| GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Determinazione
15 luglio 2004
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Al via i nuovi elenchi telefonici. Pubblicità
solo a chi lo vuole Verranno inseriti anche i cellulari,
ma solo con il consenso dell'abbonato.
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Gli elenchi telefonici cambiano natura. Gli
abbonati, oltre al diritto di scegliere liberamente se e
come comparire nell'elenco, potranno decidere se ricevere
o no pubblicità. Solo chi sceglierà di ricevere informazioni
commerciali o promozionali vedrà, infatti, segnalato l'indirizzo
o il numero telefonico con uno speciale simbolo. Non si
potranno più utilizzare gli elenchi per invadere di messaggi
pubblicitari chi non lo ha richiesto.
Nei nuovi elenchi verranno inseriti anche i numeri di cellulari,
ma solo con l'espresso consenso dell'abbonato o degli acquirenti
di carte pre-pagate.
Queste le novità più significative che, in attuazione di
direttive europee, il nostro Paese introdurrà, per primo
in Europa, negli elenchi telefonici che verranno distribuiti
a partire dalla seconda metà del 2005.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha definitivamente
varato il modello per informare gli abbonati dei nuovi diritti
che la disciplina sulla privacy riconosce loro. Il modello,
predisposto in cooperazione con l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, verrà trasmesso a tutti gli operatori
di telefonia, fissa e mobile. Il modello ha visto anche
la collaborazione delle associazioni dei consumatori, le
quali hanno espresso un parere che è stato recepito.
Gli abbonati telefonici, per la prima volta, potranno dunque
decidere liberamente, in forma specifica e documentata per
iscritto, se apparire nell'elenco, se apparire con il solo
cognome o di non essere contraddistinti da un riferimento
che riveli il sesso (con la sola iniziale del nome), se
omettere in parte l'indirizzo postale, se inserire il numero
di cellulare. Nel caso dei soli elenchi della telefonia
mobile, verrà omesso, salvo consenso dell'interessato, l'indirizzo.
Negli elenchi potranno comunque essere inseriti, sempre
su libera scelta dell'abbonato, altri dati riguardanti la
professione, il titolo di studio, l'indirizzo e-mail etc.
A partire dai prossimi mesi ogni operatore telefonico avrà
l'obbligo di inviare a tutti i vecchi abbonati il modello
messo a punto dal Garante per consentire loro di effettuare
le proprie scelte e per informarli adeguatamente, in modo
particolare riguardo agli scopi degli elenchi (che potranno
essere stampati su carta o riprodotti su supporti magnetici,
ottici oppure consultabili on line) e alla facoltà di esprimere
un consenso "libero, differenziato e revocabile". Il modello
dovrà essere utilizzato anche per i nuovi abbonati.
Le società telefoniche dovranno mettere a disposizione del
pubblico almeno un recapito telefonico, un indirizzo, un
numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica, al
quale gli interessati possano rivolgersi per ottenere informazioni.
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,
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NELLA riunione odierna, in presenza del prof.
Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro
Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
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VISTO il provvedimento del 23 maggio 2002
con il quale questa Autorità ha segnalato a tutti gli operatori
le garanzie necessarie per trattare dati personali al fine
di formare i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi
di informazione agli utenti;
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CONSIDERATO che tali garanzie sono state
richiamate nella deliberazione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni n. 180/02/CONS del 13 giugno 2002, in
applicazione della normativa all'epoca vigente;
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RILEVATO che gli accordi-quadro tra gli operatori
sulla costituzione di una base di dati unica della clientela,
previsti dalla deliberazione della predetta Autorità n.
