| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 9 aprile 2004
n. 1007
Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Stefano Toschei Est.
Impr. DEC (Avv.ti P. Golini, M. Sanino e V. Agresti) contro
Az. U.S.L. 11 di Empoli (Avv.ti G. Morbidelli, A. Bruni
e R. Volpini) e nei confronti Soc. INSO (Avv.ti R. Gracili,
P. Tonelli ed L. Bonechi) |
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1. Contratti della P.A. – Appalto di lavori
pubblici - Artt. 5 e 6 l. 241/90– Individuazione del responsabile
del procedimento amministrativo in generale – Art. 7 l..
109/94 Individuazione del responsabile del procedimento
in una posizione diversa dalla disciplina generale – Legitimità
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2. Contratti della P.A. – Appalto di lavori
pubblici - Nomina di una commissione tecnica per la verifica
della congruità delle offerte – Competenza - Responsabile
del procedimento o responsabile dell’Unità Organizzativa
competente – Sussiste – Direttore Generale – Non sussiste
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3. Contratti della P.A. – Appalto di lavori
pubblici - Effetti dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione
sul contratto d’appalto nelle more stipulato - Caducazione
automatica del contratto di appalto
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4. Contratti della P.A. – Appalto di lavori
pubblici - Annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione
– Risarcimento del danno in forma specifica – Possibile
incompatibilità con il risarcimento per equivalente – Presupposti
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1. In materia di appalti per la realizzazione
di lavori pubblici, l’art. 7 della legge 11 febbraio 1994
n. 109 individua la figura del responsabile del procedimento,
collocandola in una posizione diversa e speciale rispetto
alla figura generale resa dagli artt. 5 e 6 della legge
7 agosto 1990 n. 241. Difatti, nel procedimento collegato
all’affidamento di un contratto per l’esecuzione di lavori
pubblici, la figura del responsabile del procedimento non
può essere pretermessa ed i rapporti con il Dirigente che
dovrà approvare le operazioni da gara sono ben scanditi
dalla normativa di settore.
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2. In ossequio ai principi di unicità, efficienza
ed economicità dell’azione amministrativa la nomina di una
commissione tecnica per la verifica della congruità delle
offerte relative ad una gara di appalto per lavori pubblici,
spetta unicamente al responsabile del procedimento ovvero
al responsabile dell’Unità Organizzativa competente in quanto
tali figure costituiscono la regìa istruttoria del procedimento
selettivo, residuando, nel caso di specie, in capo al Direttore
Generale la sola approvazione delle operazioni svolte dalla
commissione nonché di tutte le altre poste in essere nel
corso della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva,
così come proposta dal dirigente responsabile della U.O.
competente.
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3. Per quanto attiene ai rapporti intercorrenti
tra l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione ed
il contratto d’appalto nelle more stipulato, premesso che
sarebbe necessaria, stante la presenza di diversi orientamenti
giurisprudenziali sul punto, una decisiva valutazione del’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato, il Collegio ritiene di
aderire alla tesi della caducazione automatica del contratto
di appalto in conseguenza della dichiarazione di illegittimità
della sequenza procedimentale che ha dato luogo all’aggiudicazione
e dell’annullamento giurisdizionale del relativo provvedimento
conclusivo.
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4. La riedizione della fase della procedura
selettiva annullata dal G.A. realizza una forma di reintegrazione
in forma specifica che di regola è incompatibile con la
pretesa di un ulteriore risarcimento monetario, a meno che
il ricorrente non sia in grado di dimostrare l'esistenza
di danni ulteriori, derivanti dal ritardo con il quale ha
ottenuto, per effetto della scelta discrezionale dell’Amministrazione
sulle modalità di adempimento della sentenza del giudice
amministrativo, il bene della vita al quale legittimamente
aspirava. Ne consegue che non può essere scrutinata la domanda
risarcitoria per equivalente, formulata in via subordinata
dalla parte ricorrente, non sussistendo, sino all'esito
della rinnovazione della gara, alcun danno risarcibile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana
Sezione Seconda
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composto dai Signori: Giuseppe PETRUZZELLI
Presidente; Vincenzo FIORENTINO Componente; Stefano TOSCHEI
Estensore; ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. R.g 1296 del 2003 proposto
da
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“IMPRESA DEC. S.p.A.”, in persona
del rappresentante legale pro tempore, in proprio ed in
qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo
di imprese costituito con la Società Busi Impianti S.p.a.
di Bologna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Golini,
Mario Sanino e Vito Agresti ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo difensore in Firenze, Via G.
Capponi n. 26;
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contro
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l’ AZIENDA SANITARIA U.S.L. n. 11 di Empoli,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli, Alberto Bruni
e Roberta Volpini Presso il cui studio è elettivamente domiciliata
in Firenze, Via Duca D’Aosta n. 10;
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e nei confronti
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della Società “INSO Sistemi per le Infrastrutture
sociali S.p.a.”, in persona del legale rappresentante
pro tempore - in proprio, in qualità di capogruppo dell’A.T.I.
con il Consorzio cooperative costruzioni di Bologna, il
Consorzio toscano costruzioni Scarl di Firenze, la Baldassini
e Tognozzi S.p.a. di Cadenzano, la Satrel S.p.a. di Prato
e come ricorrente incidentale - rappresentata e difesa dagli
avv.ti Rino Gracili, Piera Tonelli e Leonardo Bonechi ed
elettivamente domiciliata in Firenze, Via dei Servi n. 26;
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e nei confronti
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del CONSORZIO TOSCANO COSTRUZIONI S.C.AR.L.,
della BALDASSINI & TOGNOZZI S.P.A., della SATREL S.P.A.
e del CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, tutti non costituitisi
in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda
U.S.L. n. 11 di Empoli n. 141 del 23 maggio 2003 di approvazione
dei verbali della Commissione di gara e della Commissione
tecnica di verifica congruità dell’offerta, nonché dell’esclusione
della ricorrente, di aggiudicazione in favore della controinteressata
e di consegna urgente dei lavori in favore di quest’ultima;
- dell’ignota aggiudicazione provvisoria in favore dell’A.T.I.
controinteressata;
- dei verbali della Commissione tecnica di verifica di congruità,
ivi compreso il giudizio finale dell’8 maggio 2003 e l’allegata
relazione sull’offerta Dec-Busi;
- in parte qua e per quanto possa occorrere, della deliberazione
del Direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 11 di Empoli
n. 38 del 19 febbraio 2003, avente ad oggetto la nomina
della Commissione tecnica per la verifica di congruità delle
offerte presentanti il maggior ribasso;
- ove occorra, della valutazione di congruità dell’offerta
dell’A.T.I. Inso e del relativo giudizio del 21 maggio 2003
reso dall’ing. Paolo Leggeri; - di ogni altro atto connesso
ancorché non conosciuto.
