| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 20 aprile 2004 n.
3401
Pres. Cossu; Est. Proietti
MOLITENI & c. (Avv. Delfino, Cerulli Irelli e Cattani)
C. CONSIP S.p.A. (Prof. Avv. Clarizia) e nei confronti AFOM
MEDICAL S.p.A. (Avv. Feliciani, Berruti e Cangi) |
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Processo – Procura ad litem rilasciata senza
riferimento alle generalità ed alla carica rivestita dal
sottoscrittore – Dati non desumibili né dalla procura a
margine né dal contenuto del ricorso – Successiva documentazione
della esistenza dei poteri di conferimento al momento della
sottoscrizione – Inammissibilità del ricorso – Esclusione
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Qualora nel ricorso proposto da una persona
giuridica non risulti il nome della persona fisica che ha
conferito il mandato al difensore e né questo sia desumibile
dalla relativa procura, il ricorso non è inammissibile se,
entro i limiti ex art.372 c.p.c, viene idoneamente documentata
la qualità del sottoscrittore come effettivo legale rappresentante
della persona giuridica e viene idoneamente documentato,
mediante produzione di atti già esistenti al momento del
conferimento, il riferimento della già indicata qualità
di “legale rappresentante” ad una ben individuata persona
fisica
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sez. III
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso R.G. n. 714/2004 R.G. proposto
dalla
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L. Molteni & C. F.lli Alitti Società
di Esercizio P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Maurizio Delfino, Vincenzo Cerulli Irelli e Gianluca Cattani,
come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del secondo in Roma, Via Dora n. 1;
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contro
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- la CONSIP S.p.a., rappresentata
e difesa dall’avv.to Angelo Clarizia, come da procura in
atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;
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- il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ed il Ministero della Salute, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa
domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; e
nei confronti
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- della AFOM MEDICAL Spa Antica Farmacia
Ordine Mauriziano, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giuliano Berruti, Alberto Feliciani e Laura Cangi, come
da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del secondo in Roma, Via Bocca di Leone n. 78;
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per l'annullamento previa adozione di idonee
misure cautelari,
della graduatoria redatta dalla CONSIP e comunicata in allegato
alla nota del 10/11/2003 prot. n. 25167, in relazione alla
gara a procedura aperta indetta dalla medesima CONSIP, per
il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la fornitura
di farmaci alle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi
dell’art. 26, l.n. 488/1999, dell’art. 58, l.n. 388/2000,
del d.m. 2 maggio 2001, nonché dell’art. 24, co. 6, l.n.
289/2002.
e per l’accertamento della responsabilità e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno
ingiusto subito dalla ricorrente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Consip s.p.a.,
delle Amministrazioni resistenti e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 marzo 2004,
il dott. Roberto Proietti e uditi i difensori delle parti
costituite, come da verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso introduttivo del giudizio
la parte ricorrente impugnava gli atti indicati, deducendo
censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere
sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.
La Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - CONSIP
s.p.a., (d’ora in avanti denominata Consip), ai sensi dell'art.
9, comma 1, lett. a) d.lgs 24 luglio 1992, n. 358, per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, indiceva una
gara a procedura aperta - pubblico incanto -, suddivisa
in 2889 lotti, per l'aggiudicazione: a) di uno più lotti,
per la stipula di rispettive convenzioni per la fornitura
di farmaci alle strutture sanitarie pubbliche, per la durata
di dodici mesi (proseguibile per ulteriori dodici); b) di
servizi connessi alla predetta fornitura (servizio di trasporto
e consegna; servizio di customer service; servizio di reportistica;
catalogo elettronico).
Le condizioni, i requisiti e le modalità della fornitura
e delle prestazioni dei connessi servizi, erano stabiliti
dal bando, dal disciplinare di gara e dai relativi allegati.
Il bando al punto 11, a pena di esclusione, individuava
le "condizioni minime per la partecipazione" e, tra queste,
si chiedeva a ciascuna impresa aspirante: “… b) di aver
realizzato cumulativamente nel biennio 2001-2002, un fatturato
specifico per la fornitura dei farmaci non inferiore a quanto
indicato per ciascun Lotto nella Tabella prodotti allegata
al Disciplinare di gara, ferma restando l’applicazione dell’art.
