| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 11 marzo 2004
n. 680
Pres. Lazzeri – Est. Del Guzzo
Nerozzi Ermanno e Falcini Lilia (Avv.ti Lorenzo Scarpelli
e Maria Adele Rubino) c/ Comune di Campi Bisenzio (Avv.
Anton Ugo Serra) |
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Edilizia e urbanistica – piano territoriale
di coordinamento della Provincia– rapporti con il p.r.g.
comunale
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Edilizia e urbanistica – vincoli di inedificabilità
previsti dal p.r.g. – carattere conformativo o ablatorio
– criteri di identificazione
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Il sistema normativo vigente induce a non
ritenere il P.T.C. di competenza della Provincia strumento
idoneo ad introdurre nel P.R.G. comunale vincoli cogenti
e diretti, cosicché il mancato inserimento nel P.T.C. di
una strada di grande viabilità, prevista invece nelle cartografie
del P.R.G., nelle more del recepimento del P.T.C. da parte
del Comune non produce l'automatica eliminazione dell'opera
dalla pianificazione comunale. L’area destinata a 'fascia
di rispetto della viabilità di P.R.G.' costituisce un vincolo
conformativo rientrante nella zonizzazione di Piano e non
già un vincolo destinato all'espropriazione e come tale
temporaneo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo della Toscana
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 917/2001 proposto dai
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signori NEROZZI Ermanno e FALCINI Lilia,
rappresentati e difesi dagli av.ti Lorenzo Scarpelli e Maria
Adele Rubino, anche disgiuntamente, presso i quali sono
elettivamente domiciliati in Firenze: Via G. Modena n. 1;
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c o n t r o
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- il COMUNE DI CAMPI BISENZIO, in
persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall'avv. Anton Ugo Serra ed elettivamente
domiciliato nello studio di questi in Firenze, Via Maggio
30.
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P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
del diniego di concessione edilizia 14 febbraio 2001 n.
7473;
- del presupposto parere della Commissione Edilizia comunale
di cui al verbale della seduta 30.1.2001, in parte qua;
- di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso o conseguente
ancorchè, allo stato, sconosciuto.
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 20 marzo
2003 il Cons. dott.ssa Giacinta Del Guzzo:
Uditi, gli avv.ti L. Scarpelli e R. Carusi, delegato dall'avv.
A.U. Serra;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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I ricorrenti sono comproprietari di un appezzamento
di terreno nel territorio del Comune di Campi Bisenzio,
distinto al N.C.T. al foglio n. 32, part.lle 38 e 39 (porzioni),
adiacente alla via Barberinese ma con ingresso dalla via
delle Pertiche.
Su tale appezzamento insiste un immobile destinato a civile
abitazione costruito approssimativamente nel primo dopoguerra,
e composto da una palazzina di due piani e annessi di tipo
agricolo, attualmente bisognosa di rilevanti interventi
di manutenzione straordinaria. Lo spigolo della costruzione
si trova a 34,15 ml. dal ciglio della via Barberinese (34,65
ml. dalla linea bianca di delimitazione).
I ricorrenti hanno presentato in data 26 ottobre 2000, prot.
49889, istanza per la concessione edilizia avente ad oggetto
la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato di via
delle Pertiche, onde sfruttare le potenzialità edificatorie
dell'appezzamento di cui sono proprietari, anche alla luce
del fatto che l'immobile oggetto dell'intervento rientra
tra quelli di valore storico, artistico o ambientale di
cui alla L.r. Toscana n. 59/1980, su tale fabbricato "è
possibile realizzare nuovi volumi, anche in sostituzione
di quelli demoliti, fino a raggiungere l'indice di fabbricazione
IF = 2" (N.T.A. del P.R.G., art. 16).
L'ampliamento dell'edificio dista dal ciglio della via Barberinese
ml. 42,05. All'esito del procedimento amministrativo veniva
comunicata agli istanti la determinazione prot. 7473 del
14 febbraio 2001, notificata in data 16 febbraio 2001, con
la quale il Dirigente dell'U.O. Edilizia Privata del Comune
di Campi Bisenzio ha partecipato il diniego di concessione.
Con riserva di motivi aggiunti, una volta ottenuto l'accesso
al parere 30.1.2001, della Commissione edilizia, accesso
richiesto in data 5.4.2001 e non ancora ottenuto, i ricorrenti
hanno impugnato il diniego 14.2.2001 formulando le seguenti
censure:
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1) Violazione e falsa applicazione dell'art.
3 L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto
di motivazione.
