| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 9 aprile 2004
n. 994
Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Raffaele Potenza
Est.
Giorgi (Avv. M. P. Chiti) contro Regione Toscana (Avv. S.
Fantappiè) e nei confronti Dipartim. Politiche Territoriali
e Ambientali della regione Toscana (non costituito |
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Edilizia popolare ed economica – Contributo
regionale per mutuo agevolato – Termine di decadenza – Art.
18, comma 2, l. 457/88 – Decorrenza – Concessione di variante
in sanatoria – Dalla data di ultimazione dei lavori – Illegittimità
– Dalla data di rilascio della variante – Legittimità
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È illegittima per lesione del principio dell’affidamento
e della buona fede la revoca del contributo regionale per
scadenza del termine quadriennale dalla fine dei lavori,
ex art. 18, comma 2, l. 457/78, laddove sia intervenuta
una concessione di variante in sanatoria, in data successiva
all’ultimazione dei lavori. Tale circostanza difatti, determinando
una alterazione del giusto procedimento amministrativo,
può aver indotto il beneficiario in errore sulla decorrenza
del termine decadenziale entro cui stipulare il rogito definitivo.
Nel caso di specie, pertanto, il dies a quo da cui calcolare
la decorrenza doveva essere la data di assenso della variante.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 994 REG. SENT. ANNO 2004
N. 1078 REG. RIC.ANNO 2003
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
II^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1078/2003 proposto da
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GIORGI MARCO, rappresentato e difeso
dall’avv. Mario P. Chiti ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Firenze, V.le Matteotti n. 60;
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c o n t r o
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- la REGIONE TOSCANA, in persona del
Presidente p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall’avv. Silvia Fantappiè ed elettivamente domiciliato
presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, via Cavour n.
18;
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e nei confronti
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- del DIPARTIMENTO POLITICHE TERRITORIALI
E AMBIENTALI DELLA REGIONE TOSCANA, in persona del legale
rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;
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per l'annullamento
del decreto n. 1957 emesso dalla Regione Toscana – Dipartimento
delle Politiche Territoriali e Ambientali – Area politiche
abitative e riqualificazione degli insediamenti, in data
4 aprile 2003, avente ad oggetto la “Revoca del contributo
per gli alloggi contraddistinti dai n. 1 e 4 nel relativo
Quadro Tecnico Economico”, comunicato al ricorrente in data
24 aprile 2003; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso
e/o consequenziale, ancorchè ignoto al ricorrente;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 - relatore
il Consigliere Raffaele Potenza - gli avv.ti M.P. Chiti
e S. Fantappiè;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 758 del 13 dicembre 1986, il Comune di Grosseto provvedeva
all’adozione del Piano di edilizia Economica e popolare
in Località “Fosso dei Molini” – Grosseto – Capoluogo, successivamente
approvato anche dalla Regione Toscana con deliberazione
G.R. n. 6096 del 23 giugno 1986.
Con deliberazione di G.M. n. 258 del 3 febbraio 1992, l’amministrazione
comunale di Grosseto assegnava alla Soc. Biemme Costruzioni
s.n.c., il lotto 7/B facente parte del suddetto PEEP, per
la realizzazione di n. 20 appartamenti e n. 8 fondi commerciali.
Alla suddetta società veniva, altresì, concesso da parte
della Regione Toscana, con delibera n. 224 del 22.6.1993,
un contributo in conto interessi, ai sensi del titolo III
della L. 457/1978, sul mutuo edilizio ottenuto dall’Istituto
di Credito per la realizzazione del fabbricato oggetto del
PEEP, la cui effettiva erogazione veniva subordinata alla
cessione degli alloggi e dei fondi realizzati ad una cooperativa
edilizia aderente ad una organizzazione nazionale legalmente
riconosciuta.
Le aree interessate dal suddetto piano PEEP venivano successivamente
concesse – in diritto di superficie – dal Comune di Grosseto
alla “BIEMME Costruzioni s.n.c.”, previo esperimento della
procedura di cui al regolamento comunale per la concessione
delle aree PEEP ed alla L. 67/1988, con atto a rogito Notai
Ciampolini n. Rep. 125080 in data 14 luglio 1994. Tale atto,
in data 6.7.1998, veniva integrato e parzialmente modificato
alla luce della esatta individuazione catastale del lotto
7/b, effettuata dall’amministrazione comunale con delibera
n. 1361 del 16 settembre 1997.
