| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 3 marzo 2004
n. 664
Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres.; Dott. Vincenzo Fiorentino
Est.
Soc. Cesaro Mac Import (Avv.ti Pavanini e Iaria) contro
Soc. A.I.S.A. (Avv.ti Morbidelli, Bruni e Pasquini) e Ditta
Pigozzo Francesco (Avv. Farnetani) |
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Giustizia amministrativa - Ricorso - Ricorso
incidentale - Esame preliminare delle censure del ricorso
principale riguardante atti antecedenti la valutazione delle
offerte - Necessità - Sussiste.
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Contratti della p.a. - Appalto concorso -
Presentazione delle offerte e parziale apertura delle buste
- Annullamento d'ufficio della lettera di invito e degli
atti successivi - Rinnovazione della fase di aggiudicazione
della gara - Stesse ditte partecipanti - Sostituzione Commissione
giudicatrice - E' necessaria - Sostituzione di tutti i componenti
della precedente Commissione eccetto il Presidente - Non
è sufficiente - Violazione del principio di segretezza delle
offerte - Sussiste.
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1. In un ricorso avverso l'aggiudicazione
di un appalto concorso le censure attinenti agli atti adottati
nelle fasi di gara antecedenti la valutazione delle offerte
devono essere prioritariamente esaminate rispetto a quelle
dedotte dal ricorrente incidentale, in quanto il loro eventuale
accoglimento travolgerebbe l'intera procedura di gara, rendendo
inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso incidentale.
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2. Laddove, nel contesto di un appalto concorso,
sia disposto l'annullamento d'ufficio della lettera di invito
e degli atti ad essa successivi, la rinnovata lettera di
invito alle imprese già ammesse in prequalifica impone la
sostituzione della Commissione giudicatrice se le offerte
che essa è chiamata a conoscere provengono dalle stesse
imprese che hanno partecipato alla fase di gara annullata,
risultando altresì identiche nel contenuto a quelle già
anche solo parzialmente conosciute dalla Commissione. Al
riguardo, non è sufficiente a salvaguardare il principio
di segretezza delle offerte la rinnovazione solo parziale
della Commissione nella quale rimanga immutata la persona
del Presidente.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 664 REG. SENT. - ANNO 2004
N. 1793 REG. RIC. - ANNO 2003
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
II^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1793/2003 proposto dalla
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SOC. CESARO MAC IMPORT S.R.L., rappresentata
e difesa dagli avv. Andrea Pavanini e Domenico Iaria ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in
Firenze, via De’ Rondinelli n. 2;
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c o n t r o
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-la SOCIETA’ A.I.S.A. AREZZO IMPIANTI
SERVIZIO AMBIENTALE S.P.A., in persona del legale rappresentante
p.t., costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Giuseppe Morbidelli, Alberto Bruni e Stefano Pasquini
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Luca Capecchi in Firenze, via Cavour n. 64;
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e n e i c o n f r o n t i
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-della DITTA PIGOZZO P.I. FRANCESCO in
proprio e quale capogruppo del raggruppamento costituito
con la DITTA VECOPLAN MASCHINENFABRIK GMBH E CO. KG, ricorrente
in via incidentale, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo
Farnetani ed elettivamente domiciliata presso lo studio
di questi in Firenze, via dei Conti n. 3;
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P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto concorso
per la fornitura di apparecchiature elettromeccaniche di
triturazione secondaria vagliatura e sistemi ausiliari di
trasporto a nastro e a catena, per il potenziamento e l’adeguamento
funzionale con recupero di C.D.R. dell’esistente linea di
selezione dell’impianto di trattamento dei rifiuti solidi
urbani in località San Zeno del comune di Arezzo, a valle
del trituratore primario; degli atti della procedura di
gara ed in particolare del provvedimento di nomina della
Commissione giudicatrice;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio rispettivamente
della stazione appaltante e del raggruppamento controinteressato,
ricorrente in via incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 - relatore
il Consigliere Vincenzo Fiorentino - gli avv.ti D. Iaria,
A. Pavanini, A. Bruni, S. Pasquini e R. Farnetani;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con bando pubblicato il 28 giugno 2003, la
società A.I.S.A. S.p.a., azienda costituita dal comune di
Arezzo per la gestione dei servizi di igiene urbana, raccolta
e smaltimento rifiuti, indiceva gara con il sistema dell’appalto
concorso di cui all’art. 9 comma 1, lett. c) del D.lgs.
