| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 19 marzo 2004 n.
2589
Pres., Cossu; Est., Tomassetti
“Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a.” (Avv. Corrente) c/ A.N.A.S.
S.p.a. (Avvocatura dello Stato); Soc. Istituto Finanziario
Mediterraneo S.P.A. – ISFIME; Soc. LIS s.r.l. |
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Lavori pubblici – procedura di gara - richiesta
documenti - art. 10 comma 1 quater l. n. 109/94 – termine
perentorio – esclusione dell’impresa – non imputabilità
del ritardo /omissione - illegittimità dell’esclusione
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La prova della mancata cognizione da parte
dell’impresa della richiesta effettuata dall’Amministrazione
ex art. 10 comma 1 quater, l. n. 109/94 – nella fattispecie
dovuta al mancato funzionamento dell’apparecchio fax dell’Impresa
– e, conseguentemente, della non imputabilità dell’omissione/ritardo
nella produzione della documentazione richiesta, non fa
decorrere il termine perentorio di 10 giorni e vale ad eliminare
il provvedimento di esclusione dalla gara adottato secondo
le previsioni della norma
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
SEZIONE III
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composto dai Signori Magistrati: Luigi COSSU
Presidente -Guido ROMANO Componente - Alessandro TOMASSETTI
Componente - estensore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 11449/2003 proposto dalla
ù
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“Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a. , rappresentata
e difesa dall’avv. Giovanna Corrente ed elett.te dom.ta
in Roma, via L. Mantegazza n. 24 (cav. L. Gardin);
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CONTRO
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- l’A.N.A.S. S.p.a., in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dalla Avvocatura
dello Stato;
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- Soc. Istituto Finanziario Mediterraneo
S.P.A. – ISFIME, non costituita in giudizio;
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- Soc. LIS s.r.l., non costituita
in giudizio;
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PER L’ANNULLAMENTO
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- del verbale di gara n. 2 del 9 ottobre
2003, nella parte in cui la commissione di gara ha escluso
dalla licitazione privata “CA33/03 – SS n. 127 Settentrionale
Sarda - Lavori di ammodernamento e sistemazione dell’itinerario
Sassari –Tempio – Olbia. Tratto scala Ruia – Tempio. Lotto
n. 1 Stralcio n. 1. Lavori di completamento” l’impresa ricorrente
dal prosieguo delle operazioni di gara in quanto “i documenti
richiesti sono pervenuti oltre il termine richiesto”;
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- di ogni altro atto connesso, presupposto
e consequenziale, ivi compresi:
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- la lettera di invito alla gara prot. n.
2035 del 1 agosto 2003, nella parte in cui non risultano
indicate le modalità di richiesta dei documenti ex art.
10, co. 1 quater L. n. 109/94;
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- la nota ANAS s.p.a. prot. n. 4449 del 12.9.2003
di richiesta documenti inviata a mezzo fax;
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- la nota ANAS s.p.a. prot. n. 4625 del 22.9.2003
di comunicazione del “rapporto di trasmissione” del doc.
prot. n. 4449;
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- la nota ANAS s.p.a. prot. n. 4976 del 10.10.2003
a firma del Dirigente con la quale si è comunicata l’esclusione
ai sensi dell’art. 10, co. 1-quater L. n. 109/94, l’attivazione
del procedimento sanzionatorio innanzi all’Autorità di Vigilanza
sui lavori pubblici e richiesto all’impresa assicuratrice
il pagamento delle somme previste a titolo di cauzione;
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- la nota ANAS S.p.a. prot. n. 4974 del 9
ottobre 2003 a firma del Dirigente, con la quale si è provveduto
alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza LL.PP. ai sensi
dell’art. 10, co. 1-quater L. n. 109/94 nei confronti della
ricorrente;
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- ove mai dovesse occorrere, il provvedimento
di aggiudicazione definitiva della gara.
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E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
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derivante alla indicata esclusione e dall’incameramento
della cauzione, da liquidarsi alla stregua della espletando
C.T.U. ovvero, in subordine, in via equitativa. Visto il
ricorso con i relativi atti.