13, comma 3, del d.lgs. n. 358/1992; … d) di essere in possesso
dell'Autorizzazione Ministeriale a produrre, importare ed
immettere in commercio il farmaco per cui si concorre ai
sensi del D Igs 29 maggio 1991 n 178”.
Il Disciplinare, nel puntualizzare la normativa di gara
stabilita dal bando, prevedeva, inoltre, l’esclusione dalla
gara di quei concorrenti che “offrano prodotti che non possiedano
le caratteristiche minime richieste nel capitolato Tecnico
e nella Tabella Prodotti (colonne B, C e D) dell’Allegato
9”. Tale Allegato 9, con riguardo a ciascun lotto, individuava
nella colonna E, il principio attivo contenuto nel farmaco;
nella colonna C, la sua forma farmaceutica e nella colonna
D, il suo dosaggio.
Nella seduta del 6 giugno 2003 la commissione di gara procedeva
all'esame ed alla valutazione delle offerte presentate dalle
imprese concorrenti.
Successivamente, veniva stilata la graduatoria e venivano
aggiudicati in via provvisoria, sulla base del criterio
del prezzo più basso offerto dai concorrenti, i lotti da
1839 a 1848.
Alla AFOM Medical s.p.a. (d’ora in avanti denominata Afom)
venivano aggiudicati i lotti nn. 1840, 1843 e 1846, in relazione
ai quali il provvedimento di aggiudicazione provvisoria,
a parere della ricorrente, era da ritenere illegittimo per
violazione della normativa di gara.
Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, la parte ricorrente
proponeva ulteriori doglianze, avverso i provvedimenti impugnati,
precisando e rilevando, in particolare, che: - l’inesattezza
delle dichiarazioni resa dalla Afom per l’ammissione alla
gara avrebbero dovuto comportare la sua esclusione; - le
riserve presentate dalla Afom in relazione all’oggetto della
fornitura avrebbe dovuto comportare l’esclusione della stessa
ai sensi del punto 6 del Disciplinare di gara.
L’Amministrazione resistente e la controinteressata, costituitesi
in giudizio, eccepivano l’inammissibilità del ricorso e
l’irricevibilità ed inammissibilità dei motivi aggiunti,
sostenendo, nel merito, l’infondatezza delle censure avanzate
dalla ricorrente e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 826 del 4 febbraio 2004 il TAR accoglieva
la domanda incidentale di sospensione proposta dalla ricorrente
con riferimento all’aggiudicazione alla Afom dei lotti n.
1843 e 1846 e la respingeva per il resto.
Con successive memorie le parti argomentavano ulteriormente
le rispettive difese.
All’udienza del 10 marzo 2004 la causa veniva trattenuta
dal Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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1. In via preliminare, il Collegio respinge
l’eccezione della controinteressata, tesa ad ottenere la
declaratoria dell’inammissibilità del ricorso e dei motivi
aggiunti a causa della nullità del mandato rilasciato ai
difensori della ricorrente, legata all’assoluta incertezza
della persona fisica che ha conferito la procura ad litem
per la società ricorrente.
In effetti, nell’intestazione del ricorso e dei motivi aggiunti
si fa cenno al legale rappresentante pro-tempore della L.
Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio p.a.
(d’ora in avanti denominata Molteni), ma non si indicano
cognome, nome e carica rivestita. Tali dati, peraltro, non
sono desumibili né dal testo della procura ad litem apposta
a margine del ricorso, né dal contenuto del ricorso e dei
motivi aggiunti.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che, nel caso in
cui la persona fisica del sottoscrittore della procura non
coincida con il titolare dell'azione proposta - essendo
quest'ultimo una persona giuridica, che agisce per il tramite
di un proprio organo legittimato ad esercitare all'esterno
la rappresentanza legale -, non è in gioco l'autenticità,
di cui fa fede la firma del difensore all'uopo apposta,
ma l'identificazione stessa del soggetto che agisce (nel
nome e nell'interesse d'altro soggetto cui si deve far risalire
la volontà d'agire e dell'azione proposta) e la sua qualità
nell'ambito della persona giuridica privata di cui costui
spende il nome, ossia la legittimazione del medesimo ad
agire nella qualità di legale rappresentante del soggetto
titolare dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio,
in tal caso occorrendo che la certificazione, da parte del
difensore, dell'autografia della sottoscrizione rechi l'accertamento
dell'identità di costui e l'indicazione del relativo nome,
per cui, ove né nell'intestazione del ricorso proposto da
una persona giuridica, né nella procura risulti tale nome
della persona fisica che l'ha conferita, quest'ultima è
invalida ed il ricorso è inammissibile, tranne che, entro
i limiti ex art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentata
la qualità del sottoscrittore come effettivo legale rappresentante
della persona giuridica e sia idoneamente documentato, mediante
la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento,
il riferimento della già indicata qualità di "legale rappresentante"
ad una ben individuata persona fisica. (Cassazione civile,
sez. un., 5 febbraio 1994, n. 1167; Consiglio Stato, sez.
