| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 16 aprile 2004
n. 1162
Pres. E. Lazzeri – Est. S. Romano
Del Signore Franco e altri (avv. A. Bianchi, G. Soresina,
A. Fantappiè)c. Comune di Pontremoli e altri (avv. G. Morbidelli,
G. Montana) |
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1- Conferenza di servizi – soggettività giuridica
autonoma – esclusione – strumento procedimentale – notificazione
del ricorso – alle autorità amministrative che hanno emesso
un atto esoprocedimentale.
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2- Conferenza di servizi – determinazione
conclusiva – mancato assenso esplicito di una p.a. – mancata
partecipazione tutte p.a. – irrilevante – rileva solo il
motivato dissenso.
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3- Lavori pubblici – articolazione in tre
livelli di progettazione – fasi elaborate in unico contesto
in concreto – ammissibilità – necessità di tre provvedimenti
della p.a. – esclusione.
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4- Espropriazione per pubblica utilità –
indicazione dei termini dei lavori e delle espropriazioni
– successiva all’approvazione del progetto definitivo ma
precedente all’inizio della procedura espropriativa – legittimità
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1- La conferenza di servizi non assurge a
soggettività giuridica autonoma, ma è uno strumento procedimentale
di coordinamento di amministrazioni che mantengono la propria
autonomia soggettiva; il ricorso con il quale si impugna
una determinazione della Conferenza deve pertanto essere
notificato solo alle autorità amministrative che, mediante
lo strumento della conferenza, abbiano adottato un atto
con rilevanza esoprocedimentale.
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2- La determinazione conclusiva della conferenza
di servizi non è viziata a causa del mancato assenso esplicito
di una amministrazione né a causa della mancata partecipazione
di tutti gli enti convocati, in quanto soltanto il motivato
dissenso espresso da una p.a. preclude l’adozione della
determinazione conclusiva (artt. 14 ter e quater l. 241/90).
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3- L’articolazione dei lavori in tre livelli
di progettazione – imposta dall’art. 16 l. 109/94 – non
esclude che le fasi progettuali siano in concreto elaborate
in un unico contesto, se i lavori abbiano carattere di urgenza,
e non comporta necessariamente l’adozione di tre distinti
provvedimenti da parte della p.a.
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4- È legittima l’indicazione dei termini
iniziali dei lavori e delle espropriazioni avvenuta dopo
l’approvazione del progetto definitivo ma prima dell’avvio
della procedura espropriativa e dell’occupazione d’urgenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
III SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1348/2002 proposto da
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DEL SIGNORE FRANCO E ARMANETTI UGO,
rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Bianchi, Gherardo
Soresina, Andrea Fantappiè, con domicilio eletto in Firenze,
P.za S. Spirito n. 10, presso lo studio dell'avv. Alberto
Bianchi;
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c o n t r o
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- COMUNE DI PONTREMOLI, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giuseppe Morbidelli e Giovanni Montana con domicilio eletto
in Firenze, Via Lamarmora n. 14 presso l'avv. Giuseppe Morbidelli;
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- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio
eletto nei suoi Uffici in Firenze, via degli Arazzieri n.
4;
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- PROVINCIA DI MASSA CARRARA, in persona
del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, non
costituitasi in giudizio;
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- FERROVIE DELLO STATO S.P.A. - ROMA,
in persona del legale rappresente pro tempore, non costituitasi
in giudizio;
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- RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Giovanni Calugi con domicilio eletto
nel suo studio in Firenze, via Gino Capponi n. 36;
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ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE -
ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato con domicilio eletto nei suoi Uffici in Firenze, via
degli Arazzieri n. 4;
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e, nei confronti
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- SOC. IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO
S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria con domicilio
eletto nel suo studio in Firenze , via de' Rondinelli n.
2;
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per l’annullamento
- della determinazione della Conferenza di Servizi, dell’8
aprile 2002;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n 39 dell’8
aprile 1991;
- della delibera della Giunta Comunale n. 18 del 27 febbraio
1992;
- della deliberazione n. 211 del 28 marzo 1992;
- della convenzione del 12 luglio 1993 ;
- della delibera della Giunta Comunale n. 255 del 26 giugno
1993
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Visti i motivi aggiunti depositati in data
10 ottobre 2002
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per l’annullamento
- dei provvedimenti n. 3696 del 7 giugno 2002 e n. 7878
del 19 giugno 2002 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Provveditore Regionale delle Opere Pubbliche
per la Toscana
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28
giugno 2002;
- della delibera della Giunta Comunale n. 152 del 25 luglio
2002;
- dei decreti del Dirigente del Settore Assetto del territorio
Servizio lavori pubblici, Trasporti e Ambiente del Comune
di Pontremoli n. 1 del 31 agosto 2002 e n. 2 del 4 settembre
2002;
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sul ricorso n. 497/2003 proposto da
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DEL SIGNORE FRANCO rappresentato e
difeso dall'avv.Gherardo Soresina, Andrea Fantappiè, con
domicilio eletto in Firenze, P.za S. Spirito n. 10, presso
lo studio dell'avv. Gherardo Soresina;
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c o n t r o
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- COMUNE DI PONTREMOLI, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giuseppe Morbidelli e Giovanni Montana con domicilio eletto
in Firenze, Via Lamarmora n. 14 presso l'avv. Giuseppe Morbidelli;
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- PROVINCIA DI MASSA CARRARA, in persona
del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, non
costituitasi in giudizio;
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- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio
eletto nei suoi Uffici in Firenze, via degli Arazzieri n.
4;
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- ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
- ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato con domicilio eletto nei suoi Uffici in Firenze, via
degli Arazzieri n. 4;
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- RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Giovanni Calugi con domicilio eletto
nel suo studio in Firenze, via Gino Capponi n. 36;
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- SOC. IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO
S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria con domicilio
eletto nel suo studio in Firenze , via de' Rondinelli n.
