| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 15 marzo 2004
n. 730
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.
Bertani contro Ordine Avvocati Lucca |
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Avvocato e procuratore – Pratica legale –
Richiesta di proroga del secondo semestre – Diniego – Ricorso
– Giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense ex artt.
16 e 37 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 – Non sussiste
– Giurisdizione del G.A. – Sussiste
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Avvocato e procuratore – Pratica legale –
Richiesta di proroga del secondo semestre – Diniego – Mancata
indicazione delle specifiche ragioni del diniego - Illegittimità
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Rietra nella giurisdizione del giudice amministrativo
e non del Consiglio Nazionale Forense l’impugnativa dell’atto
con il quale il Consiglio del’Ordine degli avvocati ha rifiutato
una richiesta di proroga del secondo semestre di pratica
forense atteso che l’attribuzione di competenze giurisdizionali
al Consiglio Nazionale Forense deve ritenersi riservata
alle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 16 e 37
del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 le cui norme sono di
stretta interpretazione trattandosi di giurisdizione speciale
preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta
disposizione transitoria della Costituzione
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È illegittimo il diniego di proroga del secondo
semestre di pratica forense adottato dal Consiglio dell’Ordine
degli avvocati senza dare conto delle specifiche ragioni
del rifiuto, nonostante le circostanziate e non pretestuose
motivazioni manifestate dal ricorrente con la sua istanza,
considerato che nessuna norma prevede espressamente l’ammissibilità
di una sola presenza per giorno di udienza né tantomeno
l’assoluta improrogabilità del termine semestrale.
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Nota
di richiamo : |
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*Cfr.
in argomento T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 gennaio 2003, n.
166; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 4 dicembre 2003, ord.
n. 1093 citate in motivazione. Con riferimento alla giurisdizione
del giudice amministrativo sulla disciplina della pratica
forense stabilita dal Consiglio dell’Ordine e sulle relative
determinazioni di quest’ultimo, si veda la recente sentenza
del Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004 n. 619
con nota di E. BELISARIO, La disciplina della pratica forense
e i poteri normativi dei Consigli, in Diritto e Giustizia,
2004, fasc. 10, pagg. 76 – 78 concernente anche l’applicazione
dei principi di ragionevolezza e proporzionalità alla predetta
disciplina |
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1667/03 proposto da
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BERTANI Alessandro, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Natale Giallongo e Franco Ravenni
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo,
in Firenze, via Alfieri n. 19,
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c o n t r o
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l’Ordine degli avvocati di Lucca ,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Giovanni Iacomini con domicilio eletto presso
lo studio dell’avv. Claudio Gattini, in Firenze, via Maggio
n. 30,
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per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
della determinazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati
di Lucca dell’11 settembre 2003 di diniego di proroga del
secondo semestre di pratica forense, nonché di ogni altro
atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 febbraio
2004, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti gli avv. Faccon e Mannocci,
per delega dell’avv. Giallongo, e l’avv. Gattini, per delega
dell’avv. Iacomini.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Riferisce il ricorrente di essere iscritto
dal 20 settembre 2002 al Registro dei praticanti avvocati
presso l’Ordine di Lucca, svolgendo l’attività di pratica
forense presso lo studio dell’avv. Franco Rivenni.
Ai fini del compimento della pratica il Consiglio dell’ordine
degli avvocati di Lucca impone, fra l’altro, agli iscritti
di computare, per il raggiungimento delle 20 udienze per
semestre, così come previsto dall’art. 6 del DPR n. 101/1990,
solo un’udienza al giorno.
Dopo avere regolarmente compiuto il primo semestre di pratica
il ricorrente ha invece partecipato, nel secondo semestre
a solo 10 udienze, computate secondo i criteri sopra rammentati.
Ciò in quanto, in tale periodo, in parte coincidente con
quello estivo di sospensione feriale, l’attività del Tribunale
di Lucca è stata ulteriormente ridotta per effetto della
coincidenza di tre giornate di udienza con festività religiose
e civili e, per ulteriore negativa circostanza, anche lo
studio presso il quale la pratica è compiuta ha subito una
riduzione della sua normale attività.
Di conseguenza, con istanza del 10 settembre 2003, il ricorrente
chiedeva al Consiglio dell’ordine di prorogare il semestre
di pratica sino al 10 novembre, ultimo giorno utile per
ottenere ogni anno il certificato di compiuta pratica, e
di poter computare più udienze per il medesimo giorno, al
fine di permettere la partecipazione alle udienze mancanti
al raggiungimento del limite minimo di venti, stabilito
dall’art. 6 del DPR n. 101/1990.
Con la nota impugnata il Consiglio intimato respingeva,
tuttavia, la richiesta dell’interessato.
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Contro tale atto ricorre il sig. Bertani
chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria
di spese e deducendo i motivi che seguono:
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1. Violazione dei principi in tema di giusto
procedimento. Violazione dell’art. 3 e dell’art. 10, lett.
b) della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta
di motivazione.
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2. Violazione e falsa applicazione dell’art.
6 del DPR n. 101/1990. Violazione dell’art. 152 c.p.c..
