| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 9 aprile 2004
n. 999
Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino
Est.
ATI Falaschi (Avv.Domenico Iaria) contro Comune di Lucca
(Avv. Giuseppe Morbidelli) e nei confronti Soc. CLUB (Avv.ti
Alessandra Di Lauro e Fabio Colzi) |
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1. Contratti della P.A. – Appalto di servizi
- Art. 11, comma 2, del D.Lgs. 157/95 – Indicazione delle
singole imprese che svolgeranno il servizio – Applicabilità
ai Consorzi – Non sussiste
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2. Contratti della P.A. – Artt. 6 l. 80/87,
e 97, comma 4, del D.P.R. 554/99 - Requisiti specifici richiesti
ai consorzi per la partecipazione alle gare in materia di
lavori pubblici - Natura di norme speciali – Servizi Pubblici
– Inapplicabilità
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3. Contratti della P.A. – Consorzi di imprese
– Raggruppamenti temporanei di imprese - Differenze
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1. In materia di appalti di servizi, l’art.
11, comma 2, del D.Lgs. 157/95, il quale prevede l’obbligo,
in sede di formulazione dell’offerta, per le imprese temporaneamente
raggruppate di indicare le specifiche imprese che svolgeranno
il servizio, non si applica anche ai Consorzi di imprese.
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2. Gli artt. 6 l. 80/87, e 97, comma 4, del
D.P.R. 554/99, che fissano i requisiti specifici richiesti
ai consorzi per la partecipazione alle gare in materia di
lavori pubblici, sono disposizioni che trovano la loro giustificazione
nella specificità dei requisiti di ordine tecnico e finanziario
previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici.
Pertanto, data la loro natura di norme speciali, non sono
suscettibili di interpretazione analogica e di conseguenza
non sono applicabili nel caso di servizi pubblici.
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3. I consorzi ed i raggruppamenti temporanei
di imprese sono due figure del tutto differenti : a) i primi
non presentano lo schema caratteristico del raggruppamento
temporaneo che distingue le imprese partecipanti tra mandanti
e mandatarie; b) i secondi – diversamente dai consorzi –
non danno vita ad un nuovo soggetto, dotato di propria autonomia,
in quanto costituiti al solo scopo di partecipare ad una
specifica gara d’appalto.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 999 REG. SENT. ANNO 2004
N. 1688 REG. RIC. ANNO 2003
N. 2014 REG. RIC. ANNO 2003
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
II^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sui ricorsi riuniti nn. 1688/2003 e 2014/2003
proposti
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dall’ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
LUCA FALSCHI S.R.L. / FALSCHI LUCA, rappresentata e
difesa dall’avv. Iaria Domenico ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Firenze, via de’Rondinelli n. 2;
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contro
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-il COMUNE DI LUCCA, in persona del
Sindaco p.t., per quanto riguarda il ric. n. 1688/2003,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Firenze, via Lamarmora n. 14, per quanto
riguarda il ric. n. 2014/2003, non costituitosi in giudizio;
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e nei confronti
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-della C.L.U.B. SOCIETA’ CONSORTILE PER
AZIONI, rappresentata e difesa per quanto riguarda il
ric. n. 1688/2003 dall’avv. Alessandra Di Lauro ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabio Colzi in Firenze,
via San Gallo n. 76 e quanto al ric. n. 2014/2003 dagli
avv.ti Alessandra Di Lauro e Fabio Colzi ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del secondo di tali difensori
in Firenze, via San Gallo n. 76;
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PER L‘ANNULLAMENTO
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quanto al ric. n. 1688/2003:
dell’atto di aggiudicazione provvisoria al consorzio controinteressato
dell’appalto del servizio di trasporto scolastico destinato
agli alunni delle scuole materne elementari e medie statali
del Comune di Lucca;
quanto al ric. n. 2014/2003:
degli atti di tale gara e precipuamente del provvedimento
n. 639, del 26 agosto 2003, con il quale il Dirigente del
Settore Dipartimentale Socio-Culturale-Educativo del Comune
di Lucca, aveva approvato tali atti ed aggiudicato l’appalto
al Consorzio controinteressato;
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Visti i ricorsi e le relative documentazioni;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della stazione
appaltante e del consorzio controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 - relatore
il Consigliere Vincenzo fiorentino - gli avv.ti Ivan Marrone
in sostituzione di D. Iaria, R. Farnetani in sostituzione
di G. Morbidelli e F. Colzi anche in sostituzione di A.
