
piena acquiescenza: di tal che – in buona sostanza – non
solo il ricorso, prima ancora che infondato, avrebbe dovuto
in realtà ritenersi inammissibile per sostanziale carenza
di interesse (stante la prevista riduzione dell’area di
proprietà della ricorrente finalizzata alla espropriazione),
ma in ogni caso priva di fondamento era da ritenersi la
censura relativa alla mancata comunicazione di avvio della
nuova fase procedimentale (alla quale, in tesi, la ricorrente
– già resa edotta del procedimento in corso – “avrebbe ben
potuto partecipare”).
|
| |
|
3.- La fondatezza del gravame, per contro,
discende proprio dalla erroneità delle prospettazioni difensive
dell’Amministrazione comunale: posto, invero, che la contestata
approvazione della variante in corso d’opera ebbe a comportare
(non importa dire se in senso anche quantitativo o solo
qualitativo) una modifica del tracciato viario, della conseguente
estensione (anche in minus) delle aree interessate all’espropriazione
e dei lavori pubblici da realizzare, il rinnovato apporto
partecipativo dei soggetti interessati era da ritenersi
per ciò solo (in correlazione ad ogni possibile profilo
innovativo dell’attività amministrativa) ineludibile.
Né può fondatamente sostenersi che la pendenza del procedimento
ablatorio sia sufficiente a rendere edotti i soggetti interessati
in ordine ad ogni possibile procedura di variante in corso
d’opera: la cui evidenziata attitudine ad incidere innovativamente
sulle pregresse scelte operate dall’Amministrazione ne implica
l’automatica prospettazione in termini di distinta ed autonoma
fase procedimentale, per la quale (a fini non meno contraddittori
che partecipativi) si rende necessaria la comunicazione
di avvio imposta dagli artt. 7 ss. della l. n. 241/90.
|
| |
|
4.- Le considerazioni che precedono – avuto
riguardo alla loro attitudine assorbente – paiono sufficienti
ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
che segue.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, sezione di Salerno, sezione I, definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto da Antonia Cervino, come
in epigrafe individuato, lo accoglie e, per l’effetto, dispone
l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle
spese di lite, che quantifica in complessivi € 1.500, comprensivi
di ogni accessorio. Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio
del 23 ottobre 2003, con l’intervento dei Magistrati
Dr. Alessandro FEDULLO Presidente
Dr. Giovanni GRASSO Primo Referendario Est.
|
|