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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 20 aprile 2004 n. 3401
Pres. Cossu; Est. Proietti
MOLITENI & c. (Avv. Delfino, Cerulli Irelli e Cattani) C. CONSIP S.p.A. (Prof. Avv. Clarizia) e nei confronti AFOM MEDICAL S.p.A. (Avv. Feliciani, Berruti e Cangi)


Processo – Procura ad litem rilasciata senza riferimento alle generalità ed alla carica rivestita dal sottoscrittore – Dati non desumibili né dalla procura a margine né dal contenuto del ricorso – Successiva documentazione della esistenza dei poteri di conferimento al momento della sottoscrizione – Inammissibilità del ricorso – Esclusione

Qualora nel ricorso proposto da una persona giuridica non risulti il nome della persona fisica che ha conferito il mandato al difensore e né questo sia desumibile dalla relativa procura, il ricorso non è inammissibile se, entro i limiti ex art.372 c.p.c, viene idoneamente documentata la qualità del sottoscrittore come effettivo legale rappresentante della persona giuridica e viene idoneamente documentato, mediante produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di “legale rappresentante” ad una ben individuata persona fisica


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sez. III

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso R.G. n. 714/2004 R.G. proposto dalla

 

L. Molteni & C. F.lli Alitti Società di Esercizio P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Delfino, Vincenzo Cerulli Irelli e Gianluca Cattani, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Dora n. 1;

 

contro

 

- la CONSIP S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv.to Angelo Clarizia, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;

 

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti

 

- della AFOM MEDICAL Spa Antica Farmacia Ordine Mauriziano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Berruti, Alberto Feliciani e Laura Cangi, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Bocca di Leone n. 78;

 

