| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 20 aprile 2004 n.
3409
Pres. Cossu, Est. Tomasetti
ALFATRON s.r.l. in A.T.I. con GEPIN s.r.l., SIEM s.a.s.
e VIOLET s.r.l. (Avv. Bresmes) C. A.U.S.L. RM/C e nei confronti
Comune di Roma e Regione Lazio |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Collegamento tra imprese – Requisiti soggettivi di capacità
tecnica ed economica richiesti per la partecipazione ad
un appalto di servizi – Requisiti posseduti soltanto da
alcuni partecipanti alla gara – Esclusione dalla gara –
Legittimità
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E’ legittima l’esclusione di una società
in a.t.i. dalla licitazione privata qualora il provvedimento
si fondi sulla carenza dei requisiti soggettivi di capacità
tecnico-economica desunti dalla differente attività svolta
dalla società partecipante rispetto a quella richiesta dal
bando di gara. Infatti ciascuna impresa del raggruppamento
deve essere in grado di svolgere il servizio con riferimento
ad ogni prestazione da cui lo stesso sia costituito, senza
limitazione ad una parte soltanto di esse
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
SEZIONE III
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composto dai Signori Magistrati: Luigi COSSU
Presidente Vito CARELLA Componente Alessandro TOMASSETTI
Componente - estensore, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 7704/1997 proposto dalla
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Società ALFATRON s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale
mandante del costituendo raggruppamento con le società GEPIN
s.r.l., S.I.E.M. s.a.s. e VIOLET s.r.l., rappresentata
e difesa dall’avv. Francesco Bresmes, ed elett.te dom.ta
in Roma, via Ufente n. 12 presso lo studio dello stesso.
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CONTRO
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- l’Azienda USL RM/C, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Sergio Aiello ed elett.te dom.ta in Roma, via
dell’Arte n. 68 presso la sede della stessa;
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E NEI CONFRONTI
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- del Comune di Roma, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
del Comune di Roma;
- della Regione Lazio, in persona del Presidente
e legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
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E CON INTERVENTO AD OPPONENDUM
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- della Ditta Giuseppe Zanzi e Figli S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio
e quale mandataria con rappresentanza della Termogestioni
s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Valentino Vulpetti
ed elett.te dom.ta in Roma, piazza Barberini n. 12 presso
lo studio dello stesso.
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PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
- della nota prot. n. 389/97/tp in data 19 marzo 1997 a
firma del Dirigente dell’Area Attività Tecniche e Gestione
del Patrimonio, con la quale è stata comunicata l’esclusione
della GEPIN s.p.a. quale mandataria del costituendo raggruppamento
di imprese dalla licitazione privata indetta per l’affidamento
della manutenzione globale delle apparecchiature medico-scientifiche
ed elettromedicali in dotazione ai vari presidi ambulatoriali
ed ospedalieri dell’Azienda Usl RM/C;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso
e/o conseguente.
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Visto il ricorso con i relativi atti.
Vista la costituzione in giudizio della Avvocatura del Comune
di Roma, della Azienda USL RM/C e dell’interventore ad opponendum.
Vista la ordinanza n. 1172/97 di rigetto della istanza di
sospensione dell’atto impugnato.
Visti gli atti tutti di causa.
Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.
Uditi, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, gli avvocati
come da verbale di udienza.
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FATTO
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Con ricorso notificato in data 19 maggio
1997 e depositato il 5 giugno 1997 la ricorrente impugnava
gli atti in epigrafe deducendo i seguenti fatti:
Con bando pubblicato nel foglio delle inserzioni n. 228
della Gazzetta Ufficiale in data 28 settembre 1996, l’Azienda
USL RM/C indiceva una gara, da esperirsi con la procedura
della licitazione privata ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lett. b) e art. 23, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 157/95,
per l’espletamento del servizio di manutenzione globale
delle apparecchiature medico-scientifiche ed elettromedicali
in dotazione ai vari presidi ambulatoriali ed ospedalieri
dell’area dell’Azienda USL RM/C.
La ricorrente, temporaneamente raggruppata ai sensi dell’art.
