Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2004 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 9 aprile 2004 n. 999
Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est.
ATI Falaschi (Avv.Domenico Iaria) contro Comune di Lucca (Avv. Giuseppe Morbidelli) e nei confronti Soc. CLUB (Avv.ti Alessandra Di Lauro e Fabio Colzi)


1. Contratti della P.A. – Appalto di servizi - Art. 11, comma 2, del D.Lgs. 157/95 – Indicazione delle singole imprese che svolgeranno il servizio – Applicabilità ai Consorzi – Non sussiste

 

2. Contratti della P.A. – Artt. 6 l. 80/87, e 97, comma 4, del D.P.R. 554/99 - Requisiti specifici richiesti ai consorzi per la partecipazione alle gare in materia di lavori pubblici - Natura di norme speciali – Servizi Pubblici – Inapplicabilità

 

3. Contratti della P.A. – Consorzi di imprese – Raggruppamenti temporanei di imprese - Differenze

1. In materia di appalti di servizi, l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 157/95, il quale prevede l’obbligo, in sede di formulazione dell’offerta, per le imprese temporaneamente raggruppate di indicare le specifiche imprese che svolgeranno il servizio, non si applica anche ai Consorzi di imprese.

 

2. Gli artt. 6 l. 80/87, e 97, comma 4, del D.P.R. 554/99, che fissano i requisiti specifici richiesti ai consorzi per la partecipazione alle gare in materia di lavori pubblici, sono disposizioni che trovano la loro giustificazione nella specificità dei requisiti di ordine tecnico e finanziario previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici. Pertanto, data la loro natura di norme speciali, non sono suscettibili di interpretazione analogica e di conseguenza non sono applicabili nel caso di servizi pubblici.

 

3. I consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese sono due figure del tutto differenti : a) i primi non presentano lo schema caratteristico del raggruppamento temporaneo che distingue le imprese partecipanti tra mandanti e mandatarie; b) i secondi – diversamente dai consorzi – non danno vita ad un nuovo soggetto, dotato di propria autonomia, in quanto costituiti al solo scopo di partecipare ad una specifica gara d’appalto.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 999 REG. SENT. ANNO 2004
N. 1688 REG. RIC. ANNO 2003
N. 2014 REG. RIC. ANNO 2003

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
II^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sui ricorsi riuniti nn. 1688/2003 e 2014/2003 proposti

 

dall’ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE LUCA FALSCHI S.R.L. / FALSCHI LUCA, rappresentata e difesa dall’avv. Iaria Domenico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via de’Rondinelli n. 2;

 

contro

 

-il COMUNE DI LUCCA, in persona del Sindaco p.t., per quanto riguarda il ric. n. 1688/2003, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora n. 14, per quanto riguarda il ric. n. 2014/2003, non costituitosi in giudizio;

 

e nei confronti

 

-della C.L.U.B. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, rappresentata e difesa per quanto riguarda il ric. n. 1688/2003 dall’avv. Alessandra Di Lauro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabio Colzi in Firenze, via San Gallo n. 76 e quanto al ric. n. 2014/2003 dagli avv.ti Alessandra Di Lauro e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo di tali difensori in Firenze, via San Gallo n. 76;

 

PER L‘ANNULLAMENTO

 

quanto al ric. n. 1688/2003:
dell’atto di aggiudicazione provvisoria al consorzio controinteressato dell’appalto del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni delle scuole materne elementari e medie statali del Comune di Lucca;
quanto al ric. n. 2014/2003:
degli atti di tale gara e precipuamente del provvedimento n. 639, del 26 agosto 2003, con il quale il Dirigente del Settore Dipartimentale Socio-Culturale-Educativo del Comune di Lucca, aveva approvato tali atti ed aggiudicato l’appalto al Consorzio controinteressato;

 

