| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO- Sentenza 21 aprile 2004 n. 935
Aldo FINATI – Presidente, Salvatore MEZZACAPO – Relatore
COCCIA e altro (Avv. Michele Accorinti, Pietro Proto) c.
COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA
(n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv.
Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); FREZZA (Avv.
Umberto Maria Giugni) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco
Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI
E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
(n.c.); COCCIA (Avv. Umberto Maria Giugni) c. COMUNE DI
TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.),
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato),
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); SIMONELLI (Avv. Umberto
Maria Giugni) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito),
REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.);
COCCIA (Avv. Demetrio Verbaro) c. COMUNE DI TROPEA (Avv.
Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI
BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI
LAVORI PUBBLICI (n.c.); COCCIA e altro (Avv. Ferdinando
Pietropaolo) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito),
CAPO UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI TROPEA (n.c.). |
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1. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori
e piani territoriali – Opere pubbliche – Aree non destinate
a pubblici servizi – Approvazione comunale del progetto
– Variante allo strumento urbanistico – Approvazione in
base agli artt.6 ss., l. n.167 del 1962.
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2. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori
e piani territoriali – Opere pubbliche – Zone vincolate
ex l. n.1089 del 1939 – Nulla osta della Soprintendenza
– Adozione – Anche in sanatoria – Possibilità.
Pubblica amminustrazione – Procedimento amministrativo –
Opera pubblica – Variante allo strumento urbanistico – Art.1
comma 5, l. n.1 del 1978 – Adozione della variante – Comunicazione
di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione.
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1. Ai sensi dell'art. 1 comma 5, l. 3 gennaio
1978 n.1, quando le opere pubbliche ricadono su aree che
dallo strumento urbanistico non sono destinate a pubblici
servizi, la deliberazione comunale di approvazione del progetto
costituisce adozione di variante dello strumento stesso
e, pertanto, deve essere approvata con le modalità previste
dagli artt. 6 ss., l. 18 aprile 1962 n. 167, con la conseguenza
che senza tale approvazione l'adozione del progetto non
produce l'effetto di variare la previsione del piano.
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2. Il nulla osta dell'Amministrazione dei
beni culturali e ambientali, previsto per i progetti relativi
ad opere pubbliche da realizzare in zone vincolate ai sensi
della l. 1 giugno 1939 n.1089, può essere acquisito anche
a sanatoria, atteso che -a differenza del parere obbligatorio,
che ha la funzione di orientare le scelte discrezionali
dell'Autorità che lo acquisisce, per cui non avrebbe senso
acquisirlo a posteriori- il detto nulla osta esprime un
giudizio autonomo circa la compatibilità dell'opera con
i valori e gli interessi alla cui tutela è esclusivamente
competente l' Autorità che lo rilascia.
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3. Prima dell’approvazione regionale della
variante allo strumento urbanistico recata dall’approvazione
del progetto di opera pubblica, così come prevista dall’art.1
comma 5, l. 3 gennaio 1978 n.1, la sola adozione della variante
non è idonea a far conseguire gli effetti di dichiarazione
di pubblica utilità del progetto dell'opera approvata né
a sorreggere gli ulteriori atti della procedura ablativa,
quale il decreto di occupazione d'urgenza e quindi non si
pone con riguardo a siffatta approvazione di progetto di
opera pubblica la cui dichiarazione di pubblica utilità
non è ancora efficace un problema di previa comunicazione
di avvio del procedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.935 Reg.Sent. Anno 2004
N. 4202 Reg.Ric. Anno 1994
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
composto dai signori: Aldo Finati PRESIDENTE, Salvatore
Mezzacapo COMPONENTE, relatore, Giulio Castriota Scanderbeg,
COMPONENTE ha pronunciato la seguente |
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SENTENZA
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sui ricorsi:
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a) n. 4202/1994 Reg. Gen., proposto da
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COCCIA Antonio, FREZZA Salvatore, PUGLIESE
Antonino, SIMONELLI Saverio di Domenico, SIMONELLI Saverio
fu Saverio, SIMONELLI Salvatore, SIMONELLI Antonio fu Saverio,
SIMONELLI Antonio di Domenico, SIMONELLI Maria, SIMONELLI
Assunta, LA TORRE Ippolita e BARINI Alessandro, rappresentati
e difesi dagli Avv.ti Michele Accorinti e Pietro Proto presso
il cui studio in Tropea, alla via V. Veneto elettivamente
domiciliano
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CONTRO
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il Comune di Tropea, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato
in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv.
Foresta
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E NEI CONFRONTI
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della Regione Calabria, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero
dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi
Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro
presso la cui sede domiciliano ex lege
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per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Tropea 28 agosto
1994 n. 52 avente ad oggetto “approvazione progetto di area
verde attrezzata per lo sport, il turismo ed il tempo libero”;
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b) n. 2381/1996 Reg. Gen., proposto da
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FREZZA Salvatore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Umberto Maria Giugni presso il cui studio
in Roma, viale G. Mazzini n. 117 elettivamente domiciliata
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CONTRO
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il Comune di Tropea, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato
in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv.