n. 358/92, come modificato dal D.lgs. n. 402/98, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per la fornitura e installazione in opera di apparecchiature
elettromeccaniche di triturazione secondaria, vagliatura
e sistemi ausiliari di trasporto a nastro e a catena, per
il potenziamento e l’adeguamento funzionale con recupero
di C.D.R. dell’esistente linea di selezione dell’impianto
di trattamento dei rifiuti solidi urbani in località San
Zeno, del suddetto comune, a valle del trituratore primario.
Delle quattro imprese che avevano chiesto di partecipare
alla gara, venivano, con lettera n. 3841, del 21 giugno
2003, invitate a presentare offerta l’impresa Ditta Pigozzo
Francesco – Vecoplan Maschinenfabrik Gmbh e Co. Kg, e la
ditta Cesaro Mac Import S.r.l..
Tali imprese formulavano l’offerta nel termine assegnato.
La ditta Cesaro Mac Import s.r.l. con nota del 17 luglio
2003, chiedeva alla stazione appaltante di conoscere la
data in cui si sarebbe tenuta la seduta pubblica per l’apertura
delle buste contenenti, le offerte, la documentazione amministrativa
e la documentazione tecnica.
Con nota n. 4540, del 2 luglio 2003, la stazione appaltante,
comunicava che, non essendo stata prevista nella lettera
di invito l’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti
la documentazione tecnica e l’offerta economica era stata
disposto l’annullamento della stessa lettera d’invito e
degli atti compiuti successivamente, per cui venivano restituiti
alle ditte offerenti i plichi presentati in sede di offerta.
Con la stessa nota veniva precisato che i plichi contenenti
la documentazione amministrativa di gara erano stati aperti
dalla Commissione giudicatrice e tutte le ditte offerenti
erano state ammesse alla gara, mentre i plichi contenenti
la documentazione tecnica erano stati aperti senza procedere
al loro esame.
La stazione appaltante inviava, quindi, il 2 agosto 2003,
alle ditte ammesse in fase di prequalificazione, una nuova
lettera di invito, identica alla precedente sia per i criteri
di selezione che per tutti gli altri elementi di gara.
Le ditte invitate presentavano la propria offerta.
In esito all’esame di tali offerte, veniva, come da verbale
del 21 ottobre 2003, stilata la graduatoria finale, dalla
quale risultavano attribuiti alla Pigozzo – Vecoplan complessivi
punti 93,3 (dei quali 35,0 per il parametro prezzo, 31,8
per le caratteristiche progettuali e qualità di riferimento
alla indicazioni del capitolato d’oneri, 26,1 per prestazioni
e consumo energetico e 0,4 per il termine di consegna) laddove
alla Cesaro Mac Import risultavano attribuiti complessivi
punti 53,2 (dei quali 36 per il parametro prezzo, 7,3 per
caratteristiche progettuali e qualità in riferimento alle
indicazioni del capitolato d’oneri, 6,9 per prestazioni
e consumo energetico e 3 per termine di consegna).
Con atto notificato il 29 ottobre 2003 e depositato il 3
novembre successivo la ditta Cesaro Mac Import S.r.l. adiva
questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento: a)
del provvedimento di aggiudicazione della gara al raggruppamento
controinteressato; b) degli atti della procedura ed in particolare
del provvedimento con il quale era stato ammesso a tale
procedura il raggruppamento controinteressato; c) del provvedimento
di cui alla nota n. 4540, del 22 luglio 2003, con il quale
era stata annullata la precedente procedura di gara di cui
alla lettera di invito n. 3841, del 21 giugno 2003; d) del
provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.
In particolare, con riferimento alla determinazione di cui
alla nota n. 4540, del 22 luglio 2003, veniva dedotto il
motivo dell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti
sul rilievo che la stazione appaltante si sarebbe dovuta
limitare a fissare la data della seduta pubblica per l’apertura
dei plichi.
Quanto all’attivazione del nuovo procedimento venivano dedotti
i motivi della violazione dell’art. 21 del capitolato d’oneri
e dell’eccesso di potere per violazione del principio di
segretezza delle offerte e di imparzialità della Commissione
.
La stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla nomina
di una nuova Commissione giudicatrice in quanto la seconda
procedura si configurerebbe quale nuova gara, come comproverebbero
l’invio di una nuova lettera di invito, la presentazione
di nuove offerte e la restituzione dei plichi contenenti
le offerte presentate nella prima gara.
La necessità della nomina di una nuova Commissione deriverebbe
inoltre dal fatto che la Commissione, nel primo procedimento
aveva già preso cognizione delle offerte tecniche presentate
dalle ditte invitate.
Quanto all’immissione dell’offerta presentata dal raggruppamento
Pigozzo – Vecoplan venivano dedotti i motivi della violazione
degli artt. 20.2, 20.3 e 21 del capitolato d’oneri, e dell’eccesso
di potere per difetto di presupposto, per violazione del
principio di segretezza e di imparzialità e per sviamento.
La Commissione giudicatrice avrebbe dovuto, a norma dell’art.
21 del capitolato d’oneri, escludere dalla gara il raggruppamento
Pigozzo – Vecoplan avendo rilevato che la documentazione
tecnica da questo prodotta, in particolare la documentazione
della società Vecoplan era priva del piano di costruzione
e dei certificati di omologazione delle macchine, previsti
rispettivamente dagli artt. 20.2.1 e 20.1.2 ultima parte,
del citato capitolato.
La Commissione giudicatrice avrebbe, in violazione del già
citato articolo 21 del capitolato d’oneri, rinviato l’accertamento
dell’ammissibilità, sotto l’aspetto della completezza della
documentazione, dell’offerta presentata dal raggruppamento
controinteressato al momento della valutazione tecnica dell’offerta
stessa.
Con decreto presidenziale n. 1079/2003, del 4 novembre 2003,
veniva accolta l’istanza di misura cautelare provvisoria
ex art. 3 della legge 205/2000, fissando per la Camera di
Consiglio del 19 novembre 2003, la discussione collegiale
della domanda cautelare.
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 14 novembre
2003 la stazione appaltante che in via preliminare, eccepiva
l’inammissibilità del ricorso, non potendo individuarsi
una posizione di interesse, in relazione alla gara ed alla
sua aggiudicazione, da parte della società Cesaro Mac Import,
avendo questa offerto un “trituratore primario” laddove
l’oggetto del bando di gara era costituito da un “trituratore
secondario finitore”; mentre, nel merito, contestava la
fondatezza della pretesa.
Con atto notificato l’11 novembre 2003 e depositato il 18
dello stesso mese la società Cesaro Mac Import S.r.l. proponeva
motivi aggiunti di ricorso.
Con il primo di tali motivi veniva dedotta la violazione
del bando di gara in relazione all’art. 11 lett. b), c),
f) del D.Lgs. 358/1992, sul rilievo che in sede di prequalifica
le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di
esclusione dalla procedura non sarebbero riferite, rispettivamente,
alle persone del titolare della impresa individuale Pigozzo
e all’amministratore unico della società Vecoplan ma alle
ditte.
Con il secondo motivo aggiunto veniva affermato che il titolare
della ditta individuale Pigozzo sarebbe provo del requisito
di cui all’art. 11 lett. f) D.Lgs. 358/1992 per aver reso
in altra procedura di gara, false dichiarazioni. Con il
terzo motivo aggiunto veniva dedotto che la dichiarazione
resa dall’amministratore della Vecoplan, a precisazione
di quella precedentemente resa in ordine al possesso dei
requisiti delle lett. b), c), f) dell’art. 11 del D.Lgs.
358/1992, risulterebbe pur sempre non conforme al bando
di gara atteso che, trattandosi di società in accomandita,
di cui accomandataria sarebbe una società a responsabilità
limitata, la dichiarazione in questione avrebbe dovuto essere
resa da tutti gli amministratori di quest’ultima. Con il
quarto motivo aggiunto veniva lamentata l’ulteriore violazione
dell’art. 11 del D.Lgs. 358/1992, sull’assunto che nella
costituenda ATI, la ditta Pigozzo assumerebbe il ruolo di
mandante e la società Vecoplan quello di mandataria, nonostante
quest’ultima, secondo l’affermazione della società ricorrente,
non fosse stata invitata a partecipare alla gara.