V, 19 marzo 2001, n. 1640; Cassazione civile, sez. III,
18 maggio 2001, n. 6815).
Nella fattispecie, all’udienza del 10 marzo 2004, la ricorrente
ha prodotto una visura della Camera di commercio in data
9/3/04 ed una copia del verbale del consiglio di amministrazione
della Molteni del 24/9/1997, da cui risulta che Giuseppe
Sechi Recli, sottoscrittore della procura ad litem, aveva
i poteri per conferire il mandato ai difensori della ricorrente.
Pertanto, l’eccezione va respinta.
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2. Passando all’esame del merito, va osservato
quanto segue.
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2.1 Con il primo motivo di ricorso sono state
dedotte le seguenti censure: - violazione dell’art. 11,
co. 1, lett. f) d.lgs. n. 358/1992; - violazione del bando
di gara ed, in particolare, delle Condizioni minime per
la partecipazione, di cui all’art. 11, lett. b) e d); -
violazione dell’art. 6 del Disciplinare.
In particolare, la ricorrente ha censurato:
1) con riferimento al lotto 1840, la violazione della lex
specialis di gara che richiedeva, quale requisito minimo
previsto a pena di esclusione, l’aver realizzato nel biennio
2001-2002 un fatturato pari ad euro 379.990,00 in relazione
alla fornitura di metadone cloridrato, nella confezione
Sciroppo e dosaggio 1000 ml; tale censura è stata modificata
dopo la presentazione del ricorso, contestando non più il
mancato raggiungimento del fatturato indicato, ma il mancato
raggiungimento del fatturato pari alla cifra ottenuta sommando
i valori di tutti i lotti per i quali è stata presentata
l’offerta; tenendo conto dei contrasti esistenti tra quanto
dichiarato al riguardo dalla ricorrente in sede di gara
e i dati di vendita riguardanti la controinteressata (doc.
7 e 8 ricorrente), risultanti dalla fonte IMS Health s.p.a.
(società specializzata nella rilevazione e analisi di dati
di mercato nel settore sanitario, accreditata presso il
Ministero della Sanità), da cui risulta che la Afom, con
riferimento al Metadone Cloridato nella confezione sciroppo
da 1000 ml., non solo non ha raggiunto il fatturato minimo
prescritto dal bando, ma addirittura non ha conseguito alcun
fatturato, la Molteni ha anche avanzato istanza istruttoria
tesa ad acquisire le fatture della Afom relative alla vendita
dei farmaci;
2) quanto ai lotti 1843 e 1846, la violazione dell’art.
11, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 358/1992 ed il punto 6 del
Disciplinare di gara (che richiedevano alle concorrenti
di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale a
produrre, importare ed immettere in commercio i farmaci
per cui si concorre), poiché la Afom non risulta in possesso
dell'autorizzazione ministeriale a produrre i farmaci oggetto
dei lotti n. 1843 ("Metadone Cloridrato", nella confezione
sciroppo da 10 mg. 20 ml.) e n. 1846 ("Metadone Cloridrato",
nella confezione sciroppo da 5 mg. 20 ml.);
3) con riferimento a tutti e tre i lotti indicati (1840,
1843 e 1846) - avuto riguardo alle informazioni fornite
dalla Afom circa il fatturato ed il possesso delle autorizzazioni
ministeriali -, la violazione della disciplina di gara e
della normativa nazionale, la quale prevede l’esclusione
dalla partecipazione alle gare di quei concorrenti che si
siano resi gravemente colpevoli di erronee dichiarazioni
nel fornire informazioni circa i requisiti di capacità finanziaria,
economica e tecnica.
