| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 20 marzo 2004
n. 466
Pres. Calvo Est. Correale
P.L. (avv. F.d’Agostini e C. Tomiozzo) c. Regione Piemonte
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Giurisdizione amministrativa - Imposte e
tasse – Provvedimento della P.A. sul presupposto per l’esenzione
dall’imposta - Non sussiste
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In materia di imposte e tasse non era prevista
- e non lo è tuttora (anche a seguito dell’intervenuta modifica
dell’art. 9 c.p.c. e dell’art. 2 del d. lgs. 31.12.1992,
n. 546, sulla giurisdizione delle Commissioni tributarie)
– la giurisdizione del Tribunale amministrativo (fattispecie
in materia di tassa di concessione regionale per il rilascio
dell’autorizzazione all’attività di ambulatorio veterinario)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. 466 Anno 2004
R.g. n. 930 Anno 1996
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
2^ Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 930/1996 proposto dal
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dr. Paolo Lunazzi, rappresentato e
difeso dagli avvocati F.d’Agostini e C. Tomiozzo ed elettivamente
domiciliato in Torino, via Garibaldi, 45 presso lo studio
dei medesimi
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contro
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la Regione Piemonte, in persona del
Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in
giudizio;
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per l’annullamento
dell’atto prot. n. 600 del 26/2/96, pervenuto a mezzo raccomandata
in data 28/6/96, con il quale il responsabile presso la
Regione Piemonte dell’assessorato al bilancio, finanza,
programmazione economica, personale e sua organizzazione,
patrimonio – servizio tributi – dott. Giovanni Tarizzo,
respingeva la domanda di annullamento del processo verbale
n. 1379/294/94 elevato in data 24/10/95 per omesso pagamento
della tassa di concessione regionale per gli anni 1992-93-94,
inoltrata al Presidente della Giunta Regionale il 21/11/95
e, con esso, ogni atto precedente e presupposto.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa e la produzione documentale
della parte ricorrente;
Relatore alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004 il Referendario
dr. Ivo Correale;
Nessuno comparso per il ricorrente
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Il dr. Lunazzi, volendo aprire al pubblico
nel Comune di Rivoli uno studio medico-veterinario per uso
personale, presentava in data 17.11.1987 una domanda al
medesimo Comune per ottenere l’autorizzazione sanitaria
ritenuta necessaria. Con nota in data 16.12.1987, l’Assessore
alla Sanità – Servizi ecologici Ambiente – Farmacie – Servizi
Sociali del detto comune faceva presente all’interessato
che “Per il caso specifico non è richiesta dalla normativa
vigente alcuna autorizzazione sanitaria. La normativa richiede
specifica autorizzazione esclusivamente per gli ambulatori
Veterinari…”. Richiamando la legge regionale n. 13/80 e
il Regolamento Comunale di Igiene, l’Assessore del Comune
di Rivoli specificava infatti che per “ambulatori” dovessero
intendersi “Gli istituti aventi individualità e organizzazione
propria e autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio
privato e personale in cui il medico esercita la professione”.
Successivamente, in seguito ad un’ispezione effettuata dai
competenti organi regionali, in data 29.5.1995 era redatto
un verbale con il quale si contestava al dr. Lunazzi la
violazione delle norme che regolavano la tassazione delle
concessioni per l’apertura di ambulatori veterinari per
l’anno 1994 ed era notificata in data 10.6.1995 l’iscrizione
a ruolo della somma di £. 921.000. Il dr. Lunazzi presentava
al Servizio Tributi della Regione Piemonte (indirizzandola
per conoscenza anche al concessionario per la riscossione)
un’istanza in data 7 luglio 1995 di annullamento o revoca
della predetta iscrizione a ruolo e del processo verbale
che ne costituiva presupposto, richiamando quanto era stato
a lui comunicato nel 1987 dall’assessore del Comune di Rivoli
in merito alla ritenuta non necessità dell’autorizzazione
sanitaria.
Con nota del 24.10.1995, il responsabile del Servizio Tributi
della Regione Piemonte precisava che “…in base a quanto
previsto dalla normativa vigente tutte le strutture veterinarie
sono da considerarsi ambulatori e quindi soggette al pagamento
della tassa in oggetto”, trasmettendo al dr. Lunazzi “ copia
della risposta al quesito riguardante la distinzione tra
studi professionali e ambulatori formulata dal Veterinario
Regionale” e rimandando alla legge 5.2.92 n. 175, nel frattempo
entrata in vigore, al relativo d.m. di attuazione e alle
pronunce dell’Ordine dei Veterinari di Torino: con la stessa
nota” si comunica(va) che era stato predisposto l’annullamento
del processo verbale sopra citato e si trasmette(va) in
allegato un nuovo provvedimento corrispondente al mancato
pagamento della tassa di rilascio dell’autorizzazione in
oggetto dovuta per gli anni per cui non è intervenuta la
prescrizione”.
Avverso tale provvedimento di constatazione di violazione
e contestuale richiesta di pagamento della cifra di £. 1.091.700
relativa al tributo evaso, agli interessi di mora, alla
soprattassa in misura ridotta e alle spese di notifica,
emesso in pari data 24.10.1995, il dr. Lunazzi presentava
ricorso al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,
ai sensi dell’art. 9 l.r. n. 13/80.
