| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 26 aprile 2004 n.
2013
Giancarlo GIAMBARTOLOMEI – Presidente, Francesco BELLOMO
– Relatore
AVELLA s.r.l. (avv. E. Tomasicchio) c. COMUNE DI RUVO DI
PUGLIA (avv. L. De Leo De Benedictis) |
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Processo – Processo amministrativo – Risarcimento
dei danni da attività amministrativa illegittima – Azione
in corso di giudizio – Proponibilità – Preclusioni – Non
sono ravvisabili
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Stante l’inapplicabilità dell’art.183 c.p.c.
al processo amministrativo, non è ravvisabile alcuna preclusione
alla proponibilità in corso di giudizio dell’azione di risarcimento
dei danni da attività amministrativa illegittima, salvo
quella indirettamente nascente dalla previsione di un termine
ultimo ex art.23 comma 4, l. 6 dicembre 1971 n.1034, per
la presentazione di memorie
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REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari – Sezione Seconda
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N. 580/1993 Reg. Gen. Sent.
N. 580/93 (309/93 Sez.) Reg. Gen. Ric.
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Nelle persone di GIANCARLO GIANBARTOLOMEO
- PRESIDENTE; PIETRO MOREA - COMPONENTE; FRANCESCO BELLOMO
- COMPONENTE, Rel.
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All'esito della pubblica udienza del 6 aprile
2004 Ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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Sul ricorso n. 580/93 proposto da
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AVELLA S.R.L., in persona del legale
rappresentante, in giudizio rappresentata e difesa prima
dall'avv. Michele Basso e poi dall'avv. Emanuele Tomasicchio
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CONTRO
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- il Comune di Ruvo di Puglia, in
persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Luigi De Leo De Benedictis
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PER L'ANNULLAMENTO previa sospensione
• del provvedimento di cui alla nota n. 12385 del 25.11.92,
notificata il 2.12.92, adottato dal Sindaco del Comune di
Ruvo di Puglia di diniego della concessione edilizia alla
società ricorrente
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PER LA CONDANNA
del Comune di Ruvo di Puglia al risarcimento dei danni causati
dal mancato rilascio della concessione edilizia in favore
della società ricorrente
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Visto il ricorso ed allegati
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo
di Puglia ed allegati
Visti la separata domanda di risarcimento dei danni
Visti i documenti prodotti
Visti tutti gli altri atti di causa
Viste le memorie delle parti
Uditi all'udienza di discussione il giudice relatore Francesco
Bellomo e i difensori presenti
Ritenuto quanto segue
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fatto e diritto
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1. Con ricorso notificato il 01.02.93 al
Comune di Ruvo di Puglia, depositato il 22.2.93, la S.r.l.
Avella domandava l'annullamento, previa sospensione cautelare,
del provvedimento sindacale di cui alla nota n. 12385 del
25.11.92, notificata il 2.12.92, di diniego della concessione
edilizia.
A fondamento del ricorso, premesso di aver presentato in
data 22.4.87 al Comune di Ruvo un progetto per la realizzazione
di un opificio in zona industriale del territorio comunale
e che lo stesso era stato respinto con il provvedimento
impugnato, adottato dal Sindaco a seguito di parere negativo
della C.E. per l'inderogabilità delle distanze dai confini,
deduceva le seguenti censure:
1. eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria,
non essendo in alcun modo specificata la ragione del diniego
2. violazione e falsa applicazione della normativa urbanistica,
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione
lamentando che la regolamentazione pattizia dello ius edificandi
consentiva la costruzione in aderenza al muro dei fabbricati
confinanti e detta facoltà non era vietata dalla normativa
urbanistica ed edilizia vigente nel Comune.
Resisteva in giudizio il Comune di Gioia del Colle contestando
i motivi di ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Il TAR accoglieva la domanda cautelare.
Con memoria depositata il 17 marzo 2004 la ricorrente, dopo
aver esposto che il provvedimento concessorio era stato
rilasciato solo in data 21.01.02, avanzava domanda di risarcimento
dei danni subiti per il ritardo, tra cui la perdita del
finanziamento di lire 600.000.000 ex lege 64/86.
La causa passava in decisione alla pubblica udienza del
6 aprile 2004. 2. Sulla domanda di annullamento va dichiarata
la cessazione della materia del contendere, atteso che il
Comune di Ruvo di Puglia ha rilasciato la concessione edilizia
con nota prot. n. 13516/01 in data 21.01.02 del Dirigente
la Ripartizione Tecnica. Risulta dal documento, ed è condiviso
dalla ricorrente nella memoria conclusiva, che l'atto è
stato emesso non in esecuzione dell'ordinanza cautelare
nè con riserva dell'esito del ricorso ma in autonomo accoglimento
dell'istanza reiterata dalla società in data 06.07.01. Il
conseguimento del bene della vita a monte dell'illegittimità
denunziata con il ricorso soddisfa la posizione giurisdizionale
azionata.