Il diniego opposto dal Comune rispetto all'istanza avanzata
dal Sig. Nerozzi e dalla Sig.ra Falcini sarebbe illegittimo
per contrasto con il disposto dell'art. 3 della L. n. 241/90.
Il difetto di motivazione dell'atto impedirebbe di comprendere
in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta
dell'Amministrazione, impedendo così di verificare il percorso
logico seguito nell'applicare i criteri generali al caso
concreto.
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2) Violazione di legge: D.Lgs 30 aprile 1992,
n. 285 (nuovo Codice della Strada), D.P.R. 16 dicembre1992,
n.. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
codice della strada).
Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento
dei fatti. Ove la locuzione "viabilità di P.R.G." contenuta
nel diniego, faccia riferimento alla fascia di rispetto
della Via Barberinese su cui pure affaccia la costruzione
attualmente esistente, il diniego sarebbe illegittimo per
violazione delle norme del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo Codice della Strada, che dettano le
distanze minime da osservare per la edificazione in prossimità
dei tracciati stradali.
Posto che la zona, che qui interessa, è fuori dal centro
abitato, il parametro normativo cui fare riferimento è l'art.
26 del D.P.R. n. 495/1992, che disciplina l'ampiezza delle
fasce di rispetto fuori dei centri abitati.
La via Barberinese non potrebbe che essere classificata,
per le sue caratteristiche, quale strada - extraurbana secondaria
di tip. C ("strada ad unica carreggiata con almeno una corsia
per senso di marcia e banchine "ex art. 2, lett. c) del
nuovo Codice della Strada).
Stando così le cose, il richiesto ampliamento dell'edificio
avrebbe dovuto essere consentito, atteso che l'ampliamento
verrebbe a trovarsi a m. 34,15 dal ciglio stradale e che
la zona di rispetto si arresta a m. 30.
Ai sensi dell'art. 26, comma 2 bis, del citato D.P.R. n.
495/992, inoltre, i limiti da applicarsi nelle zone - (come,
quella che qui interessa -) previste come edificabili o
trasformabili da uno S.U. direttamente attuabile sono meno
rigorosi, e, nel caso di specie, quindi, la distanza da
rispettare sarebbe di soli m. 10.
In ogni caso, la parte di immobile, di cui è stato richiesto
l'ampliamento, rispetterebbe tutti i limiti imposti dal
C.d.S., sia che la via Barberinese debba considerarsi di
tipo B che di tipo C, poichè l'ampliamento risulta trovarsi
a m. 42,05 dalla detta strada.
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3) Violazione di legge: artt. 22 e 23 L.R.
Toscana 1 dicembre 1998, n. 88. Art. 19 D.lgs 18 agosto
2000, n. 267. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
Ove il diniego del Comune fosse riferito, invece alla previsione,
nel P.R.G., di una strada "di grande viabilità", il cui
tracciato correrebbe parallelamente alla via Barberinese,
oltre l'immobile dei ricorrenti, il provvedimento sarebbe
egualmente illegittimo, perchè fa riferimento alle distanze
da una strada che non è stata realizzata, nè mai potrà esserlo,
in quanto gli strumenti urbanistici intervenuti successivamente
al P.R.G., in virtù di normativa (statale e regionale) posteriore
allo stesso, hanno efficacia idonea a derogarne le previsioni.
La legge regionale n. 88/1998, emanata in attuazione del
decentramento amministrativo attuato dal D.lgs n. 112/1998,
attribuisce (art. 23) alla Provincia la competenza in tema
di "progettazione, costruzione e manutenzione delle strade
regionali, ad esclusione di quanto disposto dall'art. 22,
comma 1, lett. a)".
Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali D.lgs n. 267/2000
conferma (art. 19) la competenza della Provincia in materia
di viabilità e trasporti.
Poichè la strada di grande viabilità, che imporrebbe il
diniego di ampliamento impugnato, strada della quale si
trova traccia nelle cartografie che accompagnano il P.R.G.
comunale, non viene riproposta dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), il diniego sarebbe
illegittimo, atteso che le previsioni del detto Piano sono
destinate a prevalere sugli strumenti urbanistici ove siano
relative a materie rientranti per legge nella competenza
provinciale.
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4) Violazione dell'art. 2 della L. 19 novembre
1968 n. 1187. La previsione di P.R.G. che la parte ricorrente
contesta (rimasta "sulla carta" per circa venti anni) comprimerebbe
sine die il diritto dominicale della parte ricorrente stessa
senza che a tale limitazione corrisponda alcuna forma di
indennizzo.
Il vincolo urbanistico in questione rientrerebbe tra quelli
temporanei ed il Comune avrebbe dovuto, scaduti i cinque
anni, senza l'approvazione del piano particolareggiato o
l'inizio della procedura espropriativa, rinnovarlo motivatamente.