Vista la costituzione dell’Avvocatura dello Stato per l’A.N.A.S.
S.p.a.
Visti gli atti tutti di causa.
Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.
Uditi, alla udienza del 14 gennaio 2004, per il ricorrente
l’avv. F. Panizzolo per delega dell’avv. G. Corrente e per
l’Avvocatura dello Stato l’avv. L. Linda.
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FATTO
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Con ricorso notificato in data 12 novembre
2003 e depositato il 19 novembre 2003, la ricorrente impugnava
gli atti in epigrafe deducendo la illegittima esclusione
dalla licitazione privata “CA33/03 – SS n. 127 Settentrionale
Sarda - Lavori di ammodernamento e sistemazione dell’itinerario
Sassari –Tempio – Olbia. Tratto scala Ruia – Tempio. Lotto
n. 1 Stralcio n. 1. Lavori di completamento”.
In particolare, durante la seduta della Commissione di gara
dell’11 settembre 2003, la odierna ricorrente è stata sorteggiata
per la verifica dei documenti così come previsto dall’art.
10, co. 1-quater, L. n. 109/94.
L’ANAS S.p.a. ha predisposto la richiesta prot. n. 4449
del 12 settembre 2003 ed ha reputato di inviarla esclusivamente
a mezzo fax. Nello stesso giorno, peraltro, alle ore 10,39,
la ricorrente aveva segnalato all’ANAS di non aver ricevuto
documenti che pur risultavano inviati dall’ANAS; ciò malgrado,
l’ANAS, alle ore 11,49, inviava la richiesta prot. n. 4449
solo a mezzo fax.
La ricorrente deduce di non avere mai ricevuto il fax in
oggetto e di avere espressamente evidenziato, sin dal 23
settembre 2003, che la richiesta di documenti non era mai
pervenuta.
Deduce inoltre di avere provveduto all’invio della documentazione
sin dal 2 ottobre 2003 avendo quindi comprovato il possesso
di tutti i requisiti dichiarati con l’invio della propria
offerta.
Evidenzia, peraltro, la ricorrente che per altra gara, avendo
effettivamente ricevuto la richiesta di documenti in data
16 settembre, aveva provveduto tempestivamente ad inoltrarli
all’ANAS (peraltro, si tratta della stessa documentazione),
con ciò risultando implicito che l’unico motivo per il quale
non si era provveduto all’inoltro era quello della mancata
ricezione della istanza.
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| Conclude la ricorrente
per la illegittimità degli atti impugnati sotto i seguenti
profili:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 10, co. 1-quater
L. n. 109/94; violazione dell’atto di regolazione dell’Autorità
di Vigilanza sui LL.PP. n. 15 del 30 marzo 2000; violazione
degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241/90; violazione del
giusto procedimento; eccesso di potere (difetto assoluto
di istruttoria, omessa considerazione dei presupposti, travisamento
dei fatti, difetto assoluto di motivazione, perplessità
e contraddittorietà dell’azione amministrativa, sviamento);
- violazione e falsa applicazione dell’art. 10, co. 1-quater
della L. n. 109/94; eccesso di potere (difetto assoluto
di istruttoria, omessa considerazione dei presupposti, travisamento
dei fatti, difetto assoluto di motivazione, perplessità
e contraddittorietà dell’azione amministrativa). |
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| Chiedeva inoltre il risarcimento
dei danni.
Si costituiva in giudizio la Avvocatura dello Stato.
Alla udienza del 17 dicembre 2003 la causa veniva assunta
in decisione dal Collegio. |
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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| Il ricorso è fondato
L’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994 n.
109, così come novellato dall'art. 3 L. 18 novembre 1998,
n. 415 dispone che “i soggetti di cui all'art. 2 comma 2
(della legge n. 109 del 1994) prima di procedere all'apertura
delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero
di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte
presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla
data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti
di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito”.
