TRIBUNALE DI PAOLA – ordinanza
14 dicembre 2003
Est. F. Goggiamani
Caruso Sergio Antonello c. Mazza Salvatore
1. Al fine di stabilire se l’attività prodromica alla erogazione delle prestazioni di pubblico servizio ricada nella giurisdizione amministrativa ex art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998 occorre di volta in volta osservare la natura dell’attività e quanto indicato dal legislatore, dovendosi, dunque, considerare ricompresi nel servizio pubblico quegli aspetti preliminari alla erogazione che siano direttamente strumentali agli interessi dei cittadini e che, simultaneamente, e per tale ragione, siano oggetto di disciplina di rilevanza pubblicistica.
2. Sebbene in termini generali il Giudice ordinario ha giurisdizione per le vicende societarie interne dei gestori di pubblici servizi, deve ritenersi che vi sia la giurisdizione del G.A. in quelle ipotesi in cui il legislatore conformi in modo rilevante taluni aspetti del contratto sociale per essere stato concluso in materia di pubblico servizio.
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V. anche T.A.R. PIEMONTE SEZ. II, sent. 21 febbraio 2004 n. 311 con commento dell'avv. Simona Rostagno "Nuovo riparto di giurisdizione rispetto alle vicende societarie interne dei gestori di pubblici servizi"
(Omissis)
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 18.11.2003 Caruso
Sergio Antonello – premesso di essere socio della s.n.c. Farmacia san
Giuseppe di Caruso Sergio Antonello e Mazza Salvatore – si rivolgeva al
Tribunale di Paola affinché, in via cautelare ed urgente, dichiarasse
l’esclusione del socio Mazza Salvatore ex art. 2287 c.c. e la sua sospensione
dalla carica di “amministratore per la gestione straordinaria”.
Deduceva a tal fine che il Mazza per reati connessi all’esercizio di attività
di farmacista era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliare
con riflessi negativi sulla gestione della società e che, al fine di
superare le difficoltà createsi, con atto pubblico del 17.10.2003 era
stato designato un nuovo direttore, il resistente aveva rinunciato alla propria
carica di amministratore ordinario, assunta quindi dallo stesso ricorrente,
e veniva riservata ad entrambi i soci la gestione straordinaria della farmacia.
Esponeva, infine, che la sospensione del Mazza dall’albo professionale
dei farmacisti, avvenuta il 16.6.2003, comportava, ex art. 7 l. n. 362/1991,
a quest’ultimo l’inibizione della gestione dell’attività
e la partecipazione societaria derivandone la necessità di ricostituire
la compagine sociale con socio dotato dei requisiti richiesti dalla legge. Dichiarava,
pertanto, di volersi avvalere della facoltà, riconoscuitagli dalla stessa
norma, di associare nuovi soci quale socio “superstite”.
All’udienza del 12.12.2003 si costituiva Mazza Salvatore eccependo, preliminarmente
il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., essendo riservata dall’art.
7 l. n. 205/2000 al Giudice amministrativo in quanto controversia in materia
di servizio pubblico, nonchè l’inammissibilità del ricorso
essendo stata tra le parti pattuita una clausola di devoluzione delle controversie
ad un collegio arbitrale. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per difetto
del fumus e del periculum in mora, sostenendo che le proprie vicende penali
non avevano prodotto alcuna conseguenza negativa per la farmacia e che, comunque
al caso in esame non era applicabile l’invocato art. 7 l. n. 362/1991.
All’udienza del 12.12.2003 i procuratori hanno discusso ed il giudice
si riservava di decidere.
Considerato in diritto
In via preliminare occorre affrontare la questione del sollevato
difetto di giurisdizione del giudice adito.
Non vi è, anzitutto, dubbio che l’attività farmaceutica
sia un servizio pubblico, inteso quale attività necessaria per soddisfare
interessi dei cittadini reputati indispensabili dall’ente politico con
il relativo atto di assunzione e, in particolare, una tipologia del servizio
sanitario (v. arrt. 14 e28 l. n. 833/1978).
Nel caso di specie si ripropone la delicata questione dei confine del pubblico
servizio rilevante, anzitutto, ai fini del riparto di giurisdizione.
E’ noto che in proposito il giudice amministrativo (C. St. Ad. Plen n.