Ciò non è avvenuto.
In occasione della predisposizione del progetto di Piano
Strutturale, inviato alla Regione in data 20.12.2000, la
citata strada di grande viabilità non è stata riproposta,
conseguentemente si tratterebbe di una previsione di P.R.G.
sicuramente decaduta.
La parte ricorrente conclude per l'accoglimento delle proprie
ragioni. In resistenza si è costituito, in data 15.6.2001,
il Comune intimato, il quale, con memoria 6 marzo 2003 ha
confutato le censure e chiesto la reiezione del ricorso.
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Con memoria 8 marzo 2003, i ricorrenti hanno
replicato alle difese comunali e confermato tesi e conclusioni.
Alla pubblica udienza tenuta il 20 marzo 2003, la causa
è passata in decisione.
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D I R I T T O
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Le parti ricorrenti impugnano il diniego
opposto dal Comune intimato all'istanza presentata in data
26.10.2000, intesa ad ottenere la concessione edilizia per
l'ampliamento di un edificio di loro proprietà sito nel
territorio comunale nei pressi della Via Barberinese.
La prima censura, con la quale si lamenta difetto di motivazione,
è infondata.
Il diniego risulta, infatti, sufficientemente motivato.
Esso richiama il parere contrario espresso dalla commissione
edilizia comunale nella riunione del 30 gennaio 2001 ed
esterna la ragione del diniego stesso ("l'ampliamento ricade
nella fascia di rispetto della viabilità di P.R.G."); l'atto,
dunque, pur nella sua sinteticità, consente agli interessati
di individuare agevolmente l'elemento ostativo al rilascio
della concessione.
La seconda censura è incentrata sulla pretesa illegittimità
del diniego, ove la ragione di esso consista nella vicinanza
del progettato ampliamento con la via Barberinese e nell'assunto
mancato rispetto da parte della nuova costruzione della
fascia di terreno sulla quale, in applicazione del Codice
della strada, è vietata l'edificazione.
La censura è infondata, atteso che il diniego, come risulta
dal tenore letterale del provvedimento, trova ragione non
nel mancato rispetto della distanza dal ciglio stradale
della via Barberinese, bensì dal vincolo di inedificabilità
che grava nella zona latistante ad una strada di grande
viabilità, la cui realizzazione è prevista nel P.R.G. comunale
ed il cui tracciato è parallelo a quello della via Barberinese.
Il tracciato della detta strada risulta, peraltro, dalla
cartografia di P.R.G. allegata all'istanza di concessione
e depositata in giudizio.
Con la terza censura, le parti ricorrenti sostengono l'illegittimità
del diniego, in quanto la strada di grande viabilità, prevista
dal P.R.G. comunale ed ostativa al rilascio della concessione,
rientrerebbe nella categoria delle strade sovraccomunali
e non è stata realizzata nè potrà mai esserlo, in quanto
gli strumenti urbanistici successivi al P.R.G. hanno, in
forza della normativa statale e regionale posteriore al
P.R.G. stesso, efficacia idonea a derogarne le previsioni
La strada di grande viabilità ostativa al progettato intervento
edilizio non è stata, infatti, riproposta nel Piano territoriale
di Coordinamento Provinciale adottato dalla Provincia di
Firenze. Premesso che la difesa comunale ha affermato che
la strada per cui è controversia non riveste carattere sovraccomunale,
ma di ciò non ha fornito elementi di prova, la doglianza
non merita condivisione.
Come affermato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato,
nella decisione n. 1493 del 20 marzo 2000 (richiamata dalle
stesse parti ricorrenti) nè gli artt. 5 e 6 della L. urb.
gen 17 agosto 1942 n. 1150, che hanno introdotto l'istituto,
nè gli artt. 15 e 17 della (ora abrogata) legge n. 142 dell'8
giugno 1990 sull'autonomia degli Enti locali danno fondamento
alla tesi, secondo la quale il P.T.C. potrebbe introdurre
nel Piano Regolatore Generale del Comune, con forza innovativa
e cogente prescrizioni e vincoli privi di specifica causale
legislativa o non riferibili ad una attribuzione riservata
alla Provincia:
Non può infatti, condividersi la teoria, per così dire,
gradualistica della pianificazione urbanistica, che determinerebbe
una specie di predominio necessario, nella gestione del
territorio, degli Enti di bacino più ampio rispetto al Comune
(cfr. decisione cit.).