36/02/CONS del 6 febbraio 2002 e sottoscritti dagli operatori
di telefonia mobile e fissa il 23 dicembre 2002 e 28 luglio
2003, hanno recepito varie indicazioni di questa Autorità;
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RITENUTA la necessità di prescrivere a tali
operatori, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del
Codice in materia di protezione dei dati personali entrato
in vigore il 1° gennaio 2004 (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
le misure che non sono state da essi attuate, con particolare
riferimento alle modalità di aggiornamento degli elenchi
e di visualizzazione dei risultati delle ricerche sui medesimi
elenchi;
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VISTO l'art. 129, comma 2, del Codice che,
in attuazione della disciplina comunitaria e in particolare
della direttiva comunitaria n. 2002/58/Ce, ha individuato
nella "mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali"
la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati
in qualunque forma prevedendo, in relazione a tale finalità,
il principio della massima semplificazione per l'inclusione
in essi degli abbonati;
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CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce,
invece, che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi,
se effettuato per fini ulteriori, diversi da quelli interpersonali
sopra indicati, e in particolare, per scopi pubblicitari,
promozionali o commerciali, è lecito solo se è effettuato
con il consenso specifico ed espresso degli interessati;
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RILEVATO che tali principi sono stati confermati
dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (art. 12);
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VISTO che il medesimo art. 129 ha attribuito
al Garante il compito di individuare con proprio provvedimento,
in cooperazione con la predetta Autorità e in conformità
alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e
di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli
abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione
del pubblico, in rapporto alle varie finalità sopraindicate,
anche in riferimento ai dati raccolti prima della data di
entrata in vigore del Codice;
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CONSIDERATO che questa Autorità ha già provveduto
in materia con la richiamata decisione del 23 maggio 2002,
il cui contenuto prescrittivo mantiene efficacia con particolare
riferimento ai seguenti profili:
necessità di una disciplina armonizzata per tutti i tipi
di elenco;
individuazione di ciascun operatore quale esclusivo titolare
del trattamento, nonché del gestore della predetta base
di dati unica della clientela quale titolare di un trattamento
autonomo; rapporti degli interessati con i propri operatori;
applicazione delle garanzie sia agli abbonati, sia agli
acquirenti del traffico prepagato (persone fisiche e giuridiche);
dati da inserire negli elenchi; loro aggiornamento immediato
o periodico, a seconda delle caratteristiche tecniche; servizi
di informazione elenchi abbonati e di c.d. ricerca derivata
o a criteri multipli;
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RILEVATO che, in costante cooperazione con
la predetta Autorità ai sensi del citato art. 154, comma
3, sono stati acquisiti vari elementi di valutazione negli
incontri tecnici intercorsi con gli operatori interessati;
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RILEVATO che il Garante ha ritenuto necessario
acquisire ulteriori elementi anche dalle associazioni di
utenti e consumatori e visto il parere fornito dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) in data
25 giugno 2004;
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CONSIDERATO che da tali consultazioni sono
emersi alcuni dettagli operativi che rendono necessario
integrare le prescrizioni già impartite dal Garante con
il citato provvedimento del 23 maggio 2002, con particolare
riferimento ai seguenti profili: individuazione dei simboli
da apporre sugli elenchi accanto ai nominativi degli interessati
e di corrispondenti riscontri nella predetta base di dati
unica per evidenziare le loro scelte riguardo ai citati
usi secondari dei dati; dati raccolti anteriormente all'operatività
del nuovo regime; requisiti minimi degli schemi per informare
gli interessati e per acquisire il loro consenso; inserimento
nei contratti di cessione di dati a terzi di una clausola
di responsabilità dei cessionari con riguardo al trattamento
dei dati;
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RITENUTO necessario richiamare nel presente
provvedimento le predette garanzie già segnalate dal Garante,
prescrivere agli operatori le misure non previste dagli
accordi-quadro e specificare i dettagli operativi sopra
indicati;
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RILEVATO che questo quadro di misure deve
essere attuato da tutti gli operatori anche ai sensi dell'art.
