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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 19 aprile 2004 n. 637
Pres. Calvo – Rel. Plaisant
Consorzio s.i.e.r.p. (avv.ti prof. Carullo, Belli, Mastroviti) c. S. S.p.A. (avv.ti Weigmann, Piacentini, Vivani, Lanciani) e A.T.I. A. S.p.A. e A.E. S.p.A. (avv. Nicola Durazzo)


Contratti della P.A. – Organismo di diritto pubblico – Requisito della “dominanza pubblica” - Società integralmente partecipata da società a sua volta partecipata integralmente dalla Regione - Sussiste

 

Contratti della P.A. – Oganismo di diritto pubblico – Fine non industriale o commerciale – Oggetto sociale che preveda anche la realizzazione di immobili industriali destinati alla rivendita sul mercato – Sussiste

 

Contratti della P.A. – Gara – Commissione di gara – Componente della Commissione che riveste la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione della società aggiudicatrice – Violazione dell’art. 21, 4° co. l. n. 109/94 s.m.i. – procedura non regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – non sussiste

 

Contratti della P.A. – Concorrente – Consorzio – Modifica della composizione del consorzio ante presentazione della domanda di prequalifica –Mancata attestazione della modifica in sede di domanda di prequalifica – Violazione degli artt. 10, 1° co. lett. e) e 13 della l. n° 109/94 s.m.i. – Sussiste

Sussiste il requisito della” dominanza pubblica” di cui alla nozione di organismo pubblico rispetto a società partecipata integralmente da società a sua volta integralmente partecipata da Regione.

 

Sussiste il requisito del fine non industriale o commerciale rispetto a società il cui oggetto sociale preveda anche lo svolgimento di attività commerciali come la realizzazione di immobili destinati alla rivendita sul mercato atteso che è compatibile con la nozione di organismo di diritto pubblico lo svolgimento da parte di una società – a fianco di attività a carattere non industriale o commerciale – di altre attività aventi invece tale natura.

 

Non viola il disposto dell’art. 21, 4 ° co. l. n° 109 del 1994 s.m.i. la circostanza che un componente della commissione di gara sia anche membro del Consiglio di Amministrazione della società aggiudicatrice, in quanto il riferimento di cui alla norma citata all’art. 21, 2° co. l. n. 109 del 1994 s.m.i. porta a concludere che la commissione di gara sia indispensabile solo nelle gare in cui la scelta della stazione appaltante comporti necessariamente una valutazione tecnico –discrezionale e non anche nelle procedure regolate dal criterio del massimo ribasso, con il che viene meno il presupposto applicativo della norma di cui si contesta la violazione.

 

Nell’ipotesi in cui la composizione di un consorzio si modifichi con l’assunzione di nuovi consorziati prima della presentazione di una domanda di partecipazione e tale circostanza non sia dichiarata dal consorzio al momento di partecipare, ricorre la violazione dell’art. 10, 1° co. lett. e) della l. n° 109 del 1994 s.m.i., in quanto la fattispecie corrisponde ad una modifica della composizione rispetto a quella di cui all’offerta (nella specie, il Tar ha respinto l’argomentazione del consorzio ricorrente per cui l’art. 13, 5 e 5 bis co. della l. n° 109 del 1994 s.m.i. consentirebbero ai consorzi di cui all’art. 10, 1° co. lett. e) della l. n° 109 del 1994 s.m.i. di far partecipare alle gare pubbliche anche una parte soltanto delle proprie consorziate).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2^ Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1646/2003 proposto da

 

Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in persona del legale rappresentante ing. Domenico Scelsi, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Antonio Carullo, Beatrice Belli e Francesca Mastroviti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Torino, corso Re Umberto n. 65,

 

contro

 

la SO.P.R.IN. S.p.A., Società Piemontese per la Rilocalizzazione industriale, in persona del legale rappresentante dott. Antonio Cherio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Weigmann, Claudio Piacentini, Claudio Vivani ed Andrea Lanciani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 15,

 

e nei confronti

 

dell’ A.T.I. costituita fra ARCAS S.p.A. (capogruppo-mandataria) ed Al Europe S.p.A., in persona del legale rappresentante della società mandataria ing. Lucio Casassa, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Durazzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Torino, corso Siccardi n. 11 bis,

 

per l’annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento di esclusione del Consorzio ricorrente dalla gara relativa all’affidamento dei lavori di demolizione di fabbricati industriali dimessi, realizzazione completa delle reti di infrastrutturazione, della viabilità principale, secondaria ed interna, realizzazione di tre edifici a destinazione produttiva, terziario/direzionale, con esecuzione di opere strutturali in cemento armato, opere edili, impianti elettrici e speciali, impianti fluidomeccanici, impianti di sollevamento, opere di sistemazione esterna, indetta dalla S.O.P.R.IN. S.p.A.;
- del verbale della riunione del C.d.A. in data 8.10.2003 della SO.P.R.IN. S.p.A. con cui si procede ad aggiudicare all’A.T.I. controinteressata ARCAS S.p.A. - AL EUROPE S.p.A. la gara relativa all’affidamento dei lavori di demolizione di fabbricati industriali dimessi, realizzazione completa delle reti di infrastrutturazione, della viabilità principale, secondaria ed interna, realizzazione di tre edifici a destinazione produttiva, terziario/direzionale, con esecuzione di opere strutturali in cemento armato, opere edili, impianti elettrici e speciali, impianti fluidomeccanici, impianti di sollevamento, opere di sistemazione esterna;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/consequenziale in particolare: a) della lettera d’invito 28.7.2003, e del relativo allegato, nella parte in cui prescrive le modalità di presentazione delle giustificazioni; b) degli atti di gara inerenti la valutazione delle offerte e la esclusione dell’offerta della ricorrente, disposta dalla Commissione di gara e confermata dal C.d.A. SO.P.R.IN. nella seduta dell’8.10.2003; per l’accertamento
- del diritto dell’impresa ricorrente ad ottenere la riammissione della propria offerta e, per l’effetto, l’aggiudicazione della gara de qua; ovvero, in via di mero subordine,

