| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 21 aprile 2004
n. 2549
Pres. Cavallari, Est.Viola
Consorzio Etruria s.c.a.r.l. (Prof. Avv. Bracciodieta A.
e Avv. Fasano S.) contro Comune di Gallipoli, Italia Navigando
s.p.a., Gallipoli Navigando s.u.r.l. (Prof. Avv. Sticchi
Damiani E. e Prof. Avv. Portaluri P.) – Art. 113 del T.U.E.L.,
come modificato dall’art. 14 del d.l. n. 269/2003, conv.
in l. n. 326/2003 |
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1. Servizi pubblici locali - affidamento
– coesistenza opere e servizi - qualificazione della fattispecie.
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2. Affidamento dei servizi pubblici - società
a capitale interamente pubblico - affidamento diretto -
legittimità ex art. 14 del d.l. n. 269/03, conv. in l. n.
236/03.
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3. Affidamento dei servizi pubblici - società
a capitale interamente pubblico - affidamento diretto –
legittimità ex art. 113, comma 15-bis, del d.lgs n. 267/2000
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4. Affidamento diretto dei servizi pubblici
- società a capitale interamente pubblico - eccezione incostituzionalità
ed illegittimità comunitaria - infondatezza
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1. La qualificazione di una fattispecie di
affidamento di servizi pubblici locali è legata alla prevalenza
dei servizi pubblici rispetto alle opere da realizzare.
La problematica della qualificazione deve essere risolta
sulla base dei principi di accessorietà/prevalenza (funzionale
ed economica) propri sia dell’ordinamento comunitario che
dell’ordinamento interno che comportano l’inapplicabilità
della previsione del d. lgs. 157/1995 e dell’art. 116 del
d. lgs. 267/2000. All’affidamento di servizi si applica,
invece, l’art. 113 del T.U.E.L.
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2. L'art. 14 del d.l. 30 settembre 2003 n.
269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 236, ha
riformato l’art. 113 del d.lgs n. 267 del 2000, già modificato
dall’art. 35, comma 1, l. n. 448 del 2001.
Con particolare riferimento ai servizi di rilevanza industriale,
ora denominati servizi di 'rilevanza economica', il nuovo
testo dell'art. 113, comma 5, - differentemente dalla previgente
disposizione che ammetteva solo procedure ad evidenza pubblica
- dispone (lett. c) che la gestione del servizio possa essere
affidata anche a società a capitale interamente pubblico
“a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria attività
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano'.
La possibilità di un affidamento diretto a società totalitaria
con le suddette caratteristiche non è destinata a valere
soltanto per il futuro, ma viene presa in considerazione
anche con riferimento al passato, ex art. 113, comma 15-bis,
d.lgs n. 267/2000. (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19/2/2004,
n. 679)
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3. L’art. 113, comma 15-bis, del d.lgs n.
267/2000, rappresenta una norma di salvezza destinata a
conferire legittimità a provvedimenti di affidamento diretto
posti in essere sotto il vigore della precedente disciplina.
(Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19/2/2004 n. 679)
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4. L’affidamento diretto a società a capitale
interamente pubblico che perseguono le finalità analiticamente
individuate dall’art. 1, 2° comma, d. lgs. n. 1/1999, costituisce
una delle forme di intervento nell’economia legittimate
proprio dalla previsione dell’art. 41, 2° e 3° comma., Cost.
E’, pertanto, infondata l’eccezione di incostituzionalità.
È infondata anche la questione della compatibilità comunitaria
di tali affidamenti. Nei casi in cui si configura un affidamento
a società capitale interamente pubblico che perseguono le
finalità analiticamente individuate dall’art. 1, 2° comma,
D. Lgs. n. 1/1999, non è rinvenibile alcun contrasto con
la previsione dell’art. 86 del Trattato CE.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Puglia
II Sezione di Lecce
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composto dai Signori magistrati: Dott. Antonio
Cavallari - Presidente; Dott. Luigi Viola - Componente Relatore;
Dott. Pasquale Matrantuono - Componente ha pronunciato la
seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.1994/2003 proposto dal
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Consorzio Etruria s.c. a r.l. in persona
del legale rappresentante pro tempore Dott. Armando Vanni,
in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con
la S.A.L.E.S. di Aurelio Zambernardi s.a.s., rappresentato
e difeso dal Prof. Avv. Angelo Bracciodieta e dall’Avv.
