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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 20 aprile 2004 n. 3409
Pres. Cossu, Est. Tomasetti
ALFATRON s.r.l. in A.T.I. con GEPIN s.r.l., SIEM s.a.s. e VIOLET s.r.l. (Avv. Bresmes) C. A.U.S.L. RM/C e nei confronti Comune di Roma e Regione Lazio


Contratti della pubblica amministrazione – Collegamento tra imprese – Requisiti soggettivi di capacità tecnica ed economica richiesti per la partecipazione ad un appalto di servizi – Requisiti posseduti soltanto da alcuni partecipanti alla gara – Esclusione dalla gara – Legittimità

E’ legittima l’esclusione di una società in a.t.i. dalla licitazione privata qualora il provvedimento si fondi sulla carenza dei requisiti soggettivi di capacità tecnico-economica desunti dalla differente attività svolta dalla società partecipante rispetto a quella richiesta dal bando di gara. Infatti ciascuna impresa del raggruppamento deve essere in grado di svolgere il servizio con riferimento ad ogni prestazione da cui lo stesso sia costituito, senza limitazione ad una parte soltanto di esse


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
SEZIONE III

 

composto dai Signori Magistrati: Luigi COSSU Presidente Vito CARELLA Componente Alessandro TOMASSETTI Componente - estensore, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 7704/1997 proposto dalla

 

Società ALFATRON s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandante del costituendo raggruppamento con le società GEPIN s.r.l., S.I.E.M. s.a.s. e VIOLET s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bresmes, ed elett.te dom.ta in Roma, via Ufente n. 12 presso lo studio dello stesso.

 

CONTRO

 

- l’Azienda USL RM/C, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Aiello ed elett.te dom.ta in Roma, via dell’Arte n. 68 presso la sede della stessa;

 

E NEI CONFRONTI

 

- del Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura del Comune di Roma;
- della Regione Lazio, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

 

E CON INTERVENTO AD OPPONENDUM

 

- della Ditta Giuseppe Zanzi e Figli S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria con rappresentanza della Termogestioni s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Valentino Vulpetti ed elett.te dom.ta in Roma, piazza Barberini n. 12 presso lo studio dello stesso.

 

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
- della nota prot. n. 389/97/tp in data 19 marzo 1997 a firma del Dirigente dell’Area Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, con la quale è stata comunicata l’esclusione della GEPIN s.p.a. quale mandataria del costituendo raggruppamento di imprese dalla licitazione privata indetta per l’affidamento della manutenzione globale delle apparecchiature medico-scientifiche ed elettromedicali in dotazione ai vari presidi ambulatoriali ed ospedalieri dell’Azienda Usl RM/C;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e/o conseguente.

 

Visto il ricorso con i relativi atti.
Vista la costituzione in giudizio della Avvocatura del Comune di Roma, della Azienda USL RM/C e dell’interventore ad opponendum.
Vista la ordinanza n. 1172/97 di rigetto della istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Visti gli atti tutti di causa.
Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.
Uditi, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, gli avvocati come da verbale di udienza.

 

FATTO

 

Con ricorso notificato in data 19 maggio 1997 e depositato il 5 giugno 1997 la ricorrente impugnava gli atti in epigrafe deducendo i seguenti fatti:
Con bando pubblicato nel foglio delle inserzioni n. 228 della Gazzetta Ufficiale in data 28 settembre 1996, l’Azienda USL RM/C indiceva una gara, da esperirsi con la procedura della licitazione privata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) e art. 23, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 157/95, per l’espletamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature medico-scientifiche ed elettromedicali in dotazione ai vari presidi ambulatoriali ed ospedalieri dell’area dell’Azienda USL RM/C.
La ricorrente, temporaneamente raggruppata ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 157/95, provvedeva ad inviare, in data 5 novembre 1996, domanda di partecipazione prot. G96/379/DP/lo, corredata dalla documentazione richiesta dal bando di gara.
Successivamente, con lettera-fax del 22 novembre 1996, prot. n. 1329, l’Azienda USL RM/C invitava la Società Gepin ad indicare nel dettaglio il servizio di manutenzione globale delle apparecchiature medico-scientifiche ed elettromedicali effettuato negli ultimi tre esercizi.
La società Alfatron provvedeva, insieme alle altre società del raggruppamento temporaneo, a fornire alla Azienda tutta la documentazione relativa ai dati richiesti, trasmettendola in data 26 novembre 1996.
Stante la assoluta mancanza di riscontro, la società ricorrente si induceva a sollecitare, con lettera prot. G97/007/GM in data 9 gennaio 1997, una valutazione, da parte dell’Azienda, della partecipazione alla gara de qua.
L’Azienda rispondeva con nota prot. 389/97/TP in data 19 marzo 1997, con la quale si comunicava l’esclusione della ricorrente dalla licitazione privata in corso.
Deduce la ricorrente la illegittimità dell’atto impugnato sotto il seguente profilo:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali in materia; violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 11 e 23 del D.Lgs. n. 157/1995 e dell’art. 10 D.Lgs. n. 358/1992; violazione e falsa applicazione del bando di gara pubblicato nel foglio delle inserzioni n. 228 della Gazzetta Ufficiale in data 28 settembre 1996; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, sviamento.
Si costituivano in giudizio l’Avvocatura del Comune di Roma e la Azienda USL RM/C deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Proponeva intervento ad opponendum la Ditta Giuseppe Zanzi e Figli S.p.a. deducendo la legittimità del provvedimento impugnato e concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 24 marzo 2004 il difensore della interveniente ad opponendum depositava atto di rinuncia al mandato. Alla stessa udienza la causa era assunta in decisione dal Collegio.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso è infondato.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti soggettivi di capacità tecnica ed economica, richiesti per la partecipazione ad un appalto di servizi, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, non essendo possibile che gli stessi risultino interamente posseduti soltanto da alcuni partecipanti alla gara, salvo che la legge o il bando di gara non dispongano diversamente.
Rileva il Collegio, preliminarmente, come, con riferimento ai raggruppamenti di imprese, la disciplina di rango comunitario e nazionale si articola in un complesso di regole che tendono a realizzare un ragionevole punto di equilibrio fra due diverse esigenze, potenzialmente contrapposte:

