Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2004 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 16 aprile 2004 n. 1162
Pres. E. Lazzeri – Est. S. Romano
Del Signore Franco e altri (avv. A. Bianchi, G. Soresina, A. Fantappiè)c. Comune di Pontremoli e altri (avv. G. Morbidelli, G. Montana)


1- Conferenza di servizi – soggettività giuridica autonoma – esclusione – strumento procedimentale – notificazione del ricorso – alle autorità amministrative che hanno emesso un atto esoprocedimentale.

 

2- Conferenza di servizi – determinazione conclusiva – mancato assenso esplicito di una p.a. – mancata partecipazione tutte p.a. – irrilevante – rileva solo il motivato dissenso.

 

3- Lavori pubblici – articolazione in tre livelli di progettazione – fasi elaborate in unico contesto in concreto – ammissibilità – necessità di tre provvedimenti della p.a. – esclusione.

 

4- Espropriazione per pubblica utilità – indicazione dei termini dei lavori e delle espropriazioni – successiva all’approvazione del progetto definitivo ma precedente all’inizio della procedura espropriativa – legittimità

1- La conferenza di servizi non assurge a soggettività giuridica autonoma, ma è uno strumento procedimentale di coordinamento di amministrazioni che mantengono la propria autonomia soggettiva; il ricorso con il quale si impugna una determinazione della Conferenza deve pertanto essere notificato solo alle autorità amministrative che, mediante lo strumento della conferenza, abbiano adottato un atto con rilevanza esoprocedimentale.

 

2- La determinazione conclusiva della conferenza di servizi non è viziata a causa del mancato assenso esplicito di una amministrazione né a causa della mancata partecipazione di tutti gli enti convocati, in quanto soltanto il motivato dissenso espresso da una p.a. preclude l’adozione della determinazione conclusiva (artt. 14 ter e quater l. 241/90).

 

3- L’articolazione dei lavori in tre livelli di progettazione – imposta dall’art. 16 l. 109/94 – non esclude che le fasi progettuali siano in concreto elaborate in un unico contesto, se i lavori abbiano carattere di urgenza, e non comporta necessariamente l’adozione di tre distinti provvedimenti da parte della p.a.

 

4- È legittima l’indicazione dei termini iniziali dei lavori e delle espropriazioni avvenuta dopo l’approvazione del progetto definitivo ma prima dell’avvio della procedura espropriativa e dell’occupazione d’urgenza.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
III SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1348/2002 proposto da

 

DEL SIGNORE FRANCO E ARMANETTI UGO, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Bianchi, Gherardo Soresina, Andrea Fantappiè, con domicilio eletto in Firenze, P.za S. Spirito n. 10, presso lo studio dell'avv. Alberto Bianchi;

 

c o n t r o

 

- COMUNE DI PONTREMOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli e Giovanni Montana con domicilio eletto in Firenze, Via Lamarmora n. 14 presso l'avv. Giuseppe Morbidelli;

 

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio eletto nei suoi Uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

 

- PROVINCIA DI MASSA CARRARA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, non costituitasi in giudizio;

 

- FERROVIE DELLO STATO S.P.A. - ROMA, in persona del legale rappresente pro tempore, non costituitasi in giudizio;

 

- RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Calugi con domicilio eletto nel suo studio in Firenze, via Gino Capponi n. 36;

 

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio eletto nei suoi Uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

 

e, nei confronti

 

- SOC. IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria con domicilio eletto nel suo studio in Firenze , via de' Rondinelli n. 2;

 

per l’annullamento
- della determinazione della Conferenza di Servizi, dell’8 aprile 2002;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n 39 dell’8 aprile 1991;
- della delibera della Giunta Comunale n. 18 del 27 febbraio 1992;
- della deliberazione n. 211 del 28 marzo 1992;
- della convenzione del 12 luglio 1993 ;
- della delibera della Giunta Comunale n. 255 del 26 giugno 1993

 

Visti i motivi aggiunti depositati in data 10 ottobre 2002

 

per l’annullamento
- dei provvedimenti n. 3696 del 7 giugno 2002 e n. 7878 del 19 giugno 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditore Regionale delle Opere Pubbliche per la Toscana
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28 giugno 2002;
- della delibera della Giunta Comunale n. 152 del 25 luglio 2002;
- dei decreti del Dirigente del Settore Assetto del territorio Servizio lavori pubblici, Trasporti e Ambiente del Comune di Pontremoli n. 1 del 31 agosto 2002 e n. 2 del 4 settembre 2002;

 

sul ricorso n. 497/2003 proposto da

 

DEL SIGNORE FRANCO rappresentato e difeso dall'avv.Gherardo Soresina, Andrea Fantappiè, con domicilio eletto in Firenze, P.za S. Spirito n. 10, presso lo studio dell'avv. Gherardo Soresina;

 

c o n t r o

 

- COMUNE DI PONTREMOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli e Giovanni Montana con domicilio eletto in Firenze, Via Lamarmora n. 14 presso l'avv. Giuseppe Morbidelli;

 

- PROVINCIA DI MASSA CARRARA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, non costituitasi in giudizio;

 

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio eletto nei suoi Uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

 

- ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio eletto nei suoi Uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

 

- RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Calugi con domicilio eletto nel suo studio in Firenze, via Gino Capponi n. 36;

 

- SOC. IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria con domicilio eletto nel suo studio in Firenze , via de' Rondinelli n. 2;

 

- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;

 

- LA SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, PISA - LIVORNO - LUCCA e MASSA CARRARA, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituitosi in giudizio;

 

- LA REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, della Giunta Regionale, non costituitasi in giudizio;

 

per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pontremoli n. 226 del 18 novembre 2002;

