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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 15 marzo 2004 n. 730
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.
Bertani contro Ordine Avvocati Lucca


Avvocato e procuratore – Pratica legale – Richiesta di proroga del secondo semestre – Diniego – Ricorso – Giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense ex artt. 16 e 37 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 – Non sussiste – Giurisdizione del G.A. – Sussiste

 

Avvocato e procuratore – Pratica legale – Richiesta di proroga del secondo semestre – Diniego – Mancata indicazione delle specifiche ragioni del diniego - Illegittimità

Rietra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del Consiglio Nazionale Forense l’impugnativa dell’atto con il quale il Consiglio del’Ordine degli avvocati ha rifiutato una richiesta di proroga del secondo semestre di pratica forense atteso che l’attribuzione di competenze giurisdizionali al Consiglio Nazionale Forense deve ritenersi riservata alle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 16 e 37 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 le cui norme sono di stretta interpretazione trattandosi di giurisdizione speciale preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della Costituzione

 

È illegittimo il diniego di proroga del secondo semestre di pratica forense adottato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati senza dare conto delle specifiche ragioni del rifiuto, nonostante le circostanziate e non pretestuose motivazioni manifestate dal ricorrente con la sua istanza, considerato che nessuna norma prevede espressamente l’ammissibilità di una sola presenza per giorno di udienza né tantomeno l’assoluta improrogabilità del termine semestrale.

 

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Nota di richiamo :

 

*Cfr. in argomento T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 gennaio 2003, n. 166; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 4 dicembre 2003, ord. n. 1093 citate in motivazione. Con riferimento alla giurisdizione del giudice amministrativo sulla disciplina della pratica forense stabilita dal Consiglio dell’Ordine e sulle relative determinazioni di quest’ultimo, si veda la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004 n. 619 con nota di E. BELISARIO, La disciplina della pratica forense e i poteri normativi dei Consigli, in Diritto e Giustizia, 2004, fasc. 10, pagg. 76 – 78 concernente anche l’applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità alla predetta disciplina


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A
 

sul ricorso n. 1667/03 proposto da

 

BERTANI Alessandro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Natale Giallongo e Franco Ravenni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Firenze, via Alfieri n. 19,

 

c o n t r o
 

l’Ordine degli avvocati di Lucca , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Iacomini con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Gattini, in Firenze, via Maggio n. 30,

 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
della determinazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lucca dell’11 settembre 2003 di diniego di proroga del secondo semestre di pratica forense, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti gli avv. Faccon e Mannocci, per delega dell’avv. Giallongo, e l’avv. Gattini, per delega dell’avv. Iacomini.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O
 

Riferisce il ricorrente di essere iscritto dal 20 settembre 2002 al Registro dei praticanti avvocati presso l’Ordine di Lucca, svolgendo l’attività di pratica forense presso lo studio dell’avv. Franco Rivenni.
Ai fini del compimento della pratica il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lucca impone, fra l’altro, agli iscritti di computare, per il raggiungimento delle 20 udienze per semestre, così come previsto dall’art. 6 del DPR n. 101/1990, solo un’udienza al giorno.
Dopo avere regolarmente compiuto il primo semestre di pratica il ricorrente ha invece partecipato, nel secondo semestre a solo 10 udienze, computate secondo i criteri sopra rammentati. Ciò in quanto, in tale periodo, in parte coincidente con quello estivo di sospensione feriale, l’attività del Tribunale di Lucca è stata ulteriormente ridotta per effetto della coincidenza di tre giornate di udienza con festività religiose e civili e, per ulteriore negativa circostanza, anche lo studio presso il quale la pratica è compiuta ha subito una riduzione della sua normale attività.
Di conseguenza, con istanza del 10 settembre 2003, il ricorrente chiedeva al Consiglio dell’ordine di prorogare il semestre di pratica sino al 10 novembre, ultimo giorno utile per ottenere ogni anno il certificato di compiuta pratica, e di poter computare più udienze per il medesimo giorno, al fine di permettere la partecipazione alle udienze mancanti al raggiungimento del limite minimo di venti, stabilito dall’art. 6 del DPR n. 101/1990.
Con la nota impugnata il Consiglio intimato respingeva, tuttavia, la richiesta dell’interessato.

 

Contro tale atto ricorre il sig. Bertani chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

 

1. Violazione dei principi in tema di giusto procedimento. Violazione dell’art. 3 e dell’art. 10, lett. b) della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.

 

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del DPR n. 101/1990. Violazione dell’art. 152 c.p.c..

