| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2004
n. 681
Pres. Gomez de Ayala – Rel. Baglietto
M. P.C. ed altri (avv.ti Mastroviti, Provera, Sartorio)
c. Comune di Torino (avv. Spinelli e Ciccia) e S. s.r.l.
(avv. Piacentini) e G.D. S.p.A. (n.c.), A.B. (n.c.) S.B.
(n.c.), G.B. (n.c.), G.G. (n.c.), G.R. (n.c.) G.T. (n.c.),
G.M.R. (n.c.), M.O. (n.c.) S. S.r.l. (n.c.) R.P. (n.c.)
T. (n.c.) |
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1. Ricorso – Legittimazione – Attiva – Capogruppo
di associazione temporanea non costituita – Sussiste
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2. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti
di ammissione – Concorrente società a responsabilità limitata
– Omessa dichiarazione circa l’esistenza di diritti di garanzia
o di godimento sulle azioni con diritto di voto - Partecipazione
sociale costituita da quote – Art. 1 D.P.C.M. 11 maggio
1991 n° 187 – Interpretazione – Estensione dell’obbligo
di dichiarazione anche per le quote aventi pari diritto
– Esclusione del concorrente – Necessità
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3. Ricorso – domanda di accertamento del
diritto ad ottenere l’aggiudicazione del contratto – Inammissibilità
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1. Prima della costituzione del raggruppamento
tutti i soggetti raggruppandi sono cointeressati all’azione,
con la conseguenza che ognuno di essi, ivi compreso il capogruppo,
è legittimato a proporla singolarmente, senza che la mancata
partecipazione al giudizio da parte degli altri (futuri)
componenti importi violazione della regola del litisconsorzio
necessario
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2. Deve essere escluso il concorrente società
a responsabilità limitata che non renda la dichiarazione
prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n° 187,
in quanto con riferimento all’obbligo di dichiarazione dell’esistenza
di diritti di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto
di voto sulla base delle risultanze del libro soci e delle
comunicazioni ricevute l’espressione “azioni con diritto
di voto” deve intendersi riferita alle quote aventi pari
diritto.
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3. La domanda di accertamento del diritto
ad ottenere l’aggiudicazione del contratto deve ritenersi
inammissibile, in quanto estranea al giudizio di legittimità
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PIEMONTE
SEZIONE I
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso R.G.R. n. 1393/02 proposto da
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PICA CIAMARRA MASSIMO, in proprio
quale capogruppo del Gruppo di Progettazione individuato,
nonché nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante
pro tempore della società PCAint Pica Ciamarra Associati
s.r.l., la quale agisce anche come capogruppo mandataria
del costituendo raggruppamento temporaneo con RPA s.p.a.,
CSM Ingegneri Associati Calligaro e Maltese, MED.LF. s.r.l.
e arch. Massimo Locci, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesca Mastroviti, Marco Provera e Giuseppe Sartorio,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima
in Torino, corso Re Umberto, 65, come da mandato a margine
del ricorso;
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contro
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COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco
in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatella
Spinelli e Antonio Ciccia ed elettivamente domiciliato presso
gli uffici della civica avvocatura in Torino, piazza Palazzo
di Città 1, come da mandato a margine dell'atto di costituzione
in giudizio;
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nonché nei confronti di
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SO.TEC. S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria
capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito con
Giugiaro Design s.p.a., arch. Armando Baleno, arch. Sebastiano
Battiato, arch. Giuseppe Bianco, arch. Gianfranco Gritella,
ing. Giorgio Romano, ing. Giuseppe Tosti, arch. Giorgio
Maria Rigotti, arch. Massimo Ottino, Steam s.r.l., Teksystem
Studio Associato e ing. Pietro Rousset, rappresentato e
difeso dall'avv. Claudio Piacentini, domiciliatario in Torino,
corso Duca degli Abruzzi, 15, come da mandato in calce all'atto
di costituzione in giudizio; GIUGJARO DESIGN SP.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituito in
giudizio;
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BAIETTO ARMANDO, non costituito in
giudizio;
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BATTIATO SEBASTIANO, non costituito
in giudizio;
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BIANCO GIUSEPPE, non costituito in
giudizio;
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GRITELLA GIANFRANCO, non costituito
in giudizio;
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ROMARO GIORGIO, non costituito in
giudizio;
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TOSTI GIUSEPPE, non costituito in
giudizio;
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RIGOTTI GIORGIO MARIA, non costituito
