| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 16 aprile 2004
n. 3312
Pres. Corsaro, Est. Fantini;
Comune di Castelnuovo di Garda (Avv. Girardini) c. Ministero
delle Infrastrutture; C.I.P.E.; Ministero dell’Ambiente;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Rete Ferroviaria
Italiana R.F.I. S.p.A. (Avv. Medugno); Regione Veneto (Avv.
Morra e Manzi); Provincia di Verona; Italfer S.p.A. e T.A.V.
S.p.A |
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1. Pubblica amministrazione – Procedimento
amministrativo – Conferenza di servizi in materia
di LL.PP. ex art.14 bis, II comma, L.241/90 come modificato
dalla L.340/00 – Natura giuridica
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2. Pubblica amministrazione – Procedimento
amministrativo – Conferenza di servizi in materia
di LL.PP. – Progetto redatto antecedentemente alla
legge obiettivo 443/2001 con successiva emanazione del D.lgs.190/2002
– Regime transitorio – Opzione per l’avvio
delle procedure previste dal D.lgs. 190/02 – Carattere
autonomo e lesivo del progetto preliminare ai fini della
sua impugnazione – Esclusione prima dell’approvazione
ad opera del C.I.P.E.
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1.
La conferenza di servizi in materia di lavori pubblici
di cui all’art. 14 bis, II comma, della legge 7/8/1990,
n.242 (nel testo sostituito dall’art.10 della legge
24/11/200, n.340) ha ad oggetto progetti preliminari e ad
essa non sono applicabili i paradigmi della conferenza di
servizi istruttoria o di quella decisoria.
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2. In riferimento ad un progetto redatto antecedentemente
alla legge obiettivo 190/02, qualora il soggetto aggiudicatore
abbia optato per la procedura ivi contemplata, l’innesto
della nuova disciplina sul pregresso regime procedimentale,
giustifica la richiesta di conclusione della conferenza
di servizi e conferma, altresì, il carattere non
autonomo del progetto che pertanto è privo del requisito
della lesività ai fini della sua eventuale impugnazione.
A tal fine occorrerà attendere l’approvazione
ad opera del C.I.P.E.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sezione Terza Ter
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Composto dai Magistrati: Francesco CORSARO
- Presidente; Silvestro Maria RUSSO - Componente; Stefano
FANTINI - Componente relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6485 del 2003 Reg. Gen. proposto
dal
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Comune di Castelnuovo del Garda, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dallo Avv. Rosa Maria Ghirardini ed elettivamente domiciliato
in Roma, alla Via Eleonora Fonseca Pimentel n. 2, presso
lo studio dell’Avv. Michele Costa;
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CONTRO
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- Ministero delle Infrastrutture,
in persona del Ministo pro tempore;
- C.I.P.E., in persona del legale rappresentante
pro tempore;
- Ministero dell’Ambiente, in persona del Ministro
pro tempore;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in
persona del Ministro pro tempore;
tutti rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso cui sono pure legalmente domiciliati,
alla Via dei Portoghesi n. 12;
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- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avv. Luigi Medugno, presso il quale è elettivamente
domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 12;
- Regione Veneto, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Romano
Morra e Luigi Manzi, presso il secondo dei quali è elettivamente
domiciliata in Roma, alla Via Confalonieri n. 5;
- Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
- Italferr S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
- T.A.V. S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento
- del verbale della conferenza di servizi del 19/12/2002
relativa al quadruplicamento ferroviario veloce Torino –
Milano – Venezia, tratta Milano – Verona, notificato al
Comune di Castelnuovo del Garda in data 15/4/2003 prot.
n. 7282;
- della deliberazione del C.I.P.E. del 21/12/2001, n. 121
con cui l’opera ferroviaria relativa al quadruplicamento
veloce Torino – Milano – Venezia, tratta Milano – Verona,
è stata inclusa nel primo programma delle infrastrutture
strategiche;
- per quanto occorrere possa, di ogni altro provvedimento
conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri
intimati, della R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.,
nonché della Regione Veneto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 25.3.2004, il Primo
Ref. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Ghirardini per il ricorrente, l’Avv. Medugno
per la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., l’Avv. Manzi per
la Regione Veneto, nonchè l’Avv. dello Stato Linda per le
Amministrazioni statali;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Con atto notificato nei giorni 11/6/03 e
seguenti e depositato il successivo 23/6 il Comune di Castelnuovo
del Garda ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, concernenti
il progetto relativo al quadruplicamento ferroviario veloce
Torino – Venezia, ed in particolare la tratta Milano – Verona,
chiedendone l’annullamento.
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Deduce a fondamento del ricorso i seguenti
motivi di diritto :
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1) Violazione e falsa applicazione dell’art.
13 della legge 25/6/1865, n. 2365; art. 1 della legge 3/1/1978,
n. 1; violazione dell’art. 25 della legge n. 210/1985 e
dell’art. 14, comma IV bis, della legge n. 359/92, degli
artt. 3 e 16 del D.lgs. 20/8/2002, n. 190. Eccesso di potere
per sviamento, violazione di principi costituzionali in
tema di buona amministrazione.
La decisione di realizzare in Italia un sistema di linee
ferroviarie ad alta velocità risale al D.M. 30/4/1990, approvativo
del piano di ristrutturazione e sviluppo dell’allora Ente
Ferrovie dello Stato; nel 1991 veniva istituita la Treno
Alta Velocità (TAV) S.p.a., partecipata dalle Ferrovie dello
Stato, concessionaria della progettazione, costruzione e
sfruttamento economico del sistema alta velocità; contemporaneamente
ad Italferr veniva assegnato il coordinamento e l’alta vigilanza
sul programma.
Il progetto di massima della linea Torino – Venezia veniva
approvato dal D.G. delle Ferrovie dello Stato con deliberazione
30/6/1992, n. 463, da cui principiò un complesso procedimento
nel quale sono stati coinvolti l’Amministrazione statale,
le Regioni, e gli enti locali.
A seguito di un iniziale parere negativo della Regione Veneto,
veniva adottato un progetto di variante, sul quale la Commissione
Tecnica Regionale esprimeva parere interlocutorio per la
sub - tratta Milano - Verona ed invece positivo per la sub
- tratta Padova - Mestre.