Intanto, nel novembre 1994, a seguito del rilascio di regolare
concessione edilizia, prendevano avvio i lavori di costruzione
degli alloggi e dei fondi commerciali ricompresi nel PEEP.
L’odierno ricorrente, interessato all’acquisto di uno degli
alloggi in corso di realizzazione, come previsto dall’amministrazione
regionale resistente al momento della concessione delle
agevolazioni del mutuo, provvedeva ad iscriversi presso
una Cooperativa edilizia, aderente ad una organizzazione
cooperativistica nazionale legalmente riconosciuta.
Nel frattempo, con atto a rogito notaio Baldassarri del
5 maggio 1995, la Biemme s.n.c. stipulava, con la Banca
Nazionale del lavoro, un contratto di mutuo per l’importo
complessivo di £. 1.728.000.000, ai sensi della L. 457/78
e ss. mm., e della L.R. 48/88 (come modificata dalla L.R.
n. 28/91), in applicazione della convenzione a suo tempo
stipulata dalla Regione Toscana con l’istituto di credito
sopra menzionato.
Successivamente, con preliminare di vendita del novembre
1995, il Sig. Giorgi, previa dichiarazione del possesso
dei requisiti soggettivi e di reddito (indicati agli artt.
7 e 10 dell’atto di cessione del diritto di superficie)
necessari per l’assegnazione dell’alloggio e per la concessione
del mutuo agevolato già riconosciuto all’Impresa costruttrice,
prometteva di acquistare uno dei venti alloggi in costruzione,
ed in particolare quello contraddistinto dal n. 1°; nel
medesimo atto il ricorrente, dichiarava altresì, di volersi
accollare la relativa quota di mutuo agevolato assegnato
dalla Regione alla impresa costruttrice promittente la vendita.
Con decreto dirigenziale n. 73 del 9 gennaio 1996, la Regione
Toscana, verificato il rispetto della condizione cui era
stato subordinata la concessione dell’agevolazione – ed
in particolare l’avvenuta cessione degli alloggi ai soci
di una cooperativa legalmente riconosciuta – concedeva definitivamente
alla soc. Biemme Costruzioni s.n.c. il contributo in conto
interessi sul mutuo dalla stessa ottenuto per la costruzione
degli alloggi. Con atto a notaio Ciampolini del 30.11.2000,
rep. n. 149.406, a seguito dell’esibizione, da parte della
Biemme, del certificato di ultimazione dei lavori (in ordine
al quale, come vedremo nel proseguo, è insorta la presente
controversia) veniva effettuata l’erogazione a saldo del
mutuo, con contestuale frazionamento dello stesso per ciascuna
porzione dell’immobile.
Per effetto di tale atto il ricorrente diveniva diretto
beneficiario dell’agevolazione regionale sugli interessi
relativi al mutuo in parola. Durante i lavori di costruzione,
che risultavano ultimati in data 2/01/1998, si rendeva tuttavia
necessario procedere ad alcune varianti (ed emergevano altresì
alcuni oneri aggiuntivi); la domanda di concessione in variante
veniva presentata dall’impresa costruttrice al Comune in
data 21 luglio 1998 e, con provvedimento n. 448 del 6 agosto
1998, il Comune di Grosseto approvava rilasciando la concessione
nella definitiva consistenza dei lavori.
Con atto notarile del 22/02/2002, il ricorrente provvedeva
al definitivo acquisto dell’alloggio.
Infine con decreto in data 4 aprile 2003 n. 1957, la Regione
Toscana, rilevata la stipula del rogito oltre il termine
di quattro anni dalla ultimazione dei lavori (previsto dall’art.
18 secondo comma della legge n. 457/78), pronunziava la
decadenza dal contributo in questione, ordinando all’istituto
di credito erogante di recuperare le relative somme operando
sulle rate di mutuo ancora in scadenza.
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L’interessato, col ricorso in esame, ha pertanto
adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in
epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:
1) Violazione di legge con riferimento all’art. 3, L. 241/90
per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per carenza
di istruttoria. Travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.