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari,
della graduatoria redatta dalla CONSIP e comunicata in allegato alla nota del 10/11/2003 prot. n. 25167, in relazione alla gara a procedura aperta indetta dalla medesima CONSIP, per il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la fornitura di farmaci alle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell’art. 26, l.n. 488/1999, dell’art. 58, l.n. 388/2000, del d.m. 2 maggio 2001, nonché dell’art. 24, co. 6, l.n. 289/2002.
e per l’accertamento della responsabilità e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Consip s.p.a., delle Amministrazioni resistenti e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 marzo 2004, il dott. Roberto Proietti e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente impugnava gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.
La Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - CONSIP s.p.a., (d’ora in avanti denominata Consip), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) d.lgs 24 luglio 1992, n. 358, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, indiceva una gara a procedura aperta - pubblico incanto -, suddivisa in 2889 lotti, per l'aggiudicazione: a) di uno più lotti, per la stipula di rispettive convenzioni per la fornitura di farmaci alle strutture sanitarie pubbliche, per la durata di dodici mesi (proseguibile per ulteriori dodici); b) di servizi connessi alla predetta fornitura (servizio di trasporto e consegna; servizio di customer service; servizio di reportistica; catalogo elettronico).
Le condizioni, i requisiti e le modalità della fornitura e delle prestazioni dei connessi servizi, erano stabiliti dal bando, dal disciplinare di gara e dai relativi allegati.
Il bando al punto 11, a pena di esclusione, individuava le "condizioni minime per la partecipazione" e, tra queste, si chiedeva a ciascuna impresa aspirante: “… b) di aver realizzato cumulativamente nel biennio 2001-2002, un fatturato specifico per la fornitura dei farmaci non inferiore a quanto indicato per ciascun Lotto nella Tabella prodotti allegata al Disciplinare di gara, ferma restando l’applicazione dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 358/1992; … d) di essere in possesso dell'Autorizzazione Ministeriale a produrre, importare ed immettere in commercio il farmaco per cui si concorre ai sensi del D Igs 29 maggio 1991 n 178”.
Il Disciplinare, nel puntualizzare la normativa di gara stabilita dal bando, prevedeva, inoltre, l’esclusione dalla gara di quei concorrenti che “offrano prodotti che non possiedano le caratteristiche minime richieste nel capitolato Tecnico e nella Tabella Prodotti (colonne B, C e D) dell’Allegato 9”. Tale Allegato 9, con riguardo a ciascun lotto, individuava nella colonna E, il principio attivo contenuto nel farmaco; nella colonna C, la sua forma farmaceutica e nella colonna D, il suo dosaggio.
Nella seduta del 6 giugno 2003 la commissione di gara procedeva all'esame ed alla valutazione delle offerte presentate dalle imprese concorrenti.
Successivamente, veniva stilata la graduatoria e venivano aggiudicati in via provvisoria, sulla base del criterio del prezzo più basso offerto dai concorrenti, i lotti da 1839 a 1848.
Alla AFOM Medical s.p.a. (d’ora in avanti denominata Afom) venivano aggiudicati i lotti nn. 1840, 1843 e 1846, in relazione ai quali il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, a parere della ricorrente, era da ritenere illegittimo per violazione della normativa di gara.
Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, la parte ricorrente proponeva ulteriori doglianze, avverso i provvedimenti impugnati, precisando e rilevando, in particolare, che: - l’inesattezza delle dichiarazioni resa dalla Afom per l’ammissione alla gara avrebbero dovuto comportare la sua esclusione; - le riserve presentate dalla Afom in relazione all’oggetto della fornitura avrebbe dovuto comportare l’esclusione della stessa ai sensi del punto 6 del Disciplinare di gara.
L’Amministrazione resistente e la controinteressata, costituitesi in giudizio, eccepivano l’inammissibilità del ricorso e l’irricevibilità ed inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo, nel merito, l’infondatezza delle censure avanzate dalla ricorrente e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 826 del 4 febbraio 2004 il TAR accoglieva la domanda incidentale di sospensione proposta dalla ricorrente con riferimento all’aggiudicazione alla Afom dei lotti n. 1843 e 1846 e la respingeva per il resto.
Con successive memorie le parti argomentavano ulteriormente le rispettive difese.
All’udienza del 10 marzo 2004 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione della controinteressata, tesa ad ottenere la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti a causa della nullità del mandato rilasciato ai difensori della ricorrente, legata all’assoluta incertezza della persona fisica che ha conferito la procura ad litem per la società ricorrente.
In effetti, nell’intestazione del ricorso e dei motivi aggiunti si fa cenno al legale rappresentante pro-tempore della L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio p.a. (d’ora in avanti denominata Molteni), ma non si indicano cognome, nome e carica rivestita. Tali dati, peraltro, non sono desumibili né dal testo della procura ad litem apposta a margine del ricorso, né dal contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che, nel caso in cui la persona fisica del sottoscrittore della procura non coincida con il titolare dell'azione proposta - essendo quest'ultimo una persona giuridica, che agisce per il tramite di un proprio organo legittimato ad esercitare all'esterno la rappresentanza legale -, non è in gioco l'autenticità, di cui fa fede la firma del difensore all'uopo apposta, ma l'identificazione stessa del soggetto che agisce (nel nome e nell'interesse d'altro soggetto cui si deve far risalire la volontà d'agire e dell'azione proposta) e la sua qualità nell'ambito della persona giuridica privata di cui costui spende il nome, ossia la legittimazione del medesimo ad agire nella qualità di legale rappresentante del soggetto titolare dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, in tal caso occorrendo che la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione rechi l'accertamento dell'identità di costui e l'indicazione del relativo nome, per cui, ove né nell'intestazione del ricorso proposto da una persona giuridica, né nella procura risulti tale nome della persona fisica che l'ha conferita, quest'ultima è invalida ed il ricorso è inammissibile, tranne che, entro i limiti ex art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentata la qualità del sottoscrittore come effettivo legale rappresentante della persona giuridica e sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di "legale rappresentante" ad una ben individuata persona fisica. (Cassazione civile, sez. un., 5 febbraio 1994, n. 1167; Consiglio Stato, sez. V, 19 marzo 2001, n. 1640; Cassazione civile, sez. III, 18 maggio 2001, n. 6815).
Nella fattispecie, all’udienza del 10 marzo 2004, la ricorrente ha prodotto una visura della Camera di commercio in data 9/3/04 ed una copia del verbale del consiglio di amministrazione della Molteni del 24/9/1997, da cui risulta che Giuseppe Sechi Recli, sottoscrittore della procura ad litem, aveva i poteri per conferire il mandato ai difensori della ricorrente.
Pertanto, l’eccezione va respinta.