Visti i ricorsi e le relative documentazioni;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della stazione appaltante e del consorzio controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 - relatore il Consigliere Vincenzo fiorentino - gli avv.ti Ivan Marrone in sostituzione di D. Iaria, R. Farnetani in sostituzione di G. Morbidelli e F. Colzi anche in sostituzione di A. Di Lauro;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con bando di gara del 15 maggio 2003, in esecuzione della delibera di giunta n. 111, del 18 aprile 2003 e della determinazione dirigenziale n. 17/326, del 29 aprile 2003, il comune di Lucca indiceva una gara per l’aggiudicazione, con il sistema della licitazione privata di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e successive modificazioni, dell’"Appalto del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni delle scuole materna, elementari e medie statali del comune di Lucca".
Partecipavano alla gara l’Associazione Temporanea di Imprese Luca Falaschi S.r.l./Falaschi Luca e la Società Consortile per azioni C.L.U.B..
Come da relativo verbale del 2 luglio 2003, il maggior ribasso (dell’8,32%) risultava proposto dal Consorzio C.L.U.B. a fronte dell’1,562% del raggruppamento concorrente.
La Commissione di gara, preso atto che l’offerta presentata dal suddetto Consorzio era superiore alla soglia di anomalia si riservava di chiedere a questi “..... le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta”.
Nella seduta dell’11 luglio 2003, come da relativo verbale, la Commissione di gara ritenute soddisfacenti le giustificazioni fornite in ordine al ribasso offerto aggiudicava l’appalto al Consorzio C.L.U.B..
Con atto notificato il 13 ottobre 2003 e depositato il 17 dello stesso mese (ricorso n. 1688/2003) l’Associazione temporanea di Imprese Luca Falaschi S.r.l./Falschi Luca adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento dell’atto di aggiudicazione della gara alla società consortile C.L.U.B..
A fondamento dell’impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi: -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 2° del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione perplessa ed apodittica.
La Commissione avrebbe dovuto escludere dalla gara il consorzio in quanto questo non avrebbe specificato, come invece previsto dal suindicato art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, espressamente richiamato nel bando, le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli consorziati.
Assumeva, infatti, al riguardo il raggruppamento ricorrente che pur non essendo, a differenza di quanto accade per i lavori pubblici, dove è prevista e disciplinata la partecipazione anche dei consorzi, oltre che dei raggruppamenti temporanei di imprese, rinvenibile per gli appalti pubblici di servizi un’analoga specifica disciplina limitandosi il richiamato D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, a regolamentare i soli raggruppamenti di imprese, tale disciplina dovrebbe trovare applicazione pure in presenza di un consorzio, dato che questo anche nella forma di società di capitali, e per la sua stessa natura, sarebbe del tutto assimilabile ad un raggruppamento di imprese, specialmente se, in sede di partecipazione ad una gara non possa dimostrare di possedere da solo i requisiti previsti dal bando.
-Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, coma 2° del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; eccesso di potere per difetto di istruttoria motivazione perplessa ed apodittica. La commissione ammettendo alla gara il Consorzio C.L.U.B. avrebbe disatteso che questo non aveva da sè i requisiti prescritti dal bando e non poteva che essere considerato alla stregua di un raggruppamento di imprese.
Chiedeva infine il raggruppamento ricorrente la condanna del comune al risarcimento del danno, anche in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto ad esso raggruppamento.
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 22 ottobre 2003 il comune intimato resistendo.
Si costituiva con atto del 5 novembre 2003 anche il Consorzio controinteressato. La difesa del comune depositava, il 4 novembre 2003, propria memoria. Con atto recante motivi aggiunti notificato il 14 novembre 2003 e depositato il 24 dello stesso mese (ricorso n. 2014/2003) l’Associazione Temporanea di Impresa Luca Falaschi S.r.l./Falaschi Luca impugnava gli atti della procedura di gara e precipuamente il provvedimento n. 639, del 26 agosto 2003, con il quale il dirigente del Settore Dipartimentale Socio-Culturale-Educativo del comune di Lucca aveva approvato tali atti ed aggiudicato l’appalto alla Società Consortile per azioni C.L.U.B..