Flavio Fasano, come da mandato a margine del ricorso, presso
lo studio del secondo in Lecce, via Leuca, angolo via degli
Stampacchia n.8, elettivamente domiciliato
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contro
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- il Comune di Gallipoli in persona
del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso,
in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione
in giudizio e di deliberazione della Giunta Municipale,
dai Proff. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e Pier Luigi Portaluri,
presso lo studio del primo in Lecce, via S. Francesco d’Assisi
n.33 elettivamente domiciliato;
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- Italia Navigando s.p.a. (Gruppo
Sviluppo Italia) in persona dell’Amministratore delegato
Ing. Renato Marconi, rappresentata e difesa, in virtù di
mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio,
dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, presso lo studio
dello stesso in Lecce, via S. Francesco d’Assisi n.33 elettivamente
domiciliata;
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- Gallipoli Navigando s.r.l. in persona
dell’Amministratore unico Ing. Renato Marconi, rappresentata
e difesa, in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione
in giudizio, dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, presso
lo studio dello stesso in Lecce, via S. Francesco d’Assisi
n.33 elettivamente domiciliata;
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per l’annullamento
a) della delibera n.36 del 24 giugno 2003 del Consiglio
comunale di Gallipoli avente ad oggetto l’approvazione della
convenzione con Italia Navigando s.p.a. "per la costituzione
di una società di scopo finalizzata alla realizzazione e
gestione della portualità turistica";
b) dell’istanza del 25 giugno 2003 prot. n.19303 con la
quale il Comune di Gallipoli chiedeva alla Capitaneria di
Porto di Gallipoli la concessione demaniale marittima quarantennale
del sito da destinare a portualità turistica;
c) della delibera n.39 dell’11 luglio 2003 del Consiglio
comunale di Gallipoli avente ad oggetto "ordine del giorno
sulle competenze del Comune in ordine alle funzioni di assetto,
pianificazione ed utilizzazione dei territori";
d) della delibera n.47 del 27 agosto 2003 del Consiglio
di Gallipoli avente ad oggetto "esame ed approvazione progetto
preliminare per la realizzazione del porto turistico ai
fini della concessione demaniale marittima ed in esecuzione
della convenzione stipulata con Italia Navigando";
e) dell’ulteriore istanza 30 agosto 2003 prot. n.25855 avente
ad oggetto: "integrazione richiesta di concessione demaniale
marittima per la realizzazione di un approdo turistico nel
porto commerciale di Gallipoli";
f) di ogni atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata
e delle controinteressate;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 10 marzo 2004 la
relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola ed uditi altresì,
l’Avv. Flavio Fasano ed il Prof. Avv. Angelo Bracciodieta
per il ricorrente, i Proff. Avv. Ernesto Sticchi Damiani
e Pier Luigi Portaluri per l’Amministrazione resistente
ed il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per le controinteressate;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con delibera n.36 del 24 giugno 2003, il
Consiglio Comunale di Gallipoli recepiva una lettura di
intenti con Italia Navigando s.p.a. (facente parte del Gruppo
Sviluppo Italia) prevedente:
1) la stipula di una convenzione, contestualmente approvata,
con Italia Navigando s.p.a. destinata a regolamentare lo
svolgimento dell’iniziativa;
2) la costituzione, da parte di Italia Nuova s.p.a., di
una società, denominata Gallipoli Navigando, inizialmente
interamente partecipata solo dalla società privata, ma con
la possibilità, per il Comune di Gallipoli di decidere successivamente
di partecipare alla compagine sociale (art.6 della convenzione);
3) la redazione, da parte della costituenda società (o di
Italia Navigando s.p.a.) di un progetto tecnico, economico
e gestionale a supporto dell’istanza per l’ottenimento delle
occorrende concessioni demaniali marittime;
4) la realizzazione degli interventi programmati, sostanzialmente
costituiti dalla realizzazione e gestione di un nuovo porto
turistico, su aree appositamente ottenute in concessione
dall’autorità demaniale marittima ed "ogni iniziativa di
animazione economica finalizzata alla creazione, nel tessuto
imprenditoriale locale, di imprese della “filiera” nautica,
ovvero al consolidamento o espansione" (art. 2 della convenzione).
Con istanza del 25 giugno 2003 prot.n.19303, il Comune di
Gallipoli chiedeva alla Capitaneria di Porto di Gallipoli
di "voler disporre l’avvio delle procedure intese ad approvare
variante al Piano regolatore portuale al fine di destinare
parte del porto commerciale di Gallipoli a porto turistico";
contestualmente si chiedeva la concessione demaniale marittima
quarantennale dell’"area che il progetto di variante ...
individuerà come area da destinare alla portualità turistica".
In data 11 luglio 2003, il Consiglio comunale di Gallipoli
adottava la delibera n.39, avente ad oggetto: "ordine del
giorno sulle competenze del Comune in ordine alle funzioni
di assetto, pianificazione ed utilizzazione del territorio";
nella delibera citata, il Consiglio comunale affermava che
"l’interesse pubblico alla realizzazione di un porto turistico
... pare maggiormente tutelato e suffragato nel momento
in cui una Pubblica Amministrazione, come il Comune, fa
parte di una società pubblica, con socio pubblico rispetto
ad una società, con totale capitale privato".
In data 28 luglio 2003, il Comune di Gallipoli ed Italia
Navigando s.p.a. stipulavano la convenzione approvata dal
Consiglio comunale con la delibera n.36 del 24 giugno 2003;
in data 29 luglio 2003, Italia Navigando s.p.a. provvedeva
quindi a costituire una società unipersonale a responsabilità
limitata denominata Gallipoli navigando.