 

per l’accertamento
- del diritto dell’impresa ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, derivanti dai provvedimenti illegittimi impugnati.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della SO.P.R.IN. S.p.A. e dell’A.T.I. ARCAS S.p.A. - AL EUROPE S.p.A.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza del 18 febbraio 2004, il dott. Antonio Plaisant ed uditi, altresì, gli avv.ti Carullo e Belli per il consorzio ricorrente, l’avv. Vivani per la società resistente e l’avv. Genco, su delega dell’avv. Durazzo, per l’A.T.I. controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

ESPOSIZIONE IN FATTO

 

Con bando di gara, spedito per la pubblicazione sulla G.U..C.E. in data 16.6.2003, la SO.P.R.IN. - Società Piemontese per la rilocalizzazione industriale - aveva indetto una licitazione privata per l’affidamento dei lavori di demolizione di fabbricati industriali dismessi, realizzazione completa delle reti d’infrastrutturazione, della viabilità principale, secondaria ed interna, realizzazione di tre edifici a destinazione produttiva, terziario/direzionale, con esecuzione di opere strutturali in cemento armato, opere edili, impianti elettrici e speciali, impianti, impianti fluidomeccanici, impianti di sollevamento, opere di sistemazione esterna, per l’importo complessivo pari a 18.450.661,63 euro, I.V.A. esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
Il consorzio ricorrente, che aveva fatto richiesta di partecipazione alla gara in data 22 luglio 2003, vi era stato ammesso all’esito della cd. prequalificazione, con lettera d’invito del 28.7.2003.
In sede di apertura delle quattro offerte che avevano superato la fase della prequalificazione, la commissione di gara, in data 16.9.2003, aveva però deciso di ammettere con riserva il consorzio ricorrente in quanto “si rilevano differenze tra le percentuali di partecipazione delle consorziate ai lavori in oggetto indicate rispettivamente nella dichiarazione di partecipazione alla gara e nel verbale del consiglio di Amministrazione a questo allegato. Si delibera di acquisire parere legale in merito”; ed in data 7.10.2003 aveva per le stesse ragioni proceduto alla definitiva esclusione del consorzio, che pur aveva presentato l’offerta contenente il maggior ribasso, aggiudicando provvisoriamente l’appalto all’A.T.I. controinteressata, previo riscontro della congruità dell’offerta che la stessa aveva presentato; il 8.10.2003, infine, il C.d.A. della SO.P.R.IN. S.p.A. ha approvato gli atti di gara, aggiudicando definitivamente l’appalto all’odierna controinteressata.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14.11.2003, il Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ha impugnato il provvedimento della sua esclusione, in epigrafe indicato, il verbale della riunione del citato C.d.A. in data 8.10.2003, gli atit di gara, in epigrafe menzionati, e la lettera d’invito, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, ed, inoltre, ha chiesto l’accertamento del dirittto ad ottenere la riammissione della propria ofefrta e, per l’effetto, l’aggiudicazione della gara de quo e, in via di mero subordine, l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, deducendo le seguenti censure:

 

1° Violazione di legge per violazione dell’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Eccesso di potere per violazione del principio costituzionale di cui all’art. 97 della Costituzione.
Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Un componente della commissione di gara, l’avv. Fabrizio Borasio, era anche membro del C.d.A. della SO.P.R.IN. S.p.A.; il duplice incarico si porrebbe in contrasto con i principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, oltre che con l’articolo 21 della legge 109/1994, in specie del suo comma quinto, a mente della quale “La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi”.

 

2° Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 89 d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e violazione del principio di trasparenza.
In base alla norma appena citata, la commissione di gara, accertata la presenza di offerte anomale, avrebbe dovuto comunicare i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento anziché procedere essa stessa all’esame delle giustificazioni addotte dalle imprese interessate.

 

3° Eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto e diritto, erroneità ed illogicità.
Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 13 l. n. 109/94.
Come risulta dal verbale della Commissione di gara, ricevuto dal notaio Giuseppe Volpe in data 7.10.2003, l’esclusione del ricorrente dalla gara è stata ricollegata, tra l’altro, al fatto che “a) il Consorzio non ha partecipato in sede di prequalifica per tutti i soggetti che ne facevano parte: invero alla data del 22 luglio 2003, il Consorzio risultava composto anche dall’impresa “P.F. Impianti S.r.l.” e ciò in violazione delle norme applicabili ai consorzi di cui all’art. 10 comma 1° lett. e) legge 109/1994, cui il consorzio in questione appartiene ed ha dichiarato di appartenere (con particolare riferimento alla violazione dei principi di cui all’art. 13 della legge 109/1994)” ed al fatto che “c) il Consorzio ha presentato in prequalifica un documento inerente alla sua composizione soggettiva, con relative assemblee di modifica, dichiarato conforme alla data del 22 luglio 2003, che non rispecchiava la composizione soggettiva vigente a tale data (in cui risultava partecipare al Consorzio nuova impresa per effetto dell’assemblea del 18 luglio 2003), come si è accertato sulla base dei successivi documenti presentati dal Consorzio; tale incompletezza documentale non ha consentito una piena verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del Consorzio in sede di prequalifica”.
Secondo il consorzio ricorrente, tale impostazione si fonderebbe su un presupposto di fatto erroneo: se è vero che in data 18.7.2003 l’Assemblea del consorzio aveva ammesso nella propria compagine la P.F. Impianti S.r.l., dandole 30 giorni di tempo per adempiere alle obbligazioni statutarie, tale circostanza non avrebbe rilievo ai fini dell’ammissione alla gara atteso che – alla data del 22.7.2003, in cui era stata presentata la domanda di prequalificazione – il predetto termine non era ancora scaduto.
Conseguentemente la nuova impresa non avrebbe potuto essere computata nella compagine consortile e per questa ragione, correttamente, non sarebbe stata citata tra le partecipanti al consorzio; ed in ogni caso, anche volendo ritenere esatta la ricostruzione operata dalla commissione di gara, l’esclusione dalla gara del consorzio ricorrente sarebbe comunque ingiustificata in quanto la presenza nella compagine consortile di un’impresa non “dichiarata” in sede di domanda di prequalificazione non potrebbe incidere negativamente sulla capacità del consorzio ricorrente.