Questo secondo progetto veniva approvato, nell’ambito di
apposita conferenza di servizi, in data 19/10/98.
Per la sub - tratta Milano – Verona il progetto veniva integrato
con le indicazioni espresse dalla verifica parlamentare,
e dal documento di indirizzo del Tavolo istituzionale, istituito
con D.M. 46/T, al quale hanno preso parte i Comuni di Peschiera
del Garda, Sona e Castelnuovo del Garda.
Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione con decreto
10/10/2000 indiceva la conferenza di servizi per l’approvazione
del progetto dell’opera, alla quale venivano invitate, tra
gli altri, la Regione Veneto, nonché le Province ed i Comuni
interessati.
Detta conferenza è stata richiesta dalla R.F.I. S.p.a. per
le determinazioni di conclusione del procedimento; in seno
alla stessa sono state acquisite le manifestazioni di assenso
al progetto da parte dei partecipanti, appunto allo scopo
di pervenire alla approvazione dello stesso, seppure a maggioranza.
Si tratta dunque di una conferenza di servizi decisoria,
e non già meramente istruttoria, seppure innestata nel nuovo
contesto ordinamentale, caratterizzato dalla sopravvenuta
normativa di cui alla c.d. “legge obiettivo”, che attribuisce
solamente al C.I.P.E. l’approvazione del progetto di infrastrutture
strategiche.
Deve dunque ritenersi che si tratti di un progetto definitivo,
e non già preliminare, che trova la sua giustificazione
nel fatto che la stessa legge obiettivo consente, in caso
di progetti già oggetto di procedure autorizzatorie e di
valutazione di impatto ambientale, di proseguire e concludere
la procedura in corso, in alternativa alla richiesta di
interruzione della procedura.
La circostanza per cui R.F.I. S.p.a. abbia richiesto al
Ministero delle Infrastrutture la convocazione della sessione
conclusiva della conferenza di servizi va interpretata come
intendimento di proseguire e concludere la procedura secondo
la normativa previgente, onde pervenire all’approvazione
di un progetto definitivo.
Ne consegue che il progetto approvato dalla sessione conclusiva
della conferenza di servizi deve qualificarsi come progetto
esecutivo della sub tratta Milano - Verona, in quanto tale
richiedente la fissazione dei termini iniziali e conclusivi
per i lavori e le espropriazioni, secondo quanto prescritto
in via generale dall’art. 13 della legge 25/6/1865, n. 2359.
La fissazione di questi termini deve infatti avvenire nell’atto
avente ex lege valore di dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera, e quindi nell’atto in cui è stato approvato
il progetto di opere pubbliche.
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2) Violazione dell’art. 6 della legge n.
349/1986 e del D.P.C.M. n. 377/1988. Violazione dell’art.
1 della legge n. 241/90, dell’art. 97 della Costituzione
e dei principi generali dell’ordinamento che impongono la
scelta delle soluzioni più economiche e di minore impatto
sull’ambiente. Stravolgimento dei fatti, istruttoria carente
ed insufficiente; ingiustizia grave e manifesta;
violazione di circolari ed eccesso di potere.
La costruzione della linea ad alta velocità è in grado di
produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente ai sensi
dell’art. 6 della legge n. 349/86.
Il D.P.C.M. n. 377/88, all’art. 2, prevede che il proponente
presenti, unitamente al progetto di massima, uno studio
di impatto ambientale che valuti le principali alternative
prese in esame, e si dia carico di descrivere i dispositivi
di eliminazione e risarcimento dei danni all’ambiente con
riferimento alle scelte progettuali, alle migliori tecniche
disponibili, agli aspetti tecnici ed economici.
Per una grande opera, di importanza strategica, come quella
in esame, le scelte di tracciato devono necessariamente
scaturire dal confronto di molteplici alternative.
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3) Violazione dell’art. 6 della legge n.
349/86 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 27/12/1988, n. 377. Difetto
di istruttoria. Violazione dell’art. 14 quater della legge
n. 241/90. Violazione del D.P.R. 21/12/1999, n. 554. Eccesso
di potere.
E’ mancato nella procedura in esame un vero e proprio studio
di impatto ambientale, con violazione altresì della prescrizione
dell’art. 14 quater della legge n. 241/90, che prevede la
pubblicazione nella G.U. e su di un quotidiano a diffusione
nazionale del provvedimento finale e dell’estratto della
predetta valutazione di impatto ambientale.
L’art. 18 del D.P.R. n. 554/99 prevede inoltre che il progetto
preliminare debba essere composto, oltre che dalla relazione
illustrativa e tecnica, anche da uno studio di prefattibilità
ambientale, che ha lo scopo di ricercare le condizioni che
consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica
dell’intervento pubblico.
Al contestato progetto approvato in sede di conferenza di
servizi non è stato peraltro allegato alcuno studio di prefattibilità
ambientale, il quale avrebbe accertato che la soluzione
progettuale adottata risulta del tutto insostenibile per
il territorio del Comune di Castelnuovo del Garda.
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4) Violazione dell’art. 10 della legge 17/2/1981,
n. 17, dell’art. 1 del D.P.R. 10/8/1988, n. 377, della legge
n. 241/90, e del D.P.C.M. n. 377/88. Abuso di potere sotto
il profilo della disparità di trattamento.
Alla stregua della normativa epigrafata i tronchi ferroviari
per il traffico a grande distanza devono essere sottoposti
alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale; nel
caso di specie non è dato sapere se esistano studi di impatto
ambientale relativi al territorio interessato e comunque
se siano state identificate misure di salvaguardia del territorio.
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5) Eccesso di potere sotto il profilo della
carenza di istruttoria, del travisamento dello stato dei
luoghi; ulteriore eccesso di potere per illogicità, ingiustizia
manifesta, difetto di motivazione. Violazione dell’art.
3 della legge n. 241/90; violazione dei principi costituzionali
in tema di buona amministrazione.