 

A fondamento dell’impugnativa il raggruppamento ricorrente deduceva i seguenti motivi:
-Violazione e/o falsa applicazione del punto 12) del bando di gara e dell’art. 11, comma 2°, del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; violazione del principio della par condicio; eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.;
in subordine: questione di legittimità costituzionale sull’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 in relazione agli artt. 3, 41 e 97 Cost..
Il raggruppamento ricorrente, in particolare, riprendendo quanto già dedotto con il ricorso introduttivo di giudizio sul fatto che la società controinteressata, non avendo specificato in sede di presentazione della offerta quali parti del servizio sarebbero state eseguite dai singoli soci, sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara, sviluppava ulteriormente argomentazioni a sostegno della tesi che la disposizione di cui al comma 2° dell’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, espressamente richiamata dal punto 12 del bando, dovesse trovare, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione di gara, applicazione anche nei confronti dei consorzi.
Parte ricorrente, subordinatamente alla eventualità che dovesse ritenersi che il suindicato art. 11 prescrivesse effettivamente un obbligo riferibile esclusivamente ai raggruppamenti di imprese e non ai consorzi, sollevava questione di legittimità costituzionale di tale articolo con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost..
-Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara quale lex specialis della procedura; violazione e falsa applicazione dei punti 13) e 14) del bando di gara; eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.
Non avendo, secondo la prospettazione del raggruppamento ricorrente, il Consorzio dimostrato il possesso dei requisiti di “capacità tecnica” e quelli di “capacità economica e finanziaria” rispettivamente previsti dai punti 13) e 14) del bando, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla sua esclusione.
-Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara quale “lex specialis” della procedura; violazione e/o falsa applicazione del punto 15) del bando di gara; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

 

Il consorzio controinteressato sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura concorsuale essendosi limitato a dimostrare di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 17 maggio 1995 n. 157, unicamente con riguardo al C.L.U.B. ed al suo rappresentante legale.
Chiedeva, infine, il raggruppamento ricorrente la condanna del comune intimato al risarcimento del danno anche in forma specifica.
Si costituivano in giudizio sia la stazione appaltante che il consorzio controinteressato.
Le cause, passavano in decisione sulle memorie delle parti alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004.

 

D I R I T T O

 