Di Lauro;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con bando di gara del 15 maggio 2003, in
esecuzione della delibera di giunta n. 111, del 18 aprile
2003 e della determinazione dirigenziale n. 17/326, del
29 aprile 2003, il comune di Lucca indiceva una gara per
l’aggiudicazione, con il sistema della licitazione privata
di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 17 marzo
1995 n. 157 e successive modificazioni, dell’"Appalto del
servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni delle
scuole materna, elementari e medie statali del comune di
Lucca".
Partecipavano alla gara l’Associazione Temporanea di Imprese
Luca Falaschi S.r.l./Falaschi Luca e la Società Consortile
per azioni C.L.U.B..
Come da relativo verbale del 2 luglio 2003, il maggior ribasso
(dell’8,32%) risultava proposto dal Consorzio C.L.U.B. a
fronte dell’1,562% del raggruppamento concorrente.
La Commissione di gara, preso atto che l’offerta presentata
dal suddetto Consorzio era superiore alla soglia di anomalia
si riservava di chiedere a questi “..... le giustificazioni
in merito agli elementi costitutivi dell’offerta”.
Nella seduta dell’11 luglio 2003, come da relativo verbale,
la Commissione di gara ritenute soddisfacenti le giustificazioni
fornite in ordine al ribasso offerto aggiudicava l’appalto
al Consorzio C.L.U.B..
Con atto notificato il 13 ottobre 2003 e depositato il 17
dello stesso mese (ricorso n. 1688/2003) l’Associazione
temporanea di Imprese Luca Falaschi S.r.l./Falschi Luca
adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento dell’atto
di aggiudicazione della gara alla società consortile C.L.U.B..
A fondamento dell’impugnativa venivano dedotti i seguenti
motivi: -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11,
comma 2° del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, eccesso di potere
per difetto di istruttoria, motivazione perplessa ed apodittica.
La Commissione avrebbe dovuto escludere dalla gara il consorzio
in quanto questo non avrebbe specificato, come invece previsto
dal suindicato art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157,
espressamente richiamato nel bando, le parti del servizio
che sarebbero state eseguite dai singoli consorziati.
Assumeva, infatti, al riguardo il raggruppamento ricorrente
che pur non essendo, a differenza di quanto accade per i
lavori pubblici, dove è prevista e disciplinata la partecipazione
anche dei consorzi, oltre che dei raggruppamenti temporanei
di imprese, rinvenibile per gli appalti pubblici di servizi
un’analoga specifica disciplina limitandosi il richiamato
D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, a regolamentare i soli raggruppamenti
di imprese, tale disciplina dovrebbe trovare applicazione
pure in presenza di un consorzio, dato che questo anche
nella forma di società di capitali, e per la sua stessa
natura, sarebbe del tutto assimilabile ad un raggruppamento
di imprese, specialmente se, in sede di partecipazione ad
una gara non possa dimostrare di possedere da solo i requisiti
previsti dal bando.
-Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, coma 2°
del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; eccesso di potere per difetto
di istruttoria motivazione perplessa ed apodittica. La commissione
ammettendo alla gara il Consorzio C.L.U.B. avrebbe disatteso
che questo non aveva da sè i requisiti prescritti dal bando
e non poteva che essere considerato alla stregua di un raggruppamento
di imprese.
Chiedeva infine il raggruppamento ricorrente la condanna
del comune al risarcimento del danno, anche in forma specifica
mediante l’aggiudicazione dell’appalto ad esso raggruppamento.
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 22 ottobre
2003 il comune intimato resistendo.