Foresta
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E NEI CONFRONTI
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della Regione Calabria, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero
dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi
Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro
presso la cui sede domiciliano ex lege
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per l’annullamento
della delibera del Presidente della Giunta regionale della
Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera del Consiglio
comunale di Tropea 28 agosto 1995 n. 52; del decreto del
Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre
1995 n. 733; della delibera della Giunta municipale di Tropea
14 marzo 1996 n. 140;
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c) n. 2383/1996 Reg. Gen., proposto da
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COCCIA Antonio, rappresentato e difeso
dall’Avv. Umberto Maria Giugni presso il cui studio in Roma,
viale G. Mazzini n. 117 elettivamente domicilia
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CONTRO
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il Comune di Tropea, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato
in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv.
Foresta
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E NEI CONFRONTI
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della Regione Calabria, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero
dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi
Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro
presso la cui sede domiciliano ex lege
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per l’annullamento
della delibera del Presidente della Giunta regionale della
Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera del Consiglio
comunale di Tropea 28 agosto 1995 n. 52; del decreto del
Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre
1995 n. 733; della delibera della Giunta municipale di Tropea
14 marzo 1996 n. 140;
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d) n. 2385/1996 Reg. Gen., proposto da
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SIMONELLI Salvatore, rappresentato
e difeso dall’Avv. Umberto Maria Giugni presso il cui studio
in Roma, viale G. Mazzini n. 117 elettivamente domicilia
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CONTRO
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il Comune di Tropea, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato
in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv.
Foresta
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E NEI CONFRONTI
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della Regione Calabria, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero
dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi
Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro
presso la cui sede domiciliano ex lege
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per l’annullamento
della delibera del Presidente della Giunta regionale della
Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera del Consiglio
comunale di Tropea 28 agosto 1995 n. 52; del decreto del
Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre
1995 n. 733; della delibera della Giunta municipale di Tropea
14 marzo 1996 n. 140;
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e) n. 699/1997 Reg. Gen., proposto da
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COCCIA Antonio, rappresentato e difeso
dall’Avv. Demetrio Verbaro presso il cui studio in Catanzaro,
alla via A. Barbaro n. 12 elettivamente domicilia
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CONTRO
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il Comune di Tropea, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato
in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv.
Foresta
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per l’annullamento
della delibera della Giunta municipale di Tropea n. 48 del
28 gennaio 1997 e del decreto del Sindaco di Tropea del
29 ottobre 1997 prot. n. 1110 aventi ad oggetto “occupazione
di urgenza delle aree necessarie per la realizzazione dei
lavori di area verde attrezzata per lo sport, turismo e
tempo libero”;
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f) n. 712/2002 Reg. Gen, proposto da
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COCCIA Antonio e FRANCESE Lidia Emma,
rappresentati e difesi dall’Avv. Ferdinando Pietropaolo
ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via Broussard
presso lo studio dell’Avv. Gisella Gigliotti
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CONTRO
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il Comune di Tropea, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato
in Catanzaro, alla via Nuova Bellavista n. 9 presso lo studio
dell’Avv. Gualtieri ed il Capo dell’Ufficio tecnico del
Comune di Tropea, non costituito in giudizio
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per l’annullamento
del decreto di esproprio definitivo n. 90 emesso dal dirigente
dell’Ufficio tecnico del Comune di Tropea in data 26 febbraio
2002
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Tropea e dei Ministeri dei lavori pubblici e dei beni culturali
ed ambientali;
Viste le memorie prodotte e gli atti tutti delle cause;
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2004 data per letta la
relazione del magistrato Salvatore Mezzacapo e uditi, altresì,
i difensori delle parti come da verbale di udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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I ricorrenti sono tutti proprietari di appezzamenti
di terreno siti in Tropea, località “Marina dell’isola”
confinanti con la fascia costiera. Con delibera di Consiglio
comunale n. 52 del 20 agosto 1994 il Comune di Tropea ha
approvato un progetto di area verde attrezzata da realizzare
nella zona o comparto su cui ricadono gli immobili di proprietà
dei ricorrenti, con previsione di esproprio in tutto o in
parte di detti immobili. Avverso detta delibera è dunque
proposto il primo dei ricorsi indicati in epigrafe, il n.
4202 del 1994. Con i successivi ricorsi nn. 2381/1996, 2383/1996
e 2385/1996 i ricorrenti Frezza Salvatore, Coccia Antonio
e Simonelli Salvatore impugnano la successiva approvazione
regionale della variante allo strumento urbanistico recata
dall’approvazione del progetto di opera pubblica di cui
sopra e la delibera consiliare che rifissa i termini di
inizio e fine lavori nonché inizio e fine della procedura
espropriativa. Il solo Coccia Antonio, con il successivo
ricorso n. 669 del 1997, avversa anche l’occupazione di
urgenza, e quindi, unitamente a Francese Lidia Emma, impugna
con l’ultimo dei ricorsi indicati in epigrafe, il n. 712
del 2002, il decreto di esproprio delle aree di proprietà.
In tutti i giudizi si è costituito il Comune di Tropea e
così i Ministeri dei lavori pubblici e dei beni culturali
ed ambientali allorquando evocati in giudizio.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2004 i ricorsi vengono
ritenuti per la decisione.
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D I R I T T O
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1. Dispone preliminarmente il Collegio la
riunione dei proposti ricorsi, di cui meglio in epigrafe,
attese le evidenti ragioni di connessione.
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2.1. Con il primo dei ricorsi in esame, il
n. 4202 del 1994, gli originari dodici ricorrenti proprietari
di aree nel Comune di Tropea avversano la delibera del Consiglio
comunale di Tropea 28 agosto 1994 n. 52 avente ad oggetto
“approvazione progetto di area verde attrezzata per lo sport,
il turismo ed il tempo libero”. La delibera di cui è questione
dichiara l’opera di pubblica utilità nonché indifferibile
ed urgente, a norma dell’art. 1 della legge n. 1 del 1978.
La stessa reca inoltre l’approvazione dell’allegato piano
particellare e l’elenco delle ditte proprietarie dei beni
da espropriare. La delibera costituisce, inoltre, adozione
di variante allo strumento urbanistico.
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2.2. Occorre preliminarmente rilevare che
il citato ricorso n. 4202 del 1994 è oramai divenuto improcedibile
per sopravvenuto difetto di interesse con riguardo ai ricorrenti
Simonelli Saverio fu Saverio, Simonelli Antonio (fu Saverio)
e Simonelli Saverio fu Domenico. Questi, infatti, hanno
rinunciato alle azioni proposte avverso l’operato del resistente
Comune di Tropea altresì convenendo con la detta Amministrazione
comunale la cessione volontaria delle aree di loro proprietà,
per come da questo Tribunale acclarato in sede di esame
dei ricorsi n. 2382/1996, 2384/1996 e 2386/1996 dagli stessi
proposti ed appunto dichiarati improcedibili. In definitiva,
per i detti ricorrenti il ricorso originario n. 4202 del
1994 è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di
interesse a ricorrere.
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2.3. Invero, degli altri originari ricorrenti
i soli Coccia Antonio, Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore
hanno poi successivamente e con separati ricorsi avversato
l’approvazione regionale della variante recata dall’approvazione
del progetto di opera pubblica e la nuova fissazione dei
termini ed il solo Coccia Antonio ha poi anche avversato,
con separati ricorsi, l’occupazione di urgenza e, da ultimo,
il decreto di esproprio. Si pone quindi il problema, in
disparte la posizione del ricorrente Coccia, degli effetti
sulla procedibilità del ricorso n. 4202 del 1994, rivolto
avverso l’approvazione del progetto di opera pubblica in
variante, della omessa impugnazione degli atti successivi
della procedura ovvero di solo alcuni di questi da parte
degli altri ricorrenti.
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2.4. Occorre allora, a giudizio del Collegio,
distinguere le diverse posizioni. Ritiene il Collegio, in
particolare, che il ricorso n. 4202 del 1994 sia oramai
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per
quei ricorrenti che non hanno successivamente gravato l’approvazione
regionale della variante recata dall’approvazione comunale
del progetto di opera pubblica di cui è questione. Trattasi
dei ricorrenti Pugliese Antonino, Simonelli Antonio (fu
Domenico), Simonelli Maria, Simonelli Assunta, La Torre
Ippolita e Barini Alessandro. Com’è noto, infatti, ai sensi
dell'art. 1 comma 5 L. 3 gennaio 1978 n. 1, quando le opere
pubbliche ricadono, come nel caso di specie, su aree che
dallo strumento urbanistico non sono destinate a pubblici
servizi, la deliberazione comunale di approvazione del progetto
costituisce adozione di variante dello strumento stesso
e, pertanto, deve essere approvata con le modalità previste
dagli artt. 6 e segg. L. 18 aprile 1962 n. 167, con la conseguenza
che senza tale approvazione l'adozione del progetto non
produce l'effetto di variare la previsione del piano. In
altri termini, l’approvazione del progetto di un'opera pubblica
da parte dell'Amministrazione competente non costituisce
l'atto conclusivo del procedimento quando l'opera debba
essere localizzata in variante allo strumento urbanistico
generale, dovendosi in tal caso essere di seguito attivata
la procedura prevista dall' art. 1 comma 5 L. 3 gennaio
1978 n. 1; pertanto, fino alla conclusione di tale procedimento
la determinazione di prima approvazione del progetto non
comporta né l'effetto di variante al piano regolatore né
la dichiarazione di pubblica utilità e di necessità ed urgenza
delle opere da realizzare (Cfr. Cons. Stato, IV Sez. 21
dicembre 2001 n. 6343, IV Sez. 11 febbraio 1999 n. 144 e
7 settembre 2000 n. 4702). In definitiva, la variante stessa
entra in vigore con l'approvazione regionale ed è solo in
quel momento che la modifica della destinazione urbanistica
dei suoli interessati acquista efficacia, mentre la sola
adozione della variante non è idonea a far conseguire gli
effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto
dell'opera approvata, né a sorreggere gli ulteriori atti
della procedura ablativa, quale il decreto di occupazione
d' urgenza (cfr. T.S.A.P. 12 aprile 2000 n. 27). Ciò posto,
in disparte la questione dell’attualità dell’interesse ad
avversare immediatamente, come avvenuto nel caso di specie,
la delibera di approvazione di progetto di opera pubblica
implicante variante allo strumento urbanistico, che pure
il Comune di Tropea ha posto affermando la inammissibilità
del ricorso poiché rivolto avverso atto non ancora efficace
e su cui il Collegio tornerà più avanti, certamente il ricorso
tempestivamente rivolto avverso l’approvazione del progetto
recante variante diviene però improcedibile per sopravvenuto
difetto di interesse nel momento in cui non è poi avversata
l’approvazione regionale della variante, che appunto è atto
conclusivo del procedimento e sostanzia il momento in cui
è peraltro pienamente efficace anche la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, fino a quel momento appunto
anch’essa condizionata all’approvazione regionale della
variante. Il rapporto tra adozione di variante ed approvazione
di questa non è infatti il rapporto che intercorre tra atto
presupposto ed atto meramente applicativo, conseguenziale
al primo, nel qual caso non si impone l’impugnativa immediata
anche del secondo atto, in ragione del consolidato principio
per cui l’acclaramento della eventuale illegittimità dell’atto
presupposto ha un effetto caducante anche sugli atti applicativi
di esso. Il ricorso n. 4202 del 1994 è dunque improcedibile
per quei ricorrenti, innanzi nominativamente indicati, che
non hanno poi avversato il decreto regionale di approvazione
della variante allo strumento urbanistico.