in giudizio;
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OTTINO MASSIMO, non costituito in
giudizio;
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STEAM S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
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POME ROBERTO, non costituito in giudizio;
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TEKSYSTEM STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE
E CONSULENZA DEL PROF. R. POME, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
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per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione del verbale relativo
all'adunanza del seggio di gara in data 18 ottobre 2002,
nel corso della quale è stato attribuito ai concorrenti
il punteggio definitivo in ordine alle offerte di cui all'asta
pubblica n. 128/2002 per il conferimento dell'incarico di
progettazione del restauro e adeguamento funzionale delle
Officine Grandi Riparazioni a sede espositiva e Urban Center,
nonché di ogni altro atto ad esso antecedente, preordinato,
connesso e conseguenziale, ed in particolare del verbale
di gara in data 17 luglio 2002, nella parte in cui non dispone
l'esclusione del Raggruppamento Temporaneo So.Tec. s.rJ.;
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e, con i motivi aggiunti
della determina dirigenziale 29 gennaio 2003, n. 264, recante
aggiudicazione definitiva della gara;
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nonché per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti di stipulare il contratto d'appalto
di che trattasi, previa aggiudicazione della gara;
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Visti il ricorso ed i motivi aggiunti con
i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Torino e del Raggruppamento Temporaneo So.Tec. s.r.l ed
altri.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario Bernardo Baglietto;
uditi inoltre alla pubblica udienza del 21 aprile 2004 1'avv.
Francesca Mastroviti per il ricorrente, l'avv. Claudio Piacentini
per il Raggruppamento Temporaneo So.Tec. s.r.l. ed altri
e l'avv. Marialaura piovano per il Comune di Torino;
Visto l'art. 26, comma 4 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel
testo introdotto dall'art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto possibile decidere il merito del ricorso con sentenza
in forma semplificata a sensi della norma sopra citata;
Considerato che il ricorso investe, in principalità, il
verbale di aggiudicazioneprovvisoria della gara per l'aggiudicazione
di un incarico di progettazione;
Considerato che il Comune di Torino eccepisce l'inammissibilità
del ricorso, deducendo che questo investe il verbale di
aggiudicazione provvisoria della gara, il quale costituirebbe
atto endoprocedimentale privo di efficacia esterna e come
tale non autonomamente impugnabile;
Ritenuto che l'eccezione deve considerarsi superata in ragione
della successiva estensione dell'impugnazione (attraverso
i motivi aggiunti) all'aggiudicazione definitiva;
Considerato che il Comune di Torino eccepisce mitre l'inammissibilità
del ricorso in quanto proposto dal solo arch. prof Pica
Ciamarra, anziché da tutti i cornponenti del raggruppamento,
all'epoca non ancora costituito;
Ritenuto che prima della costituzione del raggruppamento,
tutti soggetti raggruppandi sono cointeressati all'azione,
con la conseguenza che ognuno di essi è legittimato a proporla
direttamente, senza che la mancata partecipazione al giudizio
da parte degli altri (futuri) componenti importi violazione
della regola del litiscorzio necessario (T.A.R. Puglia Lecce,
18 aprile 2001, n. 1772);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto dichiararsi immune
anche da questa eccezione pregiudiziale e può conseguentemente
essere esaminato nel merito; Considerato che il primo motivo
denuncia violazione del bando di gara per mancata esclusione
dell'A.T.I. aggiudicataria, la cui offerta: a) non conteneva
la dichiarazione circa la composizione delle società di
capitali partecipanti, l'esistenza di diritti di garanzia
o di godimento sulle azioni con diritto di voto o sulle
quote di capitale e circa le persone munite di procura irrevocabile
che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee
dell'ultimo anno e che ne abbiano comunque diritto; b) non
indicava i nomi né riportava le sottoscrizioni di tutti
i componenti dell'associazione professionale Teksystem,
priva di soggettività giuridica e partecipante al raggruppamento
aggiudicatario, a quella data non ancora formalmente costituito;
c) non indicava i nomi dei professionisti iscritti all'Albo
personalmente responsabili dell'esecuzione delle opere in
cemento armato, dei rilievi e del progetto di bonifica ambientale;
d) non proveniva da un raggruppamento comprendente anche
un geologo, obbligatoriamente previsto dal disciplinare
di gara;
Ritenuto che, contrariamente a quanto affermato in ricorso,
il raggruppamento aggiudicatario aveva presentato le dichiarazioni
circa la composizione di tutte e tre le società di capitali
partecipanti, ma che le società So.Tec. s.r.l. e Steam s.r.l.
non hanno presentato la dichiarazione circa l'esistenza
di diritti di garanzia o di godimento sulle azioni con diritto
di voto prescritta dal punto 8.4, tell. m) del disciplinare
di gara;
Considerato che, secondo le parti resistenti, dette società
non dovrebbero considerarsi tenute a presentarla, in quanto
in esse la partecipazione sociale è costituita da quote,
laddove il bando di gara e l'art. i D.P.C.M. 11 maggio 1991,
n. 187, da quello richiamato, menzionano i diritti di garanzia
e godimento unicamente con riferimento alle azioni;
Considerato peraltro che, a norma dell'art. 8.4 del disciplinare
di gara, l'istanza di partecipazione alla gara doveva contenere,
pena l'esclusione, un'apposita di chiarazione, successivamente
verificabile, sottoscritta da ciascun soggetto partecipante
in proprio o in raggruppamento costituito o costituendo,
contenente, fra l'altro (left. m), "per le società per azioni
ed a responsabilità limitata, ai sensi del D.P.C.M. 15 maggio
1991, n. 187, dichiarazione della propria composizione societaria,
dell'esistenza di diritti di godimento o di garanzia sulle
azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del
libro dei soci e delle comunicazioni ricevute; delle persone
munite di procura irrevocabile che abbiano esercitato il
voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne
abbiano comunque diritto"; Considerato che anche in base
all'art. 1 citato, l'obbligo di presentare la dichiarazione
in argomento è espressamente riferito a tutte "le società
per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità
limitata" Ritenuto che la ratio della norma, finalizzata
alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, impone
di interpretarne il dettato nel senso che per le società
in cui il capitale non è rappresentato da azioni (le s.r.l.,
in particolare), l'espressione "azioni con diritto di voto"
deve intendersi riferita alle quote aventi pari diritto;
Ritenuto infatti che anche le quote di s.r.l. possono formare
oggetto di pegno ai sensi dell'art. 2352 cod. civ. e che
tale norma, per come estensibile alla fattispecie concreta
dà vita ad una ipotesi di pegno di crediti disciplinata
dall'art. 2800 cod. civ., per cui la iscrizione del vincolo
pignoratizio nel libro dei soci soddisfa il precetto di
legge qualora dell'annotazione si faccia dal notaio estrarre
certificazione autentica (Trib. Santa Maria Capua Vetere,
30 aprile 1991);
Ritenuto inoltre che la costituzione del pegno non attribuisce
automaticamente il diritto di voto al creditore pignoratizio,
posto che lo statuto sociale ed eventuali convenzioni fra
le parti possono disporre diversamente (Trib. Udine, 22
gennaio 1991; Trib. Verona, 16 gennaio 1992);
Ritenuto che identiche considerazioni valgono anche per
la costituzione dell'usufrutto sulle quote, parimenti possibile
e parimenti comportante il trasferimento del diritto di
voto all'usufruttuario, salvo pattuizioni contrarie (Cass.,
I civ., 26 maggio 2000, n. 6957; App. Bologna, 15 settembre
1993);
Ritenuto infine che la natura di società a responsabilità
limitata non impedisce ai soci neppure di rilasciare a terzi
procura irrevocabile ad esercitare il diritto di voto nelle
assemblee;
Ritenuto che la mancata presentazione delle dichiarazioni
prescritte dal punto 8.4, left. m) del disciplinare di gara
da parte delle società So.Tec s.r.L e Steam s.r.l. avrebbe
pertanto dovuto determinare l'esclusione del raggruppamento
aggiudicatario dalla gara stessa;
Ritenuto quindi che, in ragione della manifesta fondatezza
della prima parte del suo primo motivo, il ricorso deve
essere conclusivamente accolto nella sua parte impugnatoria,
con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati
e con assorbimento delle censure ulteriori;
Ritenuto che deve invece essere dichiarata inammissibile
la domanda di accertamento del diritto ad ottenere l'aggiudicazione,
essendo questa del tutto estranea al presente giudizio di
sola legittimità;
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione
integrale delle spese di giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte Sezione I definitivamente pronunciandosi sul ricorso
di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limitidi
cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti
impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione
andrà ad adottare nella materia controversa. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Torino il 21 aprile 2004 con
l'intervento dei magistrati: Alfredo Gomez de Ayala Presidente
Bernardo Baglietto Referendario Estensore
Cecilia Altavista Referendario
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Depositata in segreteria ai sensi di legge
il 26 aprile 2004
SIMONA ROSTAGNO
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| La dichiarazione
di cui all’art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991 n° 187
delle società a responsabilità limitata
| La
sentenza permette di focalizzare l’attenzione
sulla dizione invero non chiara dell’art.
1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991 n° 187.
Nel caso di specie due dei membri di un
raggruppamento costituiti in forma di società
a responsabilità limitata non avevano presentato
dichiarazione circa l’esistenza di diritti
reali di godimento o di garanzia sulle azioni
con diritto di voto e avevano giustificato
tale omissione in forza della tipologia
di costituzione e della conseguenza per
cui il loro capitale sociale era costituito
da quote, mentre il bando di gara e appunto
l’art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991 n.
187 ivi richiamato menzionavano i diritti
di garanzia e godimento unicamente con riferimento
alle azioni.
In effetti per il suo tenore letterale l’art.
1 del d.p.c.m. n° 187 del 1991 sembrerebbe
richiedere alle società a responsabilità
limitata aggiudicatarie di comunicare prima
della stipula del contratto o della convenzione
anche l’esistenza di diritti reali di godimento
o di garanzia sulle azioni “con diritto
di voto” sulla base delle risultanze del
libro dei soci, delle comunicazioni ricevute
e di qualsiasi altro dato a propria disposizione.
Peraltro, l’affastellamento nella norma
di soggetti assai diversi fra loro (società
per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, cooperative per
azioni o a responsabilità limitata, società
consortili per azioni o a responsabilità
limitata) e la seguente enunciazione di
oggetti diversi della dichiarazione da rendere
che in parte si attaglierebbero a tutti
i soggetti nominati (dichiarazione della
composizione societaria e indicazione dei
soggetti muniti di procura per il voto)
pone effettivamente il dubbio che l’esplicito
riferimento alle “azioni con diritto di
voto” sia riferibile solamente a quei soggetti
il cui capitale sia così composto anche
per l’alta trasferibilità delle azioni e
quindi la loro maggiore intrinseca “pericolosità”
rispetto alla prospettiva di ordine pubblico
che il legislatore si pone.
Il Giudice ritiene che la ratio della norma,
finalizzata alla prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso, imponga una interpretazione
estensiva della norma nel senso che per
le società in cui il capitale non è rappresentato
da azioni (le s.r.l. in particolare), l’espressione
“azioni con diritto di voto” deve intendersi
riferita alle quote aventi pari diritto.
Ma il Giudice dimentica che non esistono
quote senza diritto di voto a differenza
delle azioni (e quindi è errato il riferimento
a “quote aventi pari diritto”) e dimentica
ancor prima che, anche dopo la riforma del
diritto societario, se il criterio legislativo
di divisione del capitale della società
per azioni è un criterio “astratto – matematico”
(Campobasso), le quote afferiscono invece
ad un criterio più che mai “personale” di
divisione. Non a caso, diversamente dalle
azioni, le quote possono essere di diverso
ammontare, possono attribuire diritti diversi
e quasi sganciati dall’entità della partecipazione,
hanno carattere unitario e come ultima e
consequenziale differenza, non possono essere
rappresentate da documenti destinati a circolare
secondo le regole dei titoli di credito,
come ribadito dall’art. 2468, 1° co. cod.
civ.
Risulta pertanto tutta da discutere l’interpretazione
estensiva alle s.r.l. dell’obbligo di dichiarazione
per le “azioni con diritto di voto” previsto
dalla norma e semmai è da fondare esclusivamente
sulla ratio della norma che la dichiarazione
impone ma non certo con una pretesa assimilazione
fra le due modalità di partecipazione al
capitale sociale.
L’ambiguità intrinseca della regola di gara
e della legge avrebbe deposto quindi a favore
del mantenimento in gara del raggruppamento
controinteressato, come del resto optato
da parte della stazione appaltante.
A tal proposito suscita perplessità la scelta
della stazione appaltante di collocare l’adempimento
di legge fra i requisiti di ammissione alla
gara, con la conseguenza che nel caso di
specie il raggruppamento aggiudicatario
viene dichiarato meritorio di esclusione
per una omissione che non avrebbe avuto
conseguenze se, come anche previsto dalla
norma, la dichiarazione (insieme agli altri
adempimenti “antimafia”) fosse stata operata
dopo l’aggiudicazione e ai fini della stipulazione
del contratto: il contraddittorio fra le
parti avrebbe infatti consentito l’immediato
chiarimento della questione, senza contare
che la dichiarazione richiesta avrebbe anche
potuto non essere resa per assenza di diritti
reali di godimento o di garanzia sulle quote
delle società a responsabilità limitata
membre del raggruppamento. |
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