| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 20 aprile 2004 n.
3386
Pres. Cossu, Est.Tomasetti
Società Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina &
C. s.a.s. (Avv. Gattamelata, Marcucci e Picchiarelli) c.
A.N.A.S. S.p.A. (Avvocatura dello Stato) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Aggiudicazione della Gara – Esclusione dalla gara ex art.
75 Lett. c) del D.P.R. 554/99 nonostante il successivo cambiamento
della compagnie societaria e partecipazione alla gara in
ATI – E’ illegittima – Mutamento che delinea una completa
dissociazione con la condotta penalmente sanzionata del
precedente socio – E’ tale
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E’ illegittima l’esclusione motivata sulla
base dell’art. 75. lett. c) del D.P.R. 554/99 qualora l’impresa
partecipante, abbia manifestato la volontà di dissociarsi
dalla condotta del socio penalmente sanzionato attraverso
il mutamento della compagine sociale nonché intraprendendo
nei suoi confronti azione di responsabilità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
SEZIONE III
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composto dai Signori Magistrati: Luigi COSSU
Presidente; Vito CARELLA Componente; Alessandro TOMASSETTI
Componente - estensore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 860/2004 proposto dalla
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Società BRUNELLI COSTRUZIONI DI MANCINI
GIUSEPPINA & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, facente parte dell’A.T.I. costituita tra la
C.E.A. S.C.A.R.L. (mandataria), Ing. Fagotti S.r.l. (mandante),
Pensierini Costruzioni S.a.s., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Stefano Gattamelata, Massimo Marcucci e Sandro Picchiarelli,
ed elett.te dom.ta in Roma, via di Monte Fiore n. 22 presso
lo studio dell’avv. Stefano Gattamelata.
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CONTRO
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- l’A.N.A.S. S.p.a. in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dalla
Avvocatura dello Stato ed elett.te dom.ta in Roma, via dei
Portoghesi n. 12.
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PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
- del provvedimento adottato dall’ANAS S.p.a. in data 2
dicembre 2003 a firma del dirigente vice capo dell’Ufficio
gare e contratti appalti lavori il quale ha inteso escludere
la A.T.I. costituita dalla C.E.A. S.C.A.R.L. (mandataria),
Ing. Fagotti S.r.l. (mandante), Pensierini Costruzioni S.a.s.,
dalla gara di appalto da tenersi con il metodo della licitazione
privata per la realizzazione della variante alla S.S. 219
tra la località Branca (innesto S.S. n. 318) e Fossato di
Vico (S.S. n. 76);
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso
e/o conseguente.
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Visto il ricorso con i relativi atti.
Vista la costituzione in giudizio della Avvocatura dello
Stato per l’ANAS.
Vista l’ordinanza n. 1163 del 19 febbraio 2004 di accoglimento
della istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Visti gli atti tutti di causa.
Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.
Uditi, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, gli avvocati
come da verbale di udienza.
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FATTO
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Con ricorso notificato in data 14 gennaio
2004 e depositato il 26 gennaio 2004 la ricorrente impugnava
l’atto in epigrafe deducendo i seguenti fatti:
La Brunelli Costruzioni di Brunelli Orfeo & C. s.a.s.,
nell’anno 2002 e 2003 è stata esclusa dalla partecipazione
ad alcune gare, in quanto il legale rappresentante (di allora)
aveva riportato una condanna penale definitiva tale da incidere
negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
In seguito, la Brunelli Costruzioni di Brunelli Orfeo &
C. s.a.s. ha revocato il sig. Brunelli Orfeo dalle cariche
rivestite in precedenza modificando anche la denominazione
sociale in Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina &
C.
s.a.s. ed inoltre ha avviato nei suoi confronti azione di
responsabilità.
L’impresa ha comunicato alla Autorità per la Vigilanza sui
lavori Pubblici la nuova denominazione sociale, nonché il
nuovo apparato societario, tanto è vero che la stessa Autorità
ne ha preso atto con determina n. 45056 del 21 agosto 2003
ed ha proceduto ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000
alla annotazione nel casellario informatico.
