| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 15 aprile 2004
n. 5734
Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Federica Tondin
Costanzo Francesca (Avv. Silvio Ferrara) contro il Comune
di Castelpoto (Avv. Luigi Diego Perifano) |
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1. Pubblico impiego – Indici rilevatori del
rapporto di lavoro subordinato – Prova – Verbale di ispezione
– Insufficienza – Ragioni
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2. Pubblico impiego - Art. 1 L 1369/1960
– Ambito di applicazione – Limiti – In riferimento a lavori
svolti per fini istituzionali pubblici
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3. Pubblico impiego - – Conversione in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ex lege 230/1962. - Divieto
di legge (art. 5 del decreto legge 702/ 1978 convertito
in L. 299/1980) –Conseguenze
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1. Non è sufficiente allegare e non provare
la sussistenza dei cd. indici rivelatori del rapporto di
lavoro subordinato. In particolare, non è idoneo a costituire
elemento di prova, il verbale di Ispezione INPS e INAIL,
eventualmente allegato, poiché esso è generico, non contenendo
alcun riferimento ai soggetti nei cui confronti è stata
ritenuta la sussistenza degli indici rilevatori del pubblico
impiego.
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2. L’art. 1 L 1369/1960 sul divieto di interposizione
e intermediazione nelle prestazioni di lavoro, trova applicazione
nei confronti degli enti pubblici solo nella misura in cui
gli stessi svolgano attività imprenditoriale cioè un'attività
i cui contenuti sostanziali costituiscano esercizio d'impresa
e non anche quando il prestatore d'opera asserisca d'aver
lavorato in correlazione ai fini istituzionali pubblici
di detta P.A. (Nel caso di specie, l’attività di ritiro,
raccolta e trasporto dei rifiuti rientra certamente tra
i compiti istituzionali del Comune resistente e pertanto
non costituisce esercizio di impresa ai fini dell’applicazione
della sopra richiamata normativa).
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3. Negli enti locali, la disciplina in tema
di conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro
originariamente instaurati a tempo determinato (art. 2 della
L.230/1962), non può trovare applicazione, perché l’articolo
5 del decreto legge 702 del 1978 (convertito in L. 299/1980)
delinea un sistema che fa perno sul principio costituzionale
(art. 97 Cost.) delle assunzioni di nuovo personale solo
per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva sanzionando
con la nullità gli atti posti in essere in violazione del
detto principio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, Napoli,
Sezione V
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composto dai signori: Carlo d’Alessandro
- Presidente; Fabio Donadono Consigliere; Federica Tondin
- Referendario, estensore ha pronunciato la seguente
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sentenza
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sul ricorso n. 6271 del 1992 R.G. proposto
da
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Costanzo Francesca, rappresentato
e difeso dall’avvocato Silvio Ferrara, domiciliato ai fini
del presente giudizio presso la Segreteria del TAR
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contro
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Comune di Catelpuoto, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato
Luigi Diego Perifano, con lo stesso elettivamente domiciliato
in Napoli via Toledo 156, presso l’avvocato R. Soprano
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per l’accertamento
dell’avvenuta instaurazione di un rapporto di pubblico impiego
tra il ricorrente e il Comune di Castelpuoto a far data
dall’1/11/1987 ovvero dal 19/3/1988 (o da quella data che
risulterà), con conseguente obbligo del Comune di inquadrare
in ruolo il ricorrente, di rideterminare il trattamento
economico commisurandolo all’intero anno lavorativo, in
rapporto alle mansioni e alla qualifica professionale riconosciuta,
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e per la condanna
del Comune resistente al pagamento delle differenze retributive,
maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi dalla
data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all’effettivo
soddisfo, e alla regolarizzazione della posizione previdenziale
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Visto il ricorso;
Vista la memoria di costituzione della resistente e i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 18 febbraio 2004 la dott.ssa Federica
Tondin;
uditi altresì i difensori come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
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FATTO
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1. Espone il ricorrente di aver effettuato
dall’1/11/1987 il servizio di “ritiro, raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani” per il Comune di Castelpuoto
in forza di contratti di prestazione d’opera rinnovati di
anno in anno. Egli allega di aver osservato un orario di
lavoro regolare, di aver percepito la retribuzione mensile
contrattualmente prevista, di aver utilizzato gli strumenti
di lavoro messi a disposizione dal Comune, di aver eseguito
la prestazione col vincolo di subordinazione gerarchica.
Secondo la sua prospettazione, tali elementi di fatto, costituenti
indici rivelatori dell’esistenza di un rapporto subordinato,
sono stati accertati dall’INPS con atto del 17/12/1987 e
dall’Ispettorato del lavoro con atto del 5/6/1989 a seguito
della verifica ispettiva effettuata a carico dell’amministrazione
resistente. Nel presupposto che l’attività prestata integri
gli estremi di un rapporto di pubblico impiego egli propone
le domande indicate in epigrafe per i seguenti motivi di
diritto: violazione e falsa applicazione della legge 23/10/1960
n. 1369 (artt. 1 e 3); violazione della legge 18/4/1962
n. 230 (art 1); violazione degli artt. 2082 e 2083 del c.c.
e delle norme e dei principi generali eccesso di potere
per erroneità ed illegittimità dei presupposti, sviamento,
ingiustizia ed illogicità manifesta, falso scopo e falsa
causa, contraddittorietà, perplessità, errore in fatto e
in diritto
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2. L’amministrazione resistente si è costituita
in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
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DIRITTO
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3. La domanda di accertamento della sussistenza
di un rapporto di impiego pubblico con la resistente è infondata
e va pertanto respinta.
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3.1 In primo luogo va rilevato che il ricorrente
ha allegato ma non ha provato la sussistenza dei cd. indici
rivelatori del rapporto di lavoro subordinato. Egli, infatti,
afferma di aver svolto la prestazione con vincolo di subordinazione
gerarchica, con osservanza di orario di lavoro predeterminato,
con utilizzo degli strumenti di lavoro posti a disposizione
dal datore di lavoro, ma non ha indicato alcun specifico
fatto né alcuna circostanza da cui desumere ciò. Inoltre,
non sono stati specificati i periodi nei quali, in concreto,
è stato svolto il servizio, né è stata indicata la sua effettiva
durata. Non è stato, infine, nemmeno allegato che il servizio
reso al Comune fosse l’attività esclusiva o quanto meno
prevalente svolta dal ricorrente.
L’unico atto allegato in copia al ricorso è un verbale di
ispezione congiunta dell’INPS e INAIL del 30/5/1989 che
recita “..è risultato inoltre che il Comune ha affidato
a numerose persone per assolvere a compiti di istituto lavori
di pulizia e spazi pubblici, scuole, asilo, refezione scolastica,
rifiuti solidi urbani, stipulando contratti di appalto.
Si sono evidenziate nei casi di specie le identiche violazioni
emerse nel precedente accertamento ispettivo, contenute
nel verbale INPS del 17/12/1987. Infatti sono stati riscontrati,
nei casi in discorso, elementi rivelatori di un rapporto
di lavoro subordinato e cioè la correlazione tra l’attività
oggetto dei rapporti e i fini istituzionali dell’ente, la
predeterminazione della retribuzione, continuità delle prestazioni,
l’assenza di un minimo di organizzazione imprenditoriale
e la fornitura da parte dell’ente degli strumenti indispensabili
per l’attività lavorativa”.
L’atto in questione, però, non è idoneo a costituire elemento
di prova, poiché, a prescindere da ogni considerazione circa
la sua efficacia nel processo amministrativo, in ogni caso
esso è generico, non contenendo alcun riferimento ai soggetti
nei cui confronti è stata ritenuta la sussistenza degli
indici rilevatori del pubblico impiego.
