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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 20 marzo 2004 n. 466
Pres. Calvo Est. Correale
P.L. (avv. F.d’Agostini e C. Tomiozzo) c. Regione Piemonte


Giurisdizione amministrativa - Imposte e tasse – Provvedimento della P.A. sul presupposto per l’esenzione dall’imposta - Non sussiste

In materia di imposte e tasse non era prevista - e non lo è tuttora (anche a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 9 c.p.c. e dell’art. 2 del d. lgs. 31.12.1992, n. 546, sulla giurisdizione delle Commissioni tributarie) – la giurisdizione del Tribunale amministrativo (fattispecie in materia di tassa di concessione regionale per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di ambulatorio veterinario)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. 466 Anno 2004
R.g. n. 930 Anno 1996

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2^ Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 930/1996 proposto dal

 

dr. Paolo Lunazzi, rappresentato e difeso dagli avvocati F.d’Agostini e C. Tomiozzo ed elettivamente domiciliato in Torino, via Garibaldi, 45 presso lo studio dei medesimi

 

contro

 

la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento
dell’atto prot. n. 600 del 26/2/96, pervenuto a mezzo raccomandata in data 28/6/96, con il quale il responsabile presso la Regione Piemonte dell’assessorato al bilancio, finanza, programmazione economica, personale e sua organizzazione, patrimonio – servizio tributi – dott. Giovanni Tarizzo, respingeva la domanda di annullamento del processo verbale n. 1379/294/94 elevato in data 24/10/95 per omesso pagamento della tassa di concessione regionale per gli anni 1992-93-94, inoltrata al Presidente della Giunta Regionale il 21/11/95 e, con esso, ogni atto precedente e presupposto.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa e la produzione documentale della parte ricorrente;
Relatore alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004 il Referendario dr. Ivo Correale;
Nessuno comparso per il ricorrente
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il dr. Lunazzi, volendo aprire al pubblico nel Comune di Rivoli uno studio medico-veterinario per uso personale, presentava in data 17.11.1987 una domanda al medesimo Comune per ottenere l’autorizzazione sanitaria ritenuta necessaria. Con nota in data 16.12.1987, l’Assessore alla Sanità – Servizi ecologici Ambiente – Farmacie – Servizi Sociali del detto comune faceva presente all’interessato che “Per il caso specifico non è richiesta dalla normativa vigente alcuna autorizzazione sanitaria. La normativa richiede specifica autorizzazione esclusivamente per gli ambulatori Veterinari…”. Richiamando la legge regionale n. 13/80 e il Regolamento Comunale di Igiene, l’Assessore del Comune di Rivoli specificava infatti che per “ambulatori” dovessero intendersi “Gli istituti aventi individualità e organizzazione propria e autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato e personale in cui il medico esercita la professione”.
Successivamente, in seguito ad un’ispezione effettuata dai competenti organi regionali, in data 29.5.1995 era redatto un verbale con il quale si contestava al dr. Lunazzi la violazione delle norme che regolavano la tassazione delle concessioni per l’apertura di ambulatori veterinari per l’anno 1994 ed era notificata in data 10.6.1995 l’iscrizione a ruolo della somma di £. 921.000. Il dr. Lunazzi presentava al Servizio Tributi della Regione Piemonte (indirizzandola per conoscenza anche al concessionario per la riscossione) un’istanza in data 7 luglio 1995 di annullamento o revoca della predetta iscrizione a ruolo e del processo verbale che ne costituiva presupposto, richiamando quanto era stato a lui comunicato nel 1987 dall’assessore del Comune di Rivoli in merito alla ritenuta non necessità dell’autorizzazione sanitaria.
Con nota del 24.10.1995, il responsabile del Servizio Tributi della Regione Piemonte precisava che “…in base a quanto previsto dalla normativa vigente tutte le strutture veterinarie sono da considerarsi ambulatori e quindi soggette al pagamento della tassa in oggetto”, trasmettendo al dr. Lunazzi “ copia della risposta al quesito riguardante la distinzione tra studi professionali e ambulatori formulata dal Veterinario Regionale” e rimandando alla legge 5.2.92 n. 175, nel frattempo entrata in vigore, al relativo d.m. di attuazione e alle pronunce dell’Ordine dei Veterinari di Torino: con la stessa nota” si comunica(va) che era stato predisposto l’annullamento del processo verbale sopra citato e si trasmette(va) in allegato un nuovo provvedimento corrispondente al mancato pagamento della tassa di rilascio dell’autorizzazione in oggetto dovuta per gli anni per cui non è intervenuta la prescrizione”.
Avverso tale provvedimento di constatazione di violazione e contestuale richiesta di pagamento della cifra di £. 1.091.700 relativa al tributo evaso, agli interessi di mora, alla soprattassa in misura ridotta e alle spese di notifica, emesso in pari data 24.10.1995, il dr. Lunazzi presentava ricorso al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, ai sensi dell’art. 9 l.r. n. 13/80.
Con nota prot. n. 600 del 26.2.1996, il Responsabile del servizio Tributi, in riferimento a tale iniziativa del dr. Lunazzi, comunicava che “…si riconferma quanto già comunicato con la nostra lettera del 19/10/95 prot. n. 3986 ed in allegato si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della comunicazione relativa alle autorizzazioni in oggetto, trasmesse dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte al Comune di Rivoli. Pertanto, qualora il processo verbale sopra citato non venga pagato si procederà alla riscossione coattiva del credito.”
Con ricorso a questo Tribunale notificato in data 23.4 1996, il dr. Lunazzi impugnava tale ultima nota, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