I ricorsi, in quanto strettamente connessi, essendo stato, con il primo di tali ricorsi, impugnato il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara alla società consortile controinteressata, e, con il secondo, impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla stessa società, possono essere riuniti, per ragioni di economia processuale, ai fini di un esame congiunto. Ed è peraltro da sottolineare che le censure formulate con il primo ricorso sono state sostanzialmente riproposte con la seconda impugnativa; impugnativa questa che rende ammissibile, sotto il profilo processuale la pretesa azionata dal raggruppamento ricorrente.
Il verbale di aggiudicazione provvisoria di una gara, infatti, in quanto contenente una mera proposta di aggiudicazione, è atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’interesse della ditta che non è risultata vincitrice, lesione che si verifica soltanto con l’aggiudicazione definitiva.
Pertanto se l’aggiudicazione provvisoria è stata impugnata immediatamente ed autonomamente, la parte ha l’onere di impugnare, (onere assolto nel caso di specie con il secondo ricorso), pure la successiva aggiudicazione definitiva, la quale non è mai atto meramente esecutivo e confermativo in quanto, anche quando recepisce “in toto” i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, contiene una nuova autonoma valutazione rispetto a quella provvisoria, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale (cfr. Cons. St. VI sez. 11 febbraio 2002 n. 785).
Ciò precisato può passarsi all’esame del merito della pretesa.
Come delineato in fatto con il primo ordine di censure il raggruppamento ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla esclusione dalla gara della Società Consortile per azioni C.L.U.B., in quanto questa non avrebbe indicato in sede di formulazione dell’offerta le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli consorziati, in tal modo disattendendo il disposto di cui all’art. 11, comma 2°, del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (articolo espressamente richiamato dal punto 12﴿ del bando); disposto che, secondo la prospettazione di esso raggruppamento trarrebbe applicazione anche nei confronti dei consorzi.
L’assunto è privo di pregio.
L’art. 11, del suindicato D.Lgs., dopo aver previsto al comma 1° che “Alle gare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate”, dispone, al comma 2°, che “L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese ...”.
Dal mero tenore letterale è di tutta evidenza come l’obbligo di indicare le specifiche imprese che svolgeranno il servizio riguardi esclusivamente le imprese temporaneamente raggruppate. Significativa è la stessa intitolazione (“Raggruppamento di imprese”) dell’articolo in questione.
Peraltro in nessuna parte del decreto si rinviene una norma che imponga ai Consorzi tale indicazione, in sede di formulazione dell’offerta.
La mancanza di una siffatta norma comprova come il legislatore non abbia inteso prevedere l’obbligo per le società consortili ed in materia di appalti di servizi, di specificare quali parti del servizio sarebbero state eseguite dai singoli consorziati.
Del resto, nemmeno può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal raggruppamento ricorrente, che l’obbligo dei consorzi di indicare i singoli consorziati che andranno ad eseguire il servizio, trovi il supporto normativo nell’art. 6 della L. 17 febbraio 1987 n. 80 (Norme straordinarie per l’accellerazione dell’esecuzione di opere pubbliche), ovvero nell’art. 97, coma 4 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici); disposizioni queste, delle quali, la prima, prevede che “I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese” e la seconda che “Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente possedute dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei d’imprese”.
Trattasi, infatti, di disposizioni che trovano la loro giustificazione nella specificità dei requisiti di ordine tecnico e finanziario previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici; disposizioni, che per la loro natura di norme speciali non sono suscettibili di applicazione analogica. Le suindicate disposizioni, peraltro, fissando i requisiti specifici richiesti ai consorzi per la partecipazione alle gare in materia di lavori pubblici dimostrano come sussistano marcate differenze di struttura tra raggruppamenti di imprese e Consorzi.
Questi ultimi, difatti, non presentano lo schema caratteristico del raggruppamento che distingue le imprese partecipanti tra mandanti e mandatarie. Né, ed è una altra profonda differenza, il raggruppamento di imprese – diversamente dal consorzio – costituisce un nuovo soggetto dotato di propria autonomia, venendo il raggruppamento costituito all’unico scopo di partecipare ad una specifica gara d’appalto.
Nemmeno può ritenersi, come, invece, sostenuto dal raggruppamento ricorrente, che l’obbligo di specificare le parti del servizio che sarebbero state espletate dai singoli consorziati, trovi il proprio presupposto nel punto 12 del bando.
Tale punto, si riferisce, infatti, esclusivamente ai raggruppamenti di imprese omettendo ogni riferimento ai consorzi ed alle società consortili; tant’è che anche la lettera di invito, nel fissare le “condizioni di partecipazione” alla gara, prevede soltanto, e nella eventualità di una loro partecipazione, che i raggruppamenti indichino le parti del servizio che le singole imprese avrebbero eseguito.
Né il bando, né la lettera di invito, che costituiscono la legge di gara, sono state sul punto impugnate.
Peraltro, anche a voler ammettere, per mera ipotesi, che la normativa speciale in materia di lavori pubblici, diretta ad assimilare ai fini dell’ammissione alla gara i concorsi ai raggruppamenti di imprese, possa trovare applicazione anche in materia di appalti di servizi, la censura andrebbe, comunque, disattesa.