 

2. Passando all’esame del merito, va osservato quanto segue.

 

2.1 Con il primo motivo di ricorso sono state dedotte le seguenti censure: - violazione dell’art. 11, co. 1, lett. f) d.lgs. n. 358/1992; - violazione del bando di gara ed, in particolare, delle Condizioni minime per la partecipazione, di cui all’art. 11, lett. b) e d); - violazione dell’art. 6 del Disciplinare.
In particolare, la ricorrente ha censurato:
1) con riferimento al lotto 1840, la violazione della lex specialis di gara che richiedeva, quale requisito minimo previsto a pena di esclusione, l’aver realizzato nel biennio 2001-2002 un fatturato pari ad euro 379.990,00 in relazione alla fornitura di metadone cloridrato, nella confezione Sciroppo e dosaggio 1000 ml; tale censura è stata modificata dopo la presentazione del ricorso, contestando non più il mancato raggiungimento del fatturato indicato, ma il mancato raggiungimento del fatturato pari alla cifra ottenuta sommando i valori di tutti i lotti per i quali è stata presentata l’offerta; tenendo conto dei contrasti esistenti tra quanto dichiarato al riguardo dalla ricorrente in sede di gara e i dati di vendita riguardanti la controinteressata (doc. 7 e 8 ricorrente), risultanti dalla fonte IMS Health s.p.a. (società specializzata nella rilevazione e analisi di dati di mercato nel settore sanitario, accreditata presso il Ministero della Sanità), da cui risulta che la Afom, con riferimento al Metadone Cloridato nella confezione sciroppo da 1000 ml., non solo non ha raggiunto il fatturato minimo prescritto dal bando, ma addirittura non ha conseguito alcun fatturato, la Molteni ha anche avanzato istanza istruttoria tesa ad acquisire le fatture della Afom relative alla vendita dei farmaci;
2) quanto ai lotti 1843 e 1846, la violazione dell’art. 11, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 358/1992 ed il punto 6 del Disciplinare di gara (che richiedevano alle concorrenti di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale a produrre, importare ed immettere in commercio i farmaci per cui si concorre), poiché la Afom non risulta in possesso dell'autorizzazione ministeriale a produrre i farmaci oggetto dei lotti n. 1843 ("Metadone Cloridrato", nella confezione sciroppo da 10 mg. 20 ml.) e n. 1846 ("Metadone Cloridrato", nella confezione sciroppo da 5 mg. 20 ml.);
3) con riferimento a tutti e tre i lotti indicati (1840, 1843 e 1846) - avuto riguardo alle informazioni fornite dalla Afom circa il fatturato ed il possesso delle autorizzazioni ministeriali -, la violazione della disciplina di gara e della normativa nazionale, la quale prevede l’esclusione dalla partecipazione alle gare di quei concorrenti che si siano resi gravemente colpevoli di erronee dichiarazioni nel fornire informazioni circa i requisiti di capacità finanziaria, economica e tecnica.

 

2.2 Con il secondo motivo contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio, la Molteni ha contestato i seguenti vizi: difetto dei presupposti; carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; eccesso di potere.
In particolare, la ricorrente ha censurato la superficialità con la quale la Consip ha istruito il procedimento con riferimento al mancato riscontro dei dati inerenti al fatturato della controinteressata ed al possesso delle autorizzazioni ministeriali della Afom.