1 del 2000) ed il giudice ordinario (Cass., S.U. n. 71/2000) hanno espresso
diverse valutazioni indicando il primo una nozione estremamente lata, coincidente
con “qualsiasi attività svolta da soggetti pubblici e privati nell’interesse
pubblico”, adottando, al contrario, le Sezioni Unite una nozione ristretta
ai fini del riparto di giurisdizione, comprensiva delle sola attività
di prestazione agli utenti rese nell’espletamento del servizio pubblico,
così escludendo dal concetto tutto ciò che è prodromico
all’attività di erogazione.
Una applicazione rigorosa del principio della Cassazione porterebbe però
ad escludere dall’ambito del concetto di servizio pubblico anche l’attività
organizzatoria, pure per gli aspetti intimamente collegati alla attività
di gestione, e che lo stesso d. lgs. 80/1998 vi ricomprende indicando, in particolare,
nell’elencazione esemplificativa di cui all’art. 33 co. 2 alla lett.
a), le controversie concernenti la istituzione, modificazione ed estinzione
dei soggetti gestori dei pubblici servizi.
E’ certo che il problema sta nel porre un confine entro il quale l’attività
prodromica alla gestione ed erogazione del servizio possa dirsi a queste ultime
strettamente legata, in quanto ad esse direttamente strumentale e, quindi, attratta
nel concetto di pubblico servizio. Onde evitare di allargare a dismisura la
suddetta nozione è necessario individuare uno spartiacque: esso deve
essere posto, ad avviso di questo Giudice, di volta in volta a seconda della
natura dell’attività e di quanto indicato dal legislatore, dovendosi,
dunque, considerare ricompresa nel servizio pubblico quegli aspetti preliminari
alla erogazione che siano direttamente strumentali agli interessi dei cittadini
e che, simultaneamente, e per tale ragione, siano oggetto di disciplina di rilevanza
pubblicistica.
La fattispecie in esame concerne l’esclusione ex art. 2287 c.c. di uno
dei due soci di società privata di gestione di farmacia per assunta perdita
di requisito
normativamente imposto e occorre, pertanto, stabilire se sia questione attratta
nel concetto di servizio pubblico, in ragione del collegamento funzionale dell’organizzazione
societaria con la realizzazione dei corrispondenti bisogni della collettività
o piuttosto questione di mera natura societaria, non intimamente connessa con
il predetto profilo.
In proposito occorre in primo luogo ricordare che la l. n. 205 del 2000, reintroducendo
il disposto dell’art. 33 d.lgs n. 80/1998 a seguito della sua dichiarazione
di illegittimità costituzionale, ha eliminato la lett. c) del previgente
testo, concernente le controversie tra amministrazioni pubbliche e società
miste, con ciò, evidentemente, esprimendo la volontà di riservare
al giudice ordinario le questioni relative ai meri rapporti sociali: se ciò
vale per le società partecipate da soggetti pubblici a maggior ragione
deve valere per quelle partecipate esclusivamente da privati.
In secondo luogo va puntualizzato che la dizione “modificazione ed estinzione”
di cui alla lettera a) dell’art. 33 co. 2 non può ritenersi abbracci
le vicende dei singoli soci, ma della persona giuridica, facendo la norma espresso
riferimento alle vicende del soggetto gestore.
Il Consiglio di Stato, dal canto proprio, interpretando la suddetta lettera
a) ha affermato il principio secondo il quale si deve escludere dall’ambito
applicativo della norma le questioni di stretta attinenza al diritto societario,
esulando dall’ambito del potere cognitorio del giudice amministrativo
le controversie inerenti alle vicende del contratto sociale (v. Consiglio Stato
sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586).
Premesso, quindi, in termini generali che il Giudice ordinario ha giurisdizione
per le vicende societarie interne dei gestori di pubblici servizi, occorre accertare
se l’assunto possa essere applicato anche nelle ipotesi, come quella in
esame, in cui il legislatore conformi in modo rilevante taluni aspetti del contratto
sociale per essere stato concluso in materia di pubblico servizio.
Ebbene, nel caso delle società private di gestione del servizio farmaceutico
gli artt. 7 e 8 l. n. 362/1991 dettano disposizioni di rilevanza pubblicistica
prevedendo limiti soggettivi per l’assunzione della qualità di
socio e per la gestione della farmacia, che si accompagnano alle imposizioni
della l. n. 475 del 1968.
E’ evidente, pertanto, che il legislatore ha voluto prescrivere con l’art.
7, in applicazione del principio costituzionale di cui all’art. 41 co.