Una puntuale verifica dello stato dei luoghi avrebbe suggerito
l’adozione di soluzioni diverse sotto il profilo tecnico,
e meno invasive. Inoltre la scelta contestata doveva essere
quanto meno accompagnata da un’adeguata motivazione, che
tenesse conto degli interessi coinvolti nella realizzazione
di un’opera di tale importanza.
Nella conferenza di servizi del 19/12/02 è stato presentato
un progetto della linea che non ha tenuto in alcuna considerazione
le alternative prospettate dai Comuni interessati al passaggio
della tratta ed organizzati in un organismo associativo,
denominato Conferenza Permanente.
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6) Violazione dell’art. 73 della Costituzione.
In data 21/12/2001 veniva approvato da parte del C.I.P.E.
il programma delle infrastrutture pubbliche e private e
degli insediamenti produttivi, ai sensi dell’art. 1, I comma,
della legge n. 443/01.
In pari data è stata promulgata la legge n. 443/01, di delega
al Governo per la individuazione delle infrastrutture pubbliche
e private e degli insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione
e lo sviluppo del Paese.
Risulta dunque evidente che il C.I.P.E. ha operato in carenza
assoluta di potere, ed in violazione dell’art. 73 della
Costituzione, in quanto, al momento in cui è stata adottata
la deliberazione, la legge n. 443/01, benché promulgata,
non era ancora entrata in vigore, sì che il C.I.P.E. non
aveva alcun potere di inserire l’opera nel documento di
programmazione economica.
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7) Violazione degli artt.5, 118 e 128 della
Costituzione in tema di principi di autonomia dei Comuni;
violazione del principio di buon andamento e legalità di
cui all’art. 97 della Costituzione per essere i Comuni enti
esponenziali degli intreressi della Comunità locale; violazione
dell’art. 32 della Costituzione per mancata ponderazione
degli interessi pubblici ambientali.
L’art. 1, I e II comma, della legge n. 443/01 viola gli
artt. 5, 118 e 128 della Costituzione ed è dunque illegittimo.
La legge obiettivo ha infatti esautorato i Comuni dal potere
interferire sulle scelte progettuali dell’opera strategica,
benché la stessa incida proprio sul territorio comunale,
violando in tale modo le norme costituzionali che promuovono
le autonomie locali ed il maggiore decentramento amministrativo.
Si sono costituite in giudizio la Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a., le Amministrazioni statali intimate, nonché la Regione
Veneto, eccependo la inammissibilità del ricorso per carenza
di interesse, in quanto esperito avverso il verbale di una
conferenza di cervizi meramente istruttoria, priva di contenuto
decisorio, oltre che per tardività, nonché avverso la delibera
CIPE, atto con pura valenza programmatoria, e comunque la
sua infondatezza nel merito. All’udienza del 25/3/2004 la
causa è stata trattenuta in decisione.
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D I R I T T O
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Va preliminarmente esaminata l’eccezione
di inammissibilità del gravame per carenza di interesse
sollevata dalle resistenti Amministrazioni statali e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. nella considerazione della natura
istruttoria della conferenza di servizi “per la valutazione
del progetto relativo al quadruplicamento ferroviario veloce
Torino – Milano – Venezia, tratta Milano – Verona”, di cui
è stato in via principale impugnato il verbale relativo
alla sessione conclusiva del 19/12/02, redatto il successivo
6/3/03, e della natura meramente programmatoria della delibera
C.I.P.E. 21/12/2001, n. 121, con cui l’opera ferroviaria
in questione è stata inclusa nel primo programma delle infrastrutture
strategiche.
L’eccezione è fondata, e meritevole pertanto di positiva
valutazione. Appare dirimente, ai fini del decidere, l’enucleazione
della esatta natura giuridica della conferenza di servizi
in questione. Al riguardo, il Comune ricorrente muove dall’assunto
che si verta al cospetto di una conferenza di servizi decisoria,
e che il progetto della sub – tratta Milano – Verona abbia
natura definitiva, ed anzi esecutiva.
La tesi non appare al Collegio condivisibile sotto molteplici
aspetti. Con riguardo anzitutto alla natura del progetto,
oggetto della conferenza, è bene ricordare come, a termini
della normativa vigente (ed in particolare della disciplina
generale contenuta nell’art. 16 della legge 11/2/1994, n.
109), i tre livelli della progettazione si differenziano,
dal punto di vista contenutistico, per il fatto che il progetto
preliminare “definisce” le caratteristiche dei lavori e
consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della
scelta prospettata, mentre il progetto definitivo “individua”
compiutamente i lavori da realizzare e quello esecutivo
“determina” in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed
il relativo costo, consentendo l’eseguibilità dell’opera.
Nel caso di specie il progetto, per quanto è dato desumere
dalla documentazione acquisita agli atti processuali, si
caratterizza come progetto preliminare, atteso che nello
stesso, anche a volere prescindere dal nomen iuris utilizzato,
si dà conto delle ragioni della scelta, delle esigenze da
soddisfare e delle valutazioni economiche alla stessa sottese,
assumendo dunque un contenuto precipuamente programmatico
– economico. Manca, al contrario, quel contenuto eminentemente
tecnico che caratterizza, in un nesso di logica conseguenzialità,
le fasi più avanzate del processo progettuale.
D’altra parte, la conferma della natura di progetto preliminare
si rinviene anche sul piano del diritto positivo, in quanto
la conferenza di servizi in materia di lavori pubblici,
di cui all’art. 14 bis, II comma, della legge 7/8/1990,
n. 241 (nel testo sostituito dall’art. 10 della legge 24/11/2000,
n. 340) ha ad oggetto, per l’appunto, progetti preliminari.
Tale constatazione offre lo spunto per introdurre il problema
specifico della natura di siffatta conferenza di servizi,
i cui esiti sono stati impugnati in questa sede.
In punto di fatto sembra al Collegio utile, seppure brevemente,
ricordare che la seduta conferenziale del 19/12/02 è stata
richiesta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
da R.F.I. S.p.a. con nota in data 8/11/02, nella quale si
sollecita la chiusura della conferenza di servizi istruttoria
(aperta in data 30/10/00) con la definizione del tracciato
della linea e delle relative connessioni alla rete esistente,
“per poter procedere, senza soluzione di continuità, alla
approvazione dell’intero progetto preliminare, completo
della V.I.A., secondo le procedure previste dalla legge
obiettivo”.