Ciò urterebbe, non solo, contro il riparto di competenze
in materia urbanistica delineato dalla legislazione statale,
ma anche, contro canoni costituzionali, che la riforma del
titolo V della Costituzione attuale con L. cost. 18 ottobre
2001 n. 3 non ha mutato. Parimenti gli artt. 19 e 20 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 non hanno innovato in materia
di funzioni e compiti di programmazione già attribuiti alla
Provincia dagli artt. 14 e 15 della L. n. 142/1990.
In particolare, tra i compiti di programmazione, a mente
dell'art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta alla Provincia
predisporre ed adottare il Piano Territoriale di coordinamento,
ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione
della legislazione e dei programmi regionali. Tale Piano
determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.
Alla legge regionale spetta dettare le procedure di approvazione,
nonché norme che assicurino il concorso dei Comuni alla
formazione dei programmi pluriennali e dei P.T.C. Ai fini
del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia
esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed
ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità
di detti strumenti con le previsioni del P.T.C.
Neppure la legislazione della Regione Toscana conforta le
tesi dei ricorrenti. A mente dell'art. 16 della L. reg.
16 gennaio 1995 n. 5 ("Norme per il governo del territorio")
il P.T.C. è l'atto di programmazione, con il quale la Provincia
esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento
programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali
della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.
E se le prescrizioni, indicate dai commi da 2 a 5 dell'art.
16, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento
esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali e se per gli strumenti urbanistici
comunali vi è un obbligo di conformazione alle prescrizioni
del P.T.C., quest'ultimo tuttavia, non ha il potere di incidere
direttamente sugli strumenti urbanistici e di sostituire
le proprie prescrizioni a quelle comunali. La legge regionale
prevede infatti, un apposito procedimento da attivarsi da
parte della Regione o della Provincia (art. 10 della L.
reg. n. 5/1995).
Peraltro, la L. reg. n. 5/1995 prevede un articolato sistema
di partecipazione degli Enti locali alle scelte programmatorie
proprie della Regione stessa e della Provincia (artt. 7,17,
19).
Quanto alla L. reg. n. 88/1998 (di attuazione del decentramento
amministrativo disposto con il D.Lgs n. 112/1998) essa,
nella materia "urbanistica e pianificazione territoriale"
non ha modificato la ripartizione delle competenze già in
essere.
L'art. 9 di tale legge regionale, nel riservare alla Regione
l'individuazione delle zone sismiche, espressamente dispone
che "Le altre funzioni e compiti della Regione e degli enti
locali in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale
sono disciplinati dalla legge regionale 16 gennaio 1995
n. 5, come modificata dalla presente legge" e, come si è
detto, le modifiche introdotte non concernono il riparto
delle competenze. Per quanto riguarda poi, la materia "viabilità"
gli artt. 22, 23 e 24 della L. reg. n. 88/1998 (che disciplinano,
rispettivamente, le funzioni della Regione, delle Province
e dei Comuni e le modalità procedurali da seguirsi nella
materia), è significativo che l'art. 24, penultimo ed ultimo
comma, prevedano espressamente, per l'approvazione delle
opere, di competenza regionale, da realizzarsi in difformità
dagli strumenti urbanistici vigenti la predisposizione di
un "apposito accordo di programma" ed in mancanza della
conclusione di tale accordo l'intervento del Consiglio regionale
su deliberazione della Giunta.
In definitiva, il sistema normativo vigente non induce a
ritenere il P.T.C. strumento idoneo ad introdurre nel P.R.G.
vincoli cogenti e diretti, cosicché, per quanto qui interessa,
il mancato inserimento nel P.T.C. della strada di grande
viabilità, prevista nelle cartografie del P.R.G. del Comune
di Campi Bisenzio, nelle more del recepimento del P.T.C.
da parte del Comune stesso, non produce l'automatica eliminazione
dell'opera dalla pianificazione comunale. Anche l'ultima
censura, con la quale viene affermata la sopravvenuta inefficacia,
ai sensi dell'art. 2 della L. n. 1187/1968, del vincolo
preordinato all'espropriazione connesso alla realizzazione
dell'opera di viabilità pubblica, non essendo stata realizzata
l'opera stessa nel termine di cinque anni dalla previsione
di Piano, è infondata.
Come sostenuto (e documentato) dalla difesa comunale la
fascia di rispetto viario di che trattasi è rappresentata
graficamente nella simbologia di P.R.G. come area verde
di rispetto a corredo della viabilità stradale. Tale destinazione
costituisce un vincolo conformativo rientrante nella zonizzazione
di Piano e non già un vincolo destinato all'espropriazione
e come tale temporaneo.
