| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 aprile 2004
n. 643
Pres. Alfredo Gomez De Ayala - Est. Bernardo Baglietto
Immobiliare Petaso s.r.l. (avv.ti A. Comba e M. E. Comba)
c. Comune di Oleggio (avv. V. Barosio). |
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Permesso di costruire – Oneri di urbanizzazione
– Inclusione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti –
Esclusione.
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I costi relativi all’attività di “smaltimento”
dei rifiuti non concorrono a formare gli oneri di urbanizzazione
dovuti a fronte del rilascio del permesso di costruire,
nel quale devono essere compresi i soli costi relativi alle
infrastrutture. Ciò si desume sia dalla deliberazione del
Consiglio Regionale del Piemonte del 26 maggio 1977, n.
179-4170 la quale fa espresso riferimento alle “opere necessarie
al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti” e non anche
al loro esercizio, sia dalla considerazione che lo smaltimento
delle acque reflue, come dei rifiuti solidi urbani e degli
eventuali rifiuti industriali, sconta una separata tariffa
disciplinata da norme speciali.
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(omissis)
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Considerato che la società ricorrente espone
di aver presentato al Comune di Oleggio un piano esecutivo
convenzionato per l’edificazione di un appezzamento di terreno;
Considerato che a seguito dell’approvazione di detto piano,
disposta con deliberazione C.C. 6 settembre 2001, n. 51,
essa ha stipulato con il Comune convenzione urbanistica
per atto a rogito Notaio Cafagno di Novara in data 24 ottobre
2001, rep. n. 35165/9291;
Considerato che con l’art. 9 della convenzione le parti
hanno stabilito che, per quanto interessa nella presente
sede, “in relazione al disposto n. 2 dell’art. 45 L.R. 56/77,
il contributo per le opere di urbanizzazione primarie e
secondarie viene determinato, di volta in volta, per ogni
singolo intervento, applicando l’onere unitario stabilito
dalle tariffe vigenti all’atto di ritiro della concessione,
per il tipo di attività richiesta, in rapporto alla superficie
progettata”;
Considerato che con nota 8 marzo 2003, prot. n. 7801 il
Comune, riferendosi alla richiesta di “variante in corso
d’opera del progetto approvato con C.E. n. 80/02 del 30.07.02”,
ha comunicato che la Commissione Edilizia si era espressa
in senso favorevole e che il rilascio della concessione
era subordinato al pagamento dei contributi quantificati
come in appresso:
- contributo per oneri di urbanizzazione primaria € 23.872,87
a scomputo;
- contributo per oneri di urbanizzazione secondaria € 9.214,09
a scomputo;
- quota smaltimento rifiuti € 16.543,38 a scomputo;
Considerato che la ricorrente ha versato il totale richiesto
in data 15 aprile 2003;
Considerato che con nota 11 agosto 2003, prot. n. 24511
il Comune, riferendosi alla domanda presentata dalla ricorrente
in data 9 aprile 2002, prot. n. 10478 per i lavori di “costruzione
di un capannone industriale con annessi uffici e alloggio
del custode”, la nota del Commissario Prefettizio in data
23 aprile 2003, prot. n. 14139 e la deliberazione C.C. 9
settembre 1977, n. 118, ha preteso il pagamento di ulteriori
€ 190.249,39 per “quota di smaltimento rifiuti”;
Considerato che con il primo motivo la società ricorrente
deduce che poiché tale voce contributiva non era prevista
in convenzione, essa non è dovuta; Ritenuto, conformemente
ai precedenti di questa stessa Sezione, che laddove la quantificazione
dei contributi di concessione edilizia sia contenuta in
una convenzione (e non derivi perciò da un atto unilaterale
del Comune), questa diviene vincolante ed inderogabile per
tutte le parti stipulanti, con la conseguenza che il Comune
non può di norma apportare nessuna modifica a quanto ivi
stabilito (T.A.R. Piemonte, I, 21 novembre 2001, n. 2154);
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Ritenuto in particolare che “la determinazione
del Comune di addivenire ad una convenzione in materia urbanistica
segna il mutamento dei termini del rapporto tra le parti,
facendo venir meno la possibilità di emenda delle determinazioni
amministrative sull’oggetto del rapporto, (in quanto) la
convenzione è stipulata anche nell’interesse pubblico, e
la valutazione degli oneri che graveranno sul-l’intervento
ha carattere unitario, sì che non è possibile pretendere
di esercitare nuovamente il potere già esercitato (...)
dopo la definizione del rapporto in termini convenzionali”
(T.A.R. Piemonte, I, 27 marzo 2002, n. 748);
Ritenuto che occorre pertanto verificare l’esatta portata
della pattuizione convenzionale;
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Considerato che questa menziona unicamente
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, senza
alcuna precisazione o elencazione;
Ritenuto che per la loro definizione occorre pertanto fare
riferimento alla normativa in vigore all’atto del rilascio
della concessione, così come espressamente stabilito in
convenzione;
Considerato che la richiesta di concessione cui afferisce
in contributo richiesto è stata presentata il 9 aprile 2002,
ma non consta dagli atti quale sia la data di rilascio della
concessione medesima;
Considerato che il nuovo testo unico in materia edilizia
approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è entrato in
vigore il 30 giugno 2002;
Considerato in ogni modo che, fino a quella data ha trovato
applicazione l’art. 4 L. 29 settembre 1964 , n. 847, richiamato
dall’art. 5 L. 29 gennaio 1977, n. 10, che conteneva un
elenco delle opere di urbanizzazione primarie (le uniche
che rilevano in questa sede) comprendente: a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; c) rete
idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica
e del gas; f) pubblica illuminazione ; g) spazi di verde
attrezzato;
Considerato che il nuovo testo unico ha variato tale elencazione,
includendovi, al suo art. 16, commi 7 e 7-bis, oltre alle
opere precedentemente citate “i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai Comuni sulla base dei criteri
definiti dalle Regioni”;
Considerato che secondo l’art. 51 L.R. 5 dicembre 1977,
n. 56 l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria comprende:
a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente
necessarie per rendere il terreno idoneo all’insediamento;
b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento
e per l’accesso agli edifici residenziali e non; spazi di
sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione
delle intersezioni stradali pertinenti gli insediamenti
residenziali e non; attrezzature per il traffico; c) opere
di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; d) rete
ed impianti per lo smaltimento e la depurazione dei rifiuti
liquidi; e) sistema di distribuzione dell’energia elettrica
e canalizzazioni per gas e telefono; f) spazi attrezzati
di verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi
di cui alla lettera b);
Considerato che, in esito all’istruttoria disposta con precedente
ordinanza collegiale 10 dicembre 2003, n. 1459/i, il Comune
di Oleggio ha riferito con nota 27 gennaio 2004, prot. n.
2487 di aver quantificato la quota di contributo in contestazione
richiamandosi al disposto della deliberazione C.R. 26 maggio
1977, n. 179-4170, che si riferisce alle “opere necessarie
al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi
e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi”;
Considerato che, secondo il Comune, con tale provvedimento
la Regione “correttamente distinse tale quota di contributo
concessorio da quelle relative agli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria”;
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Ritenuto che dal tenore della sopra citata
relazione comunale risulta che la quota di contributo in
contestazione (smaltimento rifiuti) non si riferisce ai
costi di costruzione delle opere a tale scopo necessarie
(condotte fognarie), bensì a quelli del loro esercizio,
quantificati forfetariamente;
Ritenuto che tale conclusione è confermata sul piano logico
dal fatto che le fognature sono comprese per legge fra le
opere di urbanizzazione primaria, per cui non vi sarebbe
ragione di scorporare la quota di contributo ad esse relativa
dalla somma dovuta per l’urbanizzazione primaria medesima;
Ritenuto che l’interpretazione del Comune, secondo cui la
concessione edilizia (oggi, il permesso di costruire), sconterebbe,
oltre alla quota di contributo commisurata agli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, anche un’ulteriore
quota commisurata allo “smaltimento rifiuti” non può essere
né argomentata dalla deliberazione regionale sopra citata,
né condivisa nel merito; Ritenuto infatti che la deliberazione
regionale menziona espressamente le opere necessarie per
lo smaltimento rifiuti (in pratica, le condotte fognarie),
e non il loro esercizio;
Ritenuto inoltre che lo smaltimento delle acque reflue sconta
comunque una separata tariffa disciplinata da norme speciali
(artt. 13, ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36) e che identiche
considerazioni valgono per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e degli eventuali rifiuti industriali, esso pure
soggetto a tributi particolari, disciplinati da norme speciali
(art. 58 D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507);
Ritenuto perciò che i costi dell’attività di smaltimento
rifiuti non concorrono a formare il contributo dovuto a
fronte del rilascio della concessione edilizia o del permesso
di costruire;
Ritenuto che per le esposte considerazioni la quota di contributo
di concessione pretesa dal Comune di Oleggio a titolo di
“quota smaltimento rifiuti” non può considerarsi dovuta
e le somme già versate dalla ricorrente a tale titolo dovranno
essere rimborsate;
Ritenuto che, dovendosi presumere la buona fede del Comune
(in applicazione analogica dell’art. 1147, comma 2 cod.
civ) e non avendo la ricorrente fornito prova contraria,
tale somma potrà essere aumentata degli interessi legali
secondo domanda soltanto a decorrere dalla data di notificazione
del ricorso (art. 2033 cod. civ.);
Ritenuto che entro tali limiti il ricorso merita conclusivamente
accoglimento, con le conseguenziali pronuncie sopra indicate;
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso
la compensazione integrale delle spese di giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul
ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei
limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara
la non debenza, da parte della società ricorrente, di alcuna
quota di contributo di concessione edilizia riferita allo
“smaltimento rifiuti” e condanna il Comune di Oleggio, in
persona del Sindaco in carica, a rimborsare in favore della
ricorrente medesima la somma di € 16.543,38, oltre agli
interessi legali dalla data del 14 novembre 2003. Spese
compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Torino il 21 aprile 2004
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