Quanto alla natura del termine per la produzione della documentazione
in oggetto, ritiene il Collegio di potere condividere le
argomentazioni sostenute, in relazione alla perentorietà
dello stesso, sia dal Consiglio di Stato (n. 3066 del 6
giugno 2001 “Ha natura perentoria il termine di dieci giorni
fissato dall' art. 10 comma 1 quater L. 11 febbraio 1994
n. 109, come novellato dall' art. 13 L. 18 novembre 1998
n. 415, per comprovare il possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico organizzativa eventualmente
richiesta nel bando di gara per l'aggiudicazione di lavori
pubblici, presentando la documentazione indicata nel bando
stesso o nella lettera di invito), sia dalla dall'Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (atto di regolazione
30 marzo 2000 n. 15, “dalla formulazione del testo della
norma e dalla ratio sottesa alla stessa (...) evince (...)
che il termine di dieci giorni entro cui occorre documentare
i requisiti indicati è da considerare perentorio ed improrogabile;
nel senso che il suo obiettivo decorso, senza che il sorteggiato
abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la necessaria
documentazione, implica l'automatico effetto della esclusione
dalla gara, dell'incameramento della cauzione provvisoria
e la segnalazione all'Autorità di vigilanza. Né assume rilievo
l'effettivo possesso dei requisiti da parte dell'impresa,
ovvero la documentazione degli stessi successivamente al
decorso dei dieci giorni assegnati”).
La natura perentoria del termine non impedisce, tuttavia,
all’impresa di provare la non imputabilità del ritardo o
della omissione nel deposito della documentazione richiesta
e, per tale via, eliminare le conseguenze sfavorevoli previste
dalla norma.
Occorre anzi affermare che la rigorosa interpretazione in
ordine alla natura del termine di dieci giorni previsto
dall’art. 10, comma 1 quater, L. n. 109/94, impone una altrettanto
rigorosa indicazione del dies a quo dal quale calcolare
il decorso del termine che non può che essere ricollegato
alla avvenuta cognizione, in capo alla impresa partecipante,
della richiesta effettuata da parte della Amministrazione.
Tali conclusioni possono ritenersi applicabili alla fattispecie
oggetto dell’odierno ricorso in considerazione della avvenuta
dimostrazione, da parte della ricorrente, della non imputabilità
del ritardo.
Dalla documentazione depositata in atti risulta, infatti,
la mancata ricezione del fax con il quale l’ANAS ha provveduto
a richiedere la documentazione relativa al possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e, invece,
l’immediata spedizione del plico contenente i documenti,
non appena ricevuta effettiva conoscenza di tale richiesta.
In particolare, la ricorrente, sin dal giorno 11 settembre
2003 aveva provveduto a segnalare all’ANAS il malfunzionamento
del proprio fax in fase di ricezione (fax del 12 settembre
2003 nel quale si legge “in riferimento alla Vs. nota prot.
n. 4422 dell’11.9.2003, con la presente Vi comunichiamo
di aver ricevuto solo la pagina di trasmissione, ma non
anche i chiarimenti che nella medesima si citano. Considerato
che sin dal pomeriggio di ieri 11.9 abbiamo provveduto a
segnalarVi tale circostanza, e pur avendo da Voi ricevuto
rassicurazioni circa l’invio del fax completo tra il pomeriggio
dell’11.9 e la mattinata di oggi 12.9, ci preme evidenziare
che al momento nulla ci è pervenuto”).
D’altra parte, dagli atti di causa risulta anche l’avvenuta
richiesta di intervento, da parte della ricorrente, della
assistenza tecnica sulla propria macchina fax proprio in
corrispondenza con l’inoltro del fax di richiesta di documenti
ad opera dell’ANAS (richiesta di intervento in data 12 settembre
2003 alle ore 11.00; fax inviato dall’ANAS in data 12 settembre
2003 allo ore 11.46), con conseguente prova in ordine all’effettivo
guasto subito dal fax al momento della spedizione dello
stesso da parte dell’ANAS.
Occorre peraltro rilevare, così come si legge nella relazione
della società Xerox in merito alle conseguenze di guasti
alle macchine fax, che la possibile caduta di tensione ovvero
lo spegnimento del fax determinano la perdita degli eventuali
documenti rimasti nella memoria del computer e non stampati
per motivi di natura tecnica.
