Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2004 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 20 aprile 2004 n. 3394
Pres. Cossu, Est. Carella
Cortelloni (Avv. Miccinelli e Nspor) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze


Giurisdizione e Competenza – Determinazioni ministeriali sulla ripartizione del contributo volontario in favore di movimenti politici ex L. 21/1997 – Natura giuridica di meri atti attuativi di accertamento e liquidazione – E’ tale – Giurisdizione del G.A. – Esclusione

Sulle controversie afferenti alla ripartizione del contributo volontario a movimenti e partiti politici previsto dalla legge nr.2 del 1997, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art.2 della L.A.C. in quanto dalle relative determinazioni ministeriali, che si pongono come meri atti attuativi di accertamento e di liquidazione delle somme dovute, non nascono interessi legittimi bensì diritti soggettivi di natura tributaria o civile


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Terza

 

composto dai Signori Magistrati: Luigi Cossu Presidente; Vito Carella Componente; Guido Romano Componente, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 6944 del 1997 proposto dal

 

CORTELLONI Augusto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Miccinelli e Stefano Nespor, con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo a Via Duilio n. 7;

 

CONTRO

 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti
- del Movimento politico “Forza Italia” – Gruppo parlamentare del Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv. Arturo Giallombardo, con domicilio in Roma presso il di lui studio a Via Pietro Borsieri n. 13;
- del Presidente del Senato della Repubblica, non costituito,

 

per l’annullamento
- del Decreto del Ministero del Tesoro in data 28.2.1997 recante la ripartizione del contributo volontario a movimenti e partiti politici ai sensi della L. 21/1997 e del successivo Decreto del Ministero del Tesoro, nella parte in cui attribuiscono la quota di contributo relativa al ricorrente al Movimento Forza Italia e non al Movimento per la Tutela della Dignità del Parlamentare e la Volontà dell’Elettore,
- degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa statale e del Gruppo controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostengo delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2003, relatore il Consigliere Vito Carella, uditi i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con atto introduttivo notificato sotto la data del 29-30 aprile 1997 il ricorrente – Senatore della Repubblica – premette all’impugnativa quanto di seguito esposto:
- di avere effettuato la dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 4, della L. 21/1/1997 n. 2 (da rendersi, sempre in base al disposto del predetto art. 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e quindi entro il 22/2/1997) e ha indicato il Movimento Politico Forza Italia quale movimento politico di riferimento, sottoscrivendo una dichiarazione collettiva;
- in data 19.2.1997 – prima quindi del decorso termine previsto dall’art. 2, 4° comma della L. 2/1997 – di avere revocato la suddetta dichiarazione, esprimendo l’intenzione di riferirsi a diverso movimento politico indicato nel “Movimento per la tutela della dignità del parlamentare e la volontà dell’elettore”;
- il Ministro del Tesoro, con decreto in data 28.2.1997, pubblicato sulla G.U. del 1.3.1997, senza tener conto delle comunicazioni ricevute, ha ripartito il contributo volontario ai sensi della L. 2/1997, assegnando la quota di pertinenza del ricorrente per l’anno finanziario 1997 (pari a L. 169.312.165) al Movimento Forza Italia, e non al Movimento per la Tutela della Dignità del Parlamentare e la Volontà dell’Elettore;
- neppure in occasione del Decreto in data 6.3.1997, pubblicato sulla G.U. del 10.3.1997 (doc. 2), espressamente qualificato come sostitutivo “a tutti gli effetti” del precedente decreto, il Ministro del Tesoro ha modificato la assegnazione della quota di contribuzione relativa al ricorrente.
Il deducente, tramite due mezzi di gravame, lamenta violazione di legge (art. 2, comma 4°, Legge n. 2/1997) ed eccesso di potere (sviamento ed illogicità manifesta) nonché, in subordine, illegittimità costituzionale della citata legge con riferimento all’art. 67 della Costituzione.
La difesa statale resiste nel merito con la memoria versata il 3 ottobre 2003, mentre il Gruppo controinteressato oppone con la memoria depositata il 18.11.1998, oltre l’infondatezza, la tardività del ricorso in relazione alla data di adozione del primo decreto ministeriale oggetto di impugnazione.

 

2. La suddetta eccezione va respinta perché infondata con riguardo alla data di pubblicazione del primo decreto censurato (1.3.1997) e in relazione alla data di notifica del ricorso (29-30 aprile 1997).
Il ricorso che ne occupa, tuttavia, è ugualmente inammissibile sotto l’aspetto del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, anche in applicazione di precedente di questa Sezione su natura ed effetti della legge n. 2 del 1997, come da sentenza n. 2163 del 17 settembre 1997.

 

3. E’ appena il caso di ricordare come l’art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, affida alla giurisdizione ordinaria “tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’Autorità amministrativa”.
A ciò si aggiunge l’art. 103, comma 1, della Costituzione repubblicana secondo il quale gli organi di giustizia amministrativa “hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche di diritti soggettivi” Va escluso, tacendo la legge, che la materia regolata dalla legge n. 2 del 1997 rientri nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Né può dirsi che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità.
Si tratta, come è evidente, di un rapporto giuridico complesso, nel quale la dichiarazione di volontà dell’eletto concorre a determinare l’ammontare complessivo di una obbligazione pecuniaria, il cui contenuto è interamente regolato dalla norma di legge (n. 2 del 1997).
Rispetto a tale disciplina le determinazioni del Ministero del Tesoro si pongono come meri atti attuativi di accertamento e di liquidazione delle somme dovute, privi di qualsiasi discrezionalità. Da essi non nascono interessi legittimi, ma semmai soggettivi, di natura tributaria o civile, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute dalla legge al giudice civile.
Tuttociò è ancora più evidente per quel che concerne il regime transitorio, giacché l’art. 4 della legge n. 2 del 1997, fermi restando i criteri vincolati di ripartizione, individua direttamente la somma da erogare ai partiti senza che sia richiesto il concorso delle dichiarazioni di volontà dei contribuenti. A maggior ragione quindi l’atto impugnato nel presente giudizio appare insuscettibile di ledere interessi legittimi.

 

4. Sul ricorso va dunque pronunciato difetto di giurisdizione del giudice adito. Appare tuttavia equo compensare tra le parti spese ed onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sez. 3°) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2003

 

Luigi Cossu Presidente
Vito Carella Estensore, rel.

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina