| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 19 aprile 2004
n. 637
Pres. Calvo – Rel. Plaisant
Consorzio s.i.e.r.p. (avv.ti prof. Carullo, Belli, Mastroviti)
c. S. S.p.A. (avv.ti Weigmann, Piacentini, Vivani, Lanciani)
e A.T.I. A. S.p.A. e A.E. S.p.A. (avv. Nicola Durazzo) |
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Contratti della P.A. – Organismo di diritto
pubblico – Requisito della “dominanza pubblica” - Società
integralmente partecipata da società a sua volta partecipata
integralmente dalla Regione - Sussiste
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Contratti della P.A. – Oganismo di diritto
pubblico – Fine non industriale o commerciale – Oggetto
sociale che preveda anche la realizzazione di immobili industriali
destinati alla rivendita sul mercato – Sussiste
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Contratti della P.A. – Gara – Commissione
di gara – Componente della Commissione che riveste la qualifica
di membro del Consiglio di Amministrazione della società
aggiudicatrice – Violazione dell’art. 21, 4° co. l. n. 109/94
s.m.i. – procedura non regolata dal criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa – non sussiste
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Contratti della P.A. – Concorrente – Consorzio
– Modifica della composizione del consorzio ante presentazione
della domanda di prequalifica –Mancata attestazione della
modifica in sede di domanda di prequalifica – Violazione
degli artt. 10, 1° co. lett. e) e 13 della l. n° 109/94
s.m.i. – Sussiste
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Sussiste il requisito della” dominanza pubblica”
di cui alla nozione di organismo pubblico rispetto a società
partecipata integralmente da società a sua volta integralmente
partecipata da Regione.
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Sussiste il requisito del fine non industriale
o commerciale rispetto a società il cui oggetto sociale
preveda anche lo svolgimento di attività commerciali come
la realizzazione di immobili destinati alla rivendita sul
mercato atteso che è compatibile con la nozione di organismo
di diritto pubblico lo svolgimento da parte di una società
– a fianco di attività a carattere non industriale o commerciale
– di altre attività aventi invece tale natura.
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Non viola il disposto dell’art. 21, 4 ° co.
l. n° 109 del 1994 s.m.i. la circostanza che un componente
della commissione di gara sia anche membro del Consiglio
di Amministrazione della società aggiudicatrice, in quanto
il riferimento di cui alla norma citata all’art. 21, 2°
co. l. n. 109 del 1994 s.m.i. porta a concludere che la
commissione di gara sia indispensabile solo nelle gare in
cui la scelta della stazione appaltante comporti necessariamente
una valutazione tecnico –discrezionale e non anche nelle
procedure regolate dal criterio del massimo ribasso, con
il che viene meno il presupposto applicativo della norma
di cui si contesta la violazione.
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Nell’ipotesi in cui la composizione di un
consorzio si modifichi con l’assunzione di nuovi consorziati
prima della presentazione di una domanda di partecipazione
e tale circostanza non sia dichiarata dal consorzio al momento
di partecipare, ricorre la violazione dell’art. 10, 1° co.
lett. e) della l. n° 109 del 1994 s.m.i., in quanto la fattispecie
corrisponde ad una modifica della composizione rispetto
a quella di cui all’offerta (nella specie, il Tar ha respinto
l’argomentazione del consorzio ricorrente per cui l’art.
13, 5 e 5 bis co. della l. n° 109 del 1994 s.m.i. consentirebbero
ai consorzi di cui all’art. 10, 1° co. lett. e) della l.
n° 109 del 1994 s.m.i. di far partecipare alle gare pubbliche
anche una parte soltanto delle proprie consorziate).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
2^ Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1646/2003 proposto da
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Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica, in persona del legale
rappresentante ing. Domenico Scelsi, rappresentato e difeso
dagli avv.ti prof. Antonio Carullo, Beatrice Belli e Francesca
Mastroviti ed elettivamente domiciliato presso lo studio
di quest’ultima in Torino, corso Re Umberto n. 65,
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contro
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la SO.P.R.IN. S.p.A., Società Piemontese
per la Rilocalizzazione industriale, in persona del legale
rappresentante dott. Antonio Cherio, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Marco Weigmann, Claudio Piacentini, Claudio
Vivani ed Andrea Lanciani, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 15,
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e nei confronti
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dell’ A.T.I. costituita fra ARCAS S.p.A.
(capogruppo-mandataria) ed Al Europe S.p.A., in persona
del legale rappresentante della società mandataria ing.
Lucio Casassa, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Durazzo
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo
in Torino, corso Siccardi n. 11 bis,
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per l’annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento di esclusione del Consorzio ricorrente
dalla gara relativa all’affidamento dei lavori di demolizione
di fabbricati industriali dimessi, realizzazione completa
delle reti di infrastrutturazione, della viabilità principale,
secondaria ed interna, realizzazione di tre edifici a destinazione
produttiva, terziario/direzionale, con esecuzione di opere
strutturali in cemento armato, opere edili, impianti elettrici
e speciali, impianti fluidomeccanici, impianti di sollevamento,
opere di sistemazione esterna, indetta dalla S.O.P.R.IN.
S.p.A.;
- del verbale della riunione del C.d.A. in data 8.10.2003
della SO.P.R.IN. S.p.A. con cui si procede ad aggiudicare
all’A.T.I. controinteressata ARCAS S.p.A. - AL EUROPE S.p.A.
la gara relativa all’affidamento dei lavori di demolizione
di fabbricati industriali dimessi, realizzazione completa
delle reti di infrastrutturazione, della viabilità principale,
secondaria ed interna, realizzazione di tre edifici a destinazione
produttiva, terziario/direzionale, con esecuzione di opere
strutturali in cemento armato, opere edili, impianti elettrici
e speciali, impianti fluidomeccanici, impianti di sollevamento,
opere di sistemazione esterna;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/consequenziale
in particolare: a) della lettera d’invito 28.7.2003, e del
relativo allegato, nella parte in cui prescrive le modalità
di presentazione delle giustificazioni; b) degli atti di
gara inerenti la valutazione delle offerte e la esclusione
dell’offerta della ricorrente, disposta dalla Commissione
di gara e confermata dal C.d.A. SO.P.R.IN. nella seduta
dell’8.10.2003; per l’accertamento
- del diritto dell’impresa ricorrente ad ottenere la riammissione
della propria offerta e, per l’effetto, l’aggiudicazione
della gara de qua; ovvero, in via di mero subordine,
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per l’accertamento
- del diritto dell’impresa ricorrente al risarcimento dei
danni subiti e subendi, derivanti dai provvedimenti illegittimi
impugnati.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della SO.P.R.IN. S.p.A.