 

Visti i motivi aggiunti depositati in data 6 maggio 2003;

 

per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pontremoli n. 37 del 15 marzo 2003;
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pontremoli n. 38 del 15 marzo 2003;
- dell’avviso di deposito atti di cui all’art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 spedita al ricorrente in data 25 marzo 2003;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Pontremoli n. 50 dell’11 agosto 1997 e n. 27 del 29 maggio 1998 e della Giunta Regionale Toscana n. 561 del 26 maggio 1997 e n. 204 del 29 febbraio 2000;

 

Visti i motivi aggiunti depositati in data 4 e 12 giugno 2003;

 

per l'annullamento
- del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza prot. 6433 del 3 maggio 2003;
- dell'avviso per redazione stato consistenza ed immissione nel possesso prot. 6744 del 9 maggio 2003,

 

Visti i motivi aggiunti depositati in data 30 luglio 2003;

 

per l'annullamento
- dei verbali dello stato di consistenza ed immissione nel possesso di immobile di proprietà del ricorrente, notificati allo stesso successivamente al 21 giugno 2003;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

 

Visti i ricorsi e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Anas - Ente Nazionale per le Strade di Roma, del Comune di Pontremoli, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della S.p.A. Guidi e della Rete Ferroviaria Italia S.p.A;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 10 ottobre 1992, 6 maggio 2003, 4 e 12 giugno 2003 e 30 luglio 2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi nella pubblica udienza del 5 Febbraio 2004 , relatore il Cons. SAVERIO ROMANO , gli avv.ti A. Fantappiè, R. Tagliaferri, delegato dall’avv. G. Morbidelli, V. Lumetti e M. Gambini, avvocati dello Stato, G. Calugi e I: Marrone anche per l’avv. D. Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

I sigg. Del Signore e Armanetti, proprietari di alcuni appezzamenti di terreno situati nel comune di Pontremoli, attraverso la nota sindacale del 14 febbraio 2002, hanno appreso del procedimento relativo alla realizzazione di un progetto consistente nella soppressione di quattro passaggi a livello della linea ferroviaria Parma – La Spezia e nella contestuale modifica del tracciato della strada statale n. 62 “della Cisa” nel Comune di Pontremoli.
Con determinazione della Conferenza di servizi dell’8 aprile 2002 è stato espresso parere favorevole sul progetto esaminato.
Tale provvedimento, unitamente agli altri sopra indicati, sono stati impugnati dai ricorrenti con il ricorso n. 1348/2002, notificato nel giugno 2002. Avverso i successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli altri atti in epigrafe indicati, i ricorrenti hanno anche proposto motivi aggiunti, depositati il 10 ottobre 2002.
Il sig. Del Signore, con ricorso n. 497/2003, notificato nel marzo 2003, ha impugnato la deliberazione comunale n. 226 del 18 novembre 2002 recante l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera, e con successivi gruppi di motivi aggiunti, depositati il 6 maggio 2003, il 4 ed il 12 giugno 2003 ed il 30 luglio 2003, ha impugnato ulteriori deliberazioni comunali, il decreto di occupazione d’urgenza e l’avviso per la redazione dello stato di consistenza, nonché i verbali dello stato di consistenza e di immissione nel possesso.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Pontremoli, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., l’impresa costruzioni Guidi s.p.a. e l’A.n.a.s.
In particolare, il comune di Pontremoli, R.F.I. s.p.a. e l’impresa Guidi s.pa. hanno svolto memorie difensive, sollevando eccezioni preliminari e concludendo per la reiezione dei ricorsi.
I ricorrenti hanno replicato con memoria unica per entrambi i ricorsi. All’udienza suindicata, alla quale sono state entrambe chiamate, le cause sono passate in decisione.

 

D I R I T T O

 

1 - I procedimenti introdotti con gli atti sopra indicati, attese le ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva dei due ricorsi, devono essere riuniti, per essere congiuntamente trattati e decisi con un’unica sentenza.

 

2 – Con il ricorso n. 1348/02, i ricorrenti hanno impugnato una serie di provvedimenti quali: le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi, la deliberazione comunale di iscrizione nel programma delle opere pubbliche dei lavori necessari alla soppressione del passaggio a livello in località Porta Parma, la deliberazione comunale di indizione della gara di selezione per l’individuazione del concessionario, la deliberazione comunale di individuazione del concessionario nell’impresa Guidi s.p.a., la convenzione stipulata tra il comune e l’impresa concessionaria, la deliberazione con la quale si è provveduto alla delimitazione dei centri abitati ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 285/92.
Con i motivi aggiunti proposti nel medesimo ricorso, sono stati impugnati: i provvedimenti ministeriali con cui sono state “acclarate” le determinazioni assunte in sede di Conferenza di servizi, relative all’approvazione del progetto definitivo, la deliberazione di approvazione della convenzione tra il comune, l’Anas e R.F.I., la deliberazione di approvazione dell’atto integrativo della convenzione, i decreti del dirigente comunale ivi richiamati.

