| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 aprile 2004
n. 647
Pres. Alfredo Gomez De Ayala - Est. Bernardo Baglietto
Robbiano Claudio (avv.ti G. Bormioli e A. Re) c. Provincia
di Alessandria (avv.ti A. Vella e D. Sannazzaro) e c. Comune
di Ovada. |
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Autorizzazioni amministrative – Scarichi
industriali –- Irregolarità edilizie dei manufatti adibiti
allo scarico – Diniego dell’autorizzazione – Illegittimità.
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La valutazione circa la conformità urbanistica
ed edilizia degli impianti industriali e quella circa l’assentibilità
degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono
oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti,
con la conseguenza che eventuali irregolarità urbanistiche
dei manufatti non possono legittimare il diniego dell’autorizzazione
allo scarico e viceversa
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(omissis)
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Considerato che nella presente sede la Provincia
di Alessandria eccepisce l’irricevibilità del ricorso straordinario,
in quanto notificato ad oltre 120 giorni dalla data della
nota 28 agosto 2003, prot. n. 100703, con cui essa aveva
comunicato al ricorrente gli estremi dell’atto di diniego
di autorizzazione nel frattempo adottato;
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Ritenuto che la Provincia non ha tuttavia
provato in alcun modo in cui la nota di cui sopra sia stata
ricevuta dal ricorrente;
Ritenuto che, in mancanza di tale prova, da fornirsi ad
esclusivo onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione,
il ricorso deve dichiararsi ricevibile e può pertanto essere
esaminato nel merito;
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Considerato che dagli atti impugnati risulta
che non sono state riscontrate ragioni di carattere ambientale
ostative alla richiesta autorizzazione allo scarico nell’alveo
del torrente Stura delle acque provenienti dalle vasche
di decantazione a servizio dell’impianto di frantumazione
di inerti gestito dal ricorrente, e che il diniego è stato
motivato unicamente in ragione della circostanza che le
vasche stesse sarebbero sprovviste di concessione edilizia
e che esse si trovano in area cui il piano regolatore attribuisce
destinazione di zona incompatibile con il loro utilizzo;
Considerato che il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione,
deduce che la legittimità urbanistica ed edilizia dell’impianto
sarebbe irrilevante ai fini della valutazione delle condizioni
per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, compiutamente
ed esaustivamente disciplinate dal D.L.vo 11 maggio 1999,
n. 152;
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Ritenuto che tale censura deve essere condivisa,
in quanto la valutazione circa la conformità urbanistica
ed edilizia degli impianti industriali e quella circa l’assentibilità
degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono
oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti,
con la conseguenza che l’even-tuale irregolarità edilizia
delle opere, pur potendo legittimare eventuali provvedimenti
repressivi in materia edilizia, non costituisce parametro
di giudizio per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico
(T.A.R. Lombardia – Milano, ord. 6 marzo 2002, n. 553),
così come, all’inverso, le norme connesse all’igiene e sanità
delle costruzioni, tra le quali rientrano quelle relative
alla disciplina degli scarichi, non sono rilevanti ai fini
dell’applicazione della normativa urbanistica ed edilizia,
per cui la violazione delle prime non determina alcuna incidenza
sulla legittimità dei provvedimenti adottati in materia
di disciplina dell’attività edilizia (T.A.R. Sicilia – Catania,
III, 1° luglio 1992, n. 525);
Ritenuto che, in ragione della rilevata ed assorbente fondatezza
del suo primo motivo, il ricorso deve essere conclusivamente
accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti
con esso impugnati;
Ritenuto che, concorrendo giustificati motivi, può comunque
disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul
ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Torino il 21 aprile 2004.
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