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nonché per l’annullamento e/o la declaratoria
di nullità
del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o di qualsiasi
altro atto che di quello abbia gli effetti;
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con la condanna
dell’A.U.S.L. intimata al risarcimento dei danni in forma
specifica (attraverso l’aggiudicazione della gara in favore
della ricorrente) e, in via gradata, per equivalente economico,
ex art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, dell’art.
2043 c.c. e 28 Cost..
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata
e i documenti prodotti;
Vista la costituzione in giudizio dell’impresa controinteressata
ed il ricorso incidentale da questa spiegato nonché i documenti
ad esso allegati;
Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti
versati in atti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 il dott.
Stefano Toschei;
presenti per la parte ricorrente gli avv.ti Paolo Golini
e Vito Agresti, per l’Amministrazione resistente gli avv.ti
Alberto Bruni, Giuseppe Morbidelli e Roberta Volpini nonché,
per la Società controinteressata e ricorrente incidentale,
gli avv.ti Rino Gracili, Piera Tonelli e Leonardo Bonechi;
;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. - Con il presente ricorso l’A.T.I. ricorrente
ha impugnato gli atti relativi alla selezione, svolta a
cura dell’Azienda U.S.L. n. 11 di Empoli, per l’affidamento
dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del presidio
ospedaliero di San Giuseppe, per un importo complessivo
a base d’appalto pari € 69.948.465,44 (compresi € 2.696.222,91,
per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso).
Riferisce la ricorrente che, essendo inferiore a cinque
il numero delle imprese concorrenti, non si è proceduto
alla verifica della soglia di anomalia, ai sensi dell’art.
21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, ma l’Amministrazione
sanitaria ha ritenuto di sottoporre a verifica di congruità
l’offerta dell’impresa che si sarebbe collocata in posizione
tale da essere individuata come aggiudicataria dell’appalto,
nominando a tal fine una apposita commissione tecnica.
Soggiunge che quest’ultima, dopo una complessa istruttoria
che ha visto la stessa ricorrente partecipare al relativo
percorso procedimentale, ha ritenuto di considerare non
congrua l’offerta dell’A.T.I. Dec e, conseguentemente, essa
è stata esclusa dalla gara che vedeva prevalere l’A.T.I.
Inso, odierna controinteressata.
Nei confronti delle operazioni di gara relative alla verifica
di congruità dell’offerta da parte della Commissione, è
insorta in via giudiziale la ricorrente, lamentando l’illegittimità
dell’attività svolta sotto numerosi profili e chiedendo
l’annullamento degli atti qui gravati e del contratto successivamente
concluso tra l’Amministrazione intimata e la controinteressata
nonché il risarcimento dei danni subiti.
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2. - Si sono costituite sia l’Amministrazione
sanitaria intimata che l’A.T.I. Inso che hanno contestato
analiticamente le opposte prospettazioni chiedendo la reiezione
del gravame.
La Società controinteressata ha spiegato ricorso incidentale
chiedendo, a sua volta, il giudiziale annullamento della
deliberazione n. 141 del 23 maggio 2003, nella parte in
cui si è omesso di dichiarare inammissibile e, quindi, di
escludere l’offerta presentata, in sede di gara, dalla ricorrente.
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3. – Il Collegio ritiene di scrutinare dapprima
il motivo dedotto dalla parte ricorrente con il quale si
censura la violazione delle norme di legge in materia nonché
di quelle contenute nel regolamento sui contratti, datosi
dall’Amministrazione resistente, con riferimento alle modalità
di nomina della commissione tecnica per la verifica della
congruità dell’offerta.
In particolare, parte ricorrente, con la dedotta censura,
evidenzia i seguenti profili di illegittimità:
- la scelta di sottoporre a verifica l’offerta della ditta
che sarebbe risultata aggiudicataria e che avesse presentato
il maggior ribasso ad una apposita commissione tecnica,
scaturita dalla circostanza che il numero delle ditte ammesse
alla gara era inferiore a cinque, è stata assunta dal Direttore
generale dell’Azienda sanitaria, con la deliberazione n.
38 del 2003 e non dal Direttore dell’Unità operativa competente
ovvero dalla commissione di gara o, ancora, dal responsabile
del procedimento selettivo in corso, di talché la suindicata
scelta sarebbe stata operata da organo incompetente e ciò
anche in dispregio delle prescrizioni contenute negli artt.
7 e 11 del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Azienda
sanitaria;
- peraltro, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara,
la verifica di congruità delle offerte avrebbe dovuto essere
affidata al responsabile del procedimento, il quale soltanto
poteva valutare l’opportunità di chiedere chiarimenti ad
una commissione tecnica;
- due dei componenti nominati nella commissione tecnica
erano anche componenti della commissione di gara;
- atti intermedi intervenuti nel corso della selezione sono
stati adottati dal Direttore generale, mentre a tale ultimo
organo spettava solo il compito di provvedere all’aggiudicazione
definitiva.
Il motivo è fondato sulla scorta delle osservazioni che
seguono.
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4. – Sul punto giova premettere quanto segue.
In materia di appalti per la realizzazione di lavori pubblici,
l’art. 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 individua la
figura del responsabile del procedimento, collocandola in
una posizione diversa e speciale rispetto alla figura generale
resa dagli artt. 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Mentre la figura generale del responsabile, nei procedimenti
per l’adozione di provvedimenti amministrativi, ha una portata
applicativa facoltativa, in quanto il responsabile (rectius,
il dirigente) dell’Unità organizzativa dell’Amministrazione
procedente ben può trattenere presso di sé tutte le competenze
attraverso le quali si articola e si sviluppa il procedimento
amministrativo fino all’adozione dell’atto finale, nell’ipotesi
del procedimento collegato all’affidamento di un contratto
per l’esecuzione di lavori pubblici, la figura del responsabile
del procedimento non può essere pretermessa ed i rapporti
con il dirigente che dovrà approvare le operazioni di gara
sono ben scanditi dalla normativa di settore. Infatti:
a) l’art. 7 citato, al comma 3, stabilisce che “Il responsabile
del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni
ai fini della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura,
in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo
sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati
in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione
del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento
delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e
accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili
necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento del processo
attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di
indirizzo e di controllo di sua competenza”;
b) più in particolare, al successivo comma 4, si precisa
che “il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti,
le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori
e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante
la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti
dal decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, e successive
modificazioni”, aggiungendo poi, al comma 5, che “il responsabile
del procedimento deve essere un tecnico”;
c) ma, ancor più chiaramente, l’art. 7 del D.P.R. 21 dicembre
1999 n. 554 (recante il Regolamento di attuazione della
legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni)
prescrive che “le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto
la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile
del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell'ambito del proprio organico” (comma1), “il responsabile
del procedimento provvede a creare le condizioni affinché
il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto
in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati,
alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità
a qualsiasi altra disposizione di legge in materia” (comma
2) e che solo “in caso di particolare necessità nei comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti
di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze
del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile
dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove
non sia presente tale figura professionale, le competenze
sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene
il lavoro da realizzare” (comma 5).