3 Cost., particolari requisiti soggettivi in capo all’individuo titolare
di una farmacia o in capo ai soci della società costituita per la relativa
gestione, imponendo il requisito della iscrizione all’albo che deve accompagnarsi
al superamento di apposito concorso (l. n. 475/1968), e prescrivendo doveri
positivi e negativi riguardanti la gestione dell’attività (oggetto
esclusivo della società deve essere la gestione della farmacia, la società
può essere titolare di una sola farmacia ed un farmacista può
essere socio di una sola società di gestrice di farmacie), mentre con
l’art. 8 ha codificato ipotesi di incompatibilità e previsto la
sanzione della sospensione dal farmacista dall’albo in caso di violazioni
delle disposizione dello stesso articolo e di quello precedente.
La ratio di tale dose di doverosità è quella di garantire gli
utenti del servizio farmaceutico, ritenendo la legge che la soddisfazione dei
relativi bisogni vi sia in quanto l’erogazione dei medicinali venga fatta
da persone dotate di elevata e specifica competenza. Rispetto ad ipotesi di
professioni per le quali è pure imposto un particolare titolo abilitativo,
nel caso dei titolari delle farmacie o dei soci delle società titolari
il requisito soggettivo è, allora, direttamente connesso alla necessità
di erogazione della prestazione di un certo standard qualitativo.
La questione relativa all’esclusione dei soci per perdita del venir meno
del requisito di iscrizione all’albo, rimane, ad avviso di questo Giudice,
attratto nella nozione di servizio pubblico rilevante ai sensi dell’art.
33 d. lgs. n. 80 del 1998: in ragione, infatti, della rilevanza pubblicistica
della composizione societaria e data la strumentalità agli interessi
degli utenti la controversia in esame perde il valore di mera questione interna
alla società riservata, in quanto tale, alla cognizione del giudice ordinario,
diversamente da quanto non avverrebbe per ipotesi di richiesta di esclusione
di un socio per vicende di natura esclusivamente privatistica ex art. 2286 c.c.
Ne consegue che il ricorso presentato dal Caruso deve essere dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
In considerazione della complessità delle questioni e della non ancora
assestata interpretazione giurisprudenziale in materia si ritiene sussistano
giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente
giudizio.
(Omissis)
Nuovo riparto di giurisdizione rispetto alle vicende societarie interne dei gestori di pubblici servizi
avv. Simona Rostagno
Cade ancora una volta la barriera fra contratto
e attività amministrativa prodromica sia pure per un percorso argomentativo
differente rispetto a quello che ha condotto all’affermarsi di un recente
orientamento giurisprudenziale in merito alla caducazione del contratto a seguito
di annullamento dell’aggiudicazione di contratto con committente pubblico.
Sotto questo profilo, occorre ricordare che le norme imperative di azione non
negano di per sé effetto al contratto concluso.
E la giurisprudenza ha dimostrato di nutrire pochi dubbi in tal senso, allorchè
il contratto conseguente alla serie procedimentale consista appunto in un contratto
di società. Escludono infatti il potere del Giudice Amministrativo di
procedere alla caducazione del contratto di società a seguito dell’annullamento
degli atti prodromici inerenti la scelta del socio: Cons. Stato, V, 3 settembre
2001 n° 4586, in Cons. Stato 2001, I, p. 1949 ss, ivi, pp. 1953 –
1954; Cons. Stato V, 22 maggio 2001 n° 2835, Ibid., I, p. 1197 ss; Cons.
Stato V, 19 settembre 2000 n° 4850, in Id. 2000, I, p. 2011 ss; contra,
Tar Puglia – Lecce, II, 19 gennaio 2000 n° 108, in Tar 2000, I, p.
1509 ss; Tar Puglia – Lecce II 22 maggio 1999 n° 355, in Id. 1999,
I, p. 2863 ss. (peraltro espressamente cassate sul punto dalle ultime due sentenze
del Consiglio di Stato prima citate).
Il grimaldello del superamento di tale tradizionale barriera è ancora
una volta lo strumento della giurisdizione esclusiva che come tale comporta
l’attribuzione al Giudice di un potere di indagine trasversale, che per
l’individuazione della materia in via di globalità (servizio pubblico)
permette di superare anche il tradizionale confine fra atto e contratto.
E in tale prospettiva si pone la sentenza del Tribunale di Paola destinata sicuramente
a fare discutere.