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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 19 aprile 2004 n. 1860
Amedeo URBANO – Presidente, Raffaele GRECO – Relatore
LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE PUGLIESE ONLUS (avv. P. Zara, M. Jacono) c. COMUNE DI MOLFETTA (avv. V. Caputi Jambrenghi), REGIONE PUGLIA (avv. C. Epifania), HO.RI.BA. DI BOMBINI G&C s.n.c. (avv. N. Camporeale, A. La Forgia).


1. Processo – Processo amministrativo – Legittimazione processuale – Associazioni ambientaliste – Articolazioni territoriali – Va riconosciuta.

 

2. Processo – Processo amministrativo – Legittimazione processuale – Provvedimenti amministrativi con aspetti urbanistici o sanitari – Impugnazione – Associazioni ambientaliste – Legittimazione – Sussiste – Limiti.

1. Alle associazioni ambientaliste va riconosciuta la legittimazione processuale senza distinzione fra livello nazionale ed articolazioni locali.

 

2. Le associazioni ambientaliste sono legittimate ad impugnare i provvedimenti amministrativi che, pur presentando aspetti urbanistici o sanitari, siano suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1860/04 Reg. Sent.
N. 1673/02 Reg. Ric.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Terza

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1673 del 2002 proposto da

 

Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus, in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, dott. Massimiliano Schiralli, con sede in Bari alla via Adige nr. 33, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Zaza e Michele Jacono ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Andrea da Bari, 55/a (c/o avv. Luigi Fino),

 

CONTRO

 

- il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via Abate Eustasio, 5;

 

- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carla Epifania ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Bari alla via Principe Amedeo, 82/A;

 

nonché nei confronti

 

della società “HO.RI.BA. di Bombini G. & C. S.n.c.”, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Bombini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Camporeale e Antonio la Forgia ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Calafati, 399 (studio avv. G. Castellaneta),

 

per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia del 9.7.2002, nr. 989, recante “LL.RR. 34/94 e 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un complesso turistico – alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 in Molfetta (BA). “Parere paesaggistico” ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Integrazione”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale – sessione straordinaria – di Molfetta nr. 65 del 10.1.2002 recante: “Ratifica accordo di programma tra la Regione Puglia e il Comune di Molfetta per la realizzazione di un complesso turistico – alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 ai sensi della Legge Regionale nr. 34/94 nonché della L.R. nr. 8/98 e succ. modif.”;
- dell’accordo di programma sottoscritto in data 12.12.2001 tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale dott. Raffaele Fitto ed il Comune di Molfetta, rappresentato dal Sindaco pro tempore Tommaso Minervini, in attuazione della L.R. 19.12.1994 nr. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28.1.1998 nr. 8 per la realizzazione di un complesso Turistico alberghiero nel Comune di Molfetta da parte della ditta “HO.RI.BA. di Bombini G. & C. S.n.c.”;
- della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia nr. 1646 del 14.11.2002, recante “Urb/ del/ 2001 / 00132 – LL. RR. 34/94 – 8/98 – Accordo di programma per la realizzazione di un complesso turistico – alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 in Molfetta (BA)”;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali o comunque connessi, ancorché ignoti in quanto lesivi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle Amministrazioni intimate e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8.4.2004, il Referendario, dott. Raffaele Greco;
Uditi in camera di consiglio l’avv. Zaza per la ricorrente, l’avv. Bello (in sostituzione dell’avv. Epifania) per la Regione Puglia, l’avv. Caputi Jambrenghi per il Comune di Molfetta e l’avv. la Forgia per la controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Con ricorso notificato il 26 ottobre 2002, depositato il 12 novembre 2002, il Comitato Regionale Pugliese Legambiente Onlus agiva per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, relativi ad accordo di programma intervenuto tra la Regione Puglia ed il Comune di Molfetta, la cui vicenda, alla luce della documentazione versata in atti, poteva ricostruirsi come segue: In data 31.7.2000, con nota prot. nr. 29638, il sig. Bombini Giovanni, quale amministratore unico e legale rappresentante della ditta “HO.RI.BA.”, richiedeva la definizione del predetto accordo di programma ai sensi della L.R. nr. 34/94 come modificata dalla successiva L.R. nr. 8/98, per la realizzazione di un complesso turistico – alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 in Molfetta.
Con nota prot. nr. 33110 del 7.9.2000, il Sindaco del Comune di Molfetta richiedeva al Presidente della Giunta Regionale la promozione dell’accordo di programma; all’esito della preliminare istruttoria, la Regione Puglia, con nota prot. nr. 7515 del 1.8.2001, chiedeva al Comune di Molfetta la produzione di documentazione integrativa, che veniva inviata con successiva nota prot. nr. 39192 dell’11.9.2001.
Con deliberazione di G.R. nr. 1646 del 14.11.2001, il Presidente veniva autorizzato alla sottoscrizione dell’accordo di programma, cui si procedeva effettivamente in data 12.12.2001.
Con esposto del 9.1.2002, il Circolo del Partito della Rifondazione Comunista chiedeva agli Enti Locali interessati l’annullamento in autotutela dei provvedimenti adottati, evidenziando che la zona interessata dalle opere in oggetto, ai sensi del P.U.T.T. e della successiva deliberazione del C.C. di Molfetta nr. 42 del 23.10.2002, era qualificata come ambito distinto per vincolo faunistico (oasi di protezione “Torre Calderino”), laddove la stessa nella deliberazione di G.R. nr. 1646/01 e nell’accordo di programma era stata qualificata come “ambito esteso di tipo B e di tipo C”, precisandosi altresì che non era interessata dalla presenza di ambiti territoriali distinti. A seguito di ciò, mentre il Consiglio Comunale di Molfetta, con deliberazione nr. 65 del 10.1.2002, ratificava sic et simpliciter l’accordo di programma, il Settore Urbanistico Regionale ne sospendeva l’iter di definizione con nota prot. nr. 1780/10 del 14.2.2002, disponendo acquisirsi “idonea relazione integrativa di verifica della compatibilità con il tematismo PUTT”.
Il Sindaco del Comune di Molfetta, con nota prot. nr. 13540 del 2.4.2002, trasmetteva all’Assessorato Regionale all’Urbanistica una relazione integrativa a firma di professionista incaricato dalla società “HO.RI.BA.”: a seguito di ciò, la Giunta Regionale della Puglia, con deliberazione nr. 989 del 9.7.2002, integrava il parere paesaggistico di cui alla precedente delibera nr. 1646/01.