e dell’A.T.I. ARCAS S.p.A. - AL EUROPE S.p.A.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza del 18 febbraio 2004, il dott. Antonio
Plaisant ed uditi, altresì, gli avv.ti Carullo e Belli per
il consorzio ricorrente, l’avv. Vivani per la società resistente
e l’avv. Genco, su delega dell’avv. Durazzo, per l’A.T.I.
controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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ESPOSIZIONE IN FATTO
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Con bando di gara, spedito per la pubblicazione
sulla G.U..C.E. in data 16.6.2003, la SO.P.R.IN. - Società
Piemontese per la rilocalizzazione industriale - aveva indetto
una licitazione privata per l’affidamento dei lavori di
demolizione di fabbricati industriali dismessi, realizzazione
completa delle reti d’infrastrutturazione, della viabilità
principale, secondaria ed interna, realizzazione di tre
edifici a destinazione produttiva, terziario/direzionale,
con esecuzione di opere strutturali in cemento armato, opere
edili, impianti elettrici e speciali, impianti, impianti
fluidomeccanici, impianti di sollevamento, opere di sistemazione
esterna, per l’importo complessivo pari a 18.450.661,63
euro, I.V.A. esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso.
Il consorzio ricorrente, che aveva fatto richiesta di partecipazione
alla gara in data 22 luglio 2003, vi era stato ammesso all’esito
della cd. prequalificazione, con lettera d’invito del 28.7.2003.
In sede di apertura delle quattro offerte che avevano superato
la fase della prequalificazione, la commissione di gara,
in data 16.9.2003, aveva però deciso di ammettere con riserva
il consorzio ricorrente in quanto “si rilevano differenze
tra le percentuali di partecipazione delle consorziate ai
lavori in oggetto indicate rispettivamente nella dichiarazione
di partecipazione alla gara e nel verbale del consiglio
di Amministrazione a questo allegato. Si delibera di acquisire
parere legale in merito”; ed in data 7.10.2003 aveva per
le stesse ragioni proceduto alla definitiva esclusione del
consorzio, che pur aveva presentato l’offerta contenente
il maggior ribasso, aggiudicando provvisoriamente l’appalto
all’A.T.I. controinteressata, previo riscontro della congruità
dell’offerta che la stessa aveva presentato; il 8.10.2003,
infine, il C.d.A. della SO.P.R.IN. S.p.A. ha approvato gli
atti di gara, aggiudicando definitivamente l’appalto all’odierna
controinteressata.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14.11.2003, il
Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica ha impugnato il provvedimento della
sua esclusione, in epigrafe indicato, il verbale della riunione
del citato C.d.A. in data 8.10.2003, gli atit di gara, in
epigrafe menzionati, e la lettera d’invito, chiedendone
l’annullamento, previa sospensione, ed, inoltre, ha chiesto
l’accertamento del dirittto ad ottenere la riammissione
della propria ofefrta e, per l’effetto, l’aggiudicazione
della gara de quo e, in via di mero subordine, l’accertamento
del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi,
deducendo le seguenti censure:
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1° Violazione di legge per violazione dell’art.
21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Eccesso di potere per violazione del principio costituzionale
di cui all’art. 97 della Costituzione.
Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Un componente della commissione di gara, l’avv. Fabrizio
Borasio, era anche membro del C.d.A. della SO.P.R.IN. S.p.A.;
il duplice incarico si porrebbe in contrasto con i principi
di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa,
oltre che con l’articolo 21 della legge 109/1994, in specie
del suo comma quinto, a mente della quale “La commissione
giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare
la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori
oggetto della procedura, è composta da un numero dispari
di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica
materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta
da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono
far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza
o di controllo rispetto ai lavori medesimi”.
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2° Violazione di legge per violazione e falsa
applicazione dell’art. 89 d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e violazione
del principio di trasparenza.
In base alla norma appena citata, la commissione di gara,
accertata la presenza di offerte anomale, avrebbe dovuto
comunicare i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile
del procedimento anziché procedere essa stessa all’esame
delle giustificazioni addotte dalle imprese interessate.
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3° Eccesso di potere sotto il profilo del
falso presupposto di fatto e diritto, erroneità ed illogicità.
Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 13
l. n. 109/94.
Come risulta dal verbale della Commissione di gara, ricevuto
dal notaio Giuseppe Volpe in data 7.10.2003, l’esclusione
del ricorrente dalla gara è stata ricollegata, tra l’altro,
al fatto che “a) il Consorzio non ha partecipato in sede
di prequalifica per tutti i soggetti che ne facevano parte:
invero alla data del 22 luglio 2003, il Consorzio risultava
composto anche dall’impresa “P.F. Impianti S.r.l.” e ciò
in violazione delle norme applicabili ai consorzi di cui
all’art. 10 comma 1° lett. e) legge 109/1994, cui il consorzio
in questione appartiene ed ha dichiarato di appartenere
(con particolare riferimento alla violazione dei principi
di cui all’art. 13 della legge 109/1994)” ed al fatto che
“c) il Consorzio ha presentato in prequalifica un documento
inerente alla sua composizione soggettiva, con relative
assemblee di modifica, dichiarato conforme alla data del
22 luglio 2003, che non rispecchiava la composizione soggettiva
vigente a tale data (in cui risultava partecipare al Consorzio
nuova impresa per effetto dell’assemblea del 18 luglio 2003),
come si è accertato sulla base dei successivi documenti
presentati dal Consorzio; tale incompletezza documentale
non ha consentito una piena verifica della sussistenza dei
requisiti di ammissibilità del Consorzio in sede di prequalifica”.
Secondo il consorzio ricorrente, tale impostazione si fonderebbe
su un presupposto di fatto erroneo: se è vero che in data
18.7.2003 l’Assemblea del consorzio aveva ammesso nella
propria compagine la P.F. Impianti S.r.l., dandole 30 giorni
di tempo per adempiere alle obbligazioni statutarie, tale
circostanza non avrebbe rilievo ai fini dell’ammissione
alla gara atteso che – alla data del 22.7.2003, in cui era
stata presentata la domanda di prequalificazione – il predetto
termine non era ancora scaduto.