Consegue a quanto sopra che la normativa speciale in materia
di lavori pubblici, individuando una specifica figura nell’ambito
del procedimento di selezione delle ditte per la scelta
del contraente cui affidare la realizzazione delle opere
ed attribuendo al relativo organo precisi e puntuali compiti,
costruisce normativamente un centro di competenze e responsabilità
esclusive che le Amministrazioni aggiudicatici non possono
non individuare, se non nel caso eccezionale di cui all’art.
7 comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999 (estraneo alla presente
vicenda essendo limitato alle procedure svolte presso Enti
locali) e con riferimento al quale, soprattutto, esse debbono
lasciare la competenza ad adottare tutti gli atti che costituiscono
la regìa istruttoria del procedimento selettivo, al fine
di salvaguardare i principi di unicità, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa che sempre deve informare il
comportamento dell’organismo procedente in materia di appalti
pubblici.
In tale contesto, solo il dirigente responsabile dell’Unità
organizzativa competente (per materia ovvero secondo altro
criterio stabilito in via generale dall’Ente), essendo l’organo
cui è rimessa la complessiva responsabilità del procedimento
selettivo, può disporre autonomamente, in luogo del responsabile
del procedimento, circa le decisioni da assumere e gli atti
fondamentali da adottare nel corso dell’istruttoria procedimentale,
tenendo pur sempre in conto gli ambiti di autonomia operativa
rimessi dalle norme alla competenza del responsabile del
procedimento.
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5. – Nel caso di specie l’Azienda sanitaria
ha fatto proprie, nella lex specialis di gara, tali principi
e prescrizioni.
Infatti al punto 2 del disciplinare di gara (rubricato come
“Procedura di aggiudicazione”), nella parte che si occupa
di stabilire le regole per la valutazione da parte della
commissione aggiudicatrice delle offerte che abbiano presentato
una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia,
si affida al responsabile del procedimento il compito di
effettuare tale valutazione, “avvalendosi anche di organismi
tecnici della stazione appaltante” (ved. pag. 9 del disciplinare
di gara), il quale dovrà poi riferire l’esito di tale attività
alla commissione aggiudicatrice.
Orbene, è evidente che l’Amministrazione sanitaria ha ritenuto,
fin dalle previsioni del disciplinare, che l’eventuale valutazione
circa l’anomalia delle offerte presentate fosse rimessa
al responsabile del procedimento, in una fase sub-istruttoria
dalla quale la commissione aggiudicatrice era esclusa e
nel corso della quale il responsabile del procedimento poteva
avvalersi di organismi tecnici della stessa stazione appaltante.
E’ chiaro che il responsabile ben avrebbe potuto avvalersi
di una commissione tecnica, all’uopo formata, ma tale scelta
avrebbe dovuto essere operata, in aderenza con la portata
delle norme sopra ricordate, dallo stesso responsabile del
procedimento ovvero dal dirigente responsabile dell’Unità
organizzativa competente, ai quali era altresì rimessa l’adozione
del provvedimento di nomina della commissione.
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6. – A questo punto assume rilievo centrale,
nel presente giudizio, accertare, sulla base della documentazione
versata in atti e in ragione delle norme applicabili in
materia, quale organo dirigenziale dell’Azienda sanitaria
dovesse assumere il compito di sovrintendere all’attività
selettiva delle ditte concorrenti, adottando i relativi
atti e soprattutto quale organo fosse preposto all’approvazione
delle operazioni di gara.
L’art. 7 del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Azienda
U.S.L. n. 11 di Empoli, relativo all’acquisizione di beni
e servizi nonché della fornitura di materiali:
a) individua al comma 1 la competenza dell’Unità operativa
di riferimento, in persona del proprio responsabile, a svolgere
la fase istruttoria dell’attività contrattuale ed a procedere
all’individuazione del contraente, per l’acquisizione di
beni e servizi, mentre al comma 2 la individua – disponendo
analogamente a quanto prescritto nel comma 1 – con riferimento
alle forniture di materiali;
b) stabilisce al comma 3 che “gli adempimenti in ordine
alle procedure di gara per la scelta del contraente, nei
casi di contratti di valore superiore alla soglia comunitaria,
sono affidati alle UU.OO. preposte all’attività contrattuale
secondo le competenze sopra indicate (cioè con riferimento
ai dirigenti responsabili delle Unità organizzative secondo
la competenza per materia, n.d.r.) e che “In tale contesto
di competenze è delegata ai Dirigenti Responsabili delle
UU.OO. “Acquisizione beni e servizi” e “Gestione patrimonio
immobiliare ed appalti”, l’adozione di tutti gli atti propedeutici
all’aggiudicazione (indizione della gara, approvazione capitolati,
ammissione ditte, nomina commissioni di valutazione delle
offerte, ecc.) che assumeranno la forma di decreti dirigenziali”;
c) conclude l’ultima parte del comma 3 che “L’aggiudicazione,
sulla base degli esiti della gara, viene invece formalizzata
con atti deliberativo del Direttore Generale, su proposta
del Dirigente competente”.
Le surriportate prescrizioni, in quanto costituenti manifestazione
applicativa di un principio generale di distinzione di competenze
nell’ambito della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche,
con riferimento alla individuazione degli organi cui è rimessa
l’azione amministrativa, acquisiscono portata generale per
l’attività dell’Amministrazione sanitaria, non essendovi
alcuna ragione per sospettare che tali regole non trovino
applicazione nel solo settore dell’aggiudicazione di gare
per la realizzazione di lavori pubblici da parte dell’Ente,
tanto più che rappresentano il precipitato logico della
disciplina normativa nazionale in materia di appalti di
opere e lavori, assumendo un ruolo semplicemente recettivo
dei principi più sopra riportati.