L’amministrazione resistente ha prodotto copia dei bandi
di gara e delle deliberazioni contenti la regolamentazione
dei singoli rapporti, dai quali però non è desumibile alcun
elemento a sostegno della prospettazione del ricorrente,
poiché, da un punto di vista formale, il rapporto è regolato
come appalto ed esclude espressamente il vincolo della subordinazione.
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3.2. Ciò premesso in linea di fatto, occorre
tuttavia rilevare che anche qualora fosse provata la sussistenza
degli indici rivelatori del rapporto subordinato, la domanda
del ricorrente sarebbe inaccoglibile. Infatti, l’art 1 della
legge 1369 del 1960, che vieta l’intermediazione e l’interposizione
delle prestazioni di lavoro, sancendo che i soggetti occupati
in violazione di tale divieto vengano considerati a tutti
gli effetti come dipendenti del datore di lavoro che ha
effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative, trova
applicazione nei confronti degli enti pubblici solo nella
misura in cui gli stessi svolgano attività imprenditoriale
(cfr. Consiglio di Stato , Sezione VI, 6/3/1998 n. 377;
Consiglio di Stato, Sezione VI, 5/10/1995 n. 1066; TAR Campania,
Sezione V 17/10/2000 n. 3786) e cioè solo quando essi svolgano
un'attività i cui contenuti sostanziali costituiscano esercizio
d'impresa e non anche quando il prestatore d'opera asserisca
d'aver lavorato in correlazione ai fini istituzionali pubblici
di detta p.a..(Consiglio Stato, sez. V, 21 gennaio 1997,
n. 60). Nel caso di specie, come peraltro affermato dallo
stesso ricorrente, l’attività di ritiro, raccolta e trasporto
dei rifiuti rientra certamente tra i compiti istituzionali
del Comune resistente e pertanto non costituisce esercizio
di impresa ai fini dell’applicazione della sopra richiamata
normativa.
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3.3 Oltre a ciò, e venendo all’altro motivo
di impugnazione compiutamente sviluppato in ricorso, va
rilevato che l’art 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230,
che, in presenza delle condizioni espressamente indicate,
dispone la trasformazione del rapporto di lavoro a termine
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è applicabile
al rapporto di impiego pubblico soltanto quando manchi una
specifica disciplina contraria (cfr. Consiglio di Stato,
Sezione IV, 14/10/1992 n. 996; Consiglio di stato, Sezione
III, 29 settembre 1998 n. 103). Per quanto riguarda gli
enti locali, ed in particolare i Comuni, la trasformazione
del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato non è configurabile, ostandovi l'art.
5 d.l. 10 novembre 1978 n. 702, conv. dalla l. 8 gennaio
1979 n. 3, che vieta l'assunzione di personale non di ruolo
a tempo indeterminato (Consiglio Stato, sez. V, 9 ottobre
2002, n. 5419), sanzionando con la nullità gli atti posti
in essere in violazione del divieto.
Ad abundantiam va comunque rilevato che le doglianze afferenti
l’apposizione del termine, che si assuma essere illegittimo,
vanno fatte valere, secondo la giurisprudenza consolidata,
nei limiti temporali sanciti dall’art 21 della legge n.
1034 del 1971 (Consiglio di Stato, Sezione V, 31 marzo 1992,
n. 262), con la conseguenza che i singoli rapporti si consolidano
e diventano definitivi una volta che siano scaduti i termini
per l’impugnazione delle clausole limitative ad essi imposte.
Nel caso di specie, quindi, esclusa la automatica convertibilità
del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, il ricorrente avrebbe dovuto
impugnare tempestivamente le delibere recanti la clausola
appositiva del termine.
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3.3 I restanti motivi di impugnazione sono
generici e non possono pertanto essere presi in considerazione.
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4. Sussistono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, Napoli, V Sezione, definitivamente pronunciandosi
sul ricorso n. 6271/1992 R.g. proposto da Costanzo Francesca,
lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli il 18 marzo 2004
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