In conclusione, l'infondatezza delle censure proposte conduce
alla reiezione del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul
ricorso n. 917/2001 proposto dai Signori Nerozzi Ermanno
e Falcini Lilia, di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento
di in favore del Comune di Campi Bisenzio delle spese di
giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi €
2.000 (Euro duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 20 marzo 2003,
dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento
dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
D.ssa Giacinta DEL GUZZO - Consigliere, est.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 MARZO 2004
Firenze, lì 11 MARZO 2004
DUCCIO M. TRAINA
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| Il vincolo
di rispetto stradale previsto dal P.R.G. ha carattere
conformativo o espropriativo?
| 1. I rapporti
tra p.t.c. e p.r.g.. 2. L'espropriazione
come minorazione singolare di sostanza.
3. La fascia di rispetto stradale è limitazione
legale o vincolo espropriativo? 4. La natura
espropriativa non è esclusa dal carattere
"zonale" del vincolo di p.r.g..
1. La sentenza conferma, con ampi e puntuali
riferimenti alla normativa statale e regionale,
l’orientamento già affermato da Cons. St.,
sez. V, 20 marzo 2000, n. 1493, secondo
cui il piano territoriale di coordinamento
(p.t.c.) di competenza provinciale non comporta
automatica variante degli strumenti urbanistici
comunali né può sovrapporre ad essi le proprie
scelte, se non nelle materie attribuite
alla Provincia e nei limiti in cui ciò sia
legislativamente consentito.
L’esclusione di una relazione di tipo gerarchico
tra i piani urbanistici di diverso livello
deriva non solo dal principio di sussidiarietà
verticale, ora elevato al rango di precetto
costituzionale, ma anche dalla puntuale
esegesi della normativa statale e, in particolare,
regionale, esaustivamente svolta nella sentenza.
A completamento della quale si può solo
aggiungere che la l. reg. Toscana n. 5/1995
valorizza l’autonomia comunale fino al punto
di escludere che il piano provinciale possa
sostituirsi al p.r.g. nella disciplina del
territorio e nella conformazione delle proprietà
fondiarie, anche laddove contenga previsioni
riferibili alla sfera di attribuzioni della
Provincia, ma può solo produrre, nella sola
parte in cui contiene prescrizioni localizzative
indicate da piani provinciali di settore,
meri effetti di salvaguardia a valere sino
all’adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali e comunque per non più di 5 anni
(v. art. 16). |
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| 2. E'
parimenti allineato alla prevalente giurisprudenza,
ma non è altrettanto condivisibile, il capo
della sentenza in rassegna che in poche
battute respinge l’ultimo motivo di censura,
vertente sulla violazione dell’art. 2, l.
19 novembre 1968, n. 1187.
I ricorrenti eccepivano che il lotto di
loro proprietà, su cui è ubicato l’immobile
di cui avevano richiesto l’ampliamento rigettato
dal Comune perché incompatibile con la destinazione
a “fascia di rispetto della viabilità di
P.R.G.”, è posto dalla esistente Via Barberinese
ad una distanza superiore a quella minima
prevista dall’art. 26, d.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 («regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada»),
di talché formulavano due censure fra loro
alternative, o meglio a "tenaglia". Con
la prima (II motivo di ricorso), assumevano
che ove la locuzione "viabilità di P.R.G."
posta a base del diniego facesse riferimento
alla fascia di rispetto della via Barberinese,
il diniego sarebbe illegittimo, perché l’ampliamento
si colloca al di fuori della fascia prevista
dal d.P.R. 495/1992.
Con la seconda (IV motivo di ricorso) eccepivano
che ove il diniego si fondasse sul vincolo
di inedificabilità imposto da oltre venti
anni al fine di realizzare una strada di
grande viabilità con tracciato parallelo
a quello della via Barberinese, esso doveva
considerarsi ormai decaduto in base all’art.
2, l. 1187/1968 in quanto avente carattere
espropriativo.
Il TAR ha respinto la prima censura rilevando
che il diniego "trova ragione non nel mancato
rispetto della distanza dal ciglio stradale
della via Barberinese, bensì nel vincolo
di inedificabilità che grava nella zona
latitante ad una strada di grande viabilità,
la cui realizzazione è prevista nel P.R.G.
comunale ed il cui tracciato è parallelo
a quello della via Barberinese"; la seconda
assumendo che “la fascia di rispetto viario
di che trattasi è rappresentata graficamente
nella simbologia di P.R.G. come area verde
di rispetto a corredo della viabilità stradale.
Tale destinazione costituisce un vincolo
conformativo rientrante nella zonizzazione
di Piano e non già un vincolo destinato
all'espropriazione e come tale temporaneo”.