 

A seguito di ciò, insorgeva la ricorrente, lamentando i seguenti profili di illegittimità:

 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. nr. 241/90; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento; Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 D. Lgs. Nr. 267/00; Eccesso di potere;
Sviamento; Difetto di istruttoria, per avere le Amministrazioni intimate sottoscritto l’accordo di programma sul presupposto che l’area interessata non fosse soggetta a particolari vincoli, laddove in realtà la zona “Torre Calderino” risultava individuata come “Oasi di Protezione” nel P.U.T.T. (Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio) adottato con deliberazione di G.R. nr. 1784 del 15.12.2000, ed inoltre la medesima zona era considerata dallo steso P.U.T.T. di particolare importanza per effetto del D.M. 1.8.1985, emanato ai sensi della legge nr. 1497/39, con il conseguente assoggettamento ai relativi indirizzi ed alle direttive di tutela di cui alle N.T.A. del P.U.T.T., con errore di fatto non sanabile retroattivamente dalla successiva delibera di G.R. nr. 989/02, atteso che sarebbe stata necessaria una nuova manifestazione di volontà da parte di tutti i soggetti – Regione Puglia e Comune di Molfetta – che avevano sottoscritto l’accordo di programma;

 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. nr. 241/90; Violazione ed erronea applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, atteso che la delibera nr. 989/02, anziché essere stata preceduta dalla necessaria istruttoria da parte dell’Amministrazione regionale, era stata emanata sulla scorta di una mera relazione prodotta dalla parte privata “HO.RI.BA.”, direttamente interessata all’esecuzione delle opere, dal cui contenuto peraltro restavano oscuri i tempi e le modalità dell’effettuazione delle indagini in situ, ed inoltre la medesima delibera difettava di qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni che inducevano l’Amministrazione, facendo proprie le conclusioni della predetta relazione privata, a ritenere gli interventi da realizzare compatibili con l’Oasi di Protezione “Torre Calderino”;

 

Violazione e falsa applicazione della L. nr. 1497/39, come sostituita dal D. Lgs. nr. 490/99; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1.03, punto 2.1 e punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T., dell’art. 3.13 – Aree Protette – punto 3.13.4 prescrizioni di base, delle N.T.A. del P.U.T.T.; Eccesso di potere, atteso che l’area in oggetto risultava anche individuata come Ambito Distinto per effetto del D.M. BB. AA. Dell’1.8.1985, con cui la zona costiera a sud di Bisceglie sita nei comuni di Bisceglie e Molfetta veniva dichiarata di notevole interesse pubblico, con disposizioni espressamente richiamate dalle N.T.A. del P.U.T.T. e conseguente applicabilità del più restrittivo regime di cui al punto 3.13 delle medesime N.T.A., con cui palesemente contrastava l’impugnata delibera nr. 989/02.

 

Chiedeva pertanto la ricorrente l’annullamento dei provvedimenti impugnati, stante l’evidenziata loro illegittimità.
In data 15 gennaio 2003 si è costituita la controinteressata società “HO.RI.BA.”, chiedendo genericamente dichiararsi il ricorso inammissibile e comunque infondato.
Altrettanto hanno fatto le Amministrazioni intimate, depositando atti di costituzione rispettivamente in data 5 marzo 2003 (la Regione Puglia) e 27 marzo 2003 (il Comune di Molfetta).
In particolare, l’Amministrazione comunale eccepiva argomentatamene la carenza di legittimazione in capo alla ricorrente sotto svariati profili, ed altrettanto motivatamente si opponeva nel merito all’accoglimento del ricorso.
Fissata l’udienza di discussione del ricorso, in data 27 marzo 2004 sono state depositate memorie sia dalla ricorrente che dalla controinteressata e dalla Regione Puglia: tutte le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, ed in particolare l’Amministrazione regionale sollevava anche l’eccezione della tardività del ricorso avverso i provvedimenti anteriori alla delibera di G.R. nr. 989/02.
All’udienza dell’8 aprile 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

D I R I T T O

 

1. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Molfetta, che ha contestato sotto diversi profili la legittimazione attiva dell’associazione ricorrente.
In primo luogo, si sostiene la carenza di legittimazione processuale del Comitato Regionale Pugliese dell’Associazione Legambiente sulla scorta di un’interpretazione del combinato disposto degli artt. 18 co. V e 13 L. nr. 349/86 e 17 co. 46° L. nr. 127/97, secondo cui la speciale legittimazione processuale riconosciuta alle associazioni di protezione ambientale non spetta alle articolazioni locali delle predette associazioni, ancorché individuate a livello nazionale dal Ministro dell’Ambiente: in altri termini, tale riconoscimento nazionale non può comportare ex se l’esistenza di un’autonoma legittimazione in capo all’articolazione locale.
Si aggiunge, ad abundantiam, che in ogni caso la sezione locale difetterebbe del requisito del riconoscimento statale previsto dalle disposizioni innanzi richiamate.
Sulla questione, la giurisprudenza risulta divisa: da un lato, si registra un orientamento restrittivo tendente ad escludere la legittimazione processuale delle articolazioni territoriali delle associazioni ambientalistiche, essenzialmente sulla base del carattere eccezionale della speciale legittimazione di cui agli artt. 13 e 18 L. nr. 349/86 (come tale insuscettibile di applicazione analogica), nonché della mancanza di esplicito riconoscimento statale alle predette articolazioni locali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11.7.2001, nr. 3878, citata dall’Amministrazione comunale resistente). Dall’altro lato, è però diffusa anche l’opposta opinione, secondo cui non vi è alcun valido motivo per negare la legittimazione alle sezioni locali delle associazioni di tutela ambientale, giacché le disposizioni innanzi richiamate riconoscono in via generale tale legittimazione senza distinguere tra le varie articolazioni dell’associazione, che deve pertanto ritenersi facultata a regolamentare in concreto la propria capacità di stare in giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17.3.2000, nr. 1414; T.A.R. Veneto, Sez. III, 1.3.2003, nr. 1629; T.A.R. Marche, 30.8.2001, nr. 987).
Il Collegio ritiene di aderire a quest’ultimo orientamento, ritenendolo più rispettoso della lettera e della ratio delle disposizioni degli artt. 13 e 18 L. nr. 349/86, che effettivamente si limita a riconoscere alle associazioni ambientalistiche riconosciute in via generale la legittimazione processuale, senza porre distinzioni fra livello nazionale ed articolazioni locali: con la conseguenza che sarebbe ingiustificatamente restrittiva un’interpretazione che, imponendo all’associazione limiti non previsti dal dettato normativo quanto alla facoltà statutaria di organizzarsi sul territorio, richiedesse sempre e comunque l’intervento degli organi centrali per l’esercizio in concreto di tale legittimazione.
L’orientamento qui accolto, peraltro, appare anche più in linea con l’altro insegnamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di legittimazione ex art. 18 L. nr. 349/86 non è precluso al giudice, al di là del requisito formale del riconoscimento ministeriale, il potere di accertare caso per caso la sussistenza della legittimazione della singola associazione, in quanto rappresentativa di interessi diffusi sul territorio di riferimento (vfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7.2.1996, nr. 182; T.A.R. Lombardia, Brescia, 19.9.2000, nr. 696).
Nel caso di specie, risulta in maniera pacifica:
a) che l’associazione Legambiente risulta riconosciuta a livello nazionale con D.M. 20.2.1987 del Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 13 L. nr. 349/86;
b) che lo Statuto nazionale approvato nel dicembre 1999, dopo aver attribuito la rappresentanza in giudizio al Presidente nazionale, prevede espressamente che “la rappresentanza in giudizio dell’associazione è altresì attribuita ai Presidenti regionali” (art. 24 co. II);
c) lo Statuto della Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus, depositato in data 30.6.1998, a conferma di ciò, conferisce espressamente al Presidente Regionale la rappresentanza in giudizio dell’associazione (art. 23). Deve pertanto concludersi per la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ricorrente, risultando il ricorso in epigrafe proposto correttamente dall’organo cui l’associazione, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, ha attribuito la rappresentanza giudiziale.

 

2. Le considerazioni che precedono valgono anche a comprendere il perché il Collegio ritenga di dover disattendere anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Molfetta, che ha evidenziato la mancanza in atti della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio del Comitato Direttivo dell’associazione ricorrente.
Il rilievo è esatto, ma anche in questo caso la questione va risolta tenendo presente la già sottolineata libertà di determinare in sede statutaria la legittimazione processuale riconosciuta dalla legge alle associazioni di protezione ambientale.
Nel caso di specie, il già richiamato art. 23 dello Statuto del 30.6.1998 attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’associazione al Presidente Regionale, senza subordinarla ad alcuna autorizzazione da parte di altri organi associativi; ciò appare confermato dal precedente art. 22, che, nell’elencare analiticamente i compiti del Comitato Direttivo Regionale, nulla prevede in ordine alla rappresentanza processuale dell’ente.
Anche sotto tale profilo, va pertanto ribadita l’ammissibilità del ricorso.

 

3. Sotto altro profilo ancora, l’Amministrazione comunale resistente eccepisce l’inesistenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, in quanto il ricorso in oggetto atterrebbe a mere questioni urbanistiche, solo indirettamente implicanti problemi di tutela dell’ambiente.
Anche tale eccezione è infondata.
Ed invero, è noto al Collegio il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone una rigorosa delimitazione dell’ambito di operatività della speciale legittimazione ex art. 18 L. nr. 349/86, escludendo ogni interpretazione estensiva basata sul mero rilievo fattuale per cui ogni intervento urbanistico può essere idoneo a provocare riflessi in materia ambientale: e tuttavia, si ritiene non seriamente contestabile la sussistenza, nel caso di specie, di uno specifico e diretto interesse alla tutela ambientale, tale da giustificare ampiamente la legittimazione della ricorrente Legambiente.
Sul punto, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza, che ha più volte individuato quale presupposto della legittimazione riconosciuta alle associazioni ambientalistiche, accanto al dato formale del riconoscimento statale, quello sostanziale riconducibile alla sussistenza di un interesse ambientale che non risulti genericamente indicato, ma specificamente individuabile alla stregua dei criteri di cui alla stessa legge nr. 349/86, ovvero di altri posti da altra fonte normativa di primo livello che sia comunque tesa ad identificare beni ambientali in senso giuridico: in questo senso, si afferma che tali fonti costituiscono il fondamento ed insieme il limite della legittimazione processuale delle associazioni de quibus, e che la titolarità dell’interesse alla tutela ambientale assume valenza di posizione legittimante nella misura in cui, nei singoli casi, l’interesse riceva una qualificazione normativa positiva nei termini appena indicati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16.12.2003, nr. 8234; id., 11.7.2001, nr. 3878; id., 12.3.2001, nr. 1384; Sez. V, 10.3.1998, nr. 278).
Coerentemente, si è affermato che le predette associazioni devono ritenersi legittimate ad impugnare provvedimenti amministrativi i quali, seppur presentando aspetti urbanistici o sanitari, siano suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 3.2.2003, nr. 129).
È esattamente quanto accade nel caso di specie, laddove non v’è dubbio che la ricorrente Legambiente agisca lamentando uno specifico e concreto pregiudizio ambientale, a suo dire cagionato dall’intervento di cui all’accordo di programma intercorso tra Regione Puglia e Comune di Molfetta mediante la violazione di norme e prescrizioni vincolistiche imposte sul territorio in attuazione di specifiche normative di tutela ambientale e paesaggistica (L. nr. 1497/39, L. nr. 431/85 e succ.).

 

4. Per completare l’esame delle questioni preliminari, occorre ora esaminare l’eccezione di parziale irricevibilità del ricorso, che è dato ricavare indirettamente dalle deduzioni contenute nella memoria difensiva della Regione Puglia.
In effetti, il Collegio osserva che il ricorso appare tempestivamente proposto unicamente nei confronti della delibera di G.R. nr. 989/02, mentre per quanto attiene agli altri provvedimenti ad esso antecedenti (ed in particolare alla delibera di G.R. nr. 1646/01 ed all’accordo di programma sottoscritto in data 12.12.2001) va considerato tardivo.
Tuttavia, come si vedrà, il rilievo non risulta produrre effetti significativi in concreto, non solo perché le censure di parte ricorrente investono tutte la menzionata delibera nr. 989/02, ma soprattutto perché quest’ultima, ponendosi come atto endoprocedimentale (sia pure tardivamente intervenuto) nell’ambito dell’iter conclusosi con l’accordo di programma sopra richiamato, ha necessariamente valore condizionante rispetto ad esso.

 

5. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini appresso precisati.
Ritiene il Collegio che, per un corretto approccio ai motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente, sia indispensabile procedere ad una preliminare ricostruzione del regime urbanistico dell’area interessata all’intervento di che trattasi.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, le opere in oggetto sono destinate ad essere realizzate in Molfetta, alla strada comunale ex S.S. 16, km 771,500, in contrada “Torre Calderino”, su suolo avente originaria destinazione agricola e rurale, nonché gravato da vincolo paesaggistico ai sensi della L. nr. 1497/39.
A seguito dell’entrata in vigore del P.U.T.T., adottato con deliberazione di G.R. nr. 1784 del 15.12.2000 (pubblicata sul B.U.R.P. nr. 8 suppl. del 17.1.2002), la zona “Torre Calderino” è stata inserita nell’Allegato G, contenente l’elenco delle “aree protette e vincoli faunistici”, venendo individuata quale “Oasi di Protezione”.
Inoltre, la medesima zona risultava in precedenza anche dichiarata “di notevole interesse pubblico” per effetto del D.M. 1.8.1985, emanato ai sensi della L. nr. 431/85 ed espressamente richiamato dallo stesso P.U.T.T. (cfr. Allegato R.05 – Decreti “Galassini”).
Con riferimento alle tipologie delineate dal P.U.T.T., deve pertanto ritenersi corretta la qualificazione dell’area fornita dalla ricorrente, stante la presenza della predetta “Oasi di Protezione”, quale “ambito territoriale distinto” e specificamente come “area protetta” ai sensi dell’art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T., con la conseguente applicazione dei regimi di tutela e delle prescrizioni di base imposte dalla medesima disposizione. Di tanto l’Amministrazione comunale di Molfetta mostrava di aver avuto piena contezza, allorché, con delibera di C.C. nr. 42 del 23.10.2001, avente ad oggetto “Perimetrazione degli ambiti territoriali estesi e degli ambiti territoriali distinti in adempimento a quanto prescritto dall’art. 5.05, commi 1.1, 1.2 e 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T.”, individuò l’area de qua proprio come “Oasi di Protezione” per vincolo faunistico e come zona sottoposta a speciale tutela ai sensi della L. nr. 431/85 (cfr. la Tavola D08 allegata alla delibera citata, nelle produzioni di parte ricorrente).
È proprio questa delibera, inoltre, a fornire prova dell’infondatezza della diversa ricostruzione fornita dalla controinteressata, la quale afferma che l’area in oggetto sarebbe stata sottratta alle previsioni del P.U.T.T., trattandosi di “territorio costruito” ai sensi dell’art. 1.03, punto 5, delle N.T.A.: infatti, la qualificazione di “territorio costruito”, alla luce di tale disciplina, che richiama l’art. 1 L. nr. 431/85, può avere due diversi fondamenti, e specificamente:
a) consegue automaticamente al fatto che l’area sia tipizzata dagli strumenti urbanistici vigenti come zona omogenea “A” e “B”, ovvero a zona “C” con inclusione in strumenti urbanistici esecutivi (art. 1.03, punti 5.1 e 5.2);
b) deriva da un’apposita perimetrazione definita con deliberazione del Consiglio Comunale, nei casi di aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee “B”, siano interessate da una già consistente edificazione, da riconoscersi appunto da parte del Comune (art. 1.03, punto 5.3).
Nel caso di specie, non ricorreva nessuna di queste due situazioni: da un lato, l’area – come si è visto – non era tipizzata in alcuno dei modi di cui ai richiamati punti 5.1 e 5.2; per altro verso, dalla citata deliberazione del C.C. di Molfetta nr. 42/01 emerge con evidenza che altre sono le aree che il Comune ritenne di perimetrare come “territori costruiti”, in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto 5.3, e fra esse certamente non rientrava quella interessata dall’intervento in oggetto (che, come detto, rientrava nella ben diversa perimetrazione degli “ambiti distinti”).

 

6. Se questo era dunque il regime dell’area interessata dall’intervento, certamente esso non risulta esser stato tenuto in adeguata considerazione nell’originaria fase preparatoria dell’accordo di programma sottoscritto in data 12.12.2001, ed in particolare in sede di “parere paesaggistico” espresso dalla Regione Puglia nella delibera di G.R. nr. 1646/01.
Infatti, in tale occasione l’area fu qualificata come rientrante “parzialmente in ambito esteso di tipo “B” e di tipo “C” del PUTT/paesaggio”, precisandosi che la stessa non era “interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti”.
Non sembra contestabile, al riguardo, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui i passaggi appena menzionati rivelano chiaramente l’erroneità dei presupposti di fatto sulla base dei quali fu emanato il predetto parere paesaggistico: ciò appare confermato dalla stessa condotta delle Amministrazioni interessate, le quali, a seguito di segnalazione dell’anomalia da parte di una componente del Consiglio Comunale di Molfetta, ritennero di bloccare l’iter dell’accordo di programma già sottoscritto, ed in particolare la Regione sollecitò un’integrazione al parere paesaggistico, poi attuata con la deliberazione di G.R. nr. 989/02, oggetto dell’odierna impugnazione.
Si vedrà appresso, inoltre, che è proprio questa significativa condotta a destituire di fondamento la tesi difensiva del Comune di Molfetta, tendente quasi ad una sostanziale equiparazione, quanto a regime di tutela, tra “ambiti territoriali estesi” ed “ambiti territoriali distinti”.
Se tutto questo è vero, non appare però condivisibile l’opinione espressa dalla ricorrente secondo cui, una volta emerso l’errore di tipizzazione dell’area, sarebbe stato necessario ripetere ex novo l’intero iter istruttorio con conseguente necessario intervento di entrambe le Amministrazioni sottoscrittrici dell’accordo di programma: infatti, ad avviso del Collegio la carenza riscontrata rendeva necessaria non già l’attivazione di un procedimento di autotutela con il connesso obbligo del contrarius actus, ma semplicemente l’acquisizione di un ulteriore parere, o per meglio dire l’integrazione del parere paesaggistico già espresso, previa valutazione di compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela dell’indicata “area protetta”.
Non è revocabile in dubbio che un tale parere potesse intervenire anche ex post, a sanatoria dell’omissione: ed è quanto in concreto avvenne, dopo il blocco dell’esecuzione dell’accordo di programma, mediante la delibera nr. 989/02, legittimamente adottata dall’Amministrazione competente al rilascio del parere paesaggistico in base alla normativa positiva ed alle N.T.A. del P.U.T.T. (art. 5.03).

 

7. Se dunque risultano insussistenti i profili di illegittimità procedurale lamentati col primo motivo di ricorso, è necessario invece approfondire le conseguenze dell’ulteriore vincolo imposto all’area dal D.M. 1.8.1985, su cui insiste la ricorrente col terzo motivo di ricorso.
Sul punto, può certamente condividersi l’opinione del Comune di Molfetta, secondo cui la permanenza del vincolo imposto dal citato D.M. non poteva indurre a ritenere che sull’area in oggetto insistesse un vincolo di assoluta inedificabilità.
Al riguardo, è da evidenziare che i decreti ministeriali pubblicati successivamente alla entrata in vigore della legge nr. 431/85 furono ritenuti illegittimi per vizio di incompetenza nella sola parte con cui il Ministero imponeva un siffatto vincolo di immodificabilità assoluta; ed infatti, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr 153/86, era attribuita in via esclusiva alla Regione la competenza ad individuare i beni e le aree su cui valevano i divieti assoluti previsti dall’art. 1quinquies L. nr. 431 cit.
Il vizio di incompetenza non inficiava altresì la dichiarazione di notevole interesse pubblico, sussistendo la competenza del Ministro di integrare gli elenchi delle bellezze naturali a norma dell'art. 82 co. II lett. a) D.P.R. nr. 616/77.
La giurisprudenza ha al riguardo poi chiarito che, anche dopo la entrata in vigore della L. nr. 431/85, il potere di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali permane in capo al Ministro nell’esercizio dei propri poteri concorrenti con quelli regionali nel quadro della fondamentale previsione di cui all'art. 9 Cost. (cfr. Cons. Stato, Sez.. VI 24.03.1994, nr. 415; Id., 19.12.1993, nr. 167).
Tuttavia, non altrettanto condivisibile appare la linea dell’Amministrazione resistente, ad avviso del Collegio, nella parte in cui tende a dissolvere il vincolo de quo nell’ambito della più generale disciplina del P.U.T.T., affermando che il parere paesaggistico di compatibilità, adottato dalla Regione sull’erroneo presupposto che la zona rientrasse tra gli “ambiti territoriali estesi” di tipo “B” e “C”, fosse tutto sommato adeguato al regime urbanistico esistente sull’area, necessitando soltanto di una mera “integrazione” che tenesse conto dell’esistenza della “Oasi di Protezione” faunistica e delle possibili interferenze con quest’ultima delle opere a realizzarsi.
Ed invero, se un senso aveva la “dichiarazione di notevole interesse pubblico” di cui al D.M. 1.8.1985, era proprio quello di imporre un più attento e penetrante regime di tutela commisurato al valore paesaggistico ed ambientale della zona, demandando all’Amministrazione regionale l’adozione delle norme destinate ad attuare in concreto tale tutela.
Non può dubitarsi che tali norme, nel caso di specie, vadano individuate nelle prescrizioni di cui all’art. 3.13, punto 3.13.4, delle N.T.A. del P.U.T.T., la cui obliterazione non può ridursi a mero accidente facilmente (e frettolosamente) superabile nell’iter di definizione dell’accordo di programma. Del resto, nessun altro significato può avere la espressa salvezza delle “eventuali norme più restrittive” preesistenti, che secondo l’art. 1.03, punto 3, delle N.T.A. sono destinate addirittura a prevalere sulle stesse disposizioni del P.U.T.T., se non quello di riconoscere ad ogni contesto di rilevanza ambientale il massimo possibile di protezione consentito dall’interazione dei regimi urbanistici e delle discipline esistenti, fissando in tal modo un principio da valere anche come criterio interpretativo per situazioni dubbie.
Un’altra considerazione discende dai rilievi che si sono svolti, e cioè che il regime di tutela così ricostruito è chiaramente teso alla salvaguardia dell’area nel suo complesso, ossia dell’intero contesto ambientale in cui s’inserisce, senza lasciar spazio a visioni parcellizzate volte ad introdurre diversità di valutazioni, a seconda che su una porzione di territorio insistano o meno concreti elementi di interesse ambientale o faunistico: ciò assume rilievo in quanto, come si vedrà, almeno in parte la valutazione di compatibilità su cui insistono le parti resistenti si fonda proprio su un tale inaccettabile frazionamento.

 

8. Se appare quindi fondato il terzo motivo di ricorso, sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine al vincolo imposto dal D.M. 1.8.1985, esso va peraltro esaminato in stretta correlazione col secondo motivo d’impugnazione, anch’esso fondato ad avviso del Collegio.
Preliminarmente, giova richiamare le “prescrizioni di base” poste dal citato punto 3.13.4 dell’art. 3.13 delle N.T.A., che così testualmente recita: “Nelle “aree protette” si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell’art. 3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti:
- 1. grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell’ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
- 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
- 3. la discarica di rifiuti”.
In riferimento a tale disposizione, è certamente condivisibile la lettura fornitane dalle parti resistenti, le quali evidenziano come essa, ed in particolare la previsione sub 1, lungi dal limitare in via generale gli interventi ammissibili a quelli destinati al recupero o al ripristino di situazioni ambientali degradate, ammette invero anche interventi diversi ed ulteriori, a condizione che non rechino “grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell’ambiente”.
Ciò è certamente vero, ma è altrettanto innegabile che proprio la portata estremamente restrittiva della norma impone un obbligo di verifica particolarmente rigorosa sul rispetto della suindicata condizione, in sede di rilascio da parte della Regione del parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A.: un obbligo di specifica valutazione dell’incidenza delle opere in progetto sulla fauna e sull’ambiente dell’intera “area protetta”, con espressa indicazione delle ragioni che inducono ad escludere che si realizzi la paventata alterazione paesaggistica, e viceversa a ritenere che l’intervento s’inserisca in maniera equilibrata ed armonica nel contesto circostante. Un obbligo che, ad avviso del Collegio, non risulta correttamente assolto nel caso di specie.
In primo luogo, non possono non condividersi le censure di parte ricorrente in ordine alle modalità con le quali risulta adottato il parere di compatibilità ambientale trasfuso nella deliberazione di G.R. nr. 989/02. A termini dell’art. 5.03, punto 2, delle N.T.A. “il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica.

 

Il merito del parere deriva dall’istruttoria operata su:
2.1- conformità agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l’ambiti/o estesi/o interessati/o;
2.2- rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal piano o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
2.3- legittimità delle procedure;
2.4- idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni”.

 

Nel caso di specie, l’iter successivo al ricorso proposto dopo la sottoscrizione dell’accordo di programma, con esplicita segnalazione dell’esistenza del vincolo faunistico, fu il seguente:
a) l’Assessorato Regionale all’Urbanistica e Assetto del Territorio, con nota prot. nr. 1780/1 del 14.2.2002 indirizzata al Sindaco del Comune di Molfetta ed al legale rappresentante della società “HO.RI.BA.”, si limitò a richiedere “un’idonea relazione integrativa di verifica di compatibilità con il tematismo del PUTT”, non senza peraltro aver evidenziato come la presenza di un’Oasi di Protezione non precludesse in via assoluta l’edificazione sull’area, ma la assoggettasse agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e delle direttive di cui al punto 3.3 dell’art. 3.05 delle N.T.A. (ancora una volta, quindi, con significativa omissione delle prescrizioni di base di cui all’art. 3.13, punto 3.13.4);
b) in data 26.3.2002, il sig. Giovanni Bombini, legale rappresentante della “HO.RI.BA.”, depositava presso il Comune la relazione integrativa richiesta, a firma del biologo dott. Giacomo Marzano;
c) con nota prot. nr. 13540 del 2.4.2002, il Sindaco ed il Capo Settore Urbanistica del Comune di Molfetta trasmettevano all’Amministrazione regionale la relazione sopra indicata;
d) in data 9.7.2002 la Giunta Regionale approvava l’impugnata deliberazione nr. 989, nella quale, dopo aver richiamato in maniera integrale il contenuto della relazione integrativa del dott. Marzano, si concludeva nei seguenti termini: “…si ritiene che la trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico che l’intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell’ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l’attuale assetto paesaggistico né l’intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell’ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott’ordinata”.
In buona sostanza, le Amministrazioni interessate hanno integralmente demandato alla ditta interessata alla realizzazione dell’intervento l’attività istruttoria di verifica della compatibilità dell’intervento medesimo con l’assetto ambientale dell’area.
Alcun riscontro documentale si rinviene della circostanza, affermata dalla controinteressata, secondo cui la nomina del dott. Marzano fu frutto di decisione collegiale di tutti i soggetti partecipanti all’accordo di programma, e che solo alla corresponsione del compenso provvide la “HO.RI.BA.”, in quanto questo “non poteva gravare sulle casse pubbliche per evidenti ragioni”: senza contare che tali ragioni appaiono al Collegio tutt’altro che evidenti, trattandosi di attività istruttoria imposta dalla legge e dalla pianificazione urbanistica ed ambientale, cui l’Amministrazione avrebbe potuto provvedere alternativamente tramite i propri uffici ovvero previo incarico a privati professionisti.
Inoltre, le Amministrazioni resistenti sottolineano come quanto verificatosi nel caso di specie non differisca punto da quanto avviene in tutti i casi di interventi edilizi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, allorché il privato interessato produce una propria relazione di compatibilità, destinata ad essere valutata dall’Amministrazione, che può condividerla o meno: il fatto è che neanche di tale condivisione si rinviene alcuna traccia nell’impugnata delibera nr. 989/02.
In sostanza, oltre alla mancanza di qualsiasi previa attività istruttoria, il provvedimento in oggetto si limita a riprodurre testualmente la relazione integrativa di parte, facendola seguire non già da considerazioni tecniche o comunque espressivo di un’autonoma valutazione, ma da una mera formula di stile con cui si afferma la compatibilità dell’intervento con l’assetto ambientale dell’area: oltre tutto, tale formula, nel passaggio innanzi testualmente citato, riproduce pedissequamente l’identico passaggio della precedente delibera nr. 1646/01, malgrado la stessa – come si è visto - fosse fondata su una ben diversa (ed erronea) qualificazione dell’area de qua.
La circostanza appena evidenziata è confermata dal richiamo, assolutamente inconferente, al concetto di “ambito territoriale esteso” che continua a rinvenirsi nella delibera nr. 989/02, in una alla mancanza di qualsiasi riferimento all’Oasi di Protezione faunistica ed al vincolo derivante dal D.M. 1.8.1985: a testimonianza della sostanziale inesistenza di qualsivoglia atto di esercizio del potere-dovere di valutazione richiesto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T.
Gli aspetti che si sono evidenziati sarebbero di per sé sufficienti a fondare un giudizio di illegittimità della delibera nr. 989/02: ad essi può solo aggiungersi, con riguardo al contenuto argomentativo del parere paesaggistico in essa contenuto (e fermo restando il rispetto dei limiti del sindacato giurisdizionale richiamati in premessa), come irragionevole e non rispettoso della previsione normativa appaia, per le ragioni già in precedenza illustrate, anche il presupposto frazionamento dell’area, nell’ambito della quale si tende a distinguere fra zone che sarebbero effettivamente interessate alla presenza di valori ambientali ed altre che ne resterebbero estranee, per affermare che l’intervento sarebbe ammissibile in quanto ricadente nelle seconde, e non anche nelle prime.
Anche per questo, appare ultronea e non utile l’attività istruttoria richiesta dall’Amministrazione comunale resistente, che ha sollecitato l’effettuazione di C.T.U. al fine di verificare lo stato dei luoghi e riscontrare una tale situazione di fatto.

 

9. Quanto appena osservato induce ampiamente a ritenere sussistenti i prospettati profili di illegittimità della delibera nr. 989/02, esonerando il Collegio dall’esame di altre anomalie minori evidenziate dalla ricorrente (ci si riferisce, in particolare, al riferimento, ritenuto incomprensibile, al “periodo primaverile” per individuare l’epoca di effettuazione dei sopralluoghi, a fronte di una relazione riflettente accertamenti iniziati non prima del 14.2.2002 e conclusisi non oltre il 18.3.2002).
L’annullamento della predetta delibera, peraltro, è destinato a travolgere, per illegittimità derivata, lo stesso accordo di programma sottoscritto in data 12.12.2001 tra Regione Puglia e Comune di Molfetta: quest’ultimo, infatti, pur essendo cronologicamente antecedente rispetto alla deliberazione nr. 989/02, è chiaramente da essa condizionato, trattandosi di provvedimento inserito nell’ordinario iter istruttorio che doveva condurre alla sottoscrizione dell’accordo medesimo, e solo per evenienza accidentale sopravvenuto in un momento successivo, ad integrazione e sanatoria dell’iter medesimo (ciò si ricava dalla stessa condotta delle Amministrazioni interessate, che sospendendo l’attuazione dell’accordo di programma fino all’adozione della delibera nr. 989/02, hanno palesemente mostrato di attribuire alla stessa siffatta efficacia condizionante).

 

10. Sussistono giusti motivi, in ogni caso, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione III, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’8.4.2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Amedeo Urbano Presidente
Dott. Raffaele Greco Componente, est.
Dott. Roberto Bucchi Componente

 

BIAGIO DELFINO

Sulla legittimazione processuale delle articolazioni locali delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art.13, l. n.349 del 1986