Nè l'interesse all'annullamento del provvedimento impugnato
può discendere dalla sua pregiudizialità rispetto all'accoglimento
della domanda risarcitoria, essendo questa infondata sotto
profili diversi da quelli attinenti all'illiceità della
condotta ed all'ingiustizia del danno (su cui influisce
l'accertamento dell'illegittimità dell'atto amministrativo).
Va premesso che la domanda risarcitoria è stata ritualmente
proposta con atto notificato alla resistente presso il domicilio
eletto e che sussiste la potestas iudicandi del TAR ai sensi
dell'art. 7, comma 3 della legge istitutiva, vertendosi
comunque in materia attribuita alla sua giurisdizione esclusiva
ex art. 34 Dlgs. 80/98.
Si pone, a questo punto, la questione relativa all'ammissibilità
della domanda di condanna al risarcimento dei danni da attività
amministrativa illegittima proposta in corso di causa (nella
specie in prossimità dell'udienza di discussione del ricorso).
Non vi è al riguardo una specifica disciplina nel processo
amministrativo, poichè il legislatore nel contemplare l'azione
di risarcimento danni si è preoccupato solo di esplicitare,
direttamente o indirettamente, i poteri di cognizione e
di decisione del giudice. Altri aspetti sono stati fissati
dalla giurisprudenza ma, tra questi, non si annoverano quelli
attinenti all'inserimento della domanda di danni nella struttura
del processo.
In mancanza di disposizioni ad hoc o desunte dall'interpretazione
giurisprudenziale occorre guardare alle norme generali sul
ricorso.
A tal riguardo occorre sgombrare il campo dalla tesi secondo
cui la domanda risarcitoria sarebbe assoggettata agli stessi
termini di decadenza che presidiano l'impugnazione dell'atto
amministrativo da cui origina la lesione, muovendo dalla
nota e prevalente (ma si segnala, in dissonanza, TAR Marche
n. 67/04 ) teoria della pregiudizialità amministrativa,
di cui peraltro costituisce un corollario nient'affatto
necessario.
La tesi appare insostenibile a prescindere dal tipo di giurisdizione
(di legittimità o esclusiva) in cui ricade l'azione risarcitoria
e senza neppure che occorra identificare la natura della
posizione soggettiva dedotta in giudizio, tema in cui si
contendono il campo un orientamento sostanzialista (patrocinato
dal Consiglio di Stato e dalla prevalente dottrina pubblicistica
e però fondato, tra l'altro, sulla norma processuale di
cui all'art. 7, comma 3 L. TAR) volto a ravvisare il fondamento
della domanda nella lesione dell'interesse legittimo, ed
un orientamento processualista (sostenuto dalla Corte di
Cassazione sin da S.U. 500/99 e dalla prevalente dottrina
civilistica ma fondato, tra l'altro, sulla norma sostanziale
di cui all'art. 2043 C.C.) che vede la causa petendi dell'azione
nel diritto soggettivo al risarcimento del danno. Infatti,
pur accedendo al primo orientamento, i termini decadenziali
previsti per il ricorso resterebbero inapplicabili all'istanza
risarcitoria, trovando essi esclusiva giustificazione (anche
di fronte al diritto comunitario) nella garanzia di certezza
dei rapporti pubblici investiti dall'azione di annullamento.
Viceversa l'azione di responsabilità non è idonea a minacciare
situazioni giuridiche dell'amministrazione ulteriori rispetto
a quelle aggredite con l'impugnazione, neppure ove sia in
gioco la reintegrazione in forma specifica, essendo piuttosto
diretta a completare la tutela nascente dall'annullamento
dell'atto.
Scrutinata dal punto di vista dell'oggetto processuale l'azione
di responsabilità da attività amministrativa illegittima
rappresenta un ibrido. Da un lato, indubitabilmente, essa
amplia il thema decidendum introdotto con l'impugnazione,
sia sotto il profilo della causa petendi sia sotto quello
del petitum. Il rapporto di conseguenzialità logica esistente
con l'azione di annullamento (scolpito da CdS Ad. Pl. n.
4/03, sulla scia di CdS VI n. 3338/02) non elide, dunque,
l'autonomia dell'azione risarcitoria. Tant'è che, come affermato
dalla citata decisione dell'Adunanza Plenaria, la stessa
ben può essere avanzata per la prima volta in separato giudizio,
purchè sia stato ottenuto aliunde l'annullamento dell'atto
amministrativo.