Con il quinto motivo aggiunto veniva affermata l’erroneità
dei criteri seguiti per la determinazione e l’attribuzione
dei punteggi.
Con atto notificato il 14 novembre 2003 e depositato il
17 dello stesso mese la ditta Pigozzo e la società Vecoplan
impugnavano, con ricorso incidentale, gli atti di gara nella
parte in cui tali atti non avevano escluso dalla procedura
concorsuale la società Cesaro Mac Import S.r.l..
Assumevano in particolare le suddette imprese che tale società
sarebbe dovuta essere esclusa avendo offerto un trituratore
primario laddove il bando di gara, la lettera di invito
ed il capitolato d’onere prevedevano quale oggetto della
gara un trituratore secondario.
Sottolineavano, al riguardo, le società ricorrenti incidentali
la contraddittorietà del comportamento della Commissione
giudicatrice la quale, pur avendo rilevato, come da relativo
verbale del 17 ottobre 2003, la “sostanziale inidoneità
dell’offerta tecnica” della impresa Cesaro Mac Import, in
quanto “non corrispondente alle finalità dell’appalto sulla
base costituita dal capitolato d’oneri” avesse, tuttavia,
ammesso a valutazione la stessa offerta, mediante l’attribuzione
di un punteggio.
Veniva sostenuto con il ricorso incidentale che l’offerta
della società Cesaro sarebbe dovuta essere esclusa anche
perchè priva del disegno esecutivo della tramoggia di carico
del trituratore secondario; disegno che il capitolato d’oneri
all’art. 10.8 espressamente prevedeva che facesse parte
dell’offerta. Veniva infine affermato che la società Cesaro
avesse “reso una falsa dichiarazione di possesso di requisiti”
avendo dichiarato di aver fornito in opera alcuni trituratori
Doppstadt, per conto di vari committenti, tra cui Tecno
Ambiente S.r.l., laddove la suddetta fornitura non sarebbe
stata effettuata dalla società Cesaro, ma da altra impresa,
ed avrebbe avuto ad oggetto non un trituratore Doppstadt
bensì un trituratore “BANO”, che sarebbe altra macchina.
Con atto notificato il 25 novembre 2003 e depositato il
29 dello stesso mese, la società Cesaro deduceva ulteriori
censure.
In particolare tale società, dopo aver premesso che la Commissione
giudicatrice stabilendo, come da relativo verbale del 4
settembre 2003, in sede di ripartizione del punteggio, di
attribuire 33 punti per le caratteristiche progettuali e
28 punti per le prestazioni e consumo energetico, riservando
36 punti alla valutazione del prezzo e 3 punti ai termini
di consegna avrebbe sovvertito l’ordine delle valutazioni
presupposto nel bando, operando inoltre senza una preventiva
fissazione di criteri oggettivi, riservandosi in tal modo
uno spazio di valutazione arbitraria incompatibile con la
necessaria correlazione tra effettive caratteristiche delle
offerte, sosteneva sostanzialmente che le valutazioni effettuate
dalla Commissione , in sede di concreta attribuzione delle
due categorie del punteggio tecnico, non sarebbero state
sorrette da adeguata istruttoria, ma anzi affette da palesi
errori di fatto.
Nella Camera di Consiglio, del 2 dicembre 2003, come da
ordinanza n. 1231/2003, veniva accolta la domanda cautelare
proposta con fissazione al 13 gennaio 2004, dell’udienza
di merito.
Le parti producevano ulteriori memorie, in particolare,
la stazione appaltante, con atto depositato il 24 dicembre
2004, deduceva anch’essa l’inammissibilità del ricorso principale
sul rilievo della assoluta inidoneità, sul piano tecnico,
dell’offerta presentata dalla società Cesaro Mac Import.
All’udienza del 13 gennaio 2004, la causa veniva trattenuta
per la decisione.
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D I R I T T O
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La proposizione del ricorso incidentale da
parte della ditta Pigozzo Francesco e della società Vecoplan
Maschinenfabrik Gmbh, determinando l’ampliamento del giudizio,
impone, in via preliminare, di individuare il rapporto di
priorità logica nell’ordine di decisione della controversia
stessa tra le questioni prospettate dalle parti.
Come noto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che
le questioni dedotte con il ricorso incidentale debbano
essere decise con precedenza sulle questioni sollevate con
il ricorso principale, qualora dalla definizione delle prime
possano discendere soluzioni ostative e preclusive delle
ragioni dedotte con il ricorso principale (cfr. C.S.I. 15
maggio 2001 n. 204 e 1 febbraio 2001 n. 46; Cons. st. Va
sez. 24 novembre 1997 e VIa sez. 6 marzo 1992 n. 159). E’
stato, quindi, affermato dalla suindicata giurisprudenza
che nei casi in cui con il ricorso incidentale, venga dedotta
l’illegittimità di atti della stazione appaltante nella
parte in cui tali atti non hanno disposto l’esclusione dalla
gara di impresa ricorrente principale, il ricorso incidentale
deve essere prioritariamente esaminato in quanto il suo
eventuale accoglimento determinerebbe l’inammissibilità
del ricorso principale riverberandosi sulla natura della
situazione soggettiva dedotta in giudizio e sull’esistenza
dell’interesse a ricorrere, facendo in tal modo venire meno
le condizioni soggettive dell’azione. Infatti, l’esclusione
degraderebbe l’interesse a contrastare i risultati della
gara dedotta dalla parte ricorrente in via principale da
interesse legittimo ad interesse di mero fatto indifferenziato
rispetto a quello della generalità dei consociati e, pertanto,
non tutelabile in sede giurisdizionale.
Di contro, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie,
con il ricorso principale vengono censurati atti adottati
nelle fasi della procedura di gara che precedono quella
relativa alla valutazione delle offerte, è indubbio che
tali censure debbano essere esaminate prioritativamente
atteso che il loro eventuale accoglimento comporterebbe
l’annullamento di atti la cui caducazione coinvolgerebbe
quelli successivi della procedura, rendendo, pertanto, inammissibile,
per carenza di interesse, il ricorso incidentale.
Tali considerazioni impongono al Collegio di esaminare in
via prioritaria il ricorso principale ed, in particolare,
il motivo con il quale la società Cesaro Mac Import sostiene
che la stazione appaltante, in sede di rinnovazione degli
atti di gara, rinnovazione attivata – dopo che era stata
ritirata la lettera di invito n. 3841, del 21 giugno 2003,
in quanto nella stessa non era stato previsto che l’apertura
delle buste contenenti le offerte, la documentazione amministrativa
e la documentazione tecnica, avvenisse in seduta pubblica
– con l’invio della nuova lettera n. 4778, del 2 agosto
2003, con la quale le imprese prequalificate erano state
invitate a presentare la propria offerta, entro il 22 dello
stesso mese, avrebbe poi dovuto procedere, a garanzia del
principio di segretezza, alla nomina di una nuova Commissione
giudicatrice, atteso che l’attuale, avendo già aperto nella
seduta del 16 luglio 2003, i plichi contenenti le offerte,
ne conosceva il contenuto, a nulla rilevando, sempre secondo
la prospettazione della società ricorrente che le stesse
non fossero state valutate ed i plichi, dopo essere stati
sigillati, fossero stati restituiti alle ditte offerenti.
Il motivo è fondato.
Vero è che la Commissione giudicatrice nominata dalla stazione
appaltante con provvedimento del proprio Direttore Generale
n. 5042, in data 25 agosto 2003, ha assunto una composizione
diversa da quella precedente in quanto, avendo sia l’ing.
Mario Lasagni che l’ing. Guido Isola “dichiarato di non
poter più proseguire nell’incarico per sopravvenuti impegni”,
costoro sono stati sostituiti rispettivamente dall’ing.
Giuseppe Fattore e dall’ing. Giuseppe Sorace, ma è altrettanto
vero che la persona del presidente della Commissione, che,
peraltro, è lo stesso Direttore Generale, è rimasta immutata.