 

3. Violazione dei principi in tema di decorrenza dei termini in ipotesi di factum principis e causa di forza maggiore. Violazione dell’art. 2935 cod. civ.. In subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 6 del DPR n. 101/1990.

 

4. Violazione dell’art. 1 della l. n. 742/1969. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione ed errata applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), del DP n. 101/1990.

 

5. eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

 

6. Illegittimità della circolare dell’Ordine degli avvocati di Lucca interpretativa del DPR n. 101/1990. Violazione dell’art. 2935 cod. civ. violazione dell’art. 1 l. n. 742/1969. Disparità di trattamento. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza depositata il 3 febbraio 2004 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

D I R I T T O
 

Con il ricorso in decisione viene impugnata la determinazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lucca dell’11 settembre 2003 con la quale è stata negata al ricorrente la proroga del secondo semestre di pratica forense con la motivazione che “il Consiglio all’adunanza dell’11/9/2003 ha ritenuto che non sussistono le condizioni per derogare ai regolamenti vigenti” e l’indicazione dell’obbligo di ripetizione del secondo semestre di pratica. Preliminarmente va esaminata l’eccezione, formulata dalla difesa di controparte, di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ciò in quanto le controversie relative alla tenuta degli albi sarebbero riservate, in forza di quanto disposto dalla legge 27 novembre 1933 n. 1578, al Consiglio nazionale forense. L’assunto va disatteso. Osserva il Collegio che l’attribuzione di competenze giurisdizionali al Consiglio nazionale forense deve ritenersi riservata alle ipotesi tassativamente previste dalla legge le cui norme sono di stretta interpretazione, trattandosi di giurisdizione speciale preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della Costituzione.
In particolare, gli artt. 16 e 37 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, stabiliscono che la competenza del Consiglio è riservata alle controversie relative all’iscrizione e alla cancellazione dagli albi, nonché a quelle concernenti i provvedimenti disciplinari.
La fattispecie in esame attiene, invece, alle modalità di svolgimento della pratica forense, necessaria per sostenere l’esame di ammissione all’albo, in relazione alle quali sussistono poteri discrezionali del competente Ordine per i provvedimenti del quale deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Abruzzo, Pescara, 9 gennaio 2003, n. 166; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 4 dicembre 2003, ord. n. 1093).
Nel merito il ricorso è suscettibile di accoglimento.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’assoluta carenza di motivazione da cui sarebbe affetto l’impugnato provvedimento.
La censura è fondata.
L’art. 6 del DPR n. 101/1990, recante il “Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale”, stabilisce, tra l’altro, che “I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal Presidente del consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare: a ) le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio”.
Nessuna ulteriore disposizione consente, dunque, di giungere alla conclusione, in via interpretativa fatta propria dal Consiglio dell’Ordine di Lucca nella deliberazione del 12 aprile 2002, secondo cui è da ritenersi ammissibile per i praticanti avvocati una sola presenza per giorno di udienza, né tantomeno l’assoluta improrogabilità del termine semestrale di cui trattasi, atteso che, tra l’altro, come è documentato in atti, il Tribunale civile di Lucca per l’anno 2003 ha tenuto le udienze di prima comparizione e di trattazione delle cause nel giorno di venerdì di ogni settimana.
Se, infatti, è del tutto condivisibile l’esigenza che con tale disposizione si intenderebbe tutelare, e cioè che il tirocinio venga condotto a termine secondo criteri di serietà ed effettività, neppure può essere sottaciuto che a tale obiettivo è possibile pervenire anche attraverso differenti strumenti tenuto conto anche della disposizione di cui all’art. 4 del citato DPR n. 101/1990, per la quale “è compito del Consiglio dell’Ordine vigilare sull’effettivo svolgimento del tirocinio….con i mezzi ritenuti più opportuni”. Ciò in quanto l’esercizio di poteri discrezionale deve, comunque, sempre avvenire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in relazione all’interesse pubblico che si intende tutelare e comparandolo al bene della vita del privato che ne viene negativamente inciso.
Ne discende che, a fronte dell’esigenza non irragionevole, né sorretta da pretestuose motivazioni, manifestata dal ricorrente con la sua istanza, il Consiglio dell’Ordine resistente avrebbe dovuto palesare ed articolare le ragioni per cui essa non avrebbe potuto essere accolta, senza trincerarsi astrattamente dietro lo schermo delle determinazioni già assunte in via generale e sottraendosi all’obbligo di motivare concretamente il diniego in relazione alle peculiarità del caso in esame.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P. Q. M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 3 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 MARZO 2004
Firenze, lì 15 MARZO 2004

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