Dall'altro lato, nondimeno, tale domanda non accresce l'ambito
del giudizio sul rapporto amministrativo strictu sensu,
cioè gli atti amministrativi illegittimi o i loro profili
di illegittimità (tanto che sta assumendo consistenza l'orientamento
che la vuole proponibile in sede di ottemperanza al giudicato
di annullamento).
Ben si intende, sotto tale secondo aspetto, l'inconferenza
nella materia in esame sia del tradizionale divieto di motivi
aggiunti avverso il provvedimento già impugnato (se non
nei limiti delle censure già proposte con il ricorso introduttivo
salvo che ulteriori vizi emergano dal deposito in giudizio
dei documenti) sia, all'opposto, della facoltà ex art. 1
comma 1 L. 205/00 di motivi aggiunti avverso i nuovi provvedimenti
connessi a quello impugnato con il ricorso introduttivo
(invece richiamata da TAR Lombardia, Brescia 23 novembre
2000 n.861 per sostenere l'ammissibilità della domanda risarcitoria
avanzata solo in prossimità dell'udienza di discussione).
In entrambi i casi la disciplina è dettata in funzione dell'allargamento
del giudizio sull'atto amministrativo, appunto consentito
solo ove ciò non determini una violazione del termine di
impugnazione.
Tuttavia rimane in piedi il primo aspetto, legato alla tardiva
introduzione nel contesto del giudizio di annullamento di
una domanda autonoma. Fenomeno celato dalla normativa sul
processo amministrativo, espressamente disciplinato invece
nell'ordinamento processuale civile. Si impone, allora,
un esame comparato delle rispettive disposizioni in argomento.
La riforma del processo civile ha abbracciato il divieto
di domande nuove in corso di causa, sancendo un doppio sbarramento
a livello di contenuto dell'atto di citazione (art. 163
c.p.c.) e di attività consentite alla prima udienza di trattazione
(art. 183 c.p.c.), in adesione al principio dogmatico di
preclusione. In particolare l'art. 163 stabilisce che l'attore
deve indicare (a pena di nullità, comminata dal successivo
art. 164) nell'atto di citazione "la cosa oggetto della
domanda" (petitum) ed "i fatti ... che ne costituiscono
ragione..." (causa petendi). L'art. 183, comma 4 stabilisce
che "l'attore può proporre le domande ... nuove che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni
del convenuto". La mutatio libelli è dunque consentita non
oltre tale udienza e solo in risposta alle difese con le
quali il convenuto abbia introdotto fatti nuovi, a fondamento
di eccezioni o domande riconvenzionali.
L'omologo dell'art. 163 c.p.c. nel processo amministrativo
è l'art. 6 R.D. 642/1907 a tenore del quale il ricorso deve
contenere a pena di nullità (comminata dal successivo art.
17 se dalla lacuna derivi incertezza assoluta sull'oggetto
della domanda) "la indicazione dell'atto o provvedimento
amministrativo che s'impugna e della data della sua notificazione"
nonchè "la esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui
si fonda il ricorso, con la indicazione degli articoli di
legge o di regolamento che si ritengono violati...". Manca
il corrispondente dell'art. 183 c.p.c. per l'ovvia ragione
che nel processo amministrativo domande nuove di tipo impugnatorio
sarebbero interdette già dal termine decadenziale, senza
alcuna necessità di prevedere preclusioni di merito.
L'art. 6 R.D. 642/1907, benchè sia suscettibile di adattamento
alla domanda risarcitoria (come già avvenuto, peraltro,
con riguardo alle pur diverse domande di condanna in sede
di giurisdizione esclusiva su diritti patrimoniali nel pubblico
impiego), non è in grado di fondare una preclusione alla
sua proponibilità in corso di causa (non rinveniente, come
detto, dal termine decadenziale).
Il problema, allora, è quello di verificare l'applicabilità
dell'art. 183 c.p.c. al processo amministrativo.
Del dibattito (tutt'ora in corso ed anzi, si potrebbe dire,
al culmine della sua drammaticità) in ordine alla opportunità
e/o necessità di iniettare nel corpo del processo amministrativo
robuste dosi della procedura civile va ricordato come il
punto di (relativa) convergenza stia nella formula (da ultimo
autorevolmente ribadita da Consiglio di Stato - Adunanza
Plenaria n. 7/04) che vuole come condizioni indispensabili
per operare la translatio:
a) che la disposizione del codice di rito civile appaia
come il precipitato letterale di un principio applicabile,
in via generale, ad ogni e qualsivoglia forma di procedimento
dalla natura giurisdizionale
b) che, con riferimento alla fattispecie considerata, la
astratta applicabilità del principio processuale consacrato
nel c.p.c. non trovi specifiche deroghe in precetti, del
pari specifici, afferenti al sistema amministrativo.
Sotto il primo profilo è da dire che lo sbarramento alla
proposizione di domande nuove in corso di causa esprime
un'esigenza immanente alla giurisdizione, compendiata nei
noti principi della concentrazione e dell'immediatezza.
Tali principi possono essere diversamente attuati, a seconda
dell'ispirazione privatistica o pubblicistica che muove
l'ordinamento processuale in un dato periodo storico. Infatti
nel rito civile anteriore alla riforma l'introduzione di
domande nuove era consentita (tollerata?) per tutto il corso
del giudizio ove fosse intervenuta accettazione del contraddittorio.
Permane, in ogni caso, connaturata al processo la funzione,
implicitamente recepita dall'art. 111 Costituzione, di contenere
l'illimitata espansione dell'attività di parte.
Sotto il secondo profilo va in primo luogo notato come,
pur non trovando l'anzidetto principio ostacolo in uno specifico
precetto della giustizia amministrativa, la regola codificata
nell'art. 183 c.p.c. si scontri con l'assetto strutturale
del sistema, che non prevede udienze intermedie destinate
alla trattazione di merito della causa, sibbene un'unica
udienza riservata alla discussione del ricorso all'esito
della quale, salvo esigenze di approfondimento istruttorio,
il ricorso passa in decisione. Tale ostacolo, per vero,
sarebbe teoricamente superabile, poichè ciò che conta nell'identificazione
della fase processuale non è il nomen iuris dell'udienza
ma la sostanza dell'attività che deve essere svolta. In
tale chiave, ricordato che la preclusione di cui all'art.
183 c.p.c. scatta, al più tardi, nel momento in cui si apre
la fase istruttoria ed inizia a decorrere il termine ultimo
per integrare le richieste di prova (art. 184 c.p.c.), nel
processo amministrativo tale momento può logicamente individuarsi
in quello previsto dall'art. 23, comma 4 L. TAR per la produzione
di documenti (20 giorni prima dell'udienza di discussione).
Nè tale facoltà determinerebbe un vuluns al diritto di difesa
dell'amministrazione, atteso che alla stessa non potrebbe
non riconoscersi la possibilità di svolgere in contraddittorio
deduzioni di merito ed istruttorie entro l'udienza di discussione,
eventualmente determinandone uno slittamento. Senonchè,
alla calata dell'art. 183 c.p.c. nel processo amministrativo
è di impedimento un ben più rilevante elemento, pur sempre
riferibile alla condizione postulata sub lett. b).
L'art. 183, comma 4 c.p.c. prevede, come detto, che la mutatio
libelli sia consentita solo in replica alle difese (sotto
forma di domande riconvenzionali o di eccezioni) mosse dalla
controparte. E' chiaro come tale previsione rifletta una
tipologia di rapporti sostanziali che è tutt'oggi lontana
dal diritto amministrativo, e che pare addirittura logicamente
inconfigurabile con riguardo alla responsabilità civile
da azione autoritativa della pubblica amministrazione. Dove
mai potrebbe ravvisarsi un'ipotesi per la quale la proposizione
della domanda risarcitoria del privato sia collegata alle
difese svolte in giudizio dall'amministrazione in ordine
alla legittimità dei propri atti?
In realtà tale retorico interrogarsi cela il problema di
fondo. L'ordinamento processuale amministrativo vigente
non è idoneo a dare adeguata collocazione all'azione di
risarcimento dal danno da illegittimità nell'esercizio di
pubblici poteri, essendo stato pensato per azioni di tutt'altro
tipo. Del che è un corollario la pur discutibile ascrizione,
operata con la L. 205/00, del rimedio risarcitorio al novero
dei "diritti patrimoniali conseguenziali". Tema che ci riporta
alla persistente distinzione tra il rapporto giuridico di
diritto pubblico (fatto - norma - potere - effetto) e quello
di diritto privato (fatto - norma - effetto), cui si connettono
tecniche di tutela diverse. L'introduzione di un oggetto
estraneo, quale la generale azione di accertamento e di
condanna per responsabilità da illecito, nel corpo di un
sistema che gravita sulla azione costituiva di annullamento
(a tipicità "universale" si direbbe), produce una ferita
nei tessuti biologici che non è sanabile con il trapianto
di organi incompatibili.
Resta, dunque, da prendere atto che l'art. 183, comma 4
c.p.c. contempla un fenomeno che, nei suoi presupposti,
non è plasmabile alla giustizia amministrativa.