2;
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- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, non
costituitosi in giudizio;
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- LA SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI,
PISA - LIVORNO - LUCCA e MASSA CARRARA, in persona del
Soprintendente pro tempore, non costituitosi in giudizio;
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- LA REGIONE TOSCANA, in persona del
Presidente pro tempore, della Giunta Regionale, non costituitasi
in giudizio;
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per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di
Pontremoli n. 226 del 18 novembre 2002;
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Visti i motivi aggiunti depositati in data
6 maggio 2003;
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per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di
Pontremoli n. 37 del 15 marzo 2003;
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di
Pontremoli n. 38 del 15 marzo 2003;
- dell’avviso di deposito atti di cui all’art. 10 della
legge 22 ottobre 1971 n. 865 spedita al ricorrente in data
25 marzo 2003;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Pontremoli
n. 50 dell’11 agosto 1997 e n. 27 del 29 maggio 1998 e della
Giunta Regionale Toscana n. 561 del 26 maggio 1997 e n.
204 del 29 febbraio 2000;
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Visti i motivi aggiunti depositati in data
4 e 12 giugno 2003;
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per l'annullamento
- del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza prot.
6433 del 3 maggio 2003;
- dell'avviso per redazione stato consistenza ed immissione
nel possesso prot. 6744 del 9 maggio 2003,
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Visti i motivi aggiunti depositati in data
30 luglio 2003;
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per l'annullamento
- dei verbali dello stato di consistenza ed immissione nel
possesso di immobile di proprietà del ricorrente, notificati
allo stesso successivamente al 21 giugno 2003;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
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Visti i ricorsi e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Anas - Ente
Nazionale per le Strade di Roma, del Comune di Pontremoli,
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della
S.p.A. Guidi e della Rete Ferroviaria Italia S.p.A;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 10 ottobre 1992,
6 maggio 2003, 4 e 12 giugno 2003 e 30 luglio 2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi nella pubblica udienza del 5 Febbraio 2004 , relatore
il Cons. SAVERIO ROMANO , gli avv.ti A. Fantappiè, R. Tagliaferri,
delegato dall’avv. G. Morbidelli, V. Lumetti e M. Gambini,
avvocati dello Stato, G. Calugi e I: Marrone anche per l’avv.
D. Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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I sigg. Del Signore e Armanetti, proprietari
di alcuni appezzamenti di terreno situati nel comune di
Pontremoli, attraverso la nota sindacale del 14 febbraio
2002, hanno appreso del procedimento relativo alla realizzazione
di un progetto consistente nella soppressione di quattro
passaggi a livello della linea ferroviaria Parma – La Spezia
e nella contestuale modifica del tracciato della strada
statale n. 62 “della Cisa” nel Comune di Pontremoli.
Con determinazione della Conferenza di servizi dell’8 aprile
2002 è stato espresso parere favorevole sul progetto esaminato.
Tale provvedimento, unitamente agli altri sopra indicati,
sono stati impugnati dai ricorrenti con il ricorso n. 1348/2002,
notificato nel giugno 2002. Avverso i successivi provvedimenti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli
altri atti in epigrafe indicati, i ricorrenti hanno anche
proposto motivi aggiunti, depositati il 10 ottobre 2002.
Il sig. Del Signore, con ricorso n. 497/2003, notificato
nel marzo 2003, ha impugnato la deliberazione comunale n.
226 del 18 novembre 2002 recante l’approvazione del progetto
esecutivo dell’opera, e con successivi gruppi di motivi
aggiunti, depositati il 6 maggio 2003, il 4 ed il 12 giugno
2003 ed il 30 luglio 2003, ha impugnato ulteriori deliberazioni
comunali, il decreto di occupazione d’urgenza e l’avviso
per la redazione dello stato di consistenza, nonché i verbali
dello stato di consistenza e di immissione nel possesso.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Pontremoli,
il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a., l’impresa costruzioni Guidi
s.p.a. e l’A.n.a.s.
In particolare, il comune di Pontremoli, R.F.I. s.p.a. e
l’impresa Guidi s.pa. hanno svolto memorie difensive, sollevando
eccezioni preliminari e concludendo per la reiezione dei
ricorsi.
I ricorrenti hanno replicato con memoria unica per entrambi
i ricorsi. All’udienza suindicata, alla quale sono state
entrambe chiamate, le cause sono passate in decisione.
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D I R I T T O
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1 - I procedimenti introdotti con gli atti
sopra indicati, attese le ragioni di connessione soggettiva
ed oggettiva dei due ricorsi, devono essere riuniti, per
essere congiuntamente trattati e decisi con un’unica sentenza.
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2 – Con il ricorso n. 1348/02, i ricorrenti
hanno impugnato una serie di provvedimenti quali: le determinazioni
assunte dalla Conferenza di servizi, la deliberazione comunale
di iscrizione nel programma delle opere pubbliche dei lavori
necessari alla soppressione del passaggio a livello in località
Porta Parma, la deliberazione comunale di indizione della
gara di selezione per l’individuazione del concessionario,
la deliberazione comunale di individuazione del concessionario
nell’impresa Guidi s.p.a., la convenzione stipulata tra
il comune e l’impresa concessionaria, la deliberazione con
la quale si è provveduto alla delimitazione dei centri abitati
ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 285/92.
Con i motivi aggiunti proposti nel medesimo ricorso, sono
stati impugnati: i provvedimenti ministeriali con cui sono
state “acclarate” le determinazioni assunte in sede di Conferenza
di servizi, relative all’approvazione del progetto definitivo,
la deliberazione di approvazione della convenzione tra il
comune, l’Anas e R.F.I., la deliberazione di approvazione
dell’atto integrativo della convenzione, i decreti del dirigente
comunale ivi richiamati.
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2.1 - Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione
sollevata dal comune resistente.
Secondo la tesi sostenuta, il ricorso sarebbe inammissibile
per omessa notifica del medesimo a tutte le amministrazioni
che hanno partecipato alla conferenza di servizi, esprimendo
il proprio avviso.
L’eccezione è infondata.
La conferenza di servizi, secondo la prevalente giurisprudenza
alla quale questo Tribunale ritiene di aderire, non assurge
ha soggettività giuridica autonoma, ma è uno strumento procedimentale
di coordinamento di amministrazioni che restano diverse
tra loro e mantengono la rispettiva autonomia soggettiva.