Considerato che questi, come delineato in fatto, conosceva
le offerte già presentate dalle ditte prequalificate, e
che avendo la procedura concorsuale per cui è causa ad oggetto
la fornitura in opera, da effettuare secondo la previsione
del bando entro “75 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione”,
di “apparecchiature elettromeccaniche di triturazione secondaria,
vagliatura e sistemi ausiliari di trasporto a nastro e a
catena per il potenziamento con recupero di CDR, di impianto
di trattamento di rifiuti solidi urbani” di non immediata
reperibilità, risultava assai probabile, dato che la nuova
lettera di invito, del 2 agosto 2003, fissava in soli venti
giorni la presentazione delle offerte, che venissero formulate
offerte già conosciute.
Ciò è, del resto, avvenuto nel caso di specie, come risulta
dal verbale del 4 settembre 2003, laddove, alla pag. 5,
viene riportata la contestazione del rappresentante della
società ricorrente sulla “regolarità della documentazione
tecnica della ditta Pigozzo Francesco in quanto alcuni di
questi documenti sono gli stessi già prodotti nella precedente
fase di gara annullata”; contestazione respinta dalla Commissione
che non ha ravvisato “alcuna irregolarità in detta circostanza”;
reiezione che, tuttavia, rende pacifica l’esistenza di elementi
di identità tra la prima e la seconda offerta.
Ed è da rilevare che l’affermazione contenuta nell’atto
introduttivo di giudizio sul fatto che “le tavole relative
ai disegni tecnici presentati dal raggruppamento Pigozzo
– Vecoplan recavano le sigle dei commissari che le avevano
viste in occasione della precedente apertura delle buste”
non è stata contestata nè dalla difesa della stazione appaltante
nè da quella del raggruppamento controinteressato.
Dovendosi, quindi, nel caso di specie, ritenere violato
il principio, della segretezza delle offerte posto a garanzia
della “par condicio” tra i concorrenti, il motivo esaminato
va accolto con conseguente annullamento del provvedimento,
n. 5042, del 25 agosto 2003, di nomina della Commissione.
L’illegittimità del provvedimento si ripercuote, inficiandoli
in via derivata, sugli atti adottati dalla Commissione e
su quelli che in tali atti hanno trovato il proprio presupposto,
ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione della gara
al raggruppamento controinteressato.
Concludendo il ricorso principale va accolto con conseguente
annullamento degli atti di gara e declaratoria di inammissibilità
del ricorso incidentale. Le spese ed onorari di causa, liquidati
come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
IIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo accoglie e per l’effetto, annulla gli atti di gara;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
condanna la stazione appaltante nonchè la parte controinteressata
al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in
complessivi €. 4000,00 (quattromila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. |
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Così deciso in Firenze, il 13 gennaio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. MAURIZIO NICOLOSI - Consigliere
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 MARZO 2004
Firenze, lì 3 marzo 2004
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F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Vincenzo Fiorentino
F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria
NICCOLO' PECCHIOLI
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| Rinnovazione parziale
della gara: obbligo di rinnovazione totale della Commissione?
| La pronuncia
che si annota richiede, per essere ben compresa,
una precisa ricostruzione dei fatti di causa.
Durante lo svolgimento di un appalto concorso
per la fornitura di apparecchiature elettromeccaniche
di triturazione secondaria, vagliatura e
sistemi ausiliari di trasporto a nastro
e a catena, per il potenziamento e l'adeguamento
funzionale dell'esistente linea di selezione
di impianto di trattamento dei rifiuti solidi
urbani, una concorrente ha avanzato la richiesta
di conoscere la data in cui si sarebbe tenuta
la seduta pubblica per l'apertura delle
buste contenenti le offerte. La stazione
appaltante si è avveduta di aver omesso,
nella lettera di invito, di fornire indicazioni
in proposito e ha perciò disposto l'annullamento
della stessa lettera d'invito e dei successivi
atti, con restituzione alle ditte partecipanti
della busta contenente l'offerta economica.
Da tale circostanza è derivata la necessità
di procedere all'inoltro di una nuova lettera
di invito, identica alla precedente sia
per i criteri di qualificazione sia per
tutti gli altri elementi di gara, alle imprese
già ammesse in prequalificazione, che era
rimasta pienamente valida in quanto non
colpita da annullamento.
Ad avviso del TAR, rinnovandosi la fase
di aggiudicazione, la stazione appaltante
avrebbe prodotto una violazione del principio
di segretezza delle offerte, per il motivo
che le offerte presentate nella rinnovata
fase di gara erano identiche a quelle proposte
in precedenza, e quindi già note al Presidente
della Commissione giudicatrice, rimasto
immutato.
