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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO- Sentenza 21 aprile 2004 n. 935
Aldo FINATI – Presidente, Salvatore MEZZACAPO – Relatore
COCCIA e altro (Avv. Michele Accorinti, Pietro Proto) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); FREZZA (Avv. Umberto Maria Giugni) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); COCCIA (Avv. Umberto Maria Giugni) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); SIMONELLI (Avv. Umberto Maria Giugni) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); COCCIA (Avv. Demetrio Verbaro) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); COCCIA e altro (Avv. Ferdinando Pietropaolo) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), CAPO UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI TROPEA (n.c.).


1. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Opere pubbliche – Aree non destinate a pubblici servizi – Approvazione comunale del progetto – Variante allo strumento urbanistico – Approvazione in base agli artt.6 ss., l. n.167 del 1962.

 

2. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Opere pubbliche – Zone vincolate ex l. n.1089 del 1939 – Nulla osta della Soprintendenza – Adozione – Anche in sanatoria – Possibilità.
Pubblica amminustrazione – Procedimento amministrativo – Opera pubblica – Variante allo strumento urbanistico – Art.1 comma 5, l. n.1 del 1978 – Adozione della variante – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione.

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 5, l. 3 gennaio 1978 n.1, quando le opere pubbliche ricadono su aree che dallo strumento urbanistico non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante dello strumento stesso e, pertanto, deve essere approvata con le modalità previste dagli artt. 6 ss., l. 18 aprile 1962 n. 167, con la conseguenza che senza tale approvazione l'adozione del progetto non produce l'effetto di variare la previsione del piano.

 

2. Il nulla osta dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, previsto per i progetti relativi ad opere pubbliche da realizzare in zone vincolate ai sensi della l. 1 giugno 1939 n.1089, può essere acquisito anche a sanatoria, atteso che -a differenza del parere obbligatorio, che ha la funzione di orientare le scelte discrezionali dell'Autorità che lo acquisisce, per cui non avrebbe senso acquisirlo a posteriori- il detto nulla osta esprime un giudizio autonomo circa la compatibilità dell'opera con i valori e gli interessi alla cui tutela è esclusivamente competente l' Autorità che lo rilascia.

 

3. Prima dell’approvazione regionale della variante allo strumento urbanistico recata dall’approvazione del progetto di opera pubblica, così come prevista dall’art.1 comma 5, l. 3 gennaio 1978 n.1, la sola adozione della variante non è idonea a far conseguire gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell'opera approvata né a sorreggere gli ulteriori atti della procedura ablativa, quale il decreto di occupazione d'urgenza e quindi non si pone con riguardo a siffatta approvazione di progetto di opera pubblica la cui dichiarazione di pubblica utilità non è ancora efficace un problema di previa comunicazione di avvio del procedimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.935 Reg.Sent. Anno 2004
N. 4202 Reg.Ric. Anno 1994

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

composto dai signori: Aldo Finati PRESIDENTE, Salvatore Mezzacapo COMPONENTE, relatore, Giulio Castriota Scanderbeg, COMPONENTE ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

sui ricorsi:

 

a) n. 4202/1994 Reg. Gen., proposto da

 

COCCIA Antonio, FREZZA Salvatore, PUGLIESE Antonino, SIMONELLI Saverio di Domenico, SIMONELLI Saverio fu Saverio, SIMONELLI Salvatore, SIMONELLI Antonio fu Saverio, SIMONELLI Antonio di Domenico, SIMONELLI Maria, SIMONELLI Assunta, LA TORRE Ippolita e BARINI Alessandro, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Accorinti e Pietro Proto presso il cui studio in Tropea, alla via V. Veneto elettivamente domiciliano

 

CONTRO

 

il Comune di Tropea, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv. Foresta

 

E NEI CONFRONTI

 

della Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede domiciliano ex lege

 

per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Tropea 28 agosto 1994 n. 52 avente ad oggetto “approvazione progetto di area verde attrezzata per lo sport, il turismo ed il tempo libero”;

 

b) n. 2381/1996 Reg. Gen., proposto da

 

FREZZA Salvatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Maria Giugni presso il cui studio in Roma, viale G. Mazzini n. 117 elettivamente domiciliata

 

CONTRO

 

il Comune di Tropea, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv. Foresta

 

E NEI CONFRONTI

 

della Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede domiciliano ex lege

 

per l’annullamento
della delibera del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera del Consiglio comunale di Tropea 28 agosto 1995 n. 52; del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera della Giunta municipale di Tropea 14 marzo 1996 n. 140;

 

c) n. 2383/1996 Reg. Gen., proposto da

 

