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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 19 aprile 2004 n. 448
Pres. Vivenzio, Est..Bianchi
Ric. Frano e altri (avv.ti Lorenzo Acquarone e Francesco Massa) contro Comune di Albenga (avv. Giovanni Troccolo)


Edilizia ed urbanistica - Beni vincolati - Vincolo archeologico indiretto ex D.M. 30 giugno 1975 - Notificazione e trascrizione del provvedimento impositivo - Non hanno funzione costitutiva del vincolo - Mancata considerazione del vincolo ai fini del rilascio della concessione edilizia - Illegittimità della concessione.

In tema di vincolo archeologico indiretto ex D.M. 30 giugno 1975, la notificazione del provvedimento impositivo del vincolo rivolta al proprietario, al possessore o al detentore della cosa oggetto dello stesso è preordinata esclusivamente ad assicurare la conoscenza legale degli obblighi nascenti in capo a questi soggetti; la trascrizione del provvedimento, inoltre, è idonea a produrre effetti solo sul piano civilistico, non producendo alcun effetto sui rapporti intercorrenti tra la Pubblica Autorità e il proprietario del bene soggetto a vincolo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Sezione Prima

 

nelle persone dei Signori: Renato VIVENZIO Presidente; Antonio BIANCHI Consigliere, rel. ed est.; Davide PONTE Primo Referendario ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1658/94 proposto da

 

Frano Michele e Boscaglia Giacomina rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Acquarone e Francesco Massa, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Genova, Via Corsica, 21/20;

 

ricorrenti

 

CONTRO

 

il COMUNE di ALBENGA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’ avvocato Giovanni Troccolo ed elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre, 21/11 presso lo studio dell’avvocato Musio-Sale;

 

resistente

 

e nei confronti

 

di Rovere Ennio rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Cocchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Genova, nella Via Macaggi 21/5;

 

controinteressato

 

per l’annullamento
della concessione edilizia 27 Dicembre 1993 n. 2738, relativa al rifacimento della copertura del fabbricato di civile abitazione contraddistinto dal civico n. 55 di Villaggio Iris.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alberga e del signor Rovere Ennio, intimati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Antonio Bianchi;
Uditi alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004 l’avvocato Francesco Massa per i ricorrenti, e l’avvocato Luigi Cocchi per il controinteressato.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1. I ricorrenti sono proprietari e residenti nel fabbricato sito in Albenga, Villaggio Iris n. 57 dal quale godono di vista sul mare e sull’isola Gallinaria.

 

2. Avendo notato nell’immobile confinante lato mare, l’inizio di lavori sul tetto di copertura i ricorrenti successivamente apprendevano che, con concessione edilizia del 27 dicembre 1993, il Sindaco di Albenga aveva approvato un intervento non di mero rifacimento del tetto, ma anche di sopraelevazione e di realizzazione di tetto a falda anche al di sopra di una porzione di copertura piana a lastrico solare, prospiciente le finestre del fabbricato di loro proprietà.

 

Ritenendo illegittimo l’anzidetto concessione edilizia, gli istanti, con il ricorso in epigrafe, hanno quindi adito questo T.A.R. chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 22 (anche in relazione all’art. 6) delle Norme di Attuazione del P.R.G. di Albenga, approvato con D.P.G.R. 17 gennaio 1980 n. 20. Travisamento di fatti. Difetto di istruttoria.
L’immobile oggetto dell’impugnata concessione edilizia ricade in zona di espansione C, comparto C1, secondo il vigente strumento urbanistico generale.
Per tale comparto è previsto un indice di edificabilità di 0,7 mc/mq. (ormai da tempo saturato) ed una distanza minima tra i fabbricati di mt. 10 (con distanza dai confini di mt. 5).
I parametri in questione sarebbero stati tuttavia palesemente violati dalla concessione edilizia impugnata, con la quale é stato approvato un progetto che in realtà prevede un incremento volumetrico ignorato nonché la sopraelevazione a distanza inferiore a 5 mt. dai confini (circa 4 mt.).
2. Violazione dell’art. 49 del Regolamento edilizio comunale approvato con D.P.G.R. 4 settembre 1985 n. 976.
L’art. 49 del Regolamento edilizio comunale prescrive che, “quando un fabbricato sia coperto a terrazzo o lastrico solare al limite massimo dei piani consentiti dalle norme di P.R.G.” – come nel caso di specie, tenuto anche conto dell’altezza massima (7 mt.) consentita per i fabbricati nella zona in questione – “sopra di questi non sarà consentita alcuna costruzione tranne: l’impianto idrico, termico ecc.”.
Non sarebbe quindi consentito coprire con tetto a falda (men che meno se la quota di imposta della falda é sopraelevata rispetto all’esistente piano di copertura) un lastrico solare esistente, come invece prevede il progetto approvato.
3. Violazione dell’art. 4 del Regolamento edilizio comunale. Difetto di istruttoria.
L’impugnata concessione edilizia sarebbe illegittima in quanto reca l’approvazione di un progetto incompleto, privo dei contenuti minimi prescritti dall’art. 4 del Regolamento edilizio.