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2.5. Diversamente è a dirsi, ad avviso del
Collegio, per i ricorrenti Frezza Salvatore e Simonelli
Salvatore che hanno, rispettivamente con i ricorsi n. 2381/1996
e 2385/1996, appunto impugnato la detta approvazione regionale
nonché la delibera che ha rifissato i termini per i lavori
e gli espropri, ma non anche i successivi decreti di occupazione
di urgenza nonchè di esproprio definitivo delle aree. In
detta evenienza, infatti, ove fosse fondata l’impugnativa
rivolta avverso l’approvazione del progetto e l’approvazione
in sede regionale della variante ne conseguirebbe quell’effetto
caducante sopra segnalato sugli atti successivi della procedura
espropriatriva, quali appunto l’occupazione di urgenza ed
il decreto di esproprio quali atti applicativi di quelle
scelte discrezionali già compiute dall’Amministrazione procedente.
In definitiva, in disparte la posizione di Coccia Antonio
che ha avversato tutti gli atti della sequenza procedimentale
fino al decreto di esproprio, per Frezza Salvatore e Simonelli
Salvatore non si può porre una questione di improcedibilità
dei ricorsi da questi proposti per sopravvenuto difetto
di interesse a ricorrere in ragione della mancata impugnativa
del decreto di esproprio.
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2.6. Né può ritenersi fondata, sempre con
riguardo al ricorso n. 4202 del 1994 avverso l’approvazione
del progetto, l’eccezione di inammissibilità prospettata
dalla resistente Amministrazione comunale con riferimento
al richiamato profilo della non efficacia della variante,
pendente l’approvazione di questa in sede regionale. Il
Collegio è di contro dell’avviso per cui anche siffatto
deliberato è immediatamente impugnabile perché immediatamente
lesivo. E’ sufficiente al riguardo considerare che l'effetto
dell'adozione di una variante urbanistica implicita nell'approvazione
di un progetto di opera pubblica comporta l'applicazione
delle misure di salvaguardia sulla domanda di concessione
o licenza di costruzione dell'opera, ai sensi dell'articolo
unico L. 3 novembre 1952 n. 1902, fin dal momento dell'approvazione
de qua e non dalla data di inoltro alla Regione con le modalità
previste dagli artt. 1 e segg. L. 18 aprile 1962 n. 167.
Dunque, il ricorso n. 4202 del 1994 è ammissibile e va,
pertanto, esaminato nel merito.
2.6. Nel merito il ricorso n. 4202 del 1994 è infondato
e va, pertanto, respinto.
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2.6.1. Lamentano innanzitutto i ricorrenti,
le cui censure sono dal Collegio tratttate unitariamente
anche ove articolate su più motivi di ricorso, che l’area
interessata al progetto è soggetta a vincoli di vario genere,
segnatamente paesaggistici ed ambientali, donde la necessità
della presentazione alla competente Amministrazione, per
la preventiva approvazione, di qualunque progetto di opere.
La censura non è fondata. Ai sensi dell' art. 82 D.P.R.
24 luglio 1977 n. 616 come modificato dalla L. 8 agosto
1985 n. 431 e dagli artt. 7 e 11 L. 29 giugno 1939 n. 1497,
la mancanza del nullaosta della Soprintendenza non costituisce
condizione di legittimità del provvedimento recante approvazione
del progetto dell'opera, ma comporta solo l'impossibilità
di iniziare i lavori e di emanare il decreto di occupazione
d'urgenza finalizzato all'inizio degli stessi (cfr. T.A.R.
Milano, I Sezione, 5 aprile 1993 n. 270). Nel caso di specie,
peraltro, la delibera di approvazione del progetto tiene
espressamente conto dei rilievi espressi, con riferimento
all’originario progetto, dalla Sovrintendenza di Cosenza
con nota del 24 febbraio 2004, appunto conducenti ad una
rielaborazione del progetto originario. Ed infatti, con
nota del 21 novembre 2004, in epoca dunque largamente antecedente
l’adozione dei decreti di occupazione di urgenza, il citato
Ministero per i beni culturali ed ambientali ha rilevato
di “non intravedere motivazioni valide per poter non esprimere
in fase preventiva proprio assenso, riguardante la localizzazione
dell’opera prevista”. In ogni caso, come ha osservato condivisibile
giurisprudenza, il nulla osta dell'Amministrazione dei beni
culturali e ambientali, previsto per i progetti relativi
ad opere pubbliche da realizzare in zone vincolate ai sensi
della L. 1 giugno 1939 n. 1089, può essere acquisito anche
a sanatoria, atteso che - a differenza del parere obbligatorio,
che ha la funzione di orientare le scelte discrezionali
dell' Autorità che lo acquisisce, per cui non avrebbe senso
acquisirlo a posteriori - il detto nulla osta esprime un
giudizio autonomo circa la compatibilità dell'opera con
i valori e gli interessi alla cui tutela è esclusivamente
competente l' Autorità che lo rilascia (cfr. T.A.R. Napoli,
I Sezione, 10 febbraio 2000 n. 410 nonché Cons. Stato, IV
Sezione, 5 dicembre 1995 n. 978).