Sotto tale profilo, può giustificarsi la dedotta mancanza
di cognizione, anche successivamente alla riparazione dello
stesso fax, del documento spedito dall’ANAS, non stampato
proprio a causa della avvenuta perdita di memoria del fax
causata dallo stesso guasto ovvero dai lavori di riparazione
posti in essere sulla macchina.
In conclusione, assorbita ogni altra doglianza non esaminata,
nei predetti limiti il ricorso deve essere accolto nella
parte impugnatoria e, di conseguenza, l’esclusione della
ricorrente e gli atti sottostanti vanno annullati, fatti
salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Il ricorso stesso va invece respinto quanto alla domanda
di risarcimento del danno in considerazione del fatto che
l’annullamento della eliminazione della ricorrente dalla
gara consente alla stessa di partecipare utilmente alla
gara oggetto del presente ricorso.
Quanto poi al lamentato danno derivante dalla perdita di
chance con riferimento alla impossibilità di partecipare
ad altre gare a seguito del diniego, da parte dell’IS.FI.ME.
S.p.a. di stipulare nuove polizze fideiussorie a seguito
dell’incameramento della cauzione provvisoria effettuato
dall’ANAS in conseguenza della esclusione dalla gara di
cui al presente ricorso, rileva il Collegio la infondatezza
della pretesa.
Sotto tale profilo, infatti, assumono rilievo due circostanze;
da un lato il fatto che la ditta ricorrente avrebbe potuto
richiedere fideiussione ad altri istituti assicurativi una
volta venuta a conoscenza della indisponibilità dell’IS.FI.ME
S.p.a. ad emettere ulteriori polizze fideiussorie e, dall’altro,
il fatto che dagli atti di causa non risulta la avvenuta
esclusione della ricorrente da alcuna delle gare indicate,
con la conseguente esclusione di alcun danno in capo alla
ricorrente.
Le spese, in considerazione dell’accoglimento parziale del
ricorso, si liquidano in Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA,
pari al 50% della somma complessiva determinata in Euro
4.000,00. |
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P.Q.M.
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| Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie per quanto
di ragione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
gli atti impugnati, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’ANAS.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della
ricorrente, del 50% delle spese di causa - determinate in
complessive Euro 4.000,00 (quattromila/00) - liquidate in
Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa. |
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| Così deciso in Roma nella
Camera di Consiglio del 14 gennaio 2004. |
STEFANO TARULLO
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| Verifica
a campione e perdita di chance
| Con la
sentenza n. 2589 del 19 marzo 2004, qui
annotata, il TAR del Lazio ha definito una
vertenza avente ad oggetto l’impugnazione
del verbale di gara contenente l’esclusione
da una licitazione privata (per lavori di
ammodernamento e sistemazione dell’itinerario
di una strada statale sarda) di una società
operante nel settore delle opere pubbliche;
esclusione decretata dalla commissione giudicatrice
a seguito di sorteggio per la verifica dei
documenti effettuato ai sensi dell’art.
10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio
1994 n. 109, come novellato dall'art. 3
della legge 18 novembre 1998, n. 415.
Come è noto, la disposizione ora richiamata
disciplina l’istituto della c.d. verifica
a campione, prevedendo che “i soggetti di
cui all'art. 2 comma 2 [della legge n. 109
del 1994], prima di procedere all'apertura
delle buste delle offerte presentate, richiedono
ad un numero di offerenti non inferiore
al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unità superiore, scelti
con sorteggio pubblico, di comprovare, entro
dieci giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in
detto bando o nella lettera di invito”.
Nella vicenda sottoposta all’attenzione
del Collegio laziale l’ANAS, stazione appaltante,
aveva inviato la richiesta di documentazione
esclusivamente a mezzo fax; sennonchè la
ricorrente aveva evidenziato, dapprima alla
stessa stazione appaltante e successivamente
in sede di impugnativa innanzi alla giurisdizione
amministrativa, di non aver mai ricevuto
tale fax a causa di un malfunzionamento
dell’apparecchio ricevente. Essa deduceva
comunque di avere provveduto all’invio della
documentazione (così comprovando il possesso
di tutti i requisiti dichiarati all’atto
della presentazione dell’offerta) non appena
ricevuta effettiva conoscenza della richiesta.