11 D.Lgs. n. 157/95, provvedeva ad inviare, in data 5 novembre
1996, domanda di partecipazione prot. G96/379/DP/lo, corredata
dalla documentazione richiesta dal bando di gara.
Successivamente, con lettera-fax del 22 novembre 1996, prot.
n. 1329, l’Azienda USL RM/C invitava la Società Gepin ad
indicare nel dettaglio il servizio di manutenzione globale
delle apparecchiature medico-scientifiche ed elettromedicali
effettuato negli ultimi tre esercizi.
La società Alfatron provvedeva, insieme alle altre società
del raggruppamento temporaneo, a fornire alla Azienda tutta
la documentazione relativa ai dati richiesti, trasmettendola
in data 26 novembre 1996.
Stante la assoluta mancanza di riscontro, la società ricorrente
si induceva a sollecitare, con lettera prot. G97/007/GM
in data 9 gennaio 1997, una valutazione, da parte dell’Azienda,
della partecipazione alla gara de qua.
L’Azienda rispondeva con nota prot. 389/97/TP in data 19
marzo 1997, con la quale si comunicava l’esclusione della
ricorrente dalla licitazione privata in corso.
Deduce la ricorrente la illegittimità dell’atto impugnato
sotto il seguente profilo:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei
principi generali in materia; violazione e falsa applicazione
degli artt. 6, 11 e 23 del D.Lgs. n. 157/1995 e dell’art.
10 D.Lgs. n. 358/1992; violazione e falsa applicazione del
bando di gara pubblicato nel foglio delle inserzioni n.
228 della Gazzetta Ufficiale in data 28 settembre 1996;
eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà,
illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione,
sviamento.
Si costituivano in giudizio l’Avvocatura del Comune di Roma
e la Azienda USL RM/C deducendo la infondatezza del ricorso
e chiedendone il rigetto.
Proponeva intervento ad opponendum la Ditta Giuseppe Zanzi
e Figli S.p.a. deducendo la legittimità del provvedimento
impugnato e concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 24 marzo 2004 il difensore della interveniente
ad opponendum depositava atto di rinuncia al mandato. Alla
stessa udienza la causa era assunta in decisione dal Collegio.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il ricorso è infondato.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti
soggettivi di capacità tecnica ed economica, richiesti per
la partecipazione ad un appalto di servizi, devono essere
posseduti da ciascuna impresa raggruppata, non essendo possibile
che gli stessi risultino interamente posseduti soltanto
da alcuni partecipanti alla gara, salvo che la legge o il
bando di gara non dispongano diversamente.
Rileva il Collegio, preliminarmente, come, con riferimento
ai raggruppamenti di imprese, la disciplina di rango comunitario
e nazionale si articola in un complesso di regole che tendono
a realizzare un ragionevole punto di equilibrio fra due
diverse esigenze, potenzialmente contrapposte:
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a) la scelta del modulo associativo non deve
comportare un trattamento indiscriminatamente deteriore
rispetto a quello previsto, in generale, per tutti i concorrenti
singoli;
b) lo schema dell’A.T.I. non deve tradursi in uno strumento
elusivo delle regole dirette ad imporre alle imprese particolari
requisiti minimi necessari per partecipare alla gara d’appalto.
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Questo duplice criterio consente di impostare
correttamente il problema oggetto del presente ricorso,
distinguendo i requisiti che:
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- devono necessariamente essere posseduti,
singolarmente, da ciascuna delle imprese riunite;
- possono essere riferiti ad una sola delle imprese del
raggruppamento, oppure possono essere accertati cumulando
le qualità di due o più imprese associate.
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Al riguardo, è utile ricordare l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui in tema di aggiudicazione
dei contratti della Pubblica Amministrazione, il principio
secondo il quale i requisiti richiesti dal bando o dalla
lettera di invito devono essere posseduti dal raggruppamento
di imprese e non dalle singole imprese raggruppate consente
di cumulare solo i requisiti oggettivi singolarmente posseduti
dalle imprese (vale a dire, ad esempio, che, ove sia richiesto
il possesso di un determinato numero di mezzi o di unità
di personale, esso può essere raggiunto sommando tra loro
quello delle singole imprese che, raggruppate e consorziate,
dovranno svolgere il servizio o realizzare l'opera) mentre
tale principio non implica che requisiti soggettivi (di
natura tecnica o meno) possano ritenersi accertati con esclusivo
riferimento al raggruppamento e non debbano invece essere
posseduti e documentati dalle imprese designate quali esecutrici
del servizio o dell'opera (Cons. Stato, sez. V, 24 novembre
1997, n. 1367).