 

a) la scelta del modulo associativo non deve comportare un trattamento indiscriminatamente deteriore rispetto a quello previsto, in generale, per tutti i concorrenti singoli;
b) lo schema dell’A.T.I. non deve tradursi in uno strumento elusivo delle regole dirette ad imporre alle imprese particolari requisiti minimi necessari per partecipare alla gara d’appalto.

 

Questo duplice criterio consente di impostare correttamente il problema oggetto del presente ricorso, distinguendo i requisiti che:

 

- devono necessariamente essere posseduti, singolarmente, da ciascuna delle imprese riunite;
- possono essere riferiti ad una sola delle imprese del raggruppamento, oppure possono essere accertati cumulando le qualità di due o più imprese associate.

 

Al riguardo, è utile ricordare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di aggiudicazione dei contratti della Pubblica Amministrazione, il principio secondo il quale i requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito devono essere posseduti dal raggruppamento di imprese e non dalle singole imprese raggruppate consente di cumulare solo i requisiti oggettivi singolarmente posseduti dalle imprese (vale a dire, ad esempio, che, ove sia richiesto il possesso di un determinato numero di mezzi o di unità di personale, esso può essere raggiunto sommando tra loro quello delle singole imprese che, raggruppate e consorziate, dovranno svolgere il servizio o realizzare l'opera) mentre tale principio non implica che requisiti soggettivi (di natura tecnica o meno) possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento al raggruppamento e non debbano invece essere posseduti e documentati dalle imprese designate quali esecutrici del servizio o dell'opera (Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 1997, n. 1367).
In particolare, quanto al possesso dei requisiti di carattere oggettivo, occorre rilevare che esso può essere dimostrato facendo riferimento alla sommatoria dei mezzi e delle qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento.
Anche in tal caso, però, resta fermo un duplice limite.
Il primo riguarda la previsione normativa di una soglia minima quantitativa prescritta per ciascuna impresa: un eccessivo frazionamento del requisito renderebbe l’accertamento scarsamente attendibile, diminuendo l’efficacia del giudizio sull’affidabilità dell’impresa e la tutela del correlato interesse pubblico.
Il secondo limite riguarda, invece, la necessaria corrispondenza tra il requisito e la parte del servizio, dell’opera o della fornitura effettuata da ciascuna delle imprese associate, nelle ipotesi in cui sia prevista la specificazione delle prestazioni.
I requisiti tecnici di carattere soggettivo, invece, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate.
Infatti, la previsione di requisiti di tale tipo riflette la scelta dell’amministrazione di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un certo livello, riferita all'intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento.
Sulla base di tali principi può essere risolta la controversia posta all’attenzione del Collegio.
In particolare la odierna ricorrente impugna la nota prot. n. 389/97/tp in data 19 marzo 1997 a firma del Dirigente dell’Area Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, con la quale è stata comunicata l’esclusione della stessa ricorrente dalla licitazione privata indetta per l’affidamento della manutenzione globale delle apparecchiature medico-scientifiche ed elettromedicali in dotazione ai vari presidi ambulatoriali ed ospedalieri dell’Azienda Usl RM/C.
Deduce la società la illegittimità della esclusione in considerazione della sussistenza dei requisiti, in capo alla società ricorrente ed alla associazione di imprese, legittimanti la partecipazione alla licitazione privata di cui al ricorso.
Rileva il Collegio la infondatezza della censura lamentata dal ricorrente.
Il provvedimento oggetto di impugnazione, nell’escludere la società ricorrente fa espresso riferimento alla carenza dei requisiti del bando (si legge nella nota prot. n. 389/97/TP che “In riscontro al fax del 9.1.97 prot. G97/007/GM/gm concernente la gara per l’affidamento della manutenzione globale delle apparecchiature medico scientifiche ed elettromedicali dei presidi Ospedalieri e del territorio dell’Azienda USL Roma C e, facendo seguito al ns. fax interlocutorio prot. 31 del 15.01.97, si comunica che la domanda di partecipazione alla gara anzidetta avanzata da codesta Società non è stata accolta in quanto carente dei requisiti richiesti nel bando”), richiamando implicitamente la motivazione contenuta nel verbale n. 2 della Commisione di gara del 5 dicembre 1996 (“Per quanto riguarda la ditta Gepin la stessa ha risposto con fax del 26.11.96 prot. G96/413/E2/Lo e con successiva nota del 29.11.96 prot. G96/416/E2/lo. Tali documenti non risolvono il problema della insufficienza del certificato camerale come rilevato nella prima riunione, ancorché l’impresa affermi di avere ‘diversificato l’attività di informatica fino a comprendere le voci di assistenza tecnica ed apparecchiature biomedicali’. Per quanto concerne l’elenco dei servizi analoghi a quello posto in gara ed al conseguente e connesso fatturato, la documentazione presentata risulta al giudizio del gruppo tuttora carente, sia nell’elencazione dei servizi – permane il dubbio se trattasi di forniture o servizi analoghi a quelli posti in gara o addirittura servizi informatici – sia nella indicazione del fatturato esposto in forma induttiva e non analitica”).