In altri termini, dal combinato disposto della normativa
nazionale di settore e delle prescrizioni contenute nel
regolamento, di cui sopra sono stati riportati gli stralci
qui di interesse, emerge che:
a) in materia di procedure per l’affidamento di appalti,
l’Azienda U.S.L. n. 11 di Empoli attribuisce ai dirigenti
responsabili delle UU.OO. competenti per materia tutti i
compiti collegati alle operazioni procedimentali della selezione
pubblica comprese, in particolare, quelle attinenti alla
indizione della gara, all’approvazione capitolati, all’ammissione
ditte, alla nomina commissioni di valutazione delle offerte
(ved., supra, art. 7, comma 3, del regolamento)
b) il dirigente responsabile dell’Unità organizzativa competente
individua un responsabile del procedimento cui è affidato
il compito di curare ed assicurare il corretto esercizio
delle funzioni la cui responsabilità resta in capo al medesimo
dirigente, ma con ampi spazi di autonomia operativa e propositiva
(artt. 7 della legge n. 109 del 1994 e del D.P.R. n. 554
del 1999);
c) al Direttore generale è lasciata l’approvazione formale
della proposta, pur sempre formulata dal dirigente dell’U.O.
competente, circa l’aggiudicazione definitiva e la relativa
approvazione conclusiva delle operazioni di gara (ved.,
supra, art. 7, comma 3, ultima parte del più volte citato
regolamento).
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7. - Nella specie, dall’esame della documentazione
versata in atti, risulta che sia avvenuto quanto segue:
- la gara è stata indetta dal Direttore generale dell’Azienda
con deliberazione n. 316 del 22 novembre 2002
- con deliberazione del Direttore generale n. 335 del 18
dicembre 2002 è stato istituito l’Ufficio di direzione dei
lavori;
- con determinazione n. 103 dell’11 febbraio 2003 del responsabile
amministrativo del procedimento di gara è stata nominata
la commissione di gara;
- con determinazione del Direttore generale n. 38 del 19
febbraio 2003 è stata nominata la commissione tecnica per
la verifica di congruità dell’offerta presentante il maggior
ribasso;
- con deliberazione del Direttore generale n. 141 del 23
maggio 2003 sono stati approvati i verbali della commissione
di gara e della commissione tecnica e si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva.
Risulta, dunque, che, con riferimento alla censura prospettata
per prima dalla parte ricorrente, si appalesa l’illegittimità
del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione
di valutazione tecnica delle offerte, in quanto assunto
con delibera del Direttore generale, in violazione della
normativa sopra riportata secondo la quale l’adozione di
tale atto spetta al responsabile del procedimento ovvero
al dirigente responsabile dell’U.O. competente allo svolgimento
dell’intero procedimento, residuando in capo al Direttore
generale la sola approvazione delle operazioni svolte dalla
commissione nonché di tutte le altre poste in essere nel
corso della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva,
così come proposta dal dirigente responsabile della U.O.
competente.
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8. – Per completezza, va anche precisato
che tale ricostruzione del sistema delle competenze presso
l’Azienda sanitaria resistente, con riflessi sulla individuazione
degli organi cui è rimessa la competenza all’adozione dei
provvedimenti in materia di affidamento di appalti pubblici,
trova ragione e coincidenza in una più ampia analisi sull’attuale
assetto ordinamentale, dalla quale emerge la individuazione
di principi la cui esportazione applicativa nell’apparato
delle Amministrazioni sanitarie si rinviene in norme di
portata generale del nostro ordinamento e relative alle
modalità di attribuzione delle competenze autoritative nell’ambito
dell’esercizio dei pubblici poteri.
Il Legislatore, nell’ultimo scorcio del secolo appena trascorso,
ha manifestato inclinazione verso una naturale distinzione
di competenze all’interno del sistema organizzativo delle
Amministrazioni pubbliche, il cui corollario è costituito
da una tendenza alla rigida delimitazione degli spazi di
intervento politico e di gestione amministrativa, con l'ovvia
conseguenza di isolare dal contesto di quest'ultima soggetti
abilitati in modo diretto dall'investitura politica o comunque
non professionale nonché quegli organi che, ontologicamente,
si pongono, all’interno del plesso amministrativo nel quale
operano, in una posizione di stretto collegamento con il
riferimento politico dell’Ente (cfr., in argomento, Cons.
Stato, Sez. V, 27 dicembre 2001 n. 6396).
Forniscono prova del nuovo indirizzo legislativo, con riferimento
a questioni attinenti alla vicenda qui in esame:
- l'art. 36, comma 3 lett. e), del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29, ai sensi del quale la composizione
delle commissioni di concorso va fatta “esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
(...) che non siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali”;
- l'art. 21, commi 5 e 6, della L. 11 febbraio 1994 n. 109,
secondo il quale la commissione giudicatrice è composta
da esperti nella specifica materia cui si riferiscono i
lavori; i commissari non possono svolgere alcuna altra funzione
od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura e non possono far parte di organismi
che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto
ai lavori medesimi; i commissari sono scelti mediante sorteggio
tra professionisti iscritti negli albi professionali, docenti
universitari di ruolo e funzionari tecnici delle Amministrazioni
appaltanti.
Le norme sopra citate sono espressione del canone generale
di specificità delle competenze e del conseguente riparto
di attività tra organi di indirizzo politico amministrativo
e figure gestionali. Tale canone espone il contenuto della
più recente e oramai sostanzialmente codificata esegesi
sul punto e assume, pertanto, valore di coerente conformazione
del principio di imparzialità dell'azione amministrativa,
al quale non può non conformarsi anche quella posta in essere
dalle Amministrazioni sanitarie.
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9. - In questa prospettiva si collocano alcuni
interventi giurisprudenziali in materia di nomina di commissioni
di gara e di concorso da parte delle Pubbliche amministrazioni,
in base ai quali il provvedimento di nomina della commissione
giudicatrice nella gara per l'aggiudicazione di un contratto
della Pubblica amministrazione configura un atto di natura
strettamente amministrativa;
pertanto, in base al criterio di organizzazione recepito
dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni,
poi confermato dall'art. 45, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 80, è competente il funzionario investito
di funzioni a livello dirigenziale, anziché l’organo deputato
allo svolgimento di attività politico-strategica dell’Ente,
ad emettere il suddetto provvedimento (cfr. T.A.R. Lazio,
Sez. II, 14 marzo 2000 n. 1766).
D’altronde, in materia di appalti pubblici, l’assegnazione
allo stesso dirigente della responsabilità unitaria del
complesso procedimento di gara, che si articola nelle diverse
fasi della sua indizione, della ricezione delle offerte,
della loro valutazione da parte dell’apposita commissione,
dell’approvazione dei relativi lavori e dell’affidamento
dell’appalto, lungi dal configgere con l'art. 97 Cost. (che
imporrebbe una distinzione tra controllato e controllore),
si rivela, invece, coerente con il libero disegno politico
del legislatore (agevolmente ravvisabile nella produzione
normativa degli ultimi dieci anni in materia) di riservare
ai dirigenti compiti manageriali caratterizzati dalla diretta
responsabilità in merito al raggiungimento degli obiettivi
dell’Ente, alla correttezza ed efficienza dell’azione amministrativa
e al conseguimento dei risultati di gestione e di escludere
l’organo di indirizzo politico da ogni ipotesi di responsabilità
in ordine alla legittimità dell’esercizio di compiti di
amministrazione attiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 settembre
2003 n. 5332 e 26 settembre 2002 n. 4938).
Non è superfluo poi rammentare che, con specifico riferimento
alla figura del Direttore generale dell’Azienda A.S.L. ed
alla individuazione della natura giuridica da attribuirgli
nell’ambito del surriferito principio della distinzione
delle competenze di indirizzo amministrativo-politico rispetto
a quelle più propriamente amministrativo-gestionali, si
è affermato che tale figura organizzativa, a seguito della
trasformazione in azienda delle Unità sanitarie locali,
ha assunto una particolare connotazione fiduciaria, manifestazione
della potestà di indirizzo e di governo della Regione nel
settore sanitario, particolarmente sottolineata dalla previsione
di cui agli art. 2, lett. u) e 3, primo comma, della legge
30 novembre 1998 n. 419 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 marzo
2000 n. 1406, 5 febbraio 1999, n. 120, 1 settembre 1998,
n. 1139).
In tale contesto, la previsione secondo cui il responsabile
del procedimento, per la verifica delle offerte anomale,
può avvalersi degli organismi tecnici della stazione appaltante
ed anche, eventualmente, di soggetti esterni alla commissione
di gara:
- non confligge con le prescrizioni contenute nella legge
n. 109 del 1994, in quanto, per il tecnicismo che contraddistingue
tale fase, ben può il responsabile individuare degli esperti
che possano affiancarsi alla commissione stessa (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 6 agosto 2002 n. 4094);
- deve tuttavia coordinarsi con le altre prescrizioni che,
in tema di competenze attribuite agli organi dell’Amministrazione
procedente nel corso della procedura selettiva per l’affidamento
del contratto per la realizzazione di lavori pubblici, individuano
nel responsabile del procedimento il primum movens della
gestione dell’istruttoria e, comunque, affidano al dirigente
dell’Unità organizzativa competente la esclusiva competenza
– al più trasferibile al responsabile del procedimento -
alla adozione dei provvedimenti di nomina delle commissioni
che svolgono le funzioni tecnico-istruttorie nel corso della
selezione (artt. 7 della legge n. 109 del 1994 e del D.P.R.
n. 554 del 1999);
- per la collocazione che assume nell’Azienda sanitaria,
al Direttore generale è attribuibile soltanto la competenza
ad adottare taluni provvedimenti di carattere gestionale,
non potendo riconoscersi in tale organo dell’Ente una competenza
generale in materia amministrativa, stante la più contigua
vicinanza della sua attività al momento della scelta politico-strategica
dell’Ente stesso. Con riferimento al caso in esame, mentre
correttamente il responsabile della procedura selettiva
ha provveduto a nominare la commissione aggiudicatrice,
la nomina della commissione tecnica per la verifica della
congruità dell’offerta è stata assunta dal Direttore generale,
organo incompetente a porre in essere tale atto.
In ragione di quanto sopra deve ritenersi fondato il primo
motivo di censura dedotto dalla parte ricorrente – nonché,
parzialmente, l’analogo profilo contenuto nel secondo motivo
di ricorso - sicché, per la portata caducante delle successive
operazioni di gara, fatte bersaglio dalle ulteriori doglianze
avanzate, l’analitica valutazione circa la fondatezza di
queste ultime diventa superflua, residuando, quale esito
del presente giudizio, l’accoglimento del gravame con annullamento
degli atti di gara impugnati.
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10. – L’accoglimento del ricorso principale
rende indispensabile lo scandaglio circa la fondatezza dei
motivi dedotti dalla ditta controinteressata con il ricorso
incidentale spiegato.
La Inso ha affidato il proprio gravame, rivolto al parziale
annullamento della deliberazione del Direttore generale
dell’Azienda sanitaria resistente n. 141 del 2003, nella
parte in cui non si è disposta l’immediata esclusione dalla
selezione dell’offerta presentata dalla Società Dec, ai
seguenti motivi di censura:
1) Violazione dell’art. 34 della legge n. 109 del 1994 e
dell’art. 141 del D.P.R. n. 554 del 1999 – Violazione del
giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria,
contraddittorietà, violazione dei principi di imparzialità
e buon andamento della Pubblica amministrazione, in quanto
l’offerta dell’A.T.I. Dec conteneva la previsione di opere
che sarebbero state svolte ricorrendo al subappalto, nella
categoria prevalente OG1, pari al 58% del complessivo, ben
maggiore, dunque, del limite del 30% consentito dalla normativa
in vigore. Peraltro tale illegittimità è rimasta anche successivamente
alla “correzione” dell’offerta, a seguito di integrazione
richiesta dalla commissione tecnica di valutazione della
congruità dell’offerta stessa, in quanto l’ammontare delle
attività da far svolgere in regime di subappalto sarebbe,
comunque, stato pari al 32%, ed attraverso modalità di espletamento
del tutto inverosimili a realizzarsi;
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria (sotto altro
profilo) e violazione del disciplinare di gara – Eccesso
di potere per contraddittorietà, atteso che la commissione
tecnica ha avuto modo in più occasioni, nel corso della
verifica di congruità dell’offerta presentata dall’A.T.I.
Dec, di appurare profili di incompletezza ed inadeguatezza
della stessa con riferimento al disciplinare di gara ma,
nonostante ciò, non ha provveduto alla sua esclusione dalla
contesa selettiva, invitando la ditta, al contrario, ad
effettuare aggiustamenti ed integrazioni.
In merito ai motivi di doglianza che accompagnano lo spiegato
ricorso incidentale si osserva che essi sono entrambi rivolti
a contestare l’operato della commissione tecnica e la legittimità
del contenuto degli atti da tale organo posti in essere,
per come successivamente confluiti nel provvedimento finale
del Direttore generale che si assume, proprio per tali ragioni,
illegittimo in parte qua.