154, comma 1, lett. c), del Codice, in modo effettivo e
uniforme, dovendosi prefigurare un'eguale tutela a prescindere
dalla diversa modalità di realizzazione degli elenchi (stampati,
elettronici, fisici, logici, realizzati da singoli o da
più operatori, distinti per aree geografiche o costituenti
parti di elenchi più ampi);
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CONSIDERATO che, come rilevato anche nel
citato parere del Cncu, milioni di utenti verranno chiamati
ad esercitare scelte significative che avranno effetto sulla
loro sfera privata, sulla base di una disciplina per alcuni
aspetti nuova e basata anche su taluni termini tecnici;
ritenuto pertanto indispensabile prescrivere agli operatori
un modello unico per l'informativa e il consenso, che non
è stato previsto dai predetti accordi-quadro, basato su
espressioni chiare, semplici e di agevole comprensione anche
per gli utenti non esperti; ritenuto che gli operatori potranno
apportare a tale modello le integrazioni e gli eventuali
adattamenti compatibili con lo schema predisposto unicamente
previo assenso di questa Autorità, in particolare per quanto
riguarda il consenso per le finalità pubblicitarie, promozionali
e commerciali;
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RITENUTA la necessità di richiamare l'attenzione
degli operatori sull'esigenza di organizzare idonee procedure
per rispettare fedelmente le scelte degli interessati e
sulla gravità dei comportamenti lesivi dei relativi diritti,
in particolare in caso di mancato rispetto della scelta
di non figurare negli elenchi o di non acconsentire ad utilizzi
secondari dei dati;
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RITENUTA la necessità che negli eventuali
contratti di cessione a terzi dei dati contenuti nella base
di dati unica e destinati ad essere riprodotti negli elenchi
figuri una specifica clausola per vincolare i cessionari
al rispetto delle manifestazioni di volontà degli interessati,
anche in rapporto alle sanzioni amministrative e penali
previste;
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RITENUTA la necessità che tutti i titolari
del trattamento coinvolti nella raccolta delle informazioni
da inserire negli elenchi di prossima realizzazione organizzino
efficienti servizi di assistenza e di informazione ai cittadini,
e idonee verifiche a campione a cura degli operatori, in
collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli
utenti, informandone il Garante;
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VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate
dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
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RELATORE il dr. Mauro Paissan;
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TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
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a) constata di aver già segnalato a tutti
gli operatori interessati, con il provvedimento del 23 maggio
2002 menzionato in premessa, le garanzie necessarie per
trattare i dati personali dei clienti al fine di formare
i nuovi elenchi telefonici comunque realizzati e prestare
i servizi di informazione all'utenza, sintetizzate nell'allegato
I al presente provvedimento;
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b) prescrive a tutti i titolari del trattamento
interessati, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c),
del Codice la necessità di adottare le misure indicate nell'allegato
II, già oggetto del provvedimento del 23 maggio 2002 e non
attuate;
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c) individua nell'allegato IIIai sensi dell'art.
129 del Codice, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 154, comma 3, del
medesimo Codice, i dettagli operativi relativi all'inserimento
negli elenchi, comunque realizzati, dei dati personali degli
abbonati e dei titolari di schede di traffico prepagato
e al loro successivo utilizzo;
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d) individua nell'allegato IV un modello
semplificato di informativa e richiesta di consenso, relativo
alla telefonia fissa e mobile, contenente i requisiti minimi
che, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett, c), del Codice,
prescrive a tutti i titolari del trattamento interessati
di utilizzare nei termini di cui in motivazione.
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Roma, 15 luglio 2004
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IL PRESIDENTE
Rodotà
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IL RELATORE
Paissan
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IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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ALLEGATO I
(Garanzie già individuate con il provvedimento del Garante
del 23 maggio 2002)
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1. Soggetti interessati
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I diritti degli interessati sono riconosciuti
a tutti gli abbonati e agli acquirenti del traffico pre-pagato
della telefonia mobile e personale (di seguito: "interessati"),
siano essi persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni.
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Per il traffico pre-pagato, negli elenchi
è indicato il sottoscrittore. Nel caso in cui l'utenza sia
utilizzata stabilmente da un altro soggetto, quest'ultimo
può, con atto sottoscritto sotto la propria responsabilità,
dichiarare di essere l'utilizzatore effettivo e stabile
dell'utenza che, previa informativa al sottoscrittore, può
essere quindi indicato negli elenchi e al quale devono essere
riconosciuti i diritti in materia.
