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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 9 aprile 2004 n. 994
Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Raffaele Potenza Est.
Giorgi (Avv. M. P. Chiti) contro Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè) e nei confronti Dipartim. Politiche Territoriali e Ambientali della regione Toscana (non costituito


Edilizia popolare ed economica – Contributo regionale per mutuo agevolato – Termine di decadenza – Art. 18, comma 2, l. 457/88 – Decorrenza – Concessione di variante in sanatoria – Dalla data di ultimazione dei lavori – Illegittimità – Dalla data di rilascio della variante – Legittimità

È illegittima per lesione del principio dell’affidamento e della buona fede la revoca del contributo regionale per scadenza del termine quadriennale dalla fine dei lavori, ex art. 18, comma 2, l. 457/78, laddove sia intervenuta una concessione di variante in sanatoria, in data successiva all’ultimazione dei lavori. Tale circostanza difatti, determinando una alterazione del giusto procedimento amministrativo, può aver indotto il beneficiario in errore sulla decorrenza del termine decadenziale entro cui stipulare il rogito definitivo. Nel caso di specie, pertanto, il dies a quo da cui calcolare la decorrenza doveva essere la data di assenso della variante.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 994 REG. SENT. ANNO 2004
N. 1078 REG. RIC.ANNO 2003

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
II^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1078/2003 proposto da

 

GIORGI MARCO, rappresentato e difeso dall’avv. Mario P. Chiti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, V.le Matteotti n. 60;

 

c o n t r o

 

- la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Fantappiè ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, via Cavour n. 18;

 

e nei confronti

 

- del DIPARTIMENTO POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI DELLA REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

 

per l'annullamento
del decreto n. 1957 emesso dalla Regione Toscana – Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali – Area politiche abitative e riqualificazione degli insediamenti, in data 4 aprile 2003, avente ad oggetto la “Revoca del contributo per gli alloggi contraddistinti dai n. 1 e 4 nel relativo Quadro Tecnico Economico”, comunicato al ricorrente in data 24 aprile 2003; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè ignoto al ricorrente;

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 - relatore il Consigliere Raffaele Potenza - gli avv.ti M.P. Chiti e S. Fantappiè;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 758 del 13 dicembre 1986, il Comune di Grosseto provvedeva all’adozione del Piano di edilizia Economica e popolare in Località “Fosso dei Molini” – Grosseto – Capoluogo, successivamente approvato anche dalla Regione Toscana con deliberazione G.R. n. 6096 del 23 giugno 1986.
Con deliberazione di G.M. n. 258 del 3 febbraio 1992, l’amministrazione comunale di Grosseto assegnava alla Soc. Biemme Costruzioni s.n.c., il lotto 7/B facente parte del suddetto PEEP, per la realizzazione di n. 20 appartamenti e n. 8 fondi commerciali.
Alla suddetta società veniva, altresì, concesso da parte della Regione Toscana, con delibera n. 224 del 22.6.1993, un contributo in conto interessi, ai sensi del titolo III della L. 457/1978, sul mutuo edilizio ottenuto dall’Istituto di Credito per la realizzazione del fabbricato oggetto del PEEP, la cui effettiva erogazione veniva subordinata alla cessione degli alloggi e dei fondi realizzati ad una cooperativa edilizia aderente ad una organizzazione nazionale legalmente riconosciuta.
Le aree interessate dal suddetto piano PEEP venivano successivamente concesse – in diritto di superficie – dal Comune di Grosseto alla “BIEMME Costruzioni s.n.c.”, previo esperimento della procedura di cui al regolamento comunale per la concessione delle aree PEEP ed alla L. 67/1988, con atto a rogito Notai Ciampolini n. Rep. 125080 in data 14 luglio 1994. Tale atto, in data 6.7.1998, veniva integrato e parzialmente modificato alla luce della esatta individuazione catastale del lotto 7/b, effettuata dall’amministrazione comunale con delibera n. 1361 del 16 settembre 1997.
Intanto, nel novembre 1994, a seguito del rilascio di regolare concessione edilizia, prendevano avvio i lavori di costruzione degli alloggi e dei fondi commerciali ricompresi nel PEEP.
L’odierno ricorrente, interessato all’acquisto di uno degli alloggi in corso di realizzazione, come previsto dall’amministrazione regionale resistente al momento della concessione delle agevolazioni del mutuo, provvedeva ad iscriversi presso una Cooperativa edilizia, aderente ad una organizzazione cooperativistica nazionale legalmente riconosciuta.
Nel frattempo, con atto a rogito notaio Baldassarri del 5 maggio 1995, la Biemme s.n.c. stipulava, con la Banca Nazionale del lavoro, un contratto di mutuo per l’importo complessivo di £. 1.728.000.000, ai sensi della L. 457/78 e ss. mm., e della L.R. 48/88 (come modificata dalla L.R. n. 28/91), in applicazione della convenzione a suo tempo stipulata dalla Regione Toscana con l’istituto di credito sopra menzionato.
Successivamente, con preliminare di vendita del novembre 1995, il Sig. Giorgi, previa dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi e di reddito (indicati agli artt. 7 e 10 dell’atto di cessione del diritto di superficie) necessari per l’assegnazione dell’alloggio e per la concessione del mutuo agevolato già riconosciuto all’Impresa costruttrice, prometteva di acquistare uno dei venti alloggi in costruzione, ed in particolare quello contraddistinto dal n. 1°; nel medesimo atto il ricorrente, dichiarava altresì, di volersi accollare la relativa quota di mutuo agevolato assegnato dalla Regione alla impresa costruttrice promittente la vendita.
Con decreto dirigenziale n. 73 del 9 gennaio 1996, la Regione Toscana, verificato il rispetto della condizione cui era stato subordinata la concessione dell’agevolazione – ed in particolare l’avvenuta cessione degli alloggi ai soci di una cooperativa legalmente riconosciuta – concedeva definitivamente alla soc. Biemme Costruzioni s.n.c. il contributo in conto interessi sul mutuo dalla stessa ottenuto per la costruzione degli alloggi. Con atto a notaio Ciampolini del 30.11.2000, rep. n. 149.406, a seguito dell’esibizione, da parte della Biemme, del certificato di ultimazione dei lavori (in ordine al quale, come vedremo nel proseguo, è insorta la presente controversia) veniva effettuata l’erogazione a saldo del mutuo, con contestuale frazionamento dello stesso per ciascuna porzione dell’immobile.
Per effetto di tale atto il ricorrente diveniva diretto beneficiario dell’agevolazione regionale sugli interessi relativi al mutuo in parola. Durante i lavori di costruzione, che risultavano ultimati in data 2/01/1998, si rendeva tuttavia necessario procedere ad alcune varianti (ed emergevano altresì alcuni oneri aggiuntivi); la domanda di concessione in variante veniva presentata dall’impresa costruttrice al Comune in data 21 luglio 1998 e, con provvedimento n. 448 del 6 agosto 1998, il Comune di Grosseto approvava rilasciando la concessione nella definitiva consistenza dei lavori.
Con atto notarile del 22/02/2002, il ricorrente provvedeva al definitivo acquisto dell’alloggio.
Infine con decreto in data 4 aprile 2003 n. 1957, la Regione Toscana, rilevata la stipula del rogito oltre il termine di quattro anni dalla ultimazione dei lavori (previsto dall’art. 18 secondo comma della legge n. 457/78), pronunziava la decadenza dal contributo in questione, ordinando all’istituto di credito erogante di recuperare le relative somme operando sulle rate di mutuo ancora in scadenza.