Con la pronuncia in commento, il Tribunale
adito ha accolto il petitum demolitorio,
respingendo la domanda di risarcimento dei
danni. Nella decisione n. 2589/2004 viene
riconosciuto il carattere perentorio del
termine di 10 giorni concesso dall’art.
10, comma 1 quater, ai fini della produzione
della documentazione a seguito del sorteggio
(Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2001 n.
3066; Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, atto di regolazione 30 marzo 2000
n. 15) e confermato che dal suo mancato
rispetto (a prescindere, si badi, dalla
concreta sussistenza in capo all’impresa
dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa) discendono le automatiche
conseguenze della esclusione dalla gara,
dell'incameramento della cauzione provvisoria
e della segnalazione all'Autorità di vigilanza.
Sennonché il Tribunale laziale introduce
un significativo temperamento volto a mitigare
il rigore della disposizione, statuendo
che “la natura perentoria del termine non
impedisce (…) all’impresa di provare la
non imputabilità del ritardo o della omissione
nel deposito della documentazione richiesta
e, per tale via, eliminare le conseguenze
sfavorevoli previste dalla norma”.>br>
L’indirizzo interpretativo sposato nella
pronuncia che si annota sembra essere in
linea con l’orientamento maggioritario della
giurisprudenza.
I precedenti giurisprudenziali hanno messo
in evidenza come l'art. 10 cit., ispirato
alla ratio di garantire in tempi brevi e
certi il corretto e rapido svolgimento della
gara, non distingua tra inadempimento formale
(per errore o altro) e inadempimento sostanziale
(per mancanza dei requisiti di partecipazione
alla gara), ponendo a base dell'esclusione
dalla procedura di appalto, dell'incameramento
della cauzione e della segnalazione del
fatto all'Autorità, un unico presupposto:
il decorso del termine perentorio senza
che la richiesta documentazione sia stata
presentata nella sua integralità. Si è addirittura
osservato, nella delineata prospettiva,
come un criterio di normale diligenza consiglierebbe
all’impresa intenzionata a partecipare ad
una determinata gara d’appalto di procurarsi
tutti gli opportuni documenti sin dal momento
della lettura del bando, in modo da evitare
sorprese o comunque prevenire inconvenienti
tali da precludere, in caso di sorteggio,
l’apertura della busta contenente l’offerta.
Ma a fronte di tali affermazioni di principio
i giudici amministrativi non hanno avuto
esitazioni nell’individuare un potere dell'amministrazione
procedente di valutare la non imputabilità
all'impresa sorteggiata dell’eventuale ritardo
nella produzione, fermo restando a carico
di questa l'onere di richiedere l'esercizio
di tale potere e di dimostrare il carattere
oggettivo dell’impedimento lamentato; ed
infatti questa possibilità è da ammettere
soltanto in ipotesi eccezionali, vale a
dire quando si tratti di impedimento derivante
da fatto del tutto estraneo alla volontà
del concorrente e da costui non evitabile
con la diligenza del caso (Cons. Stato,
Sez.V, 18 ottobre 2002 n.5786), salvo comunque
l’obbligo della stazione appaltante di valutare
siffatta prova di non imputabilità con estrema
severità (Cons. Stato, Sez.IV, n.3066/2001
cit.).
Nella scia di tali precedenti “permissivi”
si è manifestata una decisa tendenza ad
ammettere proroghe al menzionato termine
di dieci giorni non solo quando l'impresa
interessata dal sorteggio comprovi un impedimento
derivante dalla oggettiva impossibilità
di rispettare quel termine, ma anche al
cospetto di un presupposto ben più blando
ed opinabile, rappresentato dalla “estrema
difficoltà” di osservarlo (Cons. Stato,
Sez.VI, 15 maggio 2001 n.2714).
In presenza di siffatte circostanze la concessione
di un breve termine per integrare la documentazione
non sembra cozzare con il principio della
"par condicio" dei partecipanti (TAR Piemonte,
Sez.II, 22 gennaio 2000 n.69). Al contrario,
l’esclusione di soggetti che, pur in possesso
dei requisiti, siano incorsi in mere irregolarità
documentali in sede di produzione della
documentazione richiesta a seguito del sorteggio
rischierebbe di tradursi in una misura eccessivamente
severa; misura oltretutto collidente con
il caposaldo della massima partecipazione
alle gare, canone basilare nella materia
qui trattata in quanto immediatamente correlato
all'esigenza della stazione appaltante di
poter fruire di un ventaglio quanto più
possibile ampio di offerte ai fini dell’ottimale
soddisfacimento delle finalità pubbliche
sottese alla procedura (TAR Calabria, Catanzaro,
29 gennaio 2001 n.68).
Al già ricco quadro giurisprudenziale che
sopra si è sinteticamente descritto la pronuncia
in esame aggiunge un ulteriore tassello:
con condivisibile impostazione il Collegio
di via Flaminia fa discendere proprio dalla
perentorietà del menzionato termine di dieci
giorni previsto dall’art. 10, comma 1 quater,
legge n. 109/94, la necessità che il dies
a quo della sua decorrenza sia identificato
con precisione, dovendo in altre parole
risultare certo il momento della avvenuta
cognizione, in capo alla impresa partecipante,
della richiesta indirizzatale.
Nel caso di specie si è ritenuto che la
società ricorrente non solo sia riuscita
a fornire la prova documentale della non
imputabilità a sé del ritardo, dimostrando
la mancata ricezione del fax con il quale
l’ANAS aveva provveduto a richiedere la
documentazione relativa al possesso dei
requisiti, ma abbia tenuto un comportamento
complessivamente improntato a buona fede
e spirito di cooperazione con la stazione
appaltante.
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| Difatti
tale società aveva: |
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| a)segnalato,
sin da molto tempo prima dell’invio del
telefax recante la richiesta documentale,
il malfunzionamento del proprio apparecchio
fax in fase di ricezione, tale da rendere
necessaria l’assistenza tecnica proprio
in corrispondenza con l’inoltro del fax
di richiesta di documenti ad opera dell’ANAS
(peraltro anche dopo la riparazione del
fax la perdita dei dati aveva impedito di
prendere immediatamente conoscenza della
richiesta ANAS); |
| |
| b)manifestato
somma diligenza nello spedire il plico contenente
i documenti non appena ricevuta notizia
di tale richiesta (ancorché al di fuori
del termine concesso dalla stazione appaltante);
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| |
| c)trasmesso
senza difficoltà i documenti (proprio i
documenti richiesti) in altra gara indetta
dall’ANAS stessa a seguito della ricezione
(stravolta avvenuta) del fax, ad ulteriore
riprova del fatto che l’unico motivo del
mancato invio della documentazione in relazione
alla gara sub iudice non risiedeva nella
volontà di occultare la carenza dei requisiti,
ma proprio ed esclusivamente nel malfunzionamento
dell’apparecchio. |
| |
| Ciò detto,
merita ribadire e sottolineare che a fronte
dell’annullamento dell’atto di esclusione
dalla gara nella sentenza in esame il Collegio
respinge la domanda di risarcimento del
danno avanzata dalla ricorrente, in considerazione
del fatto che il decisum cassatorio consentirebbe
alla stessa di partecipare utilmente alla
gara oggetto del ricorso.
Questo passaggio della pronuncia richiama
alla mente un orientamento già da tempo
espresso dal Consiglio di Stato, segnatamente
nella sentenza della Sez.VI 18 dicembre
2001 n.6281, concernente un’ipotesi di affidamento
di servizio a trattativa privata anzichè
a gara; il Consiglio, rilevato che trattavasi
nella specie di un appalto di durata, aveva
in quella occasione ritenuto di poter accordare
un risarcimento della chance in forma specifica,
ordinando all’amministrazione l’esperimento
della procedura di evidenza pubblica, salvo
procedere – all’esito di quest’ultima –
al successivo risarcimento per equivalente
dell’eventuale danno maturato in relazione
al periodo in cui l’appalto già avesse avuto
esecuzione.