 

4° Violazione di legge per violazione e falsa applicazione della legge della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in combinato disposto con il d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto e di diritto, erroneità.
Altro motivo di esclusione del consorzio dalla gara è che “b) il Consorzio in sede di offerta ha comunque formulato l’offerta solo per alcuni dei soggetti che ne facevano parte: alla data del 12 settembre 2003 il Consorzio risultava composto anche da “P.F. Impianti S.r.l.” e da “Siem S.p.A.” e ciò in violazione delle norme applicabili ai consorzi di cui all’art. 10 comma 1° lett. e) della legge 109/1994 cui il consorzio in questione appartiene ed ha dichiarato di appartenere (con particolare riferimento alla violazione dei principi di cui all’art. 13 della legge 109/1994)” e che “h) si rileva, infine, che mancano i requisiti per ritenere presente in gara un’A.T.I. o un Consorzio (costituendo o costituito) diverso dal Consorzio sia perché non v’è alcuna dichiarazione scritta in questo senso sia perché da un lato mancano gli impegni scritti a costituire un’A.T.I. o un Consorzio (richiesti dall’art. 13 comma 5 legge 109/1994), dall’altro lato manca l’atto di costituzione dell’A.T.I. o di un Consorzio diverso dal Consorzio (si tratta di requisiti essenziali e comunque richiesti a pena di esclusione)”.
Secondo il consorzio ricorrente, tuttavia, la normativa vigente, ed in specie l’art. 13, commi 5 e 5 bis, della legge 109/1994, consentirebbe ai consorzi di cui all’art. 10, comma primo, lett. e), della legge 109/1994, tra i quali rientrerebbe il ricorrente, di far partecipare alle gare pubbliche solo parte delle consorziate, anche senza bisogno che tra loro sia stata precedentemente instaurata un’A.T.I.; ed in ogni caso l’art. 15 del proprio statuto - prevedendo che lo stesso “può porre in essere ogni attività, ed in particolare può partecipare a gare di appalto indette dalla Pubblica Amministrazione, anche solo per conto e nell’interesse di alcune delle imprese consorziate” - conferirebbe al consorzio, nella persona del suo presidente, una sorta di mandato permanente da parte delle singole consorziate, idoneo a superare il problema sollevato dall’amministrazione appaltante.

 

5° Eccesso di potere per falso presupposto di fatto sotto diverso profilo. Ulteriore motivazione dell’esclusione è che “d) le percentuali di ripartizione delle quote del consorzio risultanti dallo statuto consortile e quelle differenti risultanti dalla dichiarazione presentata in sede di presentazione dell’offerta attribuiscono alle imprese che debbono eseguire la OG11 una quantità di lavori non sufficiente a coprire tale categoria (indicata in bando e disciplinare come scorporabile non subappaltabile); in particolare, fra l’altro, in sede di offerta, il Presidente del Consorzio ha precisato “... il Consorzio ... partecipa in nome e per conto delle seguenti società consorziate nelle misure specificate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione - vedi verbale allegato - con atto immediatamente esecutivo”. Peraltro gli importi indicati nella dichiarazione sono difformi da quelli deliberati e risultanti dal verbale del Consiglio di Amministrazione allegato e diverse da quelle rese nella domanda di partecipazione alla gara. Al riguardo deve essere osservato che la lettera d’invito prevedeva espressamente, a pena di esclusione, che nella busta “A” fosse contenuta, fra le altre, dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente “conferma le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara”. Nel Consorzio non solo non vi è conferma di tali dichiarazioni ma addirittura modifica delle stesse. Inoltre, la dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio non è sorretta da alcun atto del Consiglio di Amministrazione che lo autorizzi a modificare le percentuali di partecipazione ai lavori di appalto rispetto a quelle indicate in prequalificazione” e che “e) in base al contenuto della sopraccitata dichiarazione dell’offerta le due imprese indicate per l’esecuzione dei lavori cat. OG11 hanno limitato la loro partecipazione a una percentuale che determina un importo complessivo pari ad euro 1.291.546,314, a fronte dell’ammontare dei lavori di euro 3.327.309,73. Le altre imprese indicate sono prive di qualificazione nella citata categoria, che è “a qualificazione obbligatoria” e, secondo le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, di tipo “a notevole contenuto tecnologico” rientrante nella previsione dell’art. 13, comma 7°, legge 109/1994 e art. 72, comma 4°: quindi categoria non subappaltabile (così tra l’altro, la lettera d’invito). Ne deriva che l’insieme delle imprese consorziate, così come indicate nell’offerta, non possono, o perché prive di qualificazione o perché hanno limitato il loro impegno, eseguire una parte dei lavori rilevante; né li possono subappaltare”.
Secondo il consorzio ricorrente tale impostazione si fonderebbe su un errore materiale, inerente l’indicazione delle percentuali di lavori assegnati alle singole consorziate, contenuto nel verbale del C.d.A. allegato all’offerta; errore che la stazione appaltante avrebbe però potuto facilmente rilevare, atteso che nel diverso verbale del C.d.A. allegato alla domanda di prequalificazione erano state invece indicate le esatte percentuali di lavori assegnati alle imprese consorziate, questa volta perfettamente conformi alla qualificazione da ciascuna di loro posseduta; sarebbe quest’ultimo, pertanto, il dato di cui la commissione avrebbe dovuto tenere conto, anche perché la valutazione della posizione del consorzio, sotto questo aspetto, sarebbe già stata fatta, con esito positivo, in sede di prequalificazione, per cui la scelta di provvedervi nuovamente, e con diverso esito, sarebbe ingiustificata e priva di idonea motivazione.