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2.6.2. Con ulteriore e distinto motivo di
ricorso lamentano i ricorrenti che il Comune di Tropea non
è fornito di Piano regolatore generale, bensì dotato solamente
di regolamento edilizio con annesso Programma di Fabbricazione.
L’assunto è che il Comune non avrebbe potuto disporre la
realizzazione di importanti opere su aree, quali quelle
che qui interessano, sottratte ad ogni disciplina fino all’approvazione
del Piano regolatore generale. Anche detta censura è infondata.
Come questo Tribunale ha già osservato, stante la sostanziale
identità tra il piano regolatore generale e il programma
di fabbricazione, la mancata adozione da parte del Comune
del piano regolatore generale, anche quando tale obbligo
discende direttamente dalla legge, non impedisce di adottare
una variante al vigente piano di fabbricazione, qualora
ciò sia necessario (cfr. T.A.R. Catanzaro, 23 luglio 2002
n. 1899 nonché Cons. Stato, IV Sezione, 23 marzo 2000 n.
1561). Ma al di là di quanto ora osservato e, più in generale,
della stessa equiparazione del programma di fabbricazione
al piano regolatore generale in quanto entrambi strumenti
urbanistici generali, vi è che nel caso di specie si è in
presenza della speciale ed accelerata procedura dettata
dall’art. 1 della legge n. 1 del 1978 con specifico riferimento
all’approvazione di opere pubbliche anche in zone non destinate
a pubblici servizi e che non distingue affatto tra piano
regolatore generale e programma di fabbricazione.
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2.6.3. Del pari infondato il motivo di ricorso
con cui i ricorrenti lamentano il difetto assoluto di motivazione
della delibera di approvazione del progetto con specifico
riferimento alla scelta dell’area interessata alla realizzazione
dell’opera. E’ sufficiente al riguardo osservare che l'individuazione
dell'area ove ubicare un'opera pubblica costituisce una
scelta tecnico discrezionale sottratta al sindacato di legittimità,
salvo che la scelta dell'Amministrazione sia manifestamente
illogica e che la valutazione circa l'utilità dell'opera
pubblica e la sua idoneità a soddisfare un concreto interesse
pubblico non devono necessariamente risultare dal provvedimento
di approvazione del relativo progetto, giacché la motivazione
in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione
decidente alla scelta operata deve ritenersi insita negli
atti progettuali e nelle determinazioni pregresse (cfr.
T.A.R. Potenza, 23 aprile 2002 n. 320, T.A.R. Toscana, I
Sez., 21 gennaio 1998 n. 17 e T.A.R. Latina 12 aprile 1996
n. 377 nonché Cons. Stato, IV Sez., 17 gennaio 1992 n. 68).
Peraltro, nel caso di specie l’opera consiste nella ristrutturazione
di un tracciato viario già esistente con la realizzazione
di opere e strutture complementari strettamente connesse
al detto tracciato.
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2.6.4. Con riferimento poi alla censura con
cui i ricorrenti lamentano la violazione delle regole partecipative
di cui alla legge n. 241 del 1990, non può a giudizio del
Collegio applicarsi nel caso di specie l’oramai tradizionale
orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui
la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità
ed urgenza dell' opera pubblica è implicita nell'approvazione
del progetto, l'avviso di inizio del procedimento previsto
dall' art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 deve comunque precedere
l'atto dichiarativo della pubblica utilità, poiché è questo
che produce l'effetto di sottoporre il bene al regime della
espropriabilità, determinando l'affievolimento del diritto
di proprietà e ponendosi come presupposto dell'espropriazione.