Con delibera n.47 del 27 agosto 2003, il Consiglio comunale
di Gallipoli approvava il progetto preliminare per la realizzazione
del porto turistico; approvazione necessaria per il rilascio
della concessione demaniale marittima delle aree necessarie
per la realizzazione del porto turistico richiesta alla
Capitaneria di porto di Gallipoli.
Di conseguenza, il progetto preliminare era trasmesso alla
Capitaneria di porto di Gallipoli, con nota 30 agosto 2003
prot. n.25855 del Dirigente comunale competente.
Gli atti indicati in epigrafe erano impugnati dal Consorzio
ricorrente, con motivi aggiunti ad un ricorso precedentemente
proposto avanti alla Sezione (R.G. n.861/2002) per: 1) eccesso
di potere sotto il profilo della violazione di legge e dello
svolgimento in favore di soggetti privati, con violazione
anche di norme costituzionali; 2) manifesta illogicità per
grave e palese contraddittorietà di comportamento con il
contenuto della del. G.M. n.13 del 20.1.2002 e con la nota
25.6.2003 prot. n.19303; 3) violazione dell’art.17 commi
1, 2 e 8 della l. 109/94, nonchè del d.p.r. 509/1997 e del
decreto ministeriale 14.4.1998; 4) violazione di legge per
non aver rispettato le procedure previste per l’adozione
di progetti che costituiscono variante essenziale sia al
P.R.G. che al Piano generale del porto nonchè violazione
del d.p.c.m. 21.12.1995 e della l.r. Puglia n.6/1982.
Si costituiva l’Amministrazione resistente, controdeducendo
sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare
di inammissibilità per omessa impugnazione della convenzione
intercorrente tra il Comune di Gallipoli e Italia Navigando
s.p.a..
All’udienza del 16.10.2003, la Sezione, con l’ordinanza
n.919/2003, rigettava l’istanza di tutela cautelare presentata
da parte ricorrente e disponeva l’attribuzione di un nuovo
numero di ruolo ai motivi aggiunti; di conseguenza il ricorso
assumeva il numero di ruolo R.G. n.1994/2003.
Con deliberazione 22 dicembre 2003 n.67, il Consiglio comunale
di Gallipoli disponeva l’autoannullamento d’ufficio della
delib. C.C. 27.8.2003 n.47; con successiva deliberazione
22 dicembre 2003 n.68, il Consiglio comunale di Gallipoli
procedeva all’approvazione "in ratifica degli elaborati
progettuali preliminari allegati dal Dirigente alla nota
prot. n.25855 del 30.8.2003 ai soli fini della richiesta
di concessione demaniale marittima già inoltrata alla Capitaneria
di porto, facendo salve le decisioni in ordine alle scelte
progettuali di cui all’art.8 della convenzione con “Italia
Navigando” s.p.a.". Le deliberazioni n. 67 e 68 del 2003
del Consiglio comunale di Gallipoli erano impugnate dal
Consorzio ricorrente, con motivi aggiunti depositati in
data 27 dicembre 2003, per: 1) violazione e falsa interpretazione
della l. 109/1994 e successive modifiche; 2) abnormità degli
atti con violazione di legge, manifesta illogicità e stridente
contraddizione in termini; 3) palese violazione delle norme
sulle competenze funzionali dei dirigenti; illegittimità
derivata per violazione dell’art.113 del t.u. enti locali.
Si costituivano anche le controinteressate controdeducendo
sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare
di inammissibilità per omessa impugnazione della convenzione
intercorrente tra il Comune di Gallipoli e Italia Navigando
s.p.a.
All’udienza del 10 marzo 2004 il ricorso passava quindi
in decisione
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DIRITTO
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In via preliminare, la Sezione ritiene necessario
rilevare come l’infondatezza meritale del ricorso permetta
di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di
inammissibilità per omessa impugnazione della convenzione
intercorrente tra il Comune di Gallipoli e Italia Navigando
s.p.a. sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente
e delle controinteressate.
Per quello che riguarda il merito del ricorso, la Sezione
ritiene che la ricostruzione giuridica della fattispecie
debba necessariamente passare attraverso l’individuazione
del contenuto concreto e del valore economico delle prestazioni
che costituiscono oggetto della convenzione intercorrente
tra l’Amministrazione comunale di Gallipoli ed Italia Navigando
s.p.a..