Si costituiva con atto del 5 novembre 2003 anche il Consorzio
controinteressato. La difesa del comune depositava, il 4
novembre 2003, propria memoria. Con atto recante motivi
aggiunti notificato il 14 novembre 2003 e depositato il
24 dello stesso mese (ricorso n. 2014/2003) l’Associazione
Temporanea di Impresa Luca Falaschi S.r.l./Falaschi Luca
impugnava gli atti della procedura di gara e precipuamente
il provvedimento n. 639, del 26 agosto 2003, con il quale
il dirigente del Settore Dipartimentale Socio-Culturale-Educativo
del comune di Lucca aveva approvato tali atti ed aggiudicato
l’appalto alla Società Consortile per azioni C.L.U.B..
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A fondamento dell’impugnativa il raggruppamento
ricorrente deduceva i seguenti motivi:
-Violazione e/o falsa applicazione del punto 12) del bando
di gara e dell’art. 11, comma 2°, del D.Lgs. 17 marzo 1995
n. 157; violazione del principio della par condicio; eccesso
di potere per violazione dei principi di imparzialità e
buon andamento della P.A.;
in subordine: questione di legittimità costituzionale sull’art.
11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 in relazione agli artt.
3, 41 e 97 Cost..
Il raggruppamento ricorrente, in particolare, riprendendo
quanto già dedotto con il ricorso introduttivo di giudizio
sul fatto che la società controinteressata, non avendo specificato
in sede di presentazione della offerta quali parti del servizio
sarebbero state eseguite dai singoli soci, sarebbe dovuta
essere esclusa dalla gara, sviluppava ulteriormente argomentazioni
a sostegno della tesi che la disposizione di cui al comma
2° dell’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, espressamente
richiamata dal punto 12 del bando, dovesse trovare, contrariamente
a quanto ritenuto dalla Commissione di gara, applicazione
anche nei confronti dei consorzi.
Parte ricorrente, subordinatamente alla eventualità che
dovesse ritenersi che il suindicato art. 11 prescrivesse
effettivamente un obbligo riferibile esclusivamente ai raggruppamenti
di imprese e non ai consorzi, sollevava questione di legittimità
costituzionale di tale articolo con riferimento agli artt.
3, 41 e 97 Cost..
-Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara quale
lex specialis della procedura; violazione e falsa applicazione
dei punti 13) e 14) del bando di gara; eccesso di potere
per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento
della P.A., contraddittorietà, disparità di trattamento,
travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.
Non avendo, secondo la prospettazione del raggruppamento
ricorrente, il Consorzio dimostrato il possesso dei requisiti
di “capacità tecnica” e quelli di “capacità economica e
finanziaria” rispettivamente previsti dai punti 13) e 14)
del bando, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere
alla sua esclusione.
-Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara quale
“lex specialis” della procedura; violazione e/o falsa applicazione
del punto 15) del bando di gara; violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; eccesso di
potere per violazione dei principi di imparzialità e buon
andamento della P.A.
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Il consorzio controinteressato sarebbe dovuto
essere escluso dalla procedura concorsuale essendosi limitato
a dimostrare di non trovarsi in una delle cause di esclusione
di cui all’art. 12 del D.Lgs. 17 maggio 1995 n. 157, unicamente
con riguardo al C.L.U.B. ed al suo rappresentante legale.
Chiedeva, infine, il raggruppamento ricorrente la condanna
del comune intimato al risarcimento del danno anche in forma
specifica.
Si costituivano in giudizio sia la stazione appaltante che
il consorzio controinteressato.
Le cause, passavano in decisione sulle memorie delle parti
alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004.
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D I R I T T O
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I ricorsi, in quanto strettamente connessi,
essendo stato, con il primo di tali ricorsi, impugnato il
verbale di aggiudicazione provvisoria della gara alla società
consortile controinteressata, e, con il secondo, impugnato
il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto
alla stessa società, possono essere riuniti, per ragioni
di economia processuale, ai fini di un esame congiunto.