Nel caso di specie, infatti, per come si è innanzi già ricordato,
la sola adozione della variante non è idonea a far conseguire
gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto
dell'opera approvata né a sorreggere gli ulteriori atti
della procedura ablativa, quale il decreto di occupazione
d'urgenza e quindi non si pone con riguardo a siffatta approvazione
di progetto di opera pubblica la cui dichiarazione di pubblica
utilità non è ancora efficace un problema di previa comunicazione
di avvio del procedimento. Le ineludibili esigenze di partecipazione
al procedimento dei soggetti interessati sono nel caso di
specie adeguatamente garantite non con il ricorso allo strumento
della previa comunicazione di avvio del procedimento, ma
con il ricorso alle speciali garanzie di pubblicità degli
atti e di intervento a mezzo di osservazioni nel procedimento
che sono previste dall’ordinamento di settore. A ben considerare,
infatti, l’approvazione di un progetto di opera pubblica
che in quanto implica variante ha comunque necessità dell’approvazione
regionale sostanzia essa stessa l’avvio del procedimento
ed è dunque sufficiente che di detta approvazione abbiano
contezza i soggetti interessati per poter compiutamente
esprimere, come peraltro avvenuto nel caso di specie, i
propri rilievi e le proprie osservazioni. La legge 7 agosto
1990 n. 241 non impone, infatti, necessariamente la propria
disciplina nell'ipotesi di procedimenti speciali o già normati,
ma deve orientare all'applicazione analogica di una disciplina
specifica allorché questa valga comunque ad assicurare il
giusto procedimento mediante l'attività partecipativa dei
soggetti interessati (cfr. T.A.R. Lazio, I Sezione, 20 dicembre
2002 n. 13285). E, comunque, l’approvazione del progetto
di opera pubblica, anche quando comporta la dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza in base a
norme statali e regionali, non deve essere preceduta dalle
formalità garantistiche di cui agli artt. 10 e 11 L. 22
ottobre 1971 n. 865, fermo restando che esse devono essere
compiute successivamente, nel corso del procedimento espropriativi
(cfr. T.A.R. Aosta, 20 settembre 2001 n. 102).
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2.6.5. In definitiva, il ricorso n. 4202
del 1994 è improcedibile con riferimento a tutti i ricorrenti,
di cui meglio in epigrafe, ad eccezione di Coccia Antonio,
Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore, con riferimento
ai quali ne va affermata la procedibilità e però la infondatezza
nel merito, con conseguente reiezione dello stesso.
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3.1. Come si è innanzi ricordato, i soli
ricorrenti Coccia Antonio, Frezza Salvatore e Simonelli
Salvatore hanno, rispettivamente con i ricorsi n. 2383/1996,
2381/1996 e 2385/1996, avversato l’approvazione regionale
della variante recata dall’approvazione del progetto di
opera pubblica nonché la delibera di Giunta municipale con
cui sono stati prorogati i termini di inizio e fine lavori
ed espropriazioni.
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3.2. Anche i detti ricorso sono infondati
e vanno, pertanto, respinti.
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3.2.1. Infondato, in fatto, è il primo motivo
di ricorso con cui i ricorrenti lamentano la mancata notifica
di atto con cui si comunica l’avvenuto adempimento degli
obblighi sanciti dall’art. 10 della legge n. 865 del 1971.
E ciò in quanto in data 4/5 luglio 1996 il Comune resistente
ha notificato ai ricorrenti l’avvenuto deposito di tutti
gli atti relativa alla procedura de quo.
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3.2.2. Affermano inoltre i ricorrenti la
illegittimità della delibera di Giunta municipale n. 140
del 3 settembre 1996 all’uopo esclusivamnete rilevando il
profilo della incompetenza. Si tratta della delibera con
cui sono stati prorogati i termini di inizio e compimento
della procedura espropriativi, la cui adozione, ad avviso
dei ricorrenti, sarebbe riservato al Consiglio comunale.
Il motivo di ricorso è infondato. Il Consiglio comunale,
com’è noto, è l’organo di indirizzo e di controllo politico
amministrativo dell’ente locale e dunque l’atto con cui
sono semplicemente prorogati i termini peraltro già fissati
da precedente delibera di Giunta municipale non può essere
fatto rientrare tra quelli di esclusiva competenza dell’organo
consiliare. Peraltro osserva il Collegio che i termini iniziali
per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'inizio della
procedura espropriativa, previsti dall' art. 13 L. 25 giugno
1865 n. 2359, hanno carattere ordinatorio, mentre quelli
finali, previsti dalla stessa norma, sono perentori; pertanto,
solo l'inosservanza di questi ultimi comporta la decadenza
della dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente
risorgere di diritti soggettivi in capo ai soggetti passivi
della procedura espropriativa, non altrimenti sacrificabili
se non con una nuova approvazione del progetto contenente
altra prefissione di termini.
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3.2.2. E così infondato risulta, in fatto,
il motivo di ricorso con cui si rileva che la realizzazione
dell’opera comporterebbe la demolizione di un bene storico,
il cd. pozzo saraceno detto “La Sena”. Del citato bene,
infatti, non è prevista la demolizione. Anzi, l’opera realizzata
ha comportato una sistemazione dell’area che lo circonda.
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3.2.3. Lamentano poi i ricorrenti una violazione
del parere geomorfologico acquisito sulla variante al programma
di fabbricazione. La censura è infondata. Ed infatti quei
lavori rilevati come primari ed urgenti e relativi alla
bonifica radicale della falesia sovrastante l’opera da realizzare
sono stati prontamente appaltati dall’Amministrazione per
come risulta dal carteggio in atti del giudizio. In altri
termini, non sussiste la denunciata violazione.
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3.2.4. Quanto poi al rilievo per cui il Comune
di Tropea risulta dotato del programma di fabbricazione
e non già di piano regolatore generale vale quanto osservato
in sede di esame del ricorso n. 4202 del 1994
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3.2.5. In definitiva, i ricorsi nn. 2381,
2383 e 2385 del 1996 vanno respinti poiché infondati.