Risulta evidente, dunque, che secondo il
TAR nella specie il vincolo di inedificabilità
presenta un duplice fondamento: è posto
in vista della futura realizzazione di una
strada pubblica e nel contempo contrassegna
la fascia di rispetto della strada esistente;
tuttavia in questa seconda "configurazione"
non è soggetto a decadenza quinquennale
ex art. 2, l. 1187/1968 in quanto, anche
se è di ampiezza maggiore di quella prevista
dal d.P.R. 495/1992, rientrando nella "zonizzazione"
del p.r.g. presenta carattere "conformativo"
e non "espropriativo".
Alla base di quest'ultima affermazione è
facile individuare la nozione costituzionale
di espropriazione elaborata da una nota
dottrina (A.M. Sandulli) e accolta dalla
giurisprudenza ormai quasi quarantennale
della Corte Costituzionale, secondo la quale
l’espropriazione, ai sensi dell'art. 42
Cost., non esprime necessariamente una vicenda
traslativa, né è incompatibile con la conservazione
della titolarità del bene, ma è caratterizzata
dal solo effetto privativo o di elisione,
che può colpire sia il diritto di proprietà
sia una facoltà che attiene al nucleo essenziale
di tale diritto. Ciò a condizione che l'estinzione
del diritto o della facoltà riguardi a titolo
particolare beni singolarmente considerati,
e non attenga invece ad un'intera categoria
di beni, perché in tal caso si è dinanzi
all'esercizio del potere di "conformazione"
del regime proprietario che la Costituzione
rimette al legislatore, senza ammantarlo
di garanzie particolari, se non quelle che
si esprimono - oltre che nel principio di
ragionevolezza - nella riserva di legge
e nel divieto di sopprimere la proprietà
privata di determinate categorie di beni
(in quanto espressamente prevista in altre
disposizioni costituzionali: le case di
abitazione, le terre agricole, i beni produttivi
salvo i casi dell'art. 43) (C. Cost, sent.
20 gennaio 1966, n. 6, 9 marzo 1967, n.
20, 23 novembre 1967, n. 119, 29 mggio1968,
nn. 55 e 56, 26 aprile 1971, n. 79, 22 giugno
1971, n. 133, 20 febbraio 1973, n. 9, 4
luglio 1974, n. 202, 6 maggio 1976, n. 106,
29 dicembre 1982, n. 239, 16 giugno 1988,
n. 648, 20 luglio 1990, n. 344, 28 luglio
1995, n. 417, 20 maggio 1999, n. 179, 18
dicembre 2001, n. 411).
Applicata ai vincoli di inedificabilità
contenuti negli strumenti urbanistici, la
nozione di espropriazione come "minorazione
singolare di sostanza" da luogo al seguente
regime (v. sentenza n. 55/1968):
a) l'art. 42, comma 2, della Costituzione
consente sia di escludere la proprietà privata
di certe categorie di beni, sia di imporre
in via generale, sempre per categorie di
beni, talune limitazioni attinenti al regime
di appartenenza e ai modi di godimento,
sia infine di stabilire limiti a titolo
particolare, cioè incidenti su beni singolarmente
considerati, con diversa graduazione e più
o meno accentuata restrizione delle facoltà
di godimento e di disposizione;
b) tuttavia le imposizioni a titolo particolare
non possono eccedere, senza indennizzo,
quella portata al di là della quale il sacrificio
imposto viene ad incidere sul bene oltre
ciò che è connaturale al diritto di proprietà
«quale viene riconosciuto nell’attuale momento
storico»; al di là di tale limite esse assumono
carattere espropriativo;
c) sono limiti connaturali alla proprietà
immobiliare quelli che si arrestano a disciplinare
il quodomo ed il quantum (anche ridotto)
dell’edificazione o ad impedirla per breve
tempo; sono invece limiti espropriativi
e vanno indennizzati quelli che vietano
l’edificazione o definitivamente o in vista
di un’acquisizione coattiva alla mano pubblica
incerta nella data;
d) i vincoli di inedificabilità assoluta
previsti dalla legge urbanistica sono da
considerarsi a titolo particolare in quanto
non colpiscono con carattere di generalità
tutti i terreni urbani.
e) tali vincoli, per rispettare la garanzia
dell'art. 42, c. 2 Cost., devono essere
mantenuti entro convenienti limiti di tempo
(che la l. 1187/1968 ha poi individuato
in 5 anni) ovvero devono essere indennizzati.