Ed è peraltro da sottolineare che le censure formulate con
il primo ricorso sono state sostanzialmente riproposte con
la seconda impugnativa; impugnativa questa che rende ammissibile,
sotto il profilo processuale la pretesa azionata dal raggruppamento
ricorrente.
Il verbale di aggiudicazione provvisoria di una gara, infatti,
in quanto contenente una mera proposta di aggiudicazione,
è atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva
lesione dell’interesse della ditta che non è risultata vincitrice,
lesione che si verifica soltanto con l’aggiudicazione definitiva.
Pertanto se l’aggiudicazione provvisoria è stata impugnata
immediatamente ed autonomamente, la parte ha l’onere di
impugnare, (onere assolto nel caso di specie con il secondo
ricorso), pure la successiva aggiudicazione definitiva,
la quale non è mai atto meramente esecutivo e confermativo
in quanto, anche quando recepisce “in toto” i risultati
dell’aggiudicazione provvisoria, contiene una nuova autonoma
valutazione rispetto a quella provvisoria, pur facendo parte
della stessa sequenza procedimentale (cfr. Cons. St. VI
sez. 11 febbraio 2002 n. 785).
Ciò precisato può passarsi all’esame del merito della pretesa.
Come delineato in fatto con il primo ordine di censure il
raggruppamento ricorrente sostiene che la stazione appaltante
avrebbe dovuto procedere alla esclusione dalla gara della
Società Consortile per azioni C.L.U.B., in quanto questa
non avrebbe indicato in sede di formulazione dell’offerta
le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli
consorziati, in tal modo disattendendo il disposto di cui
all’art. 11, comma 2°, del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (articolo
espressamente richiamato dal punto 12﴿ del bando);
disposto che, secondo la prospettazione di esso raggruppamento
trarrebbe applicazione anche nei confronti dei consorzi.
L’assunto è privo di pregio.
L’art. 11, del suindicato D.Lgs., dopo aver previsto al
comma 1° che “Alle gare per l’aggiudicazione degli appalti
di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare
offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate”,
dispone, al comma 2°, che “L’offerta congiunta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese ...”.
Dal mero tenore letterale è di tutta evidenza come l’obbligo
di indicare le specifiche imprese che svolgeranno il servizio
riguardi esclusivamente le imprese temporaneamente raggruppate.
Significativa è la stessa intitolazione (“Raggruppamento
di imprese”) dell’articolo in questione.
Peraltro in nessuna parte del decreto si rinviene una norma
che imponga ai Consorzi tale indicazione, in sede di formulazione
dell’offerta.
La mancanza di una siffatta norma comprova come il legislatore
non abbia inteso prevedere l’obbligo per le società consortili
ed in materia di appalti di servizi, di specificare quali
parti del servizio sarebbero state eseguite dai singoli
consorziati.
Del resto, nemmeno può ritenersi, contrariamente a quanto
sostenuto dal raggruppamento ricorrente, che l’obbligo dei
consorzi di indicare i singoli consorziati che andranno
ad eseguire il servizio, trovi il supporto normativo nell’art.
6 della L. 17 febbraio 1987 n. 80 (Norme straordinarie per
l’accellerazione dell’esecuzione di opere pubbliche), ovvero
nell’art. 97, coma 4 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
(Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici); disposizioni queste, delle quali, la
prima, prevede che “I consorzi di imprese sono ammessi a
partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici
o di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste
per i raggruppamenti temporanei di imprese” e la seconda
che “Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini
della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla
normativa vigente possedute dalle singole imprese consorziate,
vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano
le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti
temporanei d’imprese”.
Trattasi, infatti, di disposizioni che trovano la loro giustificazione
nella specificità dei requisiti di ordine tecnico e finanziario
previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici;
disposizioni, che per la loro natura di norme speciali non
sono suscettibili di applicazione analogica. Le suindicate
disposizioni, peraltro, fissando i requisiti specifici richiesti
ai consorzi per la partecipazione alle gare in materia di
lavori pubblici dimostrano come sussistano marcate differenze
di struttura tra raggruppamenti di imprese e Consorzi.