 

Nelle more del giudizio, peraltro con istanza 21 maggio 1998 i ricorrenti hanno chiesto alla Soprintendenza Archeologica di Genova se l’immobile del Signor Rovere, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Albenga, foglio 27, mappale 361, fosse soggetto a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.
La Soprintendenza Archeologica di Genova ha risposto affermativamente con nota 14 ottobre 1998 prot. n. 9762.
I ricorrenti hanno così appreso che l’immobile oggetto della impugnata concessione edilizia é gravato da vincolo indiretto ex art. 21 L. n. 1089/1939 imposto (al fine di salvaguardare l’integrità e la cornice ambientale della via Julia Augusta e di altri monumenti romani già oggetto di vincolo archeologico) con Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali 30 giugno 1975, il quale pone specifiche limitazioni alla edificazione nelle are soggette al vincolo.
Per quanto sopra gli istanti, con memoria ritualmente notificata alle parti costituite, hanno proposto i seguenti motivi aggiunti avverso l’impugnata concessione edilizia 27 dicembre 1993 n. 2738.
1. Violazione degli artt. 18 e 21 Legge 1° giugno 1939 n. 1989 in relazione alla violazione del D.M. 30 giugno 1975. Difetto di istruttoria e di motivazione.
La concessione edilizia sarebbe illegittima in quanto rilasciata senza la previa acquisizione del nulla-osta della competente Soprintendenza archeologica e senza alcuna valutazione in ordine alla compatibilità dell’intervento approvato con le esigenze di salvaguardia dei beni a tutela dei quali il vincolo é imposto.
2. Violazione dell’art. 21 Legge n. 1089/1939 e dell’art. 2 D.M. 30 giugno 1975. Per gli interventi edilizi nelle aree soggette al vincolo indiretto ex art. 21 Legge n. 1089/1939, il D.M. 30 giugno 1975 detta puntuali prescrizioni con riguardo alle altezze, alle distanze, alla copertura dei fabbricati, al numero massimo dei piani ecc. al fine di salvaguardare l’integrità e la cornice ambientale della Viale Iulia Augusta e degli altri monumenti romani oggetto del vincolo archeologico diretto.
In particolare, per gli immobili indicati al punto V dell’elenco allegato (tra i quali é ricompreso il fabbricato oggetto dell’impugnata concessione edilizia), l’art. 2 del Decreto prevede, tra l’altro, che la pendenza della copertura a falde non sia superiore al 35%, che le costruzioni abbiano al massimo due piani fuori terra e distino fra loro non meno di 80 metri. Orbene, nessuna di tali prescrizioni sarebbe rispettata dal progetto approvato con la concessione edilizia impugnata, che sarebbe pertanto illegittima. Concludono gli istanti, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
Si é costituito in giudizio il Comune di Albenga intimato, il quale, con memoria nei termini, ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Si é altresì costituito in giudizio il Sig. Ennio Rovere controinteressato intimato, il quale, con specifica memoria, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del gravame, e ne ha quindi parimenti contestato la fondatezza nel merito chiedendone il rigetto. Con sentenza 04.02.2000 n. 108, questo T.A.R. ha disposto incombenti istruttori a carico della Soprintendenza archeologica della Liguria (circa l’avvenuta notifica e trascrizione del vincolo storico gravante sull’area e sull’immobile oggetto di intervento). Con nota 10 aprile 2000 la Soprintendenza ha risposto che “per un disguido verificatosi a suo tempo il decreto di vincolo riguardante la particella 361 non era stato notificato a trascritto ai proprietari”.
Con successiva sentenza parziale 4 aprile 2002, n. 399, questo T.A.R. ha poi respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ed ha disposto ulteriori incombenti istruttori a carico della Soprintendenza archeologica (circa l’avvenuta trasmissione del decreto di vincolo suddetto) e del Comune di Alberga (circa le determinazioni che intendeva assumere a fronte dell’accertata sussistenza del vincolo non considerato in sede di rilascio della concessione impugnata).
Con nota 14 giugno 2002 la Soprintendenza ha riscontrato la richiesta affermando che il decreto di vincolo (30 giugno 1975) “non risulta …. trasmesso al Comune di Alberga” e che “non è stato sottoposto all’esame di questa Soprintendenza alcun progetto edilizio relativo alla concessione edilizia n. 2738/93”.
Con nota 2 maggio 2002 il Comune di Alberga ha riscontrato la richiesta istruttoria affermando che “a fronte dell’accertata sussistenza del vincolo indiretto di cui al D.M. 30 giugno 1975 gravante sull’immobile oggetto dell’impugnata concessione, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 1967 n. 765, previo avvio del procedimento di annullamento della concessione impugnata”.
Con ordinanza 21 marzo 2003, n. 369, infine, questo Tribunale ha reiterato la richiesta istruttoria nei confronti della Soprintendenza archeologica, la quale, con nota depositata il 5 aprile 2003, ha ribadito quanto affermato nella precedente nota 14 giugno 2002.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004, il ricorso è stato quindi assunto in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il primo motivo aggiunto.