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2.2 Con il secondo motivo contenuto nel ricorso
introduttivo del giudizio, la Molteni ha contestato i seguenti
vizi: difetto dei presupposti; carenza di istruttoria e
travisamento dei fatti; eccesso di potere.
In particolare, la ricorrente ha censurato la superficialità
con la quale la Consip ha istruito il procedimento con riferimento
al mancato riscontro dei dati inerenti al fatturato della
controinteressata ed al possesso delle autorizzazioni ministeriali
della Afom.
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2.3 Le contestazioni relative al mancato
possesso delle autorizzazioni ministeriali sono state ulteriormente
sviluppate nel primo motivo aggiunto (memoria 27/2/2004),
con il quale è stata ribadita l’inesattezza delle dichiarazioni
rese dalla Afom in sede di gara, evidenziando che la stessa,
al punto 14 della ‘Dichiarazione’ allegata all’offerta (doc.
2 Afom) ha dichiarato di essere in possesso delle richieste
autorizzazioni ministeriali e, al punto 26, ha dichiarato
di essere consapevole che la non veridicità della dichiarazione
avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura o, comunque,
la decadenza dall’eventuale aggiudicazione.
Ciò avrebbe dovuto comportare, a parere della ricorrente,
l’esclusione della Afom dalla gara, in applicazione dell’art.
11, d.lgs. n. 358/1992.
Alla medesima conclusione si giunge, secondo la ricorrente,
tenendo conto delle dichiarazioni della controinteressata
concernenti il possesso del requisito inerente al fatturato
minimo.
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2.4 Con il secondo motivo aggiunto, infine,
la Molteni, preso atto che in due note esplicative allegate
all’offerta, la Afom ha tentato di giustificare la difformità
della propria offerta rispetto ai requisiti specifici richiesti
dalla normativa di gara, ha contestato la violazione dell’art.
6 del Disciplinare di gara, secondo il quale avrebbero dovuto
essere esclusi dalla gara i concorrenti che avessero presentato
offerte contenenti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura
alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di
convenzione e/o nel capitolato tecnico, ovvero offerte sottoposte
a condizione, o incomplete e/o parziali.
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3. La Consip e la controinteressata, si sono
difese deducendo quanto segue.
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3.1 Riguardo alle censure relative al fatturato,
hanno richiamato le clausole contenute nel bando di gara
e nel disciplinare (punto 2), evidenziando che il requisito
del fatturato minimo andava preso in considerazione non
in relazione al tipo specifico di farmaco oggetto del lotto
oggetto di specifica offerta, ma alla ‘fornitura dei farmaci’
in generale, cioè tenendo conto di qualunque tipologia di
farmaco, anche se diverso da quello di cui al lotto per
il quale si concorre.
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3.2 Tenendo conto del mutamento della censura
prospettata dalla ricorrente riguardo al fatturato (prima,
contestazione della mancata produzione e commercializzazione
di metadone nel formato 1000 ml. e, poi, insufficienza del
fatturato globale per tutti i farmaci oggetto di gara),
la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del motivo
‘nuovo’ avente ad oggetto il mancato possesso del requisito
di partecipazione relativo al fatturato del biennio 2001-2002
concernente tutti i farmaci venduti dalla Afom.
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3.3 Ad ogni modo, considerando quanto prescritto
dalla lex specialis, è stato rilevato che il requisito di
ammissione relativo al fatturato del biennio 2001-2202 risultava
pari a euro 3.125.960,00 e, quindi, la Afom risultava in
possesso di tale requisito, avendo dichiarato un fatturato
pari a euro 6.863.140,61 (euro 3.591.441,28 per il 2001
ed euro 3.271.699,33 per il 2002). Peraltro, è stato evidenziato
che il requisito sarebbe risultato esistente anche ove si
fosse considerato il fatturato relativo al solo metadone
cloridrato, pari nel biennio 2001-2002 a euro 4.889.976,92.
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4. Relativamente alle dichiarazioni rese
dalla Afom in merito al possesso delle autorizzazioni ministeriali,
la controinteressata ha affermato di aver fornito dichiarazioni
veritiere, perché ha indicato i formati offerti e gli estremi
delle autorizzazioni di cui era in possesso, ed ha allegato
all’offerta economica due note esplicative (doc. 5 e 6 Afom)
evidenziando che i formati 10mg./20ml. (lotto 1843) e 5mg/10ml.