In particolare, quanto al possesso dei requisiti di carattere
oggettivo, occorre rilevare che esso può essere dimostrato
facendo riferimento alla sommatoria dei mezzi e delle qualità
delle imprese facenti parte del raggruppamento.
Anche in tal caso, però, resta fermo un duplice limite.
Il primo riguarda la previsione normativa di una soglia
minima quantitativa prescritta per ciascuna impresa: un
eccessivo frazionamento del requisito renderebbe l’accertamento
scarsamente attendibile, diminuendo l’efficacia del giudizio
sull’affidabilità dell’impresa e la tutela del correlato
interesse pubblico.
Il secondo limite riguarda, invece, la necessaria corrispondenza
tra il requisito e la parte del servizio, dell’opera o della
fornitura effettuata da ciascuna delle imprese associate,
nelle ipotesi in cui sia prevista la specificazione delle
prestazioni.
I requisiti tecnici di carattere soggettivo, invece, devono
essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno
che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti
solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune
soltanto delle imprese associate.
Infatti, la previsione di requisiti di tale tipo riflette
la scelta dell’amministrazione di ottenere, nel complesso,
una garanzia qualitativa di un certo livello, riferita all'intero
rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole
fasi di svolgimento.
Sulla base di tali principi può essere risolta la controversia
posta all’attenzione del Collegio.
In particolare la odierna ricorrente impugna la nota prot.
n. 389/97/tp in data 19 marzo 1997 a firma del Dirigente
dell’Area Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, con
la quale è stata comunicata l’esclusione della stessa ricorrente
dalla licitazione privata indetta per l’affidamento della
manutenzione globale delle apparecchiature medico-scientifiche
ed elettromedicali in dotazione ai vari presidi ambulatoriali
ed ospedalieri dell’Azienda Usl RM/C.
Deduce la società la illegittimità della esclusione in considerazione
della sussistenza dei requisiti, in capo alla società ricorrente
ed alla associazione di imprese, legittimanti la partecipazione
alla licitazione privata di cui al ricorso.
Rileva il Collegio la infondatezza della censura lamentata
dal ricorrente.
Il provvedimento oggetto di impugnazione, nell’escludere
la società ricorrente fa espresso riferimento alla carenza
dei requisiti del bando (si legge nella nota prot. n. 389/97/TP
che “In riscontro al fax del 9.1.97 prot. G97/007/GM/gm
concernente la gara per l’affidamento della manutenzione
globale delle apparecchiature medico scientifiche ed elettromedicali
dei presidi Ospedalieri e del territorio dell’Azienda USL
Roma C e, facendo seguito al ns. fax interlocutorio prot.
31 del 15.01.97, si comunica che la domanda di partecipazione
alla gara anzidetta avanzata da codesta Società non è stata
accolta in quanto carente dei requisiti richiesti nel bando”),
richiamando implicitamente la motivazione contenuta nel
verbale n. 2 della Commisione di gara del 5 dicembre 1996
(“Per quanto riguarda la ditta Gepin la stessa ha risposto
con fax del 26.11.96 prot. G96/413/E2/Lo e con successiva
nota del 29.11.96 prot. G96/416/E2/lo. Tali documenti non
risolvono il problema della insufficienza del certificato
camerale come rilevato nella prima riunione, ancorché l’impresa
affermi di avere ‘diversificato l’attività di informatica
fino a comprendere le voci di assistenza tecnica ed apparecchiature
biomedicali’. Per quanto concerne l’elenco dei servizi analoghi
a quello posto in gara ed al conseguente e connesso fatturato,
la documentazione presentata risulta al giudizio del gruppo
tuttora carente, sia nell’elencazione dei servizi – permane
il dubbio se trattasi di forniture o servizi analoghi a
quelli posti in gara o addirittura servizi informatici –
sia nella indicazione del fatturato esposto in forma induttiva
e non analitica”).