 

6° Eccesso di potere per violazione della lex specialis, falso presupposto di fatto sotto diverso profilo, carenza d’istruttoria, carenza di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto e di diritto sotto ulteriore diverso profilo.
Illogicità.
Illegittimità per violazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
La censura si riferisce alla lettera f) e non alla lettera e), indicata dal consorzio ricorrente, del verbale di gara 7 (e non 1).10.2033, avente il seguente contenuto: “le analisi giustificative dei prezzi unitari per valutare l’eventuale anomalia dei prezzi sono state presentate in difformità al modello allegato alla lettera d’invito, la quale richiedeva la produzione, a pena di esclusione, delle giustificazioni di tutte le voci di elenco prezzi “redatte in conformità” al modulo predisposto ed allegato alla lettera stessa. Il modulo di analisi prezzi predisposto era stato redatto dalla committente in modo da rendere confrontabili le varie offerte tra loro e con l’analisi dei prezzi redatta dalla committente stessa. Da qui, la richiesta di utilizzo del modulo “a pena di esclusione”. L’impiego di modello diverso comporta una violazione delle regole procedimentali stabilite nel bando di gara, …”. Secondo il consorzio ricorrente tale motivazione non sarebbe idonea a sorreggere la decisione finale della commissione atteso che l’unica difformità rispetto a quanto richiesto dalla lettera d’invito consisterebbe nell’aver lo stesso ricorrente presentato una scheda contenente, oltre a tutti i dati previsti nella lettera d’invito, il calcolo prima dell’incidenza delle spese generali (punto 5) e poi dell’utile (punto 6); un elemento, questo, che non giustificherebbe l’esclusione del consorzio ricorrente dalla gara sia perché la lettera d’invito prevedeva la redazione delle giustificazioni “in conformità” con il modello ad essa allegato, e non certo l’utilizzo esclusivo di quest’ultimo, sia perché non sarebbe sufficiente, al riguardo, il richiamo all’esigenza di semplificare l’esame delle schede giustificative, operato dalla commissione di gara.

 

In via subordinata, il consorzio ricorrente rileva l’illegittimità della stessa lettera d’invito, ed in specie del modello ad essa allegato, nella parte in cui esso - imponendo di tenere conto, nel calcolo delle spese, anche delle voci di costo legate all’attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro - non consentirebbe l’indicazione separata delle suddette voci di costo, finendo per imporre un illegittimo calcolo degli utili anche sui costi per la sicurezza. Sia la società resistente sia l’A.T.I. controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questo Collegio, osservando che la SO.P.R.IN. S.p.A. non sarebbe compresa tra i soggetti tenuti - ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 109/1994 - ad applicare le norme ad evidenza pubblica; per cui verrebbe a mancare il fondamentale presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di affidamento di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 33 lett. d) del decreto legislativo 80/1998: secondo la tesi in esame, infatti, la società resistente, oltre ad avere natura privatistica, non potrebbe neppure essere inquadrata tra gli organismi di diritto pubblico, difettandovi sia il requisito della cd. “dominanza pubblica” (il capitale sociale della SO.P.R.IN., infatti, sarebbe detenuto dalla Finpiemonte S.p.A., a sua volta avente natura di soggetto privato), sia quello del fine non industriale o commerciale, visto che la resistente svolgerebbe un’attività tipicamente imprenditoriale, quale la realizzazione di immobili industriali destinati alla rivendita sul mercato; né assumerebbero rilievo, in senso opposto, i finanziamenti pubblici percepiti per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto, atteso che questi non supererebbero il 50% del costo complessivo delle opere; la società resistente avrebbe quindi adottato le procedure ad evidenza pubblica per libera scelta, ispirata a ragioni di trasparenza ed obiettività nell’individuazione della migliore offerta, senza esservi in alcun modo tenuta dalla normativa vigente.
La società resistente ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale in capo al Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica.
Secondo la resistente, infatti, dalla prospettazione dello stesso consorzio ricorrente - in particolare alle pagg. 23 e segg. del ricorso, ove si afferma che “il Consorzio può partecipare in nome e per conto di alcune soltanto delle imprese consorziate” e, più avanti, che “da tali documenti si ricava come nel caso di specie il Consorzio possa operare in nome e per conto di alcune soltanto delle imprese consorziate, come è avvenuto nel caso di specie” - potrebbe, infatti, desumersi che il consorzio partecipò alla gara in qualità di mandatario con rappresentanza delle sole consorziate espressamente indicate in sede di offerta, cioè la Icop S.r.l., la Elca S.r.l., la Gavazzi S.r.l., la Ma.t.i. Sud S.r.l. e l’Impianti Alta Tecnologia S.r.l., per cui gli atti posti in essere dal consorzio sarebbero esclusivamente e direttamente imputabili alle imprese di cui ha speso il nome, uniche legittimate ad agire in giudizio mentre il consorzio avrebbe potuto partecipare al presente giudizio solo in virtù di procura speciale, nel caso di specie mancante, atteso che l’art. 15 dello statuto del consorzio gli conferirebbe la sola rappresentanza sostanziale delle imprese consorziate e non anche quella processuale.
La società controinteressata ha inoltre eccepito l’inammissibilità del gravame per il fatto che il medesimo ricorrente aveva già proposto, in data 13.10.2003, autonomo ricorso avverso la medesima procedura concorsuale chiedendo l’annullamento della propria esclusione dalla gara nonché dell’aggiudicazione all’odierna controinteressata, per cui le odierne censure avrebbero semmai potuto costituire oggetto di motivi aggiunti; e comunque - anche laddove l’odierno ricorso fosse considerato equipollente ad un atto di proposizione di motivi aggiunti - gli stessi sarebbero tardivi, in ragione del dimezzamento dei termini processuali di cui all’art. 23 bis comma secondo della legge 6 dicembre 1971 n. 1971, essendo stati notificati alla controinteressata solo in data 17/18 novembre 2003, nonostante il consorzio ricorrente abbia avuto piena conoscenza del contenuto degli atti impugnati, per sua stessa ammissione, fin dal 16.10.2003.
Nel merito sia la società resistente che l’A.T.I. controinteressata hanno eccepito l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.

