| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 19 aprile 2004
n. 1860
Amedeo URBANO – Presidente, Raffaele GRECO – Relatore
LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE PUGLIESE ONLUS (avv. P. Zara,
M. Jacono) c. COMUNE DI MOLFETTA (avv. V. Caputi Jambrenghi),
REGIONE PUGLIA (avv. C. Epifania), HO.RI.BA. DI BOMBINI
G&C s.n.c. (avv. N. Camporeale, A. La Forgia). |
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1. Processo – Processo amministrativo – Legittimazione
processuale – Associazioni ambientaliste – Articolazioni
territoriali – Va riconosciuta.
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2. Processo – Processo amministrativo – Legittimazione
processuale – Provvedimenti amministrativi con aspetti urbanistici
o sanitari – Impugnazione – Associazioni ambientaliste –
Legittimazione – Sussiste – Limiti.
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1. Alle associazioni ambientaliste va riconosciuta
la legittimazione processuale senza distinzione fra livello
nazionale ed articolazioni locali.
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2. Le associazioni ambientaliste sono legittimate
ad impugnare i provvedimenti amministrativi che, pur presentando
aspetti urbanistici o sanitari, siano suscettibili di pregiudicare
il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1860/04 Reg. Sent.
N. 1673/02 Reg. Ric.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione Terza
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1673 del 2002 proposto da
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Legambiente Comitato Regionale Pugliese
Onlus, in persona del presidente, legale rappresentante
pro tempore, dott. Massimiliano Schiralli, con sede in Bari
alla via Adige nr. 33, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Paola Zaza e Michele Jacono ed elettivamente domiciliata
in Bari alla via Andrea da Bari, 55/a (c/o avv. Luigi Fino),
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CONTRO
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- il Comune di Molfetta, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof.
avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi ed elettivamente domiciliato
presso lo stesso in Bari alla via Abate Eustasio, 5;
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- la Regione Puglia, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Carla Epifania ed elettivamente domiciliata presso la stessa
in Bari alla via Principe Amedeo, 82/A;
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nonché nei confronti
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della società “HO.RI.BA. di Bombini G.
& C. S.n.c.”, in persona del legale rappresentante
pro tempore sig. Giovanni Bombini, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Nicola Camporeale e Antonio la Forgia ed elettivamente
domiciliata in Bari alla via Calafati, 399 (studio avv.
G. Castellaneta),
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per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
del 9.7.2002, nr. 989, recante “LL.RR. 34/94 e 8/98. Accordo
di programma per la realizzazione di un complesso turistico
– alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 in Molfetta (BA).
“Parere paesaggistico” ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.
Integrazione”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale – sessione
straordinaria – di Molfetta nr. 65 del 10.1.2002 recante:
“Ratifica accordo di programma tra la Regione Puglia e il
Comune di Molfetta per la realizzazione di un complesso
turistico – alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 ai sensi
della Legge Regionale nr. 34/94 nonché della L.R. nr. 8/98
e succ. modif.”;
- dell’accordo di programma sottoscritto in data 12.12.2001
tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro
tempore della Giunta Regionale dott. Raffaele Fitto ed il
Comune di Molfetta, rappresentato dal Sindaco pro tempore
Tommaso Minervini, in attuazione della L.R. 19.12.1994 nr.
34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28.1.1998
nr. 8 per la realizzazione di un complesso Turistico alberghiero
nel Comune di Molfetta da parte della ditta “HO.RI.BA. di
Bombini G. & C. S.n.c.”;
- della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
nr. 1646 del 14.11.2002, recante “Urb/ del/ 2001 / 00132
– LL. RR. 34/94 – 8/98 – Accordo di programma per la realizzazione
di un complesso turistico – alberghiero alla ex S.S. 16
Km. 771,500 in Molfetta (BA)”;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali
o comunque connessi, ancorché ignoti in quanto lesivi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle Amministrazioni intimate
e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8.4.2004, il Referendario,
dott. Raffaele Greco;
Uditi in camera di consiglio l’avv. Zaza per la ricorrente,
l’avv. Bello (in sostituzione dell’avv. Epifania) per la
Regione Puglia, l’avv. Caputi Jambrenghi per il Comune di
Molfetta e l’avv. la Forgia per la controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Con ricorso notificato il 26 ottobre 2002,
depositato il 12 novembre 2002, il Comitato Regionale Pugliese
Legambiente Onlus agiva per l’annullamento dei provvedimenti
in epigrafe indicati, relativi ad accordo di programma intervenuto
tra la Regione Puglia ed il Comune di Molfetta, la cui vicenda,
alla luce della documentazione versata in atti, poteva ricostruirsi
come segue: In data 31.7.2000, con nota prot. nr. 29638,
il sig. Bombini Giovanni, quale amministratore unico e legale
rappresentante della ditta “HO.RI.BA.”, richiedeva la definizione
del predetto accordo di programma ai sensi della L.R. nr.
34/94 come modificata dalla successiva L.R. nr. 8/98, per
la realizzazione di un complesso turistico – alberghiero
alla ex S.S. 16 Km. 771,500 in Molfetta.
Con nota prot. nr. 33110 del 7.9.2000, il Sindaco del Comune
di Molfetta richiedeva al Presidente della Giunta Regionale
la promozione dell’accordo di programma; all’esito della
preliminare istruttoria, la Regione Puglia, con nota prot.
nr. 7515 del 1.8.2001, chiedeva al Comune di Molfetta la
produzione di documentazione integrativa, che veniva inviata
con successiva nota prot. nr. 39192 dell’11.9.2001.
Con deliberazione di G.R. nr. 1646 del 14.11.2001, il Presidente
veniva autorizzato alla sottoscrizione dell’accordo di programma,
cui si procedeva effettivamente in data 12.12.2001.