Come affermato, infatti, in giurisprudenza, in tema di appalto di servizi, l’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, a norma del quale il raggruppamento di imprese deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa, non è requisito posto a pena di esclusione, ma assume rilievo solo nel caso in cui il raggruppamento si configuri di tipo verticale, cioè con scorporo di singole parti, per le quali rispondono in solido solo l’impresa esecutrice e quella mandataria, ma non anche nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, nel quale tutte le imprese sono responsabili dell’intero importo (cfr. Cons. st. VI sez. 4 gennaio 2002 n. 35). E, nel caso di specie, volendo comparare (sempre in via di mera ipotesi, attese le nette differenze esistenti tra le due figure) i consorzi ai raggruppamenti di imprese, tale comparazione potrebbe avvenire, dato che i consorzi rappresentano una integrazione di tipo orizzontale nella quale le obbligazioni vengono contratte per tutti i consociati, solo con un raggruppamento di imprese di tipo orizzontale.
Le censure esaminate sono peraltro infondate anche in punto di fatto. Dalla offerta presentata dal consorzio controinteressato ed assunta al numero di protocollo 26754, del 10 giugno 2003, si rileva, infatti, quali sono i consorziati che avrebbero eseguito il servizio.
Al punto 6 dell’offerta, invero, il Consorzio, dopo aver espressamente dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al “D.M. 20.12.1991 n. 448, sull’accesso alla professione di trasportatore nella persona del Direttore di Esercizio....” ha indicato, ripartendone i relativi nominativi, i “soci che concorrono allo svolgimento dei servizi di trasporto in possesso del titolo per l’acceso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada in base al D.M. 20.12.1991 n. 448”; soci che, come risulta dagli atti di causa, sono quelli che detengono il capitale sociale della “C.L.U.B. S.c.p.A.S.” e che, quindi, ne esauriscono la compagine sociale.
Al punto 7 dell’offerta vengono, inoltre, elencati i mezzi nella disponibilità dei suddetti soci.
Le considerazioni svolte in sede di esame del motivo ed in particolare le rilevate profonde differenze esistenti tra i consorzi ed i raggruppamenti, che giustificano la diversità di disciplina cui tali figure soggiacciono, porta a disattendere anche la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente nei confronti dell’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157. La già accennata caratteristica della Società Consortile per Azioni C.L.U.B., data dal fatto che questa è stata costituita da più consorziati che hanno convenuto di operare congiuntamente dando, in tal modo, luogo ad un nuovo soggetto, dotato di propria autonomia, induce a disattendere anche il secondo mezzo di gravame con il quale il raggruppamento ricorrente sostiene che la società, proprio in quanto Consorzio, e non raggruppamento non avrebbe potuto far valere, ai fini dell’ammissione alla gara i requisiti posseduti dai singoli consorziati.
E’ infatti da tenere presente che come rilevasi dall’atto costitutivo (art. 3) e dallo statuto (art. 4), l’oggetto della società consortile C.L.U.B., riguarda la disciplina, lo svolgimento ed il coordinamento delle seguenti attività: “l’esercizio di servizi di linea per il trasporto di persone e cose; l’esercizio di servizi di noleggio con conducente; l’esercizi di trasporto scolastici; l’esercizio di servizi di trasporto di persone di ridotta capacità motoria; l’esercizio di servizi di trasporto di persone a domanda; la realizzazione e gestioni di sistemi di trasporto; lo svolgimento di ogni altra attività correlata al mercato della mobilità di persone”.
Lo statuto precisa al riguardo (sempre all’art. 4), che “la società potrà svolgere le attività di cui sopra anche in concessione, provvedendo se nel caso alla loro esecuzione tramite i soci consorziati”. A norma dello statuto, quindi, la società può essere diretta affidataria di concessioni per lo svolgimento dei suindicati servizi, che potranno essere, (“se nel caso”) svolti dai soci consorziati.
Ed in tal caso, pur non essendosi in presenza di un raggruppamento di imprese i requisiti di partecipazione alla gara possono essere posseduti dai soci consorziati.
Del resto la giurisprudenza si è espressa nel senso che “i requisiti tecnici delle imprese consorziati vanno accertati in relazione alle singole imprese come individuate dal contratto costitutivo del consorzio e non già in relazione all’autonomo centro di imputazione individuato nel consorzio in quanto tale” (cfr. Cons. St. V sez. 24 ottobre 2000 n. 5679).
E’, infondato, infine, anche il terzo ed ultimo mezzo di gravame, con il quale si sostiene che il Consorzio sarebbe dovuto essere escluso dalla gara essendosi limitato a dimostrare di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, unicamente con riguardo al consorzio ed al suo legale rappresentante e non con riguardo a tutte le imprese consorziate.
Va, infatti, da rilevare che dovendo i requisiti previsti dal suindicato art. 12, essere posseduti da coloro che sono legittimati ad impegnare il soggetto verso l’esterno è evidente, come, quindi, nel caso di consorzio, attesa la sua natura (soggetto dotato di propria autonomia) sia sufficiente la dichiarazione solo del suo rappresentante legale.
Concludendo, i ricorsi, vanno respinti.
Le spese ed onorari di causa, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va al riguardo precisato che il dispositivo della presente sentenza, pubblicato in data 26 febbraio 2004, che, peraltro non mutava la sostanza della sentenza medesima, deve ritenersi viziato da errore materiale e va, pertanto, rettificato sostituendo nella frase “condanna la stazione appaltante al pagamento delle spese” la locuzione “stazione appaltante” con la locuzione “il raggruppamento ricorrente”.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li respinge;
condanna il raggruppamento ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi €. 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge, di cui la metà in favore della stazione appaltante e la restante metà in favore della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 24 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. STEFANO TOSCHEI - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 APRILE 2004
Firenze, lì 9 aprile 2004

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina