| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 aprile 2004
n. 984
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.
Rodriguez (Avv. M. Feri) contro INPS (Avv.ti L. Fanelli
e F. Fonzo ) |
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1. Pubblica Amministrazione – Semplificazione
e trasparenza – Diritto di accesso agli atti amministrativi
– Art. 22 l. 241/90 – Atti interni – Sussistenza
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2 Pubblica Amministrazione – Semplificazione
e trasparenza – Diritto di accesso agli atti amministrativi
– Art. 22 l. 241/90 – Circolare in contrasto con la normativa
generale – Preclusione del diritto all’accesso – Insussistenza
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1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi
disciplinato dall’art. 22 l. 241/90 deve essere riconosciuto
anche ai documenti rappresentativi di mera attività interna
dell’amministrazione, pur a prescindere dal loro concreto
utilizzo ai fini dell’attività con rilevanza esterna.
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2. In materia di accesso alla documentazione
amministrativa, in ossequio ai principi generali sulla gerarchia
delle fonti, l’eventuale sussistenza di una circolare, in
contrasto con la disciplina generale posta dalla l. 241/90
e dal D.P.R. 352/92, non è idonea a precludere l’esercizio
del diritto.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 452/04 proposto da
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RODRIGUEZ Riccardo, rappresentato
e difeso dall’avv. Michele Feri ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del medesimo, in Firenze, via della Condotta
n. 6,
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c o n t r o
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l’ Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale – INPS - in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Fanelli e Fabio
Fonzo, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente,
in Firenze,
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per l’annullamento
del diniego di accesso agli atti comunicato con nota del
7 gennaio 2004, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale
o connesso con quello impugnato, ivi compreso l’Allegato
A, parte II, del Regolamento INPS per la disciplina dell’accesso
agli atti amministrativi,
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e per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla camera di consiglio del 23 marzo
2004, il dott. Bernardo Massari;
Udito, altresì, per le parti l’avv. Feri;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Il ricorrente, proprietario di un’azienda
agricola sita in Comune di Bagno a Ripoli, con istanza del
10 febbraio 2003 richiedeva all’INPS l’iscrizione relativa
alla conduzione di impresa diretto coltivatrice, a far data
dal 1° gennaio 2003, allegando la relativa documentazione.
Con provvedimento del 10 aprile 2003 l’INPS comunicava di
avere respinto la richiesta in quanto l’interessato “non
risultava svolgere attività agricola”. Dopo il rigetto,
comunicato con nota del 12 novembre 2003, del ricorso gerarchico
presentato in data 18 aprile 2003, il ricorrente richiedeva,
con istanza del 14 dicembre 2003, di accedere a tutti gli
atti del relativo procedimento.
Con la nota in epigrafe, dopo avere consegnato copia della
decisione della Commissione centrale che aveva respinto
il suo reclamo in merito alla denegata iscrizione, l’INPS
negava al deducente l’accesso agli atti richiesti.
Contro tale atto ricorre il sig. Rodriguez chiedendone l’annullamento,
nonché la condanna dell’Amministrazione all’accesso alla
documentazione richiesta, con vittoria di spese e deducendo
i motivi che seguono:
1. Violazione del punto II, parte prima del Regolamento
per l’accesso agli atti emanato dall’INPS con circolare
n. 117 del 18 aprile 1994.
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24
della l. n. 241/1990. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione
intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 23 marzo 2004 il ricorso è
stato trattenuto per la decisione.
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D I R I T T O
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Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto
in epigrafe con cui l’INPS ha negato al ricorrente l’accesso
agli atti del procedimento relativo all’iscrizione negli
elenchi nominativi dei coltivatori diretti del Comune di
Bagno a Ripoli con la motivazione che “trattasi di stime
e valutazioni rese da ufficio interno, come disposto dal
regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma
della legge 07.08.1990 n. 241, circ. INPS n. 117 del 18.04.1994,
allegato A, parte prima, punto n. 2”.
Il ricorso è fondato.
Osserva in proposito il Collegio che, pacificamente, il
diritto di accesso, ex art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241,
va riconosciuto anche ai documenti rappresentativi di mera
attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal
fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati
ai fini dell'attività con rilevanza esterna, quando l’ostensione
degli atti non costituisca impedimento o grave ostacolo
o comunque compromissione dell'azione amministrativa (Consiglio
Stato, sez. IV, 9 luglio 2002, n. 3825; id., IV Sez. 4 luglio
1996, n. 820; id. VI Sez. 18 gennaio 1999, n. 22).
Né in contrario può valere l’invocazione della sussistenza
della citata circolare INPS n. 117 del 18.04.1994, giacché
evidentemente, in ossequio ai principi generali sulla gerarchia
delle fonti, l'eventuale sussistenza di una normativa interna
in materia di accesso alla documentazione amministrativa,
in contrasto con quella posta in via generale dalla l. n.
241 del 1990 e dal regolamento attuativo approvato con il
DPR n. 352 del 1992, non è idonea a precludere l'esercizio
del diritto e deve essere disapplicata (T.A.R. Abruzzo L'Aquila,
11 marzo 2002, n. 94; T.A.R. Lazio, sez. III, 3 aprile 2002,
n. 2720) Per le considerazioni che precedono il ricorso
deve pertanto essere accolto, conseguendone l’annullamento
dell’atto impugnato, nonché l’obbligo per l’Amministrazione
intimata di consentire al ricorrente, nelle forme e con
le modalità previste dal citato DPR n. 352/1992, di accedere
a tutti gli atti del procedimento relativo all’iscrizione
del medesimo negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti
del Comune di Bagno a Ripoli.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente all’esibizione, con
eventuale estrazione di copia, di tutti gli atti del procedimento
indicato in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 23 marzo 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 APRILE 2004
Firenze, lì 7 APRILE 2004
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