COCCIA Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Maria Giugni presso il cui studio in Roma, viale G. Mazzini n. 117 elettivamente domicilia

 

CONTRO

 

il Comune di Tropea, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv. Foresta

 

E NEI CONFRONTI

 

della Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede domiciliano ex lege

 

per l’annullamento
della delibera del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera del Consiglio comunale di Tropea 28 agosto 1995 n. 52; del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera della Giunta municipale di Tropea 14 marzo 1996 n. 140;

 

d) n. 2385/1996 Reg. Gen., proposto da

 

SIMONELLI Salvatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Maria Giugni presso il cui studio in Roma, viale G. Mazzini n. 117 elettivamente domicilia

 

CONTRO

 

il Comune di Tropea, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv. Foresta

 

E NEI CONFRONTI

 

della Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede domiciliano ex lege

 

per l’annullamento
della delibera del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera del Consiglio comunale di Tropea 28 agosto 1995 n. 52; del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera della Giunta municipale di Tropea 14 marzo 1996 n. 140;

 

e) n. 699/1997 Reg. Gen., proposto da

 

COCCIA Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Demetrio Verbaro presso il cui studio in Catanzaro, alla via A. Barbaro n. 12 elettivamente domicilia

 

CONTRO

 

il Comune di Tropea, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv. Foresta

 

per l’annullamento
della delibera della Giunta municipale di Tropea n. 48 del 28 gennaio 1997 e del decreto del Sindaco di Tropea del 29 ottobre 1997 prot. n. 1110 aventi ad oggetto “occupazione di urgenza delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori di area verde attrezzata per lo sport, turismo e tempo libero”;

 

f) n. 712/2002 Reg. Gen, proposto da

 

COCCIA Antonio e FRANCESE Lidia Emma, rappresentati e difesi dall’Avv. Ferdinando Pietropaolo ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via Broussard presso lo studio dell’Avv. Gisella Gigliotti

 

CONTRO

 

il Comune di Tropea, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Nuova Bellavista n. 9 presso lo studio dell’Avv. Gualtieri ed il Capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Tropea, non costituito in giudizio

 

per l’annullamento
del decreto di esproprio definitivo n. 90 emesso dal dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Tropea in data 26 febbraio 2002

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tropea e dei Ministeri dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali;
Viste le memorie prodotte e gli atti tutti delle cause;
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2004 data per letta la relazione del magistrato Salvatore Mezzacapo e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

I ricorrenti sono tutti proprietari di appezzamenti di terreno siti in Tropea, località “Marina dell’isola” confinanti con la fascia costiera. Con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 20 agosto 1994 il Comune di Tropea ha approvato un progetto di area verde attrezzata da realizzare nella zona o comparto su cui ricadono gli immobili di proprietà dei ricorrenti, con previsione di esproprio in tutto o in parte di detti immobili. Avverso detta delibera è dunque proposto il primo dei ricorsi indicati in epigrafe, il n. 4202 del 1994. Con i successivi ricorsi nn. 2381/1996, 2383/1996 e 2385/1996 i ricorrenti Frezza Salvatore, Coccia Antonio e Simonelli Salvatore impugnano la successiva approvazione regionale della variante allo strumento urbanistico recata dall’approvazione del progetto di opera pubblica di cui sopra e la delibera consiliare che rifissa i termini di inizio e fine lavori nonché inizio e fine della procedura espropriativa. Il solo Coccia Antonio, con il successivo ricorso n. 669 del 1997, avversa anche l’occupazione di urgenza, e quindi, unitamente a Francese Lidia Emma, impugna con l’ultimo dei ricorsi indicati in epigrafe, il n. 712 del 2002, il decreto di esproprio delle aree di proprietà. In tutti i giudizi si è costituito il Comune di Tropea e così i Ministeri dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali allorquando evocati in giudizio.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2004 i ricorsi vengono ritenuti per la decisione.

 

D I R I T T O

 

1. Dispone preliminarmente il Collegio la riunione dei proposti ricorsi, di cui meglio in epigrafe, attese le evidenti ragioni di connessione.

 

2.1. Con il primo dei ricorsi in esame, il n. 4202 del 1994, gli originari dodici ricorrenti proprietari di aree nel Comune di Tropea avversano la delibera del Consiglio comunale di Tropea 28 agosto 1994 n. 52 avente ad oggetto “approvazione progetto di area verde attrezzata per lo sport, il turismo ed il tempo libero”. La delibera di cui è questione dichiara l’opera di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente, a norma dell’art. 1 della legge n. 1 del 1978. La stessa reca inoltre l’approvazione dell’allegato piano particellare e l’elenco delle ditte proprietarie dei beni da espropriare. La delibera costituisce, inoltre, adozione di variante allo strumento urbanistico.