Nel verbale emerge altresì la peculiare collocazione della
conferenza, indetta ai sensi della normativa ordinaria,
e poi confluita, in ragione della materia trattata, nell’ambito
di applicazione della c.d. legge obiettivo, in quanto l’opera
ferroviaria risulta inclusa nel primo programma delle infrastrutture
strategiche approvato con delibera C.I.P.E. 21/12/2001,
n. 121.
A pagina 3 del verbale viene apertis verbis chiarito che
“le Amministrazioni presenti in conferenza sono chiamate
ad esprimersi su relativi aspetti del progetto preliminare,
mediante la definizione del tracciato e l’eventuale indicazione
di condizioni per ottenere, nelle successive fasi di approvazione
del progetto, gli occorrenti assensi, nulla osta, pareri
ed autorizzazioni”, e che “… per le successive fasi di approvazione
dell’intervento, si seguiranno le procedure individuate
dal D.lgs. 20/8/2002, n. 190”; i medesimi concetti risultano
poi ribaditi dal Presidente della conferenza a pagina 13
del verbale. A conclusione del resoconto della conferenza
di servizi vi è un’elencazione dei soggetti pubblici (o
gestori di servizi pubblici) che hanno prestato il proprio
assenso al progetto, di quelli che, al contrario, hanno
espresso parere negativo, ed, ancora, di quelli che hanno
formulato osservazioni e prescrizioni sul progetto stesso,
senza che sia indicata alcuna determinazione (anche a maggioranza)
di conclusione del procedimento.
Ciò consente, ad avviso del Collegio, di inferire, con sufficiente
grado di certezza, la natura istruttoria della conferenza
di servizi in esame, atteggiantesi alla stregua di modulo
di concentrazione rituale degli interessi pubblici coinvolti
in un procedimento amministrativo, e dunque di (modulo di)
semplificazione procedimentale.
L’analisi della fattispecie in esame si è resa necessaria
per risolvere residuali dubbi ermeneutici, derivanti dalle
specificità della conferenza di servizi in materia di lavori
pubblici, alla quale non sembrano direttamente applicabili
i paradigmi della conferenza istruttoria o di quella decisoria.
Ed infatti dalla lettura degli artt. 14 bis e seguenti della
legge generale sul procedimento amministrativo emerge che
la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare
al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi
comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
In altri termini, questa conferenza di servizi, nel modello
prefigurato dal legislatore, sembra assumere una valenza
predecisoria, perché, seppure nella stessa non viene adottata
una decisione finale, purtuttavia sono enucleate le condizioni
al ricorrere delle quali le Amministrazioni partecipanti
presteranno l’assenso al progetto definitivo.
Non può peraltro dubitarsi, alla stregua del contenuto del
verbale impugnato, che nella fattispecie concreta in esame
la conferenza di servizi abbia solo natura istruttoria,
e non concreti la previsione di cui all’ultimo comma del
già citato art. 14 bis della legge 7/8/1990, n. 241.
Né ciò vale ad evidenziare una difformità della conferenza
rispetto al referente normativo, profilo indirettamente
evocato da patte ricorrente, dovendosi tenere conto dello
ius superveniens rappresentato dalla legge 21/12/2001, n.
443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
dell’attività produttiva) e dal relativo decreto di attuazione,
di cui al D.lgs. 20/8/2002, n. 190, applicabili in quanto
il progetto in esame è stato inserito, come già precisato,
nel primo programma delle infrastrutture strategiche con
deliberazione del C.I.P.E. 21/12/2001, n. 121.
Ora, con riferimento proprio ad un progetto sorto antecedentemente
alla legge obiettivo, e che sulla base della normativa all’epoca
vigente sia stato oggetto di procedura autorizzativa, approvativa
o di valutazione di impatto ambientale, l’art. 16, II comma,
del D.lgs. n. 190/02, dettando una disciplina transitoria,
prevede che “i soggetti aggiudicatori possono richiedere
l’interruzione della medesima procedura optando per l’avvio
unitario delle procedure disciplinate dal presente decreto
legislativo, ovvero proseguire e concludere la procedura
in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui
al presente decreto legislativo, possono essere utilizzate
quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche
di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso”.
Nella vicenda che qui ci occupa, come si evince, ancora
una volta, dalla lettura dell’impugnato verbale, il soggetto
aggiudicatore ha optato per l’applicazione della procedura
di cui al D.lgs. n. 190/02, con acquisizione peraltro nel
nuovo contenitore procedimentale di tutti gli atti istruttori
compiuti, anche in sede di conferenza di servizi, in ossequio
non solo ad evidenti ragioni di economia procedimentale,
ma anche al principio di conservazione dei valori giuridici.
L’innesto della nuova disciplina sul pregresso regime procedimentale
viene da una parte a giustificare la richiesta di R.F.I.
S.p.a. di concludere la conferenza di servizi, ma anche
a confermare ulteriormente il carattere inautonomo, e dunque
privo del requisito della lesività, del progetto relativo
alla tratta ferroviaria Milano – Verona, contestato con
il presente ricorso. Ed invero, prescindendo da ogni valutazione
attinente al merito della controversia (e dunque anche alla
valutazione di impatto ambientale, sulla quale si indirizzano
plurime censure), occorre considerare che l’art. 3 del D.lgs.
n. 190/02, nel disciplinare il progetto preliminare, oltre
a scandire i tempi della sua presentazione rispetto al momento
di approvazione del programma, e ad evidenziare un notevole
arricchimento contenutistico del progetto preliminare rispetto
a quanto previsto dalla legge – quadro (anche con riferimento
alla previsione di uno specifico studio di impatto ambientale,
che lo deve corredare), per quanto qui rileva, al quinto
comma (ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte
costituzionale con la recente sentenza 1/10/2003, n. 303),
stabilisce che il progetto preliminare è approvato dal C.I.P.E.,
il quale decide a maggioranza, con il consenso, ai fini
dell’intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni
e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti
i comuni nel cui territorio si realizza l’opera.