In particolare, la esclusione della ricorrente, mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa si fonda, legittimamente, sulla carenza dei requisiti soggettivi di capacità tecnico-economica in considerazione dell’accertamento in merito alla differente attività svolta dalla società ricorrente rispetto a quella richiesta dal bando di gara.
Il diverso oggetto sociale della società ricorrente (risultante dal certificato camerale) rispetto a quello richiesto dalla gara di appalto in esame, infatti, incide in maniera rilevante sulla sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione alla gara anche in considerazione della natura – orizzontale - della associazione temporanea di imprese, tale da fare assurgere tutte le società del costituendo gruppo al rango di esecutrici dei lavori.
In tale prospettiva, reputa il Collegio che effettivamente la ricorrente non possa essere considerata tecnicamente idonea al servizio, non tanto per carenza di mezzi ed esperienze, quanto, ancor più radicalmente, perché si tratta di una società che non si occupa di attività di manutenzione di apparecchiature medico-scientifiche.
Nel caso in esame, come sopra indicato, il bando di gara riguarda, infatti, l’affidamento di attività manutentiva di apparecchiature elettromedicali della USL Roma C.
La odierna ricorrente, tuttavia, non si occupa di tale attività, avendo altro e distinto oggetto sociale; dal certificato della Camera di Commercio in atti risulta, infatti, che detta impresa produce sistemi operativi, programmi elettronici e software e si occupa della manutenzione e riparazione di hardware e software.
Ad avviso del Collegio, le ditte partecipanti al raggruppamento devono essere imprese (a prescindere dalla libera distribuzione tra di esse dei mezzi e del personale per l’espletamento del servizio) comunque concretamente operanti nel settore della manutenzione di apparecchiature mediche. Ciascuna impresa del raggruppamento, insomma, deve essere in grado di svolgere il servizio con riferimento ad ogni prestazione da cui lo stesso sia costituito, senza limitazione ad una parte soltanto di esse. E ciò dal punto di vista, ripetesi, se non dell’idoneità tecnica oggettiva (costituita soprattutto, come già detto, dal possesso di mezzi, attrezzature, aerei), almeno dell’idoneità tecnica soggettiva, caratterizzata dalla capacità (soggettiva appunto) di eseguire attività di lavoro del tipo di quelle richieste dal bando di gara.
Né, d’altra parte, la carenza del requisito riscontrato in sede di analisi della documentazione presentata dalla ricorrente può essere “sanata” dalla dichiarazione effettuata, in sede di gara, dalla ditta stessa, in merito alla avvenuta diversificazione, nel corso degli anni, la propria attività “fino a ricomprendere le voci di Assistenza Tecnica ed Apparecchiature Biomedicali” (dichiarazione punto 3 per valutazione capacità tecnica in data 29 novembre 1996).
Tale dichiarazione, peraltro non supportata da idonea documentazione in grado di giustificare le affermazioni fatte dalla ricorrente, appare sicuramente inidonea a dimostrare la capacità tecnica della ricorrente in merito ai requisiti minimi richiesti dalla gara di appalto in oggetto, soprattutto in presenza di un certificato della Camera di Commercio attestante l’effettivo oggetto sociale della impresa stessa.
Deve quindi concludersi che alla stregua dei principi sopra enunciati, la costituenda Associazione temporanea di imprese facente capo alla Gepin s.p.a. non poteva essere ammessa a partecipare alla gara in discussione, mancando la mandataria di un requisito di ammissibilità, cosa che comporta l'esclusione della intera associazione (Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 1992, n. 159; T.A.R. Lazio-Latina, 24 gennaio 1989, n. 34; T.A.R. Lazio, III Sez., 4 luglio 1983, n. 557).
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso in epigrafe deve essere respinto con assorbimento di ogni censura non esaminata.
Le spese possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite, sussistendo giusti motivi.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2004.

 

Luigi Cossu, Presidente;
Alessandro Tomassetti, Referendario - estensore.


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