Dunque il ragionamento della Corte riposa
essenzialmente sulla summa divisio tra limitazioni
proprie del regime giuridico di categorie
di beni, espressive del potere di "conformazione"
della proprietà e quindi non necessitanti
di indennizzo, e limitazioni inerenti a
beni considerati singulatim aventi carattere
ablatorio se incidenti a tempo indeterminato
o oltre un ragionevole termine sul "nucleo
essenziale" del diritto dominicale. |
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| 3. Venendo
alla fattispecie in esame, si ritiene pacificamente
che abbiano carattere conformativo e non
espropriativo le limitazioni legali imposte
a causa del rapporto di vicinitas dei beni
privati rispetto a determinati beni pubblici,
in quanto presentano carattere di generalità
e contrassegnano intere categorie di beni,
dai contorni certi e identificabili a priori
in base agli elementi oggettivi previsti
dalla legge.
Tra queste limitazioni,come ha ritenuto
la Corte Costituzionale, si inquadra anche
l’obbligo di osservare nella edificazione
dentro e fuori dal perimetro dei centri
abitati e degli insediamenti previsti dagli
strumenti urbanistici certe distanze minime
a protezione del nastro stradale, che variano
a seconda del tipo di strada (artt. 16-18,
d.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 e artt. 25-28,
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495): v. C.
Cost. 22 giugno 1971, n. 133.
La sentenza che si annota ha inteso dare
applicazione ai suesposti principi, escludendo
la natura espropriativa del vincolo in esame
in quanto gravante non su un singolo appezzamento
di terreno, bensì su un'intera "zona" urbanistica
individuata per le sue particolari caratteristiche
di prossimità alla viabilità stradale.
La decisione tuttavia non convince. Anzitutto
perché al vincolo che colpisce le fasce
di rispetto stradale in tanto può riconoscersi
natura conformativa, in quanto abbia carattere
generale. A tal fine serve applicarsi in
modo uniforme e costante per tutte le categorie
di beni che presentano le medesime caratteristiche,
e quindi, con ogni evidenza, l'estensione
della fascia di rispetto deve essere identica
in tutto il territorio nazionale, e non
discrezionalmente e variabilmente fissata
dal pianificatore comunale.
Ne consegue che se si può considerare a
carattere non espropriativo l'inedificabilità
prevista, con effetti erga omnes, dal codice
della strada e dal regolamento di attuazione,
perché contrassegnante uniformemente tutti
i terreni limitrofi alle strade esistenti,
a conclusioni affatto diverse si deve giungere
con riguardo alle previsioni di fasce di
rispetto di più ampie estensioni contenute
nello strumento urbanistico comunale, in
quanto colpiscono solo determinati beni,
posti in quel determinato comune (se non,
addirittura, a lato di quella determinata
strada), rompendo l'unità e l'uniformità
della "categoria" di beni (i terreni prossimi
alle strade pubbliche) che solo nel suo
complesso può formare oggetto di disciplina
conformativa. |
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| 4. Né
può ritenersi che la previsione di inedificabilità
perda il suo carattere di sacrificio singolare
per essere riferita non a singoli terreni
ma ad una più ampia "zona" urbanistica.
Occorre dare atto che l'interpretazione
oggi dominante, andatasi a consolidare in
relazione alla nozione di «edificabilità
legale» prevista dall’art. 5 bis della l.
n. 359 del 1992, fa leva proprio sul carattere
singolare che devono presentare le limitazioni
alla proprietà per dismettere la veste della
conformazione ed assumere quella dell’espropriazione,
onde affermare anche relativamente ai vincoli
posti dagli strumenti urbanistici che hanno
carattere ablatorio solo le prescrizioni
di inedificabilità che incidono sui suoli
determinati e di modeste dimensioni e non
quelle che contrassegnano un’intera zona
urbanistica (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26
settembre 1995, n. 1354; Cons. Stato, Sez.
V, 30 giugno 1995, n. 945; Cons. Stato,
Sez. IV, 15 maggio 1995, n. 336; Cons. Stato,
Sez. V, 22 marzo 1995, n. 451; e la ormai
costante giurisprudenza della Cassazione:
tra le tante, Sez. Un., 23 aprile 2001,
n. 173; id.19 settembre 2000, n. 12408;
15 marzo 1999, n. 2272; id. 16 maggio 1998,
n. 4921).
Tuttavia, anche a prescindere dal fatto
che tale criterio dovrebbe applicarsi solo
alle "zone omogenee" in cui è suddiviso
il territorio comunale ex d.M. 2.4.1968,
n. 1444 (es.: le zone agricole "E", le zone
a servizi "F"), e non alle più ridotte "aree"
individuate al loro interno per soddisfare
gli standards e le esigenze di allocazione
delle opere pubbliche, la demarcazione così
ricostruita tra previsioni conformative
e previsioni espropriative non regge né
sul piano logico, né sul piano della conformità
ai principi elaborati dalla giurisprudenza
costituzionale, quantomeno sino a che lo
jus aedificandi sarà ritenuto attributo
essenziale della proprietà fondiaria.