Ciò significa che il progetto preliminare cui fa riferimento
il verbale impugnato non è ancora stato approvato, e si
trova nella fase istruttoria delineata dal quarto comma
dell’art. 3 del D.lgs n. 190/02. Ora, è noto come in giurisprudenza
sia dibattuta la impugnabilità o meno della delibera di
approvazione del progetto preliminare di opera pubblica,
e può forse ritenersi che tale questione, almeno con riferimento
al progetto preliminare delle grandi opere, meriti una soluzione
positiva, in considerazione dei significativi effetti che
ne conseguono (in primis, l’accertamento della compatibilità
ambientale dell’opera e l’intesa Stato – Regioni sulla sua
localizzazione, ai fini urbanistici ed edilizi, secondo
quanto disposto dal comma VII dello stesso art. 3).
Ma non appare dubbio al Collegio, anche in considerazione
della complessa disciplina della fase dell’istruttoria (di
cui è dominus il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
e dell’ approvazione del progetto preliminare delineata
dall’art. 3, commi IV e seguenti, del D.lgs. n. 190, che
il progetto, prima della sua approvazione, non è autonomamente
impugnabile, non potendosi considerare ex se immediatamente
lesivo nei confronti dei soggetti che risultano destinatari
dell’attività amministrativa, in quanto privo di effettualità
esterna. Appare opportuno allo scopo considerare che le
norme suindicate prevedono che il Ministero delle Infrastrutture
raccolga le valutazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte,
e, ove necessario, acquisisca il parere del Consiglio Superiore
dei lavori pubblici, o di altra commissione consultiva competente;
la proposta successivamente formulata dal Ministero delle
Infrastrutture al C.I.P.E. non si limita a recepire le indicazioni
provenienti dalla singole Amministrazioni, ma si configura
come proposta autonoma, frutto di una ponderazione comparativa
(preliminare) di quanto sostenuto dalle altre Amministrazioni.
In definitiva, l’impugnativa del verbale della conferenza
di servizi del 19/12/02 appare inammissibile per carenza
di interesse a ricorrere, concernendo un atto meramente
istruttorio, preparatorio ed endoprocedimentale, e non approvativo
del progetto preliminare della tratta ferroviaria Milano
– Verona. Per quanto concerne poi l’impugnativa, in via
cumulativa, della deliberazione del C.I.P.E. n. 121/01,
di inclusione dell’opera nel primo programma di infrastrutture
strategiche, occorre considerare anzitutto la sua valenza
programmatoria; inoltre, anche a prescindere dalla valutazione
dei profili di tempestività del ricorso in parte qua (la
delibera è stata pubblicata nell G.U. del 21/3/02), non
può essere trascurata la circostanza per cui il Comune,
come si evince anche dalla posizione assunta nella conferenza
di servizi, oltre che dalle allegazioni contenute negli
scritti defensionali, non contesta l’inclusione dell’opera
nel programma delle infrastrutture strategiche, quanto piuttosto
le modalità progettuali e dunque esecutive della stessa,
nell’assunto che verebbe a produrre effetti devastanti sul
proprio territorio.
Anche sotto tale profilo difetta, nei confronti della delibera
C.I.P.E. n. 121/01, isolatamente considerata, l’interesse
concreto ed attuale a ricorrere. In conclusione, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione
delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando,
dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 25.3.2004.
Francesco Corsaro Presidente.
Stefano Fantini Componente, Est.
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STEFANO TARULLO
(ricercatore universitario di diritto amministrativo)
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| Conferenza
di servizi e “grandi opere”: il T.A.R. del
Lazio velocizza … l’alta velocità.
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Il progetto alta
velocità della linea Torino – Venezia
ha alle spalle una vicenda tormentata,
che si inserisce nella più ampia
e travagliata storia dell’alta velocità
in Italia.
In origine il D.M. 30 aprile 1990,
nell’approvare il piano di ristrutturazione
e sviluppo dell’allora Ente Ferrovie
dello Stato, per la prima volta
cristallizzava l’ambiziosa idea
di dare avvio, nel nostro Paese,
ad un sistema di linee ferroviarie
ad alta velocità; a tale determinazione
faceva seguito, nel 1991, l’istituzione
di una società (partecipata dalla
Ferrovie dello Stato S.p.a.), la
Treno Alta Velocità – T.A.V. S.p.a.,
concessionaria della progettazione,
costruzione e sfruttamento economico
del sistema alta velocità; ad essa
veniva poi affiancata la Italferr,
con funzioni alta vigilanza.
In esito all’oramai risalente approvazione
del progetto alta velocità della
linea Torino – Venezia (avenuta
con deliberazione del giugno 1992
del Direttore Generale delle Ferrovie
dello Stato) l’amministrazione statale,
le regioni e gli enti locali venivano
chiamati a concertare tempi e modi
per la sua effettiva realizzazione.
In tale frangente la sub-tratta
Milano–Verona subiva penetranti
incisioni (in virtù delle indicazioni
espresse in sede di verifica parlamentare,
trasfuse in un documento di indirizzo
redatto dal “Tavolo Istituzionale”
istituito con D.M. 46/T) prima di
giungere all’attenzione della conferenza
di servizi indetta dal Ministro
dei Trasporti e della Navigazione
con decreto dell’ottobre 2000 (conferenza
alla quale venivano invitati la
Regione Veneto, le Province ed i
Comuni interessati dal percorso
ferroviario in questione).
In costanza dei lavori della conferenza
veniva emanata la “legge obiettivo”
(legge 21 dicembre 2001 n. 443,
recante delega al Governo in materia
di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio dell’attività produttiva),
che come noto attribuiva al C.I.P.E.
la competenza ad approvare i progetti
relativi alle infrastrutture strategiche.
Con la contestuale deliberazione
del C.I.P.E. n. 121 del 21 dicembre
2001 il progetto inerente all’opera
ferroviaria di quadruplicamento
veloce Torino – Milano – Venezia,
tratta Milano – Verona, oggetto
della vertenza definita con la sentenza
qui annotata, veniva incluso nel
primo programma delle infrastrutture
strategiche. Infine veniva emanato
il decreto di attuazione della legge
obiettivo, ossia il d.lgs. n. 190
del 20 agosto 2002.