L'inapplicabilità dell'art. 183 c.p.c. comporta che nel
processo amministrativo non è ravvisabile, de iure condito,
alcuna preclusione alla proponibilità dell'azione risarcitoria
in corso di giudizio, se non quella indirettamente nascente
dalla previsione di un termine ultimo ex art. 23, comma
4 L. TAR per la presentazione di memorie (10 giorni dall'udienza
di discussione, qui da riferirsi ad una memoria già notificata
alla controparte). Termine che risulta rispettato dall'odierna
ricorrente.
L'azione è ammissibile.
Venendo all'esame nel merito va preliminarmente rilevato,
emergendo ictu oculi, come sarebbe abbondantemente decorso
il termine quinquiennale di prescrizione, qualora decorrente,
secondo i principi generali, dalla data di consumazione
dell'illecito, da identificarsi in quella di emanazione
dell'atto amministrativo illegittimo o, al più, in quella
di produzione del danno. Nella materia in esame, tuttavia,
si invoca l’art. 2935 c.c. (in base al quale la prescrizione
comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere
fatto valere) per sostenere che il termine prescrizionale
decorra dalla data di pubblicazione della sentenza di annullamento
dell'atto (è la tesi di TAR Campania, Napoli sez. I 4 ottobre
2001 n.4485). Tesi che andrebbe sorvegliata, essendo insufficiente
l'affermazione per cui solo con l'annullamento dell'atto
si realizza una delle condizioni per l'accoglimento della
domanda. Peraltro nella presente controversia la prescrizione
non è stata eccepita dal Comune resistente, restando al
giudice inibito il pronunciarla d'ufficio.
Nello specifico della domanda formulata, risulta come la
ricorrente non abbia assolto l'onere di allegazione sull'an
del danno all'interesse legittimo. Per quanto attiene alla
presunta perdita del finanziamento erogato dalla Cassa del
Mezzogiorno manca qualsiasi indicazione relativa al fondamento
ed alla consistenza della situazione di aspettativa che
sarebbe stata pregiudicata dal ritardo nell'adozione del
provvedimento concessorio. Il che impedisce in radice di
considerare se e quale danno vi sia stato.
Per quanto attiene al più generale danno da lucro cessante
difetta ogni indicazione circa l'incidenza che il ritardo
amministrativo ha avuto sull'attività del privato, non essendo
neppure precisato se l'opificio sia stato effettivamente
realizzato nè come la sua tempestiva realizzazione avrebbe
determinato un profitto per la società. Il che impedisce
di verificare se e quale danno da perdita di chance vi sia
stato.
Infine, nessun elemento di danno emergente viene prospettato.
In siffatta situazione di carenza dei fatti materiali posti
a fondamento dell'azione nessuna considerazione è dovuta
sul tema della prova, che si vorrebbe dalla ricorrente surrogato
tramite la valutazione equitativa o la consulenza tecnica.
La domanda di risarcimento risulta infondata anche sotto
altro profilo, relativo all'efficienza causale del comportamento
tenuto dal Comune. Infatti, è nella condotta complessiva,
più che nel solo provvedimento negativo, che si sostanzia
l'illecito dell'amministrazione in materia di interessi
pretensivi. Con l'ovvia precisazione che, ai fini del danno
ipotizzato, detto comportamento rileva in quanto omissione
e/o rifiuto di attività giuridica e non materiale. In tale
prospettiva, posto che la ricorrente invoca un danno dal
ritardo maturato successivamente all'illegittimo provvedimento
di diniego, va ricordato che l'anzidetto danno poteva essere
neutralizzato dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare di
accoglimento. Risulta che la ricorrente ha omesso di attivare
la via esecutiva (già a quel tempo riconosciuta dalla giurisprudenza
amministrativa, nelle forme dell'ottemperanza atipica o
dell'incidente cautelare), con ciò dando luogo ad un fattore
interruttivo del nesso causale ex art. 41 cp. Infatti, a
fronte del riconoscimento giurisdizionale in capo al privato
del potere di ottenere coattivamente la soddisfazione del
proprio interesse, l'inerzia colposa dell'amministrazione
degrada, nel processo di produzione dell'evento dannoso,
a mera occasione priva, come è lampante, di forza condizionante.
La domanda risarcitoria va rigettata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia, Sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando
sul ricorso proposto come in epigrafe
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con
riguardo all'azione di annullamento
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 6 aprile 2004, con l'intervento dei magistrati: Giancarlo
Giambartolomei (pres.) - Pietro Morea - Francesco Bellomo
(est.)
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Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 26 aprile 2004
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