Sul piano logico per il semplice motivo
che la suddivisione in zone del territorio
comunale non avviene sulla base alle caratteristiche
connaturali all’«essenza» dei terreni, bensì
sulla base di scelte largamente discrezionali
dell’Amministrazione, che per la natura
stessa del potere pianificatorio esercitato
e per le finalità che deve perseguire (l’ordinato
assetto dei luoghi) provocano inevitabili
sperequazioni tra proprietari.
Solo in taluni casi la previsione di inedificabilità
contenuta nello strumento urbanistico può
rispecchiare la natura propria del bene,
quando cioè ha carattere ricognitivo o riproduttivo
di limitazioni extraurbanistiche (es. vincoli
paesistici, storico-artistici … ecc.). Nelle
altre ipotesi, invece, la preclusione dell’utilizzazione
edificatoria risponde solo a scelte pianificatorie
e conculca una facoltà che ancora oggi la
Corte Costituzionale afferma essere insita
nel diritto di proprietà. Né il carattere
singolare della incisione può essere attenuato
dalla minore o maggiore estensione spaziale
del vincolo, perché la limitazione è comunque
legata a valutazioni discrezionali circa
l’assetto del territorio.
Prova ne è, nel caso in esame, che la scelta
di ampliare le dimensioni della fascia di
rispetto rispetto a quelle previste dal
d.P.R. 495/1992 è collegata alla localizzazione
(ormai decaduta per decorso del quinquennio)
di una nuova strada di grande scorrimento,
cioè ed una valutazione tipicamente discrezionale.
In conclusione, le «categorie» di suoli
per cui può escludersi l’edificabilità con
provvedimento a carattere «conformativo»
sono solo quelle individuate in via generale
dalla legge (o in base alla legge) come
contrassegnate da un limite connaturale,
il cui concreto accertamento, se non è effettuato
direttamente dalla legge stessa, è rimesso
ad un’attività amministrativa che si deve
svolgere secondo criteri oggettivi o tecnici,
che escludano la discrezionalità tipica
ed inevitabilmente discriminatoria della
pianificazione urbanistica.
Poco importa, quindi, se più terreni vengono
accorpati in una zona urbanistica e accomunati
nella previsione di inedificabilità. L’incidenza
sul nucleo essenziale della proprietà non
viene meno, perché viene conculcata una
facoltà connaturale, che invece ad altri
proprietari di terreni aventi i medesimi
requisiti intrinseci viene consentito di
esercitare.
Sul piano della conformità ai principi costituzionali,
è sufficiente ricordare che le due sentenze
«chiave» in materia di vincoli hanno dichiarato
l’incostituzionalità degli artt. 40 e 7,
nn. 2, 3, 4, della l. n. 1150/1942 nella
parte in cui «non prevedono un indennizzo
per l’imposizione di limitazioni operanti
immediatamente e a tempo indeterminato nei
confronti dei diritti reali, quando le limitazioni
abbiano carattere espropriativo nei sensi
indicati in motivazione» (sentenza n. 55
del 1968) e consentono «di reiterare i vincoli
urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione
o che comportino l’inedificabilità, senza
la previsione di un indennizzo» (sentenza
n. 179 del 1999). Mentre l’art. 7 della
l. urb., ai nn. 3 e 4 contempla vincoli
preordinati all’espropriazione, al n. 2,
prevede appunto «la divisione in zone del
territorio, con precisazione di quelle destinate
all’espansione dell’aggregato urbano, ed
i caratteri e vincoli di zona da osservare
nell’edificazione».
Del resto nel giudizio a quo che ha dato
occasione alla citata sentenza n. 55/1968
si discuteva di destinazioni a verde, a
edificio scolastico e di «conservazione
di fabbricato monumentale», cioè di due
vincoli localizzativi singolari e di uno
zonale.
Più esplicita smentita della interpretazione
che stiamo esaminando sarebbe difficile
trovare. Appare evidente, infatti, come
secondo la Corte la previsione di inedificabilità
abbia carattere ablatorio anche se non colpisce
un singolo bene, ma un’intera «zona» urbanistica.
Ivi comprese, quindi, le fasce di rispetto
stradale che superano le misure previste
per la generalità dei casi dalla normativa
(di carattere - essa sì - conformativo)
di fonte statale. |
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