 

2.1 - Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione sollevata dal comune resistente.
Secondo la tesi sostenuta, il ricorso sarebbe inammissibile per omessa notifica del medesimo a tutte le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, esprimendo il proprio avviso.
L’eccezione è infondata.
La conferenza di servizi, secondo la prevalente giurisprudenza alla quale questo Tribunale ritiene di aderire, non assurge ha soggettività giuridica autonoma, ma è uno strumento procedimentale di coordinamento di amministrazioni che restano diverse tra loro e mantengono la rispettiva autonomia soggettiva. Pertanto, è ammissibile il ricorso che non sia stato notificato a tutte le autorità che hanno partecipato alla conferenza di servizi, le quali non sono qualificabili come controinteressate al ricorso (C.S., IV, 14.6.01 n. 3169).
Il gravame deve, invece, essere notificato alle autorità, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di servizi, abbiano adottato un atto con rilevanza esoprocedimentale, il quale, in difetto del ricorso alla conferenza, si sarebbe dovuto impugnare da parte di chi avesse inteso contestarlo (C.S., IV, 9.7.99 n. 1193).
Nella fattispecie, gli atti e le determinazioni impugnati, secondo quanto sopra precisato, riguardano il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il comune di Pontremoli, l’Anas e R.F.I.; a tali enti il ricorso è stato notificato.

 

2.2 - La seconda eccezione sollevata dal comune riguarda le censure alla procedura di affidamento della concessione alla società Guidi, in quanto i ricorrenti non avrebbero i requisiti per poter partecipare ad una procedura per l’affidamento della concessione in questione.
L’eccezione è fondata.
I ricorrenti, con l’ottavo motivo, hanno censurato il mancato ricorso ad una procedura di evidenza pubblica nella scelta dell’esecutore dei lavori. Tuttavia, essi non hanno neanche dedotto alcun interesse personale e diretto alle modalità di scelta del contraente della pubblica amministrazione, né hanno alcuna legittimazione a ricorrere avverso gli atti della relativa procedura, il cui eventuale annullamento non produrrebbe alcun effetto sulla diversa questione della legittimità del progetto approvato; con la conseguenza che i ricorrenti, anche ove la scelta del contraente si rivelasse illegittima, non ne trarrebbero alcuna utilità.
L’ottavo motivo del ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti, nei quali esso è stato riproposto, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Parimenti inammissibile si palesa, per le medesime ragioni sopra esposte, il quinto motivo del ricorso n. 497/03, con il quale si deduce il medesimo vizio, di omessa procedura concorsuale, nei confronti della determinazione comunale che ha riconosciuto validità ed efficacia all’attività di progettazione svolta dai professionisti incaricati dall’impresa concessionaria.

 

3 – Per ragioni di ordine logico, determinate dalla proposizione di censure simili sia nel primo ricorso (e relativi motivi aggiunti) sia nel secondo (e relativi diversi gruppi di motivi aggiunti), si reputa opportuno esaminare, sempre in via preliminare, le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti resistenti.
L’impresa Guidi e R.F.I. hanno sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso n. 497/03, con particolare riferimento al primo motivo, di illegittimità derivata, e ai successivi motivi aggiunti, per omessa notifica a tutte le amministrazioni che sono state convocate ed hanno espresso il loro assenso, esplicito o tacito, in sede di conferenza di servizi. In particolare, il gravame non sarebbe stato notificato alla regione Toscana, alla Soprintendenza per i BB. AA. AA. SS. di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, all’Autorità di bacino del fiume Magra, alla Soprintendenza regionale BB. AA. CC., alla Soprintendenza archeologica per la Toscana ed al Provveditorato alle opere pubbliche di Massa.
Né il vizio sarebbe sanato dall’integrazione del contraddittorio operata con la notifica dei motivi aggiunti alla regione Toscana ed alla Soprintendenza ai BB.AA.AA.SS., considerata la posizione non di semplici controinteressati di dette amministrazioni, che invece sono da da configurare come amministrazioni resistenti.
Per le ragioni già esposte (cfr. sub 2), l’eccezione è infondata. In base al principio, già richiamato, il ricorso deve essere notificato all’ente che indice la conferenza di servizi e che alla medesima dà rilievo esterno con un proprio provvedimento, nonché alle amministrazioni di cui si contesta l’attività e che abbiano manifestato le proprie determinazioni con atti lesivi a rilevanza esterna, dei quali sarebbe necessaria l’impugnazione separata, ove essi non fossero adottati nella fase istruttoria della conferenza di servizi.
Nella specie, al Ministero, al Comune, all’Anas ed a R.F.I., le cui determinazioni costituiscono oggetto di specifiche censure da parte dei ricorrenti, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono stati ritualmente notificati; tanto basta per respingere, in quanto infondata, l’eccezione di inammissibilità sollevata.
Sia R.F.I. che l’impresa Guidi hanno, inoltre, eccepito l’inammissibilità del ricorso n. 497/03, per omessa impugnativa degli atti, successivi a quelli impugnati con il ricorso introduttivo, mediante motivi aggiunti, anziché tramite un nuovo ricorso.
La questione sollevata non sarebbe soltanto formalistica, atteso che il nuovo gravame non è stato proposto nelle forme e nei termini dei motivi aggiunti, essendo stato notificato, come nuovo ricorso, alle parti presso il domicilio effettivo, anziché presso i procuratoti costituiti (come sarebbe stato necessario in caso di motivi aggiunti); inoltre, esso sarebbe stato notificato oltre il termine di trenta giorni, nella specie applicabile, vertendosi in materia soggetta a dimezzamento dei termini processuali.
L’eccezione è infondata.
In primo luogo, l’art. 21 della legge n. 1034/1071, come modificato dalla legge n. 205/2000, nella parte in cui prevede che i provvedimenti connessi all’oggetto del ricorso pendente tra le stesse parti ed adottati successivamente ad esso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti, non impone al ricorrente un obbligo a pena di inammissibilità del ricorso, proposto invece dei motivi aggiunti, bensì prevede una facoltà che assicura al ricorrente la possibilità di concentrare in un unico giudizio la cognizione di diversi episodi di un’attività provvedimentale sostanzialmente unitaria, esonerandolo dall’onere di proporre più ricorsi e di domandarne successivamente la trattazione congiunta (C.S., V, 21.11.2003 n. 7632; Idem, VI, 7.10.2003 n. 5917).
Vero è che, nella fattispecie, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, le parti principali dei due ricorsi non sono soltanto quelle da essi indicate, e cioè, rispettivamente, il Ministero nel ricorso 1348/02 e il Comune nel ricorso 497/03, essendo stati impugnati anche nel primo dei due ricorsi, oltre alla determinazione della Conferenza di servizi, vari altri provvedimenti tutti emanati dal comune e pertanto gli ulteriori provvedimenti dell’autorità comunale, dopo la proposizione del primo ricorso, ben avrebbero potuto essere impugnati mediante motivi aggiunti (in ossequio alla giurisprudenza che ritiene che, ove ritualmente notificati, i motivi aggiunti possono essere assunti in trattazione anche se riguardano parti diverse da quelle originarie, secondo l’apprezzamento del giudice, ove vi siano ragioni di connessione, dovendosi in tal caso ritenere adottato un tacito provvedimento giudiziale di riunione di ricorsi distinti: cfr. C.S., VI, 1.10.2003 n. 5707) .
Peraltro, la scelta di proporre un nuovo ricorso, anziché motivi aggiunti anche laddove ne sussisterebbero i presupposti, non è sanzionata dalla legge, trattandosi oltretutto di un onere, per certi versi, più gravoso per la parte ricorrente.
In ogni caso, la scelta di proporre autonomo ricorso nella specie non è censurabile neanche sotto il diverso profilo prospettato, atteso che il termine di proposizione del gravame – com’è noto – non è soggetto alla regola del dimezzamento dei termini processuali, al pari del termine di proposizione dei motivi aggiunti, riguardando essi l’introduzione di una nuova domanda alla quale non può non applicarsi la disciplina del ricorso introduttivo (C.G.A., 12.6.2001 n. 287).
Rileva, infine, che nella fattispecie non si eccepisce la tardività della notifica dei motivi aggiunti, ai quali secondo una certa giurisprudenza si applica il termine dimezzato anziché quello ordinario (C.S., V, 6.7.2002 n. 3717), bensì l’omessa proposizione di motivi aggiunti, anziché di ricorso autonomo e, solo di riflesso, la tardività di quest’ultimo, che invece va esclusa essendo stato il gravame ritualmente notificato entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge.

 

4 – Le parti resistenti hanno ancora eccepito la tardività delle censure, proposte con il dodicesimo motivo aggiunto tra quelli depositati il 6 maggio 2003, avverso le deliberazioni di adozione e di approvazione della variante generale al p.r.g., l’ultima delle quali risalenti all’anno 2000.
L’eccezione è fondata.
Trattandosi di atti relativi ad una variante generale, il termine per ricorrere avverso di essi non decorre dalla notifica o dalla comunicazione individuale, bensì dalla loro conoscenza che nella specie si presume avvenuta con la pubblicazione dei medesimi prevista dalla legge.
Per tale parte, i relativi motivi aggiunti vanno pertanto dichiarati irricevibili.

 

5 – Definite le eccezioni preliminari, si può passare alla disamina del merito dei ricorsi e dei relativi motivi aggiunti.
Con il primo motivo del ricorso n. 1348/2002, si deduce la violazione degli artt. 14, 14-bis, ter e quater della legge 8 agosto 1990 n. 241, in quanto la Conferenza di servizi, convocata per assumere le determinazioni sul progetto definitivo dell’opera, non si sarebbe espressa con la prescritta unanimità di voti (solo dichiarata verbalmente, ma mai raggiunta), non essendo stato mai acquisito l’assenso della provincia che aveva invece espresso il proprio dissenso al comune interessato.
Inoltre, vari altri enti non avrebbero partecipato alla Conferenza di servizi, nonostante i loro pareri fossero necessari.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, come risulta dal verbale della Conferenza, la provincia, dopo aver consegnato copia del parere del servizio Difesa del suolo, con prescrizioni da ottemperare in fase di progettazione esecutiva, ha espresso parere favorevole “in ordine alla coerenza dell’opera al p.t.c.”, con richiesta di “eventuali ulteriori precisazioni e/o prescrizioni esecutive” (cfr. verbale in data 8 aprile 2002); con successiva nota del 20 maggio 2003, la medesima provincia ha comunicato inoltre che la zona interessata dai lavori non ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico.
Resta, in ogni caso, accertato che la provincia non ha mai espresso il proprio “motivato dissenso” rispetto all’esito della Conferenza, che costituisce la sola ipotesi preclusiva, ai sensi dell’art. 14 ter l. 241/90, dell’assenso richiesto, sia pure implicitamente manifestato.
Sotto l’altro profilo dedotto, la mancata partecipazione degli altri enti alla Conferenza di servizi non ne vizia la determinazione conclusiva, trattandosi di partecipazione solo collaborativa, non essendo tali enti titolari di competenze amministrative.
In ogni caso, taluni enti, rimasti assenti alla Conferenza, hanno fatto pervenire successivamente proprie note con le quali hanno dato il proprio assenso al progetto (tanto vale per la Soprintendenza archeologica e per gli uffici regionali per la tutela del territorio di Lucca, Massa e Carrara e l’Area tutela del territorio: cfr. verbale citato).
Rileva, infine, il Collegio che l’art. 14 quater, aggiunto dall’art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e poi sostituito dall’art. 12 della legge 24 novembre 2000 n. 340, stabilisce che il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modificazioni progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
Anche sotto tale profilo, il motivo in esame è complessivamente infondato.