Conseguentemente, per il contenuto delle doglianze prospettate
dal ricorrente incidentale, lo scrutinio di esse non può
essere effettuato in quanto attengono alla fase che, in
virtù dell’accoglimento delle censure svolte dalla ditta
ricorrente e sopra delibate, è venuta meno integralmente
a causa dell’annullamento dell’atto di nomina della commissione
tecnica: tale annullamento giudiziale, dunque, travolgendo
tutta l’attività svolta dall’organo tecnico illegittimamente
nominato, rende superfluo l’esame delle censure sollevate
incidentalmente e rivolte ad ottenere il parziale annullamento
delle operazioni e degli atti posti in essere proprio dalla
ridetta commissione. Ne deriva, pertanto, la reiezione del
ricorso incidentale.
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11. - Deve ora scrutinarsi, in ragione dell’accoglimento
del ricorso principale e del consequenziale annullamento
degli atti impugnati, la ulteriore domanda proposta dall’A.T.I.
ricorrente e volta ad ottenere il risarcimento del danno.
Anzitutto occorre dar conto delle conseguenze dell’annullamento
giurisdizionale degli atti gravati sul contratto stipulato
tra l’Azienda U.S.L. n. 11 di Empoli e l’odierna controinteressata
Impresa Inso (presente in atti), in forza della determinazione
dirigenziale del direttore generale n. 141 del 23 maggio
2003. Tale valutazione non è estranea alla giurisdizione
del giudice amministrativo, pur se coinvolge posizioni di
diritto soggettivo nel frattempo insorte a vantaggio della
ditta dichiarata aggiudicataria definitiva e con la quale
l’Amministrazione procedente ha poi concluso il contratto
d’appalto.
L’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 devolve alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte
le controversie relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti,
nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione
della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti
di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o
regionale”. In ragione di siffatta disposizione spetta al
giudice amministrativo la cognizione non solo delle controversie
relative alla fase di scelta dell’aggiudicatario dell’appalto,
ma anche in ordine alle conseguenze che strettamente discendano
dalle decisioni giurisdizionali assunte in merito alle controversie
involgenti la fase - connotata dall’esercizio di potestà
autoritativa da parte dell’Amministrazione procedente -
della selezione pubblica, in prima battuta sulla validità
del contratto nel frattempo stipulato dall’Amministrazione
medesima sulla scorta degli atti della procedura di gara
poi annullati in sede giudiziale. Tale scrutinio del giudice
amministrativo non coinvolge atti relativi alla fase di
esecuzione dell’appalto, scrutinio che resta affidato al
giudice ordinario (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV,
25 settembre 2002 n. 4895), ma, come si è detto, la esclusiva
validità di un atto (il contratto) che, seppure riferibile
a posizioni delle parti estranee al binomio potere-interesse
legittimo, per essere al contrario collegate a posizioni
di diritto soggettivo tra contraenti (cioè la parte pubblica
ed il soggetto aggiudicatario dopo la stipula del contratto
di appalto), vede detta validità (intesa in senso ampio
e non con riferimento alle singole clausole) direttamente
dipendere dal legittimo svolgimento della prodromica fase
di scelta, che connota indefettibilmente il momento di formazione
dell’accordo negoziale.
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12. – In materia, come ha ricordato la Sesta
sezione del Consiglio di Stato nella decisione 30 maggio
2003 n. 2992, sono state prospettate le seguenti tesi volte
ad individuare i rapporti intercorrenti tra l’annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione ed il contratto d’appalto
nelle more stipulato:
1) Tesi dell’annullabilità relativa per la quale la serie
degli atti di evidenza pubblica non si sostituisce al procedimento
privatistico di formazione della volontà, ma si affianca
ad esso, sicchè il consenso espresso dall’Amministrazione,
nonostante il vizio della procedura di evidenza pubblica,
sussiste e continua a produrre i suoi effetti fino a quando
non venga travolto da una specifica azione di annullamento
alla quale è legittimata solo l’Amministrazione o non venga
travolto perché l’annullabilità viene dedotta in via di
eccezione dalla stessa Autorità amministrativa. Questa tesi
presenta, a sua volta, delle variabili interne considerandosi
talvolta il vizio incidente sulla capacità generale di agire
(1425 c.c.), talaltra sul consenso alla stregua di errore
di diritto o sull’identità o qualità dell’altro contraente
(1427 cod. civ.) e, per una ultima variante, sulla legittimazione
a contrarre, ove si consideri l’evidenza pubblica una condicio
sine qua non per stipulare il contratto (la legittimazione
è considerata quale concreta possibilità di porre in essere
negozi, mentre la capacità opererebbe su un piano astratto
e non verrebbe meno per effetto dei vizi del procedimento
di evidenza pubblica);
2) Tesi del difetto di potere rappresentativo ex art. 1398
c.c., secondo la quale i vizi della procedura di evidenza
pubblica darebbero luogo ad un difetto di potere rappresentativo,
con conseguente inefficacia del negozio in quanto l’organo
della Pubblica amministrazione che ha stipulato il contratto
all’esito della procedura di aggiudicazione, poi annullata
in sede giurisdizionale, sarebbe assimilabile ad un falsus
procurator, con possibilità di ratifica retroattiva da parte
della stessa Amministrazione, come avverrebbe ad esempio
nell’ipotesi di riadozione dell’atto di aggiudicazione originariamente
adottato da un organo incompetente;
3) Tesi della nullità assoluta, sostenuta sul presupposto
della natura costitutiva degli atti di evidenza pubblica
e della natura superindividuale e non disponibile degli
interessi tutelati dalla serie procedimentale degli atti
di gara, distinguendosi poi fra chi ritiene che la nullità
sia per difetto assoluto del consenso (artt. 1418, comma
2, c.c. e 1325, n. 1, c.c.), chi per mancanza della causa
con riguardo al venir meno della ragione del negozio a seguito
dell’annullamento della delibera a contrarre (ex artt. 1418
e 1325 n. 2 c.c.), chi per contrarietà del contratto a norme
imperative (ex art. 1418, comma 1, c.c.). Infatti, la conclamata
(in sede giurisdizionale) violazione delle norme attinenti
alla fase di scelta del contraente - che nei procedimenti
di formazione dei contratti ad evidenza pubblica è regolata
da norme di diritto pubblico e, pertanto, imperative – dà
luogo all’attrazione del contratto nell’ambito di operatività
dell’art. 1418, comma 1, c.c., dando luogo alla nullità
dello stesso e non alla sua annullabilità (cfr., recentemente,
Cass., Sez. III, 9 gennaio 2002 n. 193 e Cons. Stato, Sez.