 

MOTIVI DI DIRITTO

 

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata sia dalla società resistente che dall’A.T.I. controinteressata, secondo le quali la SO.P.R.IN. S.p.A., pacificamente avente personalità giuridica di diritto privato, non sarebbe inquadrabile tra gli organismi di diritto pubblico, difettando sia del requisito della cd. “dominanza pubblica” (essendo il suo capitale sociale posseduto dalla società Finpiemonte S.p.A., anch’essa società di diritto privato) sia di quello inerente il fine non industriale o commerciale (svolgendo attività di realizzazione di immobili destinati alla rivendita sul mercato).
L’eccezione non può essere condivisa.
Quanto al primo aspetto, appare decisivo il fatto che la Finpiemonte S.p.A., ente privatistico che controlla l’intero capitale sociale della SO.P.R.IN. S.p.A., è a sua volta controllata dalla Regione Piemonte, circostanza rilevata dalla ricorrente nella memoria in data 9 febbraio 2004 e non smentita da controparte. È infatti evidente come l’esistenza di un rapporto di controllo comporti l’estensione alla società controllata degli stessi sistemi di garanzia gravanti sull’ente controllante, al fine di evitare che quest’ultimo - mediante il meccanismo delle partecipazioni societarie - possa di fatto eludere le norme poste a tutela della trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa; la società controllata, infatti, è sostanzialmente strumento di azione economica di quella controllante, per cui, se quest’ultima è tenuta ad applicare le norme ad evidenza pubblica, stessa conclusione deve senz’altro valere anche per la prima.
Quanto poi al fine non industriale o commerciale dell’Ente, altro requisito necessario per il suo inquadramento tra gli organismi di diritto pubblico, la sua configurabilità nel caso di specie già si ricava dall’oggetto dell’appalto per cui è causa – lavori di demolizione di fabbricati industriali dismessi, realizzazione completa delle reti di infrastrutturazione, della viabilità principale, secondaria ed interna, realizzazione di tre edifici a destinazione produttiva, terziario/direzionale, con esecuzione di opere strutturali in cemento armato, opere edili, impianti elettrici e speciali, impianti fluidomeccanici, impianti di sollevamento, opere di sistemazione esterna, - atteso che le opere di infrastrutturazione e viabilità rispondono certamente ad interessi di carattere collettivo; né assume rilevanza l’asserito svolgimento anche di attività più spiccatamente commerciali (realizzazione di immobili destinati alla vendita sul mercato) atteso che, come noto, è compatibile con la nozione di organismo di diritto pubblico lo svolgimento da parte di una società - a fianco di attività a carattere non industriale o commerciale - di altre attività aventi proprio tale natura.
In merito all’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale, sollevata dalla società resistente, secondo cui la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso evidenzierebbe come il Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica abbia partecipato alla gara in qualità di mandatario con rappresentanza delle sole imprese espressamente indicate in seno all’offerta (Icop S.r.l., Elca S.r.l., Gavazzi S.r.l., Ma.t.i. Sud S.r.l. ed Impianti Alta Tecnologia S.r.l.), che sarebbero quindi le uniche legittimate ad agire in giudizio, laddove il ricorrente avrebbe potuto instaurare il presente giudizio solo in virtù di procura speciale, nel caso di specie mancante, atteso che l’art. 15 dello statuto del consorzio gli conferirebbe la sola rappresentanza sostanziale delle imprese consorziate e non anche quella processuale, tale eccezione non può essere condivisa.
Basti rilevare, al riguardo, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento circa l’esistenza o meno di un formale potere di rappresentanza processuale delle singole consorziate da parte del consorzio, che anche quest’ultimo vanta un proprio interesse giuridicamente rilevante a coltivare la causa, posto che, per statuto, il suo oggetto è proprio quello di assumere appalti e/o concessioni per conto delle imprese consorziate, potendo intraprendere, a tal fine, tutte le opportune iniziative necessarie, compresa quelle di carattere processuale.
Eccepisce infine l’A.T.I. controinteressata l’inammissibilità del gravame per il fatto che il medesimo ricorrente aveva già proposto, in data 13.10.2003, autonomo ricorso avverso la medesima procedura concorsuale chiedendo, anche in quella sede, l’annullamento della propria esclusione dalla gara nonché dell’aggiudicazione all’odierna controinteressata, per cui le odierne censure avrebbero dovuto - ai sensi dell’art. 21 comma secondo della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 - costituire oggetto di motivi aggiunti, che sarebbero in ogni caso tardivi, atteso che il consorzio ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza del contenuto degli atti impugnati, per sua stessa ammissione, fin dal 16.10.2003.
Anche questa eccezione è priva di pregio.
Come esattamente osservato dal consorzio ricorrente, infatti, la norma invocata dall’A.T.I. controinteressata presuppone l’emanazione, in pendenza di ricorso, di nuovi provvedimenti nei confronti dei quali dovranno essere diretti i motivi aggiunti, laddove nel caso di specie non è dato ravvisare l’emanazione di nuovi provvedimenti nel lasso di tempo tra la proposizione del primo e del secondo ricorso; ed in ogni caso la norma in esame non introduce un vero e proprio onere per il ricorrente, che resta libero di proporre, in alternativa ai motivi aggiunti, un nuovo e separato ricorso, salva poi la facoltà di chiedere, se opportuno, la riunione delle due cause.
Quanto al’asserita tardività dei motivi aggiunti, per il fatto che il consorzio ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza del contenuto degli atti impugnati, per sua stessa ammissione, fin dal 16.10.2003, laddove il ricorso è stato notificato in data 17/18 novembre 2003, quindi in violazione dei termini “dimezzati” di cui all’art. 23 bis, comma secondo, della legge 1034/1971 – si osserva che la riduzione dei termini di cui all’art. 23 bis comma secondo della legge 1034/1971, per espressa previsione della stessa norma, non si applica ai termini per la proposizione del ricorso, per cui la notifica dello stesso, intervenuta poco più di un mese dopo la conoscenza degli atti impugnati, è stata certamente tempestiva.