A questo proposito, pur in presenza di una sostanziale difficoltà
nell’esatta ricostruzione del contenuto concreto della previsione
dell’art.2 della convenzione 28 luglio 2003 (che contempla
certamente alcune prestazioni, come l’"animazione economica
... di imprese della “filiera” nautica", di difficile valutazione
e quantificazione), la Sezione ritiene di poter utilizzare
i dati offerti dalla difesa dell’Amministrazione resistente
nella memoria del 15 ottobre 2003, desunti dalla documentazione
allegata alla richiesta di concessione demaniale marittima
(ed in particolare, dal "Piano economico-finanziario-preliminare"
e dal "Calcolo sommario delle spese e quadro economico")
e non contestati da parte ricorrente; in particolare, dall’esame
dei detti dati risulta un quadro economico complessivo costituito:
1) da "opere da realizzare per riconvertire le aree demaniali
interessate da porto commerciale a porto turistico" per
l’importo complessivo, comprensivo di IVA, di euro 5.895.733,00;
2) da "servizi pubblici che verranno erogati dal gestore
del porto turistico, nel corso della durata della concessione
demaniale richiesta per anni 40" per un fatturato stimato
in annui euro 740.000,00, corrispondenti ad un fatturato
complessivo stimato di euro 28.000,000, relativamente all’intera
durata (quarantennale) della concessione demaniale.
E’ quindi evidente come l’esame complessivo delle prestazioni
oggetto di convenzione evidenzi un quadro complessivo caratterizzato
dall’assoluta prevalenza dei servizi pubblici rispetto alle
opere da realizzare; del resto, una simile conclusione è
del tutto evidente, ove si proceda all’esame complessivo
dell’art.2 della convenzione, sia sotto il profilo funzionale
(in questa prospettiva, è infatti impossibile negare come
la realizzazione delle opere sia meramente accessoria alla
gestione del servizio, che costituisce l’oggetto principale
della concessione), sia sotto il profilo della prevalenza
economica (ed in questa prospettiva, i dati sopra richiamati
sono fin troppo eloquenti).
Per mera completezza, la Sezione deve poi rilevare come
non possa trovare applicazione alla fattispecie la previsione
dell’art.4, 5° comma lett. b) del d. lgs. 17.3.1995 n.157
(che, nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore
a quarantotto mesi, individua il valore rilevante, ai fini
dell’applicazione delle previsioni del decreto legislativo,
nel "valore mensile moltiplicato per quarantotto"), trattandosi
di servizi non compresi nell’Allegato 1 al d. lgs.157/1995;
la problematica della qualificazione della prestazione dedotta
in convenzione deve pertanto essere risolta sulla base dei
principi di accessorietà/prevalenza propri, sia dell’ordinamento
comunitario che dell’ordinamento interno, piuttosto che
delle previsioni specifiche del d. lgs. 157/1995, inapplicabili
ai servizi portuali che costituiscono oggetto della presente
vicenda.
In definitiva, la ricostruzione complessiva del contenuto
della convenzione intercorrente tra l’Amministrazione comunale
di Gallipoli e Italia Navigando s.p.a. evidenzia una netta
prevalenza dell’aspetto relativo alla gestione del servizio
pubblico, rispetto alla realizzazione delle opere portuali
(che, come già rilevato, costituiscono una prestazione accessoria
alla prestazione principale costituita dalla gestione quarantennale
del porto turistico).
La conclusione in ordine alla prevalenza dei servizi nel
contenuto della convenzione non è poi neutra ai fini della
presente controversia, ma importa, almeno, una conseguenza
importante costituita dall’impossibilità di applicare alla
fattispecie la previsione dell’art.116 del t.u. 18 agosto
2000 n.267 (che prevede la possibilità, per gli enti locali,
di costituire società per azioni senza il vincolo della
proprietà pubblica maggioritaria "per la realizzazione delle
opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè
per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di
interesse pubblico" e dalla necessità di operare un riferimento
esclusivo alla previsione dell’art.113 del t.u. 267/2000
(espressamente destinata all’esercizio dei "servizi pubblici
locali di rilevanza economica", come quelli previsti dall’art.2
della convenzione).
In altre parole, l’individuazione della prevalente caratterizzazione
a servizi pubblici delle prestazioni previste dall’art.2
della convenzione importa la necessità giuridica di applicare
alla fattispecie la previsione del t.u. unico enti locali
destinata all’esercizio dei servizi pubblici, e non altre
disposizioni (come l'art.116) espressamente destinate alla
realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture.
Venendo poi all’interpretazione della previsione legislativa,
la Sezione deve rilevare come la necessità di utilizzare
le procedure di evidenza pubblica nella selezione delle
società di capitali affidatarie del servizio pubblico sia
chiaramente evidenziata dalla previsione del 5° comma dell’art.113
del t.u. 267/2000 (ovviamente, nel testo vigente alla data
di emanazione dell’atto impugnato, comprensivo, quindi,
delle modifiche disposte dall’art.35 della l. 28 dicembre
2001 n.448); del resto, la necessità di applicare la previsione
dell’art.113, 5° comma t.u. 267/2000, nel testo modificato
dalla l. 448/2001, anche all’affidamento del servizio pubblico
locale a "società miste a prevalente capitale pubblico o
privato, al fine di acquisire sul mercato l’offerta qualitativamente
migliore ed al prezzo più vantaggioso" è stata già affermata
dalla Sezione in una precedente decisione (e, precisamente,
in T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, sent. N.486/2003) da intendersi
richiamata in questa sede anche in funzione motivazionale
della presente decisione.