 

2.3 Le contestazioni relative al mancato possesso delle autorizzazioni ministeriali sono state ulteriormente sviluppate nel primo motivo aggiunto (memoria 27/2/2004), con il quale è stata ribadita l’inesattezza delle dichiarazioni rese dalla Afom in sede di gara, evidenziando che la stessa, al punto 14 della ‘Dichiarazione’ allegata all’offerta (doc. 2 Afom) ha dichiarato di essere in possesso delle richieste autorizzazioni ministeriali e, al punto 26, ha dichiarato di essere consapevole che la non veridicità della dichiarazione avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura o, comunque, la decadenza dall’eventuale aggiudicazione.
Ciò avrebbe dovuto comportare, a parere della ricorrente, l’esclusione della Afom dalla gara, in applicazione dell’art. 11, d.lgs. n. 358/1992.
Alla medesima conclusione si giunge, secondo la ricorrente, tenendo conto delle dichiarazioni della controinteressata concernenti il possesso del requisito inerente al fatturato minimo.

 

2.4 Con il secondo motivo aggiunto, infine, la Molteni, preso atto che in due note esplicative allegate all’offerta, la Afom ha tentato di giustificare la difformità della propria offerta rispetto ai requisiti specifici richiesti dalla normativa di gara, ha contestato la violazione dell’art. 6 del Disciplinare di gara, secondo il quale avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara i concorrenti che avessero presentato offerte contenenti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di convenzione e/o nel capitolato tecnico, ovvero offerte sottoposte a condizione, o incomplete e/o parziali.

 

3. La Consip e la controinteressata, si sono difese deducendo quanto segue.

 

3.1 Riguardo alle censure relative al fatturato, hanno richiamato le clausole contenute nel bando di gara e nel disciplinare (punto 2), evidenziando che il requisito del fatturato minimo andava preso in considerazione non in relazione al tipo specifico di farmaco oggetto del lotto oggetto di specifica offerta, ma alla ‘fornitura dei farmaci’ in generale, cioè tenendo conto di qualunque tipologia di farmaco, anche se diverso da quello di cui al lotto per il quale si concorre.

 

3.2 Tenendo conto del mutamento della censura prospettata dalla ricorrente riguardo al fatturato (prima, contestazione della mancata produzione e commercializzazione di metadone nel formato 1000 ml. e, poi, insufficienza del fatturato globale per tutti i farmaci oggetto di gara), la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del motivo ‘nuovo’ avente ad oggetto il mancato possesso del requisito di partecipazione relativo al fatturato del biennio 2001-2002 concernente tutti i farmaci venduti dalla Afom.

 

3.3 Ad ogni modo, considerando quanto prescritto dalla lex specialis, è stato rilevato che il requisito di ammissione relativo al fatturato del biennio 2001-2202 risultava pari a euro 3.125.960,00 e, quindi, la Afom risultava in possesso di tale requisito, avendo dichiarato un fatturato pari a euro 6.863.140,61 (euro 3.591.441,28 per il 2001 ed euro 3.271.699,33 per il 2002). Peraltro, è stato evidenziato che il requisito sarebbe risultato esistente anche ove si fosse considerato il fatturato relativo al solo metadone cloridrato, pari nel biennio 2001-2002 a euro 4.889.976,92.

