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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2004 n. 1212
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente; Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, est.
Del Vita Stefania, Del Vita Nadia e Pancani Gina (avv. Franco B. Campagni) c o n t r o il Comune di Montemurlo (avv. Alessandro Cecchi) la Regione Toscana (avv. Giuseppe Vincelli)


1. Urbanistica ed edilizia – Variante generale al P.R.G. – Imposizione di vincolo non preordinato all’esproprio o non comportante inedificabilità – Obbligo di indennizzo una volta decorso il termine ex art.2 legge 1187/68 – E’ escluso.

 

2. Urbanistica ed edilizia – Variante generale al P.R.G. – Natura – E’ atto generale e normativo – Motivazione – E’ limitata alle esigenze urbanistiche poste a fondamento della variante – Motivazione specifica circa la destinazione delle singole aree – E’ esclusa.

1. L’obbligo di indennizzo, una volta che sia decorso il termine di durata ex art.2 legge 1187/68, opera in presenza di vincoli derivanti da pianificazione urbanistica preordinati all’esproprio o che comportino l’inedificabilità; detto obbligo non sorge, viceversa, a seguito dell’imposizione di vincoli a carattere c.d. conformativo, che importino una destinazione realizzabile anche ad iniziativa del soggetto privato senza pertanto implicare l’avvio di procedure ablatorie.

 

2. Le scelte urbanistiche che si traducano nella reiterazione dei vincoli conformativi contenuti in una variante generale al P.R.G. danno vita ad atti generali e normativi del piano regolatore e in quanto tali non devono essere sorrette da altra motivazione oltre quella che è dato evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano; segnatamente in capo all’Amministrazione è rinvenibile il solo onere di motivare le esigenze urbanistiche poste a fondamento della variante stessa e non quello di fornire una motivazione specifica circa la destinazione delle singole aree.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sui ricorsi nn. 2577/02 e 2578/02 proposti da

 

Del Vita Stefania, Del Vita Nadia e Pancani Gina, rappresentate e difese dall’avv. Franco B. Campagni, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, Via del Corso n. 1,

 

c o n t r o

 

- il Comune di Montemurlo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Cecchi, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, Via Masaccio n. 172,

 

- la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Vincelli, con elezione di domicilio presso la sede dell’Avvocatura Regionale, in Firenze, Via Cavour n. 18,

 

per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Montemurlo del 23 luglio 2002 n. 73 recante “Variante generale al piano regolatore comunale - approvazione con stralci e prescrizioni”, limitatamente alla destinazione impressa ai suoli di proprietà delle ricorrenti e precisamente individuati al NCT foglio di mappa 25, particelle 75 e 78 (per il ricorso n. 2577/2002) e foglio di mappa 28 particelle 1757 e 1081 (per il ricorso n. 2578/2002) nonché alla reiezione delle osservazioni avanzate in data 6 agosto 1996;
- della deliberazione della Giunta regionale della Toscana del 26 marzo 2001 n. 294 recante l’approvazione della Variante Generale al PRG del Comune di Montemurlo sopra già richiamata.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montemurlo e della Regione Toscana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 febbraio 2004, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;
Uditi, altresì, l’avv. T.Pontello delegato dell’avv. Campagni per le ricorrenti;
l’avv. F.Ciari delegato dell’avv. Vincelli per la Regione Toscana; e l’avv. B.Valeriani delegato dell’avv. Cecchi per il Comune di Montemurlo;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con il ricorso n. 2577/2002 le sig.re Stefania e Nadia Del Vita espongono di essere comproprietarie unitamente alla sig.ra Gina Pancani, di un lotto di terreno di circa mq 9.830 contraddistinto al NCT alle particelle 75 e 128, foglio di mappa 25, sito in Comune di Montemurlo, lungo Via Labriola, angolo Via dell’Agricoltura con ubicazione in un contesto fortemente edificato. Detto terreno riceveva dal pregresso PRG del 1988 le destinazioni di fascia di rispetto viario parte e parte parco territoriale urbano e quest’ultima previsione veniva confermata dalla Variante Generale del 1996. Con riferimento a tale ultimo strumento urbanistico le interessate producevano nell’agosto del 1996 osservazioni volte ad ottenere per l’area di che trattasi la destinazione a sottozona per attrezzature commerciali: l’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 73 del 2002 respingeva tale osservazione e disponeva l’approvazione con stralci e prescrizioni della variante generale al PRG, dopo che la Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 26/3/2001 aveva ritenuto la stessa variante, adottata dal Comune con delibera n. 7 del 29/1/96, meritevole di approvazione.

 

Le interessate hanno quindi impugnato gli atti deliberativi comunali e regionali riguardanti il procedimento di approvazione della Variante Generale al PRG, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dei principi generali in materia di programmazione urbanistica, violazione dei precetti di buon andamento della pianificazione urbanistica e correttezza dell’azione della P.A. Violazione e falsa e/o omessa applicazione di legge (artt. 7 e 40 legge 1215 del 1942; art. 2 legge 1187 del 1968). Eccesso di potere per carente e/o omessa istruttoria e per difetto assoluto dei presupposti, omessa comparazione tra interesse pubblico e privato sacrificato. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione: la variante al PRG qui impugnata ha conservato all’area de qua la previsione a parco territoriale urbano, reiterando il vincolo urbanistico senza prevedere il relativo indennizzo;
2) Ulteriore violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica, violazione di legge (art. 3 legge 241/90). Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto e/o per inintelligibilità. Contraddittorietà e per illogicità della motivazione: la scelta dell’Amministrazione di reiterare il vincolo di inedificabilità decaduto andava adeguatamente motivato e comunque la P.A. avrebbe dovuto considerare l’opportunità di consentire un diverso utilizzo del fondo;
3) Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione: la decisione dell’Amministrazione di respingere la richiesta delle ricorrenti avanzata in sede di “osservazioni” è del tutto illogica e incongrua posto che la destinazione a piazzale di stoccaggio formulata dalle interessate risulta compatibile con il comparto fortemente edificato in cui l’area è collocata.

 

Con un altro ricorso le sig.re Del Vita e Pancani, nella loro qualità di comproprietarie, questa volta, di un’area di mq 21.879 contraddistinta al NCT di Montemurlo alle particelle 1757 e 1081, foglio di mappa n. 28 e ubicata fra Via dell’Industria e all’interno di Via dell’Agricoltura, nel contesto industriale della frazione “Bagnolo” hanno impugnato in parte qua gli stessi atti deliberativi del Comune e della Regione recanti l’approvazione della Variante Generale al PRG già gravati col precedente ricorso.
Riferiscono, quindi che anche questo loro terreno aveva ricevuto dal PRG del 1988 la destinazione a parte verde attrezzato, parte verde pubblico, e parte Area per Centro sociale: dalla variante al PRG adottata a mezzo della deliberazione n. 7 del 29/1/96 detta area veniva poi classificata come parte verde a prato, parte verde pubblico e parte a “interventi di riqualificazione ambientale”.
Le esponenti chiedevano anche in questa occasione, in sede di osservazione allo strumento urbanistico in itinere che alla predetta area fosse riconosciuta la destinazione a “zona per attività economiche e di servizio”, ma tale osservazione veniva respinta dall’Amministrazione Comunale con la delibera di approvazione della Variante in questione.
A sostegno di questo secondo ricorso sono stati dedotti, parimenti a mezzo di tre motivi di gravame, i profili di illegittimità già denunciati col primo ricorso e che qui si intendono integralmente riportati.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Montemurlo e la Regione Toscana che hanno contestato la fondatezza delle proposte impugnative di cui hanno chiesto la reiezione.

 

D I R I T T O

 

In via preliminare va disposta la riunione dei due ricorsi all’epigrafe per ragioni di evidente connessione: in particolare, poi, va rilevato come le impugnative hanno in comune oltreché le parti e l’oggetto anche i motivi di doglianza.
Tanto premesso e passando all’esame del merito delle impugnative le ricorrenti contestano la legittimità della Variante Generale introdotta al PRG, sostanzialmente per tre ordini di ragioni:
a) l’Amministrazione ha proceduto a reiterare i vincoli urbanistici in ordine alle aree di proprietà delle ricorrenti senza prevedere i relativi indennizzi; b) le determinazioni recate dalla Variante in ordine alla destinazione dei terreni di che trattasi sono immotivate, mentre abbisognavano di una apposita motivazione e ciò avuto riguardo anche alla reiezione delle osservazioni avanzate dalle interessate;
c) le scelte urbanistiche operate sono illogiche e non tengono conto dello stato dei fatti.
In realtà i surriportati profili di illegittimità, così come denunciati dalla parte ricorrente con altrettanti mezzi d’impugnazione, costituiscono, in particolare, i primi due, gli aspetti di un’unica, fondamentale questione, quella relativa alla natura e portata dei vincoli urbanistici qui in rilievo nonché alla loro reiterazione, di talché di tale problematica ci si va ad occupare a mezzo di una unitaria disamina.
E’ dunque posta in discussione - con il detto primo motivo - la legittimità o meno della mancanza di previsione nella Variante de qua di un indennizzo e ciò con riferimento a vincoli urbanistici (parco territoriale urbano per l’area di Via Labriola e verde pubblico per il territorio di Via dell’Industria) che erano stati già impressi con il Piano Regolatore Generale del 1988 e che sono stati reiterati a mezzo della Variante introdotta con gli atti deliberativi qui impugnati.
E’ noto che per i vincoli derivanti da pianificazione urbanistica sussiste l’obbligo specifico di indennizzo una volta che sia decorso il termine di durata di cui all’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, ma siffatto principio, come statuito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. 20 maggio 1999 n. 179, idem 18 dicembre 2001 n. 411) e di merito (Cons. Stato, Ad. Plen. 22/12/1999 n. 24) si applica in presenza di vincoli preordinati all’espropriazione o che comportino inedificabilità. Occorre, allora, nella specie, verificare se i vincoli qui in rilievo hanno le caratteristiche delle determinazioni che vanno concretamente e negativamente ad incidere sulle facoltà dominicali delle ricorrenti o se, invece, sono limiti non ablatori posti dalla pianificazione urbanistica.
Orbene le previsioni di che trattasi vanno raccordate con la disciplina più in dettaglio recata dalle norme tecniche di attuazione, lì dove, all’art. 67 è previsto quale sistema di pianificazione urbanistica per una serie di aree tra cui ricadono i terreni di parte ricorrente un Parco Territoriale Urbano (PTU). La norma in questione, poi, stabilisce che “l’attuazione del PTU è subordinata alla redazione di Piani Attuativi Unitari pubblici o privati estesi all’ambito di una o più aree”.
Parimenti anche per il terreno di cui al secondo ricorso, soccorre la disciplina urbanistica contenuta nell’art. 99 delle NTA, a proposito dell’area di intervento in località Santorezzo, lì dove l’intera area è sottoposta ad intervento di riqualificazione funzionale d’iniziativa pubblica e/o privata, tramite la redazione di un Piano particolareggiato di riordino e ristrutturazione della viabilità e degli spazi aperti...”
Se allora sono vincoli ablatori quelli che comportano l’inedificabilità delle aree in attesa che le stesse vengano espropriate per la realizzazione di opere pubbliche che ivi sono state localizzate, tali non possono qualificarsi le misure previste dalla Variante per i terreni delle ricorrenti che assumono, al contrario, carattere c.d. conformativo.
Invero, come si evince dalle “disposizioni urbanistiche” sopra riportate, i vincoli de quibus importano una destinazione realizzabile anche ad iniziativa del soggetto privato sicché non necessariamente gli stessi comportano l’ablazione dei beni qui interessati.
Nella specie allora siamo in presenza di vincoli che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo, introducono destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa economica privata e per ciò stesso la loro reiterazione costituisce il risultato di una scelta di politica programmatoria volta a dotare il territorio di attrezzature e servizi, mediante appunto le previsioni recate nella specie dalla Variante al PRG.
Parte ricorrente poi lamenta, col secondo motivo di gravame, il vizio di difetto di motivazione sul rilievo che le scelte urbanistiche operate in ordine alle aree delle ricorrenti in sede, appunto, di reiterazione dei relativi vincoli, abbisognavano di una specifica motivazione.
Il dedotto profilo di illegittimità non sussiste.
In primo luogo si osserva che la reiterazione è contenuta in una variante generale che, in quanto tale, partecipa della natura di atto generale e normativo del Piano Regolatore in cui le scelte urbanistiche di carattere generale non devono essere sorrette da altra motivazione oltre quella che è dato evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del Piano.
Inoltre nel caso di specie non sussiste un affidamento qualificato delle ricorrenti dal momento che le aree erano già soggette a vincolo e comunque esse possono vantare unicamente una generica aspettativa ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 24/99 già citata), senz’altro cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione in capo alla quale è rinvenibile il solo onere di motivare le esigenze urbanistiche che sono a fondamento della Variante stessa non già quello di fornire una motivazione specifica circa la destinazione delle singole aree.
Peraltro, nella specie, le interessate hanno presentato, in base alle modalità partecipative previste dal procedimento di variante, le osservazioni in ordine al progetto di Variante adottato e tali richieste sono state esaminate e respinte sulla base di apposite determinazioni di ordine tecnico che hanno “spiegato” l’impossibilità di accoglierle.
Rimane da esaminare il terzo profilo di illegittimità dedotto dalle ricorrenti, quello relativo alla pretesa illogicità delle scelte urbanistiche operate dall’Amministrazione.
Anche tali doglianze sono prive di fondamento.
In realtà le destinazioni impresse ai terreni vanno qualificate come esercizio delle scelte urbanistiche di carattere generale rimesse al giudizio di “merito” dagli amministratori, quanto, appunto, al loro potere di pianificazione delle varie zone del territorio comunale e trovano comunque la loro ragione tecnica nella disciplina urbanistica recata dalle norme tecniche di attuazione. In ogni caso, la destinazione di che trattasi è adeguatamente spiegata e giustificata dai rilievi di natura squisitamente tecnica formulati dagli urbanisti e dallo stesso Consiglio Comunale in sede di esame e reiezione delle osservazioni prodotte dalle interessate, così come rilevasi dalla lettura delle schede redatte in sede di attività istruttoria.
In forza delle suillustrate notazioni, i due ricorsi all’epigrafe, caratterizzati dalla perfetta identità dei motivi di gravame, sono infondati e perciò vanno rigettati.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando sui ricorsi nn. 2577/2002 e 2578/2002, li Riunisce e li Rigetta.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 4 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott.ssa Eleonora DI SANTO - Consigliere
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APRILE 2004
Firenze, lì 20 APRILE 2004



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