Questi ultimi, difatti, non presentano lo schema caratteristico
del raggruppamento che distingue le imprese partecipanti
tra mandanti e mandatarie. Né, ed è una altra profonda differenza,
il raggruppamento di imprese – diversamente dal consorzio
– costituisce un nuovo soggetto dotato di propria autonomia,
venendo il raggruppamento costituito all’unico scopo di
partecipare ad una specifica gara d’appalto.
Nemmeno può ritenersi, come, invece, sostenuto dal raggruppamento
ricorrente, che l’obbligo di specificare le parti del servizio
che sarebbero state espletate dai singoli consorziati, trovi
il proprio presupposto nel punto 12 del bando.
Tale punto, si riferisce, infatti, esclusivamente ai raggruppamenti
di imprese omettendo ogni riferimento ai consorzi ed alle
società consortili; tant’è che anche la lettera di invito,
nel fissare le “condizioni di partecipazione” alla gara,
prevede soltanto, e nella eventualità di una loro partecipazione,
che i raggruppamenti indichino le parti del servizio che
le singole imprese avrebbero eseguito.
Né il bando, né la lettera di invito, che costituiscono
la legge di gara, sono state sul punto impugnate.
Peraltro, anche a voler ammettere, per mera ipotesi, che
la normativa speciale in materia di lavori pubblici, diretta
ad assimilare ai fini dell’ammissione alla gara i concorsi
ai raggruppamenti di imprese, possa trovare applicazione
anche in materia di appalti di servizi, la censura andrebbe,
comunque, disattesa.
Come affermato, infatti, in giurisprudenza, in tema di appalto
di servizi, l’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995
n. 157, a norma del quale il raggruppamento di imprese deve
indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna
impresa, non è requisito posto a pena di esclusione, ma
assume rilievo solo nel caso in cui il raggruppamento si
configuri di tipo verticale, cioè con scorporo di singole
parti, per le quali rispondono in solido solo l’impresa
esecutrice e quella mandataria, ma non anche nel caso di
raggruppamento di tipo orizzontale, nel quale tutte le imprese
sono responsabili dell’intero importo (cfr. Cons. st. VI
sez. 4 gennaio 2002 n. 35). E, nel caso di specie, volendo
comparare (sempre in via di mera ipotesi, attese le nette
differenze esistenti tra le due figure) i consorzi ai raggruppamenti
di imprese, tale comparazione potrebbe avvenire, dato che
i consorzi rappresentano una integrazione di tipo orizzontale
nella quale le obbligazioni vengono contratte per tutti
i consociati, solo con un raggruppamento di imprese di tipo
orizzontale.
Le censure esaminate sono peraltro infondate anche in punto
di fatto. Dalla offerta presentata dal consorzio controinteressato
ed assunta al numero di protocollo 26754, del 10 giugno
2003, si rileva, infatti, quali sono i consorziati che avrebbero
eseguito il servizio.
Al punto 6 dell’offerta, invero, il Consorzio, dopo aver
espressamente dichiarato di essere in possesso dei requisiti
di cui al “D.M. 20.12.1991 n. 448, sull’accesso alla professione
di trasportatore nella persona del Direttore di Esercizio....”
ha indicato, ripartendone i relativi nominativi, i “soci
che concorrono allo svolgimento dei servizi di trasporto
in possesso del titolo per l’acceso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada in base al D.M. 20.12.1991
n. 448”; soci che, come risulta dagli atti di causa, sono
quelli che detengono il capitale sociale della “C.L.U.B.
S.c.p.A.S.” e che, quindi, ne esauriscono la compagine sociale.
Al punto 7 dell’offerta vengono, inoltre, elencati i mezzi
nella disponibilità dei suddetti soci.