 

4. Relativamente alle dichiarazioni rese dalla Afom in merito al possesso delle autorizzazioni ministeriali, la controinteressata ha affermato di aver fornito dichiarazioni veritiere, perché ha indicato i formati offerti e gli estremi delle autorizzazioni di cui era in possesso, ed ha allegato all’offerta economica due note esplicative (doc. 5 e 6 Afom) evidenziando che i formati 10mg./20ml. (lotto 1843) e 5mg/10ml. (lotto 1846) non corrispondono a quelli previsti dalla farmacopea ufficiale e che, in ogni caso, ciò che rileva ai fini dell’impiego del metadone è la dose del farmaco da somministrare in coerenza con la prescrizione medica, sicché l’aver fornito metadone cloridrato sciroppo 10mg/10ml (anziché 10mg/20ml: lotto 1843) e metadone cloridrato sciroppo 5mg/5ml (anziché 5mg/10ml: lotto 1846) non assume particolare importanza.

 

4.1 La Consip ha condiviso tale assunto, osservando che la Afom ha adempiuto a quanto prescritto dal punto 6 del Disciplinare indicando, per il metadone cloridrato, principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio.

 

5. Il Collegio ritiene di dover prendere in considerazione, in primo luogo, le censure relative al mancato possesso, da parte della Afom, delle autorizzazioni ministeriali richieste dalla normativa di gara.

 

5.1 Al riguardo, va osservato che l'art. 11, lett. d) del bando stabilisce che, per ciascun Lotto, l'impresa concorrente deve essere in possesso dell'Autorizzazione Ministeriale a produrre, importare ed immettere in commercio il farmaco per cui concorre.
Nella fattispecie, la Afom non era in possesso dell'autorizzazione ministeriale a produrre i farmaci oggetto del lotto n. 1843 ("Metadone Cloridrato", nella confezione sciroppo da 10 mg. 20 ml.) e del lotto n. 1846 ("Metadone Cloridrato", nella confezione sciroppo da 5 mg. 20 ml.).
Ciò risulta dai decreti di autorizzazione emessi dal Ministero della sanità: - con d.m. Sanità 29.7.1999 (pubblicato in G .U .Serie Generale n. 195 del 20.8.1999: doc. 9 ricorrente), la Afom era stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Metadone Cloridrato, per le confezioni sciroppo 0,1% flaconi 5 mg. 5 ml., 10 mg. 10 ml. e 20 mg. 20 ml.; - successivamente, tale autorizzazione è stata rinnovata dal Ministero della sanità con proprio decreto n. 406 del 27.3.2000 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 95 del 22.4.2000: doc. 10 ricorrente), per le confezioni sciroppo 0,1% flacone 40 mg. 40 ml., (...) sciroppo 0,I% flacone 60 mg. 60 ml. (...) sciroppo 0,1% flacone 80mg. 80 ml"; - con successivo decreto n. 959 del 6.11.2000 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 296 del 20.12.2000: doc. 11), il Ministero della sanità ha autorizzato l'immissione in commercio del medicinale per le confezioni "sciroppo 0,I% flacone da 1000 ml. (...) sciroppo 0,I% flacone 500 ml.” (...) sciroppo 0,1% flacone 100 ml.".
In sostanza, la Afom, con riguardo alla data in cui ha presentato la propria offerta di partecipazione alla pubblica gara, era sprovvista del requisito espressamente previsto, a pena di esclusione, per la partecipazione alla selezione in relazione ai lotti 1843 e 1846: rispettivamente l'autorizzazione alla commercializzazione del Metadone Cloridrato nella confezione di sciroppo da 10 mg. 20 ml. e 5 mg. 20 ml..

 

5.2 Pertanto, risulta fondato il primo motivo di ricorso, non solo nella parte in cui si censura la mancata esclusione a causa del mancato possesso delle autorizzazioni richieste dalla disciplina di gara, ma anche - con riferimento a tutti i lotti 1840, 1843 e 1846 - riguardo alla violazione della disciplina di gara e della normativa nazionale che prevedono l’esclusione dalla partecipazione alle gare di quei concorrenti che si siano resi gravemente colpevoli di erronee dichiarazioni nel fornire informazioni circa i requisiti di capacità finanziaria, economica e tecnica.
Sotto questo profilo sono condivisibili le considerazioni di parte ricorrente secondo cui l’inesattezza delle dichiarazioni rese dalla Afom in sede di gara relativamente al possesso delle prescritte autorizzazioni ministeriali, rilevano ai fini di quanto dichiarato dalla stessa ai punti 14 e 26 della ‘Dichiarazione’ allegata all’offerta (doc. 2 Afom).
Al punto 14 di tale ‘Dichiarazione’ la Afom ha affermato di essere in possesso delle richieste autorizzazioni ministeriali, mentre al punto 26 ha dichiarato di essere consapevole che la non veridicità della dichiarazione avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura o, comunque, la decadenza dall’eventuale aggiudicazione.
Come detto, la Afom ha reso dichiarazioni erronee in merito al possesso delle autorizzazioni ministeriali e, quindi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, sia tenendo conto di quanto stabilito al punto 26 della dichiarazione richiamata, sia in applicazione dell’art. 11, d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, il quale stabilisce che “.. sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori: … f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13 (capacità finanziaria ed economica), 14 (capacità tecnica), 15 e 18.”.
Al riguardo non assume particolare importanza il fatto che la Afom abbia allegato all’offerta economica due note esplicative (doc. 5 e 6) evidenziando che i formati 10mg./20ml. (lotto 1843) e 5mg/10ml. (lotto 1846) non corrispondevano a quelli previsti dalla farmacopea ufficiale e che, in ogni caso, per l’impiego del metadone, avrebbe dovuto assumere rilievo solo la corrispondenza tra la dose del farmaco da somministrare e la prescrizione medica.
Infatti, la disciplina di gara era chiara nel richiedere il possesso dell’autorizzazione ministeriale relativa al farmaco per cui si concorreva. Nella dichiarazione del 28/4/2003 la Afom ha dichiarato di essere in possesso dell’autorizzazione a produrre, importare ed immettere in commercio il farmaco per cui concorreva e non il farmaco realmente offerto, oggetto delle precisazioni contenute nelle note allegate all’offerta (doc. 5 e 6).

 

5.3 Con nota 8/3/2004 la Consip ha rappresentato che, a seguito dell’ordinanza n. 826 del 4/2/2004 è stata annullata l’aggiudicazione in favore della Afom dei lotti nn. 1843 e 1846.
A parere del Collegio, da tale circostanza non può derivare la declaratoria della cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento di annullamento non è stato prodotto, il suo contenuto non risulta essere stato portato a conoscenza della ricorrente e quest’ultima, all’udienza del 10 marzo 2004, non ha condiviso l’assunto della Consip secondo il quale, a seguito dell’annullamento, sarebbe cessata la materia del contendere.

 

6. L’accoglimento di tali censure consente di ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso proposti dalla Molteni e superflua l’istanza istruttoria tesa ad accertare il fatturato della Afom nel biennio 2001.2002.

 

7. L’accoglimento del ricorso determina l’annullamento degli atti impugnati con riferimento ai lotti nn. 1840, 1843 e 1846 e non anche agli altri lotti per i quali la Afom ha presentato offerta.

 

8. Riguardo alla domanda di risarcimento del danno, va osservato che con ordinanza 4/2/2004 n. 826 è stata sospesa l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della Afom dei lotti n. 1843 e n. 1846. Pertanto, l’illegittimità del provvedimento adottato dalla Consip non risulta aver avuto effetti pregiudizievoli nei confronti della ricorrente.
Alla medesima conclusione si deve giungere per quanto riguarda l’aggiudicazione alla Afom del lotto n. 1840, poiché la ricorrente non ha fornito apprezzabili elementi di valutazione idonei a supportare la domanda di risarcimento danni.

 

9. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, nei limiti indicati.

 

10. Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III,
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente;
- dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 dal Collegio composto dai signori:

 

dott. Luigi Cossu - Presidente
dott. Guido Romano - Consigliere
dott. Roberto Proietti - Referendario est.


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