Pertanto, è ammissibile il ricorso che non sia stato notificato
a tutte le autorità che hanno partecipato alla conferenza
di servizi, le quali non sono qualificabili come controinteressate
al ricorso (C.S., IV, 14.6.01 n. 3169).
Il gravame deve, invece, essere notificato alle autorità,
tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della
conferenza di servizi, abbiano adottato un atto con rilevanza
esoprocedimentale, il quale, in difetto del ricorso alla
conferenza, si sarebbe dovuto impugnare da parte di chi
avesse inteso contestarlo (C.S., IV, 9.7.99 n. 1193).
Nella fattispecie, gli atti e le determinazioni impugnati,
secondo quanto sopra precisato, riguardano il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il comune di
Pontremoli, l’Anas e R.F.I.; a tali enti il ricorso è stato
notificato.
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2.2 - La seconda eccezione sollevata dal
comune riguarda le censure alla procedura di affidamento
della concessione alla società Guidi, in quanto i ricorrenti
non avrebbero i requisiti per poter partecipare ad una procedura
per l’affidamento della concessione in questione.
L’eccezione è fondata.
I ricorrenti, con l’ottavo motivo, hanno censurato il mancato
ricorso ad una procedura di evidenza pubblica nella scelta
dell’esecutore dei lavori. Tuttavia, essi non hanno neanche
dedotto alcun interesse personale e diretto alle modalità
di scelta del contraente della pubblica amministrazione,
né hanno alcuna legittimazione a ricorrere avverso gli atti
della relativa procedura, il cui eventuale annullamento
non produrrebbe alcun effetto sulla diversa questione della
legittimità del progetto approvato; con la conseguenza che
i ricorrenti, anche ove la scelta del contraente si rivelasse
illegittima, non ne trarrebbero alcuna utilità.
L’ottavo motivo del ricorso introduttivo e dei relativi
motivi aggiunti, nei quali esso è stato riproposto, deve
essere, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di
interesse.
Parimenti inammissibile si palesa, per le medesime ragioni
sopra esposte, il quinto motivo del ricorso n. 497/03, con
il quale si deduce il medesimo vizio, di omessa procedura
concorsuale, nei confronti della determinazione comunale
che ha riconosciuto validità ed efficacia all’attività di
progettazione svolta dai professionisti incaricati dall’impresa
concessionaria.
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3 – Per ragioni di ordine logico, determinate
dalla proposizione di censure simili sia nel primo ricorso
(e relativi motivi aggiunti) sia nel secondo (e relativi
diversi gruppi di motivi aggiunti), si reputa opportuno
esaminare, sempre in via preliminare, le ulteriori eccezioni
sollevate dalle parti resistenti.
L’impresa Guidi e R.F.I. hanno sollevato l’eccezione di
inammissibilità del ricorso n. 497/03, con particolare riferimento
al primo motivo, di illegittimità derivata, e ai successivi
motivi aggiunti, per omessa notifica a tutte le amministrazioni
che sono state convocate ed hanno espresso il loro assenso,
esplicito o tacito, in sede di conferenza di servizi. In
particolare, il gravame non sarebbe stato notificato alla
regione Toscana, alla Soprintendenza per i BB. AA. AA. SS.
di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, all’Autorità di
bacino del fiume Magra, alla Soprintendenza regionale BB.
AA. CC., alla Soprintendenza archeologica per la Toscana
ed al Provveditorato alle opere pubbliche di Massa.
Né il vizio sarebbe sanato dall’integrazione del contraddittorio
operata con la notifica dei motivi aggiunti alla regione
Toscana ed alla Soprintendenza ai BB.AA.AA.SS., considerata
la posizione non di semplici controinteressati di dette
amministrazioni, che invece sono da da configurare come
amministrazioni resistenti.
Per le ragioni già esposte (cfr. sub 2), l’eccezione è infondata.
In base al principio, già richiamato, il ricorso deve essere
notificato all’ente che indice la conferenza di servizi
e che alla medesima dà rilievo esterno con un proprio provvedimento,
nonché alle amministrazioni di cui si contesta l’attività
e che abbiano manifestato le proprie determinazioni con
atti lesivi a rilevanza esterna, dei quali sarebbe necessaria
l’impugnazione separata, ove essi non fossero adottati nella
fase istruttoria della conferenza di servizi.
Nella specie, al Ministero, al Comune, all’Anas ed a R.F.I.,
le cui determinazioni costituiscono oggetto di specifiche
censure da parte dei ricorrenti, il ricorso ed i relativi
motivi aggiunti sono stati ritualmente notificati; tanto
basta per respingere, in quanto infondata, l’eccezione di
inammissibilità sollevata.
Sia R.F.I. che l’impresa Guidi hanno, inoltre, eccepito
l’inammissibilità del ricorso n. 497/03, per omessa impugnativa
degli atti, successivi a quelli impugnati con il ricorso
introduttivo, mediante motivi aggiunti, anziché tramite
un nuovo ricorso.
La questione sollevata non sarebbe soltanto formalistica,
atteso che il nuovo gravame non è stato proposto nelle forme
e nei termini dei motivi aggiunti, essendo stato notificato,
come nuovo ricorso, alle parti presso il domicilio effettivo,
anziché presso i procuratoti costituiti (come sarebbe stato
necessario in caso di motivi aggiunti); inoltre, esso sarebbe
stato notificato oltre il termine di trenta giorni, nella
specie applicabile, vertendosi in materia soggetta a dimezzamento
dei termini processuali.
L’eccezione è infondata.
In primo luogo, l’art. 21 della legge n. 1034/1071, come
modificato dalla legge n. 205/2000, nella parte in cui prevede
che i provvedimenti connessi all’oggetto del ricorso pendente
tra le stesse parti ed adottati successivamente ad esso,
sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti,
non impone al ricorrente un obbligo a pena di inammissibilità
del ricorso, proposto invece dei motivi aggiunti, bensì
prevede una facoltà che assicura al ricorrente la possibilità
di concentrare in un unico giudizio la cognizione di diversi
episodi di un’attività provvedimentale sostanzialmente unitaria,
esonerandolo dall’onere di proporre più ricorsi e di domandarne
successivamente la trattazione congiunta (C.S., V, 21.11.2003
n. 7632; Idem, VI, 7.10.2003 n. 5917).