Conseguentemente la nuova impresa non avrebbe potuto essere
computata nella compagine consortile e per questa ragione,
correttamente, non sarebbe stata citata tra le partecipanti
al consorzio; ed in ogni caso, anche volendo ritenere esatta
la ricostruzione operata dalla commissione di gara, l’esclusione
dalla gara del consorzio ricorrente sarebbe comunque ingiustificata
in quanto la presenza nella compagine consortile di un’impresa
non “dichiarata” in sede di domanda di prequalificazione
non potrebbe incidere negativamente sulla capacità del consorzio
ricorrente.
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4° Violazione di legge per violazione e falsa
applicazione della legge della legge 11 febbraio 1994, n.
109 in combinato disposto con il d.p.r. 21 dicembre 1999,
n. 554.
Eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto
di fatto e di diritto, erroneità.
Altro motivo di esclusione del consorzio dalla gara è che
“b) il Consorzio in sede di offerta ha comunque formulato
l’offerta solo per alcuni dei soggetti che ne facevano parte:
alla data del 12 settembre 2003 il Consorzio risultava composto
anche da “P.F. Impianti S.r.l.” e da “Siem S.p.A.” e ciò
in violazione delle norme applicabili ai consorzi di cui
all’art. 10 comma 1° lett. e) della legge 109/1994 cui il
consorzio in questione appartiene ed ha dichiarato di appartenere
(con particolare riferimento alla violazione dei principi
di cui all’art. 13 della legge 109/1994)” e che “h) si rileva,
infine, che mancano i requisiti per ritenere presente in
gara un’A.T.I. o un Consorzio (costituendo o costituito)
diverso dal Consorzio sia perché non v’è alcuna dichiarazione
scritta in questo senso sia perché da un lato mancano gli
impegni scritti a costituire un’A.T.I. o un Consorzio (richiesti
dall’art. 13 comma 5 legge 109/1994), dall’altro lato manca
l’atto di costituzione dell’A.T.I. o di un Consorzio diverso
dal Consorzio (si tratta di requisiti essenziali e comunque
richiesti a pena di esclusione)”.
Secondo il consorzio ricorrente, tuttavia, la normativa
vigente, ed in specie l’art. 13, commi 5 e 5 bis, della
legge 109/1994, consentirebbe ai consorzi di cui all’art.
10, comma primo, lett. e), della legge 109/1994, tra i quali
rientrerebbe il ricorrente, di far partecipare alle gare
pubbliche solo parte delle consorziate, anche senza bisogno
che tra loro sia stata precedentemente instaurata un’A.T.I.;
ed in ogni caso l’art. 15 del proprio statuto - prevedendo
che lo stesso “può porre in essere ogni attività, ed in
particolare può partecipare a gare di appalto indette dalla
Pubblica Amministrazione, anche solo per conto e nell’interesse
di alcune delle imprese consorziate” - conferirebbe al consorzio,
nella persona del suo presidente, una sorta di mandato permanente
da parte delle singole consorziate, idoneo a superare il
problema sollevato dall’amministrazione appaltante.
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5° Eccesso di potere per falso presupposto
di fatto sotto diverso profilo. Ulteriore motivazione dell’esclusione
è che “d) le percentuali di ripartizione delle quote del
consorzio risultanti dallo statuto consortile e quelle differenti
risultanti dalla dichiarazione presentata in sede di presentazione
dell’offerta attribuiscono alle imprese che debbono eseguire
la OG11 una quantità di lavori non sufficiente a coprire
tale categoria (indicata in bando e disciplinare come scorporabile
non subappaltabile); in particolare, fra l’altro, in sede
di offerta, il Presidente del Consorzio ha precisato “...
il Consorzio ... partecipa in nome e per conto delle seguenti
società consorziate nelle misure specificate e deliberate
dal Consiglio di Amministrazione - vedi verbale allegato
- con atto immediatamente esecutivo”. Peraltro gli importi
indicati nella dichiarazione sono difformi da quelli deliberati
e risultanti dal verbale del Consiglio di Amministrazione
allegato e diverse da quelle rese nella domanda di partecipazione
alla gara. Al riguardo deve essere osservato che la lettera
d’invito prevedeva espressamente, a pena di esclusione,
che nella busta “A” fosse contenuta, fra le altre, dichiarazione
con la quale il legale rappresentante del concorrente “conferma
le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla
gara”. Nel Consorzio non solo non vi è conferma di tali
dichiarazioni ma addirittura modifica delle stesse. Inoltre,
la dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio
non è sorretta da alcun atto del Consiglio di Amministrazione
che lo autorizzi a modificare le percentuali di partecipazione
ai lavori di appalto rispetto a quelle indicate in prequalificazione”
e che “e) in base al contenuto della sopraccitata dichiarazione
dell’offerta le due imprese indicate per l’esecuzione dei
lavori cat. OG11 hanno limitato la loro partecipazione a
una percentuale che determina un importo complessivo pari
ad euro 1.291.546,314, a fronte dell’ammontare dei lavori
di euro 3.327.309,73. Le altre imprese indicate sono prive
di qualificazione nella citata categoria, che è “a qualificazione
obbligatoria” e, secondo le indicazioni dell’Autorità di
Vigilanza, di tipo “a notevole contenuto tecnologico” rientrante
nella previsione dell’art. 13, comma 7°, legge 109/1994
e art. 72, comma 4°: quindi categoria non subappaltabile
(così tra l’altro, la lettera d’invito). Ne deriva che l’insieme
delle imprese consorziate, così come indicate nell’offerta,
non possono, o perché prive di qualificazione o perché hanno
limitato il loro impegno, eseguire una parte dei lavori
rilevante; né li possono subappaltare”.
Secondo il consorzio ricorrente tale impostazione si fonderebbe
su un errore materiale, inerente l’indicazione delle percentuali
di lavori assegnati alle singole consorziate, contenuto
nel verbale del C.d.A. allegato all’offerta; errore che
la stazione appaltante avrebbe però potuto facilmente rilevare,
atteso che nel diverso verbale del C.d.A. allegato alla
domanda di prequalificazione erano state invece indicate
le esatte percentuali di lavori assegnati alle imprese consorziate,
questa volta perfettamente conformi alla qualificazione
da ciascuna di loro posseduta; sarebbe quest’ultimo, pertanto,
il dato di cui la commissione avrebbe dovuto tenere conto,
anche perché la valutazione della posizione del consorzio,
sotto questo aspetto, sarebbe già stata fatta, con esito
positivo, in sede di prequalificazione, per cui la scelta
di provvedervi nuovamente, e con diverso esito, sarebbe
ingiustificata e priva di idonea motivazione.