 

2. Ed invero, come esporto nella narrativa in fatto, è stato accertato in via istruttoria che:
-il fabbricato oggetto della concessione impugnata ricade in area soggetta a vincolo archeologico indiretto con D.M. 30 giugno 1975; -tale D.M. “per errore” non sarebbe mai stato notificato al controinteressato né comunicato al Comune di Alberga (pur essendo soggetto a forme di pubblicità legale);
-la concessione impugnata è stata rilasciata senza considerazione del vincolo in questione e l’intervento realizzato non è stato sottoposto, neppure ex post, a verifica di conformità con la disciplina di vincolo, né il suddetto decreto è stato impugnato dal controinteressato.
Tanto premesso, l’impugnata concessione edilizia si appalesa all’evidenza illegittima, siccome rilasciata senza la previa acquisizione del prescritto nulla-osta della Soprintendenza archeologica, e quindi senza alcuna valutazione in ordine alla compatibilità dell’intervento approvato con le esigenze di salvaguardia dei beni a tutela dei quali il vincolo è imposto. Né, per quanto interesse in questa sede, può assumere rilievo la circostanza per cui il vincolo archeologico in questione non sia stato notificato all’interessato e trascritto, ciò che potrà semmai avere effetto ai fini della responsabilità civile e penale.
Nel caso di vincolo indiretto, a differenza di quanto previsto per il vincolo diretto, la legge non prevede infatti la notifica al proprietario.
A ciò aggiungasi che, in ogni caso, la notificazione del decreto impositivo del vincolo, non costituisce elemento costitutivo del provvedimento di vincolo, che viene in essere ed è efficace indipendentemente da essa.
Come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo più volte di precisare, infatti, la notificazione prevista dagli artt. 1 e 3 legge 1 giugno 1939 n. 1089 ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo artistico o storico, che è perfetto indipendentemente da essa, essendo preordinata esclusivamente a creare nel proprietario o possessore o detentore della cosa la conoscenza legale degli obblighi su di lui incombenti.
Allo stesso modo poi e per analoghe ragioni è irrilevante, ai fini che qui interessano, che il vincolo indiretto di cui si discute non sia stato trascritto.
La trascrizione di un provvedimento impositivo di un vincolo archeologico-storico è intesa a produrre i suoi effetti sul piano civilistico, conformemente alla funzione propria della trascrizione, ma è inidonea a regolare i rapporti tra l’Autorità pubblica ed il proprietario del bene soggetto a vincolo.
Il vincolo archeologico pertanto esiste indipendentemente dalla sua trascrizione, di talché risulta illegittima una concessione edilizia rilasciata, come è il caso di quella impugnata, in difetto di autorizzazione dell’Autorità preposta alla sua tutela.

 

3. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato, e va accolto, potendo le ulteriori censure dedotte restare assorbite.
Sussistono tuttavia, giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e per l’effetto annulla il provvedimento tramite questo impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 22.01.2004.
Renato VIVENZIO Presidente
Antonio BIANCHI Consigliere, rel. ed est.
Davide PONTE Primo Referendario

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Depositato in Segreteria il 19 APR. 2004

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