Vero è che, nella fattispecie, contrariamente all’assunto
dei ricorrenti, le parti principali dei due ricorsi non
sono soltanto quelle da essi indicate, e cioè, rispettivamente,
il Ministero nel ricorso 1348/02 e il Comune nel ricorso
497/03, essendo stati impugnati anche nel primo dei due
ricorsi, oltre alla determinazione della Conferenza di servizi,
vari altri provvedimenti tutti emanati dal comune e pertanto
gli ulteriori provvedimenti dell’autorità comunale, dopo
la proposizione del primo ricorso, ben avrebbero potuto
essere impugnati mediante motivi aggiunti (in ossequio alla
giurisprudenza che ritiene che, ove ritualmente notificati,
i motivi aggiunti possono essere assunti in trattazione
anche se riguardano parti diverse da quelle originarie,
secondo l’apprezzamento del giudice, ove vi siano ragioni
di connessione, dovendosi in tal caso ritenere adottato
un tacito provvedimento giudiziale di riunione di ricorsi
distinti: cfr. C.S., VI, 1.10.2003 n. 5707) .
Peraltro, la scelta di proporre un nuovo ricorso, anziché
motivi aggiunti anche laddove ne sussisterebbero i presupposti,
non è sanzionata dalla legge, trattandosi oltretutto di
un onere, per certi versi, più gravoso per la parte ricorrente.
In ogni caso, la scelta di proporre autonomo ricorso nella
specie non è censurabile neanche sotto il diverso profilo
prospettato, atteso che il termine di proposizione del gravame
– com’è noto – non è soggetto alla regola del dimezzamento
dei termini processuali, al pari del termine di proposizione
dei motivi aggiunti, riguardando essi l’introduzione di
una nuova domanda alla quale non può non applicarsi la disciplina
del ricorso introduttivo (C.G.A., 12.6.2001 n. 287).
Rileva, infine, che nella fattispecie non si eccepisce la
tardività della notifica dei motivi aggiunti, ai quali secondo
una certa giurisprudenza si applica il termine dimezzato
anziché quello ordinario (C.S., V, 6.7.2002 n. 3717), bensì
l’omessa proposizione di motivi aggiunti, anziché di ricorso
autonomo e, solo di riflesso, la tardività di quest’ultimo,
che invece va esclusa essendo stato il gravame ritualmente
notificato entro il termine di sessanta giorni previsto
dalla legge.
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4 – Le parti resistenti hanno ancora eccepito
la tardività delle censure, proposte con il dodicesimo motivo
aggiunto tra quelli depositati il 6 maggio 2003, avverso
le deliberazioni di adozione e di approvazione della variante
generale al p.r.g., l’ultima delle quali risalenti all’anno
2000.
L’eccezione è fondata.
Trattandosi di atti relativi ad una variante generale, il
termine per ricorrere avverso di essi non decorre dalla
notifica o dalla comunicazione individuale, bensì dalla
loro conoscenza che nella specie si presume avvenuta con
la pubblicazione dei medesimi prevista dalla legge.
Per tale parte, i relativi motivi aggiunti vanno pertanto
dichiarati irricevibili.
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5 – Definite le eccezioni preliminari, si
può passare alla disamina del merito dei ricorsi e dei relativi
motivi aggiunti.
Con il primo motivo del ricorso n. 1348/2002, si deduce
la violazione degli artt. 14, 14-bis, ter e quater della
legge 8 agosto 1990 n. 241, in quanto la Conferenza di servizi,
convocata per assumere le determinazioni sul progetto definitivo
dell’opera, non si sarebbe espressa con la prescritta unanimità
di voti (solo dichiarata verbalmente, ma mai raggiunta),
non essendo stato mai acquisito l’assenso della provincia
che aveva invece espresso il proprio dissenso al comune
interessato.
Inoltre, vari altri enti non avrebbero partecipato alla
Conferenza di servizi, nonostante i loro pareri fossero
necessari.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, come risulta dal verbale della Conferenza,
la provincia, dopo aver consegnato copia del parere del
servizio Difesa del suolo, con prescrizioni da ottemperare
in fase di progettazione esecutiva, ha espresso parere favorevole
“in ordine alla coerenza dell’opera al p.t.c.”, con richiesta
di “eventuali ulteriori precisazioni e/o prescrizioni esecutive”
(cfr. verbale in data 8 aprile 2002); con successiva nota
del 20 maggio 2003, la medesima provincia ha comunicato
inoltre che la zona interessata dai lavori non ricade in
area soggetta a vincolo idrogeologico.
Resta, in ogni caso, accertato che la provincia non ha mai
espresso il proprio “motivato dissenso” rispetto all’esito
della Conferenza, che costituisce la sola ipotesi preclusiva,
ai sensi dell’art. 14 ter l. 241/90, dell’assenso richiesto,
sia pure implicitamente manifestato.
Sotto l’altro profilo dedotto, la mancata partecipazione
degli altri enti alla Conferenza di servizi non ne vizia
la determinazione conclusiva, trattandosi di partecipazione
solo collaborativa, non essendo tali enti titolari di competenze
amministrative.
In ogni caso, taluni enti, rimasti assenti alla Conferenza,
hanno fatto pervenire successivamente proprie note con le
quali hanno dato il proprio assenso al progetto (tanto vale
per la Soprintendenza archeologica e per gli uffici regionali
per la tutela del territorio di Lucca, Massa e Carrara e
l’Area tutela del territorio: cfr. verbale citato).
Rileva, infine, il Collegio che l’art. 14 quater, aggiunto
dall’art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e poi sostituito
dall’art. 12 della legge 24 novembre 2000 n. 340, stabilisce
che il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena
di inammissibilità, deve essere congruamente motivato e
deve recare le specifiche indicazioni delle modificazioni
progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
Anche sotto tale profilo, il motivo in esame è complessivamente
infondato.