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6° Eccesso di potere per violazione della
lex specialis, falso presupposto di fatto sotto diverso
profilo, carenza d’istruttoria, carenza di motivazione.
Eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto
di fatto e di diritto sotto ulteriore diverso profilo.
Illogicità.
Illegittimità per violazione della legge 11 febbraio 1994,
n. 109.
La censura si riferisce alla lettera f) e non alla lettera
e), indicata dal consorzio ricorrente, del verbale di gara
7 (e non 1).10.2033, avente il seguente contenuto: “le analisi
giustificative dei prezzi unitari per valutare l’eventuale
anomalia dei prezzi sono state presentate in difformità
al modello allegato alla lettera d’invito, la quale richiedeva
la produzione, a pena di esclusione, delle giustificazioni
di tutte le voci di elenco prezzi “redatte in conformità”
al modulo predisposto ed allegato alla lettera stessa. Il
modulo di analisi prezzi predisposto era stato redatto dalla
committente in modo da rendere confrontabili le varie offerte
tra loro e con l’analisi dei prezzi redatta dalla committente
stessa. Da qui, la richiesta di utilizzo del modulo “a pena
di esclusione”. L’impiego di modello diverso comporta una
violazione delle regole procedimentali stabilite nel bando
di gara, …”. Secondo il consorzio ricorrente tale motivazione
non sarebbe idonea a sorreggere la decisione finale della
commissione atteso che l’unica difformità rispetto a quanto
richiesto dalla lettera d’invito consisterebbe nell’aver
lo stesso ricorrente presentato una scheda contenente, oltre
a tutti i dati previsti nella lettera d’invito, il calcolo
prima dell’incidenza delle spese generali (punto 5) e poi
dell’utile (punto 6); un elemento, questo, che non giustificherebbe
l’esclusione del consorzio ricorrente dalla gara sia perché
la lettera d’invito prevedeva la redazione delle giustificazioni
“in conformità” con il modello ad essa allegato, e non certo
l’utilizzo esclusivo di quest’ultimo, sia perché non sarebbe
sufficiente, al riguardo, il richiamo all’esigenza di semplificare
l’esame delle schede giustificative, operato dalla commissione
di gara.
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In via subordinata, il consorzio ricorrente
rileva l’illegittimità della stessa lettera d’invito, ed
in specie del modello ad essa allegato, nella parte in cui
esso - imponendo di tenere conto, nel calcolo delle spese,
anche delle voci di costo legate all’attuazione della normativa
in materia di sicurezza sul lavoro - non consentirebbe l’indicazione
separata delle suddette voci di costo, finendo per imporre
un illegittimo calcolo degli utili anche sui costi per la
sicurezza. Sia la società resistente sia l’A.T.I. controinteressata
hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questo Collegio,
osservando che la SO.P.R.IN. S.p.A. non sarebbe compresa
tra i soggetti tenuti - ai sensi dell’art. 2, comma 2 della
legge 109/1994 - ad applicare le norme ad evidenza pubblica;
per cui verrebbe a mancare il fondamentale presupposto della
giurisdizione del giudice amministrativo in materia di affidamento
di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 33 lett. d) del
decreto legislativo 80/1998: secondo la tesi in esame, infatti,
la società resistente, oltre ad avere natura privatistica,
non potrebbe neppure essere inquadrata tra gli organismi
di diritto pubblico, difettandovi sia il requisito della
cd. “dominanza pubblica” (il capitale sociale della SO.P.R.IN.,
infatti, sarebbe detenuto dalla Finpiemonte S.p.A., a sua
volta avente natura di soggetto privato), sia quello del
fine non industriale o commerciale, visto che la resistente
svolgerebbe un’attività tipicamente imprenditoriale, quale
la realizzazione di immobili industriali destinati alla
rivendita sul mercato; né assumerebbero rilievo, in senso
opposto, i finanziamenti pubblici percepiti per lo svolgimento
dei lavori oggetto dell’appalto, atteso che questi non supererebbero
il 50% del costo complessivo delle opere; la società resistente
avrebbe quindi adottato le procedure ad evidenza pubblica
per libera scelta, ispirata a ragioni di trasparenza ed
obiettività nell’individuazione della migliore offerta,
senza esservi in alcun modo tenuta dalla normativa vigente.
La società resistente ha inoltre eccepito l’inammissibilità
del ricorso per difetto di legittimazione processuale in
capo al Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di
edilizia residenziale pubblica.
Secondo la resistente, infatti, dalla prospettazione dello
stesso consorzio ricorrente - in particolare alle pagg.
23 e segg. del ricorso, ove si afferma che “il Consorzio
può partecipare in nome e per conto di alcune soltanto delle
imprese consorziate” e, più avanti, che “da tali documenti
si ricava come nel caso di specie il Consorzio possa operare
in nome e per conto di alcune soltanto delle imprese consorziate,
come è avvenuto nel caso di specie” - potrebbe, infatti,
desumersi che il consorzio partecipò alla gara in qualità
di mandatario con rappresentanza delle sole consorziate
espressamente indicate in sede di offerta, cioè la Icop
S.r.l., la Elca S.r.l., la Gavazzi S.r.l., la Ma.t.i. Sud
S.r.l. e l’Impianti Alta Tecnologia S.r.l., per cui gli
atti posti in essere dal consorzio sarebbero esclusivamente
e direttamente imputabili alle imprese di cui ha speso il
nome, uniche legittimate ad agire in giudizio mentre il
consorzio avrebbe potuto partecipare al presente giudizio
solo in virtù di procura speciale, nel caso di specie mancante,
atteso che l’art. 15 dello statuto del consorzio gli conferirebbe
la sola rappresentanza sostanziale delle imprese consorziate
e non anche quella processuale.
La società controinteressata ha inoltre eccepito l’inammissibilità
del gravame per il fatto che il medesimo ricorrente aveva
già proposto, in data 13.10.2003, autonomo ricorso avverso
la medesima procedura concorsuale chiedendo l’annullamento
della propria esclusione dalla gara nonché dell’aggiudicazione
all’odierna controinteressata, per cui le odierne censure
avrebbero semmai potuto costituire oggetto di motivi aggiunti;
e comunque - anche laddove l’odierno ricorso fosse considerato
equipollente ad un atto di proposizione di motivi aggiunti
- gli stessi sarebbero tardivi, in ragione del dimezzamento
dei termini processuali di cui all’art. 23 bis comma secondo
della legge 6 dicembre 1971 n. 1971, essendo stati notificati
alla controinteressata solo in data 17/18 novembre 2003,
nonostante il consorzio ricorrente abbia avuto piena conoscenza
del contenuto degli atti impugnati, per sua stessa ammissione,
fin dal 16.10.2003.