La Sezione VI aveva insomma valutato che,
nell’eventualità considerata, la sentenza
di annullamento potesse qualificarsi come
una forma di risarcimento in forma specifica
della chance, concretantesi “nella riammissione
in gara del concorrente escluso, ovvero
nella ripetizione della procedura; nel caso
di illegittimo affidamento di appalto mediante
trattativa privata, il risarcimento in forma
specifica consiste nella indizione di pubblica
gara per l’appalto in questione (…) sicché
risultano esclusi danni da risarcire per
equivalente, a parte il danno emergente
legato al ritardo della procedura e alle
spese aggiuntive sofferte”.
La soluzione elaborata nella menzionata
pronuncia del Consiglio di Stato sarebbe
potuta essere estesa alla vicenda esaminata
dal TAR del Lazio nella sentenza n.2589/2004,
concernente l’annullamento di un provvedimento
di esclusione.
Va tuttavia rilevato che nel caso deciso
dal Giudice amministrativo d’appello non
sembrava affatto ravvisabile un risarcimento
del danno per perdita di chance in senso
tecnico-giuridico; anzitutto perché la tutela
riparatoria della chance postula la sua
“perdita”, vale a dire la sussistenza di
un presupposto (per l’appunto, la “perdita”)
implicitamente negato in virtù della ancora
possibile ed utile partecipazione alla gara;
in secondo luogo perchè la tesi accolta
dai Giudici di Palazzo Spada finiva per
far coincidere il ripristino della chance
(della quale l’impresa non era stata ancora
depauperata) con l’ordinario effetto conformativo
della pronuncia di annullamento (su questi
aspetti, e per ulteriori approfondimenti,
mi permetto di rinviare a S. TARULLO, Chance
e risarcimento nelle controversie in materia
di appalti pubblici, in Rivista trimestrale
degli appalti, 2002, pp.677 – 714), in una
visione tale da assorbire la tutela risarcitoria
in quella demolitoria (si rammenti, d’altro
canto, che in quella occasione non erano
stati sottoposti a scrutinio gli elementi
propri dell’illecito aquiliano, essendosi
reputata sufficiente l’illegittimità dell’atto).
In questo quadro appare pertanto più corretta
l’impostazione del TAR del Lazio che, nella
fattispecie in esame, ha respinto l’istanza
risarcitoria, senza “mascherare” da risarcimento
in forma specifica quella che è la ordinaria
operatività dell’effetto conformativo correlato
alla sentenza demolitoria.
Si deve porre in evidenza che nella vicenda
qui analizzata la ricorrente aveva anche
lamentato una ulteriore perdita di chance
con riferimento alla impossibilità di partecipare
ad altre gare a seguito del rifiuto dell’istituto
assicurativo in precedenza interpellato
di stipulare ulteriori polizze fideiussorie
in conseguenza dell’incameramento della
cauzione provvisoria da parte dell’ANAS.
Il TAR respinge, anche sotto questo profilo,
la richiesta risarcitoria, osservando che:
a) l’impresa ricorrente avrebbe potuto richiedere
fideiussione ad altri istituti assicurativi;
b) dagli atti di causa non emergeva la avvenuta
esclusione della ricorrente da alcuna gara
in conseguenza del disposto incameramento.
In sostanza, il TAR ha negato potersi ravvisare
un danno attuale; ma in realtà –ed è questo
un aspetto che il Collegio laziale non ha
forse reputato utile sviluppare - sembra
che la pretesa incisone del patrimonio non
potesse neppure essere presentata – come
ipotizzato dalla ricorrente - sotto forma
di perdita di chance, tenuto conto che a
seguito dell’annullamento del provvedimento
di esclusione la cauzione sarebbe dovuta
essere restituita; in tal modo, anche sul
terreno strettamente probabilistico, era
destinata a cadere l’ipotesi prefigurata
dall’impresa, afferente ad una condotta
di altri istituti assicurativi non più ragionevolmente
prospettabile. |
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