 

2.2. Occorre preliminarmente rilevare che il citato ricorso n. 4202 del 1994 è oramai divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con riguardo ai ricorrenti Simonelli Saverio fu Saverio, Simonelli Antonio (fu Saverio) e Simonelli Saverio fu Domenico. Questi, infatti, hanno rinunciato alle azioni proposte avverso l’operato del resistente Comune di Tropea altresì convenendo con la detta Amministrazione comunale la cessione volontaria delle aree di loro proprietà, per come da questo Tribunale acclarato in sede di esame dei ricorsi n. 2382/1996, 2384/1996 e 2386/1996 dagli stessi proposti ed appunto dichiarati improcedibili. In definitiva, per i detti ricorrenti il ricorso originario n. 4202 del 1994 è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

 

2.3. Invero, degli altri originari ricorrenti i soli Coccia Antonio, Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore hanno poi successivamente e con separati ricorsi avversato l’approvazione regionale della variante recata dall’approvazione del progetto di opera pubblica e la nuova fissazione dei termini ed il solo Coccia Antonio ha poi anche avversato, con separati ricorsi, l’occupazione di urgenza e, da ultimo, il decreto di esproprio. Si pone quindi il problema, in disparte la posizione del ricorrente Coccia, degli effetti sulla procedibilità del ricorso n. 4202 del 1994, rivolto avverso l’approvazione del progetto di opera pubblica in variante, della omessa impugnazione degli atti successivi della procedura ovvero di solo alcuni di questi da parte degli altri ricorrenti.

 

2.4. Occorre allora, a giudizio del Collegio, distinguere le diverse posizioni. Ritiene il Collegio, in particolare, che il ricorso n. 4202 del 1994 sia oramai improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per quei ricorrenti che non hanno successivamente gravato l’approvazione regionale della variante recata dall’approvazione comunale del progetto di opera pubblica di cui è questione. Trattasi dei ricorrenti Pugliese Antonino, Simonelli Antonio (fu Domenico), Simonelli Maria, Simonelli Assunta, La Torre Ippolita e Barini Alessandro. Com’è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1 comma 5 L. 3 gennaio 1978 n. 1, quando le opere pubbliche ricadono, come nel caso di specie, su aree che dallo strumento urbanistico non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante dello strumento stesso e, pertanto, deve essere approvata con le modalità previste dagli artt. 6 e segg. L. 18 aprile 1962 n. 167, con la conseguenza che senza tale approvazione l'adozione del progetto non produce l'effetto di variare la previsione del piano. In altri termini, l’approvazione del progetto di un'opera pubblica da parte dell'Amministrazione competente non costituisce l'atto conclusivo del procedimento quando l'opera debba essere localizzata in variante allo strumento urbanistico generale, dovendosi in tal caso essere di seguito attivata la procedura prevista dall' art. 1 comma 5 L. 3 gennaio 1978 n. 1; pertanto, fino alla conclusione di tale procedimento la determinazione di prima approvazione del progetto non comporta né l'effetto di variante al piano regolatore né la dichiarazione di pubblica utilità e di necessità ed urgenza delle opere da realizzare (Cfr. Cons. Stato, IV Sez. 21 dicembre 2001 n. 6343, IV Sez. 11 febbraio 1999 n. 144 e 7 settembre 2000 n. 4702). In definitiva, la variante stessa entra in vigore con l'approvazione regionale ed è solo in quel momento che la modifica della destinazione urbanistica dei suoli interessati acquista efficacia, mentre la sola adozione della variante non è idonea a far conseguire gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell'opera approvata, né a sorreggere gli ulteriori atti della procedura ablativa, quale il decreto di occupazione d' urgenza (cfr. T.S.A.P. 12 aprile 2000 n. 27). Ciò posto, in disparte la questione dell’attualità dell’interesse ad avversare immediatamente, come avvenuto nel caso di specie, la delibera di approvazione di progetto di opera pubblica implicante variante allo strumento urbanistico, che pure il Comune di Tropea ha posto affermando la inammissibilità del ricorso poiché rivolto avverso atto non ancora efficace e su cui il Collegio tornerà più avanti, certamente il ricorso tempestivamente rivolto avverso l’approvazione del progetto recante variante diviene però improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nel momento in cui non è poi avversata l’approvazione regionale della variante, che appunto è atto conclusivo del procedimento e sostanzia il momento in cui è peraltro pienamente efficace anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, fino a quel momento appunto anch’essa condizionata all’approvazione regionale della variante. Il rapporto tra adozione di variante ed approvazione di questa non è infatti il rapporto che intercorre tra atto presupposto ed atto meramente applicativo, conseguenziale al primo, nel qual caso non si impone l’impugnativa immediata anche del secondo atto, in ragione del consolidato principio per cui l’acclaramento della eventuale illegittimità dell’atto presupposto ha un effetto caducante anche sugli atti applicativi di esso. Il ricorso n. 4202 del 1994 è dunque improcedibile per quei ricorrenti, innanzi nominativamente indicati, che non hanno poi avversato il decreto regionale di approvazione della variante allo strumento urbanistico.