Nel merito sia la società resistente che l’A.T.I. controinteressata
hanno eccepito l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso,
chiedendone il rigetto.
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MOTIVI DI DIRITTO
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Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione
di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata
sia dalla società resistente che dall’A.T.I. controinteressata,
secondo le quali la SO.P.R.IN. S.p.A., pacificamente avente
personalità giuridica di diritto privato, non sarebbe inquadrabile
tra gli organismi di diritto pubblico, difettando sia del
requisito della cd. “dominanza pubblica” (essendo il suo
capitale sociale posseduto dalla società Finpiemonte S.p.A.,
anch’essa società di diritto privato) sia di quello inerente
il fine non industriale o commerciale (svolgendo attività
di realizzazione di immobili destinati alla rivendita sul
mercato).
L’eccezione non può essere condivisa.
Quanto al primo aspetto, appare decisivo il fatto che la
Finpiemonte S.p.A., ente privatistico che controlla l’intero
capitale sociale della SO.P.R.IN. S.p.A., è a sua volta
controllata dalla Regione Piemonte, circostanza rilevata
dalla ricorrente nella memoria in data 9 febbraio 2004 e
non smentita da controparte. È infatti evidente come l’esistenza
di un rapporto di controllo comporti l’estensione alla società
controllata degli stessi sistemi di garanzia gravanti sull’ente
controllante, al fine di evitare che quest’ultimo - mediante
il meccanismo delle partecipazioni societarie - possa di
fatto eludere le norme poste a tutela della trasparenza
ed imparzialità dell’azione amministrativa; la società controllata,
infatti, è sostanzialmente strumento di azione economica
di quella controllante, per cui, se quest’ultima è tenuta
ad applicare le norme ad evidenza pubblica, stessa conclusione
deve senz’altro valere anche per la prima.
Quanto poi al fine non industriale o commerciale dell’Ente,
altro requisito necessario per il suo inquadramento tra
gli organismi di diritto pubblico, la sua configurabilità
nel caso di specie già si ricava dall’oggetto dell’appalto
per cui è causa – lavori di demolizione di fabbricati industriali
dismessi, realizzazione completa delle reti di infrastrutturazione,
della viabilità principale, secondaria ed interna, realizzazione
di tre edifici a destinazione produttiva, terziario/direzionale,
con esecuzione di opere strutturali in cemento armato, opere
edili, impianti elettrici e speciali, impianti fluidomeccanici,
impianti di sollevamento, opere di sistemazione esterna,
- atteso che le opere di infrastrutturazione e viabilità
rispondono certamente ad interessi di carattere collettivo;
né assume rilevanza l’asserito svolgimento anche di attività
più spiccatamente commerciali (realizzazione di immobili
destinati alla vendita sul mercato) atteso che, come noto,
è compatibile con la nozione di organismo di diritto pubblico
lo svolgimento da parte di una società - a fianco di attività
a carattere non industriale o commerciale - di altre attività
aventi proprio tale natura.
In merito all’eccezione d’inammissibilità del ricorso per
difetto di legittimazione processuale, sollevata dalla società
resistente, secondo cui la prospettazione dei fatti contenuta
nel ricorso evidenzierebbe come il Consorzio per lo sviluppo
degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica abbia
partecipato alla gara in qualità di mandatario con rappresentanza
delle sole imprese espressamente indicate in seno all’offerta
(Icop S.r.l., Elca S.r.l., Gavazzi S.r.l., Ma.t.i. Sud S.r.l.
ed Impianti Alta Tecnologia S.r.l.), che sarebbero quindi
le uniche legittimate ad agire in giudizio, laddove il ricorrente
avrebbe potuto instaurare il presente giudizio solo in virtù
di procura speciale, nel caso di specie mancante, atteso
che l’art. 15 dello statuto del consorzio gli conferirebbe
la sola rappresentanza sostanziale delle imprese consorziate
e non anche quella processuale, tale eccezione non può essere
condivisa.
Basti rilevare, al riguardo, a prescindere da ogni ulteriore
approfondimento circa l’esistenza o meno di un formale potere
di rappresentanza processuale delle singole consorziate
da parte del consorzio, che anche quest’ultimo vanta un
proprio interesse giuridicamente rilevante a coltivare la
causa, posto che, per statuto, il suo oggetto è proprio
quello di assumere appalti e/o concessioni per conto delle
imprese consorziate, potendo intraprendere, a tal fine,
tutte le opportune iniziative necessarie, compresa quelle
di carattere processuale.
Eccepisce infine l’A.T.I. controinteressata l’inammissibilità
del gravame per il fatto che il medesimo ricorrente aveva
già proposto, in data 13.10.2003, autonomo ricorso avverso
la medesima procedura concorsuale chiedendo, anche in quella
sede, l’annullamento della propria esclusione dalla gara
nonché dell’aggiudicazione all’odierna controinteressata,
per cui le odierne censure avrebbero dovuto - ai sensi dell’art.
21 comma secondo della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come
modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 - costituire
oggetto di motivi aggiunti, che sarebbero in ogni caso tardivi,
atteso che il consorzio ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza
del contenuto degli atti impugnati, per sua stessa ammissione,
fin dal 16.10.2003.
Anche questa eccezione è priva di pregio.
Come esattamente osservato dal consorzio ricorrente, infatti,
la norma invocata dall’A.T.I. controinteressata presuppone
l’emanazione, in pendenza di ricorso, di nuovi provvedimenti
nei confronti dei quali dovranno essere diretti i motivi
aggiunti, laddove nel caso di specie non è dato ravvisare
l’emanazione di nuovi provvedimenti nel lasso di tempo tra
la proposizione del primo e del secondo ricorso; ed in ogni
caso la norma in esame non introduce un vero e proprio onere
per il ricorrente, che resta libero di proporre, in alternativa
ai motivi aggiunti, un nuovo e separato ricorso, salva poi
la facoltà di chiedere, se opportuno, la riunione delle
due cause.