Ebbene, la Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina &
C. (quindi con la nuova denominazione ed il nuovo apparato
societario) ha partecipato in ATI all’invito trasmesso dall’ANAS
S.p.a. per la gara di appalto da tenersi con il metodo della
licitazione privata per l’affidamento dei lavori relativi
alla Direttrice Perugia – Ancona, Lavori di realizzazione
della variante S.S. 219 tra la località Branca e Fossato
di Vico.
Nel partecipare alla gara, la legale rappresentante della
Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina & C. s.a.s.
ha espressamente dichiarato di non trovarsi nelle condizioni
di cui all’art. 75 lett. c) del D.P.R. n. 554/99 (non avendo
riportato la stessa alcuna condanna passata in giudicato
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale).
Nella dichiarazione, la sig.ra Mancini Giuseppina ha altresì
dichiarato che in data 24 giugno 2003 era cessato dalle
cariche di socio accomandatario, legale rappresentante e
Direttore tecnico il sig. Brunelli Orfeo, il quale aveva
riportato in precedenza una sentenza definitiva per un reato
che incideva sull’affidabilità morale e professionale con
la stazione appaltante; la sig.ra Mancini precisava, inoltre,
che la stessa impresa aveva avviato nei confronti di quest’ultimo
una azione di responsabilità già pendente avanti al Tribunale
di Perugina.
In data 2 dicembre 2003, l’ANAS, con provvedimento n. 6154,
ha comunicato alla C.E.A. S.C.A.R.L. quale mandataria dell’ATI
C.E.A. S.C.A.R.L. - Ing. Fagotti S.r.l. - Pensierini Costruzioni
S.a.s. - Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina &
C. s.a.s., nonché alle ditte mandanti la esclusione dalla
gara di cui sopra, sulla scorta del fatto che la Brunelli
Costruzioni di Mancini Giuseppina s.a.s. sarebbe risultata
carente dei requisiti di cui all’art. 75 lett. c) D.P.R.
n. 554/99.
Secondo la commissione di gara (riunita in data 27 novembre
2003), la legale rappresentante della Brunelli Costruzioni
di Mancini Giuseppina s.a.s., avrebbe omesso di dichiarare
di aver riportato condanna definitiva per un reato indicente
sull’affidabilità morale e professionale. Tale circostanza
sarebbe stata comprovata dal fatto che nel casellario informatico
risultava, a carico della Brunelli Costruzioni di Brunelli
Orfeo & C. s.a.s. la presenza di una annotazione di
esclusione da una gara, avvenuta in data 18 giugno 2003
dall’ANAS s.p.a. a causa di una condanna a carico del sig.
Brunelli Orfeo passata in giudicato.
Pertanto, la commissione di gara, non avvedendosi della
diversa denominazione sociale (da Brunelli Costruzioni di
Brunelli Orfeo & C. s.a.s. a Brunelli Costruzioni di
Mancini Giuseppina & C. s.a.s.) e trascurando le dichiarazioni
rese dalla legale rappresentante (sig.ra Mancini Giuseppina)
della Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina e C. s.a.s.,
circa il nuovo assetto societario, procedeva alla esclusione
di quest’ultima ritenendo sussistente, nel caso di specie,
l’ipotesi di cui all’art. 75 lett. c) del D.P.R. n. 554/1999.
Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento
impugnato per i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 17 del D.P.R. n. 34/2000 e 75 del
D.P.R. n. 554/19999; eccesso di potere per difetto di motivazione;
ingiustizia manifesta;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento
dei fatti.
Si costituiva in giudizio l’ANAS deducendo la infondatezza
del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla udienza del 24 marzo 2004 la causa veniva assunta in
decisione dal Collegio.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che dagli atti e documenti di causa si
evince che l’esclusione della ricorrente dalla gara di appalto
di cui all’odierno ricorso si è fondata su di una documentazione
incompleta in quanto carente dell’accertamento in merito
al mutamento della compagine sociale ed alla intrapresa
azione di responsabilità nei confronti del (revocato) socio
accomandatario.