 

Ciò premesso può essere esaminato il merito del ricorso.

 

1. Con il primo motivo si deduce che un componente della commissione di gara, l’avv. Fabrizio Borasio, è anche membro del C.d.A. della SO.P.R.IN. S.p.A.; tale doppia veste si porrebbe in contrasto con i principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, oltre che con l’articolo 21 della legge 109/1994, in specie del suo comma quinto, nella parte in cui prevede che “I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi”.
Il motivo è infondato.
Il quarto comma dell’art. 21 della legge 109/1994 recita: “Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento”, laddove il secondo comma citato fa riferimento alle sole procedure regolate dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: la stessa presenza della commissione di gara, quindi, è indispensabile solo nelle gare in cui la scelta della stazione appaltante comporti necessariamente una valutazione tecnico-discrezionale e non anche nelle procedure regolate dal criterio del massimo ribasso, in cui l’individuazione dell’impresa aggiudicatrice presuppone un mero calcolo matematico. Così stando le cose, anche l’invocata disposizione di cui al comma quinto dell’art. 21 della legge 109/1994, che vieta di introdurre nelle commissioni di gara componenti di organi di controllo o di vigilanza sull’operato della commissione, potrà assumere carattere vincolante solo negli appalti caratterizzati dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non anche nelle procedure improntate sul criterio del massimo ribasso, ove la commissione non costituisce un organo necessario e la sua disciplina è sostanzialmente rimessa a scelte discrezionali dell’amministrazione.

 

2. Con il secondo motivo, il consorzio ricorrente deduce la violazione dell’art. 89 d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, che imporrebbe alla commissione di gara, accertata la presenza di offerte anomale, di comunicare i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento anziché procedere essa stessa - come invece ha fatto - all’esame delle giustificazioni addotte dalle imprese interessate.
Il motivo è infondato.
Come rileva lo stesso ricorrente nella memoria in data 9 febbraio 2004, a pag. 15, “nella gara in esame non vi è stata né la determinazione della soglia di anomalia né la conseguente verifica della soglia di anomalia. Le offerte in gara erano solo 4 e la Commissione ha rimesso la documentazione al C.d.A. previo esame delle giustificazioni dei prezzi”. Il richiamo all’art. 89 del d.p.r. 554/1999 è, quindi, del tutto inconferente atteso che lo stesso - nel disporre che “ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, della legge, al responsabile del procedimento” - regola la sola procedura di verifica delle offerte anomale e non è invece applicabile all’ordinario accertamento dei presupposti di ammissione alla gara, che resta ovviamente affidato alla commissione di gara.

 

3. Il terzo motivo ha ad oggetto le motivazioni esposte alle lettere a) e c) del verbale di gara della Commisione, ricevuto dal notaio Giuseppe Volpe in data 7.10.2003 ove la commissione rileva, in sintesi, che il consorzio avrebbe presentato, in data 22 luglio 2003, la domanda di prequalificazione a nome di alcune soltanto delle imprese consorziate, omettendo di indicare la “P.F. Impianti S.r.l.” quale componente della compagine consortile; e che in tal modo avrebbe violato la disposizione di cui all’art. 10 comma 1° lett. e) legge 109/1994, con particolare riferimento alla violazione dei principi di cui all’art. 13 della legge 109/1994.
Il consorzio ricorrente - pur riconoscendo di aver ammesso al proprio interno, in data 18.7.2003, la “P.F. Impianti S.r.l.” - eccepisce che al 22.7.2003, data di presentazione della domanda di prequalificazione, il termine di 30 giorni concesso alla nuova consorziata per adempiere alle obbligazioni statutarie non era ancora scaduto, che la suddetta non era quindi ancora formalmente entrata a far parte della compagine consortile e per questo non se ne poteva attestare la presenza all’atto della prequalificazione ed infine che la propria esclusione dalla gara è comunque ingiustificata, in quanto la presenza nella compagine consortile di un’impresa non “dichiarata” non poteva in alcun modo incidere negativamente sulla propria capacità imprenditoriale.
La censura non merita accoglimento.
Come esattamente rilevato dalla società resistente, nella deliberazione assembleare del 18 luglio 2003, con cui la P.F. Impianti S.r.l. è stata ammessa alla gara, si dà atto espressamente che tale nuovo ingresso “è con decorrenza immediata”; pertanto la domanda di prequalificazione del 22 luglio 2003 avrebbe dovuto citare anche tale nuova consorziata ed alla stessa avrebbe dovuto essere allegato il detto verbale del 18 luglio 2003, al fine di rendere conoscibile alla commissione la nuova composizione assunta dal consorzio. Viceversa il consorzio ricorrente ha omesso di indicare la nuova consorziata ed ha addirittura certificato la propria struttura soggettiva in modo non rispondente al vero, per l’appunto non citando la modifica operata in data 18 luglio 2003. Non vi è dubbio che tale comportamento - oltre a porsi in contrasto con la previsione contenuta nel capoverso 3.6 del disciplinare di gara, a mente del quale “In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio” - ha impedito alla stazione appaltante di avere piena contezza dell’esatto atteggiarsi della compagine consortile, con evidente frustrazione delle esigenze di certezza e legalità che le impongono di verificare l’assenza di motivi di esclusione con riferimento all’intera compagine consortile, in base al capoverso 5 del disciplinare di gara, secondo cui “nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE”; e dall’art. 13, comma primo, della legge 109/1994 (applicabile ai consorzi cd. “non stabili” in forza del rinvio operato dall’art. 10 lett. e della medesima legge), a mente del quale la partecipazione alle gare “è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione”.