Per completezza, deve poi rilevarsi come la conclusione
in ordine alla necessità di utilizzare le procedure di evidenza
pubblica anche ove il partner privato sia costituito da
Sviluppo Italia o da società partecipate ai sensi dell’art.1,
4° comma del d. lgs. 9.1.1999 n.1, non sia certamente infirmata
dalla previsione dell’art.2, 5° comma dei cit. d. lgs.1/1999
che, a dire della difesa dell’Amministrazione resistente
e delle controinteressate, non verrebbe ad integrare altro
che "un’applicazione della norma generale di cui all’art.15
della l. n.241/90".
Al contrario, è opinione della Sezione che, proprio il generico
riferimento, presente nel testo dell’art.2, 5° comma del
d. lgs. 1/1999, all’affidamento a Sviluppo Italia di attività,
anche strumentali, rientranti nel campo di operatività della
società, importi un sostanziale rinvio, proprio alle modalità
di affidamento previste dai singoli settori normativi e,
quindi, anche alla previsione dell’art.113, 5° comma del
d. lgs. 1/1999; sostanziale rinvio che, per di più, non
è accompagnato, da nessun “indizio normativo” della volontà
di considerare le dette convenzioni in termini di accordi
ex art.15 l.241/90 o di prevedere comunque una qualche deroga
alle procedure di evidenza pubblica. La previsione dell’art.113
t.u. 267/2000 è stata però al centro di nuovi sviluppi normativi
che hanno portato ad una nuova formulazione della disposizione
(per effetto dell’art.14 del d.l. 30.3.2003 n.269, conv.
in l. 24.11.2003 n.326) e che, soprattutto, hanno dato vita
ad un nuovo orientamento del Consiglio di Stato (si tratta
di Cons. St. Sez. V 19.2.2004 n.679) che la Sezione ritiene
di poter condividere.
In particolare, il Consiglio di Stato, nella decisione citata,
ha ritenuto di poter attribuire alla nuova formulazione
dell’art.113 t.u. 267/2000 una portata retroattiva che porta
ad una sostanziale “sanatoria” anche degli affidamenti precedentemente
disposti in violazione delle norme di evidenza pubblica:
"l’art.14 del d.l. 30 settembre 2003 n.269, convertito nella
legge 24 novembre 2003, n.236, infatti ha apportato importanti
modifiche all’art.113 del d. lgs. n.267 del 2000, come modificato
dal comma 1 dell’art.35 della legge n.448 del 2001, dettando
una disciplina nuova in materia di affidamento dei servizi
pubblici locali.
Con particolare riferimento ai servizi di rilevanza industriale,
che assumono la nuova denominazione di servizi di “rilevanza
economica”, il nuovo testo dell’art.113, comma 5 – a differenza
della previgente disposizione, che ammetteva solo procedure
ad evidenza pubblica – dispone (lett. c) che l’erogazione
possa avvenire anche a mezzo di “società a capitale interamente
pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”. La fattispecie
descritta, che si attaglia alla vicenda oggi in esame, non
è destinata a valere soltanto per il futuro, ma viene presa
in considerazione anche con riferimento al passato.
La novella introduce infatti nell’art.113 del d. lgs. n.267/2000
un comma 15 bis del seguente tenore:
“Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli
settori non stabiliscano un congruo periodo di transazione,
ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste dal
presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure
diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e
non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità
di apposita deliberazione dell’ente affidante.
Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a
società a capitale misto pubblico privato ... nonchè quelle
affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione
che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che
la controllano”.
Si tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una norma
di salvezza destinata a conferire legittimità a provvedimenti
posti in essere sotto il vigore di una diversa disciplina.
Ne consegue che appare irrilevante, nella specie, l'approfondimento
circa la fondatezza dei motivi di appello, posto che l’efficacia
retroattiva della richiamata normativa obbligherebbe comunque
all’accoglimento del gravame" (Cons. St. Sez. V 19.2.2004
n.679).
Nel caso di specie, è indubbio come Italia Navigando (come
pure Gallipoli Navigando) rientri esattamente nella previsione
della lettera c) del nuovo 5° comma dell’art.113 t.u. 267/2000
(siamo infatti in presenza di una società a capitale interamente
pubblico, caratterizzata da un controllo da parte dell’ente
pubblico titolare del capitale sociale analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che realizza la parte più
importante della propria attività con l’ente o gli enti
pubblici che la controllano) e come quindi possa trovare
applicazione "la norma di salvezza destinata a conferire
legittimità a provvedimenti posti in essere sotto il vigore
di una diversa disciplina" (Cons. St. Sez. V 19.2.2004 n.679)
prevista dal nuovo comma 15 bis dell’art.113 t.u. 267/2000.