In particolare, nel provvedimento impugnato si legge che
“giuste segnalazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici, rilevata dal prospetto estratto in data
26.11.2003 dal casellario Informatico dell’Osservatorio
della medesima Autorità (…), risultando la ‘Brunelli Costruzioni
sas’ carente dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
75, lett. c), del DPR n. 554/99, ai sensi della normativa
vigente, per la partecipazione ai procedimenti concorsuali,
l’ATI in oggetto è stata esclusa da parte della Commissione
di gara nella seduta del 27.11.2003 dal procedimento di
cui sopra”.
Il richiamo, nell’ambito del provvedimento oggetto di impugnazione,
al prospetto del casellario informatico, evidenzia il fondamento
della avvenuta esclusione con riguardo alla situazione di
fatto indicata nella annotazione allegata al provvedimento
stesso.
In particolare, il prospetto del casellario informatico
indicato dall’ANAS fa riferimento alla società “Brunelli
Costruzioni di Brunelli Orfeo e C. s.a.s.” mentre, così
come risulta dalla dichiarazione della ricorrente in data
9 luglio 2003, da un lato la partecipazione alla gara di
appalto di cui all’odierno ricorso è avvenuta ad opera di
un soggetto diverso - “Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina
e C. s.a.s.” - e, dall’altro, nella istanza di partecipazione
la ricorrente ha fatto espresso riferimento sia alla avvenuta
condanna del socio accomandatario Brunelli Orfeo, sia alla
revoca della carica sociale dello stesso ed alla intrapresa
azione di responsabilità nei suoi confronti.
Rileva il Collegio che a fronte delle dichiarazioni effettuate
dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione alla
gara di appalto, non risulta una corrispondente ed esaustiva
indagine dell’ANAS in merito a quanto affermato dalla ricorrente
ed anzi, così come si evidenzia nella motivazione del provvedimento
impugnato, la esclusione appare fondarsi su elementi (condanna
del socio della Brunelli Costruzioni di Brunelli Orfeo &
C. s.a.s.) afferenti ad una distinta compagine sociale.
D’altra parte, l’art. 75 lett. c) D.P.R. n. 554 del 21 dicembre
1999 dispone che “Sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
(…) c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità
morale e professionale; il divieto opera se la sentenza
è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo
o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto
opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale”.
Sotto tale profilo occorre rilevare come dall’ambito degli
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata non possa non ricomprendersi quanto posto in
essere dalla società ricorrente nei confronti del socio
Brunelli Orfeo; il mutamento della compagine sociale ed
in particolare la revoca della qualità di socio accomandatario
unitamente alla intrapresa azione di responsabilità nei
suoi confronti, infatti, costituiscono condotte in grado
di evidenziare la piena e totale volontà della impresa di
dissociarsi rispetto alla condotta posta in essere dal socio.
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno avanzata
dalla parte ricorrente, rileva il Collegio la sua infondatezza.
L’annullamento del provvedimento di esclusione, infatti,
importa la totale restaurazione della situazione giuridica
soggettiva (interesse legittimo alla partecipazione al procedimento)
vantata dalla ricorrente ed appare di per sé in grado di
eliminare il danno connesso alla esclusione dalla gara.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso appare
fondato quanto alla istanza di annullamento del provvedimento
impugnato e pertanto, in tali limiti, deve essere accolto
con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Il ricorso stesso va invece respinto quanto alla domanda
di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Terza, accoglie per quanto di ragione
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ANAS.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della
ricorrente, delle spese di causa liquidate in Euro 2.000,00
(duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 24 marzo 2004.
- Luigi Cossu, Presidente;
-Alessandro Tomassetti, Referendario - estensore.
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