Con nota prot. n. 600 del 26.2.1996, il Responsabile del
servizio Tributi, in riferimento a tale iniziativa del dr.
Lunazzi, comunicava che “…si riconferma quanto già comunicato
con la nostra lettera del 19/10/95 prot. n. 3986 ed in allegato
si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della comunicazione
relativa alle autorizzazioni in oggetto, trasmesse dall’Assessorato
alla Sanità della Regione Piemonte al Comune di Rivoli.
Pertanto, qualora il processo verbale sopra citato non venga
pagato si procederà alla riscossione coattiva del credito.”
Con ricorso a questo Tribunale notificato in data 23.4 1996,
il dr. Lunazzi impugnava tale ultima nota, chiedendone l’annullamento
per i seguenti motivi:
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1°) Illegittimità per violazione e falsa
applicazione di legge: artt. 193, 196 R.D. 1265/1934, così
come modificati dall’art. 23 D.P.R. 854/1955; art 2 s.s.
L.R. 6/3/80 n. 13.
Ricostruendo la cronologia dei fatti, il ricorrente lamentava
che fosse a lui richiesto il pagamento di un tributo per
un’autorizzazione che lui aveva esplicitamente richiesto
a suo tempo al Comune di Rivoli e che questo aveva negato,
ritenendola non necessaria.
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2°) Illegittimità per violazione e falsa
applicazione di legge: art. 9 L.R. n. 13/1980; difetto di
istruttoria.
Il ricorrente lamentava che la decisione del ricorso amministrativo
da lui presentato al Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte fosse stata espressa dall’assessorato al bilancio,
programmazione economica, personale, patrimonio – Servizio
Tributi e non dall’Autorità cui era stato indirizzato. Inoltre,
tale comunicazione del diniego era fondato sul riferimento
ad una precedente nota del 19.10.1995 mai ricevuta dall’interessato.
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3°) Eccesso di potere; contraddittorietà
tra più atti.
Il mancato accoglimento del ricorso proposto dal dr. Lunazzi
faceva emergere la contraddittorietà del comportamento della
Regione Piemonte che, prima, riteneva non necessaria la
richiesta autorizzazione e, poi, richiedeva la tassa per
la riscontrata mancanza di tale autorizzazione.
In realtà, lo studio medico in cui il dr. Lunazzi svolgeva
la sua attività professionale non poteva qualificarsi come
“ambulatorio”, nel senso già specificato nel 1987 dall’assessore
del Comune di Rivoli perché in esso non vi operava una pluralità
di medici ma unicamente il ricorrente.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è inammissibile per difetto di
giurisdizione.
In merito, il Collegio osserva come nel caso di specie il
ricorrente contesti l’adozione nei suoi confronti di un
provvedimento relativo al versamento di somme riguardanti
la tassa di concessione regionale dovuta per il rilascio
dell’autorizzazione all’attività di ambulatorio veterinario.
Ma in materia di imposte e tasse non era prevista dalla
legislazione vigente al momento della proposizione della
domanda, ai sensi dell’art. 5 c.p.c. – né tuttora - la giurisdizione
di questo Tribunale.
L’art. 9 c.p.c. in vigore all’epoca della proposizione della
domanda, infatti, prevedeva che “Il Tribunale è competente
per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il Tribunale è altresì competente per le cause in materia
di imposte e tasse…”.
Così pure, all’epoca era vigente il testo dell’art. 2 d.lgs.
31.12.1992 n. 546 che individuava nell’elencazione di cui
alle lettere da a) a i) le controversie oggetto della giurisdizione
speciale delle commissioni tributarie.
Per quel che riguarda, infine, la giurisdizione di questo
Tribunale adito si ricorda che gli articoli 2-3-4-5 della
l. 6.12.1971 n. 1034 non prevedono che esso si pronunci
su provvedimenti relativi ad imposte e tasse come quella
di cui il ricorrente si duole, della cui legittimità – anche
se in riferimento all’impugnazione di provvedimenti provenienti
dalla p.a., deve occuparsi altra Autorità Giudiziaria.
In merito si richiama anche la conclusione cui è pervenuta
la giurisprudenza che ha avuto modo di precisare come “Il
giudice amministrativo non ha giurisdizione in merito alla
controversia che ha per oggetto l’esistenza o meno del presupposto
di fatto che …determina l’esenzione dall’imposta” (Cons.
St, sez. IV, 13.10.03 n. 6204).
Poichè, nel caso di specie, proprio il presupposto di fatto
che determinerebbe l’esenzione dall’imposta è oggetto delle
doglianze del ricorrente, questo Tribunale non ritiene di
individuare ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale
sopra riportato.
Per quanto sopra detto, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per carenza di giurisdizione.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente non dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte – Sezione 2^, definitivamente pronunciando, dichiara
inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in
epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino alla camera di consiglio
del 18 febbraio 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario, estensore
Giuseppa Leggio Referendario
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Depositata in Segreteria a sensi
di Legge il 20 marzo 2004
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