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2. Informativa agli interessati
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Oltre a quanto previsto dall'art. 13 del
Codice (che implica anche informazioni sui titolari dei
trattamenti e sulle modalità di esercizio dei diritti),
l'operatore deve informare preventivamente gli interessati,
in modo agevolmente comprensibile e sulla base dell'informativa-tipo
di cui all'allegato IV:
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2.1. sulle finalità degli elenchi realizzati
in qualunque forma (elenchi stampati su carta o riprodotti
su supporti magnetici od ottici, consultabili anche in rete,
o ottenibili attraverso servizi che forniscono informazioni
sugli elenchi);
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2.2. in merito ad ogni ulteriore possibilità
di utilizzo basato su funzioni di ricerca incorporate nelle
versioni elettroniche degli elenchi e in merito ai risultati
conseguibili;
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2.3. sulla facoltà di esprimere un consenso
libero, differenziato e revocabile, nonché di formulare
alcune richieste, nei termini di seguito indicati;
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2.4. sulla possibilità che gli elenchi consultabili
da chiunque possano essere oggetto di cessione a terzi,
in conformità alla legge e per usi non incompatibili con
le finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
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3. Diritto di essere inseriti negli elenchi
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Gli interessati hanno il diritto di decidere
se i dati personali che li riguardano debbano essere riportati
negli elenchi conoscibili da chiunque.
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Il consenso all'inserimento di tali dati
deve essere espresso liberamente, in forma specifica e documentata
per iscritto, sulla base di un'idonea informativa ai sensi
dell'art. 13 del Codice e delle prescrizioni di seguito
indicate.
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Il predetto diritto va riconosciuto sia in
riferimento ad elenchi formati da singoli operatori, sia
in relazione ad elenchi unici messi a disposizione di chiunque,
a prescindere dalla forma con cui sono realizzati.
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4. Dati da inserire negli elenchi
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I dati personali riportati negli elenchi
conoscibili da chiunque sono limitati agli elementi necessari
per identificare un determinato interessato (nome, cognome,
indirizzo postale e numeri di telefono fisso e -nel caso
di elenco misto per la telefonia vocale/personale e mobile-
numero mobile).
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Nel caso di eventuali elenchi riferiti alla
sola telefonia mobile è omesso, salvo che l'interessato
vi acconsenta, l'indirizzo postale. L'interessato può però
chiedere che sia indicato il comune di residenza o di domicilio.
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L'interessato può chiedere che l'indirizzo
postale sia omesso in parte. Ove sia possibile dal punto
di vista linguistico, può altresì chiedere di non essere
contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso,
mediante abbreviazione del nome.
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L'interessato può esprimere, nei modi suindicati,
un ulteriore consenso:
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4.1. all'inserimento di altri dati personali
che lo riguardano, ove pertinenti e non eccedenti rispetto
alle finalità dell'elenco dichiarate dall'operatore o, per
un elenco generale, unitariamente dagli operatori. Deve
essere possibile esprimere tale consenso in modo differenziato
in relazione a singoli dati (titolo di studio o di specializzazione;
professione; altri indirizzi o recapiti; indirizzo di posta
elettronica);
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4.2. all'utilizzazione dell'elenco consultabile
da chiunque per finalità diverse dalla ricerca di dati su
persone sulla base del loro nome (e, ove necessario, di
un numero minimo di altri elementi di identificazione),
in particolare per quanto riguarda:
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4.2.1. l'inclusione dei dati personali che
riguardano il medesimo interessato nell'ambito di quelli
ottenibili attraverso servizi di c.d. ricerca derivata o
a criteri multipli che permettano a chiunque di risalire,
nei casi in cui è stato espresso il consenso, alle generalità
di uno o più interessati disponendo del solo numero telefonico
o di un altro dato non identificativo;
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4.2.2. l'utilizzazione dei dati personali
che riguardano il medesimo interessato (sia attraverso chiamate,
sia per inoltri a domicilio), a fini di informazione commerciale
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva. A tal fine deve essere prevista
una procedura uniforme che tutti gli operatori sono tenuti
ad utilizzare per esplicitare la manifestazione di consenso
attraverso i due simboli riportati in calce all'allegato
III da apporre a fianco dei singoli nominativi anche negli
elenchi consultabili da chiunque, in qualunque forma realizzati.