Quanto al’asserita tardività dei motivi aggiunti, per il
fatto che il consorzio ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza
del contenuto degli atti impugnati, per sua stessa ammissione,
fin dal 16.10.2003, laddove il ricorso è stato notificato
in data 17/18 novembre 2003, quindi in violazione dei termini
“dimezzati” di cui all’art. 23 bis, comma secondo, della
legge 1034/1971 – si osserva che la riduzione dei termini
di cui all’art. 23 bis comma secondo della legge 1034/1971,
per espressa previsione della stessa norma, non si applica
ai termini per la proposizione del ricorso, per cui la notifica
dello stesso, intervenuta poco più di un mese dopo la conoscenza
degli atti impugnati, è stata certamente tempestiva.
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Ciò premesso può essere esaminato il merito
del ricorso.
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1. Con il primo motivo si deduce che un componente
della commissione di gara, l’avv. Fabrizio Borasio, è anche
membro del C.d.A. della SO.P.R.IN. S.p.A.; tale doppia veste
si porrebbe in contrasto con i principi di trasparenza ed
imparzialità dell’azione amministrativa, oltre che con l’articolo
21 della legge 109/1994, in specie del suo comma quinto,
nella parte in cui prevede che “I commissari non debbono
aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od
incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi
che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto
ai lavori medesimi”.
Il motivo è infondato.
Il quarto comma dell’art. 21 della legge 109/1994 recita:
“Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga
ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione
giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento”,
laddove il secondo comma citato fa riferimento alle sole
procedure regolate dal criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa: la stessa presenza della commissione di
gara, quindi, è indispensabile solo nelle gare in cui la
scelta della stazione appaltante comporti necessariamente
una valutazione tecnico-discrezionale e non anche nelle
procedure regolate dal criterio del massimo ribasso, in
cui l’individuazione dell’impresa aggiudicatrice presuppone
un mero calcolo matematico. Così stando le cose, anche l’invocata
disposizione di cui al comma quinto dell’art. 21 della legge
109/1994, che vieta di introdurre nelle commissioni di gara
componenti di organi di controllo o di vigilanza sull’operato
della commissione, potrà assumere carattere vincolante solo
negli appalti caratterizzati dal criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e non anche nelle procedure improntate sul
criterio del massimo ribasso, ove la commissione non costituisce
un organo necessario e la sua disciplina è sostanzialmente
rimessa a scelte discrezionali dell’amministrazione.
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2. Con il secondo motivo, il consorzio ricorrente
deduce la violazione dell’art. 89 d.p.r. 21 dicembre 1999,
n. 554, che imporrebbe alla commissione di gara, accertata
la presenza di offerte anomale, di comunicare i nominativi
dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento
anziché procedere essa stessa - come invece ha fatto - all’esame
delle giustificazioni addotte dalle imprese interessate.
Il motivo è infondato.
Come rileva lo stesso ricorrente nella memoria in data 9
febbraio 2004, a pag. 15, “nella gara in esame non vi è
stata né la determinazione della soglia di anomalia né la
conseguente verifica della soglia di anomalia. Le offerte
in gara erano solo 4 e la Commissione ha rimesso la documentazione
al C.d.A. previo esame delle giustificazioni dei prezzi”.
Il richiamo all’art. 89 del d.p.r. 554/1999 è, quindi, del
tutto inconferente atteso che lo stesso - nel disporre che
“ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte
che presentano un ribasso percentuale superiore a quello
considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni
di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei
relativi concorrenti, ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis,
della legge, al responsabile del procedimento” - regola
la sola procedura di verifica delle offerte anomale e non
è invece applicabile all’ordinario accertamento dei presupposti
di ammissione alla gara, che resta ovviamente affidato alla
commissione di gara.
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3. Il terzo motivo ha ad oggetto le motivazioni
esposte alle lettere a) e c) del verbale di gara della Commisione,
ricevuto dal notaio Giuseppe Volpe in data 7.10.2003 ove
la commissione rileva, in sintesi, che il consorzio avrebbe
presentato, in data 22 luglio 2003, la domanda di prequalificazione
a nome di alcune soltanto delle imprese consorziate, omettendo
di indicare la “P.F. Impianti S.r.l.” quale componente della
compagine consortile; e che in tal modo avrebbe violato
la disposizione di cui all’art. 10 comma 1° lett. e) legge
109/1994, con particolare riferimento alla violazione dei
principi di cui all’art. 13 della legge 109/1994.
Il consorzio ricorrente - pur riconoscendo di aver ammesso
al proprio interno, in data 18.7.2003, la “P.F. Impianti
S.r.l.” - eccepisce che al 22.7.2003, data di presentazione
della domanda di prequalificazione, il termine di 30 giorni
concesso alla nuova consorziata per adempiere alle obbligazioni
statutarie non era ancora scaduto, che la suddetta non era
quindi ancora formalmente entrata a far parte della compagine
consortile e per questo non se ne poteva attestare la presenza
all’atto della prequalificazione ed infine che la propria
esclusione dalla gara è comunque ingiustificata, in quanto
la presenza nella compagine consortile di un’impresa non
“dichiarata” non poteva in alcun modo incidere negativamente
sulla propria capacità imprenditoriale.
La censura non merita accoglimento.
Come esattamente rilevato dalla società resistente, nella
deliberazione assembleare del 18 luglio 2003, con cui la
P.F. Impianti S.r.l. è stata ammessa alla gara, si dà atto
espressamente che tale nuovo ingresso “è con decorrenza
immediata”; pertanto la domanda di prequalificazione del
22 luglio 2003 avrebbe dovuto citare anche tale nuova consorziata
ed alla stessa avrebbe dovuto essere allegato il detto verbale
del 18 luglio 2003, al fine di rendere conoscibile alla
commissione la nuova composizione assunta dal consorzio.
Viceversa il consorzio ricorrente ha omesso di indicare
la nuova consorziata ed ha addirittura certificato la propria
struttura soggettiva in modo non rispondente al vero, per
l’appunto non citando la modifica operata in data 18 luglio
2003. Non vi è dubbio che tale comportamento - oltre a porsi
in contrasto con la previsione contenuta nel capoverso 3.6
del disciplinare di gara, a mente del quale “In caso di
associazione temporanea o consorzio già costituito, alla
domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria o l’atto costitutivo del consorzio” - ha impedito
alla stazione appaltante di avere piena contezza dell’esatto
atteggiarsi della compagine consortile, con evidente frustrazione
delle esigenze di certezza e legalità che le impongono di
verificare l’assenza di motivi di esclusione con riferimento
all’intera compagine consortile, in base al capoverso 5
del disciplinare di gara, secondo cui “nel caso di concorrente
costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi
le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun
concorrente che costituisce o costituirà l’associazione
o il consorzio o il GEIE”; e dall’art. 13, comma primo,
della legge 109/1994 (applicabile ai consorzi cd. “non stabili”
in forza del rinvio operato dall’art. 10 lett. e della medesima
legge), a mente del quale la partecipazione alle gare “è
ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo,
nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei
requisiti di qualificazione”.