 

L’interessato, col ricorso in esame, ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:
1) Violazione di legge con riferimento all’art. 3, L. 241/90 per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Sviamento di potere.
2) Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, nonchè del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

 

A sostegno di tali deduzioni sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si è costituita in giudizio la Regione intimata, resistendo al ricorso ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per trascritte.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.

 

D I R I T T O

 

1- Il secondo ordine di censure lamenta la lesione del principio dell’affidamento e della buona fede al corretto svolgimento dell’attività dell’impresa costruttrice. Il motivo si incentra sulla tesi per cui la presentazione della domanda di concessione in variante in una data successiva alla ultimazione dei lavori, avrebbe indotto il ricorrente in errore sull’individuazione della data di ultimazione dei lavori e quindi sul termine decadenziale entro il quale stipulare il rogito definitivo (con il conseguente pregiudizio costituito dalla revoca del contributo regionale, disposto sulla base di un diverso conteggio da parte della Regione del termine in parola). La doglianza è fondata.
Va in primis rilevato che essa, sul piano strettamente fattuale, si ricollega ad un comportamento dell’impresa costruttrice, operante a sua volta in forza di contratto con la società cooperativa edilizia, delineando pertanto una ipotesi contenziosa di responsabilità civile che dal punto di vista oggettivo riveste natura patrimoniale e da quello soggettivo coinvolge la responsabilità di soggetti di diritto privato per le attività da questi compiute seppur nell’ambito di un procedimento amministrativo.
Ma anche e proprio tenuto conto di tali profili (su cui peraltro opererebbe comunque la giurisdizione in materia risarcitoria per eventuale lesione da interesse legittimo ﴾ex art. 35 D.L.vo n. 80/98, come modif. dall’art. 7, comma 3, legge n. 205/2000﴿), va rilevato che l’operato dell’impresa costruttrice, proprio per effetto della disposizione che impone il termine di stipulazione decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, viene in sostanza a collocarsi anche nell’ampio ed articolato procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni edilizie di cui si discute, con specifiche conseguenze tuttavia in ordine alla sfera dei soggetti assegnatari.
Ed invero osserva il Collegio che in tale quadro procedimentale sia l’ampiezza del procedimento sia la sua articolazione soggettiva costituiscono elementi sufficientemente complessi per la normale diligenza richiesta ai soggetti beneficiari delle agevolazioni in questione.
Ciò emerge con particolare significato allorché, come nel caso in esame, lo logica della sequenza procedimentale abbia subito una inversione, pervenendosi a dichiarare una ultimazione di lavori che successivamente sono invece risultati abbisognosi di ulteriore atto di assenso edilizio, mentre nella normale sequenza di legge questo precede l’esecuzione, e quindi anche l’ultimazione, dei lavori.
Tale comportamento, certamente anomalo (anche se agli effetti amministrativi consentito dalla legge in forza dell’istituto della concessione di variante in sanatoria), ha in sostanza determinato nella fattispecie una alterazione del giusto procedimento amministrativo, finendo per indurre il ricorrente (cui peraltro non risulta notificata alcun atto di ultimazione dei lavori) a erroneamente ritenere non ancora terminati i lavori oggetto di ulteriore variante e quindi che il termine quadriennale non potesse che decorrere solo dal momento in cui essa era stata assentita (6/08/1998).
La stipulazione del rogito (il 22/02/02) oltre il quadriennio dalla (ritenuta) ultimazione dei lavori ma entro il quadriennio da detta data di rilascio della variante, può pertanto essere considerato un comportamento di buona fede che inoltre, in quanto ricollegabile a responsabilità comportamentale non del ricorrente, non appare legittimamente suscettibile di essere sanzionato nei suoi confronti con la contestata revoca del contributo in questione.
- Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
- La sufficiente complessità della questione trattata consente di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 13 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. RAFFAELE POTENZA - Consigliere, rel. est.
Dott. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 APRILE 2004
Firenze, lì 9 aprile 2004


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