In altre parole, la violazione delle norme in materia di
evidenza pubblica implicita nell’affidamento diretto del
servizio ad una società (Gallipoli Navigando) non selezionata
attraverso una pubblica gara (o, meglio, attraverso l’individuazione
del socio maggioritario della costituenda società per la
gestione del servizio pubblico locale in Italia Navigando,
in mancanza di gara), può trovare legittimazione nel nostro
ordinamento solo in virtù della norma di salvezza prevista
dal comma 15 bis dell’art.113 t.u. 267/2000, come già detto
caratterizzata dal carattere retroattivo.
Rimane, a questo punto, solo da affrontare la problematica
della possibile incostituzionalità o illegittimità comunitaria
delle norme (in questo caso, individuabili nel combinato
disposto dei commi 5, lett. c) e 15 bis dell’art.113 t.u.
267/2000) che prevedono l’affidamento diretto del servizio,
in mancanza di una procedura di gara, a società in possesso
di determinati requisiti.
Per quello che riguarda la possibile incostituzionalità
delle disposizioni (derivante dalla possibile "creazione
di soggettività imprenditoriali al di fuori del principio
di uguaglianza rispetto ad altri soggetti imprenditoriali
operanti nell’ordinamento, nonchè nel rispetto al principio
di libertà dell’iniziativa economica che verrebbe compresso
in ipotesi non consentita dalla legge fondamentale dello
Stato"), è sufficiente rilevare come le finalità proprie
di Sviluppo Italia e delle società controllate, individuate
dall’art.1, 2° comma del d. lgs. 1/1999 (che non è inutile
riportare integralmente: "la società di cui al comma 1 ha
per scopo, attraverso l’erogazione di servizi e l’acquisizione
di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre
investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova
imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione,
sviluppare sistemi locali d’impresa, anche nei settori agricolo,
turistico e del commercio, purchè le predette attività siano
sempre correlate a iniziative d’impresa concorrenziali;
dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e
locali per la programmazione finanziaria, la progettualità
dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli
incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni
del presente decreto e con particolare riferimento per il
Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi
della normativa comunitaria") individuino già lo stretto
rapporto esistente con la previsione dell’art.41, 2° comma
(l’attività economica "non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale") e 3° comma ("la legge determina i programmi
e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali")
della Costituzione; ed è assolutamente indubbio come la
costituzione di società caratterizzate dai requisiti propri
di Sviluppo Italia e delle controllare costituisca una delle
forme di intervento nell’economia legittimate, proprio,
dalla previsione dell’art.41, 2° e 3° comma Cost..
Discorso sostanzialmente analogo per quello che riguarda
la possibile illegittimità comunitaria della disposizione
per contrasto con la previsione dell’art.86 del Trattato
CE (nella versione consolidata vigente dopo il recepimento
del Trattato di Amsterdam).
Anche in questo caso, il riferimento alle finalità previste
dall’art.1, 2° comma del d. lgs.1/1999 (sopra integralmente
richiamato) evidenzia chiaramente come si sia indubbiamente
in presenza di impresa incaricata "della gestione di servizi
di interesse economico generale", da ritenersi quindi, sottoposta
"alle norme del presente trattato, e in particolare alle
regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto
e di fatto, della specifica missione loro affidata" (art.86,
3° comma Trattato CE); ed è di tutta evidenza come la deroga
alle procedure di evidenza pubblica desumibile dalle previsioni
dei commi 5 e 15 bis dell'art.113 t.u. 267/2000 trovi una
giustificazione nella necessità di perseguire la specifica
missione affidata alla società (analiticamente individuata
nelle finalità previste dall’art.1, 2° comma d. lgs. 1/1999)
e come, quindi, la deroga alle norme del Trattato sia giustificata
dalla previsione dell’art. 86, 2° comma del Trattato.
Del tutto irrilevante ai fini della presente controversia
è poi il riferimento alle previsioni degli artt.4, 1° comma
(che prevede genericamente il coordinamento delle politiche
degli Stati membri, anche relativamente al funzionamento
del mercato interno), 81 (accordi fra imprese restrittivi
della concorrenza), 82 (sfruttamento abusivo da parte di
una o più imprese di una posizione dominante sul mercato
comune), 87 (aiuti di Stato) e 295 (garanzia del regime
di proprietà esistente negli Stati membri) del Trattato
CE. In definitiva, il motivo di ricorso (punto A) relativo
alla violazione delle procedure di evidenza pubblica deve
essere respinto.
Per quello che riguarda il successivo motivo di ricorso
di cui al punto B (contraddittorietà di comportamento rispetto
all’annullamento di una precedente procedura di project
financing disposto con la lettera G.C. n.13 del 20.12.2002)
è sufficiente rilevare come, indipendentemente dalla verifica
dell’interesse della ricorrente a sollevare una simile censura,
il motivo di ricorso sia del tutto infondato; l’annullamento
di una procedura caratterizzata da scansioni e vicende del
tutto diverse e autonome non può infatti giocare un ruolo
in una procedura di affidamento in favore di un soggetto
in possesso di requisiti soggettivi del tutto diversi e
sulla base di un progetto gestionale differente.