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4. Con il quarto motivo, il consorzio ricorrente
deduce la violazione della legge 109/1994, in combinato
disposto con il d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, contestando
le osservazioni formulate alla lettera b) del verbale di
gara in data 7.10.2003, ove la commissione sostiene che
il consorzio avrebbe formulato l’offerta solo per alcuni
dei soggetti che ne facevano parte, atteso che, alla data
del 12 settembre 2003, era composto anche da “P.F. Impianti
S.r.l”. e da “Siem S.p.A.”, non citate nell’offerta, e ciò
in violazione delle norme di cui all’art. 13 della legge
109/1994, relative ai consorzi cd. “non stabili” di cui
all’art. 10 comma 1° lett. e) della medesima legge, cui
il consorzio ha riconosciuto di appartenere; nonché le argomentazioni
sub h) del verbale di gara in data 7.10.2003, ove la commissione
esclude altresì che possa considerarsi presente in gara
un’A.T.I. o un consorzio strutturalmente diverso da quello
ricorrente, cioè avente una compagine più ristretta.
Secondo il consorzio ricorrente, invece, da un lato, la
normativa vigente, ed in specie l’art. 13 commi 5 e 5 bis
della legge 109/1994, consentirebbe ai consorzi di cui all’art.
10 comma primo lett. e) della legge 109/1994 di far partecipare
alle gare pubbliche anche una parte soltanto delle proprie
consorziate, anche senza bisogno che tra le stesse sia stata
precedentemente instaurata un’A.T.I. e. dall’altro, l’art.
15 del proprio statuto - prevedendo che il consorzio “può
porre in essere ogni attività, ed in particolare può partecipare
a gare di appalto indette dalla Pubblica Amministrazione,
anche solo per conto e nell’interesse di alcune delle imprese
consorziate” - gli avrebbe conferito una sorta di mandato
permanente da parte delle singole consorziate, idoneo a
superare il difetto di legittimazione sollevato dalla stazione
appaltante.
Anche il motivo in esame è privo di pregio.
Come già si è accennato, è pacifico in causa che il consorzio
ricorrente appartenga alla categoria dei consorzi “non stabili”
di cui all’art. 2602 del codice civile. Orbene, per questa
categoria di soggetti, l’art. 10 lett. e) della legge 109/1994
prevede la sottoposizione alla disciplina di cui al successivo
art. 13, il cui comma quinto bis recita: “è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato
in sede di offerta”, con la precisazione (comma sesto) che
“L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui
al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative ai medesimi lavori”: il significato di tale disposizione
è evidentemente quello di vietare che insorgano modificazioni
nella composizione soggettiva del consorzio, quanto meno
nella fase compresa fra la presentazione dell’offerta e
l’aggiudicazione dell’appalto.
Tale disciplina è perfettamente coerente con il regime di
responsabilità delle singole consorziate nei confronti della
stazione appaltante - in relazione all’esecuzione delle
prestazioni previste nello stipulando contratto d’appalto
- contenuto nell’art. 13, secondo comma, della legge 109/1994,
a mente del quale “L'offerta dei concorrenti associati o
dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità
solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti
delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori
di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione
dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario o del capogruppo”: tale disposizione,
infatti, ricollega la responsabilità delle singole consorziate
proprio alla formulazione dell’offerta, con la conseguenza
che - ove successivamente ad essa vi fosse un mutamento
della compagine consortile - le nuove consorziate, pur potendo
di fatto vedersi assegnata l’esecuzione di parte dei lavori
appaltati, potrebbero, in caso di inadempimento, invocare
la mancanza di un vincolo giuridico nei confronti dell’appaltante;
ed è proprio per evitare simili evenienze che il citato
art. 13, comma 5 bis, della legge 109/1994 impone l’immutabilità
della composizione soggettiva del consorzio nella fase compresa
tra la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto.
Nel caso di specie il consorzio ricorrente, in sede di offerta,
ha omesso di indicare, quali imprese sue componenti, non
solo la già citata P.F. Impianti S.r.l. (oggetto di analoga
omissione in sede di istanza di prequalificazione, come
già si è evidenziato) ma anche la Siem S.p.A., nel frattempo
entrata a far parte della compagine consortile in data 25
luglio 2003, con evidente violazione delle normativa sopra
richiamata.
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5. Con il quinto motivo, il consorzio ricorrente
deduce l’eccesso di potere per falso presupposto di fatto,
sotto diverso profilo, con riferimento alle argomentazioni
esposte alle lettere d) ed e) del citato verbale in data
7.10.2003, ove la commissione di gara motiva ulteriormente
la sua esclusione, relativamente ala categorie di lavori
rientranti nella categoria OG11, rilevando:
• una difformità tra le percentuali di ripartizione delle
quote tra le varie consorziate risultanti dallo statuto
consortile, quelle indicate in apposita dichiarazione del
presidente del consorzio allegata all’offerta e quelle,
ancora diverse, desumibili da un verbale del C.d.A. allegato
alla detta dichiarazione: ciò integrerebbe la violazione
della lettera d’invito nella parte in cui prevede, a pena
di esclusione, l’inserimento nella busta “A” di apposita
dichiarazione con la quale il legale rappresentante del
concorrente “conferma le dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione alla gara”;
• che, stando al contenuto della detta dichiarazione allegata
all’offerta, le due imprese indicate dal consorzio per l’esecuzione
dei lavori rientranti nella categoria OG11 avrebbero limitato
la loro partecipazione ad un importo complessivo pari ad
euro 1.291.546,314, a fronte di un ammontare dei lavori
rientranti nella detta categoria pari ad euro 3.327.309,73,
mentre le altre imprese consorziate sarebbero prive di qualificazione
per la detta categoria; e che quest’ultima - per il suo
alto contenuto tecnologico ed in base alle indicazioni dell’Autorità
di Vigilanza - comprenderebbe esclusivamente lavori non
subappaltabili, per cui “l’insieme delle imprese consorziate,
così come indicate nell’offerta, non possono, o perché prive
di qualificazione o perché hanno limitato il loro impegno,
eseguire una parte dei lavori rilevante; né li possono subappaltare”.