 

4. Con il quarto motivo, il consorzio ricorrente deduce la violazione della legge 109/1994, in combinato disposto con il d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, contestando le osservazioni formulate alla lettera b) del verbale di gara in data 7.10.2003, ove la commissione sostiene che il consorzio avrebbe formulato l’offerta solo per alcuni dei soggetti che ne facevano parte, atteso che, alla data del 12 settembre 2003, era composto anche da “P.F. Impianti S.r.l”. e da “Siem S.p.A.”, non citate nell’offerta, e ciò in violazione delle norme di cui all’art. 13 della legge 109/1994, relative ai consorzi cd. “non stabili” di cui all’art. 10 comma 1° lett. e) della medesima legge, cui il consorzio ha riconosciuto di appartenere; nonché le argomentazioni sub h) del verbale di gara in data 7.10.2003, ove la commissione esclude altresì che possa considerarsi presente in gara un’A.T.I. o un consorzio strutturalmente diverso da quello ricorrente, cioè avente una compagine più ristretta.
Secondo il consorzio ricorrente, invece, da un lato, la normativa vigente, ed in specie l’art. 13 commi 5 e 5 bis della legge 109/1994, consentirebbe ai consorzi di cui all’art. 10 comma primo lett. e) della legge 109/1994 di far partecipare alle gare pubbliche anche una parte soltanto delle proprie consorziate, anche senza bisogno che tra le stesse sia stata precedentemente instaurata un’A.T.I. e. dall’altro, l’art. 15 del proprio statuto - prevedendo che il consorzio “può porre in essere ogni attività, ed in particolare può partecipare a gare di appalto indette dalla Pubblica Amministrazione, anche solo per conto e nell’interesse di alcune delle imprese consorziate” - gli avrebbe conferito una sorta di mandato permanente da parte delle singole consorziate, idoneo a superare il difetto di legittimazione sollevato dalla stazione appaltante.
Anche il motivo in esame è privo di pregio.
Come già si è accennato, è pacifico in causa che il consorzio ricorrente appartenga alla categoria dei consorzi “non stabili” di cui all’art. 2602 del codice civile. Orbene, per questa categoria di soggetti, l’art. 10 lett. e) della legge 109/1994 prevede la sottoposizione alla disciplina di cui al successivo art. 13, il cui comma quinto bis recita: “è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta”, con la precisazione (comma sesto) che “L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori”: il significato di tale disposizione è evidentemente quello di vietare che insorgano modificazioni nella composizione soggettiva del consorzio, quanto meno nella fase compresa fra la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto.
Tale disciplina è perfettamente coerente con il regime di responsabilità delle singole consorziate nei confronti della stazione appaltante - in relazione all’esecuzione delle prestazioni previste nello stipulando contratto d’appalto - contenuto nell’art. 13, secondo comma, della legge 109/1994, a mente del quale “L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo”: tale disposizione, infatti, ricollega la responsabilità delle singole consorziate proprio alla formulazione dell’offerta, con la conseguenza che - ove successivamente ad essa vi fosse un mutamento della compagine consortile - le nuove consorziate, pur potendo di fatto vedersi assegnata l’esecuzione di parte dei lavori appaltati, potrebbero, in caso di inadempimento, invocare la mancanza di un vincolo giuridico nei confronti dell’appaltante; ed è proprio per evitare simili evenienze che il citato art. 13, comma 5 bis, della legge 109/1994 impone l’immutabilità della composizione soggettiva del consorzio nella fase compresa tra la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto.
Nel caso di specie il consorzio ricorrente, in sede di offerta, ha omesso di indicare, quali imprese sue componenti, non solo la già citata P.F. Impianti S.r.l. (oggetto di analoga omissione in sede di istanza di prequalificazione, come già si è evidenziato) ma anche la Siem S.p.A., nel frattempo entrata a far parte della compagine consortile in data 25 luglio 2003, con evidente violazione delle normativa sopra richiamata.

 

5. Con il quinto motivo, il consorzio ricorrente deduce l’eccesso di potere per falso presupposto di fatto, sotto diverso profilo, con riferimento alle argomentazioni esposte alle lettere d) ed e) del citato verbale in data 7.10.2003, ove la commissione di gara motiva ulteriormente la sua esclusione, relativamente ala categorie di lavori rientranti nella categoria OG11, rilevando:
• una difformità tra le percentuali di ripartizione delle quote tra le varie consorziate risultanti dallo statuto consortile, quelle indicate in apposita dichiarazione del presidente del consorzio allegata all’offerta e quelle, ancora diverse, desumibili da un verbale del C.d.A. allegato alla detta dichiarazione: ciò integrerebbe la violazione della lettera d’invito nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, l’inserimento nella busta “A” di apposita dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente “conferma le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara”;
• che, stando al contenuto della detta dichiarazione allegata all’offerta, le due imprese indicate dal consorzio per l’esecuzione dei lavori rientranti nella categoria OG11 avrebbero limitato la loro partecipazione ad un importo complessivo pari ad euro 1.291.546,314, a fronte di un ammontare dei lavori rientranti nella detta categoria pari ad euro 3.327.309,73, mentre le altre imprese consorziate sarebbero prive di qualificazione per la detta categoria; e che quest’ultima - per il suo alto contenuto tecnologico ed in base alle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza - comprenderebbe esclusivamente lavori non subappaltabili, per cui “l’insieme delle imprese consorziate, così come indicate nell’offerta, non possono, o perché prive di qualificazione o perché hanno limitato il loro impegno, eseguire una parte dei lavori rilevante; né li possono subappaltare”.
Secondo il consorzio ricorrente tali conclusioni discenderebbero da un errore materiale relativo alle percentuali di lavori assegnati alle singole consorziate, contenuto nel verbale del C.d.A. allegato all’offerta; errore che la stazione appaltante avrebbe però potuto facilmente rilevare, atteso che in altro verbale del C.d.A., allegato alla domanda di prequalificazione, erano invece indicate le esatte percentuali di lavori assegnati alle imprese consorziate, questa volta perfettamente conformi alla qualificazione da ciascuna di esse posseduta; sarebbe questo, pertanto, il dato di cui la commissione avrebbe dovuto tenere conto, anche perché la valutazione della posizione del consorzio, sotto questo aspetto, sarebbe già stata fatta, con esito positivo, in sede di prequalificazione, per cui la scelta di provvedervi nuovamente, e con diverso esito, sarebbe ingiustificata e comunque priva di idonea motivazione.
La censura non merita accoglimento.
Lo stesso consorzio ha riconosciuto come, stando alle indicazioni contenute nel verbale del C.d.A. allegato all’offerta, la percentuale di partecipazione delle imprese qualificate per i lavori di cui alla categoria OG11 non risulti sufficiente a coprire le opere in appalto rientranti nella detta categoria; né può ipotizzarsi che la commissione potesse tenere conto, al riguardo, della diversa percentuale risultante dal verbale prodotto dal consorzio in sede di prequalificazione, sia perché a far fede è, prima di tutto, la documentazione allegata alla vera e propria offerta, cronologicamente successiva e indubbiamente caratterizzata da maggiore vincolatività sia, soprattutto, perché la lettera d’invito imponeva espressamente alle imprese concorrenti, a pena di esclusione, di produrre in sede di offerta apposita dichiarazione con la quale il legale rappresentante “conferma le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara”: la conformità tra le percentuali dichiarate in sede di prequalificazione e quelle dichiarate in sede di vera e propria gara costituiva quindi un autonomo requisito espressamente previsto a pena di esclusione, sottraendo alla commissione di gara qualunque potestà di valutazione discrezionale circa la rilevanza di eventuali difformità.

 

6. Il sesto motivo di ricorso si riferisce al punto e) (rectius f) del verbale di gara in data 1.(rectius 7)10.2003, che recita: “le analisi giustificative dei prezzi unitari per valutare l’anomalia dei prezzi sono state presentate in difformità al modello allegato alla lettera d’invito, la quale richiedeva la produzione, a pena di esclusione, delle giustificazioni di tutte le voci di elenco prezzi “redatte in conformità” al modulo predisposto ed allegato alla lettera stessa. Detto modulo prevedeva che per ogni lavorazione (più di 600) i concorrenti indicassero, oltre le componenti del costo, la percentuale di spese generali comprensiva degli oneri derivanti dall’applicazione delle norme sulla sicurezza. Il Consorzio ha indicato solo le percentuali relative alle spese generali, dichiarando di non aver considerato l’incidenza degli oneri per la sicurezza “in quanto le stesse sono state integralmente inserite nella voce destinata alla sicurezza, così come determinate dall’Ente appaltante nella misura di euro 436.901,82”. Il modulo di analisi prezzi predisposto era stato redatto dalla committente in modo da rendere confrontabili le varie offerte tra loro e con l’analisi prezzi redatta dalla committente stessa. Di qui la richiesta di utilizzo del modulo “a pena di esclusione”. L’impiego di modulo diverso comporta una violazione delle regole procedimentali stabilite nel bando di gara e il diverso criterio seguito dal Consorzio non consente confronti e valutazioni tempestivi e in equivoci (che invece il rispetto del modello richiesto avrebbe permesso di raggiungere)”. Anche la successiva esposizione del motivo in esame non appare coerente con l’effettivo andamento dei fatti atteso che il consorzio ricorrente, tra l’altro, cita ripetutamente quale stazione appaltante la MONTEPO S.p.A., invece della società resistente SO.P.R.IN. S.p.A.
In ogni caso il motivo è infondato.
La rilevata difformità tra l’analisi dei prezzi imposta dalla lettera d’invito e quelle presentata dal consorzio ricorrente non è meramente formale bensì di carattere sostanziale in quanto - mentre la lex specialis di gara richiedeva, indistintamente, di indicare l’incidenza di ogni voce di spesa su ciascuna delle voci di prezzo - il consorzio ricorrente ha omesso di indicare l’incidenza degli oneri legati all’attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; e poiché la redazione dell’analisi dei prezzi in conformità alla scheda allegata alla lettera d’invito era da questa richiesta a pena di esclusione, la commissione - rilevata la predetta difformità - non ha potuto che farne derivare l’esclusione dalla gara del consorzio ricorrente. Non può essere condivisa, infine, la censura proposta in via subordinata dal consorzio ricorrente, circa l’illegittimità della detta prescrizione contenuta nella lettera invito: l’indicazione separata di ciascuna delle voci di costo, comprese quelle inerenti gli oneri per la sicurezza, rispondeva al ragionevole intento di consentire alla stazione appaltante di verificare l’incidenza concreta delle varie voci di costo ed, in specie, di valutare quanto l’impresa concorrente intendesse spendere per la sicurezza “lavorazione per lavorazione”; né assume alcuna rilevanza il fatto che gli oneri di sicurezza siano stati indicati nel bando e non siano soggetti a ribasso in quanto - anche così stando le cose - l’aver imposto una loro indicazione parcellizzata, in seno all’analisi prezzi, non equivale certo, come invece afferma il consorzio ricorrente, ad aver imposto un calcolo degli utili sui costi per la sicurezza, considerato che l’analisi dei prezzi ha la sola funzione di illustrare l’equilibrio economico dell’offerta economica e non assume valore vincolante di offerta la quale è espressa dalla voce sintetica finale, che riassume i calcoli operati nell’analisi prezzi.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Paolo Lotti Referendario
Antonio Plaisant Referendario, estensore

 

Depositata in Segreteria a sensi
di Legge il 19 aprile 2004



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