 

2.5. Diversamente è a dirsi, ad avviso del Collegio, per i ricorrenti Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore che hanno, rispettivamente con i ricorsi n. 2381/1996 e 2385/1996, appunto impugnato la detta approvazione regionale nonché la delibera che ha rifissato i termini per i lavori e gli espropri, ma non anche i successivi decreti di occupazione di urgenza nonchè di esproprio definitivo delle aree. In detta evenienza, infatti, ove fosse fondata l’impugnativa rivolta avverso l’approvazione del progetto e l’approvazione in sede regionale della variante ne conseguirebbe quell’effetto caducante sopra segnalato sugli atti successivi della procedura espropriatriva, quali appunto l’occupazione di urgenza ed il decreto di esproprio quali atti applicativi di quelle scelte discrezionali già compiute dall’Amministrazione procedente. In definitiva, in disparte la posizione di Coccia Antonio che ha avversato tutti gli atti della sequenza procedimentale fino al decreto di esproprio, per Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore non si può porre una questione di improcedibilità dei ricorsi da questi proposti per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere in ragione della mancata impugnativa del decreto di esproprio.

 

2.6. Né può ritenersi fondata, sempre con riguardo al ricorso n. 4202 del 1994 avverso l’approvazione del progetto, l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla resistente Amministrazione comunale con riferimento al richiamato profilo della non efficacia della variante, pendente l’approvazione di questa in sede regionale. Il Collegio è di contro dell’avviso per cui anche siffatto deliberato è immediatamente impugnabile perché immediatamente lesivo. E’ sufficiente al riguardo considerare che l'effetto dell'adozione di una variante urbanistica implicita nell'approvazione di un progetto di opera pubblica comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia sulla domanda di concessione o licenza di costruzione dell'opera, ai sensi dell'articolo unico L. 3 novembre 1952 n. 1902, fin dal momento dell'approvazione de qua e non dalla data di inoltro alla Regione con le modalità previste dagli artt. 1 e segg. L. 18 aprile 1962 n. 167. Dunque, il ricorso n. 4202 del 1994 è ammissibile e va, pertanto, esaminato nel merito.
2.6. Nel merito il ricorso n. 4202 del 1994 è infondato e va, pertanto, respinto.

 

2.6.1. Lamentano innanzitutto i ricorrenti, le cui censure sono dal Collegio tratttate unitariamente anche ove articolate su più motivi di ricorso, che l’area interessata al progetto è soggetta a vincoli di vario genere, segnatamente paesaggistici ed ambientali, donde la necessità della presentazione alla competente Amministrazione, per la preventiva approvazione, di qualunque progetto di opere.
La censura non è fondata. Ai sensi dell' art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 come modificato dalla L. 8 agosto 1985 n. 431 e dagli artt. 7 e 11 L. 29 giugno 1939 n. 1497, la mancanza del nullaosta della Soprintendenza non costituisce condizione di legittimità del provvedimento recante approvazione del progetto dell'opera, ma comporta solo l'impossibilità di iniziare i lavori e di emanare il decreto di occupazione d'urgenza finalizzato all'inizio degli stessi (cfr. T.A.R. Milano, I Sezione, 5 aprile 1993 n. 270). Nel caso di specie, peraltro, la delibera di approvazione del progetto tiene espressamente conto dei rilievi espressi, con riferimento all’originario progetto, dalla Sovrintendenza di Cosenza con nota del 24 febbraio 2004, appunto conducenti ad una rielaborazione del progetto originario. Ed infatti, con nota del 21 novembre 2004, in epoca dunque largamente antecedente l’adozione dei decreti di occupazione di urgenza, il citato Ministero per i beni culturali ed ambientali ha rilevato di “non intravedere motivazioni valide per poter non esprimere in fase preventiva proprio assenso, riguardante la localizzazione dell’opera prevista”. In ogni caso, come ha osservato condivisibile giurisprudenza, il nulla osta dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, previsto per i progetti relativi ad opere pubbliche da realizzare in zone vincolate ai sensi della L. 1 giugno 1939 n. 1089, può essere acquisito anche a sanatoria, atteso che - a differenza del parere obbligatorio, che ha la funzione di orientare le scelte discrezionali dell' Autorità che lo acquisisce, per cui non avrebbe senso acquisirlo a posteriori - il detto nulla osta esprime un giudizio autonomo circa la compatibilità dell'opera con i valori e gli interessi alla cui tutela è esclusivamente competente l' Autorità che lo rilascia (cfr. T.A.R. Napoli, I Sezione, 10 febbraio 2000 n. 410 nonché Cons. Stato, IV Sezione, 5 dicembre 1995 n. 978).

