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n. 4-2004 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 aprile 2004 n. 647
Pres. Alfredo Gomez De Ayala - Est. Bernardo Baglietto
Robbiano Claudio (avv.ti G. Bormioli e A. Re) c. Provincia di Alessandria (avv.ti A. Vella e D. Sannazzaro) e c. Comune di Ovada.


Autorizzazioni amministrative – Scarichi industriali –- Irregolarità edilizie dei manufatti adibiti allo scarico – Diniego dell’autorizzazione – Illegittimità.

La valutazione circa la conformità urbanistica ed edilizia degli impianti industriali e quella circa l’assentibilità degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti, con la conseguenza che eventuali irregolarità urbanistiche dei manufatti non possono legittimare il diniego dell’autorizzazione allo scarico e viceversa


(omissis)

 

Considerato che nella presente sede la Provincia di Alessandria eccepisce l’irricevibilità del ricorso straordinario, in quanto notificato ad oltre 120 giorni dalla data della nota 28 agosto 2003, prot. n. 100703, con cui essa aveva comunicato al ricorrente gli estremi dell’atto di diniego di autorizzazione nel frattempo adottato;

 

Ritenuto che la Provincia non ha tuttavia provato in alcun modo in cui la nota di cui sopra sia stata ricevuta dal ricorrente;
Ritenuto che, in mancanza di tale prova, da fornirsi ad esclusivo onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione, il ricorso deve dichiararsi ricevibile e può pertanto essere esaminato nel merito;

 

Considerato che dagli atti impugnati risulta che non sono state riscontrate ragioni di carattere ambientale ostative alla richiesta autorizzazione allo scarico nell’alveo del torrente Stura delle acque provenienti dalle vasche di decantazione a servizio dell’impianto di frantumazione di inerti gestito dal ricorrente, e che il diniego è stato motivato unicamente in ragione della circostanza che le vasche stesse sarebbero sprovviste di concessione edilizia e che esse si trovano in area cui il piano regolatore attribuisce destinazione di zona incompatibile con il loro utilizzo;
Considerato che il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce che la legittimità urbanistica ed edilizia dell’impianto sarebbe irrilevante ai fini della valutazione delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, compiutamente ed esaustivamente disciplinate dal D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152;

 

Ritenuto che tale censura deve essere condivisa, in quanto la valutazione circa la conformità urbanistica ed edilizia degli impianti industriali e quella circa l’assentibilità degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti, con la conseguenza che l’even-tuale irregolarità edilizia delle opere, pur potendo legittimare eventuali provvedimenti repressivi in materia edilizia, non costituisce parametro di giudizio per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico (T.A.R. Lombardia – Milano, ord. 6 marzo 2002, n. 553), così come, all’inverso, le norme connesse all’igiene e sanità delle costruzioni, tra le quali rientrano quelle relative alla disciplina degli scarichi, non sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa urbanistica ed edilizia, per cui la violazione delle prime non determina alcuna incidenza sulla legittimità dei provvedimenti adottati in materia di disciplina dell’attività edilizia (T.A.R. Sicilia – Catania, III, 1° luglio 1992, n. 525);
Ritenuto che, in ragione della rilevata ed assorbente fondatezza del suo primo motivo, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati;
Ritenuto che, concorrendo giustificati motivi, può comunque disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Torino il 21 aprile 2004.


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