Con esposto del 9.1.2002, il Circolo del Partito della Rifondazione
Comunista chiedeva agli Enti Locali interessati l’annullamento
in autotutela dei provvedimenti adottati, evidenziando che
la zona interessata dalle opere in oggetto, ai sensi del
P.U.T.T. e della successiva deliberazione del C.C. di Molfetta
nr. 42 del 23.10.2002, era qualificata come ambito distinto
per vincolo faunistico (oasi di protezione “Torre Calderino”),
laddove la stessa nella deliberazione di G.R. nr. 1646/01
e nell’accordo di programma era stata qualificata come “ambito
esteso di tipo B e di tipo C”, precisandosi altresì che
non era interessata dalla presenza di ambiti territoriali
distinti. A seguito di ciò, mentre il Consiglio Comunale
di Molfetta, con deliberazione nr. 65 del 10.1.2002, ratificava
sic et simpliciter l’accordo di programma, il Settore Urbanistico
Regionale ne sospendeva l’iter di definizione con nota prot.
nr. 1780/10 del 14.2.2002, disponendo acquisirsi “idonea
relazione integrativa di verifica della compatibilità con
il tematismo PUTT”.
Il Sindaco del Comune di Molfetta, con nota prot. nr. 13540
del 2.4.2002, trasmetteva all’Assessorato Regionale all’Urbanistica
una relazione integrativa a firma di professionista incaricato
dalla società “HO.RI.BA.”: a seguito di ciò, la Giunta Regionale
della Puglia, con deliberazione nr. 989 del 9.7.2002, integrava
il parere paesaggistico di cui alla precedente delibera
nr. 1646/01.
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A seguito di ciò, insorgeva la ricorrente,
lamentando i seguenti profili di illegittimità:
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Violazione e falsa applicazione dell’art.
3 L. nr. 241/90; Eccesso di potere per travisamento dei
fatti, erroneità dei presupposti, sviamento; Violazione
e falsa applicazione dell’art. 34 D. Lgs. Nr. 267/00; Eccesso
di potere;
Sviamento; Difetto di istruttoria, per avere le Amministrazioni
intimate sottoscritto l’accordo di programma sul presupposto
che l’area interessata non fosse soggetta a particolari
vincoli, laddove in realtà la zona “Torre Calderino” risultava
individuata come “Oasi di Protezione” nel P.U.T.T. (Piano
Urbanistico Tematico per il Paesaggio) adottato con deliberazione
di G.R. nr. 1784 del 15.12.2000, ed inoltre la medesima
zona era considerata dallo steso P.U.T.T. di particolare
importanza per effetto del D.M. 1.8.1985, emanato ai sensi
della legge nr. 1497/39, con il conseguente assoggettamento
ai relativi indirizzi ed alle direttive di tutela di cui
alle N.T.A. del P.U.T.T., con errore di fatto non sanabile
retroattivamente dalla successiva delibera di G.R. nr. 989/02,
atteso che sarebbe stata necessaria una nuova manifestazione
di volontà da parte di tutti i soggetti – Regione Puglia
e Comune di Molfetta – che avevano sottoscritto l’accordo
di programma;
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Violazione e falsa applicazione dell’art.
3 L. nr. 241/90; Violazione ed erronea applicazione dell’art.
5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T.; Eccesso di potere per difetto
di istruttoria e carenza di motivazione, atteso che la delibera
nr. 989/02, anziché essere stata preceduta dalla necessaria
istruttoria da parte dell’Amministrazione regionale, era
stata emanata sulla scorta di una mera relazione prodotta
dalla parte privata “HO.RI.BA.”, direttamente interessata
all’esecuzione delle opere, dal cui contenuto peraltro restavano
oscuri i tempi e le modalità dell’effettuazione delle indagini
in situ, ed inoltre la medesima delibera difettava di qualsivoglia
motivazione in ordine alle ragioni che inducevano l’Amministrazione,
facendo proprie le conclusioni della predetta relazione
privata, a ritenere gli interventi da realizzare compatibili
con l’Oasi di Protezione “Torre Calderino”;
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Violazione e falsa applicazione della L.
nr. 1497/39, come sostituita dal D. Lgs. nr. 490/99; Violazione
e falsa applicazione dell’art. 1.03, punto 2.1 e punto 3
delle N.T.A. del P.U.T.T., dell’art. 3.13 – Aree Protette
– punto 3.13.4 prescrizioni di base, delle N.T.A. del P.U.T.T.;
Eccesso di potere, atteso che l’area in oggetto risultava
anche individuata come Ambito Distinto per effetto del D.M.
BB. AA. Dell’1.8.1985, con cui la zona costiera a sud di
Bisceglie sita nei comuni di Bisceglie e Molfetta veniva
dichiarata di notevole interesse pubblico, con disposizioni
espressamente richiamate dalle N.T.A. del P.U.T.T. e conseguente
applicabilità del più restrittivo regime di cui al punto
3.13 delle medesime N.T.A., con cui palesemente contrastava
l’impugnata delibera nr. 989/02.
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Chiedeva pertanto la ricorrente l’annullamento
dei provvedimenti impugnati, stante l’evidenziata loro illegittimità.
In data 15 gennaio 2003 si è costituita la controinteressata
società “HO.RI.BA.”, chiedendo genericamente dichiararsi
il ricorso inammissibile e comunque infondato.
Altrettanto hanno fatto le Amministrazioni intimate, depositando
atti di costituzione rispettivamente in data 5 marzo 2003
(la Regione Puglia) e 27 marzo 2003 (il Comune di Molfetta).
In particolare, l’Amministrazione comunale eccepiva argomentatamene
la carenza di legittimazione in capo alla ricorrente sotto
svariati profili, ed altrettanto motivatamente si opponeva
nel merito all’accoglimento del ricorso.
Fissata l’udienza di discussione del ricorso, in data 27
marzo 2004 sono state depositate memorie sia dalla ricorrente
che dalla controinteressata e dalla Regione Puglia: tutte
le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, ed in
particolare l’Amministrazione regionale sollevava anche
l’eccezione della tardività del ricorso avverso i provvedimenti
anteriori alla delibera di G.R. nr. 989/02.
All’udienza dell’8 aprile 2004 la causa è stata trattenuta
per la decisione.
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D I R I T T O
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1. In via preliminare, occorre esaminare
le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di
Molfetta, che ha contestato sotto diversi profili la legittimazione
attiva dell’associazione ricorrente.
In primo luogo, si sostiene la carenza di legittimazione
processuale del Comitato Regionale Pugliese dell’Associazione
Legambiente sulla scorta di un’interpretazione del combinato
disposto degli artt. 18 co. V e 13 L. nr. 349/86 e 17 co.
46° L. nr. 127/97, secondo cui la speciale legittimazione
processuale riconosciuta alle associazioni di protezione
ambientale non spetta alle articolazioni locali delle predette
associazioni, ancorché individuate a livello nazionale dal
Ministro dell’Ambiente: in altri termini, tale riconoscimento
nazionale non può comportare ex se l’esistenza di un’autonoma
legittimazione in capo all’articolazione locale.
Si aggiunge, ad abundantiam, che in ogni caso la sezione
locale difetterebbe del requisito del riconoscimento statale
previsto dalle disposizioni innanzi richiamate.
Sulla questione, la giurisprudenza risulta divisa: da un
lato, si registra un orientamento restrittivo tendente ad
escludere la legittimazione processuale delle articolazioni
territoriali delle associazioni ambientalistiche, essenzialmente
sulla base del carattere eccezionale della speciale legittimazione
di cui agli artt. 13 e 18 L. nr. 349/86 (come tale insuscettibile
di applicazione analogica), nonché della mancanza di esplicito
riconoscimento statale alle predette articolazioni locali
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11.7.2001, nr. 3878, citata
dall’Amministrazione comunale resistente). Dall’altro lato,
è però diffusa anche l’opposta opinione, secondo cui non
vi è alcun valido motivo per negare la legittimazione alle
sezioni locali delle associazioni di tutela ambientale,
giacché le disposizioni innanzi richiamate riconoscono in
via generale tale legittimazione senza distinguere tra le
varie articolazioni dell’associazione, che deve pertanto
ritenersi facultata a regolamentare in concreto la propria
capacità di stare in giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
17.3.2000, nr. 1414; T.A.R. Veneto, Sez. III, 1.3.2003,
nr. 1629; T.A.R. Marche, 30.8.2001, nr. 987).
Il Collegio ritiene di aderire a quest’ultimo orientamento,
ritenendolo più rispettoso della lettera e della ratio delle
disposizioni degli artt. 13 e 18 L. nr. 349/86, che effettivamente
si limita a riconoscere alle associazioni ambientalistiche
riconosciute in via generale la legittimazione processuale,
senza porre distinzioni fra livello nazionale ed articolazioni
locali: con la conseguenza che sarebbe ingiustificatamente
restrittiva un’interpretazione che, imponendo all’associazione
limiti non previsti dal dettato normativo quanto alla facoltà
statutaria di organizzarsi sul territorio, richiedesse sempre
e comunque l’intervento degli organi centrali per l’esercizio
in concreto di tale legittimazione.
L’orientamento qui accolto, peraltro, appare anche più in
linea con l’altro insegnamento giurisprudenziale, secondo
cui in tema di legittimazione ex art. 18 L. nr. 349/86 non
è precluso al giudice, al di là del requisito formale del
riconoscimento ministeriale, il potere di accertare caso
per caso la sussistenza della legittimazione della singola
associazione, in quanto rappresentativa di interessi diffusi
sul territorio di riferimento (vfr. Cons. Stato, Sez. VI,
7.2.1996, nr. 182; T.A.R. Lombardia, Brescia, 19.9.2000,
nr. 696).
Nel caso di specie, risulta in maniera pacifica:
a) che l’associazione Legambiente risulta riconosciuta a
livello nazionale con D.M. 20.2.1987 del Ministero dell’Ambiente,
ai sensi dell’art. 13 L. nr. 349/86;
b) che lo Statuto nazionale approvato nel dicembre 1999,
dopo aver attribuito la rappresentanza in giudizio al Presidente
nazionale, prevede espressamente che “la rappresentanza
in giudizio dell’associazione è altresì attribuita ai Presidenti
regionali” (art. 24 co. II);
c) lo Statuto della Legambiente Comitato Regionale Pugliese
Onlus, depositato in data 30.6.1998, a conferma di ciò,
conferisce espressamente al Presidente Regionale la rappresentanza
in giudizio dell’associazione (art. 23). Deve pertanto concludersi
per la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla
ricorrente, risultando il ricorso in epigrafe proposto correttamente
dall’organo cui l’associazione, nell’esercizio della propria
autonomia statutaria, ha attribuito la rappresentanza giudiziale.
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2. Le considerazioni che precedono valgono
anche a comprendere il perché il Collegio ritenga di dover
disattendere anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità
sollevata dal Comune di Molfetta, che ha evidenziato la
mancanza in atti della deliberazione di autorizzazione a
stare in giudizio del Comitato Direttivo dell’associazione
ricorrente.
Il rilievo è esatto, ma anche in questo caso la questione
va risolta tenendo presente la già sottolineata libertà
di determinare in sede statutaria la legittimazione processuale
riconosciuta dalla legge alle associazioni di protezione
ambientale.
Nel caso di specie, il già richiamato art. 23 dello Statuto
del 30.6.1998 attribuisce la rappresentanza in giudizio
dell’associazione al Presidente Regionale, senza subordinarla
ad alcuna autorizzazione da parte di altri organi associativi;
ciò appare confermato dal precedente art. 22, che, nell’elencare
analiticamente i compiti del Comitato Direttivo Regionale,
nulla prevede in ordine alla rappresentanza processuale
dell’ente.
Anche sotto tale profilo, va pertanto ribadita l’ammissibilità
del ricorso.
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3. Sotto altro profilo ancora, l’Amministrazione
comunale resistente eccepisce l’inesistenza di legittimazione
attiva in capo alla ricorrente, in quanto il ricorso in
oggetto atterrebbe a mere questioni urbanistiche, solo indirettamente
implicanti problemi di tutela dell’ambiente.
Anche tale eccezione è infondata.
Ed invero, è noto al Collegio il consolidato orientamento
giurisprudenziale che impone una rigorosa delimitazione
dell’ambito di operatività della speciale legittimazione
ex art. 18 L. nr. 349/86, escludendo ogni interpretazione
estensiva basata sul mero rilievo fattuale per cui ogni
intervento urbanistico può essere idoneo a provocare riflessi
in materia ambientale: e tuttavia, si ritiene non seriamente
contestabile la sussistenza, nel caso di specie, di uno
specifico e diretto interesse alla tutela ambientale, tale
da giustificare ampiamente la legittimazione della ricorrente
Legambiente.