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L'interessato può modificare in ogni tempo
le manifestazioni del consenso e le proprie richieste, che
devono essere documentate per iscritto e non devono comportare
oneri per l'abbonato.
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L'operatore deve indicare a disposizione
del pubblico almeno un indirizzo postale, un numero di telefax,
un indirizzo di posta elettronica e un ufficio cui gli interessati
possono rivolgersi agevolmente. Va altresì indicato un recapito
telefonico presso il quale ottenere informazioni con chiamata
gratuita.
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5. Diritti rispetto a dati non inseriti in
elenchi consultabili da chiunque
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I diritti di cui all'art. 7 del Codice e
di cui al presente provvedimento sono esercitabili gratuitamente,
ricorrendone i presupposti, anche nei riguardi dei dati
non riportati in elenchi consultabili da parte di chiunque.
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6. Conformazione tecnica dell'elenco generale
e degli elenchi dei singoli operatori
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Devono essere previste idonee misure affinché
l'elenco generale e gli elenchi dei singoli operatori:
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6.1. siano progettati per consentire la visualizzazione
di un numero limitato di risultati per pagina in caso di
utilizzazione dei c.d. servizi di ricerca derivata o a criteri
multipli;
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6.2. prevedano idonee procedure per l'aggiornamento
immediato degli elenchi disponibili in rete o ottenibili
attraverso servizi che forniscono informazioni sugli elenchi,
nonché per l'aggiornamento periodico, entro un congruo termine
non superiore all'anno, di quelli cartacei o su supporti
magnetici od ottici consultabili non in rete, i quali devono
indicare la data di ultimo aggiornamento.
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7. Disciplina transitoria.
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Deve essere prevista una procedura per immettere
nella prima versione degli elenchi consultabili da chiunque,
istituiti in applicazione della disciplina in esame:
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7.1. i nominativi degli interessati compresi
negli elenchi di telefonia vocale già pubblicati, decorso
un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione
di un'informativa scritta avente le caratteristiche indicate
nell'allegato IV, inviata da ciascun operatore anche unitamente
alla corrispondenza commerciale, rispettando le manifestazioni
di volontà espresse in passato anche in applicazione dell'art.
9 del d.lg. n. 171/1998;
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7.2. i nominativi degli interessati, in relazione
a servizi di telefonia personale e mobile, i quali abbiano
espresso il proprio consenso nei termini suindicati, sulla
base di un'informativa scritta inviata al domicilio del
sottoscrittore;
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7.3. i nominativi di eventuali acquirenti
del traffico pre-pagato della telefonia personale e mobile
che, sulla base del modulo scritto di informativa e di consenso
avente le caratteristiche suindicate, posto a disposizione
dagli operatori anche per via telematica, abbiano spontaneamente
manifestato il proprio consenso all'inclusione negli elenchi,
alle condizioni sopra precisate.
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ALLEGATO II
(Garanzie già individuate con il provvedimento del Garante
del 23 maggio 2002 non ancora attuate dagli operatori)
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1. Servizi di ricerca derivata o a criteri
multipli
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La base di dati unica, l'eventuale elenco
generale e gli elenchi dei singoli operatori, contenenti
le informazioni degli abbonati e dei titolari di schede
di traffico prepagato, devono essere progettati e comunque
conformati in modo che, nel caso in cui essi vengano utilizzati
per la realizzazione di servizi di ricerca derivata o basata
su criteri multipli, sia possibile visualizzare solo un
numero limitato di risultati per pagina.