(lotto 1846) non corrispondono a quelli previsti dalla farmacopea
ufficiale e che, in ogni caso, ciò che rileva ai fini dell’impiego
del metadone è la dose del farmaco da somministrare in coerenza
con la prescrizione medica, sicché l’aver fornito metadone
cloridrato sciroppo 10mg/10ml (anziché 10mg/20ml: lotto
1843) e metadone cloridrato sciroppo 5mg/5ml (anziché 5mg/10ml:
lotto 1846) non assume particolare importanza.
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4.1 La Consip ha condiviso tale assunto,
osservando che la Afom ha adempiuto a quanto prescritto
dal punto 6 del Disciplinare indicando, per il metadone
cloridrato, principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio.
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5. Il Collegio ritiene di dover prendere
in considerazione, in primo luogo, le censure relative al
mancato possesso, da parte della Afom, delle autorizzazioni
ministeriali richieste dalla normativa di gara.
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5.1 Al riguardo, va osservato che l'art.
11, lett. d) del bando stabilisce che, per ciascun Lotto,
l'impresa concorrente deve essere in possesso dell'Autorizzazione
Ministeriale a produrre, importare ed immettere in commercio
il farmaco per cui concorre.
Nella fattispecie, la Afom non era in possesso dell'autorizzazione
ministeriale a produrre i farmaci oggetto del lotto n. 1843
("Metadone Cloridrato", nella confezione sciroppo da 10
mg. 20 ml.) e del lotto n. 1846 ("Metadone Cloridrato",
nella confezione sciroppo da 5 mg. 20 ml.).
Ciò risulta dai decreti di autorizzazione emessi dal Ministero
della sanità: - con d.m. Sanità 29.7.1999 (pubblicato in
G .U .Serie Generale n. 195 del 20.8.1999: doc. 9 ricorrente),
la Afom era stata autorizzata all'immissione in commercio
della specialità medicinale per uso umano Metadone Cloridrato,
per le confezioni sciroppo 0,1% flaconi 5 mg. 5 ml., 10
mg. 10 ml. e 20 mg. 20 ml.; - successivamente, tale autorizzazione
è stata rinnovata dal Ministero della sanità con proprio
decreto n. 406 del 27.3.2000 (pubblicato in G.U. Serie Generale
n. 95 del 22.4.2000: doc. 10 ricorrente), per le confezioni
sciroppo 0,1% flacone 40 mg. 40 ml., (...) sciroppo 0,I%
flacone 60 mg. 60 ml. (...) sciroppo 0,1% flacone 80mg.
80 ml"; - con successivo decreto n. 959 del 6.11.2000 (pubblicato
in G.U. Serie Generale n. 296 del 20.12.2000: doc. 11),
il Ministero della sanità ha autorizzato l'immissione in
commercio del medicinale per le confezioni "sciroppo 0,I%
flacone da 1000 ml. (...) sciroppo 0,I% flacone 500 ml.”
(...) sciroppo 0,1% flacone 100 ml.".
In sostanza, la Afom, con riguardo alla data in cui ha presentato
la propria offerta di partecipazione alla pubblica gara,
era sprovvista del requisito espressamente previsto, a pena
di esclusione, per la partecipazione alla selezione in relazione
ai lotti 1843 e 1846: rispettivamente l'autorizzazione alla
commercializzazione del Metadone Cloridrato nella confezione
di sciroppo da 10 mg. 20 ml. e 5 mg. 20 ml..
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5.2 Pertanto, risulta fondato il primo motivo
di ricorso, non solo nella parte in cui si censura la mancata
esclusione a causa del mancato possesso delle autorizzazioni
richieste dalla disciplina di gara, ma anche - con riferimento
a tutti i lotti 1840, 1843 e 1846 - riguardo alla violazione
della disciplina di gara e della normativa nazionale che
prevedono l’esclusione dalla partecipazione alle gare di
quei concorrenti che si siano resi gravemente colpevoli
di erronee dichiarazioni nel fornire informazioni circa
i requisiti di capacità finanziaria, economica e tecnica.
Sotto questo profilo sono condivisibili le considerazioni
di parte ricorrente secondo cui l’inesattezza delle dichiarazioni
rese dalla Afom in sede di gara relativamente al possesso
delle prescritte autorizzazioni ministeriali, rilevano ai
fini di quanto dichiarato dalla stessa ai punti 14 e 26
della ‘Dichiarazione’ allegata all’offerta (doc. 2 Afom).
Al punto 14 di tale ‘Dichiarazione’ la Afom ha affermato
di essere in possesso delle richieste autorizzazioni ministeriali,
mentre al punto 26 ha dichiarato di essere consapevole che
la non veridicità della dichiarazione avrebbe comportato
l’esclusione dalla procedura o, comunque, la decadenza dall’eventuale
aggiudicazione.
Come detto, la Afom ha reso dichiarazioni erronee in merito
al possesso delle autorizzazioni ministeriali e, quindi,
avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, sia tenendo conto
di quanto stabilito al punto 26 della dichiarazione richiamata,
sia in applicazione dell’art. 11, d.lgs. 24 luglio 1992,
n. 358, il quale stabilisce che “.. sono esclusi dalla partecipazione
alle gare i fornitori: … f) che si siano resi gravemente
colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
che possono essere richieste ai sensi del presente articolo
o degli articoli 12, 13 (capacità finanziaria ed economica),
14 (capacità tecnica), 15 e 18.”.
Al riguardo non assume particolare importanza il fatto che
la Afom abbia allegato all’offerta economica due note esplicative
(doc. 5 e 6) evidenziando che i formati 10mg./20ml. (lotto
1843) e 5mg/10ml. (lotto 1846) non corrispondevano a quelli
previsti dalla farmacopea ufficiale e che, in ogni caso,
per l’impiego del metadone, avrebbe dovuto assumere rilievo
solo la corrispondenza tra la dose del farmaco da somministrare
e la prescrizione medica.
Infatti, la disciplina di gara era chiara nel richiedere
il possesso dell’autorizzazione ministeriale relativa al
farmaco per cui si concorreva. Nella dichiarazione del 28/4/2003
la Afom ha dichiarato di essere in possesso dell’autorizzazione
a produrre, importare ed immettere in commercio il farmaco
per cui concorreva e non il farmaco realmente offerto, oggetto
delle precisazioni contenute nelle note allegate all’offerta
(doc. 5 e 6).
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5.3 Con nota 8/3/2004 la Consip ha rappresentato
che, a seguito dell’ordinanza n. 826 del 4/2/2004 è stata
annullata l’aggiudicazione in favore della Afom dei lotti
nn. 1843 e 1846.
A parere del Collegio, da tale circostanza non può derivare
la declaratoria della cessazione della materia del contendere,
poiché il provvedimento di annullamento non è stato prodotto,
il suo contenuto non risulta essere stato portato a conoscenza
della ricorrente e quest’ultima, all’udienza del 10 marzo
2004, non ha condiviso l’assunto della Consip secondo il
quale, a seguito dell’annullamento, sarebbe cessata la materia
del contendere.
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6. L’accoglimento di tali censure consente
di ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso proposti
dalla Molteni e superflua l’istanza istruttoria tesa ad
accertare il fatturato della Afom nel biennio 2001.2002.
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7. L’accoglimento del ricorso determina l’annullamento
degli atti impugnati con riferimento ai lotti nn. 1840,
1843 e 1846 e non anche agli altri lotti per i quali la
Afom ha presentato offerta.
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8. Riguardo alla domanda di risarcimento
del danno, va osservato che con ordinanza 4/2/2004 n. 826
è stata sospesa l’efficacia dell’aggiudicazione in favore
della Afom dei lotti n. 1843 e n. 1846. Pertanto, l’illegittimità
del provvedimento adottato dalla Consip non risulta aver
avuto effetti pregiudizievoli nei confronti della ricorrente.
Alla medesima conclusione si deve giungere per quanto riguarda
l’aggiudicazione alla Afom del lotto n. 1840, poiché la
ricorrente non ha fornito apprezzabili elementi di valutazione
idonei a supportare la domanda di risarcimento danni.
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9. Alla luce delle considerazioni che precedono
il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere
accolto, nei limiti indicati.
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10. Sussistono validi motivi per disporre
la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le
parti in causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione III,
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e,
per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- respinge la domanda di risarcimento del danno proposta
dalla ricorrente;
- dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti
in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 10 marzo 2004 dal Collegio composto dai signori:
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dott. Luigi Cossu - Presidente
dott. Guido Romano - Consigliere
dott. Roberto Proietti - Referendario est.
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