 

6 - Con il secondo motivo, si deduce che il progetto dell’opera sarebbe carente rispetto alle prescrizioni della legge n. 109/1994 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. n. 554/1999, in quanto nella specie le relazioni geologica ed idraulica mancherebbero di taluni requisiti. Il motivo è infondato.
Dopo la richiesta della provincia di integrazioni da produrre in fase di progetto esecutivo (cfr. verbale della conferenza sopra citato), sono state acquisite la relazione geologica del progetto esecutivo e la relazione integrativa entrambe fornite il 12 febbraio 2003 al servizio geologico dell’amministrazione provinciale, che non ha mosso alcun rilievo e che nel maggio 2003 ha dato atto che l’area interessata dall’intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico.
La relazione idraulica, a sua volta, ha ottenuto il parere favorevole dell’Autorità di bacino del Magra.

 

7 – Parimenti infondati sono il terzo ed il quarto motivo con i quali si deduce che nessuno studio di impatto né di fattibilità ambientale sarebbe stato effettuato e che l’opera sarebbe soggetta a valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) ai sensi dell’art. 1, lett. g, del d.p.c.m. n. 377/1988. Il progetto di cui trattasi, infatti, non può considerarsi riguardante un “tronco ferroviario”, solo per la chiusura di alcuni passaggi a livello. Si tratta invece di un progetto da classificare tra le opere viarie, in quanto la chiusura di passaggi a livello non incide sulla rete ferroviaria.
In particolare, si tratta di strada interna al centro abitato, con un’estensione di circa 500 metri.
Non si tratta, pertanto, né di autostrada, né di strada extraurbana a quattro o più corsie (cfr. d.p.c.m. citato), bensì di strada a due sole corsie. Neanche si può sostenere che la strada sarebbe di lunghezza superiore a 1.500 metri - dato che indica la lunghezza del tratto stradale che attraversa il territorio comunale - atteso che i lavori interessano un tratto di lunghezza pari a circa 500 metri.
E’, pertanto, escluso – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti con il motivo in esame – che nella fattispecie trovi applicazione la legge regionale n. 79/1998 che impone, a seconda della tipologia dell’opera, un’adeguata valutazione ambientale da parte della regione, della provincia o del comune.

 

8 – Il quinto motivo, con il quale si deduce che il piano particellare non sarebbe stato redatto sulla base di mappe catastali aggiornate e sarebbe privo dell’indicazione dell’indennità presunta di espropriazione, è in primo luogo inammissibile per carenza di interesse.
Anche ove fosse fondato, esso non vizierebbe il progetto definitivo, ma eventualmente solo l’individuazione delle aree da occupare, che peraltro i ricorrenti nella specie conoscono bene, come risulta dal dodicesimo motivo. In ogni caso, il motivo è destituito di fondamento, risultando dagli atti depositati in giudizio che il piano è stato redatto sulle mappe aggiornate e che è stata indicata la spesa per le procedure espropriative.

 

9 – Con il sesto motivo, si deduce che non sarebbe stata rispettata la prescrizione (art. 16 della legge n. 109/1994) che impone l’articolazione nei tre livelli di progettazione; in particolare, non sarebbe stato realizzato e approvato il progetto preliminare.
La censura è infondata.
La giurisprudenza ha già affermato che la tripartizione dei livelli di progettazione non esclude che le fasi progettuali siano in concreto elaborate in un unico contesto, se i lavori abbiano carattere di urgenza, specie ove – come nel caso in esame – il progetto esecutivo sia stato preceduto da uno studio di fattibilità redatto dagli stessi professionisti, cosicché nella sostanza il criterio di progettazione per fasi successive mon è rimasto inosservato. Anche questo Tribunale si è recentemente espresso in tal senso, chiarendo che anche se la legge n. 104 del 1999 prevede tre livelli di progettazione, non è detto che l’amministrazione sia tenuta ad adottare tre distinti provvedimenti.
Nel caso di specie, il procedimento si è svolto attraverso la progettazione di primo livello (di massima) dell’opera decisa dal comune con deliberazione del 27 febbraio 1992; in sede di conferenza di servizi gli enti coinvolti hanno proceduto ad approvare il progetto definitivo dell’opera e, con successiva deliberazione del 18 novembre 2002, è stato approvato il progetto esecutivo. In ogni caso, nella fattispecie, rileva anche che la convenzione intervenuta tra il comune e la società incaricata, sottoscritta il 12 luglio 1993, è antecedente alla legge n. 109/94; nella medesima convenzione è comunque previsto che la ditta concessionaria predisponga un progetto di massima, sulla base del quale è stato poi redatto il progetto definitivo.

 

10 – Palesemente infondato in fatto si palesa il settimo motivo – con il quale si deduce il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento – atteso che, con nota del 14 febbraio 2002, quindi in data anteriore alla convocazione della conferenza di servizi, è stato dato avviso circa l’avvio del procedimento volto alla realizzazione dell’opera pubblica (come ammesso in fatto dagli stessi ricorrenti).

 

11 – L’ottavo motivo – con il quale è dedotto il vizio di omesso ricorso ad una procedura di evidenza pubblica - è inammissibile per le ragioni già esposte (cfr. supra, sub 2.2).

 

12 – Con il nono motivo, si deduce che l’opera non sarebbe stata prevista nel programma triennale delle opere pubbliche del comune, né di altro ente presente alla conferenza di servizi, atteso che l’unico programma conosciuto è quello del 1992, nel quale si farebbe riferimento ad un’opera tutt’affatto diversa da quella che il comune intende realizzare.
La censura è palesemente infondata.
Ai sensi dell’art. 14, comma 9 della legge n. 109 del 1994, come sostituito dall’art. 4 della legge n. 413 del 1998, “le opere pubbliche, non inserite nel programma triennale, possono essere realizzate sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco”.
Pertanto, il mancato inserimento dell’opera non implica l’illegittimità della sua esecuzione ove essa sia finanziata, come nella specie, con fondi diversi da quelli previsti in sede di redazione del programma medesimo.
Nella specie, comunque, già da tempo il comune aveva programmato l’opera di che trattasi, inserita nel programma annuale del 1992, pur non avendola inserita formalmente nel programma triennale, all’epoca non previsto dalla normativa di settore.
Né vale obiettare che trattasi di opera diversa da quella approvata, perché il progetto originario prevedeva la chiusura di uno e non di tre passaggi a livello; infatti, nell’economia progettuale dell’opera, l’elemento della chiusura dell’impianto è del tutto secondario a fronte delle opere stradali che assumono assoluta rilevanza sia sotto il profilo economico sia sotto quello funzionale.

 

13 – Con il decimo ed il sedicesimo motivo (quest’ultimo contenuto nei motivi aggiunti del 10 ottobre 2002), i ricorrenti deducono violazione dell’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per omessa indicazione dei termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni nel progetto approvato dalla conferenza di servizi, non essendo possibile un’indicazione integrativa degli stessi, successivamente all’approvazione del progetto definitivo che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.
I motivi sono infondati.
Va, innanzi tutto, precisato che, nella fattispecie, l’indicazione dei termini iniziali dei lavori e delle espropriazioni è avvenuta dopo l’approvazione del progetto definitivo, ma prima dell’avvio della procedura espropriativa e dell’occupazione d’urgenza, con la deliberazione n. 37 del 15 marzo 2003. Ferma la validità del principio invocato dai ricorrenti, la giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. sentenza 17 giugno 2002 n. 1306 resa dalla I sezione), ha ritenuto legittima l’integrazione dei termini intervenuta appena poco più di due mesi dall’iniziale atto di approvazione e, comunque, prima delle procedure espropriative relative all’opera approvata, atteso che - ancorché postuma - l’indicazione dei termini di cui all’art. 13 risulta rispettosa del nesso di contestualità che il legislatore ha inteso porre tra dichiarazione di pubblica utilità e fissazione dei termini.
Il Collegio ritiene di aderire a tale indirizzo interpretativo, anche in considerazione della circostanza che, nella specie (almeno in base alla formulazione del decimo motivo), si tratta della mancata indicazione dei termini iniziali dei lavori e delle espropriazioni, che la giurisprudenza ha sempre ritenuto di carattere ordinatorio (da ultimo, T.a.r. Puglia, Bari, I, 9 dicembre 2002 n. 5580).
Vero è che, come già precisato da questa stessa Sezione (cfr. sentenza 17.12.2003 n. 6061) altro è la censura di decadenza di un termine ordinatorio, altro quella di mancata adempimento dell’obbligo di indicare i termini di cui all’art. 13 l. 2359/1865 (che riguarda tutti i termini, non solo quelli perentori).
Peraltro, occorre innanzi tutto tener conto della ratio garantista sottesa agli adempimenti imposti dall’art. 13: la fissazione dei termini, contestuale alla dichiarazione di pubblica utilità, ha lo scopo di tutelare il diritto di proprietà dell’espropriando, atteso che la predetta dichiarazione ha l’effetto di assoggettare il bene al procedimento espropriativo, ponendolo in uno stato di precarietà.
In tale contesto, non appare di minor rilievo, nella valutazione di legittimità dell’indicazione postuma dei termini dei lavori e delle espropriazioni, oltre la circostanza essenziale e già evidenziata del mancato inizio, al momento dell’integrazione dei detti termini, delle procedure di espropriazione e di occupazione d’urgenza, il fatto che i termini mancanti siano stati indicati dopo poco più di tre mesi dall’approvazione del progetto esecutivo avvenuta con la deliberazione n. 226 del 18 novembre 2002, la prima deliberazione contenente la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell’opera, dopo che la conferenza di servizi aveva reso parere favorevole sul progetto esaminato.
Ancora più rilevante, sotto il profilo in esame, è la circostanza che, per i termini di cui trattasi, ancorché fissati nella deliberazione n. 37 del 15 marzo 2003, e cioè prima dell’inizio effettivo del procedimento di occupazione e di ogni altro atto della procedura espropriativa, la decorrenza sia stata stabilita dalla data della precedente deliberazione n. 226/02, in coincidenza con il provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

 

14 – Con l’undicesimo motivo, si deducono difetto di motivazione in ordine ai requisiti di pubblico interesse e di indifferibilità ed urgenza che dovrebbero giustificare la realizzazione dell’opera, nonché carenza di istruttoria avverso il provvedimento adottato dalla Conferenza di servizi, previa individuazione di una serie di carenze degli elaborati progettuali.
Rileva il Collegio, in primo luogo, che il motivo, per com’è formulato, non appare sufficientemente preciso in assenza della essenziale indicazione della norma violata.
Né le pretese omissioni progettuali e carenze procedurali che, secondo i ricorrenti, inficerebbero gli elaborati di progetto e sarebbero sintomo di eccesso di potere per travisamento e carenza di istruttoria, paiono desumibili dagli artt. 18 e 25 del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, che prevedono la documentazione di cui si compongono il progetto preliminare ed il progetto definitivo.
In particolare, come esaurientemente esposto nelle difese delle parti resistenti, si tratta o di elaborati non richiesti (come lo studio di impatto ambientale) o che fanno parte della fase di progettazione esecutiva (come l’individuazione delle aree di cantiere o il cronoprogramma), ovvero di aspetti valutati in altra sede da diversa autorità (come le verifiche idrauliche in relazione alla sistemazione delle sponde del fiume che hanno avuto il parere favorevole della competente Autorità di bacino).
Quanto al preteso difetto di motivazione, le ragioni poste a base del progetto approvato sono chiaramente esposte nel verbale della Conferenza di servizi ove si precisa che l’opera è indispensabile per consentire l’accesso all’ospedale.

