| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 19 aprile 2004
n. 448
Pres. Vivenzio, Est..Bianchi
Ric. Frano e altri (avv.ti Lorenzo Acquarone e Francesco
Massa) contro Comune di Albenga (avv. Giovanni Troccolo)
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Edilizia ed urbanistica - Beni vincolati
- Vincolo archeologico indiretto ex D.M. 30 giugno 1975
- Notificazione e trascrizione del provvedimento impositivo
- Non hanno funzione costitutiva del vincolo - Mancata considerazione
del vincolo ai fini del rilascio della concessione edilizia
- Illegittimità della concessione.
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In tema di vincolo archeologico indiretto
ex D.M. 30 giugno 1975, la notificazione del provvedimento
impositivo del vincolo rivolta al proprietario, al possessore
o al detentore della cosa oggetto dello stesso è preordinata
esclusivamente ad assicurare la conoscenza legale degli
obblighi nascenti in capo a questi soggetti; la trascrizione
del provvedimento, inoltre, è idonea a produrre effetti
solo sul piano civilistico, non producendo alcun effetto
sui rapporti intercorrenti tra la Pubblica Autorità e il
proprietario del bene soggetto a vincolo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria
Sezione Prima
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nelle persone dei Signori: Renato VIVENZIO
Presidente; Antonio BIANCHI Consigliere, rel. ed est.; Davide
PONTE Primo Referendario ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1658/94 proposto da
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Frano Michele e Boscaglia Giacomina
rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Acquarone
e Francesco Massa, presso il cui studio sono elettivamente
domiciliati in Genova, Via Corsica, 21/20;
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ricorrenti
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CONTRO
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il COMUNE di ALBENGA, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’ avvocato
Giovanni Troccolo ed elettivamente domiciliato in Genova,
Via XX Settembre, 21/11 presso lo studio dell’avvocato Musio-Sale;
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resistente
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e nei confronti
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di Rovere Ennio rappresentato e difeso
dall’avvocato Luigi Cocchi, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Genova, nella Via Macaggi 21/5;
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controinteressato
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per l’annullamento
della concessione edilizia 27 Dicembre 1993 n. 2738, relativa
al rifacimento della copertura del fabbricato di civile
abitazione contraddistinto dal civico n. 55 di Villaggio
Iris.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alberga
e del signor Rovere Ennio, intimati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Antonio Bianchi;
Uditi alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004 l’avvocato
Francesco Massa per i ricorrenti, e l’avvocato Luigi Cocchi
per il controinteressato.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. I ricorrenti sono proprietari e residenti
nel fabbricato sito in Albenga, Villaggio Iris n. 57 dal
quale godono di vista sul mare e sull’isola Gallinaria.
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2. Avendo notato nell’immobile confinante
lato mare, l’inizio di lavori sul tetto di copertura i ricorrenti
successivamente apprendevano che, con concessione edilizia
del 27 dicembre 1993, il Sindaco di Albenga aveva approvato
un intervento non di mero rifacimento del tetto, ma anche
di sopraelevazione e di realizzazione di tetto a falda anche
al di sopra di una porzione di copertura piana a lastrico
solare, prospiciente le finestre del fabbricato di loro
proprietà.
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Ritenendo illegittimo l’anzidetto concessione
edilizia, gli istanti, con il ricorso in epigrafe, hanno
quindi adito questo T.A.R. chiedendone l’annullamento per
i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 22 (anche in relazione all’art.
6) delle Norme di Attuazione del P.R.G. di Albenga, approvato
con D.P.G.R. 17 gennaio 1980 n. 20. Travisamento di fatti.
Difetto di istruttoria.
L’immobile oggetto dell’impugnata concessione edilizia ricade
in zona di espansione C, comparto C1, secondo il vigente
strumento urbanistico generale.
Per tale comparto è previsto un indice di edificabilità
di 0,7 mc/mq. (ormai da tempo saturato) ed una distanza
minima tra i fabbricati di mt. 10 (con distanza dai confini
di mt. 5).
I parametri in questione sarebbero stati tuttavia palesemente
violati dalla concessione edilizia impugnata, con la quale
é stato approvato un progetto che in realtà prevede un incremento
volumetrico ignorato nonché la sopraelevazione a distanza
inferiore a 5 mt. dai confini (circa 4 mt.).
2. Violazione dell’art. 49 del Regolamento edilizio comunale
approvato con D.P.G.R. 4 settembre 1985 n. 976.
L’art. 49 del Regolamento edilizio comunale prescrive che,
“quando un fabbricato sia coperto a terrazzo o lastrico
solare al limite massimo dei piani consentiti dalle norme
di P.R.G.” – come nel caso di specie, tenuto anche conto
dell’altezza massima (7 mt.) consentita per i fabbricati
nella zona in questione – “sopra di questi non sarà consentita
alcuna costruzione tranne: l’impianto idrico, termico ecc.”.