Secondo il consorzio ricorrente tali conclusioni discenderebbero
da un errore materiale relativo alle percentuali di lavori
assegnati alle singole consorziate, contenuto nel verbale
del C.d.A. allegato all’offerta; errore che la stazione
appaltante avrebbe però potuto facilmente rilevare, atteso
che in altro verbale del C.d.A., allegato alla domanda di
prequalificazione, erano invece indicate le esatte percentuali
di lavori assegnati alle imprese consorziate, questa volta
perfettamente conformi alla qualificazione da ciascuna di
esse posseduta; sarebbe questo, pertanto, il dato di cui
la commissione avrebbe dovuto tenere conto, anche perché
la valutazione della posizione del consorzio, sotto questo
aspetto, sarebbe già stata fatta, con esito positivo, in
sede di prequalificazione, per cui la scelta di provvedervi
nuovamente, e con diverso esito, sarebbe ingiustificata
e comunque priva di idonea motivazione.
La censura non merita accoglimento.
Lo stesso consorzio ha riconosciuto come, stando alle indicazioni
contenute nel verbale del C.d.A. allegato all’offerta, la
percentuale di partecipazione delle imprese qualificate
per i lavori di cui alla categoria OG11 non risulti sufficiente
a coprire le opere in appalto rientranti nella detta categoria;
né può ipotizzarsi che la commissione potesse tenere conto,
al riguardo, della diversa percentuale risultante dal verbale
prodotto dal consorzio in sede di prequalificazione, sia
perché a far fede è, prima di tutto, la documentazione allegata
alla vera e propria offerta, cronologicamente successiva
e indubbiamente caratterizzata da maggiore vincolatività
sia, soprattutto, perché la lettera d’invito imponeva espressamente
alle imprese concorrenti, a pena di esclusione, di produrre
in sede di offerta apposita dichiarazione con la quale il
legale rappresentante “conferma le dichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione alla gara”: la conformità tra
le percentuali dichiarate in sede di prequalificazione e
quelle dichiarate in sede di vera e propria gara costituiva
quindi un autonomo requisito espressamente previsto a pena
di esclusione, sottraendo alla commissione di gara qualunque
potestà di valutazione discrezionale circa la rilevanza
di eventuali difformità.
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6. Il sesto motivo di ricorso si riferisce
al punto e) (rectius f) del verbale di gara in data 1.(rectius
7)10.2003, che recita: “le analisi giustificative dei prezzi
unitari per valutare l’anomalia dei prezzi sono state presentate
in difformità al modello allegato alla lettera d’invito,
la quale richiedeva la produzione, a pena di esclusione,
delle giustificazioni di tutte le voci di elenco prezzi
“redatte in conformità” al modulo predisposto ed allegato
alla lettera stessa. Detto modulo prevedeva che per ogni
lavorazione (più di 600) i concorrenti indicassero, oltre
le componenti del costo, la percentuale di spese generali
comprensiva degli oneri derivanti dall’applicazione delle
norme sulla sicurezza. Il Consorzio ha indicato solo le
percentuali relative alle spese generali, dichiarando di
non aver considerato l’incidenza degli oneri per la sicurezza
“in quanto le stesse sono state integralmente inserite nella
voce destinata alla sicurezza, così come determinate dall’Ente
appaltante nella misura di euro 436.901,82”. Il modulo di
analisi prezzi predisposto era stato redatto dalla committente
in modo da rendere confrontabili le varie offerte tra loro
e con l’analisi prezzi redatta dalla committente stessa.
Di qui la richiesta di utilizzo del modulo “a pena di esclusione”.
L’impiego di modulo diverso comporta una violazione delle
regole procedimentali stabilite nel bando di gara e il diverso
criterio seguito dal Consorzio non consente confronti e
valutazioni tempestivi e in equivoci (che invece il rispetto
del modello richiesto avrebbe permesso di raggiungere)”.
Anche la successiva esposizione del motivo in esame non
appare coerente con l’effettivo andamento dei fatti atteso
che il consorzio ricorrente, tra l’altro, cita ripetutamente
quale stazione appaltante la MONTEPO S.p.A., invece della
società resistente SO.P.R.IN. S.p.A.
In ogni caso il motivo è infondato.
La rilevata difformità tra l’analisi dei prezzi imposta
dalla lettera d’invito e quelle presentata dal consorzio
ricorrente non è meramente formale bensì di carattere sostanziale
in quanto - mentre la lex specialis di gara richiedeva,
indistintamente, di indicare l’incidenza di ogni voce di
spesa su ciascuna delle voci di prezzo - il consorzio ricorrente
ha omesso di indicare l’incidenza degli oneri legati all’attuazione
della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; e poiché
la redazione dell’analisi dei prezzi in conformità alla
scheda allegata alla lettera d’invito era da questa richiesta
a pena di esclusione, la commissione - rilevata la predetta
difformità - non ha potuto che farne derivare l’esclusione
dalla gara del consorzio ricorrente. Non può essere condivisa,
infine, la censura proposta in via subordinata dal consorzio
ricorrente, circa l’illegittimità della detta prescrizione
contenuta nella lettera invito: l’indicazione separata di
ciascuna delle voci di costo, comprese quelle inerenti gli
oneri per la sicurezza, rispondeva al ragionevole intento
di consentire alla stazione appaltante di verificare l’incidenza
concreta delle varie voci di costo ed, in specie, di valutare
quanto l’impresa concorrente intendesse spendere per la
sicurezza “lavorazione per lavorazione”; né assume alcuna
rilevanza il fatto che gli oneri di sicurezza siano stati
indicati nel bando e non siano soggetti a ribasso in quanto
- anche così stando le cose - l’aver imposto una loro indicazione
parcellizzata, in seno all’analisi prezzi, non equivale
certo, come invece afferma il consorzio ricorrente, ad aver
imposto un calcolo degli utili sui costi per la sicurezza,
considerato che l’analisi dei prezzi ha la sola funzione
di illustrare l’equilibrio economico dell’offerta economica
e non assume valore vincolante di offerta la quale è espressa
dalla voce sintetica finale, che riassume i calcoli operati
nell’analisi prezzi.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte, Sezione II, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio
del 18 febbraio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Paolo Lotti Referendario
Antonio Plaisant Referendario, estensore
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Depositata in Segreteria a sensi
di Legge il 19 aprile 2004
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