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3. Violazione dei principi in tema di decorrenza
dei termini in ipotesi di factum principis e causa di forza
maggiore. Violazione dell’art. 2935 cod. civ.. In subordine,
illegittimità costituzionale dell’art. 6 del DPR n. 101/1990.
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4. Violazione dell’art. 1 della l. n. 742/1969.
Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione
ed errata applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), del
DP n. 101/1990.
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5. eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza,
ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
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6. Illegittimità della circolare dell’Ordine
degli avvocati di Lucca interpretativa del DPR n. 101/1990.
Violazione dell’art. 2935 cod. civ. violazione dell’art.
1 l. n. 742/1969. Disparità di trattamento. Eccesso di potere
per sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e
disparità di trattamento.
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Si è costituita in giudizio l’Amministrazione
intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza depositata il 3 febbraio 2004 veniva accolta
la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto
impugnato.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
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D I R I T T O
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Con il ricorso in decisione viene impugnata
la determinazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Lucca dell’11 settembre 2003 con la quale è stata negata
al ricorrente la proroga del secondo semestre di pratica
forense con la motivazione che “il Consiglio all’adunanza
dell’11/9/2003 ha ritenuto che non sussistono le condizioni
per derogare ai regolamenti vigenti” e l’indicazione dell’obbligo
di ripetizione del secondo semestre di pratica. Preliminarmente
va esaminata l’eccezione, formulata dalla difesa di controparte,
di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo e ciò in quanto le controversie
relative alla tenuta degli albi sarebbero riservate, in
forza di quanto disposto dalla legge 27 novembre 1933 n.
1578, al Consiglio nazionale forense. L’assunto va disatteso.
Osserva il Collegio che l’attribuzione di competenze giurisdizionali
al Consiglio nazionale forense deve ritenersi riservata
alle ipotesi tassativamente previste dalla legge le cui
norme sono di stretta interpretazione, trattandosi di giurisdizione
speciale preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla
sesta disposizione transitoria della Costituzione.
In particolare, gli artt. 16 e 37 del r.d.l. 27 novembre
1933 n. 1578, stabiliscono che la competenza del Consiglio
è riservata alle controversie relative all’iscrizione e
alla cancellazione dagli albi, nonché a quelle concernenti
i provvedimenti disciplinari.
La fattispecie in esame attiene, invece, alle modalità di
svolgimento della pratica forense, necessaria per sostenere
l’esame di ammissione all’albo, in relazione alle quali
sussistono poteri discrezionali del competente Ordine per
i provvedimenti del quale deve ritenersi sussistente la
giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Abruzzo, Pescara,
9 gennaio 2003, n. 166; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 4 dicembre
2003, ord. n. 1093).
Nel merito il ricorso è suscettibile di accoglimento.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’assoluta carenza
di motivazione da cui sarebbe affetto l’impugnato provvedimento.
La censura è fondata.
L’art. 6 del DPR n. 101/1990, recante il “Regolamento relativo
alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore
legale”, stabilisce, tra l’altro, che “I praticanti procuratori
non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono
tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente
vistato dal Presidente del consiglio dell'Ordine o da un
suo delegato, nel quale debbono annotare: a ) le udienze
cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle
parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non
può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre,
con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio”.
Nessuna ulteriore disposizione consente, dunque, di giungere
alla conclusione, in via interpretativa fatta propria dal
Consiglio dell’Ordine di Lucca nella deliberazione del 12
aprile 2002, secondo cui è da ritenersi ammissibile per
i praticanti avvocati una sola presenza per giorno di udienza,
né tantomeno l’assoluta improrogabilità del termine semestrale
di cui trattasi, atteso che, tra l’altro, come è documentato
in atti, il Tribunale civile di Lucca per l’anno 2003 ha
tenuto le udienze di prima comparizione e di trattazione
delle cause nel giorno di venerdì di ogni settimana.
Se, infatti, è del tutto condivisibile l’esigenza che con
tale disposizione si intenderebbe tutelare, e cioè che il
tirocinio venga condotto a termine secondo criteri di serietà
ed effettività, neppure può essere sottaciuto che a tale
obiettivo è possibile pervenire anche attraverso differenti
strumenti tenuto conto anche della disposizione di cui all’art.
4 del citato DPR n. 101/1990, per la quale “è compito del
Consiglio dell’Ordine vigilare sull’effettivo svolgimento
del tirocinio….con i mezzi ritenuti più opportuni”. Ciò
in quanto l’esercizio di poteri discrezionale deve, comunque,
sempre avvenire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità
in relazione all’interesse pubblico che si intende tutelare
e comparandolo al bene della vita del privato che ne viene
negativamente inciso.
Ne discende che, a fronte dell’esigenza non irragionevole,
né sorretta da pretestuose motivazioni, manifestata dal
ricorrente con la sua istanza, il Consiglio dell’Ordine
resistente avrebbe dovuto palesare ed articolare le ragioni
per cui essa non avrebbe potuto essere accolta, senza trincerarsi
astrattamente dietro lo schermo delle determinazioni già
assunte in via generale e sottraendosi all’obbligo di motivare
concretamente il diniego in relazione alle peculiarità del
caso in esame.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,
essere accolto, conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 3 febbraio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 MARZO 2004
Firenze, lì 15 MARZO 2004
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