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6 - Con il secondo motivo, si deduce che
il progetto dell’opera sarebbe carente rispetto alle prescrizioni
della legge n. 109/1994 e del relativo regolamento di attuazione
approvato con d.p.r. n. 554/1999, in quanto nella specie
le relazioni geologica ed idraulica mancherebbero di taluni
requisiti. Il motivo è infondato.
Dopo la richiesta della provincia di integrazioni da produrre
in fase di progetto esecutivo (cfr. verbale della conferenza
sopra citato), sono state acquisite la relazione geologica
del progetto esecutivo e la relazione integrativa entrambe
fornite il 12 febbraio 2003 al servizio geologico dell’amministrazione
provinciale, che non ha mosso alcun rilievo e che nel maggio
2003 ha dato atto che l’area interessata dall’intervento
non è soggetta a vincolo idrogeologico.
La relazione idraulica, a sua volta, ha ottenuto il parere
favorevole dell’Autorità di bacino del Magra.
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7 – Parimenti infondati sono il terzo ed
il quarto motivo con i quali si deduce che nessuno studio
di impatto né di fattibilità ambientale sarebbe stato effettuato
e che l’opera sarebbe soggetta a valutazione di impatto
ambientale (v.i.a.) ai sensi dell’art. 1, lett. g, del d.p.c.m.
n. 377/1988. Il progetto di cui trattasi, infatti, non può
considerarsi riguardante un “tronco ferroviario”, solo per
la chiusura di alcuni passaggi a livello. Si tratta invece
di un progetto da classificare tra le opere viarie, in quanto
la chiusura di passaggi a livello non incide sulla rete
ferroviaria.
In particolare, si tratta di strada interna al centro abitato,
con un’estensione di circa 500 metri.
Non si tratta, pertanto, né di autostrada, né di strada
extraurbana a quattro o più corsie (cfr. d.p.c.m. citato),
bensì di strada a due sole corsie. Neanche si può sostenere
che la strada sarebbe di lunghezza superiore a 1.500 metri
- dato che indica la lunghezza del tratto stradale che attraversa
il territorio comunale - atteso che i lavori interessano
un tratto di lunghezza pari a circa 500 metri.
E’, pertanto, escluso – contrariamente a quanto sostenuto
dai ricorrenti con il motivo in esame – che nella fattispecie
trovi applicazione la legge regionale n. 79/1998 che impone,
a seconda della tipologia dell’opera, un’adeguata valutazione
ambientale da parte della regione, della provincia o del
comune.
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8 – Il quinto motivo, con il quale si deduce
che il piano particellare non sarebbe stato redatto sulla
base di mappe catastali aggiornate e sarebbe privo dell’indicazione
dell’indennità presunta di espropriazione, è in primo luogo
inammissibile per carenza di interesse.
Anche ove fosse fondato, esso non vizierebbe il progetto
definitivo, ma eventualmente solo l’individuazione delle
aree da occupare, che peraltro i ricorrenti nella specie
conoscono bene, come risulta dal dodicesimo motivo. In ogni
caso, il motivo è destituito di fondamento, risultando dagli
atti depositati in giudizio che il piano è stato redatto
sulle mappe aggiornate e che è stata indicata la spesa per
le procedure espropriative.
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9 – Con il sesto motivo, si deduce che non
sarebbe stata rispettata la prescrizione (art. 16 della
legge n. 109/1994) che impone l’articolazione nei tre livelli
di progettazione; in particolare, non sarebbe stato realizzato
e approvato il progetto preliminare.
La censura è infondata.
La giurisprudenza ha già affermato che la tripartizione
dei livelli di progettazione non esclude che le fasi progettuali
siano in concreto elaborate in un unico contesto, se i lavori
abbiano carattere di urgenza, specie ove – come nel caso
in esame – il progetto esecutivo sia stato preceduto da
uno studio di fattibilità redatto dagli stessi professionisti,
cosicché nella sostanza il criterio di progettazione per
fasi successive mon è rimasto inosservato. Anche questo
Tribunale si è recentemente espresso in tal senso, chiarendo
che anche se la legge n. 104 del 1999 prevede tre livelli
di progettazione, non è detto che l’amministrazione sia
tenuta ad adottare tre distinti provvedimenti.
Nel caso di specie, il procedimento si è svolto attraverso
la progettazione di primo livello (di massima) dell’opera
decisa dal comune con deliberazione del 27 febbraio 1992;
in sede di conferenza di servizi gli enti coinvolti hanno
proceduto ad approvare il progetto definitivo dell’opera
e, con successiva deliberazione del 18 novembre 2002, è
stato approvato il progetto esecutivo. In ogni caso, nella
fattispecie, rileva anche che la convenzione intervenuta
tra il comune e la società incaricata, sottoscritta il 12
luglio 1993, è antecedente alla legge n. 109/94; nella medesima
convenzione è comunque previsto che la ditta concessionaria
predisponga un progetto di massima, sulla base del quale
è stato poi redatto il progetto definitivo.
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10 – Palesemente infondato in fatto si palesa
il settimo motivo – con il quale si deduce il vizio di omessa
comunicazione di avvio del procedimento – atteso che, con
nota del 14 febbraio 2002, quindi in data anteriore alla
convocazione della conferenza di servizi, è stato dato avviso
circa l’avvio del procedimento volto alla realizzazione
dell’opera pubblica (come ammesso in fatto dagli stessi
ricorrenti).
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11 – L’ottavo motivo – con il quale è dedotto
il vizio di omesso ricorso ad una procedura di evidenza
pubblica - è inammissibile per le ragioni già esposte (cfr.
supra, sub 2.2).
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12 – Con il nono motivo, si deduce che l’opera
non sarebbe stata prevista nel programma triennale delle
opere pubbliche del comune, né di altro ente presente alla
conferenza di servizi, atteso che l’unico programma conosciuto
è quello del 1992, nel quale si farebbe riferimento ad un’opera
tutt’affatto diversa da quella che il comune intende realizzare.
La censura è palesemente infondata.
Ai sensi dell’art. 14, comma 9 della legge n. 109 del 1994,
come sostituito dall’art. 4 della legge n. 413 del 1998,
“le opere pubbliche, non inserite nel programma triennale,
possono essere realizzate sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione
dell’elenco”.
Pertanto, il mancato inserimento dell’opera non implica
l’illegittimità della sua esecuzione ove essa sia finanziata,
come nella specie, con fondi diversi da quelli previsti
in sede di redazione del programma medesimo.
Nella specie, comunque, già da tempo il comune aveva programmato
l’opera di che trattasi, inserita nel programma annuale
del 1992, pur non avendola inserita formalmente nel programma
triennale, all’epoca non previsto dalla normativa di settore.
Né vale obiettare che trattasi di opera diversa da quella
approvata, perché il progetto originario prevedeva la chiusura
di uno e non di tre passaggi a livello; infatti, nell’economia
progettuale dell’opera, l’elemento della chiusura dell’impianto
è del tutto secondario a fronte delle opere stradali che
assumono assoluta rilevanza sia sotto il profilo economico
sia sotto quello funzionale.
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13 – Con il decimo ed il sedicesimo motivo
(quest’ultimo contenuto nei motivi aggiunti del 10 ottobre
2002), i ricorrenti deducono violazione dell’art. 13 della
legge 25 giugno 1865 n. 2359, per omessa indicazione dei
termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni
nel progetto approvato dalla conferenza di servizi, non
essendo possibile un’indicazione integrativa degli stessi,
successivamente all’approvazione del progetto definitivo
che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.
I motivi sono infondati.
Va, innanzi tutto, precisato che, nella fattispecie, l’indicazione
dei termini iniziali dei lavori e delle espropriazioni è
avvenuta dopo l’approvazione del progetto definitivo, ma
prima dell’avvio della procedura espropriativa e dell’occupazione
d’urgenza, con la deliberazione n. 37 del 15 marzo 2003.
Ferma la validità del principio invocato dai ricorrenti,
la giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. sentenza
17 giugno 2002 n. 1306 resa dalla I sezione), ha ritenuto
legittima l’integrazione dei termini intervenuta appena
poco più di due mesi dall’iniziale atto di approvazione
e, comunque, prima delle procedure espropriative relative
all’opera approvata, atteso che - ancorché postuma - l’indicazione
dei termini di cui all’art. 13 risulta rispettosa del nesso
di contestualità che il legislatore ha inteso porre tra
dichiarazione di pubblica utilità e fissazione dei termini.
Il Collegio ritiene di aderire a tale indirizzo interpretativo,
anche in considerazione della circostanza che, nella specie
(almeno in base alla formulazione del decimo motivo), si
tratta della mancata indicazione dei termini iniziali dei
lavori e delle espropriazioni, che la giurisprudenza ha
sempre ritenuto di carattere ordinatorio (da ultimo, T.a.r.
Puglia, Bari, I, 9 dicembre 2002 n. 5580).
Vero è che, come già precisato da questa stessa Sezione
(cfr. sentenza 17.12.2003 n. 6061) altro è la censura di
decadenza di un termine ordinatorio, altro quella di mancata
adempimento dell’obbligo di indicare i termini di cui all’art.
13 l. 2359/1865 (che riguarda tutti i termini, non solo
quelli perentori).
Peraltro, occorre innanzi tutto tener conto della ratio
garantista sottesa agli adempimenti imposti dall’art. 13:
la fissazione dei termini, contestuale alla dichiarazione
di pubblica utilità, ha lo scopo di tutelare il diritto
di proprietà dell’espropriando, atteso che la predetta dichiarazione
ha l’effetto di assoggettare il bene al procedimento espropriativo,
ponendolo in uno stato di precarietà.
In tale contesto, non appare di minor rilievo, nella valutazione
di legittimità dell’indicazione postuma dei termini dei
lavori e delle espropriazioni, oltre la circostanza essenziale
e già evidenziata del mancato inizio, al momento dell’integrazione
dei detti termini, delle procedure di espropriazione e di
occupazione d’urgenza, il fatto che i termini mancanti siano
stati indicati dopo poco più di tre mesi dall’approvazione
del progetto esecutivo avvenuta con la deliberazione n.
226 del 18 novembre 2002, la prima deliberazione contenente
la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità
dell’opera, dopo che la conferenza di servizi aveva reso
parere favorevole sul progetto esaminato.
Ancora più rilevante, sotto il profilo in esame, è la circostanza
che, per i termini di cui trattasi, ancorché fissati nella
deliberazione n. 37 del 15 marzo 2003, e cioè prima dell’inizio
effettivo del procedimento di occupazione e di ogni altro
atto della procedura espropriativa, la decorrenza sia stata
stabilita dalla data della precedente deliberazione n. 226/02,
in coincidenza con il provvedimento contenente la dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera.
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14 – Con l’undicesimo motivo, si deducono
difetto di motivazione in ordine ai requisiti di pubblico
interesse e di indifferibilità ed urgenza che dovrebbero
giustificare la realizzazione dell’opera, nonché carenza
di istruttoria avverso il provvedimento adottato dalla Conferenza
di servizi, previa individuazione di una serie di carenze
degli elaborati progettuali.
Rileva il Collegio, in primo luogo, che il motivo, per com’è
formulato, non appare sufficientemente preciso in assenza
della essenziale indicazione della norma violata.
Né le pretese omissioni progettuali e carenze procedurali
che, secondo i ricorrenti, inficerebbero gli elaborati di
progetto e sarebbero sintomo di eccesso di potere per travisamento
e carenza di istruttoria, paiono desumibili dagli artt.
18 e 25 del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, che prevedono
la documentazione di cui si compongono il progetto preliminare
ed il progetto definitivo.
In particolare, come esaurientemente esposto nelle difese
delle parti resistenti, si tratta o di elaborati non richiesti
(come lo studio di impatto ambientale) o che fanno parte
della fase di progettazione esecutiva (come l’individuazione
delle aree di cantiere o il cronoprogramma), ovvero di aspetti
valutati in altra sede da diversa autorità (come le verifiche
idrauliche in relazione alla sistemazione delle sponde del
fiume che hanno avuto il parere favorevole della competente
Autorità di bacino).
