| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 20 aprile 2004 n.
3394
Pres. Cossu, Est. Carella
Cortelloni (Avv. Miccinelli e Nspor) c. Ministero dell’Economia
e delle Finanze |
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Giurisdizione e Competenza – Determinazioni
ministeriali sulla ripartizione del contributo volontario
in favore di movimenti politici ex L. 21/1997 – Natura giuridica
di meri atti attuativi di accertamento e liquidazione –
E’ tale – Giurisdizione del G.A. – Esclusione
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Sulle controversie afferenti alla ripartizione
del contributo volontario a movimenti e partiti politici
previsto dalla legge nr.2 del 1997, sussiste la giurisdizione
del giudice ordinario ai sensi dell’art.2 della L.A.C. in
quanto dalle relative determinazioni ministeriali, che si
pongono come meri atti attuativi di accertamento e di liquidazione
delle somme dovute, non nascono interessi legittimi bensì
diritti soggettivi di natura tributaria o civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
Sezione Terza
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composto dai Signori Magistrati: Luigi Cossu
Presidente; Vito Carella Componente; Guido Romano Componente,
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6944 del 1997 proposto dal
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CORTELLONI Augusto, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Marco Miccinelli e Stefano Nespor,
con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo
a Via Duilio n. 7;
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CONTRO
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il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(già Ministero del Tesoro), in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato con domicilio ex lege in Roma a Via dei Portoghesi
n. 12; e nei confronti
- del Movimento politico “Forza Italia” – Gruppo
parlamentare del Senato della Repubblica, in persona del
suo Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv.
Arturo Giallombardo, con domicilio in Roma presso il di
lui studio a Via Pietro Borsieri n. 13;
- del Presidente del Senato della Repubblica, non
costituito,
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per l’annullamento
- del Decreto del Ministero del Tesoro in data 28.2.1997
recante la ripartizione del contributo volontario a movimenti
e partiti politici ai sensi della L. 21/1997 e del successivo
Decreto del Ministero del Tesoro, nella parte in cui attribuiscono
la quota di contributo relativa al ricorrente al Movimento
Forza Italia e non al Movimento per la Tutela della Dignità
del Parlamentare e la Volontà dell’Elettore,
- degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa statale
e del Gruppo controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostengo delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2003, relatore il Consigliere
Vito Carella, uditi i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con atto introduttivo notificato sotto
la data del 29-30 aprile 1997 il ricorrente – Senatore della
Repubblica – premette all’impugnativa quanto di seguito
esposto:
- di avere effettuato la dichiarazione prevista dall’art.
2, comma 4, della L. 21/1/1997 n. 2 (da rendersi, sempre
in base al disposto del predetto art. 2, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, e quindi entro
il 22/2/1997) e ha indicato il Movimento Politico Forza
Italia quale movimento politico di riferimento, sottoscrivendo
una dichiarazione collettiva;
- in data 19.2.1997 – prima quindi del decorso termine previsto
dall’art. 2, 4° comma della L. 2/1997 – di avere revocato
la suddetta dichiarazione, esprimendo l’intenzione di riferirsi
a diverso movimento politico indicato nel “Movimento per
la tutela della dignità del parlamentare e la volontà dell’elettore”;
- il Ministro del Tesoro, con decreto in data 28.2.1997,
pubblicato sulla G.U. del 1.3.1997, senza tener conto delle
comunicazioni ricevute, ha ripartito il contributo volontario
ai sensi della L. 2/1997, assegnando la quota di pertinenza
del ricorrente per l’anno finanziario 1997 (pari a L. 169.312.165)
al Movimento Forza Italia, e non al Movimento per la Tutela
della Dignità del Parlamentare e la Volontà dell’Elettore;
- neppure in occasione del Decreto in data 6.3.1997, pubblicato
sulla G.U. del 10.3.1997 (doc. 2), espressamente qualificato
come sostitutivo “a tutti gli effetti” del precedente decreto,
il Ministro del Tesoro ha modificato la assegnazione della
quota di contribuzione relativa al ricorrente.
Il deducente, tramite due mezzi di gravame, lamenta violazione
di legge (art. 2, comma 4°, Legge n. 2/1997) ed eccesso
di potere (sviamento ed illogicità manifesta) nonché, in
subordine, illegittimità costituzionale della citata legge
con riferimento all’art. 67 della Costituzione.
La difesa statale resiste nel merito con la memoria versata
il 3 ottobre 2003, mentre il Gruppo controinteressato oppone
con la memoria depositata il 18.11.1998, oltre l’infondatezza,
la tardività del ricorso in relazione alla data di adozione
del primo decreto ministeriale oggetto di impugnazione.
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2. La suddetta eccezione va respinta perché
infondata con riguardo alla data di pubblicazione del primo
decreto censurato (1.3.1997) e in relazione alla data di
notifica del ricorso (29-30 aprile 1997).
Il ricorso che ne occupa, tuttavia, è ugualmente inammissibile
sotto l’aspetto del difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, anche in applicazione di precedente di questa
Sezione su natura ed effetti della legge n. 2 del 1997,
come da sentenza n. 2163 del 17 settembre 1997.
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3. E’ appena il caso di ricordare come l’art.
2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, affida
alla giurisdizione ordinaria “tutte le cause per contravvenzioni
e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un
diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata
la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti
del potere esecutivo o dell’Autorità amministrativa”.
A ciò si aggiunge l’art. 103, comma 1, della Costituzione
repubblicana secondo il quale gli organi di giustizia amministrativa
“hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche di diritti soggettivi”
Va escluso, tacendo la legge, che la materia regolata dalla
legge n. 2 del 1997 rientri nell’ambito della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Né può dirsi che la
controversia rientri nell’ambito della giurisdizione generale
di legittimità.
Si tratta, come è evidente, di un rapporto giuridico complesso,
nel quale la dichiarazione di volontà dell’eletto concorre
a determinare l’ammontare complessivo di una obbligazione
pecuniaria, il cui contenuto è interamente regolato dalla
norma di legge (n. 2 del 1997).
Rispetto a tale disciplina le determinazioni del Ministero
del Tesoro si pongono come meri atti attuativi di accertamento
e di liquidazione delle somme dovute, privi di qualsiasi
discrezionalità. Da essi non nascono interessi legittimi,
ma semmai soggettivi, di natura tributaria o civile, con
la conseguenza che le relative controversie sono devolute
dalla legge al giudice civile.
Tuttociò è ancora più evidente per quel che concerne il
regime transitorio, giacché l’art. 4 della legge n. 2 del
1997, fermi restando i criteri vincolati di ripartizione,
individua direttamente la somma da erogare ai partiti senza
che sia richiesto il concorso delle dichiarazioni di volontà
dei contribuenti. A maggior ragione quindi l’atto impugnato
nel presente giudizio appare insuscettibile di ledere interessi
legittimi.
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4. Sul ricorso va dunque pronunciato difetto
di giurisdizione del giudice adito. Appare tuttavia equo
compensare tra le parti spese ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio (sez. 3°) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe,
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 5 novembre 2003
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Luigi Cossu Presidente
Vito Carella Estensore, rel.
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