Sviamento di potere.
2) Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento,
nonchè del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa.
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A sostegno di tali deduzioni sono state svolte
censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si è costituita in giudizio la Regione intimata, resistendo
al ricorso ed esponendo in successiva memoria le proprie
argomentazioni difensive, che si hanno qui per trascritte.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie
tesi ed alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il ricorso
è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.
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D I R I T T O
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1- Il secondo ordine di censure lamenta la
lesione del principio dell’affidamento e della buona fede
al corretto svolgimento dell’attività dell’impresa costruttrice.
Il motivo si incentra sulla tesi per cui la presentazione
della domanda di concessione in variante in una data successiva
alla ultimazione dei lavori, avrebbe indotto il ricorrente
in errore sull’individuazione della data di ultimazione
dei lavori e quindi sul termine decadenziale entro il quale
stipulare il rogito definitivo (con il conseguente pregiudizio
costituito dalla revoca del contributo regionale, disposto
sulla base di un diverso conteggio da parte della Regione
del termine in parola). La doglianza è fondata.
Va in primis rilevato che essa, sul piano strettamente fattuale,
si ricollega ad un comportamento dell’impresa costruttrice,
operante a sua volta in forza di contratto con la società
cooperativa edilizia, delineando pertanto una ipotesi contenziosa
di responsabilità civile che dal punto di vista oggettivo
riveste natura patrimoniale e da quello soggettivo coinvolge
la responsabilità di soggetti di diritto privato per le
attività da questi compiute seppur nell’ambito di un procedimento
amministrativo.
Ma anche e proprio tenuto conto di tali profili (su cui
peraltro opererebbe comunque la giurisdizione in materia
risarcitoria per eventuale lesione da interesse legittimo
﴾ex art. 35 D.L.vo n. 80/98, come modif. dall’art.
7, comma 3, legge n. 205/2000﴿), va rilevato che
l’operato dell’impresa costruttrice, proprio per effetto
della disposizione che impone il termine di stipulazione
decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, viene in
sostanza a collocarsi anche nell’ampio ed articolato procedimento
amministrativo di concessione delle agevolazioni edilizie
di cui si discute, con specifiche conseguenze tuttavia in
ordine alla sfera dei soggetti assegnatari.
Ed invero osserva il Collegio che in tale quadro procedimentale
sia l’ampiezza del procedimento sia la sua articolazione
soggettiva costituiscono elementi sufficientemente complessi
per la normale diligenza richiesta ai soggetti beneficiari
delle agevolazioni in questione.
Ciò emerge con particolare significato allorché, come nel
caso in esame, lo logica della sequenza procedimentale abbia
subito una inversione, pervenendosi a dichiarare una ultimazione
di lavori che successivamente sono invece risultati abbisognosi
di ulteriore atto di assenso edilizio, mentre nella normale
sequenza di legge questo precede l’esecuzione, e quindi
anche l’ultimazione, dei lavori.
Tale comportamento, certamente anomalo (anche se agli effetti
amministrativi consentito dalla legge in forza dell’istituto
della concessione di variante in sanatoria), ha in sostanza
determinato nella fattispecie una alterazione del giusto
procedimento amministrativo, finendo per indurre il ricorrente
(cui peraltro non risulta notificata alcun atto di ultimazione
dei lavori) a erroneamente ritenere non ancora terminati
i lavori oggetto di ulteriore variante e quindi che il termine
quadriennale non potesse che decorrere solo dal momento
in cui essa era stata assentita (6/08/1998).
La stipulazione del rogito (il 22/02/02) oltre il quadriennio
dalla (ritenuta) ultimazione dei lavori ma entro il quadriennio
da detta data di rilascio della variante, può pertanto essere
considerato un comportamento di buona fede che inoltre,
in quanto ricollegabile a responsabilità comportamentale
non del ricorrente, non appare legittimamente suscettibile
di essere sanzionato nei suoi confronti con la contestata
revoca del contributo in questione.
- Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
- La sufficiente complessità della questione trattata consente
di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra
le parti costituite.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla
il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 13 gennaio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott.
GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. RAFFAELE POTENZA - Consigliere, rel. est.
Dott. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 APRILE 2004
Firenze, lì 9 aprile 2004
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