 

1°) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge: artt. 193, 196 R.D. 1265/1934, così come modificati dall’art. 23 D.P.R. 854/1955; art 2 s.s. L.R. 6/3/80 n. 13.
Ricostruendo la cronologia dei fatti, il ricorrente lamentava che fosse a lui richiesto il pagamento di un tributo per un’autorizzazione che lui aveva esplicitamente richiesto a suo tempo al Comune di Rivoli e che questo aveva negato, ritenendola non necessaria.

 

2°) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge: art. 9 L.R. n. 13/1980; difetto di istruttoria.
Il ricorrente lamentava che la decisione del ricorso amministrativo da lui presentato al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte fosse stata espressa dall’assessorato al bilancio, programmazione economica, personale, patrimonio – Servizio Tributi e non dall’Autorità cui era stato indirizzato. Inoltre, tale comunicazione del diniego era fondato sul riferimento ad una precedente nota del 19.10.1995 mai ricevuta dall’interessato.

 

3°) Eccesso di potere; contraddittorietà tra più atti.
Il mancato accoglimento del ricorso proposto dal dr. Lunazzi faceva emergere la contraddittorietà del comportamento della Regione Piemonte che, prima, riteneva non necessaria la richiesta autorizzazione e, poi, richiedeva la tassa per la riscontrata mancanza di tale autorizzazione.
In realtà, lo studio medico in cui il dr. Lunazzi svolgeva la sua attività professionale non poteva qualificarsi come “ambulatorio”, nel senso già specificato nel 1987 dall’assessore del Comune di Rivoli perché in esso non vi operava una pluralità di medici ma unicamente il ricorrente.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
In merito, il Collegio osserva come nel caso di specie il ricorrente contesti l’adozione nei suoi confronti di un provvedimento relativo al versamento di somme riguardanti la tassa di concessione regionale dovuta per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di ambulatorio veterinario.
Ma in materia di imposte e tasse non era prevista dalla legislazione vigente al momento della proposizione della domanda, ai sensi dell’art. 5 c.p.c. – né tuttora - la giurisdizione di questo Tribunale.
L’art. 9 c.p.c. in vigore all’epoca della proposizione della domanda, infatti, prevedeva che “Il Tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il Tribunale è altresì competente per le cause in materia di imposte e tasse…”.
Così pure, all’epoca era vigente il testo dell’art. 2 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 che individuava nell’elencazione di cui alle lettere da a) a i) le controversie oggetto della giurisdizione speciale delle commissioni tributarie.
Per quel che riguarda, infine, la giurisdizione di questo Tribunale adito si ricorda che gli articoli 2-3-4-5 della l. 6.12.1971 n. 1034 non prevedono che esso si pronunci su provvedimenti relativi ad imposte e tasse come quella di cui il ricorrente si duole, della cui legittimità – anche se in riferimento all’impugnazione di provvedimenti provenienti dalla p.a., deve occuparsi altra Autorità Giudiziaria.
In merito si richiama anche la conclusione cui è pervenuta la giurisprudenza che ha avuto modo di precisare come “Il giudice amministrativo non ha giurisdizione in merito alla controversia che ha per oggetto l’esistenza o meno del presupposto di fatto che …determina l’esenzione dall’imposta” (Cons. St, sez. IV, 13.10.03 n. 6204).
Poichè, nel caso di specie, proprio il presupposto di fatto che determinerebbe l’esenzione dall’imposta è oggetto delle doglianze del ricorrente, questo Tribunale non ritiene di individuare ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale sopra riportato.
Per quanto sopra detto, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente non dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Sezione 2^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino alla camera di consiglio del 18 febbraio 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario, estensore
Giuseppa Leggio Referendario

 

Depositata in Segreteria a sensi
di Legge il 20 marzo 2004



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