Quanto al preteso difetto di motivazione, le ragioni poste
a base del progetto approvato sono chiaramente esposte nel
verbale della Conferenza di servizi ove si precisa che l’opera
è indispensabile per consentire l’accesso all’ospedale.
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15 – Il dodicesimo ed il tredicesimo motivo,
il primo dei quali rubricato come illegittimità derivata,
ed entrambi compresi nei motivi aggiunti depositati il 10
ottobre 2002, sono infondati, per tutte le ragioni già esposte,
trattandosi di mero rinvio ai precedenti undici motivi proposti
nel ricorso introduttivo.
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16 – Il quattordicesimo motivo, proposto
avverso il provvedimento 7 giugno 2002 del Provveditorato
alle opere pubbliche della regione Toscana, è inammissibile.
Trattasi, infatti, di atto di natura non provvedimentale,
privo di autonoma efficacia lesiva per i ricorrenti.
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17 – Con il quindicesimo motivo, si censura
il progetto definitivo per essere stato redatto senza tener
conto di quanto disposto dal d.m. 5 novembre 2001. Il motivo
è infondato.
Il decreto ministeriale è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 4 gennaio 2002 n. 3 e, all’art. 5, dispone
che esso non si applica alle opere in corso ed a quelle
per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia
già stato redatto il progetto definitivo.
Il progetto definitivo dell’opera di cui trattasi è stato
redatto nel novembre 2001 e successivamente è stato integrato
in data 8 gennaio 2002. Pertanto, il citato d.m. non trova
applicazione nella fattispecie ed il progetto de quo è stato
redatto in conformità alle istruzioni per la redazione dei
progetti di strade del C.N.R. (B.U. 5 maggio 1980 n. 77)
ed approvato dalla commissione tecnica dell’Anas.
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18 – Con il diciassettesimo motivo, si censura
l’atto integrativo della convenzione stipulata con la società
Guidi in data 7 luglio 2002. Valgono in merito le considerazioni
già svolte relative alla carenza di interesse dei ricorrenti
a censurare la procedura di affidamento della concessione
alla società controinteressata, essendo i ricorrenti privi
dei requisiti per parteciparvi.
Il motivo in esame è dedotto come illegittimità derivata
da quello articolato nel ricorso introduttivo (ed esaminato
sub 2.2); pertanto, non resta che rilevarne l’inammissibilità.
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19 – Infine, con il diciottesimo motivo,
si censura la mancata e comunque insufficiente indicazione
delle somme necessarie per realizzare l’opera e per la procedura
espropriativa.
Il motivo è infondato in fatto, essendo gli elementi richiamati
indicati nelle deliberazioni n. 37 e n. 38 del 15 marzo
2003 e non essendovi prova della pretesa insufficienza delle
somme medesime.
In particolare, è previsto che il finanziamento dei lavori
avverrà mediante contributi da parte di R.F.I. s.p.a. e
da parte dell’Anas.
Inoltre, la convenzione prevede l’impegno del concessionario
a concorrere al pagamento dell’indennità di espropriazione
(cfr. atto integrativo allegato alla deliberazione n. 152
del 26 luglio 2002).
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20 – Passando alla disamina del ricorso n.
497/2003 (proposto dal solo Del Signore), con il quale si
impugna la deliberazione della Giunta comunale n. 226 del
18 novembre 2002 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera, il primo motivo si palesa senz’altro
infondato, essendo stato dedotto il vizio di illegittimità
derivata del provvedimento in quanto consequenziale e connesso
ai provvedimenti impugnati con il ricorso n. 1348/02, già
esaminato. Infatti, con il motivo in esame, avverso il provvedimento
impugnato, vengono fatti valere tutti i motivi contenuti
nel precedente ricorso e nei relativi motivi aggiunti.
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21 – I motivi secondo, quarto, sesto e settimo,
con i quali sono state dedotte le medesime censure già proposte
nel precedente ricorso, sono tutti infondati, in base alle
considerazioni sopra svolte.
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22 – Il terzo motivo, con il quale si deduce
l’incompetenza del comune ad approvare il progetto esecutivo,
trattandosi di un’opera statale, è palesemente infondato
in fatto.
Infatti, il progetto è stato approvato, oltre che dal comune,
anche dall’Anas, ente concessionario della strada e cofinanziatore
dell’opera.
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23 – Il quinto motivo è inammissibile, secondo
quanto qui sostenuto (cfr. sub. 2.2).
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24 – Con i motivi aggiunti notificati il
6 maggio 2003, vengono riprodotti tutti i motivi dei due
ricorsi introduttivi, già respinti o dichiarati inammissibili;
viene inoltre dedotto il vizio di illegittimità derivata
dall’illegittimità dei provvedimenti con essi impugnati;
infine, vengono dedotte in parte le stesse censure già esaminate
e respinte. Residuano i due motivi che si esaminano di seguito.
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25 – Con il dodicesimo motivo, premesso di
avere avuto notizia delle deliberazioni del Consiglio comunale
n. 50/1997 e n. 2771998 e della Giunta regionale n. 561/1997
e n. 204/2000 solo attraverso la conoscenza della deliberazione
n. 38/2003 del comune, il ricorrente deduce l’illegittimità
della determinazione di introdurre nel p.r.g. la realizzazione
di una nuova viabilità, senza tener conto della precedente
connotazione urbanistica dell’area di proprietà, né dei
vincoli gravanti sulle relative particelle, né della realtà
geomorfologia dei terreni, né di una valutazione di impatto
ambientale.
Il motivo è inammissibile per tardività
I provvedimenti contestati, relativi all’approvazione della
variante generale allo strumento urbanistico, sono stati
ritualmente pubblicati e dovevano essere impugnati nel termine
di legge a decorrere dalla data della loro pubblicazione,
trattandosi di atti che non richiedono la notifica o la
comunicazione individuale.