L’art. 3 del d.lgs. n. 190/2002
assegnava ai soggetti aggiudicatori
un lasso di tempo di sei mesi dall’approvazione
del programma per trasmettere al
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti il progetto preliminare
delle infrastrutture di competenza
(comma 1), corredato peraltro dallo
studio di impatto ambientale “ove,
ai sensi delle disposizioni nazionali
o regionali vigenti, l'opera sia
soggetta a valutazione di impatto
ambientale” (comma 3).
Veniva però prevista una possibilità
di immediata applicazione delle
nuove norme anche nel caso in cui
il progetto delle infrastrutture
fosse già assoggettato, in tutto
o in parte, a procedura autorizzativa,
approvativa o di valutazione di
impatto ambientale, sulla base di
vigenti norme statali o regionali;
in siffatta ipotesi i soggetti aggiudicatori
venivano posti di fronte ad una
libera scelta tra due possibilità
operative mutuamente esclusive (art.16,
comma 2, del decreto 190): a) proseguire
e concludere la procedura in corso;
b) richiedere l'interruzione della
procedura in itinere optando per
l'avvio unitario delle procedure
disciplinate dal d.lgs. n.190/2002
ferma restando, per plausibili esigenze
di speditezza procedurale opportunamente
tenute presenti dal legislatore,
la utilizzabilità delle risultanze
delle procedure anche di conferenza
di servizi già compiute ovvero in
corso. Nel caso di specie le Amministrazioni
coinvolte nella conferenza si determinavano
a proseguire e concludere la procedura
in corso, scartando l’opzione alternativa
rappresentata dalla richiesta di
interruzione della procedura.
Conseguentemente, nel dare impulso
alla conferenza la R.F.I. S.p.a.,
con propria nota del novembre 2002,
indicava la finalità della conferenza
stessa nella definizione del tracciato
della linea e delle relative connessioni
alla rete esistente, onde “poter
procedere, senza soluzione di continuità,
alla approvazione dell’intero progetto
preliminare, completo della V.I.A.,
secondo le procedure previste dalla
legge obiettivo”.
In esito alla conferenza si giungeva
all’ “approvazione” del progetto
dell’opera di quadruplicamento ferroviario
veloce Torino – Milano – Venezia,
tratta Milano – Verona, giusta verbale
di conferenza del 19 dicembre 2002.
Il Comune di Castelnuovo del Garda
conveniva innanzi al T.A.R. del
Lazio il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, il C.I.P.E., il
Ministero dell’Ambiente, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali,
la R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a., la Regione Veneto, la Provincia
di Verona, la Italferr S.p.a. e
la T.A.V. S.p.a. onde conseguire
- inter cetera - l’annullamento
dell’anzidetto verbale.
Con la sentenza n. 3312 del 16 aprile
2004 la Sezione Terza ter del T.A.R.
Lazio ha definito l’impugnativa
nel senso della sua inammissibilità
“per carenza di interesse a ricorrere,
concernendo un atto meramente istruttorio,
preparatorio ed endoprocedimentale,
e non approvativo del progetto preliminare
della tratta ferroviaria Milano
– Verona”. E’ stata così accolta
l’eccezione sollevata da talune
parti resistenti che, nelle rispettive
difese, avevano posto in luce il
carattere meramente istruttorio,
e non decisorio, della prefata conferenza
di servizi, e per l’effetto la valenza
non lesiva del verbale oggetto di
censura.
L’iter logico della sentenza n.3312/2004
è polarizzato da un obiettivo ben
preciso: stabilire con esattezza
la natura giuridica della conferenza
di servizi relativa alle “grandi
opere”. A tal fine il Collegio compie
un attento scrutinio degli atti
di causa ed un altrettanto ponderato
esame del quadro normativo nel quale
va a collocarsi l’istituto in parola.
Per tale motivo la sentenza si presenta
di particolare interesse per gli
interpreti e per gli operatori del
settore, oltre che per le amministrazioni
che a vario titolo sono coinvolte
nella realizzazione del sistema
dell’alta velocità. Come poc’anzi
accennato, andando di contrario
avviso rispetto alla tesi sostenuta
dal Comune ricorrente, secondo il
quale nella specie veniva in evidenza
una conferenza di servizi decisoria,
tenuto conto dell’asserita natura
definitiva del progetto della sub
– tratta Milano – Verona, i Giudici
di Via Flaminia assegnano alla conferenza
de qua valenza unicamente istruttoria
ed ancor prima riconoscono al progetto
approvato la natura di progetto
preliminare. E’ evidente, in virtù
di quanto ora osservato, che il
problema inerente alla natura della
Conferenza convocata dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
su richiesta di R.F.I. S.p.a. va
ad intrecciarsi con il problema
della corretta qualificazione del
progetto approvato. Appare quindi
utile, oltre che inevitabile, cogliere
le connessioni tra questi due aspetti
affrontati nella pronuncia, pur
con l’ovvia premessa che essi debbono
rimanere distinti sul piano logico.
Iniziamo dal primo profio.
Dopo aver ripercorso la scontata
distinzione tra i tre livelli di
progettazione (preliminare, definitivo,
esecutivo) contemplati nell’art.
16 della legge Merloni n. 109/94,
il Consesso laziale cerca di fissare
l’esatta qualificazione del progetto
sottoposto all’esame della conferenza
di servizi, pervenendo ad attribuire
ad esso un valore esclusivamente
programmatico.
Invero, il Collegio non si nasconde
la “peculiare collocazione della
conferenza, indetta ai sensi della
normativa ordinaria, e poi confluita,
in ragione della materia trattata,
nell’ambito di applicazione della
c.d. legge obiettivo, in quanto
l’opera ferroviaria risulta inclusa
nel primo programma delle infrastrutture
strategiche approvato con delibera
C.I.P.E. 21/12/2001, n. 121”; nondimeno,
vengono rilevati e debitamente illustrati
nella sentenza in commento molteplici
indizi che – ad avviso di chi scrive
condivisibilmente – inducono a propendere
per la natura preliminare del progetto
approvato con il verbale gravato.