Non sarebbe quindi consentito coprire con tetto a falda
(men che meno se la quota di imposta della falda é sopraelevata
rispetto all’esistente piano di copertura) un lastrico solare
esistente, come invece prevede il progetto approvato.
3. Violazione dell’art. 4 del Regolamento edilizio comunale.
Difetto di istruttoria.
L’impugnata concessione edilizia sarebbe illegittima in
quanto reca l’approvazione di un progetto incompleto, privo
dei contenuti minimi prescritti dall’art. 4 del Regolamento
edilizio.
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Nelle more del giudizio, peraltro con istanza
21 maggio 1998 i ricorrenti hanno chiesto alla Soprintendenza
Archeologica di Genova se l’immobile del Signor Rovere,
iscritto al N.C.E.U. del Comune di Albenga, foglio 27, mappale
361, fosse soggetto a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.
La Soprintendenza Archeologica di Genova ha risposto affermativamente
con nota 14 ottobre 1998 prot. n. 9762.
I ricorrenti hanno così appreso che l’immobile oggetto della
impugnata concessione edilizia é gravato da vincolo indiretto
ex art. 21 L. n. 1089/1939 imposto (al fine di salvaguardare
l’integrità e la cornice ambientale della via Julia Augusta
e di altri monumenti romani già oggetto di vincolo archeologico)
con Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali
30 giugno 1975, il quale pone specifiche limitazioni alla
edificazione nelle are soggette al vincolo.
Per quanto sopra gli istanti, con memoria ritualmente notificata
alle parti costituite, hanno proposto i seguenti motivi
aggiunti avverso l’impugnata concessione edilizia 27 dicembre
1993 n. 2738.
1. Violazione degli artt. 18 e 21 Legge 1° giugno 1939 n.
1989 in relazione alla violazione del D.M. 30 giugno 1975.
Difetto di istruttoria e di motivazione.
La concessione edilizia sarebbe illegittima in quanto rilasciata
senza la previa acquisizione del nulla-osta della competente
Soprintendenza archeologica e senza alcuna valutazione in
ordine alla compatibilità dell’intervento approvato con
le esigenze di salvaguardia dei beni a tutela dei quali
il vincolo é imposto.
2. Violazione dell’art. 21 Legge n. 1089/1939 e dell’art.
2 D.M. 30 giugno 1975. Per gli interventi edilizi nelle
aree soggette al vincolo indiretto ex art. 21 Legge n. 1089/1939,
il D.M. 30 giugno 1975 detta puntuali prescrizioni con riguardo
alle altezze, alle distanze, alla copertura dei fabbricati,
al numero massimo dei piani ecc. al fine di salvaguardare
l’integrità e la cornice ambientale della Viale Iulia Augusta
e degli altri monumenti romani oggetto del vincolo archeologico
diretto.
In particolare, per gli immobili indicati al punto V dell’elenco
allegato (tra i quali é ricompreso il fabbricato oggetto
dell’impugnata concessione edilizia), l’art. 2 del Decreto
prevede, tra l’altro, che la pendenza della copertura a
falde non sia superiore al 35%, che le costruzioni abbiano
al massimo due piani fuori terra e distino fra loro non
meno di 80 metri. Orbene, nessuna di tali prescrizioni sarebbe
rispettata dal progetto approvato con la concessione edilizia
impugnata, che sarebbe pertanto illegittima. Concludono
gli istanti, chiedendo l’annullamento del provvedimento
impugnato, con vittoria di spese.
Si é costituito in giudizio il Comune di Albenga intimato,
il quale, con memoria nei termini, ha contestato la fondatezza
del ricorso chiedendone il rigetto.
Si é altresì costituito in giudizio il Sig. Ennio Rovere
controinteressato intimato, il quale, con specifica memoria,
ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del gravame,
e ne ha quindi parimenti contestato la fondatezza nel merito
chiedendone il rigetto. Con sentenza 04.02.2000 n. 108,
questo T.A.R. ha disposto incombenti istruttori a carico
della Soprintendenza archeologica della Liguria (circa l’avvenuta
notifica e trascrizione del vincolo storico gravante sull’area
e sull’immobile oggetto di intervento). Con nota 10 aprile
2000 la Soprintendenza ha risposto che “per un disguido
verificatosi a suo tempo il decreto di vincolo riguardante
la particella 361 non era stato notificato a trascritto
ai proprietari”.
Con successiva sentenza parziale 4 aprile 2002, n. 399,
questo T.A.R. ha poi respinta l’eccezione di irricevibilità
del ricorso e dei motivi aggiunti ed ha disposto ulteriori
incombenti istruttori a carico della Soprintendenza archeologica
(circa l’avvenuta trasmissione del decreto di vincolo suddetto)
e del Comune di Alberga (circa le determinazioni che intendeva
assumere a fronte dell’accertata sussistenza del vincolo
non considerato in sede di rilascio della concessione impugnata).