 

2.6.2. Con ulteriore e distinto motivo di ricorso lamentano i ricorrenti che il Comune di Tropea non è fornito di Piano regolatore generale, bensì dotato solamente di regolamento edilizio con annesso Programma di Fabbricazione. L’assunto è che il Comune non avrebbe potuto disporre la realizzazione di importanti opere su aree, quali quelle che qui interessano, sottratte ad ogni disciplina fino all’approvazione del Piano regolatore generale. Anche detta censura è infondata. Come questo Tribunale ha già osservato, stante la sostanziale identità tra il piano regolatore generale e il programma di fabbricazione, la mancata adozione da parte del Comune del piano regolatore generale, anche quando tale obbligo discende direttamente dalla legge, non impedisce di adottare una variante al vigente piano di fabbricazione, qualora ciò sia necessario (cfr. T.A.R. Catanzaro, 23 luglio 2002 n. 1899 nonché Cons. Stato, IV Sezione, 23 marzo 2000 n. 1561). Ma al di là di quanto ora osservato e, più in generale, della stessa equiparazione del programma di fabbricazione al piano regolatore generale in quanto entrambi strumenti urbanistici generali, vi è che nel caso di specie si è in presenza della speciale ed accelerata procedura dettata dall’art. 1 della legge n. 1 del 1978 con specifico riferimento all’approvazione di opere pubbliche anche in zone non destinate a pubblici servizi e che non distingue affatto tra piano regolatore generale e programma di fabbricazione.

 

2.6.3. Del pari infondato il motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano il difetto assoluto di motivazione della delibera di approvazione del progetto con specifico riferimento alla scelta dell’area interessata alla realizzazione dell’opera. E’ sufficiente al riguardo osservare che l'individuazione dell'area ove ubicare un'opera pubblica costituisce una scelta tecnico discrezionale sottratta al sindacato di legittimità, salvo che la scelta dell'Amministrazione sia manifestamente illogica e che la valutazione circa l'utilità dell'opera pubblica e la sua idoneità a soddisfare un concreto interesse pubblico non devono necessariamente risultare dal provvedimento di approvazione del relativo progetto, giacché la motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione decidente alla scelta operata deve ritenersi insita negli atti progettuali e nelle determinazioni pregresse (cfr. T.A.R. Potenza, 23 aprile 2002 n. 320, T.A.R. Toscana, I Sez., 21 gennaio 1998 n. 17 e T.A.R. Latina 12 aprile 1996 n. 377 nonché Cons. Stato, IV Sez., 17 gennaio 1992 n. 68). Peraltro, nel caso di specie l’opera consiste nella ristrutturazione di un tracciato viario già esistente con la realizzazione di opere e strutture complementari strettamente connesse al detto tracciato.

 

2.6.4. Con riferimento poi alla censura con cui i ricorrenti lamentano la violazione delle regole partecipative di cui alla legge n. 241 del 1990, non può a giudizio del Collegio applicarsi nel caso di specie l’oramai tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell' opera pubblica è implicita nell'approvazione del progetto, l'avviso di inizio del procedimento previsto dall' art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 deve comunque precedere l'atto dichiarativo della pubblica utilità, poiché è questo che produce l'effetto di sottoporre il bene al regime della espropriabilità, determinando l'affievolimento del diritto di proprietà e ponendosi come presupposto dell'espropriazione. Nel caso di specie, infatti, per come si è innanzi già ricordato, la sola adozione della variante non è idonea a far conseguire gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell'opera approvata né a sorreggere gli ulteriori atti della procedura ablativa, quale il decreto di occupazione d'urgenza e quindi non si pone con riguardo a siffatta approvazione di progetto di opera pubblica la cui dichiarazione di pubblica utilità non è ancora efficace un problema di previa comunicazione di avvio del procedimento. Le ineludibili esigenze di partecipazione al procedimento dei soggetti interessati sono nel caso di specie adeguatamente garantite non con il ricorso allo strumento della previa comunicazione di avvio del procedimento, ma con il ricorso alle speciali garanzie di pubblicità degli atti e di intervento a mezzo di osservazioni nel procedimento che sono previste dall’ordinamento di settore. A ben considerare, infatti, l’approvazione di un progetto di opera pubblica che in quanto implica variante ha comunque necessità dell’approvazione regionale sostanzia essa stessa l’avvio del procedimento ed è dunque sufficiente che di detta approvazione abbiano contezza i soggetti interessati per poter compiutamente esprimere, come peraltro avvenuto nel caso di specie, i propri rilievi e le proprie osservazioni. La legge 7 agosto 1990 n. 241 non impone, infatti, necessariamente la propria disciplina nell'ipotesi di procedimenti speciali o già normati, ma deve orientare all'applicazione analogica di una disciplina specifica allorché questa valga comunque ad assicurare il giusto procedimento mediante l'attività partecipativa dei soggetti interessati (cfr. T.A.R. Lazio, I Sezione, 20 dicembre 2002 n. 13285). E, comunque, l’approvazione del progetto di opera pubblica, anche quando comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza in base a norme statali e regionali, non deve essere preceduta dalle formalità garantistiche di cui agli artt. 10 e 11 L. 22 ottobre 1971 n. 865, fermo restando che esse devono essere compiute successivamente, nel corso del procedimento espropriativi (cfr. T.A.R. Aosta, 20 settembre 2001 n. 102).