Le considerazioni svolte in sede di esame del motivo ed
in particolare le rilevate profonde differenze esistenti
tra i consorzi ed i raggruppamenti, che giustificano la
diversità di disciplina cui tali figure soggiacciono, porta
a disattendere anche la questione di legittimità costituzionale
sollevata da parte ricorrente nei confronti dell’art. 11
del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157. La già accennata caratteristica
della Società Consortile per Azioni C.L.U.B., data dal fatto
che questa è stata costituita da più consorziati che hanno
convenuto di operare congiuntamente dando, in tal modo,
luogo ad un nuovo soggetto, dotato di propria autonomia,
induce a disattendere anche il secondo mezzo di gravame
con il quale il raggruppamento ricorrente sostiene che la
società, proprio in quanto Consorzio, e non raggruppamento
non avrebbe potuto far valere, ai fini dell’ammissione alla
gara i requisiti posseduti dai singoli consorziati.
E’ infatti da tenere presente che come rilevasi dall’atto
costitutivo (art. 3) e dallo statuto (art. 4), l’oggetto
della società consortile C.L.U.B., riguarda la disciplina,
lo svolgimento ed il coordinamento delle seguenti attività:
“l’esercizio di servizi di linea per il trasporto di persone
e cose; l’esercizio di servizi di noleggio con conducente;
l’esercizi di trasporto scolastici; l’esercizio di servizi
di trasporto di persone di ridotta capacità motoria; l’esercizio
di servizi di trasporto di persone a domanda; la realizzazione
e gestioni di sistemi di trasporto; lo svolgimento di ogni
altra attività correlata al mercato della mobilità di persone”.
Lo statuto precisa al riguardo (sempre all’art. 4), che
“la società potrà svolgere le attività di cui sopra anche
in concessione, provvedendo se nel caso alla loro esecuzione
tramite i soci consorziati”. A norma dello statuto, quindi,
la società può essere diretta affidataria di concessioni
per lo svolgimento dei suindicati servizi, che potranno
essere, (“se nel caso”) svolti dai soci consorziati.
Ed in tal caso, pur non essendosi in presenza di un raggruppamento
di imprese i requisiti di partecipazione alla gara possono
essere posseduti dai soci consorziati.
Del resto la giurisprudenza si è espressa nel senso che
“i requisiti tecnici delle imprese consorziati vanno accertati
in relazione alle singole imprese come individuate dal contratto
costitutivo del consorzio e non già in relazione all’autonomo
centro di imputazione individuato nel consorzio in quanto
tale” (cfr. Cons. St. V sez. 24 ottobre 2000 n. 5679).
E’, infondato, infine, anche il terzo ed ultimo mezzo di
gravame, con il quale si sostiene che il Consorzio sarebbe
dovuto essere escluso dalla gara essendosi limitato a dimostrare
di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste
dall’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, unicamente
con riguardo al consorzio ed al suo legale rappresentante
e non con riguardo a tutte le imprese consorziate.
Va, infatti, da rilevare che dovendo i requisiti previsti
dal suindicato art. 12, essere posseduti da coloro che sono
legittimati ad impegnare il soggetto verso l’esterno è evidente,
come, quindi, nel caso di consorzio, attesa la sua natura
(soggetto dotato di propria autonomia) sia sufficiente la
dichiarazione solo del suo rappresentante legale.
Concludendo, i ricorsi, vanno respinti.
Le spese ed onorari di causa, liquidati come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Va al riguardo precisato che il dispositivo della presente
sentenza, pubblicato in data 26 febbraio 2004, che, peraltro
non mutava la sostanza della sentenza medesima, deve ritenersi
viziato da errore materiale e va, pertanto, rettificato
sostituendo nella frase “condanna la stazione appaltante
al pagamento delle spese” la locuzione “stazione appaltante”
con la locuzione “il raggruppamento ricorrente”.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sui
ricorsi in epigrafe, li respinge;
condanna il raggruppamento ricorrente al pagamento delle
spese ed onorari di causa liquidati in complessivi €. 4.000,00
(quattromila) oltre accessori di legge, di cui la metà in
favore della stazione appaltante e la restante metà in favore
della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 24 febbraio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. STEFANO TOSCHEI - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 APRILE 2004
Firenze, lì 9 aprile 2004
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