In particolare, la esclusione della ricorrente, mandataria
del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa si
fonda, legittimamente, sulla carenza dei requisiti soggettivi
di capacità tecnico-economica in considerazione dell’accertamento
in merito alla differente attività svolta dalla società
ricorrente rispetto a quella richiesta dal bando di gara.
Il diverso oggetto sociale della società ricorrente (risultante
dal certificato camerale) rispetto a quello richiesto dalla
gara di appalto in esame, infatti, incide in maniera rilevante
sulla sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione
alla gara anche in considerazione della natura – orizzontale
- della associazione temporanea di imprese, tale da fare
assurgere tutte le società del costituendo gruppo al rango
di esecutrici dei lavori.
In tale prospettiva, reputa il Collegio che effettivamente
la ricorrente non possa essere considerata tecnicamente
idonea al servizio, non tanto per carenza di mezzi ed esperienze,
quanto, ancor più radicalmente, perché si tratta di una
società che non si occupa di attività di manutenzione di
apparecchiature medico-scientifiche.
Nel caso in esame, come sopra indicato, il bando di gara
riguarda, infatti, l’affidamento di attività manutentiva
di apparecchiature elettromedicali della USL Roma C.
La odierna ricorrente, tuttavia, non si occupa di tale attività,
avendo altro e distinto oggetto sociale; dal certificato
della Camera di Commercio in atti risulta, infatti, che
detta impresa produce sistemi operativi, programmi elettronici
e software e si occupa della manutenzione e riparazione
di hardware e software.
Ad avviso del Collegio, le ditte partecipanti al raggruppamento
devono essere imprese (a prescindere dalla libera distribuzione
tra di esse dei mezzi e del personale per l’espletamento
del servizio) comunque concretamente operanti nel settore
della manutenzione di apparecchiature mediche. Ciascuna
impresa del raggruppamento, insomma, deve essere in grado
di svolgere il servizio con riferimento ad ogni prestazione
da cui lo stesso sia costituito, senza limitazione ad una
parte soltanto di esse. E ciò dal punto di vista, ripetesi,
se non dell’idoneità tecnica oggettiva (costituita soprattutto,
come già detto, dal possesso di mezzi, attrezzature, aerei),
almeno dell’idoneità tecnica soggettiva, caratterizzata
dalla capacità (soggettiva appunto) di eseguire attività
di lavoro del tipo di quelle richieste dal bando di gara.
Né, d’altra parte, la carenza del requisito riscontrato
in sede di analisi della documentazione presentata dalla
ricorrente può essere “sanata” dalla dichiarazione effettuata,
in sede di gara, dalla ditta stessa, in merito alla avvenuta
diversificazione, nel corso degli anni, la propria attività
“fino a ricomprendere le voci di Assistenza Tecnica ed Apparecchiature
Biomedicali” (dichiarazione punto 3 per valutazione capacità
tecnica in data 29 novembre 1996).
Tale dichiarazione, peraltro non supportata da idonea documentazione
in grado di giustificare le affermazioni fatte dalla ricorrente,
appare sicuramente inidonea a dimostrare la capacità tecnica
della ricorrente in merito ai requisiti minimi richiesti
dalla gara di appalto in oggetto, soprattutto in presenza
di un certificato della Camera di Commercio attestante l’effettivo
oggetto sociale della impresa stessa.
Deve quindi concludersi che alla stregua dei principi sopra
enunciati, la costituenda Associazione temporanea di imprese
facente capo alla Gepin s.p.a. non poteva essere ammessa
a partecipare alla gara in discussione, mancando la mandataria
di un requisito di ammissibilità, cosa che comporta l'esclusione
della intera associazione (Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo
1992, n. 159; T.A.R. Lazio-Latina, 24 gennaio 1989, n. 34;
T.A.R. Lazio, III Sez., 4 luglio 1983, n. 557).
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso in epigrafe
deve essere respinto con assorbimento di ogni censura non
esaminata.
Le spese possono essere integralmente compensate tra tutte
le parti costituite, sussistendo giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 24 marzo 2004.
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Luigi Cossu, Presidente;
Alessandro Tomassetti, Referendario - estensore.
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