 

2.6.5. In definitiva, il ricorso n. 4202 del 1994 è improcedibile con riferimento a tutti i ricorrenti, di cui meglio in epigrafe, ad eccezione di Coccia Antonio, Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore, con riferimento ai quali ne va affermata la procedibilità e però la infondatezza nel merito, con conseguente reiezione dello stesso.

 

3.1. Come si è innanzi ricordato, i soli ricorrenti Coccia Antonio, Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore hanno, rispettivamente con i ricorsi n. 2383/1996, 2381/1996 e 2385/1996, avversato l’approvazione regionale della variante recata dall’approvazione del progetto di opera pubblica nonché la delibera di Giunta municipale con cui sono stati prorogati i termini di inizio e fine lavori ed espropriazioni.

 

3.2. Anche i detti ricorso sono infondati e vanno, pertanto, respinti.

 

3.2.1. Infondato, in fatto, è il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano la mancata notifica di atto con cui si comunica l’avvenuto adempimento degli obblighi sanciti dall’art. 10 della legge n. 865 del 1971. E ciò in quanto in data 4/5 luglio 1996 il Comune resistente ha notificato ai ricorrenti l’avvenuto deposito di tutti gli atti relativa alla procedura de quo.

 

3.2.2. Affermano inoltre i ricorrenti la illegittimità della delibera di Giunta municipale n. 140 del 3 settembre 1996 all’uopo esclusivamnete rilevando il profilo della incompetenza. Si tratta della delibera con cui sono stati prorogati i termini di inizio e compimento della procedura espropriativi, la cui adozione, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe riservato al Consiglio comunale. Il motivo di ricorso è infondato. Il Consiglio comunale, com’è noto, è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell’ente locale e dunque l’atto con cui sono semplicemente prorogati i termini peraltro già fissati da precedente delibera di Giunta municipale non può essere fatto rientrare tra quelli di esclusiva competenza dell’organo consiliare. Peraltro osserva il Collegio che i termini iniziali per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'inizio della procedura espropriativa, previsti dall' art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359, hanno carattere ordinatorio, mentre quelli finali, previsti dalla stessa norma, sono perentori; pertanto, solo l'inosservanza di questi ultimi comporta la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente risorgere di diritti soggettivi in capo ai soggetti passivi della procedura espropriativa, non altrimenti sacrificabili se non con una nuova approvazione del progetto contenente altra prefissione di termini.

 

3.2.2. E così infondato risulta, in fatto, il motivo di ricorso con cui si rileva che la realizzazione dell’opera comporterebbe la demolizione di un bene storico, il cd. pozzo saraceno detto “La Sena”. Del citato bene, infatti, non è prevista la demolizione. Anzi, l’opera realizzata ha comportato una sistemazione dell’area che lo circonda.

 

3.2.3. Lamentano poi i ricorrenti una violazione del parere geomorfologico acquisito sulla variante al programma di fabbricazione. La censura è infondata. Ed infatti quei lavori rilevati come primari ed urgenti e relativi alla bonifica radicale della falesia sovrastante l’opera da realizzare sono stati prontamente appaltati dall’Amministrazione per come risulta dal carteggio in atti del giudizio. In altri termini, non sussiste la denunciata violazione.