Anzitutto, il T.A.R. pone in risalto
alcuni elementi emblematici dell’impianto
e comunque dell’impostazione generale
del progetto (carente di contenuti
tecnici e volto unicamente a definire
le caratteristiche dei lavori dando
conto delle ragioni della scelta
prospettata e delle correlate valutazioni
economiche); a tale pregnante notazione
vanno ad aggiungersi tanto il dato
testuale affiorante dal verbale
impugnato (che fa chiaramente riferimento
ad un “progetto preliminare” evidenziando,
“per le successive fasi di approvazione
dell’intervento”, la necessità di
dare operatività alle “procedure
individuate dal D.lgs. 20/8/2002,
n. 190”) quanto una decisiva riflessione
condotta sul terreno del diritto
positivo (l’art. 14 bis, comma 2,
della legge n. 241/90, come modificato
dall’art. 10 della legge n.340/2000,
si riferisce perm l’appunto ai progetti
preliminari) (1).
Questa salda premessa consente al
Tribunale di affrontare il vero
punto nodale del thema decidendum:
la natura della conferenza dei servizi
da cui era scaturito il verbale
oggetto delle doglianze prospettate
dal Comune di Castelnuovo del Garda.
Il Collegio non sottace le difficoltà
di ordine concettuale che complicano
il compito dell’esegeta, attesa
soprattutto la non piana applicabilità
dei “paradigmi della conferenza
istruttoria o di quella decisoria”.
Ed anzi, muovendo dall’esame della
conferenza di servizi indetta nell’ambito
delle procedure di realizzazione
di opere pubbliche e di interesse
pubblico “non strategiche” (artt.
14 bis, comma 2, legge n.241/90)
il T.A.R. sembra voler ravvisare
in capo alla conferenza stessa una
sorta di ruolo “predecisorio” inferito
dalla sua competenza ad esprimersi
sul progetto preliminare al fine
di indicare quali siano le condizioni
per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i
nulla osta e gli assensi comunque
denominati, richiesti dalla normativa
vigente. Sennonché, appare evidente
come tale specifica “missione” consista
unicamente nella individuazione
- che non è e non può essere “selezione”
- degli interessi rilevanti allo
scopo di gettare le basi per un
proficuo e sollecito svolgimento
dei lavori della conferenza; siffatta
“missione”, pertanto, non può concretizzare
neppure in via embrionale un’attività
decisionale in senso proprio, non
implicando ancora (almeno, non nella
mens legis) una comparazione di
interessi funzionale alla determinazione
dell’assetto degli interessi in
gioco.
Di qui la conclusione - convintamente
sposata pure dal TAR relativamente
alla fattispecie concreta in esame,
ma probabilmente valida per tutte
le ipotesi di esame in conferenza
della progettazione preliminare
di opere pubbliche, strategiche
e non – che alla conferenza di servizi
debba essere riconosciuta una natura
soltanto istruttoria (2). In ultima
analisi, la natura istruttoria sembra
accomunare sia l’ipotesi disciplinata
dall’art. 14 bis, comma 2, della
legge n.241/90 che l’ipotesi di
cui all’art. 16, comma 2, del d.lgs.
n. 190/2002.
Comunque il punto fermo è che il
Collegio rifugge – fortunatamente,
diremmo noi – dal configurare la
conferenza indetta in ordine alle
grandi infrastrutture come un tertium
genus (“predecisorio”), pur non
disdegnando tale ricostruzione in
ordine alla normativa generale dettata
dalla legge Merloni. D’altro canto
la determinazione partorita dalla
conferenza in merito alle “grandi
opere” si segnala per la sua marcata
“provvisorietà”: essa è destinata
a dapprima a confluire nella proposta
Ministeriale (di competenza del
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti) rivolta al C.I.P.E.,
e successivamente ad essere scrutinata
dal C.I.P.E. stesso nella fase di
approvazione in senso proprio del
progetto.
Queste ulteriori notazioni persuadono
definitivamente il Collegio a negare
al verbale impugnato ogni elemento
di lesività.
Va infatti ricordato che il progetto
esitato dalla conferenza non viene
sottoposto “ut sic” al C.I.P.E.
ai fini dell’approvazione, ma potrebbe
al contrario subire ulteriori modifiche
in virtù del carattere senza dubbio
innovativo che connota la successiva
proposta ministeriale. Al Ministero
delle Infrastrutture, infatti, non
spetta il mero compito “notarile”
di passare in rassegna le valutazioni
delle diverse amministrazioni partecipanti
alla conferenza, ma più ampiamente
compete un ruolo di ulteriore impulso
istruttorio, adempiuto tramite la
sollecitazione, ove necessario,
del parere del Consiglio Superiore
dei lavori pubblici, o di altra
commissione consultiva competente
(cfr. l’art. 3, comma 4, del d.lgs.
n. 190/2002); di qui l’esatta osservazione
della Sezione giudicante, secondo
la quale la proposta ministeriale
“si configura come proposta autonoma,
frutto di una ponderazione comparativa
(preliminare) di quanto sostenuto
dalle altre Amministrazioni”, nonché
dell’analisi degli ulteriori contributi
consultivi acquisiti al procedimento.
Inoltre l’art. 3 del d.lgs. n. 190/02
– come già supra rilevato, operante
nella vicenda in esame in virtù
della delibera C.I.P.E. del 21 dicembre
2001 - nel disciplinare il progetto
preliminare e la tempistica della
relativa presentazione (3) nel suo
quinto comma attribuisce al C.I.P.E.
la responsabilità di approvare il
progetto preliminare (4).
E’ il caso di ripetere e rimarcare
questo dato, dal quale si trae un’argomentazione
davvero tranchant: non è dubbio
che il progetto preliminare non
ancora approvato potrebbe contenere
delle statuizioni astrattamente
pregiudizievoli per gli interessi
di un soggetto privato o pubblico
(si pensi all’intesa Stato – Regioni
sulla localizzazione dell’opera,
rilevante ai fini urbanistici ed
edilizi, nonchè all’accertamento
inerente alla compatibilità ambientale
dell’opera stessa), ma prima del
momento dell’approvazione il pregiudizio
si configura come meramente eventuale
ed “incertus an”; di qui la inammissibilità
di una autonoma impugnazione, correttamente
statuita dal T.A.R. proprio in quanto
“il progetto preliminare cui fa
riferimento il verbale impugnato
non è ancora stato approvato, e
si trova nella fase istruttoria
delineata dal quarto comma dell’art.
