| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2004
n. 1212
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente; Dott. Andrea MIGLIOZZI
- Consigliere, est.
Del Vita Stefania, Del Vita Nadia e Pancani Gina (avv. Franco
B. Campagni) c o n t r o il Comune di Montemurlo (avv. Alessandro
Cecchi) la Regione Toscana (avv. Giuseppe Vincelli) |
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1. Urbanistica ed edilizia – Variante generale
al P.R.G. – Imposizione di vincolo non preordinato all’esproprio
o non comportante inedificabilità – Obbligo di indennizzo
una volta decorso il termine ex art.2 legge 1187/68 – E’
escluso.
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2. Urbanistica ed edilizia – Variante generale
al P.R.G. – Natura – E’ atto generale e normativo – Motivazione
– E’ limitata alle esigenze urbanistiche poste a fondamento
della variante – Motivazione specifica circa la destinazione
delle singole aree – E’ esclusa.
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1. L’obbligo di indennizzo, una volta che
sia decorso il termine di durata ex art.2 legge 1187/68,
opera in presenza di vincoli derivanti da pianificazione
urbanistica preordinati all’esproprio o che comportino l’inedificabilità;
detto obbligo non sorge, viceversa, a seguito dell’imposizione
di vincoli a carattere c.d. conformativo, che importino
una destinazione realizzabile anche ad iniziativa del soggetto
privato senza pertanto implicare l’avvio di procedure ablatorie.
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2. Le scelte urbanistiche che si traducano
nella reiterazione dei vincoli conformativi contenuti in
una variante generale al P.R.G. danno vita ad atti generali
e normativi del piano regolatore e in quanto tali non devono
essere sorrette da altra motivazione oltre quella che è
dato evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico seguiti
per la redazione del piano; segnatamente in capo all’Amministrazione
è rinvenibile il solo onere di motivare le esigenze urbanistiche
poste a fondamento della variante stessa e non quello di
fornire una motivazione specifica circa la destinazione
delle singole aree.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sui ricorsi nn. 2577/02 e 2578/02 proposti
da
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Del Vita Stefania, Del Vita Nadia e Pancani
Gina, rappresentate e difese dall’avv. Franco B. Campagni,
con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo,
in Firenze, Via del Corso n. 1,
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c o n t r o
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- il Comune di Montemurlo, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Alessandro Cecchi, con elezione di domicilio presso lo studio
del medesimo, in Firenze, Via Masaccio n. 172,
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- la Regione Toscana, in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Giuseppe Vincelli, con elezione di domicilio
presso la sede dell’Avvocatura Regionale, in Firenze, Via
Cavour n. 18,
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per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Montemurlo
del 23 luglio 2002 n. 73 recante “Variante generale al piano
regolatore comunale - approvazione con stralci e prescrizioni”,
limitatamente alla destinazione impressa ai suoli di proprietà
delle ricorrenti e precisamente individuati al NCT foglio
di mappa 25, particelle 75 e 78 (per il ricorso n. 2577/2002)
e foglio di mappa 28 particelle 1757 e 1081 (per il ricorso
n. 2578/2002) nonché alla reiezione delle osservazioni avanzate
in data 6 agosto 1996;
- della deliberazione della Giunta regionale della Toscana
del 26 marzo 2001 n. 294 recante l’approvazione della Variante
Generale al PRG del Comune di Montemurlo sopra già richiamata.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Montemurlo e della Regione Toscana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 febbraio
2004, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;
Uditi, altresì, l’avv. T.Pontello delegato dell’avv. Campagni
per le ricorrenti;
l’avv. F.Ciari delegato dell’avv. Vincelli per la Regione
Toscana; e l’avv. B.Valeriani delegato dell’avv. Cecchi
per il Comune di Montemurlo;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con il ricorso n. 2577/2002 le sig.re Stefania
e Nadia Del Vita espongono di essere comproprietarie unitamente
alla sig.ra Gina Pancani, di un lotto di terreno di circa
mq 9.830 contraddistinto al NCT alle particelle 75 e 128,
foglio di mappa 25, sito in Comune di Montemurlo, lungo
Via Labriola, angolo Via dell’Agricoltura con ubicazione
in un contesto fortemente edificato. Detto terreno riceveva
dal pregresso PRG del 1988 le destinazioni di fascia di
rispetto viario parte e parte parco territoriale urbano
e quest’ultima previsione veniva confermata dalla Variante
Generale del 1996. Con riferimento a tale ultimo strumento
urbanistico le interessate producevano nell’agosto del 1996
osservazioni volte ad ottenere per l’area di che trattasi
la destinazione a sottozona per attrezzature commerciali:
l’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 73 del 2002
respingeva tale osservazione e disponeva l’approvazione
con stralci e prescrizioni della variante generale al PRG,
dopo che la Regione Toscana con deliberazione della Giunta
Regionale n. 294 del 26/3/2001 aveva ritenuto la stessa
variante, adottata dal Comune con delibera n. 7 del 29/1/96,
meritevole di approvazione.
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Le interessate hanno quindi impugnato gli
atti deliberativi comunali e regionali riguardanti il procedimento
di approvazione della Variante Generale al PRG, deducendo
i seguenti motivi:
1) Violazione dei principi generali in materia di programmazione
urbanistica, violazione dei precetti di buon andamento della
pianificazione urbanistica e correttezza dell’azione della
P.A. Violazione e falsa e/o omessa applicazione di legge
(artt. 7 e 40 legge 1215 del 1942; art. 2 legge 1187 del
1968). Eccesso di potere per carente e/o omessa istruttoria
e per difetto assoluto dei presupposti, omessa comparazione
tra interesse pubblico e privato sacrificato. Eccesso di
potere per difetto e/o carenza di motivazione: la variante
al PRG qui impugnata ha conservato all’area de qua la previsione
a parco territoriale urbano, reiterando il vincolo urbanistico
senza prevedere il relativo indennizzo;
2) Ulteriore violazione dei principi in materia di pianificazione
urbanistica, violazione di legge (art. 3 legge 241/90).
Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità.
Eccesso di potere per difetto e/o per inintelligibilità.
Contraddittorietà e per illogicità della motivazione: la
scelta dell’Amministrazione di reiterare il vincolo di inedificabilità
decaduto andava adeguatamente motivato e comunque la P.A.
avrebbe dovuto considerare l’opportunità di consentire un
diverso utilizzo del fondo;
3) Violazione dei principi in materia di pianificazione
urbanistica. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Eccesso di potere per difetto di motivazione: la decisione
dell’Amministrazione di respingere la richiesta delle ricorrenti
avanzata in sede di “osservazioni” è del tutto illogica
e incongrua posto che la destinazione a piazzale di stoccaggio
formulata dalle interessate risulta compatibile con il comparto
fortemente edificato in cui l’area è collocata.
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Con un altro ricorso le sig.re Del Vita e
Pancani, nella loro qualità di comproprietarie, questa volta,
di un’area di mq 21.879 contraddistinta al NCT di Montemurlo
alle particelle 1757 e 1081, foglio di mappa n. 28 e ubicata
fra Via dell’Industria e all’interno di Via dell’Agricoltura,
nel contesto industriale della frazione “Bagnolo” hanno
impugnato in parte qua gli stessi atti deliberativi del
Comune e della Regione recanti l’approvazione della Variante
Generale al PRG già gravati col precedente ricorso.
Riferiscono, quindi che anche questo loro terreno aveva
ricevuto dal PRG del 1988 la destinazione a parte verde
attrezzato, parte verde pubblico, e parte Area per Centro
sociale: dalla variante al PRG adottata a mezzo della deliberazione
n. 7 del 29/1/96 detta area veniva poi classificata come
parte verde a prato, parte verde pubblico e parte a “interventi
di riqualificazione ambientale”.
Le esponenti chiedevano anche in questa occasione, in sede
di osservazione allo strumento urbanistico in itinere che
alla predetta area fosse riconosciuta la destinazione a
“zona per attività economiche e di servizio”, ma tale osservazione
veniva respinta dall’Amministrazione Comunale con la delibera
di approvazione della Variante in questione.
A sostegno di questo secondo ricorso sono stati dedotti,
parimenti a mezzo di tre motivi di gravame, i profili di
illegittimità già denunciati col primo ricorso e che qui
si intendono integralmente riportati.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Montemurlo e
la Regione Toscana che hanno contestato la fondatezza delle
proposte impugnative di cui hanno chiesto la reiezione.
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D I R I T T O
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In via preliminare va disposta la riunione
dei due ricorsi all’epigrafe per ragioni di evidente connessione:
in particolare, poi, va rilevato come le impugnative hanno
in comune oltreché le parti e l’oggetto anche i motivi di
doglianza.
Tanto premesso e passando all’esame del merito delle impugnative
le ricorrenti contestano la legittimità della Variante Generale
introdotta al PRG, sostanzialmente per tre ordini di ragioni:
a) l’Amministrazione ha proceduto a reiterare i vincoli
urbanistici in ordine alle aree di proprietà delle ricorrenti
senza prevedere i relativi indennizzi; b) le determinazioni
recate dalla Variante in ordine alla destinazione dei terreni
di che trattasi sono immotivate, mentre abbisognavano di
una apposita motivazione e ciò avuto riguardo anche alla
reiezione delle osservazioni avanzate dalle interessate;
c) le scelte urbanistiche operate sono illogiche e non tengono
conto dello stato dei fatti.
In realtà i surriportati profili di illegittimità, così
come denunciati dalla parte ricorrente con altrettanti mezzi
d’impugnazione, costituiscono, in particolare, i primi due,
gli aspetti di un’unica, fondamentale questione, quella
relativa alla natura e portata dei vincoli urbanistici qui
in rilievo nonché alla loro reiterazione, di talché di tale
problematica ci si va ad occupare a mezzo di una unitaria
disamina.
E’ dunque posta in discussione - con il detto primo motivo
- la legittimità o meno della mancanza di previsione nella
Variante de qua di un indennizzo e ciò con riferimento a
vincoli urbanistici (parco territoriale urbano per l’area
di Via Labriola e verde pubblico per il territorio di Via
dell’Industria) che erano stati già impressi con il Piano
Regolatore Generale del 1988 e che sono stati reiterati
a mezzo della Variante introdotta con gli atti deliberativi
qui impugnati.
E’ noto che per i vincoli derivanti da pianificazione urbanistica
sussiste l’obbligo specifico di indennizzo una volta che
sia decorso il termine di durata di cui all’art. 2 della
legge n. 1187 del 1968, ma siffatto principio, come statuito
dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. 20 maggio 1999
n. 179, idem 18 dicembre 2001 n. 411) e di merito (Cons.
Stato, Ad. Plen. 22/12/1999 n. 24) si applica in presenza
di vincoli preordinati all’espropriazione o che comportino
inedificabilità. Occorre, allora, nella specie, verificare
se i vincoli qui in rilievo hanno le caratteristiche delle
determinazioni che vanno concretamente e negativamente ad
incidere sulle facoltà dominicali delle ricorrenti o se,
invece, sono limiti non ablatori posti dalla pianificazione
urbanistica.
Orbene le previsioni di che trattasi vanno raccordate con
la disciplina più in dettaglio recata dalle norme tecniche
di attuazione, lì dove, all’art. 67 è previsto quale sistema
di pianificazione urbanistica per una serie di aree tra
cui ricadono i terreni di parte ricorrente un Parco Territoriale
Urbano (PTU). La norma in questione, poi, stabilisce che
“l’attuazione del PTU è subordinata alla redazione di Piani
Attuativi Unitari pubblici o privati estesi all’ambito di
una o più aree”.
Parimenti anche per il terreno di cui al secondo ricorso,
soccorre la disciplina urbanistica contenuta nell’art. 99
delle NTA, a proposito dell’area di intervento in località
Santorezzo, lì dove l’intera area è sottoposta ad intervento
di riqualificazione funzionale d’iniziativa pubblica e/o
privata, tramite la redazione di un Piano particolareggiato
di riordino e ristrutturazione della viabilità e degli spazi
aperti...”
Se allora sono vincoli ablatori quelli che comportano l’inedificabilità
delle aree in attesa che le stesse vengano espropriate per
la realizzazione di opere pubbliche che ivi sono state localizzate,
tali non possono qualificarsi le misure previste dalla Variante
per i terreni delle ricorrenti che assumono, al contrario,
carattere c.d. conformativo.
Invero, come si evince dalle “disposizioni urbanistiche”
sopra riportate, i vincoli de quibus importano una destinazione
realizzabile anche ad iniziativa del soggetto privato sicché
non necessariamente gli stessi comportano l’ablazione dei
beni qui interessati.
Nella specie allora siamo in presenza di vincoli che sono
al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo, introducono
destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa
economica privata e per ciò stesso la loro reiterazione
costituisce il risultato di una scelta di politica programmatoria
volta a dotare il territorio di attrezzature e servizi,
mediante appunto le previsioni recate nella specie dalla
Variante al PRG.
Parte ricorrente poi lamenta, col secondo motivo di gravame,
il vizio di difetto di motivazione sul rilievo che le scelte
urbanistiche operate in ordine alle aree delle ricorrenti
in sede, appunto, di reiterazione dei relativi vincoli,
abbisognavano di una specifica motivazione.
Il dedotto profilo di illegittimità non sussiste.
In primo luogo si osserva che la reiterazione è contenuta
in una variante generale che, in quanto tale, partecipa
della natura di atto generale e normativo del Piano Regolatore
in cui le scelte urbanistiche di carattere generale non
devono essere sorrette da altra motivazione oltre quella
che è dato evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico
seguiti per la redazione del Piano.
Inoltre nel caso di specie non sussiste un affidamento qualificato
delle ricorrenti dal momento che le aree erano già soggette
a vincolo e comunque esse possono vantare unicamente una
generica aspettativa ad una reformatio in melius, analoga
a quella di ogni altro proprietario (cfr. Cons. Stato, Ad.
Plen. n. 24/99 già citata), senz’altro cedevole rispetto
alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione in capo alla
quale è rinvenibile il solo onere di motivare le esigenze
urbanistiche che sono a fondamento della Variante stessa
non già quello di fornire una motivazione specifica circa
la destinazione delle singole aree.
Peraltro, nella specie, le interessate hanno presentato,
in base alle modalità partecipative previste dal procedimento
di variante, le osservazioni in ordine al progetto di Variante
adottato e tali richieste sono state esaminate e respinte
sulla base di apposite determinazioni di ordine tecnico
che hanno “spiegato” l’impossibilità di accoglierle.
Rimane da esaminare il terzo profilo di illegittimità dedotto
dalle ricorrenti, quello relativo alla pretesa illogicità
delle scelte urbanistiche operate dall’Amministrazione.
Anche tali doglianze sono prive di fondamento.
In realtà le destinazioni impresse ai terreni vanno qualificate
come esercizio delle scelte urbanistiche di carattere generale
rimesse al giudizio di “merito” dagli amministratori, quanto,
appunto, al loro potere di pianificazione delle varie zone
del territorio comunale e trovano comunque la loro ragione
tecnica nella disciplina urbanistica recata dalle norme
tecniche di attuazione. In ogni caso, la destinazione di
che trattasi è adeguatamente spiegata e giustificata dai
rilievi di natura squisitamente tecnica formulati dagli
urbanisti e dallo stesso Consiglio Comunale in sede di esame
e reiezione delle osservazioni prodotte dalle interessate,
così come rilevasi dalla lettura delle schede redatte in
sede di attività istruttoria.
In forza delle suillustrate notazioni, i due ricorsi all’epigrafe,
caratterizzati dalla perfetta identità dei motivi di gravame,
sono infondati e perciò vanno rigettati.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le
parti le spese e competenze del giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando sui
ricorsi nn. 2577/2002 e 2578/2002, li Riunisce e li Rigetta.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 4 febbraio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott.ssa Eleonora DI SANTO - Consigliere
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APRILE 2004
Firenze, lì 20 APRILE 2004
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