Analogo discorso per quello che riguarda la presunta contraddittorietà
rispetto all’inclusione, nel piano delle opere pubbliche,
di uno studio di fattibilità relativo alla possibilità di
portare a conclusione il precedente progetto di porto turistico
oggetto della procedura di project financing, anche in questo
caso, la presenza di un precedente progetto non esclude
la possibilità, per l’Amministrazione, di aderire a diversi
progetti gestionali, soprattutto quando, come nel caso di
specie, il precedente progetto di realizzazione di un porto
turistico non è, allo stato, realizzabile per effetto dell’annullamento,
da parte di Cons. Stato sez. VI 5.3.2002 n.4368, della strumentazione
urbanistica presupposta.
Per quello che riguarda, poi gli ulteriori motivi di ricorso
(punti C e D), deve rilevarsi come la ricorrente agisca
in giudizio esclusivamente a tutela del proprio interesse
alla partecipazione a "qualsiasi procedura di gara ad evidenza
pubblica in materia di portualità turistica"; interesse
leso dall’Amministrazione che, "escludendo ogni tipo di
concorrenza sull’appalto ha proceduto ad una sorta di affidamento
diretto".
Una volta ricostruito l’interesse dedotto in giudizio nella
tutela dell’interesse a partecipare alle procedure di evidenza
pubblica per la selezione del socio privato della società
di gestione, è del tutto evidente come la ricorrente non
abbia alcun interesse a contestare gli atti relativi alla
richiesta di concessione demaniale marittima, del tutto
sforniti di idoneità lesiva della posizione soggettiva tutelata
con il ricorso. Limitatamente a questo aspetto, l’impugnazione
deve quindi essere dichiarata inammissibile per difetto
di interesse.
Analogamente, devono essere dichiarati, in parte, inammissibili
per difetto di interesse i motivi aggiunti depositati in
data 27 dicembre 2003 e tesi a contestare le deliberazioni
C.C. 22 dicembre 2003 n.67 e 68; anche in questo caso, infatti,
la ricorrente non ha certo interesse a contestare atti che
ineriscono alla richiesta di concessione demaniale e che
non si appalesano come lesivi di propri interessi giuridici
protetti.
Per quello che riguarda, poi, il punto n.4 dei motivi aggiunti
depositati in data 27 dicembre 2003, è sufficiente rilevare
come la nuova previsione dell’art.113, comma 5 ter del t.u.
267/2000 (che prevede l’obbligo per il gestore del servizio
pubblico, nei casi in cui "la gestione della rete, separata
o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata
affidata con gara ad evidenza pubblica", di realizzare le
opere necessarie per l’esecuzione del servizio, esclusivamente
"mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici aggiudicati a seguito di procedura di evidenza
pubblica"), introdotta nell’ordinamento dalla l. 350/2003
(l. finanziaria per il 2004) sia del tutto inconferente
ai fini che ci occupano; l’obbligo, per il gestore della
rete, di affidare la realizzazione delle opere ad un soggetto
esterno selezionato mediante procedure di evidenza pubblica,
assume infatti un ruolo nella fase dell’esecuzione della
convenzione intercorrente tra il Comune di Gallipoli e Italia
Navigando s.p.a. e non può certo rendere illegittima una
procedura di affidamento (in un certo senso, presupposta
dalla disposizione) regolamentata da altre previsioni del
cit. art.113 del t.u. 267/2000. In definitiva, il ricorso
deve pertanto essere, in parte, rigettato ed in parte dichiarato
inammissibile per difetto di interesse, sussistono motivi
per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle
spese di giudizio
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, II Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando
sul ricorso in premessa, in parte, lo rigetta ed in parte,
lo dichiara inammissibile per difetto di interesse, come
da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
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Così deciso in Lecce, in camera di consiglio,
il 10 marzo ed il 14 aprile 2004.
Antonio Cavallari – Presidente
Luigi Viola – Estensore
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Pubblicata mediante deposito in Segreteria
il 21 aprile 2004.
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ILARIA BISCEGLIE
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| L’affidamento diretto dei
servizi pubblici locali a società a capitale interamente pubblico
dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.l. 269/2003
| Nella
sentenza in commento (n. 2549 del 21 aprile 2004),
il TAR Puglia, Lecce, Sez. II, respinge il ricorso
proposto da un consorzio avverso la convenzione
con cui un ente locale e una società a totale capitale
pubblico si impegnavano a costituire una società
di scopo finalizzata alla realizzazione e alla gestione
della portualità turistica nel territorio comunale.
Il TAR Lecce procedeva preliminarmente alla ricostruzione
giuridica della fattispecie dedotta in giudizio.
La compresenza di prestazioni inerenti sia alla
gestione del servizio che alla realizzazione di
opere ed infrastrutture, richiedeva lo svolgimento
di un’accurata disamina delle stesse al fine di
qualificare correttamente la vicenda de qua.