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4.1. Il solo ricorrente Coccia Antonio ha
poi avversato con il ricorso n. 669 del 1997, l’occupazione
di urgenza delle aree di proprietà. Deve al riguardo il
Collegio rilevare che con nota del difensore del ricorrente
costituito per questo specifico giudizio e depositata alla
odierna pubblica udienza è stata dichiarata la sopravvenuta
carenza di interesse alla coltivazione del ricorso stesso
da parte del ricorrente. Il citato ricorso n. 669 del 1997
deve essere dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto
difetto di interesse per come sopra rappresentato in atti
del giudizio.
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5.1. Residua da esaminare, allora, il ricorso
n. 712 del 2002 con cui il solo ricorrente Coccia Antonio,
questa volta unitamente alla Sig.ra Francese Lidia Emma,
ha impugnato il decreto definitivo di esproprio.
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5.2. Il ricorso non è fondato e va, pertanto,
respinto.
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5.2.1. Infondato è il primo motivo di ricorso
con cui si deduce violazione di legge per l’omesso rispetto
del disposto degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.
Occupazione d'urgenza prime ed esproprio definitivo poi
sono la conseguenza giuridica necessaria della dichiarazione
di pubblica utilità; pertanto, ai fini della loro legittimità,
è irrilevante la mancanza della comunicazione di avvio del
relativo procedimento, mentre è eventualmente la violazione
delle garanzie partecipative che inficia la detta dichiarazione
che si ripercuote sugli atti successivi della procedura
(cfr. T.A.R. Salerno, 24 dicembre 2002 n. 2420).
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5.2.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso
con cui si deduce violazione di legge per l’omesso rispetto
del disposto dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865.
Giova al riguardo osservare che il ricorrente ha già tempestivamente
avversato, con le censure in quelle sedi dedotte, sia l’approvazione
del progetto di cui è questione che la relativa approvazione
regionale della variante recata dalla detta approvazione
di progetto che, infine, la delibera di proroga dei termini.
I relativi ricorsi sono stati, per come sopra consideratol
ritenuti infondati. Non può quindi il ricorrente, in occasione
dell’impugnativa del decreto di esproprio, articolare tardivamente
nuovi profili di censura avverso gli atti della procedura
espropriativi. Intangibile restando, quindi, la delibera
di Giunta recante proroga dei termini, risulta infondata
la censura concernente il mancato rispetto dei termini,
atteso che invece,a fronte della immissione in possesso
avvenuta in data 10 marzo 1997, il decreto espropriativi
è stato adottato il 26 febbraio 2002 e notificato agli intestatari
catastali prima del 10 marzo 2002, data in cui sarebbe scaduto
il termine di cinque anni stabilito dall’Amministrazione.
E. comunque, atteso che i ricorrenti lamentano la mancata
notifica del decreto di esproprio nell’indicato termine
del 10 marzo 2002, occorre rilevare che i decreto di espropriazione,
che ha effetto traslativo ex nunc della proprietà e determina
l'estinzione di tutti i diritti parziali aventi ad oggetto
il bene espropriato, è atto di natura non recettizia e produce
gli effetti che gli sono connaturati indipendentemente dalla
sua notifica al proprietario del bene oggetto dell'espropriazione
(cfr. T.A.R. Catania, 3 febbraio 2003 n. 160). In altri
termini, i decreto di espropriazione per pubblica utilità
ha natura di atto non recettizio e la notificazione non
ne costituisce elemento di perfezione né condizione di efficacia;
pertanto, la mancata notificazione al proprietario non lo
vizia, ma soltanto impedisce il decorso del termine di decadenza
per proporre i rimedi giurisdizionali consentiti dall'ordinamento
(cfr. Cons. Stato, IV Sez., 10 dicembre 1986 n. 831).
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5.2.3. Con ulteriore motivo di ricorso i
ricorrenti deducono violazione di legge per l’omesso rispetto
dell’art. 13 e dell’art. 12 terco comma della legge n. 865
del 1971, in particolare lamentando la mancata offerta agli
stessi ricorrenti dell’indennità provvisoria. Il motivo
di ricorso è infondato, atteso che determinazione ed offerta
della indennità di esproprio e di occupazione di urgenza
sono state eseguite come da determina del dirigente il competente
ufficio comunale del 13 febbraio 2002 e quindi notificate
agli intestatari catastali prima dell’adozione del decreto
di esproprio. Peraltro, l’indennità offerta è stata regolarmente
depositata presso la Cassa depositi e prestiti, giusta quietanza
di deposito n. 18 del 22 febbraio 2002. E comunque la mancata
o irregolare notificazione della detta determinazione ed
offerta non vizia il decreto di esproprio, piuttosto rilevando
per il decorso del termine prescritto per la proposizione
dell’opposizione alla stima della indennità.
5.2.4. In definitiva, anche il ricorso n. 712 del 2002 è
infondato e deve, pertanto, essere respinto.
