Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - SEZIONE I - Sentenza 29 marzo 2004 n. 220
Pres. A. Fedullo – Est. G. Grasso
Antonia Cervino c. Comune di Palomonte


Espropriazione per pubblica utilità – procedimento – variante in corso d’opera – comunicazione d’avvio ex art. 7 l. 241/90

La procedura di approvazione di una variante in corso d’opera di una strada – anche se nella specie comportava una modifica in minus dell’estensione delle aree interessate a espropriazione – costituisce una distinta ed autonoma fase procedimentale per la quale è necessaria la comunicazione di avvio ex art. 7 l. 241/90


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione di Salerno
Sezione Prima

 

composto dai Magistrati: DR. ALESSANDRO FEDULLO - Presidente DR. FILIPPO PORTOGHESE - Consigliere DR. GIOVANNI GRASSO - Primo Referendario rel. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1312/2003, proposto da

 

Antonia Cervino, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine dell’atto introduttivo, dagli avv.ti Antonio Rizzo e Giuseppe Palmieri, con i quali è elettivamente domiciliata in Salerno alla via F. P. Volpe, n. 8

 

CONTRO

 

il Comune di Palomonte, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, dagli avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Roma, n. 61

 

PER L’ANNULLAMENTO
a) del decreto di occupazione d’urgenza prot. n. 1898 del 18 marzo 2003, a firma del responsabile dell’area tecnica del Comune di Palomonte;; b) in parte qua, della delibera di G. M. n. 29 del 3 marzo 2003; c) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, relativo alla procedura ablatoria in contestazione.

 

E PER IL RISARCIMENTO
del danno ingiusto anche in forma specifica ex artt. 33 e 34 d. lgs. n. 80/98.

 

VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
RELATORE alla pubblica udienza del 23 ottobre 2003 il dott. Giovanni GRASSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1.- Con ricorso notificato in data 30 aprile 2003 e depositato l’8 maggio successivo, Antonia Cervino, proprietaria di un suolo sito in agro di Palomonte alla località Perrazze, riportato in catato al foglio 3, part. 552, impugnava il decreto meglio distinto in epigrafe con il quale il Comune di Palomonte aveva disposto l’occupazione d’urgenza di mq. 230 ricompresi nel ridetto suolo, ai fini della realizzazione dei lavori di realizzazione della strada comunale Viale S. Nicola – Perrazze – Filette – Vallone Traiano di cui al progetto definitivo approvato con delibera di G. M. n. 254/1998, come modificato con perizia di variante in corso d’opera, approvata con successiva delibera n. 29 del 3 marzo 2003.
A sostegno del gravame, lamentava: a) violazione degli artt. 7 ss. della l. n. 241/90, in relazione alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, con conseguente difetto di istruttoria e illegittimità derivata della contestata occupazione; b) violazione dell’art. 13 della l. n. 2359/1865, avuto riguardo alla mancata indicazione, nell’atto dichiarativo della pubblica utilità dei suoli, dei termini iniziali e finali della procedura ablatoria e dei lavori; c) violazione dell’art. 1 della l. n. 1/78, in relazione alla mancato rispetto dell’iter procedimentale previsto per l’occupazione e l’ablazione di aree non ricomprese, in base al vigente strumento urbanistico, tra quelle destinate alla realizzazione dei servizi pubblici, anche in relazione al difetto di competenza della giunta comunale ai fini della approvazione del progetto di variante urbanistica; d) violazione dell’art. 25 della l. n. 109/94, quanto alla asserita insussistenza dei presupposti per l’approvazione della contestata variante in corso d’opera.

 

2.- Radicatosi il contraddittorio, alla pubblica udienza del 23 ottobre 2003, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.

 

DIRITTO

 

1.- Il ricorso si appalesa fondato, con assorbente riguardo alla mancata attivazione, in favore della ricorrente, del doveroso contraddittorio procedimentale, ai sensi degli artt.7 ss. della l. n. 241/90.

 

2.- Sul punto, in verità, l’Amministrazione resistente ha ad infringendum osservato che l’occupazione in contestazione rappresentasse solamente il frutto di una mera variante in corso d’opera, come tale inserita nel contesto di una procedura ablatoria già regolarmente attivata, in ordine alla quale parte ricorrente aveva per giunta fatto piena acquiescenza: di tal che – in buona sostanza – non solo il ricorso, prima ancora che infondato, avrebbe dovuto in realtà ritenersi inammissibile per sostanziale carenza di interesse (stante la prevista riduzione dell’area di proprietà della ricorrente finalizzata alla espropriazione), ma in ogni caso priva di fondamento era da ritenersi la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio della nuova fase procedimentale (alla quale, in tesi, la ricorrente – già resa edotta del procedimento in corso – “avrebbe ben potuto partecipare”).

 

3.- La fondatezza del gravame, per contro, discende proprio dalla erroneità delle prospettazioni difensive dell’Amministrazione comunale: posto, invero, che la contestata approvazione della variante in corso d’opera ebbe a comportare (non importa dire se in senso anche quantitativo o solo qualitativo) una modifica del tracciato viario, della conseguente estensione (anche in minus) delle aree interessate all’espropriazione e dei lavori pubblici da realizzare, il rinnovato apporto partecipativo dei soggetti interessati era da ritenersi per ciò solo (in correlazione ad ogni possibile profilo innovativo dell’attività amministrativa) ineludibile.
Né può fondatamente sostenersi che la pendenza del procedimento ablatorio sia sufficiente a rendere edotti i soggetti interessati in ordine ad ogni possibile procedura di variante in corso d’opera: la cui evidenziata attitudine ad incidere innovativamente sulle pregresse scelte operate dall’Amministrazione ne implica l’automatica prospettazione in termini di distinta ed autonoma fase procedimentale, per la quale (a fini non meno contraddittori che partecipativi) si rende necessaria la comunicazione di avvio imposta dagli artt. 7 ss. della l. n. 241/90.

 

4.- Le considerazioni che precedono – avuto riguardo alla loro attitudine assorbente – paiono sufficienti ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Antonia Cervino, come in epigrafe individuato, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, che quantifica in complessivi € 1.500, comprensivi di ogni accessorio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2003, con l’intervento dei Magistrati
Dr. Alessandro FEDULLO Presidente
Dr. Giovanni GRASSO Primo Referendario Est.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina