| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 15 aprile 2004
n. 5718
Pres. Carlo D’Alessandro, Est. Diego Sabatino
Giuliana, Raffaele, Mario e Gianfranco De Ruggiero (Avv.ti
Felice Laudadio e Antonio Barra ) contro Comune di Angri
(n.c.), Ufficio Territoriale di Governo di Salerno (Avvocatura
dello Stato), Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari di Parma (Avv.ti. Giuseppe Sartorio
e Francesco Soncini), Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
(Avvocatura dello Stato), Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica (n.c.), Ministero per il Coordinamento
e la Ricerca Scientifica (n.c.) |
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1. Giustizia Amministrativa – Esecuzione
del giudicato favorevole – Legittimazione passiva – Spetta
all’ente interessato direttamente agli esiti del giudizio.
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2. Giustizia Amministrativa – Risarcimento
del danno – Domanda – Avanzata per la prima volta in sede
di giudizio di ottemperanza - Inammissibilità
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3. Giustizia Amministrativa .- Possibilità
di proporre la domanda di reintegrazione della situazione
anteriore cumulativamente a quella di risarcimento del danno–
Limiti - Ragioni
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1. Nell’ambito del giudizio di ottemperanza,
è regolare la chiamata in giudizio del Comune, parte del
giudizio di merito e destinatario della notifica del ricorso
per ottemperanza anche se non esplicitamente indicato tra
le parti evocate in giudizio, atteso che il detto ente deve
essere considerato interessato direttamente agli esiti del
giudizio.
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2. La domanda di risarcimento del danno nei
confronti di un’Amministrazione Pubblica non può venire
per la prima volta avanzata in sede di ottemperanza ma è
soggetta all’ordinario vaglio articolato su due gradi di
giudizio del Giudice di cognizione.
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3. La domanda di reintegrazione della situazione
anteriore deve ritenersi ammissibile in assenza di un titolo
diverso la cui sopravvenienza giustifichi e legittimi la
conservazione del bene alla mano pubblica . In particolare,
la proposizione della domanda di risarcimento del danno
dinanzi al giudice ordinario è indicativa della volontà
di abdicare al diritto dominicale e conseguentemente alla
tutela ripristinatoria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
QUINTA SEZIONE DI NAPOLI
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composto dai Signori Magistrati: Carlo d’Alessandro
- Presidente; Ugo De Maio - Consigliere; Diego Sabatino;
Referendario relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2004
sul ricorso 10484/2003 proposto da:
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Giuliana, Raffaele, Mario e Gianfranco
De Ruggiero, elettivamente domiciliati in Napoli, via
F. Caracciolo 15, presso lo studio del procuratore avv.
Felice Laudadio, unitamente al procuratore avv. Antonio
Barra, che li rappresentano e difendono in virtù di mandato
a margine del ricorso introduttivo
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Ricorrente
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contro
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Comune di Angri
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Resistente non costituito
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Ufficio territoriale di governo di Salerno,
in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore,
domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello
Stato in Napoli, anche per legge domiciliataria
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Resistente
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Stazione sperimentale per l’industria
delle conserve alimentari di Parma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli, via dei Mille 16, presso lo studio del procuratore
avv. Giuseppe Sartorio, unitamente al procuratore avv. Francesco
Soncini, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato
a margine della comparsa di costituzione e risposta
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Resistente
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Ministero dei trasporti e delle infrastrutture,
in persona del ministro legale rappresentante pro tempore,
domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello
Stato in Napoli, anche per legge domiciliataria
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Resistente
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Ministero del bilancio e della programmazione
economica
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Resistente non costituito
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Ministero per il coordinamento e la ricerca
scientifica
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Resistente non costituito
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per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. Campania, sezione quinta di Napoli,
n. 1385/2002 pubblicata il 14 marzo 2002, emessa sui ricorsi
n. 632/1982 e n. 152/1997, mai eseguita dalle Amministrazioni
soccombenti;
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nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, Referendario Diego
Sabatino;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
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Ritenuto in fatto
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Con ricorso iscritto al n. 10484/2003 Reg.
Gen., le parti ricorrenti agivano per conseguire l’ottemperanza
al giudicato favorevole. Il ricorso, azionato contro la
Cassa per il Mezzogiorno, il Prefetto di Salerno, il Ministero
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministero
per coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
e la Stazione sperimentale per l’industria delle conserve
alimentari di Parma, tutti resistenti nel giudizio concluso
con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, veniva
notificato al Comune di Angri, all’Ufficio territoriale
di Governo, alla Stazione sperimentale per l’industria delle
conserve alimentari di Parma, al Ministero dei trasporti
e delle infrastrutture, al Ministero del bilancio e della
programmazione economica ed al Ministero per il coordinamento
e la ricerca scientifica.
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A sostegno delle proprie istanze, i ricorrenti
premettevano:
- che con sentenza del T.A.R. Campania, sezione quinta di
Napoli, n. 1385/2002 pubblicata il 14 marzo 2002, emessa
sui ricorsi n. 632/1982 e n. 152/1997, il giudice amministrativo
aveva annullato gli atti del procedimento espropriativo
ad oggetto il fondo di proprietà degli stessi ricorrenti;
- che la detta sentenza era passata in giudicato, non essendo
stata gravata di appello;
- che in data 5 agosto il ricorrenti avevano notificato
alla Amministrazione resistente un formale atto di diffida
e messa in mora, preannunciando che, in difetto di esecuzione,
avrebbe agito per l'ottemperanza della sentenza;
- che a tale istanza non era stato dato seguito.
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Non avendo ottemperato la pubblica amministrazione,
i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, chiedendo
a questo T.A.R. che si provvedesse alla esecuzione della
detta sentenza, eventualmente a mezzo di nomina di commissario
ad acta, chiedendo altresì la condanna alle spese del giudizio.
In dettaglio, con il ricorso viene chiesto di:
- ristabilire la situazione reale preesistente;
- versare in favore dei ricorrenti la somma corrispondente
a quella liquidata per spese di giudizio dalla sentenza
da ottemperare;
- prevedere, in via subordinata, il pagamento di una somma,
già indicata nella sentenza del Tribunale di Salerno intercorsa
tra le parti, previa attualizzazione della debenza;
- nominare, se necessario un commissario ad acta.
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Si costituiva l’Avvocatura dello Stato, in
difesa dell’Ufficio territoriale di governo di Salerno e
del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, chiedendo
di dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle
Amministrazioni statali resistenti, l’infondatezza della
domanda restitutoria e l’inammissibilità di quella risarcitoria.
Si costituiva altresì la Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari di Parma, con articolata memoria.
All’udienza del 11 dicembre 2003, il Collegio disponeva
accertamenti istruttori, con ordinanza n. 683/03, al fine
di verificare lo stato attuale di realizzazione dei lavori,
cui veniva dato riscontro entro l’udienza di discussione.
All’udienza del 12 febbraio 2004, il ricorso è stato discusso
ed assunto in decisione.
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Considerato in diritto
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In via preliminare, appare opportuno sottolineare
che in giudizio si è realizzata l’integrità del contraddittorio.
Infatti, tutte le parti a cui il ricorso è stato notificato,
sebbene diverse da quelle nei cui confronti è stata emessa
la sentenza da ottemperare, sono successori ex lege nel
munus dei resistenti in quel giudizio. Discorso a parte
va fatto per il Comune di Angri, resistente nel giudizio
a monte, destinatario della notifica nel giudizio attuale,
ma soggetto mai evocato nel corpo del ricorso dei ricorrenti.
Tuttavia, anche in tale caso, deve ritenersi che il Comune
di Angri sia stato correttamente evocato in giudizio, atteso
che la patologia dell’atto introduttivo del giudizio, tale
da determinare la inammissibilità della domanda, è solo
quella che comporta “un'incertezza assoluta in ordine al
soggetto contro il quale è stata proposta la domanda” (da
ultimo, Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2002, n.
16076), in quanto “un soggetto risulta legittimamente vocatus
in ius quando, secondo la prospettazione contenuta nella
domanda, s'identifica con il soggetto tenuto a subire la
pronuncia richiesta dall'attore” (così, Cassazione civile,
sez. II, 12 giugno 1987, n. 5141). È pertanto regolare la
chiamata del Comune, parte del giudizio di merito e destinatario
della notifica del ricorso per ottemperanza, anche se non
esplicitamente indicato tra le parti evocate in giudizio,
atteso che il detto ente deve essere considerato interessato
direttamente agli esiti del giudizio. Rimanendo ancora nell’ambito
processuale, occorre sottolinearsi l’eccezione di carenza
di giurisdizione di questo T.A.R., proposta dalle resistenti
costituite, secondo le quali spetterebbe al giudice ordinario
pronunciarsi sulla domanda, ove il giudizio sia da considerarsi
di natura risarcitoria o restitutoria.