Con nota 14 giugno 2002 la Soprintendenza ha riscontrato
la richiesta affermando che il decreto di vincolo (30 giugno
1975) “non risulta …. trasmesso al Comune di Alberga” e
che “non è stato sottoposto all’esame di questa Soprintendenza
alcun progetto edilizio relativo alla concessione edilizia
n. 2738/93”.
Con nota 2 maggio 2002 il Comune di Alberga ha riscontrato
la richiesta istruttoria affermando che “a fronte dell’accertata
sussistenza del vincolo indiretto di cui al D.M. 30 giugno
1975 gravante sull’immobile oggetto dell’impugnata concessione,
saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 7 della
legge 6 agosto 1967 n. 765, previo avvio del procedimento
di annullamento della concessione impugnata”.
Con ordinanza 21 marzo 2003, n. 369, infine, questo Tribunale
ha reiterato la richiesta istruttoria nei confronti della
Soprintendenza archeologica, la quale, con nota depositata
il 5 aprile 2003, ha ribadito quanto affermato nella precedente
nota 14 giugno 2002.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004, il ricorso è
stato quindi assunto in decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente
profilo di censura dedotto con il primo motivo aggiunto.
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2. Ed invero, come esporto nella narrativa
in fatto, è stato accertato in via istruttoria che:
-il fabbricato oggetto della concessione impugnata ricade
in area soggetta a vincolo archeologico indiretto con D.M.
30 giugno 1975; -tale D.M. “per errore” non sarebbe mai
stato notificato al controinteressato né comunicato al Comune
di Alberga (pur essendo soggetto a forme di pubblicità legale);
-la concessione impugnata è stata rilasciata senza considerazione
del vincolo in questione e l’intervento realizzato non è
stato sottoposto, neppure ex post, a verifica di conformità
con la disciplina di vincolo, né il suddetto decreto è stato
impugnato dal controinteressato.
Tanto premesso, l’impugnata concessione edilizia si appalesa
all’evidenza illegittima, siccome rilasciata senza la previa
acquisizione del prescritto nulla-osta della Soprintendenza
archeologica, e quindi senza alcuna valutazione in ordine
alla compatibilità dell’intervento approvato con le esigenze
di salvaguardia dei beni a tutela dei quali il vincolo è
imposto. Né, per quanto interesse in questa sede, può assumere
rilievo la circostanza per cui il vincolo archeologico in
questione non sia stato notificato all’interessato e trascritto,
ciò che potrà semmai avere effetto ai fini della responsabilità
civile e penale.
Nel caso di vincolo indiretto, a differenza di quanto previsto
per il vincolo diretto, la legge non prevede infatti la
notifica al proprietario.
A ciò aggiungasi che, in ogni caso, la notificazione del
decreto impositivo del vincolo, non costituisce elemento
costitutivo del provvedimento di vincolo, che viene in essere
ed è efficace indipendentemente da essa.
Come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo più
volte di precisare, infatti, la notificazione prevista dagli
artt. 1 e 3 legge 1 giugno 1939 n. 1089 ha natura meramente
informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo
artistico o storico, che è perfetto indipendentemente da
essa, essendo preordinata esclusivamente a creare nel proprietario
o possessore o detentore della cosa la conoscenza legale
degli obblighi su di lui incombenti.
Allo stesso modo poi e per analoghe ragioni è irrilevante,
ai fini che qui interessano, che il vincolo indiretto di
cui si discute non sia stato trascritto.
La trascrizione di un provvedimento impositivo di un vincolo
archeologico-storico è intesa a produrre i suoi effetti
sul piano civilistico, conformemente alla funzione propria
della trascrizione, ma è inidonea a regolare i rapporti
tra l’Autorità pubblica ed il proprietario del bene soggetto
a vincolo.
Il vincolo archeologico pertanto esiste indipendentemente
dalla sua trascrizione, di talché risulta illegittima una
concessione edilizia rilasciata, come è il caso di quella
impugnata, in difetto di autorizzazione dell’Autorità preposta
alla sua tutela.
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3. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato,
e va accolto, potendo le ulteriori censure dedotte restare
assorbite.
Sussistono tuttavia, giusti motivi, per disporre l’integrale
compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Liguria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e per l’effetto annulla
il provvedimento tramite questo impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio
del 22.01.2004.
Renato VIVENZIO Presidente
Antonio BIANCHI Consigliere, rel. ed est.
Davide PONTE Primo Referendario
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Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria
Depositato in Segreteria il 19 APR. 2004
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