Sul punto, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza,
che ha più volte individuato quale presupposto della legittimazione
riconosciuta alle associazioni ambientalistiche, accanto
al dato formale del riconoscimento statale, quello sostanziale
riconducibile alla sussistenza di un interesse ambientale
che non risulti genericamente indicato, ma specificamente
individuabile alla stregua dei criteri di cui alla stessa
legge nr. 349/86, ovvero di altri posti da altra fonte normativa
di primo livello che sia comunque tesa ad identificare beni
ambientali in senso giuridico: in questo senso, si afferma
che tali fonti costituiscono il fondamento ed insieme il
limite della legittimazione processuale delle associazioni
de quibus, e che la titolarità dell’interesse alla tutela
ambientale assume valenza di posizione legittimante nella
misura in cui, nei singoli casi, l’interesse riceva una
qualificazione normativa positiva nei termini appena indicati
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16.12.2003, nr. 8234; id., 11.7.2001,
nr. 3878; id., 12.3.2001, nr. 1384; Sez. V, 10.3.1998, nr.
278).
Coerentemente, si è affermato che le predette associazioni
devono ritenersi legittimate ad impugnare provvedimenti
amministrativi i quali, seppur presentando aspetti urbanistici
o sanitari, siano suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente,
compromettendone l’adeguata tutela (cfr. T.A.R. Liguria,
Sez. I, 3.2.2003, nr. 129).
È esattamente quanto accade nel caso di specie, laddove
non v’è dubbio che la ricorrente Legambiente agisca lamentando
uno specifico e concreto pregiudizio ambientale, a suo dire
cagionato dall’intervento di cui all’accordo di programma
intercorso tra Regione Puglia e Comune di Molfetta mediante
la violazione di norme e prescrizioni vincolistiche imposte
sul territorio in attuazione di specifiche normative di
tutela ambientale e paesaggistica (L. nr. 1497/39, L. nr.
431/85 e succ.).
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4. Per completare l’esame delle questioni
preliminari, occorre ora esaminare l’eccezione di parziale
irricevibilità del ricorso, che è dato ricavare indirettamente
dalle deduzioni contenute nella memoria difensiva della
Regione Puglia.
In effetti, il Collegio osserva che il ricorso appare tempestivamente
proposto unicamente nei confronti della delibera di G.R.
nr. 989/02, mentre per quanto attiene agli altri provvedimenti
ad esso antecedenti (ed in particolare alla delibera di
G.R. nr. 1646/01 ed all’accordo di programma sottoscritto
in data 12.12.2001) va considerato tardivo.
Tuttavia, come si vedrà, il rilievo non risulta produrre
effetti significativi in concreto, non solo perché le censure
di parte ricorrente investono tutte la menzionata delibera
nr. 989/02, ma soprattutto perché quest’ultima, ponendosi
come atto endoprocedimentale (sia pure tardivamente intervenuto)
nell’ambito dell’iter conclusosi con l’accordo di programma
sopra richiamato, ha necessariamente valore condizionante
rispetto ad esso.
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5. Nel merito, il ricorso è fondato e merita
accoglimento nei termini appresso precisati.
Ritiene il Collegio che, per un corretto approccio ai motivi
di impugnazione formulati dalla ricorrente, sia indispensabile
procedere ad una preliminare ricostruzione del regime urbanistico
dell’area interessata all’intervento di che trattasi.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, le
opere in oggetto sono destinate ad essere realizzate in
Molfetta, alla strada comunale ex S.S. 16, km 771,500, in
contrada “Torre Calderino”, su suolo avente originaria destinazione
agricola e rurale, nonché gravato da vincolo paesaggistico
ai sensi della L. nr. 1497/39.
A seguito dell’entrata in vigore del P.U.T.T., adottato
con deliberazione di G.R. nr. 1784 del 15.12.2000 (pubblicata
sul B.U.R.P. nr. 8 suppl. del 17.1.2002), la zona “Torre
Calderino” è stata inserita nell’Allegato G, contenente
l’elenco delle “aree protette e vincoli faunistici”, venendo
individuata quale “Oasi di Protezione”.
Inoltre, la medesima zona risultava in precedenza anche
dichiarata “di notevole interesse pubblico” per effetto
del D.M. 1.8.1985, emanato ai sensi della L. nr. 431/85
ed espressamente richiamato dallo stesso P.U.T.T. (cfr.
Allegato R.05 – Decreti “Galassini”).
Con riferimento alle tipologie delineate dal P.U.T.T., deve
pertanto ritenersi corretta la qualificazione dell’area
fornita dalla ricorrente, stante la presenza della predetta
“Oasi di Protezione”, quale “ambito territoriale distinto”
e specificamente come “area protetta” ai sensi dell’art.
3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T., con la conseguente applicazione
dei regimi di tutela e delle prescrizioni di base imposte
dalla medesima disposizione. Di tanto l’Amministrazione
comunale di Molfetta mostrava di aver avuto piena contezza,
allorché, con delibera di C.C. nr. 42 del 23.10.2001, avente
ad oggetto “Perimetrazione degli ambiti territoriali estesi
e degli ambiti territoriali distinti in adempimento a quanto
prescritto dall’art. 5.05, commi 1.1, 1.2 e 1.3 delle N.T.A.
del P.U.T.T.”, individuò l’area de qua proprio come “Oasi
di Protezione” per vincolo faunistico e come zona sottoposta
a speciale tutela ai sensi della L. nr. 431/85 (cfr. la
Tavola D08 allegata alla delibera citata, nelle produzioni
di parte ricorrente).
È proprio questa delibera, inoltre, a fornire prova dell’infondatezza
della diversa ricostruzione fornita dalla controinteressata,
la quale afferma che l’area in oggetto sarebbe stata sottratta
alle previsioni del P.U.T.T., trattandosi di “territorio
costruito” ai sensi dell’art. 1.03, punto 5, delle N.T.A.:
infatti, la qualificazione di “territorio costruito”, alla
luce di tale disciplina, che richiama l’art. 1 L. nr. 431/85,
può avere due diversi fondamenti, e specificamente:
a) consegue automaticamente al fatto che l’area sia tipizzata
dagli strumenti urbanistici vigenti come zona omogenea “A”
e “B”, ovvero a zona “C” con inclusione in strumenti urbanistici
esecutivi (art. 1.03, punti 5.1 e 5.2);
b) deriva da un’apposita perimetrazione definita con deliberazione
del Consiglio Comunale, nei casi di aree che, ancorché non
tipizzate come zone omogenee “B”, siano interessate da una
già consistente edificazione, da riconoscersi appunto da
parte del Comune (art. 1.03, punto 5.3).
Nel caso di specie, non ricorreva nessuna di queste due
situazioni: da un lato, l’area – come si è visto – non era
tipizzata in alcuno dei modi di cui ai richiamati punti
5.1 e 5.2; per altro verso, dalla citata deliberazione del
C.C. di Molfetta nr. 42/01 emerge con evidenza che altre
sono le aree che il Comune ritenne di perimetrare come “territori
costruiti”, in quanto in possesso dei requisiti di cui al
punto 5.3, e fra esse certamente non rientrava quella interessata
dall’intervento in oggetto (che, come detto, rientrava nella
ben diversa perimetrazione degli “ambiti distinti”).
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6. Se questo era dunque il regime dell’area
interessata dall’intervento, certamente esso non risulta
esser stato tenuto in adeguata considerazione nell’originaria
fase preparatoria dell’accordo di programma sottoscritto
in data 12.12.2001, ed in particolare in sede di “parere
paesaggistico” espresso dalla Regione Puglia nella delibera
di G.R. nr. 1646/01.
Infatti, in tale occasione l’area fu qualificata come rientrante
“parzialmente in ambito esteso di tipo “B” e di tipo “C”
del PUTT/paesaggio”, precisandosi che la stessa non era
“interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza
di ambiti territoriali distinti”.
Non sembra contestabile, al riguardo, l’affermazione di
parte ricorrente secondo cui i passaggi appena menzionati
rivelano chiaramente l’erroneità dei presupposti di fatto
sulla base dei quali fu emanato il predetto parere paesaggistico:
ciò appare confermato dalla stessa condotta delle Amministrazioni
interessate, le quali, a seguito di segnalazione dell’anomalia
da parte di una componente del Consiglio Comunale di Molfetta,
ritennero di bloccare l’iter dell’accordo di programma già
sottoscritto, ed in particolare la Regione sollecitò un’integrazione
al parere paesaggistico, poi attuata con la deliberazione
di G.R. nr. 989/02, oggetto dell’odierna impugnazione.
Si vedrà appresso, inoltre, che è proprio questa significativa
condotta a destituire di fondamento la tesi difensiva del
Comune di Molfetta, tendente quasi ad una sostanziale equiparazione,
quanto a regime di tutela, tra “ambiti territoriali estesi”
ed “ambiti territoriali distinti”.
Se tutto questo è vero, non appare però condivisibile l’opinione
espressa dalla ricorrente secondo cui, una volta emerso
l’errore di tipizzazione dell’area, sarebbe stato necessario
ripetere ex novo l’intero iter istruttorio con conseguente
necessario intervento di entrambe le Amministrazioni sottoscrittrici
dell’accordo di programma: infatti, ad avviso del Collegio
la carenza riscontrata rendeva necessaria non già l’attivazione
di un procedimento di autotutela con il connesso obbligo
del contrarius actus, ma semplicemente l’acquisizione di
un ulteriore parere, o per meglio dire l’integrazione del
parere paesaggistico già espresso, previa valutazione di
compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela
dell’indicata “area protetta”.
Non è revocabile in dubbio che un tale parere potesse intervenire
anche ex post, a sanatoria dell’omissione: ed è quanto in
concreto avvenne, dopo il blocco dell’esecuzione dell’accordo
di programma, mediante la delibera nr. 989/02, legittimamente
adottata dall’Amministrazione competente al rilascio del
parere paesaggistico in base alla normativa positiva ed
alle N.T.A. del P.U.T.T. (art. 5.03).
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7. Se dunque risultano insussistenti i profili
di illegittimità procedurale lamentati col primo motivo
di ricorso, è necessario invece approfondire le conseguenze
dell’ulteriore vincolo imposto all’area dal D.M. 1.8.1985,
su cui insiste la ricorrente col terzo motivo di ricorso.
Sul punto, può certamente condividersi l’opinione del Comune
di Molfetta, secondo cui la permanenza del vincolo imposto
dal citato D.M. non poteva indurre a ritenere che sull’area
in oggetto insistesse un vincolo di assoluta inedificabilità.
Al riguardo, è da evidenziare che i decreti ministeriali
pubblicati successivamente alla entrata in vigore della
legge nr. 431/85 furono ritenuti illegittimi per vizio di
incompetenza nella sola parte con cui il Ministero imponeva
un siffatto vincolo di immodificabilità assoluta; ed infatti,
come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza
nr 153/86, era attribuita in via esclusiva alla Regione
la competenza ad individuare i beni e le aree su cui valevano
i divieti assoluti previsti dall’art. 1quinquies L. nr.
431 cit.
Il vizio di incompetenza non inficiava altresì la dichiarazione
di notevole interesse pubblico, sussistendo la competenza
del Ministro di integrare gli elenchi delle bellezze naturali
a norma dell'art. 82 co. II lett. a) D.P.R. nr. 616/77.
La giurisprudenza ha al riguardo poi chiarito che, anche
dopo la entrata in vigore della L. nr. 431/85, il potere
di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali permane
in capo al Ministro nell’esercizio dei propri poteri concorrenti
con quelli regionali nel quadro della fondamentale previsione
di cui all'art. 9 Cost. (cfr. Cons. Stato, Sez.. VI 24.03.1994,
nr. 415; Id., 19.12.1993, nr. 167).
Tuttavia, non altrettanto condivisibile appare la linea
dell’Amministrazione resistente, ad avviso del Collegio,
nella parte in cui tende a dissolvere il vincolo de quo
nell’ambito della più generale disciplina del P.U.T.T.,
affermando che il parere paesaggistico di compatibilità,
adottato dalla Regione sull’erroneo presupposto che la zona
rientrasse tra gli “ambiti territoriali estesi” di tipo
“B” e “C”, fosse tutto sommato adeguato al regime urbanistico
esistente sull’area, necessitando soltanto di una mera “integrazione”
che tenesse conto dell’esistenza della “Oasi di Protezione”
faunistica e delle possibili interferenze con quest’ultima
delle opere a realizzarsi.
Ed invero, se un senso aveva la “dichiarazione di notevole
interesse pubblico” di cui al D.M. 1.8.1985, era proprio
quello di imporre un più attento e penetrante regime di
tutela commisurato al valore paesaggistico ed ambientale
della zona, demandando all’Amministrazione regionale l’adozione
delle norme destinate ad attuare in concreto tale tutela.
Non può dubitarsi che tali norme, nel caso di specie, vadano
individuate nelle prescrizioni di cui all’art. 3.13, punto
3.13.4, delle N.T.A. del P.U.T.T., la cui obliterazione
non può ridursi a mero accidente facilmente (e frettolosamente)
superabile nell’iter di definizione dell’accordo di programma.
Del resto, nessun altro significato può avere la espressa
salvezza delle “eventuali norme più restrittive” preesistenti,
che secondo l’art. 1.03, punto 3, delle N.T.A. sono destinate
addirittura a prevalere sulle stesse disposizioni del P.U.T.T.,
se non quello di riconoscere ad ogni contesto di rilevanza
ambientale il massimo possibile di protezione consentito
dall’interazione dei regimi urbanistici e delle discipline
esistenti, fissando in tal modo un principio da valere anche
come criterio interpretativo per situazioni dubbie.
Un’altra considerazione discende dai rilievi che si sono
svolti, e cioè che il regime di tutela così ricostruito
è chiaramente teso alla salvaguardia dell’area nel suo complesso,
ossia dell’intero contesto ambientale in cui s’inserisce,
senza lasciar spazio a visioni parcellizzate volte ad introdurre
diversità di valutazioni, a seconda che su una porzione
di territorio insistano o meno concreti elementi di interesse
ambientale o faunistico: ciò assume rilievo in quanto, come
si vedrà, almeno in parte la valutazione di compatibilità
su cui insistono le parti resistenti si fonda proprio su
un tale inaccettabile frazionamento.
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8. Se appare quindi fondato il terzo motivo
di ricorso, sotto il profilo della carenza di motivazione
in ordine al vincolo imposto dal D.M. 1.8.1985, esso va
peraltro esaminato in stretta correlazione col secondo motivo
d’impugnazione, anch’esso fondato ad avviso del Collegio.
Preliminarmente, giova richiamare le “prescrizioni di base”
poste dal citato punto 3.13.4 dell’art. 3.13 delle N.T.A.,
che così testualmente recita: “Nelle “aree protette” si
applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art.
2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell’art.
3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni
di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti:
- 1. grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni
significative dell’ambiente ad eccezione di quelli conseguenti
al ripristino/recupero di situazioni degradate;
- 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino
in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito,
fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la
difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione
degli impatti ambientali da queste indotti;
- 3. la discarica di rifiuti”.
In riferimento a tale disposizione, è certamente condivisibile
la lettura fornitane dalle parti resistenti, le quali evidenziano
come essa, ed in particolare la previsione sub 1, lungi
dal limitare in via generale gli interventi ammissibili
a quelli destinati al recupero o al ripristino di situazioni
ambientali degradate, ammette invero anche interventi diversi
ed ulteriori, a condizione che non rechino “grave turbamento
alla fauna selvatica e modificazioni significative dell’ambiente”.
Ciò è certamente vero, ma è altrettanto innegabile che proprio
la portata estremamente restrittiva della norma impone un
obbligo di verifica particolarmente rigorosa sul rispetto
della suindicata condizione, in sede di rilascio da parte
della Regione del parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A.:
un obbligo di specifica valutazione dell’incidenza delle
opere in progetto sulla fauna e sull’ambiente dell’intera
“area protetta”, con espressa indicazione delle ragioni
che inducono ad escludere che si realizzi la paventata alterazione
paesaggistica, e viceversa a ritenere che l’intervento s’inserisca
in maniera equilibrata ed armonica nel contesto circostante.
Un obbligo che, ad avviso del Collegio, non risulta correttamente
assolto nel caso di specie.
In primo luogo, non possono non condividersi le censure
di parte ricorrente in ordine alle modalità con le quali
risulta adottato il parere di compatibilità ambientale trasfuso
nella deliberazione di G.R. nr. 989/02. A termini dell’art.
5.03, punto 2, delle N.T.A. “il parere paesaggistico viene
rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni,
sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell’Assessorato
Regionale all’Urbanistica.
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Il merito del parere deriva dall’istruttoria
operata su:
2.1- conformità agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti
per gli/l’ambiti/o estesi/o interessati/o;
2.2- rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle
prescrizioni di base (prescritte dal piano o, se presente,
dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati
(titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni
apportate (art. 5.07);
2.3- legittimità delle procedure;
2.4- idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata
(sia in senso positivo che negativo) delle previsioni”.
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Nel caso di specie, l’iter successivo al
ricorso proposto dopo la sottoscrizione dell’accordo di
programma, con esplicita segnalazione dell’esistenza del
vincolo faunistico, fu il seguente:
a) l’Assessorato Regionale all’Urbanistica e Assetto del
Territorio, con nota prot. nr. 1780/1 del 14.2.2002 indirizzata
al Sindaco del Comune di Molfetta ed al legale rappresentante
della società “HO.RI.BA.”, si limitò a richiedere “un’idonea
relazione integrativa di verifica di compatibilità con il
tematismo del PUTT”, non senza peraltro aver evidenziato
come la presenza di un’Oasi di Protezione non precludesse
in via assoluta l’edificazione sull’area, ma la assoggettasse
agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02
e delle direttive di cui al punto 3.3 dell’art. 3.05 delle
N.T.A. (ancora una volta, quindi, con significativa omissione
delle prescrizioni di base di cui all’art. 3.13, punto 3.13.4);
b) in data 26.3.2002, il sig. Giovanni Bombini, legale rappresentante
della “HO.RI.BA.”, depositava presso il Comune la relazione
integrativa richiesta, a firma del biologo dott. Giacomo
Marzano;
c) con nota prot. nr. 13540 del 2.4.2002, il Sindaco ed
il Capo Settore Urbanistica del Comune di Molfetta trasmettevano
all’Amministrazione regionale la relazione sopra indicata;
d) in data 9.7.2002 la Giunta Regionale approvava l’impugnata
deliberazione nr. 989, nella quale, dopo aver richiamato
in maniera integrale il contenuto della relazione integrativa
del dott. Marzano, si concludeva nei seguenti termini: “…si
ritiene che la trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico
che l’intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora
compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti
negli indirizzi propri dell’ambito territoriale esteso interessato
in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante
l’attuale assetto paesaggistico né l’intervento in progetto
costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica
dell’ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale
sott’ordinata”.
In buona sostanza, le Amministrazioni interessate hanno
integralmente demandato alla ditta interessata alla realizzazione
dell’intervento l’attività istruttoria di verifica della
compatibilità dell’intervento medesimo con l’assetto ambientale
dell’area.
Alcun riscontro documentale si rinviene della circostanza,
affermata dalla controinteressata, secondo cui la nomina
del dott. Marzano fu frutto di decisione collegiale di tutti
i soggetti partecipanti all’accordo di programma, e che
solo alla corresponsione del compenso provvide la “HO.RI.BA.”,
in quanto questo “non poteva gravare sulle casse pubbliche
per evidenti ragioni”: senza contare che tali ragioni appaiono
al Collegio tutt’altro che evidenti, trattandosi di attività
istruttoria imposta dalla legge e dalla pianificazione urbanistica
ed ambientale, cui l’Amministrazione avrebbe potuto provvedere
alternativamente tramite i propri uffici ovvero previo incarico
a privati professionisti.
Inoltre, le Amministrazioni resistenti sottolineano come
quanto verificatosi nel caso di specie non differisca punto
da quanto avviene in tutti i casi di interventi edilizi
ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, allorché
il privato interessato produce una propria relazione di
compatibilità, destinata ad essere valutata dall’Amministrazione,
che può condividerla o meno: il fatto è che neanche di tale
condivisione si rinviene alcuna traccia nell’impugnata delibera
nr. 989/02.
In sostanza, oltre alla mancanza di qualsiasi previa attività
istruttoria, il provvedimento in oggetto si limita a riprodurre
testualmente la relazione integrativa di parte, facendola
seguire non già da considerazioni tecniche o comunque espressivo
di un’autonoma valutazione, ma da una mera formula di stile
con cui si afferma la compatibilità dell’intervento con
l’assetto ambientale dell’area: oltre tutto, tale formula,
nel passaggio innanzi testualmente citato, riproduce pedissequamente
l’identico passaggio della precedente delibera nr. 1646/01,
malgrado la stessa – come si è visto - fosse fondata su
una ben diversa (ed erronea) qualificazione dell’area de
qua.
La circostanza appena evidenziata è confermata dal richiamo,
assolutamente inconferente, al concetto di “ambito territoriale
esteso” che continua a rinvenirsi nella delibera nr. 989/02,
in una alla mancanza di qualsiasi riferimento all’Oasi di
Protezione faunistica ed al vincolo derivante dal D.M. 1.8.1985:
a testimonianza della sostanziale inesistenza di qualsivoglia
atto di esercizio del potere-dovere di valutazione richiesto
dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T.
Gli aspetti che si sono evidenziati sarebbero di per sé
sufficienti a fondare un giudizio di illegittimità della
delibera nr. 989/02: ad essi può solo aggiungersi, con riguardo
al contenuto argomentativo del parere paesaggistico in essa
contenuto (e fermo restando il rispetto dei limiti del sindacato
giurisdizionale richiamati in premessa), come irragionevole
e non rispettoso della previsione normativa appaia, per
le ragioni già in precedenza illustrate, anche il presupposto
frazionamento dell’area, nell’ambito della quale si tende
a distinguere fra zone che sarebbero effettivamente interessate
alla presenza di valori ambientali ed altre che ne resterebbero
estranee, per affermare che l’intervento sarebbe ammissibile
in quanto ricadente nelle seconde, e non anche nelle prime.
Anche per questo, appare ultronea e non utile l’attività
istruttoria richiesta dall’Amministrazione comunale resistente,
che ha sollecitato l’effettuazione di C.T.U. al fine di
verificare lo stato dei luoghi e riscontrare una tale situazione
di fatto.
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9. Quanto appena osservato induce ampiamente
a ritenere sussistenti i prospettati profili di illegittimità
della delibera nr. 989/02, esonerando il Collegio dall’esame
di altre anomalie minori evidenziate dalla ricorrente (ci
si riferisce, in particolare, al riferimento, ritenuto incomprensibile,
al “periodo primaverile” per individuare l’epoca di effettuazione
dei sopralluoghi, a fronte di una relazione riflettente
accertamenti iniziati non prima del 14.2.2002 e conclusisi
non oltre il 18.3.2002).
L’annullamento della predetta delibera, peraltro, è destinato
a travolgere, per illegittimità derivata, lo stesso accordo
di programma sottoscritto in data 12.12.2001 tra Regione
Puglia e Comune di Molfetta: quest’ultimo, infatti, pur
essendo cronologicamente antecedente rispetto alla deliberazione
nr. 989/02, è chiaramente da essa condizionato, trattandosi
di provvedimento inserito nell’ordinario iter istruttorio
che doveva condurre alla sottoscrizione dell’accordo medesimo,
e solo per evenienza accidentale sopravvenuto in un momento
successivo, ad integrazione e sanatoria dell’iter medesimo
(ciò si ricava dalla stessa condotta delle Amministrazioni
interessate, che sospendendo l’attuazione dell’accordo di
programma fino all’adozione della delibera nr. 989/02, hanno
palesemente mostrato di attribuire alla stessa siffatta
efficacia condizionante).
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10. Sussistono giusti motivi, in ogni caso,
per compensare tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione III, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
dell’8.4.2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Amedeo Urbano Presidente
Dott. Raffaele Greco Componente, est.
Dott. Roberto Bucchi Componente
BIAGIO DELFINO
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|
| Sulla legittimazione
processuale delle articolazioni locali delle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art.13, l.
n.349 del 1986
| Con
la presente sentenza, il Tar Puglia, sez.
Bari, afferma che anche le articolazioni
locali di associazioni ambientaliste riconosciute
sono legittimate ad impugnare atti amministrativi
dinanzi al giudice amministrativo. Su tale
questione, sussiste una diversità di opinioni
molto netta che si riflette in un contrasto
giurisprudenziale di significativa entità.
Secondo i giudici pugliesi, non è rinvenibile
un valido motivo per negare la legittimazione
alle sezioni locali di dette associazioni,
giacché il riconoscimento legislativo (artt.13
e 18, l. 8 luglio 1986 n.349) è operato
in via generale, senza distinzioni tra il
livello nazionale e le strutture periferiche.
In più la soluzione contraria si rivela
ingiustificatamente restrittiva, in quanto
imporrebbe sempre e comunque l’intervento
degli organi centrali per accedere alla
tutela giurisdizionale.
A favore di quest’impostazione, si è espressa,
già da tempo, una parte della giurisprudenza
la quale ha ammesso la legittimazione ad
agire in presenza di una previsione statutaria
che lo consenta (TAR Veneto, sez. II, 9
giugno 1992 n.475, in Riv. giur. edilizia
1993, 551).
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato
in tal senso in più occasioni (Cons. Stato,
sez. VI, 17 marzo 2000 n.1414, in Giur.
it. 2000, 1512; Cons. Stato, sez. VI, 21
ottobre 1996 n.1379, in Riv. giur. ambiente
1997, 573), ma tende a rimarcare solo l’investitura
statutaria delle strutture locali, né la
giurisprudenza di primo grado successiva
ha apportato nuovi argomenti oltre quelli
già menzionati (TAR Marche 30 agosto 2001
n.987, in Riv. giur. ambiente 2002, 329;
TAR Veneto, sez. III, 1 marzo 2003 n.1629).
Altro orientamento, al pari formatosi da
alcuni anni (TAR Lombardia, Milano, 15 aprile
1988 n.105, ne I Tar 1988, I, 1598; TAR
Emilia Romagna, Parma, sez. I, 18 febbraio
1993 n.57, in Riv. giur. ambiente 1994,
93), nega la legittimazione ad agire alle
sezioni locali delle associazioni ambientaliste
riconosciute (TAR Lombardia, Milano, sez.
II, 9 aprile 1998 n.728; TAR Calabria, Catanzaro,
17 maggio 1999 n.701, in Foro amm. 2000,
625).
In argomento, la Quarta Sezione del Consiglio
di Stato ha sostenuto che l’art.18, l. n.349
del 1986, riguarda l’associazione nazionale
e non le sue propaggini territoriali (Cons.
Stato, sez. IV, 11 luglio 2001 n.3878, in
Riv. giur. ambiente 2002, 750), ma in precedenza
la Quinta Sezione era pervenuta ad identiche
conclusioni (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio
1997 n.854, in Cons. Stato 1997, 1047).
Di recente, alcuni tribunali hanno ribadito
siffatto orientamento per lo più richiamando
i precedenti favorevoli (TAR Piemonte, sez.
I, 3 ottobre 2003 n.1197). Fa eccezione
il Tar Emilia Romagna, secondo il quale
la legittimazione ex lege può essere riconosciuta
soltanto all’associazione ambientalistica
nazionale, stante la natura eccezionale
delle disposizioni della l. n.349 del 1986
che implica la necessità di una specifica
norma per consentire all’articolazione locale
di agire in giudizio (TAR Emilia Romagna,
Parma, 27 ottobre 2003 n.546).
Di fronte ad un contrasto così netto sorprende
l’insufficiente approfondimento operato
dai giudici che si traduce in scarne motivazioni.
Di sicuro il dato legislativo non agevola
l’opera dell’interprete: nulla di decisivo
emerge dalla legge istitutiva del Ministero
dell’ambiente (artt.13 e 18, l. n.349 del
1986) e dall’art.17 comma 46, l. 15 maggio
1997 n.127, il quale prevede che le associazioni
di protezione ambientale riconosciute possono
impugnare gli atti di regioni ed enti locali
davanti al giudice amministrativo.
Affermare che il riconoscimento ministeriale
concerne la sola associazione nazionale
non sembra argomento risolutivo, perché
di esso gode l’intera associazione comprese
le sezioni in cui questa si articola a livello
periferico. Sembra importante ricordare,
invece, che le problematiche ambientali
hanno una portata pluridimensionale: esistono
questioni (es., la riduzione della fascia
di ozono, la protezione delle biodiversità
in natura, la lotta alla desertificazione)
che hanno un’incidenza planetaria richiedendo
azioni e politiche da parte di organizzazioni
internazionali; esistono questioni che ricevono
risposte a livello comunitario (es., coordinamento
delle politiche nazionali, introduzione
di discipline comuni) o a livello nazionale
(es., stipulazione e recepimento di accordi
o di normative sovranazionali) ed esistono
questioni che riguardano solo od anche le
popolazioni locali. Per queste ultime, la
risposta è più efficace quanto più vicina
alle popolazioni stesse è la struttura organizzativa
che rappresenta l’interesse alla tutela
dell’ambiente.
D’altra parte, è importante notare che numerose
norme, per lo più regionali, prevedono la
partecipazione dei rappresentanti locali
delle associazioni ambientaliste riconosciute
in comitati, consulte ed organi collegiali,
con funzioni diversificate non riconducibili
solo ad un mero ruolo consultivo. Ora se,
da un lato, è vero che, in linea generale,
si ritiene che la legittimazione procedimentale
non implica la legittimazione processuale,
dall’altro, non si può negare che le associazioni
ambientaliste, per il tramite dei propri
rappresentanti locali, sono diventate indiscusse
protagoniste del concretarsi dell’azione
amministrativa in sede periferica, alla
stregua di quanto gli organi nazionali delle
medesime associazioni lo sono in ambito
centrale, sicché escludere la legittimazione
processuale in capo alle articolazioni locali
si traduce in un intralcio al perseguimento
della tutela ambientale a danno innanzi
tutto dei cittadini del luogo.
Ma vi è un dato normativo sopravvenuto,
inspiegabilmente trascurato dalla giurisprudenza
più recente, che sembra risolvere in modo
definitivo la questione in esame. Le associazioni
ambientaliste riconosciute hanno assunto
veste di associazioni di promozione sociale
ai sensi della l. 7 dicembre 2000 n.383,
e tale legge, all’art.6 comma 1, prevede
espressamente che “le associazioni di promozione
sociale anche non riconosciute sono rappresentate
in giudizio dai soggetti ai quali, secondo
lo Statuto, è conferita la rappresentanza
legale”.
Nel caso di specie, lo Statuto dell’associazione
nazionale, vigente all’epoca dell’adozione
degli atti impugnati, prevedeva la rappresentanza
legale dei presidenti regionali, sicché
il soggetto ricorrente aveva piena legittimazione
processuale. |
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