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26 – Il tredicesimo motivo, con il quale
si deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90,
per non essere stato comunicato l’avvio del procedimento
prima dell’approvazione dei provvedimenti comunali e regionali
volti a vincolare i terreni di proprietà e per essere stato
lo stesso avviso di deposito ex art. 10 legge n. 865/1971
inviato dopo l’approvazione del progetto definitivo dell’opera,
è infondato.
In primo luogo, si rileva che ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 241/90, le disposizioni di cui al precedente art.
7 non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica
amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,
per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione. Atteso che la variante urbanistica costituisce
un atto di pianificazione, l’approvazione degli atti emanati
nel corso della sua formazione non deve essere preceduta
dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Inoltre, la censura è infondata, atteso che per quanto attiene
all’approvazione del progetto definitivo, al ricorrente
è stata comunicata la nota n. 2084 del 14 febbraio 2002,
quindi in data anteriore alla convocazione della Conferenza
di servizi (cfr. supra, sub 10), a seguito della quale egli
ha partecipato al procedimento.
Con la predetta comunicazione stata, infine, raggiunta la
medesima finalità dell’avviso di deposito, che è quella
di consentire ai proprietari incisi di partecipare al procedimento
presentando le proprie osservazioni.
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27 – Con i motivi aggiunti depositati il
4 ed il 12 giugno 2003, proposti avvero il decreto di occupazione
d’urgenza del 3 maggio 2003 e l’avviso per la redazione
dello stato di consistenza del 9 maggio 2003, oltre al motivo
di illegittimità derivata, si deducono altre tre censure
già precedentemente proposte e tutte già esaminate e respinte.
In ogni caso, quanto al diciassettesimo motivo con il quale
si deduce la mancata indicazione dell’indennità di espropriazione,
basta osservare che essa non costituisce vizio dell’atto
che dispone l’occupazione d’urgenza; la funzione del decreto
di occupazione è infatti solo di natura ablatoria, mentre
la determinazione dell’indennizzo spettante al soggetto
espropriato è generalmente assolta dal successivo decreto
di espropriazione.
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28 – Con i motivi aggiunti depositati il
30 luglio 2003, con i quali si impugnano i verbali dello
stato di consistenza e di immissione nel possesso degli
immobili del ricorrente, oltre al motivo di illegittimità
derivata, si deduce il vizio di violazione del principio
del contraddittorio nel corso delle operazioni di immissione
nel possesso per omessa informazione circa la prosecuzione
delle stesse dopo che il ricorrente era stato invitato a
partecipare al loro inizio e dopo avervi effettivamente
presenziato.
Deduce, inoltre, che sarebbe diminuita la superficie destinata
ad occupazione definitiva e invece aumentata quella sottoposta
ad occupazione temporanea. Infine, una particella sarebbe
rimasta interclusa, con conseguente lesione del diritto
di accedere all’area che resta di sua proprietà.
La prima censura è infondata.
Il ricorrente, avvisato delle operazioni di immissione in
possesso, vi ha partecipato fino a quando lo ha ritenuto;
successivamente,ha abbandonato le operazioni che sono proseguite
in sua assenza, determinando la mancata conoscenza della
data di prosecuzione delle stesse.
Tanto si desume dal verbale di impugnato che fa fede fino
a querela di falso, in assenza di iniziative giudiziarie
specificamente volte a contestarne il contenuto, in specie
a fronte delle precisazioni fornite dalla difesa della parte
resistente secondo cui il direttore dell’ufficio tecnico
comunale avrebbe contattato personalmente il ricorrente
recandosi preso la di lui abitazione per informarlo della
data del successivo sopralluogo.
Quanto alle altre censure, a prescindere dalla considerazione
che la affermata diminuzione delle superfici da occupare
definitivamente ridurrebbe il sacrificio richiesto al ricorrente,
esse appaiono inammissibile per carenza di interesse, traducendosi
in una censura sulla misura dell’indennità di occupazione
e di espropriazione, senza costituire un vizio del verbale
di immissione in possesso.
Infine, la validità dell’occupazione non è inficiata dalla
piccola porzione di terreno che sarebbe rimasta interclusa,
in quanto ciò abilita il ricorrente esclusivamente al riconoscimento
coattivo dl diritto di accesso all’area interclusa e, in
alternativa, ove ciò comportasse una diminuzione del suo
valore, la circostanza avrebbe rilievo ai fini della determinazione
dell’indennità di espropriazione.
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29 - Conclusivamente, per le ragioni sopra
esposte, i due ricorsi vanno riuniti; il ricorso n. 1348/02
ed i relativi motivi aggiunti vanno in parte respinti e
in parte dichiarati inammissibili; il ricorso n. 497/03
va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile;
i motivi aggiunti depositati il 6 maggio 2003 vanno in parte
respinti e in parte dichiarati irricevibili; i motivi aggiunti
depositati il 4 ed il 12 giugno 2003 vanno respinti; i motivi
aggiunti depositati il 30 luglio 2003 vanno respinti.
Spese ed onorari di giudizio, in parte, seguono la soccombenza
e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo; in
parte sono compensati.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, 3^ Sezione, definitivamente pronunciando sui
ricorsi in epigrafe, li riunisce e così dispone:
1) respinge in parte il ricorso n. 1348/02 ed i relativi
motivi aggiunti e, in parte, li dichiara inammissibili;
2) respinge in parte il ricorso n. 497/03 ed in parte lo
dichiara inammissibile; 3) respinge in parte e in parte
dichiara irricevibili i motivi aggiunti depositati il 6
maggio 2003;
4) respinge i motivi aggiunti depositati il 4 ed il 12 giugno
2003;
5) respinge i motivi aggiunti depositati il 30 luglio 2003;
Condanna i ricorrenti al pagamento di spese ed onorari di
giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro 9.000
(novemila), da corrispondersi, nella misura di un terzo
ciascuno, a favore del Comune di Pontremoli, della Guidi
s.p.a. e di R.F.I. s.p.a.;
Compensa le spese nei rapporti tra i ricorrenti ed il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'A.N.A.S.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 5 Febbraio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 APRILE 2004
Firenze, lì 16 Aprile 2004
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