In via di principio, la questione appare rilevante, in quanto
“l'autonomia del giudizio concernente il risarcimento del
danno da quello relativo alla legittimità dell'atto amministrativo
che costituisce la causa petendi dell'azione risarcitoria
… esprime un principio valido, ma riguarda le controversie
instaurate dopo il 30 giugno 1998. Per quelle pendenti alla
data del 30 giugno 1998, invece, … devono ritenersi ancora
operanti i criteri in materia di riparto di giurisdizione
previgenti al D.Lgs. n. 80 del 1998, in base ai quali le
azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno a seguito
dell'annullamento di atti illegittimi dell'amministrazione
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario” (così
Consiglio Stato, sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5677, che si
richiama a Cass. SS.UU. 13 febbraio 1999, n. 64).
L’eccezione di carenza di giurisdizione si fonda quindi
sulla sussistenza di una valida domanda a contenuto risarcitorio,
presupposto che va subito esaminato. Scontato, infatti,
che l’ambito cognitivo proprio dell’ottemperanza sia di
spettanza di questo giudice, il punto di doglianza si concentra
sul solo contenuto della domanda delle parti resistenti.
Questa, nella parte de qua è così formulata: “… disporre,
nei confronti delle PA coinvolte, ciascuna per la quota
di sua competenza, il pagamento della somma … quale risultante
dalla sentenza del Tribunale di Salerno e delle consulenze
tecniche di cui innanzi; ovvero del maggiore o minore ammontare
che dovesse ritenere l’Ecc.mo T.A.R.”. La domanda quindi,
è individuabile non in via diretta ma per relationem con
quella proposta dinanzi al Tribunale di Salerno nel precedente
giudizio. Seguendo allora l’indicazione della parte ricorrente,
non può che osservarsi che la domanda proposta dinanzi al
giudice salernitano è stata fatto oggetto di esplicita ponderazione
nel giudizio di secondo grado dinanzi a quella Corte d’Appello.
Si legge (a pag. 9) nella sentenza n. 488 del 1996, emessa
a seguito dell’impugnazione della sentenza del Tribunale
di Salerno invocata dalle parti ricorrenti, che “a ben vedere
un’attenta e complessa lettura dell’atto introduttivo di
giudizio già consentiva la qualificazione risarcitoria della
domanda, ove si rifletta che … si è chiesto l’indennizzo
per integrazione dell’equivalente patrimoniale”. La domanda
proposta dinanzi al giudice salernitano, in primo ed in
secondo grado, era quindi di natura risarcitoria, e tale
è per relationem quella proposta dinanzi a questo T.A.R..
Ciò quindi comporterebbe la carenza di giurisdizione di
questo giudice su tale parte della domanda.
Tuttavia, occorre precisare che, indifferentemente da tale
profilo, in via preliminare ed assorbente, la stessa domanda
va dichiarata inammissibile proprio perché proposta per
la prima volta in sede di ottemperanza. La mancata instaurazione
di una controversia ordinaria per il riconoscimento del
danno implica la violazione della “competenza funzionale
del giudice della cognizione” (Consiglio Stato, sez. VI,
18 giugno 2002, n. 3382), e quindi la inammissibilità in
questa sede esecutiva di un tipo di giudizio ex novo sul
fatto lesivo. Non pare peraltro contestabile che, in tema
di risarcimento, le parti ricorrenti non possano vantare
un giudicato da eseguire, in quanto, in disparte la valenza
della pronuncia data nell’ambito di questo processo, l’unica
sentenza definitiva in tema, ossia quella già citata della
Corte d’Appello di Salerno, confermata dalla Cassazione
con sentenza n. 1387 del 19 febbraio 1999, ha respinto la
pretesa risarcitoria azionata.
L’eccezione di giurisdizione non può quindi essere valutata
perché radicata su una parte della domanda da considerarsi
inammissibile e quindi espunta a priori dall’ambito della
cognizione.
Completato l’esame delle questioni preliminari e di quelle
di merito ad esse strettamente connesse, va scrutinata la
domanda principale proposta dalle parti ricorrenti, ossia
la richiesta di ristabilire la situazione reale preesistente.
Appare incontestato tra le parti, anche a seguito dell’attività
istruttoria di questo giudice, che l’opera pubblica risulti
completamente realizzata. Va quindi valutata la possibilità
di procedere ad una restituzione del fondo espropriato,
a seguito dell’annullamento, operato dalla sentenza di questo
T.A.R. Campania, sezione quinta di Napoli, n. 1385/2002,
degli atti del procedimento espropriativo.
La vicenda della cosiddetta occupazione appropriativa, come
recentemente ed icasticamente sintetizzato (da Cassazione
civile, sez. un., 6 maggio 2003, n. 6853), può essere ricostruita
a mezzo dei seguenti profili: in primo luogo, “la trasformazione
irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica
o ad uso pubblico, determina l'acquisizione della proprietà
alla mano pubblica”; in secondo luogo, “il fenomeno, in
assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere
dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo
di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel
frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al
momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà
privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale
carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo
la scadenza del periodo di occupazione legittima”; in terzo
luogo, “l'acquisto a favore della p.a. si determina soltanto
qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica
e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica
utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che,
per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione
dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della
p.a. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente
dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza
ab initio della dichiarazione di pubblica utilità o perché
questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto
in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini
(in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore
della p.a. ed il proprietario può chiedere la restituzione
del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi
vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno,
che deve essere liquidato in misura integrale)”; in quarto
luogo, “il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto,
per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre
domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione
quinquennale (art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata
alla data di scadenza dell'occupazione legittima, se l'opera
pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure
al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo,
se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di
decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito
di valida dichiarazione di pubblica utilità)”.
Sulla scorta di tale ricostruzione, oramai di carattere
istituzionale, ed in merito all’obbligo di restituzione,
la giurisprudenza ha evidenziato la presenza di limiti intrinseci
a tale soluzione. In alcuni casi, si è affermato semplicemente
che, quando l'eliminazione delle opere realizzate senza
titolo risulti essere eccessivamente onerosa, l'amministrazione
può offrire al proprietario delle aree occupate una somma
di danaro, corrispondente alla perdita di valore venale
del bene (Consiglio Stato, sez. V, 9 dicembre 2000, n. 6550);
in altri, interpretando l'art. 35 del DLvo n. 80 del 1998
all’interno del sistema complessivo ricostruibile dagli
artt. 2058 e 2933 c.c. e dai principi desumibili dagli artt.
97 e 42 della Costituzione, si è detto che i limiti di applicazione
della reintegrazione in forma specifica, quale istituto
speciale del diritto processuale amministrativo, coincidono
con quelli di speciale rilevanza dell'interesse pubblico,
e che quindi deve escludersi l'operatività della reintegrazione
in forma specifica quando essa, coincidendo con la riduzione
in pristino stato e con la restituzione del fondo, sarebbe
eccessivamente onerosa per il pubblico interesse e di pregiudizio
per l'economia nazionale (Consiglio Stato, sez. IV, 14 giugno
2001, n. 3169). Altre pronunce, più rispettose dell’interesse
dell’amministrato rispetto a quelle della parte pubblica,
hanno precisato che laddove si verifichi una ipotesi di
occupazione usurpativa, come tale implicante l'obbligo di
restituzione del bene al privato, l'amministrazione non
può validamente opporre né l'eccessiva onerosità della rimozione
delle opere nel frattempo realizzate, né richiamare il principio
di cui al comma 2 dell'art. 2933 c.c.. Ciò in quanto, da
un lato, l'eccessiva onerosità di cui all'art. 2058 c.c.
non è opponibile nelle azioni intese a far valere un diritto
reale, il cui carattere assoluto non lascia margini a modalità
di reintegrazione diverse da quella in forma specifica (salva
diversa volontà del titolare), dall'altro, la deroga prevista
al comma 2 dell’art. 2933 c.c., non può trovare applicazione
qualora la reintegrazione non postuli la demolizione del
bene (Consiglio Stato, sez. IV, 28 gennaio 2002, n. 450).
Anche questo Collegio si è fatto partecipe di una posizione
maggiormente garantista della posizione dell’amministrato,
affermando che l’esecuzione dell’obbligo di procedere alla
reintegrazione della situazione anteriore può essere esclusa
“solo dall’eventuale sopravvenienza di un titolo diverso
che giustifichi e legittimi la conservazione del bene alla
mano pubblica e che ne impedisca la riconsegna” (T.A.R.
Napoli, sez. V, sentenza n. 7290 del 5 giugno 2003).
Appare allora preliminare la ricerca dell’esistenza di questo
titolo legittimante alla permanenza in mano pubblica dell’opera
realizzata. Tale elemento non può certamente essere rinvenuto,
come pretende la difesa della Stazione sperimentale, nel
decreto di esproprio, a parere della stessa non inciso dalla
pronuncia di annullamento del T.A.R., atteso che l’annullamento
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera travolge
l’intero provvedimento ablatorio, determinando la caducazione
di tutti gli atti successivi, nessuno dei quali ha una propria
fondazione autonoma (per il principio, Consiglio Stato,
Ad. Plen., 24 gennaio 2000, n. 2). Il decreto di esproprio,
quindi, poiché illegittimo, non è idoneo a fondare il titolo
di una usucapione breve.
Va invece evidenziato che le parti ricorrenti hanno già
agito, con citazione notificata in data 22 novembre 1983,
per il risarcimento del danno subito, ponendo cioè in essere
quel comportamento che la giurisprudenza indica come espressivo
della volontà di abdicare dalla proprietà per ottenerne
invece la liquidazione in via integrale (sulla rinuncia
implicita al diritto dominicale contenuta nella domanda
di tutela risarcitoria, ex multis Cassazione civile, sez.
I, 30 gennaio 2001, n. 1266; id., 28 marzo 2001, n. 4451;
id., 16 maggio 2003, n. 7643). Da quella data, cioè, deve
riscontrarsi l’intendimento delle parti di abbandonare la
proprietà terriera in favore del risarcimento del danno.
Ne consegue che il titolo su cui è possibile fondare la
possibilità da parte della pubblica amministrazione di mantenere
l’area in questione discende dalla scelta volontaristica
delle parti ricorrenti che, agendo dinanzi al giudice ordinario
di Salerno, hanno preferito la tutela risarcitoria a quella
ripristinatoria.
La domanda di restituzione del bene va quindi rigettata.
Le altre domande consequenziali, in particolare in tema
di nomina di un consulente per la quantificazione del danno
e di un commissario ad acta per la restituzione, vanno parimenti
respinte, in quanto dipendenti rispettivamente, dalla domanda
risarcitoria, dichiarata inammissibile, e da quella restitutoria,
respinta nel merito.
Va invece accolta la domanda per la condanna per il rimborso
delle spese di giudizio già liquidate nella sentenza portata
in esecuzione, a cui sono tenute tutte le parti evocate
in quel processo ed i loro successori nel munus.
Sussistono motivi, dovute alla reciproca soccombenza, per
compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione
ed eccezione, così provvede:
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1. Accoglie parzialmente il ricorso n. 10484/2003
e per l’effetto dispone che le parti resistenti, Comune
di Angri, Ufficio territoriale di Governo, Stazione sperimentale
per l’industria delle conserve alimentari di Parma, Ministero
dei trasporti e delle infrastrutture, Ministero del bilancio
e della programmazione economica e Ministero per il coordinamento
e la ricerca scientifica, in solido tra loro, provvedano
al pagamento, in favore delle parti ricorrente, della somma
di euro 2.000,00 a titolo di spese di giudizio come liquidate
nella sentenza del T.A.R. Campania, sezione quinta di Napoli,
n. 1385/2002 pubblicata il 14 marzo 2002, emessa sui ricorsi
n. 632/1982 e n. 152/1997;
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2. Dichiara inammissibile il ricorso nella
parte in cui chiede “il pagamento in favore dei ricorrenti
della somma di £. 2.455.938.210, oltre l’aggiornamento a
decorrere dal 20 febbraio 1992 all’attualità secondo gli
indici ISTAT, nonché gli interessi sul totale, a decorrere
dal 22 novembre 1983 fino all’effettivo soddisfo”;
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2. Respinge le rimanenti domande;
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3. Compensa integralmente tra le parti le
spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 12 febbraio 2004.
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