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2. Consultazione periodica e aggiornamento
della base di dati unica
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Gli operatori sono tenuti, anche mediante
idonee procedure informatiche, ad effettuare consultazioni
periodiche della base di dati unica, al fine di realizzare
aggiornamenti immediati e costanti della stessa in ragione
delle scelte operate, anche successivamente, dagli interessati.
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3. Aggiornamento degli elenchi
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Devono essere previste ed attuate idonee
procedure che consentano agli operatori e a chiunque realizzi
elenchi di qualunque tipo di aggiornare immediatamente gli
elenchi disponibili in rete o ottenibili attraverso servizi
che forniscono informazioni sugli elenchi.
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Devono essere, altresì, previste ed attuate
idonee procedure in grado di consentire l'aggiornamento
periodico da effettuarsi entro un congruo termine, comunque
non superiore all'anno, anche degli elenchi stampati su
carta o memorizzati su supporti magnetici od ottici consultabili
non in rete. Tali elenchi devono indicare la data dell'ultimo
aggiornamento.
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ALLEGATO III (Dettagli operativi relativi
all'inserimento dei dati personali degli abbonati e dei
titolari di schede di traffico prepagato nella base di dati
unica e negli elenchi comunque realizzati, e al loro successivo
utilizzo)
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1. Tempi complessivi di attuazione della
nuova disciplina
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L'adeguamento alle prescrizioni richiamate
nel provvedimento del 23 maggio 2002 e ai dettagli operativi
indicati in questa sede, tenuto conto dei tempi tecnici
obiettivamente necessari e degli elementi forniti al riguardo
nel procedimento dagli operatori e dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, dovrà essere completato entro
e non oltre la data del 30 aprile 2005.
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In questo quadro, gli operatori hanno l'obbligo
di contattare la clientela in essere -per la telefonia vocale
e per quella personale e mobile- inviando loro il modello
di cui all'allegato IV entro e non oltre il 31 gennaio 2005,
e assegnando un congruo termine per la risposta di almeno
sessanta giorni, necessario per valutare adeguatamente gli
effetti delle scelte sollecitate con il modello.
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Per quanto riguarda la prima formazione degli
elenchi, resta ferma la disciplina di cui all'allegato II,
in particolare per quanto riguarda la mancata risposta da
parte degli interessati compresi negli elenchi di telefonia
vocale già pubblicati (punto 7.1).
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Dal 1° febbraio 2005 potrà essere utilizzato
per la nuova clientela solo il modello medesimo.
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Le scelte della clientela sono annotate nella
base di dati unica, in sede di prima applicazione, entro
e non oltre il 31 maggio 2005, e, successivamente, immediatamente
dopo la loro ricezione da parte degli operatori. L'operatore
adotta idonee procedure affinché sia effettuata ogni opportuna
verifica prima di registrare o meno la presenza o l'assenza
di determinate scelte.
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Resta fermo che è consentita la sola formazione,
distribuzione e diffusione degli elenchi, in qualunque forma
realizzati, basati sulla consultazione e accesso alla base
di dati unica, e che è consentita la sola utilizzazione
di elenchi aggiornati.
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2. Utilizzo del codice fiscale degli interessati
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Al solo fine di identificare in maniera univoca
gli abbonati e i titolari di schede prepagate e procedere
poi all'eventuale abbinamento dei dati relativi a ciascuno
di essi (anche se concernenti utenze gestite da più operatori)
potrà essere utilizzato il codice fiscale dagli stessi fornito
(dato c.d. "strumentale"), conformemente a quanto già stabilito
da questa Autorità (nota 30 dicembre 2002, n. 17895/16395).
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3. Uso di altri dati strumentali
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Le informazioni di cui gli operatori dispongono
al fine di individuare l'abbonato, il contratto di abbonamento
e le sue variazioni (codice fiscale, partita Iva, categoria
di abbonamento, operatore di appartenenza, tipo di variazione
contrattuale) e inserite nella base di dati unica, non possono
essere in ogni caso pubblicate o altrimenti diffuse con
qualunque mezzo, né essere rivelate nell'ambito di alcun
servizio offerto al pubblico che tragga informazioni dalla
medesima base di dati.