Con la presente sentenza, il Tar Puglia, sez. Bari, afferma che anche le articolazioni locali di associazioni ambientaliste riconosciute sono legittimate ad impugnare atti amministrativi dinanzi al giudice amministrativo. Su tale questione, sussiste una diversità di opinioni molto netta che si riflette in un contrasto giurisprudenziale di significativa entità.
Secondo i giudici pugliesi, non è rinvenibile un valido motivo per negare la legittimazione alle sezioni locali di dette associazioni, giacché il riconoscimento legislativo (artt.13 e 18, l. 8 luglio 1986 n.349) è operato in via generale, senza distinzioni tra il livello nazionale e le strutture periferiche. In più la soluzione contraria si rivela ingiustificatamente restrittiva, in quanto imporrebbe sempre e comunque l’intervento degli organi centrali per accedere alla tutela giurisdizionale.
A favore di quest’impostazione, si è espressa, già da tempo, una parte della giurisprudenza la quale ha ammesso la legittimazione ad agire in presenza di una previsione statutaria che lo consenta (TAR Veneto, sez. II, 9 giugno 1992 n.475, in Riv. giur. edilizia 1993, 551).
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in tal senso in più occasioni (Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2000 n.1414, in Giur. it. 2000, 1512; Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 1996 n.1379, in Riv. giur. ambiente 1997, 573), ma tende a rimarcare solo l’investitura statutaria delle strutture locali, né la giurisprudenza di primo grado successiva ha apportato nuovi argomenti oltre quelli già menzionati (TAR Marche 30 agosto 2001 n.987, in Riv. giur. ambiente 2002, 329; TAR Veneto, sez. III, 1 marzo 2003 n.1629).
Altro orientamento, al pari formatosi da alcuni anni (TAR Lombardia, Milano, 15 aprile 1988 n.105, ne I Tar 1988, I, 1598; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 18 febbraio 1993 n.57, in Riv. giur. ambiente 1994, 93), nega la legittimazione ad agire alle sezioni locali delle associazioni ambientaliste riconosciute (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 9 aprile 1998 n.728; TAR Calabria, Catanzaro, 17 maggio 1999 n.701, in Foro amm. 2000, 625).
In argomento, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha sostenuto che l’art.18, l. n.349 del 1986, riguarda l’associazione nazionale e non le sue propaggini territoriali (Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2001 n.3878, in Riv. giur. ambiente 2002, 750), ma in precedenza la Quinta Sezione era pervenuta ad identiche conclusioni (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 1997 n.854, in Cons. Stato 1997, 1047).
Di recente, alcuni tribunali hanno ribadito siffatto orientamento per lo più richiamando i precedenti favorevoli (TAR Piemonte, sez. I, 3 ottobre 2003 n.1197). Fa eccezione il Tar Emilia Romagna, secondo il quale la legittimazione ex lege può essere riconosciuta soltanto all’associazione ambientalistica nazionale, stante la natura eccezionale delle disposizioni della l. n.349 del 1986 che implica la necessità di una specifica norma per consentire all’articolazione locale di agire in giudizio (TAR Emilia Romagna, Parma, 27 ottobre 2003 n.546).
Di fronte ad un contrasto così netto sorprende l’insufficiente approfondimento operato dai giudici che si traduce in scarne motivazioni. Di sicuro il dato legislativo non agevola l’opera dell’interprete: nulla di decisivo emerge dalla legge istitutiva del Ministero dell’ambiente (artt.13 e 18, l. n.349 del 1986) e dall’art.17 comma 46, l. 15 maggio 1997 n.127, il quale prevede che le associazioni di protezione ambientale riconosciute possono impugnare gli atti di regioni ed enti locali davanti al giudice amministrativo.
Affermare che il riconoscimento ministeriale concerne la sola associazione nazionale non sembra argomento risolutivo, perché di esso gode l’intera associazione comprese le sezioni in cui questa si articola a livello periferico. Sembra importante ricordare, invece, che le problematiche ambientali hanno una portata pluridimensionale: esistono questioni (es., la riduzione della fascia di ozono, la protezione delle biodiversità in natura, la lotta alla desertificazione) che hanno un’incidenza planetaria richiedendo azioni e politiche da parte di organizzazioni internazionali; esistono questioni che ricevono risposte a livello comunitario (es., coordinamento delle politiche nazionali, introduzione di discipline comuni) o a livello nazionale (es., stipulazione e recepimento di accordi o di normative sovranazionali) ed esistono questioni che riguardano solo od anche le popolazioni locali. Per queste ultime, la risposta è più efficace quanto più vicina alle popolazioni stesse è la struttura organizzativa che rappresenta l’interesse alla tutela dell’ambiente.
D’altra parte, è importante notare che numerose norme, per lo più regionali, prevedono la partecipazione dei rappresentanti locali delle associazioni ambientaliste riconosciute in comitati, consulte ed organi collegiali, con funzioni diversificate non riconducibili solo ad un mero ruolo consultivo. Ora se, da un lato, è vero che, in linea generale, si ritiene che la legittimazione procedimentale non implica la legittimazione processuale, dall’altro, non si può negare che le associazioni ambientaliste, per il tramite dei propri rappresentanti locali, sono diventate indiscusse protagoniste del concretarsi dell’azione amministrativa in sede periferica, alla stregua di quanto gli organi nazionali delle medesime associazioni lo sono in ambito centrale, sicché escludere la legittimazione processuale in capo alle articolazioni locali si traduce in un intralcio al perseguimento della tutela ambientale a danno innanzi tutto dei cittadini del luogo.
Ma vi è un dato normativo sopravvenuto, inspiegabilmente trascurato dalla giurisprudenza più recente, che sembra risolvere in modo definitivo la questione in esame. Le associazioni ambientaliste riconosciute hanno assunto veste di associazioni di promozione sociale ai sensi della l. 7 dicembre 2000 n.383, e tale legge, all’art.6 comma 1, prevede espressamente che “le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo Statuto, è conferita la rappresentanza legale”.
Nel caso di specie, lo Statuto dell’associazione nazionale, vigente all’epoca dell’adozione degli atti impugnati, prevedeva la rappresentanza legale dei presidenti regionali, sicché il soggetto ricorrente aveva piena legittimazione processuale.

 



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