 

3.2.4. Quanto poi al rilievo per cui il Comune di Tropea risulta dotato del programma di fabbricazione e non già di piano regolatore generale vale quanto osservato in sede di esame del ricorso n. 4202 del 1994

 

3.2.5. In definitiva, i ricorsi nn. 2381, 2383 e 2385 del 1996 vanno respinti poiché infondati.

 

4.1. Il solo ricorrente Coccia Antonio ha poi avversato con il ricorso n. 669 del 1997, l’occupazione di urgenza delle aree di proprietà. Deve al riguardo il Collegio rilevare che con nota del difensore del ricorrente costituito per questo specifico giudizio e depositata alla odierna pubblica udienza è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso stesso da parte del ricorrente. Il citato ricorso n. 669 del 1997 deve essere dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per come sopra rappresentato in atti del giudizio.

 

5.1. Residua da esaminare, allora, il ricorso n. 712 del 2002 con cui il solo ricorrente Coccia Antonio, questa volta unitamente alla Sig.ra Francese Lidia Emma, ha impugnato il decreto definitivo di esproprio.

 

5.2. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

 

5.2.1. Infondato è il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge per l’omesso rispetto del disposto degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. Occupazione d'urgenza prime ed esproprio definitivo poi sono la conseguenza giuridica necessaria della dichiarazione di pubblica utilità; pertanto, ai fini della loro legittimità, è irrilevante la mancanza della comunicazione di avvio del relativo procedimento, mentre è eventualmente la violazione delle garanzie partecipative che inficia la detta dichiarazione che si ripercuote sugli atti successivi della procedura (cfr. T.A.R. Salerno, 24 dicembre 2002 n. 2420).

 

5.2.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge per l’omesso rispetto del disposto dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865. Giova al riguardo osservare che il ricorrente ha già tempestivamente avversato, con le censure in quelle sedi dedotte, sia l’approvazione del progetto di cui è questione che la relativa approvazione regionale della variante recata dalla detta approvazione di progetto che, infine, la delibera di proroga dei termini. I relativi ricorsi sono stati, per come sopra consideratol ritenuti infondati. Non può quindi il ricorrente, in occasione dell’impugnativa del decreto di esproprio, articolare tardivamente nuovi profili di censura avverso gli atti della procedura espropriativi. Intangibile restando, quindi, la delibera di Giunta recante proroga dei termini, risulta infondata la censura concernente il mancato rispetto dei termini, atteso che invece,a fronte della immissione in possesso avvenuta in data 10 marzo 1997, il decreto espropriativi è stato adottato il 26 febbraio 2002 e notificato agli intestatari catastali prima del 10 marzo 2002, data in cui sarebbe scaduto il termine di cinque anni stabilito dall’Amministrazione. E. comunque, atteso che i ricorrenti lamentano la mancata notifica del decreto di esproprio nell’indicato termine del 10 marzo 2002, occorre rilevare che i decreto di espropriazione, che ha effetto traslativo ex nunc della proprietà e determina l'estinzione di tutti i diritti parziali aventi ad oggetto il bene espropriato, è atto di natura non recettizia e produce gli effetti che gli sono connaturati indipendentemente dalla sua notifica al proprietario del bene oggetto dell'espropriazione (cfr. T.A.R. Catania, 3 febbraio 2003 n. 160). In altri termini, i decreto di espropriazione per pubblica utilità ha natura di atto non recettizio e la notificazione non ne costituisce elemento di perfezione né condizione di efficacia; pertanto, la mancata notificazione al proprietario non lo vizia, ma soltanto impedisce il decorso del termine di decadenza per proporre i rimedi giurisdizionali consentiti dall'ordinamento (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 10 dicembre 1986 n. 831).

 

5.2.3. Con ulteriore motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione di legge per l’omesso rispetto dell’art. 13 e dell’art. 12 terco comma della legge n. 865 del 1971, in particolare lamentando la mancata offerta agli stessi ricorrenti dell’indennità provvisoria. Il motivo di ricorso è infondato, atteso che determinazione ed offerta della indennità di esproprio e di occupazione di urgenza sono state eseguite come da determina del dirigente il competente ufficio comunale del 13 febbraio 2002 e quindi notificate agli intestatari catastali prima dell’adozione del decreto di esproprio. Peraltro, l’indennità offerta è stata regolarmente depositata presso la Cassa depositi e prestiti, giusta quietanza di deposito n. 18 del 22 febbraio 2002. E comunque la mancata o irregolare notificazione della detta determinazione ed offerta non vizia il decreto di esproprio, piuttosto rilevando per il decorso del termine prescritto per la proposizione dell’opposizione alla stima della indennità.
5.2.4. In definitiva, anche il ricorso n. 712 del 2002 è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

 

6. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio dichiara il ricorso n. 4202 del 1994 improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere con riferimento ai ricorrenti PUGLIESE Antonino, SIMONELLI Saverio di Domenico, SIMONELLI Saverio fu Saverio, SIMONELLI Antonio fu Saverio, SIMONELLI Antonio di Domenico, SIMONELLI Maria, SIMONELLI Assunta, LA TORRE Ippolita e BARINI Alessandro e lo respinge poiché infondato con riferimento ai restanti ricorrenti; respinge i ricorsi n. 2381/1996, n. 2383/1996 e n. 2385/1996;
dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere il ricorso n. 699 del 1997 e respinge poiché infondato il ricorso n. 712 del 2002

 

6.2. Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, dichiara il ricorso n. 4202 del 1994 improcedibile con riferimento ai ricorrenti PUGLIESE Antonino, SIMONELLI Saverio di Domenico, SIMONELLI Saverio fu Saverio, SIMONELLI Antonio fu Saverio, SIMONELLI Antonio di Domenico, SIMONELLI Maria, SIMONELLI Assunta, LA TORRE Ippolita e BARINI Alessandro e lo respinge poiché infondato con riferimento ai restanti ricorrenti; respinge i ricorsi n. 2381/1996, n. 2383/1996 e n. 2385/1996; dichiara improcedibile il ricorso n. 699 del 1997 e respinge poiché infondato il ricorso n. 712 del 2002.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 19 marzo 2004.

 

ALDO FINATI, PRESIDENTE
SALVATORE MEZZACAPO, ESTENSORE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 APRILE 2004

BIAGIO DELFINO

Osservazioni su T.A.R. CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I – sentenza 21 aprile 2004 n.935


Con la presente sentenza, il Tar Calabria affronta la delicata questione rappresentata dal rispetto della comunicazione di avvio del procedimento in caso di approvazione di un progetto di opera pubblica che comporti variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 1 comma 5, l. 3 gennaio 1978 n.1.
A tal fine, giova rammentare che l’art.1 comma 5, l. n.1 del 1978 (oggi, abrogato dall’art.58, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327) prevede che “nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli artt. 6 ss., l. 18 aprile 1962 n.167, e successive modificazioni”.
Ad avviso del Tar, il principio secondo cui, quando la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera pubblica è implicita nell'approvazione del progetto, l'avviso di inizio del procedimento previsto dall'art.7, l. 7 agosto 1990 n.241, deve precedere l'atto dichiarativo della pubblica utilità, non trova applicazione nelle suindicate fattispecie, in quanto “la sola adozione della variante non è idonea a far conseguire gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell'opera approvata, né a sorreggere gli ulteriori atti della procedura ablativa, quale il decreto di occupazione d'urgenza e quindi non si pone con riguardo a siffatta approvazione di progetto di opera pubblica la cui dichiarazione di pubblica utilità non è ancora efficace un problema di previa comunicazione di avvio del procedimento”.
Concludono i giudici osservando che, in tali ipotesi, le ineludibili esigenze di partecipazione al procedimento dei soggetti interessati sono adeguatamente garantite non con il ricorso allo strumento della previa comunicazione di avvio del procedimento, ma con il ricorso alle speciali garanzie di pubblicità degli atti e di intervento a mezzo di osservazioni nel procedimento che sono previste dall’ordinamento di settore.
Tale soluzione è in linea con le tesi espresse dal Consiglio di Stato con alcune sentenze (non menzionate dal Collegio calabrese), nelle quali sono state risolte analoghe controversie, ritenendo che l’applicazione delle garanzie procedimentali contemplate dagli artt.6 ss., l. n.167 del 1962, comporta che la dichiarazione implicita di pubblica utilità connessa alla approvazione del progetto risulta sorretta dal rispetto del principio della partecipazione (Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2000 n.6684, in Giur. it. 2001, 609; Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2000 n.3817, in Urbanistica e Appalti 2000, 1146).
In particolare, una parte degli adempimenti in questione (deposito degli atti concernenti il progetto dell’opera nella segreteria comunale, affissione dell’avviso all’Albo pretorio) consente la partecipazione degli interessati al procedimento, eliminando la necessità di formulare istanza di accesso ai relativi documenti, mentre la previsione di un riscontro alle osservazioni formulate dai privati assicura l’effettività della valutazione di tale apporto nelle scelte della p.a..
Quest’orientamento, cui aderisce il Tar calabrese con la presente sentenza, non sembra però pacifico, in quanto altri giudici amministrativi affermano la necessità di rispettare, anche in siffatte fattispecie, le garanzie poste dagli artt.7 ss., l. n.241 del 1990 (TAR Lazio, sez.II, 8 ottobre 2001 n.8271).

 

 

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