Il Giudice, “pur in presenza di una sostanziale
difficoltà nell’esatta ricostruzione del contenuto
concreto” della Convenzione e a seguito dell’ “esame
complessivo delle prestazioni” che ne costituivano
l’oggetto, ha concluso che sia sotto il profilo
funzionale che sotto il profilo economico si configurasse,
nel caso di specie, l’assoluta prevalenza dei servizi
pubblici rispetto alle opere da realizzare.
Al riguardo, ha evidenziato che la qualificazione
della fattispecie in un senso o in un altro non
è affatto neutra ai fini della disciplina applicabile.
Infatti, considerare l’affidamento in oggetto prevalentemente
caratterizzato dalla realizzazione di opere e/o
infrastrutture (ovvero opere portuali) avrebbe condotto
all’applicazione della disciplina ex art. 116, d.
lgs. n. 267/2000, laddove, nel caso di specie, doveva,
invece, trovare applicazione la previsione di cui
all’art.113, d. lgs. n. 267/2000, relativa alla
disciplina dei servizi pubblici (ovvero gestione
quarantennale del porto turistico). L’art. 113,
comma 5, nella formulazione dettata dall’art. 14
del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, dispone
alla lett. c) che i servizi di rilevanza industriale
(ora denominati “servizi di rilevanza economica”)
possono essere erogati anche a mezzo di “società
a capitale interamente pubblico a condizione che
l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”.
Il Giudice ha ritenuto che, nel caso di specie,
l’affidamento del servizio debba essere disciplinato
sulla base della prefata disposizione, stante la
particolare fisionomia della società affidataria,
che è una società a totale capitale pubblico (controllata
da Sviluppo Italia, società interamente partecipata
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica) che riveste i requisiti previsti dall’art.
113, comma 5, lett. c), nella sua nuova formulazione.
Il TAR, nella sentenza in commento, recependo l’orientamento
giurisprudenziale espresso dal C.d.S. nella sent.
19.02.2004, n. 679, ha precisato che la nuova disciplina
in materia di affidamento diretto di servizi pubblici
locali (introdotta dall’art. 14 del d.l. n. 269/2003,
convertito in l. n. 326/2003) a società a capitale
interamente pubblico è destinata a valere non solo
per gli affidamenti futuri, ma anche con riferimento
a quelli intervenuti prima dell’entrata in vigore
dell’ art. 14 d.l. n. 269/2003.
Va ricordato che sotto la vigenza del precedente
testo dell’art. 113, d. lgs. n. 267/2000 (come formulato
dall’art. 35 l. n. 448/2001) l’affidamento del servizio
doveva necessariamente avvenire con la procedura
ad evidenza pubblica ai fini della scelta del gestore
o del socio della società mista affidataria. L’art.
14 del d.l. n. 269/2003 ha introdotto nell’art.
113 il comma 15-bis, che dispone espressamente in
ordine alla salvezza degli affidamenti effettuati
anteriormente all’ottobre del 2003. In particolare,
stabilisce che “sono escluse dalla cessazione le
concessioni (…) a società a capitale interamente
pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o gli enti pubblici
che la controllano”.
La presenza di una disposizione che disciplina espressamente
la sorte degli affidamenti operati nella vigenza
della precedente formulazione dell’art. 113, d.
lgs. n. 267/2000, definisce “al di là di ogni ragionevole
dubbio” il carattere di “norma di salvezza” del
comma 15-bis dell’art. 14, d.l. n. 269/2003, destinato,
stante la sua retroattività, a “conferire legittimità”
ad affidamenti “posti in essere sotto il vigore
di una diversa disciplina”, quale quello effettuato
nel caso di specie.
Da ultimo, il Giudice si è pronunciato sulle censure
di incostituzionalità ed illegittimità comunitaria
sollevate nei confronti dell’affidamento di cui
trattasi. Nel caso di specie, ha escluso che l’affidamento
diretto a società a capitale interamente pubblico
(che perseguono le finalità analiticamente individuate
dall’art. 1, 2° comma, d. lgs. n. 1/1999) possa
essere considerato in contrasto con i dettami di
cui all’art. 41, 2° e 3° comma., Cost. Al contrario,
“la costituzione di società caratterizzate dai requisiti
propri di Sviluppo Italia e delle controllate costituisce
una delle forme di intervento nell’economia legittimate
proprio dalla previsione dell’art. 41, 2° e 3° comma.,
Cost.”. Negli stessi termini, per il TAR, non è
rinvenibile alcun contrasto con la normativa comunitaria
a tutela della concorrenza (in particolare con l’art.
86 del Trattato CE) poiché, nel caso di specie,
si configura un affidamento a società a capitale
interamente pubblico che persegue le finalità analiticamente
individuate dall’art. 1, 2° comma, d. lgs. n. 1/1999,
in riferimento al quale gli interessi tutelati dal
diritto comunitario non vengono compromessi. |
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