V, 5 marzo 2003 n. 1218);
4) Tesi della caducazione automatica, per la quale la vicenda
viene ricostruita tutta in chiave giuspubblicistica, tenendo
conto della stretta presupposizione esistente fra annullamento
degli atti di gara e contratto (Cons. Stato, Sez VI, 14
gennaio 2000 n. 244; Sez. V, 25 maggio 1998 n. 677 e 30
marzo 1993 n. 435; Sez. IV, 8 ottobre 1985 n. 830);
5) Tesi del travolgimento del contratto con salvezza dei
diritti dei terzi di buona fede, in applicazione analogica
degli artt. 23, comma 2 e 25, comma 2, c.c. – riferibili
alla Pubblica amministrazione in quanto persona giuridica
ai sensi dell’art. 11 c.c. - ponendosi, per quest’ultimo
orientamento, il problema dell’incidenza delle tecniche
di annullamento caducanti e determinanti inefficacia sopravvenuta
del contratto in chiave giuspubblicistica, sulla sicurezza
del traffico giuridico e sul principio di buona fede. In
altri termini, secondo tale orientamento (propugnato dalla
decisione della Sesta sezione del Consiglio di Stato n.
2992 del 2003), pur accogliendosi le impostazioni tradizionali
nella giurisprudenza del Consiglio di stato relative alla
normale efficacia caducante dell’annullamento dell’aggiudicazione
sul contratto conseguente, si prospetta come indispensabile
un temperamento delle reali conseguenze della caducazione
del contratto, a tutela della stessa logica di mercato e
di favor della concorrenza che ispira le regole in tema
di gare pubbliche. Il temperamento, consistente nel riconoscimento
della tutela della buona fede e della salvezza dei diritti
acquisiti in buona fede, va apprezzato nell’ottica secondo
la quale sembrerebbe incongruo che l’annullamento di un
atto amministrativo possa intervenire con efficacia caducante
su una serie di atti giuridici privatistici, senza apprezzamento
alcuno della posizione soggettiva vantata dall’originario
aggiudicatario e contraente con l’Amministrazione: una siffatta
conseguenza, se ammessa pacificamente ed indiscriminatamente,
determinerebbe un ostacolo alla sicurezza del traffico giuridico,
atteso che le vicende circolatorie dei beni non rispondono
solo al principio consensualistico, ma anche ai diversi
principi della tutela dei terzi, dell’apparenza del diritto,
della rilevanza della buona fede, del formalismo giuridico,
della certezza del diritto, pure essenziali per il corretto
funzionamento del mercato.
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13. - Tale ultima tesi è stata tenuta in
grande considerazione da un recentissimo arresto del Consiglio
di Stato (Sez. IV, 23 ottobre 2003 n. 6666), in forza del
quale si è affermato che:
la tesi tradizionale dell’annullabilità relativa
del contratto, a ben vedere, finisce col vanificare la tutela
del soggetto controinteressato, il quale, pur avendo ottenuto
ragione davanti al giudice amministrativo, ove il contratto
sia stato già concluso, resta privo di alcun risultato praticamente
utile, non essendo in grado di soddisfare la propria aspirazione
finale ad essere il contraente. Il contratto, infatti, sarebbe
impugnabile dinanzi al giudice ordinario su iniziativa della
sola Amministrazione soccombente nel giudizio amministrativo
ed avrebbe una sua vita autonoma, preclusiva di ogni utilità
dell’annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale
amministrativa, che non sia quella legata alla possibilità
di richiedere il risarcimento del danno per equivalente;
parimenti, la tesi della nullità del contratto
non convince, in quanto la nullità configura una patologia
del contratto consistente in un vizio genetico che lo inficia
ab origine, mentre nella specie trattasi di una vicenda
sopravvenuta all’annullamento giurisdizionale dell’atto
conclusivo della procedura di gara. Peraltro, accogliere
la tesi della nullità del contratto significherebbe consentire
la proposizione della relativa azione dichiarativa in ogni
tempo - stante l’imprescrittibilità della medesima (art.
1422 c.c.) - da parte di chiunque vi abbia interesse e anche
la rilevabilità ex officio (ex art. 1421 c.c.), a prescindere,
quindi, da una previa rituale e tempestiva impugnazione,
da parte dei soli soggetti legittimati a ricorrere, dell’atto
amministrativo presupposto viziato (deliberazione di contrattare,
bando, aggiudicazione) nel termine di decadenza proprio
del giudizio amministrativo;
per gli stessi motivi non convincerebbe la tesi
della caducazione automatica dell’intero contratto a seguito
dell’annullamento dell’aggiudicazione (o di altri atti della
serie procedimentale) da parte del giudice amministrativo,
caducazione automatica che, del resto, non trova appigli
nella lettera della legge e contrasta con il principio della
soggezione del contratto alla disciplina del diritto comune;
conseguentemente la tesi che appare preferibile
è quella della mancanza del requisito della legittimazione
a contrarre. Ed, invero, la caducazione, in sede giurisdizionale
o amministrativa, di atti della fase della formazione, attraverso
i quali si è formata in concreto la volontà contrattuale
dell’Amministrazione, dà luogo alla conseguenza di privare
l’Amministrazione stessa, con efficacia ex tunc, della legittimazione
a negoziare; in sostanza, l’organo amministrativo che ha
stipulato il contratto, una volta che viene a cadere, con
effetto ex tunc, uno degli atti del procedimento costitutivo
della volontà dell’Amministrazione, come la deliberazione
di contrattare, il bando o l’aggiudicazione, si trova nella
condizione di aver stipulato injure, privo della legittimazione
che gli è stata conferita dai precedenti atti amministrativi.
Pertanto, ad opinione di tale recentissimo arresto del Consiglio
di Stato, la categoria che viene in gioco in tal caso non
è l’annullabilità, ma l’inefficacia. E, infatti, “nei contratti
ad evidenza pubblica gli atti della serie pubblicistica
e quelli della serie privatistica sono indipendenti quanto
alla validità; i primi condizionano, però, l’efficacia dei
secondi, di modo che il contratto diviene ab origine inefficace
se uno degli atti del procedimento viene meno per una qualsiasi
causa” (così, testualmente, Cons. Stato, Sez. IV, n. 6666
del 2003 cit.).
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14. – Premesso che appare necessario, stante
la presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sul
punto, una decisiva valutazione dell’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato che, seppure espressamente investita
della questione, non ha manifestato il proprio avviso (cfr.