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6. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni,
il Collegio dichiara il ricorso n. 4202 del 1994 improcedibile
per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere con riferimento
ai ricorrenti PUGLIESE Antonino, SIMONELLI Saverio di Domenico,
SIMONELLI Saverio fu Saverio, SIMONELLI Antonio fu Saverio,
SIMONELLI Antonio di Domenico, SIMONELLI Maria, SIMONELLI
Assunta, LA TORRE Ippolita e BARINI Alessandro e lo respinge
poiché infondato con riferimento ai restanti ricorrenti;
respinge i ricorsi n. 2381/1996, n. 2383/1996 e n. 2385/1996;
dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
a ricorrere il ricorso n. 699 del 1997 e respinge poiché
infondato il ricorso n. 712 del 2002
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6.2. Sussistono tuttavia giuste ragioni per
compensare integralmente fra le parti le spese del presente
giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria, riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, dichiara
il ricorso n. 4202 del 1994 improcedibile con riferimento
ai ricorrenti PUGLIESE Antonino, SIMONELLI Saverio di Domenico,
SIMONELLI Saverio fu Saverio, SIMONELLI Antonio fu Saverio,
SIMONELLI Antonio di Domenico, SIMONELLI Maria, SIMONELLI
Assunta, LA TORRE Ippolita e BARINI Alessandro e lo respinge
poiché infondato con riferimento ai restanti ricorrenti;
respinge i ricorsi n. 2381/1996, n. 2383/1996 e n. 2385/1996;
dichiara improcedibile il ricorso n. 699 del 1997 e respinge
poiché infondato il ricorso n. 712 del 2002.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 19
marzo 2004.
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ALDO FINATI, PRESIDENTE
SALVATORE MEZZACAPO, ESTENSORE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 APRILE 2004
BIAGIO DELFINO
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| Osservazioni su
T.A.R. CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I – sentenza 21 aprile
2004 n.935
| Con
la presente sentenza, il Tar Calabria affronta
la delicata questione rappresentata dal
rispetto della comunicazione di avvio del
procedimento in caso di approvazione di
un progetto di opera pubblica che comporti
variante allo strumento urbanistico, ai
sensi dell’art. 1 comma 5, l. 3 gennaio
1978 n.1.
A tal fine, giova rammentare che l’art.1
comma 5, l. n.1 del 1978 (oggi, abrogato
dall’art.58, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327)
prevede che “nel caso in cui le opere ricadano
su aree che negli strumenti urbanistici
approvati non sono destinate a pubblici
servizi oppure sono destinate a tipologie
di servizi diverse da quelle cui si riferiscono
le opere medesime e che sono regolamentate
con standard minimi da norme nazionali o
regionali, la deliberazione del consiglio
comunale di approvazione del progetto preliminare
e la deliberazione della giunta comunale
di approvazione del progetto definitivo
ed esecutivo costituiscono adozione di variante
degli strumenti stessi, non necessitano
di autorizzazione regionale preventiva e
vengono approvate con le modalità previste
dagli artt. 6 ss., l. 18 aprile 1962 n.167,
e successive modificazioni”.
Ad avviso del Tar, il principio secondo
cui, quando la dichiarazione di pubblica
utilità e di indifferibilità ed urgenza
dell'opera pubblica è implicita nell'approvazione
del progetto, l'avviso di inizio del procedimento
previsto dall'art.7, l. 7 agosto 1990 n.241,
deve precedere l'atto dichiarativo della
pubblica utilità, non trova applicazione
nelle suindicate fattispecie, in quanto
“la sola adozione della variante non è idonea
a far conseguire gli effetti di dichiarazione
di pubblica utilità del progetto dell'opera
approvata, né a sorreggere gli ulteriori
atti della procedura ablativa, quale il
decreto di occupazione d'urgenza e quindi
non si pone con riguardo a siffatta approvazione
di progetto di opera pubblica la cui dichiarazione
di pubblica utilità non è ancora efficace
un problema di previa comunicazione di avvio
del procedimento”.
Concludono i giudici osservando che, in
tali ipotesi, le ineludibili esigenze di
partecipazione al procedimento dei soggetti
interessati sono adeguatamente garantite
non con il ricorso allo strumento della
previa comunicazione di avvio del procedimento,
ma con il ricorso alle speciali garanzie
di pubblicità degli atti e di intervento
a mezzo di osservazioni nel procedimento
che sono previste dall’ordinamento di settore.
Tale soluzione è in linea con le tesi espresse
dal Consiglio di Stato con alcune sentenze
(non menzionate dal Collegio calabrese),
nelle quali sono state risolte analoghe
controversie, ritenendo che l’applicazione
delle garanzie procedimentali contemplate
dagli artt.6 ss., l. n.167 del 1962, comporta
che la dichiarazione implicita di pubblica
utilità connessa alla approvazione del progetto
risulta sorretta dal rispetto del principio
della partecipazione (Cons. Stato, sez.
IV, 15 dicembre 2000 n.6684, in Giur. it.
2001, 609; Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio
2000 n.3817, in Urbanistica e Appalti 2000,
1146).
In particolare, una parte degli adempimenti
in questione (deposito degli atti concernenti
il progetto dell’opera nella segreteria
comunale, affissione dell’avviso all’Albo
pretorio) consente la partecipazione degli
interessati al procedimento, eliminando
la necessità di formulare istanza di accesso
ai relativi documenti, mentre la previsione
di un riscontro alle osservazioni formulate
dai privati assicura l’effettività della
valutazione di tale apporto nelle scelte
della p.a..
Quest’orientamento, cui aderisce il Tar
calabrese con la presente sentenza, non
sembra però pacifico, in quanto altri giudici
amministrativi affermano la necessità di
rispettare, anche in siffatte fattispecie,
le garanzie poste dagli artt.7 ss., l. n.241
del 1990 (TAR Lazio, sez.II, 8 ottobre 2001
n.8271). |
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