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Tali informazioni possono essere eventualmente
accessibili e utilizzate nella sola misura effettivamete
indispensabile al fine di consentire la corretta interrogazione
della base di dati unica (anche nel dare seguito alle opzioni
degli interessati relative al collegamento fra i dati che
li riguardano) e la realizzazione tecnica di servizi di
elenchi e di servizi di informazione di qualunque tipo ed
in qualunque forma effettuati.
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Le predette limitazioni all'utilizzo dei
dati strumentali non possono essere eluse, anche da parte
di terzi, ricorrendo all'eventuale consenso dell'interessato
e devono essere rese note ai cessionari della base di dati
unica all'atto della cessione, tramite l'inserimento di
un'apposita clausola nei relativi contratti.
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4. Procedure per controlli a campione
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Gli operatori titolari del trattamento di
dati registrati nella base di dati unica effettuano idonee
verifiche periodiche sulla liceità e correttezza del trattamento
delle informazioni registrate, estratte a campione e confrontate
con il modello ricevuto o altra documentazione disponibile,
nonché sugli elenchi realizzati. Il controllo è eseguito
con cadenza almeno annuale da un organismo composto da almeno
un rappresentante degli operatori, da un rappresentante
dell'organismo preposto alla gestione della base di dati
unica e da un rappresentante delle associazioni dei consumatori
di cui verrà chiesta la designazione da parte del Consiglio
nazionale dei consumatori ed utenti. Il verbale dei controlli
è trasmesso al Garante.
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5. Clausola di responsabilità da inserire
nei contratti di cessione della base di dati unica
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Al fine di assicurare il rispetto delle scelte
operate dalla clientela da parte di tutti i soggetti che
accedono alla base di dati unica, gli operatori devono inserire,
nei contratti con i quali si disciplina la cessione o altra
utilizzazione della medesima base di dati, una specifica
clausola che richiami le prescrizioni del presente provvedimento,
unitamente alle sanzioni amministrative e penali previste
per il loro mancato rispetto.
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6. Realizzazione di campagne informative
ed attivazione di servizi a disposizione della clientela
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Gli operatori coinvolti nella raccolta delle
informazioni da inserire nella base di dati unica e negli
elenchi devono organizzare, in particolare nella prima fase
di applicazione del presente provvedimento, idonei servizi
di assistenza e di informazione ai cittadini, attraverso
un numero telefonico al quale rivolgersi gratuitamente e
attivando ulteriori strumenti, anche in collaborazione con
associazioni dei consumatori e degli utenti, e informandone
il Garante.
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7. Caratteristiche dei simboli grafici da
apporre accanto ai nominativi
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Le scelte operate dagli abbonati e dagli
acquirenti del traffico pre-pagato della telefonia mobile
e personale devono essere evidenziate negli elenchi comunque
realizzati, pubblicati a partire dal 1° agosto 2005, esclusivamente
mediante i simboli grafici riportati in calce al presente
allegato III.
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Non sono ammesse modifiche ai simboli, fatta
eccezione di lievi adattamenti relativi alla dimensione
o al colore, necessari in ragione del genere o formato di
elenco.
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Al fine di consentire a chiunque utilizzi
la base di dati unica e/o i nuovi elenchi di comprendere
agevolmente le scelte degli interessati sulla base del simbolo
grafico, dovrà essere inserita in entrambi una legenda esplicativa
adeguatamente posizionata in modo da consentire un'agevole
comprensione del relativo significato.
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I due simboli da apporre in tutti gli elenchi
consultabili da chiunque, comunque formati, (allegato I,
punto 4.2.2), cui corrispondono i prescritti riscontri sulla
base di dati unica, sono i seguenti:
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QUESTIONARIO
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Per visualizzare il testo integrale dell'allegato
relativo al questionario clicca qui
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