3 del D.lgs n. 190/02”.
In conclusione, la pronuncia del
T.A.R. sembra assai solida sia in
virtù dell’intima coerenza dei suoi
passaggi logici, che in ragione
dei robusti ancoraggi normativi
sui quali il Collegio giudicante
ha imperniato il proprio ragionamento;
la Sezione è riuscita nel pregevole
intento di cogliere le linee essenziali
di una materia complessa, evitando
le superfetazioni e le divagazioni
che talora funestano le sentenze
chiamate a dirimere le liti di un
certo rilievo economico-sociale
(quasi che alla importanza della
lite debba necessariamente corrispondere
una proporzionata corposità della
sentenza).
Ma soprattutto la decisione qui
annotata si presta a svolgere un
prezioso ruolo di deflazione del
contenzioso a venire: laddove l’orientamento
del Collegio laziale dovesse stabilizzarsi
(e magari trovare conferma presso
il Consiglio di Stato) si ridurranno
sensibilmente gli spiragli per l’insorgere
di liti concernenti la progettazione
delle grandi infrastrutture prima
del momento dell’approvazione ad
opera del C.I.P.E.
Si è consapevoli che si tratta di
un risultato che finisce soltanto
per “rimandare” le inevitabili dispute
giurisdizionali, rinviandole ad
un momento posteriore all’approvazione;
ma non si tratta di un risultato
da poco, considerando che, seguendo
l’opinione del T.A.R., le procedure
in itinere potranno beneficiare
di una certa fluidità, almeno nella
fase iniziale, in modo da giungere
all’attenzione del Giudice amministrativo
arricchite di una serie di elementi
(proposta ministeriale, pareri vari,
approvazione del C.I.P.E. con eventuali
prescrizioni aggiuntive) che renderanno
più agevole e sicuramente più completa
la verifica che alla sede giurisdizionale
è demandata.
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NOTE
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(1) Ai sensi del
comma testè citato “Nelle procedure
di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza
di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare
quali siano le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese,
i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nullaosta e gli assensi,
comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede,
le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute, si pronunciano,
per quanto riguarda l’interesse
da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non
emergano, sulla base della documentazione
disponibile, elementi comunque preclusivi
della realizzazione del progetto,
le suddette amministrazioni indicano,
entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari
per ottenere, in sede di presentazione
del progetto definitivo, gli atti
di consenso”.
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| |
|
(2) Il T.A.R. esclude
che si possa applicare il disposto
del comma quinto del ridetto art.
14 bis, a mente del quale “Nel caso
di cui al comma 2, il responsabile
unico del procedimento trasmette
alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto
sulla base delle condizioni indicate
dalle stesse amministrazioni in
sede di conferenza di servizi sul
progetto preliminare, e convoca
la conferenza tra il trentesimo
e il sessantesimo giorno successivi
alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione
di lavori pubblici, l’amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza
di servizi sulla base del solo progetto
preliminare, secondo quanto previsto
dalla legge 11 febbraio 1994, n.109,
e successive modificazioni”.
|
| |
|
(3) Va in proposito
ricordata la previsione dell’art.
3, comma 4, del d.lgs. 190/2002,
che prevede la trasmissione del
progetto preliminare, ad opera dei
soggetti aggiudicatori, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,
agli enti gestori delle interferenze
ed alle Regioni o Province autonome
competenti per territorio.
La trasmissione avviene altresì
in favore di altri Ministeri eventualmente
competenti, ossia:
- il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio;
- il Ministero delle attività produttive;
- il Ministero per i beni e le attività
culturali.
Riguardo ai soggetti destinatari
del progetto preliminare la farraginosità
della normativa rende utili alcune
puntualizzazioni:
a) il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio è sempre
destinatario del progetto preliminare
(corredato dal S.I.A.) quando il
progetto medesimo concerna opere
soggette a procedura di V.I.A. a
norma dell’art.17, comma 1, più
sopra ricordato;
b) il Ministero per i beni e le
attività culturali è destinatario
del progetto per le opere incidenti
su aree sottoposte a vincolo di
tutela culturale o paesaggistica
(art.18, comma 5);
c) gli Enti gestori delle interferenze
sono destinatari dell’invio del
progetto preliminare unicamente
ai “ai fini di cui al successivo
art. 5” (così il comma 4 dell’art.
3 già citato).
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(4) In realtà ai
sensi dell’art. 3, comma 5 ora detto,
il progetto preliminare è approvato
dal C.I.P.E. a maggioranza senza
essere sottoposto a conferenza dei
servizi, ma per le procedure in
itinere già si è segnalata l’utilizzabilità
delle risultanze delle conferenze
di servizi già compiute ovvero in
corso. La disciplina ordinaria contempla
una previa intesa sulla localizzazione
con i presidenti delle Regioni e
Province autonome interessate che
si pronunciano, sentiti i Comuni
nel cui territorio si realizza l’opera.
In sostanza, la decisione è del
C.I.P.E., ma sulla localizzazione
si deve acquisire il consenso dei
Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome, a loro volta
onerati a raccogliere l’adesione
dei Comuni il cui territorio è destinato
ad ospitare l'opera progettata.
L’inerzia dei Comuni non comporta
deroghe al prefato termine di trenta
giorni decorrente dall’”invito”
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Se il Comune interessato
resta inattivo, o meglio non si
esprime tempestivamente, imputet
sibi; è comunque possibile – e forse
auspicabile, onde prevenire situazioni
conflittuali - che in via di prassi
si affermi un orientamento favorevole
ad ammettere proroghe quando gli
Enti locali richiedano dilazioni
motivate da particolari complicanze
istruttorie; ciò anche considerato
che simili ipotesi non possono equipararsi
a quella della inerzia assoluta,
unica evenienza che il legislatore
delegato mirava, ragionevolmente,
a prevenire.
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