Cons. Stato, Ad. pl., 29 gennaio 2003 n. 1), il Collegio
ritiene preferibile accogliere la tesi della caducazione
automatica del contratto di appalto in conseguenza della
dichiarazione di illegittimità della sequenza procedimentale
che ha dato luogo all’aggiudicazione e dell’annullamento
giurisdizionale del relativo provvedimento conclusivo, atteso
che le norme in materia di evidenza pubblica assumono rilievo
imperativo sia per l’Amministrazione procedente sia per
l’aggiudicatario e contraente della P.A., di talché appare
ininfluente una valutazione in termini di buona fede o di
affidamento incolpevole dell’atteggiamento tenuto in occasione
dell’operazione negoziale da parte dello stesso contraente
dinanzi alla dichiarata (in sede giudiziale) violazione
– sia pure a cagione del comportamento di una sola tra le
due parti contrattuali (cioè di quella pubblica) – di prescrizioni
normative (anche direttamente importate dal – sovraordinato
- diritto comunitario) volte alla tutela della par condicio
tra i concorrenti e tese a indirizzare l’azione amministrativa
verso un percorso autoritativo (la sequenza procedimentale
volta alla selezione dei concorrenti ed alla scelta del
contraente) caratterizzato dalla correttezza e dalla imparzialità
dei comportamenti da assumersi da parte dell’Amministrazione
procedente.
In ragione di quanto sopra l’annullamento giurisdizionale
della determinazione dirigenziale del direttore generale
n. 141 del 23 maggio 2003 assunta dall’Azienda U.S.L. n.
11 di Empoli dà luogo al venir meno del contratto stipulato
tra il predetto Ente e la Impresa Inso.
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15. - Chiarito quanto sopra, ora può farsi
luogo all’effettivo esame della domanda risarcitoria avanzata
dalla ricorrente.
Ai fini della fondatezza nell’an della domanda risarcitoria,
sussiste la responsabilità dell’Azienda U.S.L. n. 11 di
Empoli, in quanto l’evento dannoso (mancata aggiudicazione
definitiva dell’appalto in favore della ricorrente) può
dirsi imputabile al comportamento negligente e, pertanto,
colposo dell’Amministrazione appaltante, dal momento che
l’adozione e l’esecuzione degli atti illegittimi adottati
(nomina della commissione tecnica da parte di organo incompetente),
per quanto più sopra si è detto, è avvenuta in violazione
delle regole che l’Amministrazione stessa si era data in
sede di gara nella lex specialis.
Va anzitutto scrutinata la possibilità del risarcimento
in forma specifica, per come espressamente richiesto dalla
ditta ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio,
costituendo tale forma di ristoro un prius, rispetto al
risarcimento per equivalente, in caso di annullamento dell’esito
di una gara d'appalto, anche attraverso un adempimento parziale
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2002 n. 1373).
Quanto alla natura della reintegrazione in forma specifica
del danno ingiusto, essa deve essere considerata alla stregua
di un'alternativa risarcitoria, potendo quest'ultima intervenire
anche per equivalente, e non va confusa con l'azione di
adempimento, con la quale si chiede la condanna del debitore
all'adempimento dell'obbligazione, né con il diverso rimedio
dell'esecuzione in forma specifica, quale strumento di attuazione
coercitiva del diritto e non mezzo di rimozione diretta
delle conseguenze pregiudizievoli (cfr. Cons. Stato, Sez.
VI, 3 aprile 2003 n. 1716). Essa, peraltro, non può comportare
l'imposizione all'Amministrazione di atti amministrativi,
anche se di carattere vincolato (cfr. Cons. Stato, Sez.
VI, 7 luglio 2003 n. 4028 e 18 giugno 2002 n. 3338).
Nel caso di specie, tuttavia, in ragione dei motivi che
danno luogo all’accoglimento del ricorso ed al contestuale
annullamento di una fase delle operazioni di gara, l'Amministrazione
non potrà che disporre la riedizione della fase della procedura
selettiva annullata dal G.A.: in tal modo si realizza una
forma di reintegrazione in forma specifica che di regola
è incompatibile con la pretesa ad un ulteriore risarcimento
monetario, a meno che il ricorrente non sia in grado di
dimostrare l'esistenza di danni ulteriori, derivanti dal
ritardo con il quale ha ottenuto, per effetto della scelta
discrezionale dell’Amministrazione sulle modalità di adempimento
della sentenza del giudice amministrativo, il bene della
vita al quale legittimamente aspirava (cfr., in argomento,
Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2002 n. 1495).
Ne consegue che non può essere scrutinata la domanda risarcitoria
per equivalente, formulata in via subordinata dalla parte
ricorrente, non sussistendo, sino all'esito della rinnovazione
della gara, alcun danno risarcibile, visto che il principale
ristoro che può pervenire alla ridetta Società dall’accoglimento
del gravame consiste, per l’appunto, nell’ottenimento della
chance costituita dalla rinnovazione della procedura selettiva
alla quale essa era stata esclusa a cagione dei provvedimenti
qui impugnati.
16. – In ragione di tutte le suesposte osservazioni può
conclusivamente affermarsi la fondatezza del primo motivo
di censura dedotto dalla parte ricorrente e parzialmente
del secondo, con accoglimento del ricorso principale ed
annullamento degli atti impugnati nonché caducazione del
contratto stipulato tra l’Azienda sanitaria e l’A.T.I. Inso.
Deve respingersi il ricorso incidentale spiegato da quest’ultima
stante il travolgimento degli atti, con esso parzialmente
aggrediti, provocato dall’accoglimento del ricorso principale.
La condanna al pagamento delle spese processuali si determina
in ragione della soccombenza, che vede nella medesima posizione
sia l’Amministrazione sanitaria che la Società controinteressata,
le quali debbono condannarsi, in solido tra di loro, alla
refusione delle spese di lite in favore della Società Inso
in ragione di complessivi € 4.000,00 (euro quattromila).
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva
sul ricorso in epigrafe:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti
impugnati;
2) respinge il ricorso incidentale;
3) accoglie la domanda risarcitoria nei termini di cui in
motivazione.
Condanna l’Azienda U.S.L. n. 11 di Empoli, in persona del
Direttore generale pro termpore e la Società INSO Sistemi
per le infrastrutture sociali S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a rifondere
le spese di lite in favore della Società DEC S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida
in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio
del 28 gennaio 2004.
Il Presidente Il relatore ed estensore
Giuseppe Petruzzelli Stefano Toschei
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 APRILE 2004
Firenze, lì 9 aprile 2004
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