Contro l'argomentazione del TAR deve però
rilevarsi che la fattispecie di causa è
derivata da una situazione non certo indotta
o favorita dalla stazione appaltante, visto
che AISA ha richiesto, con la seconda lettera
di invito, nuove offerte, le quali ben avrebbero
potuto essere diverse da quelle presentate
nella precedente fase annullata o anche
presentate da alcune o una sola delle imprese
ammesse in prequalifica. Non si capisce
quindi che importanza abbia o abbia avuto
il fatto che, per l'appunto, le imprese
in gara nella rinnovata fase di aggiudicazione
siano state quelle stesse che già avevano
risposto alla originaria lettera di invito;
del resto, essendovi stata la fase di prequalifica,
non potevano che essere le stesse (salvo
desistenze).
Ciò che rileva è che le offerte ben potevano
essere diverse rispetto a quelle originariamente
presentate.
In ordine invece alla composizione della
Commissione giudicatrice, il TAR ha trascurato
la circostanza che la rinnovata lettera
di invito non conteneva criteri diversi
da quelli indicati nella lettera di invito
originaria, anzi non vi era alcuna differenza
di contenuto in ordine sia ai criteri di
qualificazione, sia a tutti gli altri elementi
di gara. Non si vede pertanto a che titolo
e per quale ragione dovesse essere integralmente
sostituita la Commissione giudicatrice ovvero
perché la permanenza anche di uno solo dei
membri in seno alla Commissione medesima
attenti al principio di segretezza delle
offerte. A questo si aggiunga che la nuova
Commissione è stata nominata con provvedimento
recante data posteriore a quella entro cui
le offerte dovevano essere presentate. Tutto
ciò, a ulteriore dimostrazione della volontà
di agire con trasparenza e nel rispetto
della "par condicio" tra i concorrenti.
L'impressione generale è che il TAR toscano
in questo caso non abbia centrato esattamente
i termini giuridici della questione, e la
riprova sembra fornita da quanto sostenuto
alla pag. 13, ove si riporta come la Commissione
giudicatrice abbia respinto la contestazione
del rappresentante legale della società
ricorrente che mirava a far rilevare l'irregolarità
della documentazione tecnica della ditta
aggiudicataria "in quanto alcuni di questi
documenti sono gli stessi già prodotti nella
precedente fase di gara annullata". Orbene,
benché la Commissione non abbia ravvisato
"alcuna irregolarità in detta circostanza",
il Collegio ne trae invece la prova della
"esistenza di elementi di identità tra la
prima e la seconda offerta", ritenuti irrilevanti
dalla Commissione, ma considerati dal giudice
lesivi del principio di segretezza delle
offerte e quindi della "par condicio" tra
i concorrenti.
Tutto ciò sarebbe illegittimo perché, dice
il Collegio, la stazione appaltante doveva
considerare "probabile" che le offerte presentate
nella seconda fase rinnovata sarebbero state
le stesse già proposte nella prima procedura,
poi annullata. L'omessa valutazione di una
tale probabilità induce il Collegio a "presumere"
la perduta segretezza delle offerte nonché
la perduta imparzialità della Commissione
giudicatrice. Ma il ragionamento presuntivo
non è percorribile quando se ne debba trarre
motivo di illegittimità di un atto amministrativo,
inteso come estrinsecazione di un potere
rigorosamente soggetto al principio di legalità
e mai invece alla forza invalidante di indizi,
quand'anche - per usare la terminologia
del codice - questi fossero (e non è certo
qui il caso) gravi, precisi e concordanti.
In altre parole, la illegittimità viene
radicata nella semplice circostanza che
le offerte ripresentate, con tutta probabilità,
sarebbero state le stesse - già conosciute:
ma poiché, come si è notato, i criteri di
valutazione delle offerte non sono stati
modificati e soprattutto l'identità delle
offerte è frutto di una autonoma determinazione
delle imprese, ci sembra che la illegittimità
- "per probabilità" - costituisca non solo
una violazione del principio di legalità,
ma anche una violazione del principio di
stretta interpretazione delle regole di
incompatibilità |
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