 

15 – Il dodicesimo ed il tredicesimo motivo, il primo dei quali rubricato come illegittimità derivata, ed entrambi compresi nei motivi aggiunti depositati il 10 ottobre 2002, sono infondati, per tutte le ragioni già esposte, trattandosi di mero rinvio ai precedenti undici motivi proposti nel ricorso introduttivo.

 

16 – Il quattordicesimo motivo, proposto avverso il provvedimento 7 giugno 2002 del Provveditorato alle opere pubbliche della regione Toscana, è inammissibile. Trattasi, infatti, di atto di natura non provvedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva per i ricorrenti.

 

17 – Con il quindicesimo motivo, si censura il progetto definitivo per essere stato redatto senza tener conto di quanto disposto dal d.m. 5 novembre 2001. Il motivo è infondato.
Il decreto ministeriale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2002 n. 3 e, all’art. 5, dispone che esso non si applica alle opere in corso ed a quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato redatto il progetto definitivo.
Il progetto definitivo dell’opera di cui trattasi è stato redatto nel novembre 2001 e successivamente è stato integrato in data 8 gennaio 2002. Pertanto, il citato d.m. non trova applicazione nella fattispecie ed il progetto de quo è stato redatto in conformità alle istruzioni per la redazione dei progetti di strade del C.N.R. (B.U. 5 maggio 1980 n. 77) ed approvato dalla commissione tecnica dell’Anas.

 

18 – Con il diciassettesimo motivo, si censura l’atto integrativo della convenzione stipulata con la società Guidi in data 7 luglio 2002. Valgono in merito le considerazioni già svolte relative alla carenza di interesse dei ricorrenti a censurare la procedura di affidamento della concessione alla società controinteressata, essendo i ricorrenti privi dei requisiti per parteciparvi.
Il motivo in esame è dedotto come illegittimità derivata da quello articolato nel ricorso introduttivo (ed esaminato sub 2.2); pertanto, non resta che rilevarne l’inammissibilità.

 

19 – Infine, con il diciottesimo motivo, si censura la mancata e comunque insufficiente indicazione delle somme necessarie per realizzare l’opera e per la procedura espropriativa.
Il motivo è infondato in fatto, essendo gli elementi richiamati indicati nelle deliberazioni n. 37 e n. 38 del 15 marzo 2003 e non essendovi prova della pretesa insufficienza delle somme medesime.
In particolare, è previsto che il finanziamento dei lavori avverrà mediante contributi da parte di R.F.I. s.p.a. e da parte dell’Anas.
Inoltre, la convenzione prevede l’impegno del concessionario a concorrere al pagamento dell’indennità di espropriazione (cfr. atto integrativo allegato alla deliberazione n. 152 del 26 luglio 2002).

 

20 – Passando alla disamina del ricorso n. 497/2003 (proposto dal solo Del Signore), con il quale si impugna la deliberazione della Giunta comunale n. 226 del 18 novembre 2002 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera, il primo motivo si palesa senz’altro infondato, essendo stato dedotto il vizio di illegittimità derivata del provvedimento in quanto consequenziale e connesso ai provvedimenti impugnati con il ricorso n. 1348/02, già esaminato. Infatti, con il motivo in esame, avverso il provvedimento impugnato, vengono fatti valere tutti i motivi contenuti nel precedente ricorso e nei relativi motivi aggiunti.

 

21 – I motivi secondo, quarto, sesto e settimo, con i quali sono state dedotte le medesime censure già proposte nel precedente ricorso, sono tutti infondati, in base alle considerazioni sopra svolte.

 

22 – Il terzo motivo, con il quale si deduce l’incompetenza del comune ad approvare il progetto esecutivo, trattandosi di un’opera statale, è palesemente infondato in fatto.
Infatti, il progetto è stato approvato, oltre che dal comune, anche dall’Anas, ente concessionario della strada e cofinanziatore dell’opera.

 

23 – Il quinto motivo è inammissibile, secondo quanto qui sostenuto (cfr. sub. 2.2).

 

24 – Con i motivi aggiunti notificati il 6 maggio 2003, vengono riprodotti tutti i motivi dei due ricorsi introduttivi, già respinti o dichiarati inammissibili; viene inoltre dedotto il vizio di illegittimità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti con essi impugnati; infine, vengono dedotte in parte le stesse censure già esaminate e respinte. Residuano i due motivi che si esaminano di seguito.

 

25 – Con il dodicesimo motivo, premesso di avere avuto notizia delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 50/1997 e n. 2771998 e della Giunta regionale n. 561/1997 e n. 204/2000 solo attraverso la conoscenza della deliberazione n. 38/2003 del comune, il ricorrente deduce l’illegittimità della determinazione di introdurre nel p.r.g. la realizzazione di una nuova viabilità, senza tener conto della precedente connotazione urbanistica dell’area di proprietà, né dei vincoli gravanti sulle relative particelle, né della realtà geomorfologia dei terreni, né di una valutazione di impatto ambientale.
Il motivo è inammissibile per tardività
I provvedimenti contestati, relativi all’approvazione della variante generale allo strumento urbanistico, sono stati ritualmente pubblicati e dovevano essere impugnati nel termine di legge a decorrere dalla data della loro pubblicazione, trattandosi di atti che non richiedono la notifica o la comunicazione individuale.

 

26 – Il tredicesimo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, per non essere stato comunicato l’avvio del procedimento prima dell’approvazione dei provvedimenti comunali e regionali volti a vincolare i terreni di proprietà e per essere stato lo stesso avviso di deposito ex art. 10 legge n. 865/1971 inviato dopo l’approvazione del progetto definitivo dell’opera, è infondato.
In primo luogo, si rileva che ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/90, le disposizioni di cui al precedente art. 7 non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Atteso che la variante urbanistica costituisce un atto di pianificazione, l’approvazione degli atti emanati nel corso della sua formazione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Inoltre, la censura è infondata, atteso che per quanto attiene all’approvazione del progetto definitivo, al ricorrente è stata comunicata la nota n. 2084 del 14 febbraio 2002, quindi in data anteriore alla convocazione della Conferenza di servizi (cfr. supra, sub 10), a seguito della quale egli ha partecipato al procedimento.
Con la predetta comunicazione stata, infine, raggiunta la medesima finalità dell’avviso di deposito, che è quella di consentire ai proprietari incisi di partecipare al procedimento presentando le proprie osservazioni.

 

27 – Con i motivi aggiunti depositati il 4 ed il 12 giugno 2003, proposti avvero il decreto di occupazione d’urgenza del 3 maggio 2003 e l’avviso per la redazione dello stato di consistenza del 9 maggio 2003, oltre al motivo di illegittimità derivata, si deducono altre tre censure già precedentemente proposte e tutte già esaminate e respinte.
In ogni caso, quanto al diciassettesimo motivo con il quale si deduce la mancata indicazione dell’indennità di espropriazione, basta osservare che essa non costituisce vizio dell’atto che dispone l’occupazione d’urgenza; la funzione del decreto di occupazione è infatti solo di natura ablatoria, mentre la determinazione dell’indennizzo spettante al soggetto espropriato è generalmente assolta dal successivo decreto di espropriazione.

 

28 – Con i motivi aggiunti depositati il 30 luglio 2003, con i quali si impugnano i verbali dello stato di consistenza e di immissione nel possesso degli immobili del ricorrente, oltre al motivo di illegittimità derivata, si deduce il vizio di violazione del principio del contraddittorio nel corso delle operazioni di immissione nel possesso per omessa informazione circa la prosecuzione delle stesse dopo che il ricorrente era stato invitato a partecipare al loro inizio e dopo avervi effettivamente presenziato.
Deduce, inoltre, che sarebbe diminuita la superficie destinata ad occupazione definitiva e invece aumentata quella sottoposta ad occupazione temporanea. Infine, una particella sarebbe rimasta interclusa, con conseguente lesione del diritto di accedere all’area che resta di sua proprietà.
La prima censura è infondata.
Il ricorrente, avvisato delle operazioni di immissione in possesso, vi ha partecipato fino a quando lo ha ritenuto; successivamente,ha abbandonato le operazioni che sono proseguite in sua assenza, determinando la mancata conoscenza della data di prosecuzione delle stesse.
Tanto si desume dal verbale di impugnato che fa fede fino a querela di falso, in assenza di iniziative giudiziarie specificamente volte a contestarne il contenuto, in specie a fronte delle precisazioni fornite dalla difesa della parte resistente secondo cui il direttore dell’ufficio tecnico comunale avrebbe contattato personalmente il ricorrente recandosi preso la di lui abitazione per informarlo della data del successivo sopralluogo.
Quanto alle altre censure, a prescindere dalla considerazione che la affermata diminuzione delle superfici da occupare definitivamente ridurrebbe il sacrificio richiesto al ricorrente, esse appaiono inammissibile per carenza di interesse, traducendosi in una censura sulla misura dell’indennità di occupazione e di espropriazione, senza costituire un vizio del verbale di immissione in possesso.
Infine, la validità dell’occupazione non è inficiata dalla piccola porzione di terreno che sarebbe rimasta interclusa, in quanto ciò abilita il ricorrente esclusivamente al riconoscimento coattivo dl diritto di accesso all’area interclusa e, in alternativa, ove ciò comportasse una diminuzione del suo valore, la circostanza avrebbe rilievo ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione.

 

29 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, i due ricorsi vanno riuniti; il ricorso n. 1348/02 ed i relativi motivi aggiunti vanno in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili; il ricorso n. 497/03 va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile; i motivi aggiunti depositati il 6 maggio 2003 vanno in parte respinti e in parte dichiarati irricevibili; i motivi aggiunti depositati il 4 ed il 12 giugno 2003 vanno respinti; i motivi aggiunti depositati il 30 luglio 2003 vanno respinti.
Spese ed onorari di giudizio, in parte, seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo; in parte sono compensati.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 3^ Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce e così dispone:
1) respinge in parte il ricorso n. 1348/02 ed i relativi motivi aggiunti e, in parte, li dichiara inammissibili;
2) respinge in parte il ricorso n. 497/03 ed in parte lo dichiara inammissibile; 3) respinge in parte e in parte dichiara irricevibili i motivi aggiunti depositati il 6 maggio 2003;
4) respinge i motivi aggiunti depositati il 4 ed il 12 giugno 2003;
5) respinge i motivi aggiunti depositati il 30 luglio 2003;
Condanna i ricorrenti al pagamento di spese ed onorari di giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro 9.000 (novemila), da corrispondersi, nella misura di un terzo ciascuno, a favore del Comune di Pontremoli, della Guidi s.p.a. e di R.F.I. s.p.a.;
Compensa le spese nei rapporti tra i ricorrenti ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'A.N.A.S.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 5 Febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 APRILE 2004
Firenze, lì 16 Aprile 2004



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina