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| n. 7-2004 - © copyright |
| GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Parere 7 giugno
2004
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Sms istituzionali
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Il Garante per la protezione dei dati personali
ha adottato, sulla base di numerose segnalazioni e reclami
ricevuti, una decisione riguardante gli sms inviati a tutti
gli abbonati di telefonia mobile in occasione delle ultime
elezioni europee, in ordine alle date e agli orari di apertura
dei seggi.
L'Autorità richiama il proprio provvedimento generale del
12 marzo 2003 nel quale aveva già indicato le condizioni
di eccezionalità ed emergenza in presenza delle quali è
possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare
messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell'interessato.
In particolare, nel provvedimento si precisava che si può
ricorrere all'invio di messaggi in deroga alla disciplina
sulla protezione dei dati personali in caso di emergenze
e calamità naturali, con un provvedimento emanato, ad esempio,
per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno aveva disposto che i fornitori
di servizi di telefonia mobile fossero tenuti ad inviare,
anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati
e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms, e aveva
motivato l'urgenza e il carattere di eccezionalità ed emergenza
del decreto con il riferimento alla novità del calendario
previsto per le votazioni, all'insufficiente conoscenza
tra i cittadini di tali novità, ai rischi di affollamento
ai seggi, al timore di situazioni di forte criticità come
quelle determinatesi in occasione delle passate elezioni
politiche, alle proteste registratesi in occasione della
riduzione delle sezioni elettorali, alla consistente riduzione
del contingente militare a presidio dei seggi, ai disagi
e turbamenti sotto il profilo dell'ordine pubblico, oltre
che ai rischi e impedimenti all'esercizio stesso del diritto
di voto, circostanze che il Ministero ha giudicato oggettivamente
come eccezionali.
Il Garante ribadisce, come criterio generale, che "le situazioni,
poste a fondamento del provvedimento d'urgenza, debbano
presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di
emergenza" e sottolinea l'esigenza di evitare un'utilizzazione
estensiva ed impropria del riferimento all'emergenza.
Dalle informazioni fornite dal Ministero dell'interno e
dai gestori è risultato che i messaggi sono stati inviati
agli utenti direttamente da questi ultimi e non vi è stata,
quindi, alcuna comunicazione dei numeri dei cellulari alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda la firma del messaggio, essa va riferita,
secondo il Ministero dell'interno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con riguardo all'art. 3 della legge n. 150/2000.
Il Garante osserva che, nella specifica materia in questione,
non può assumere rilevanza la norma richiamata, la quale
riguarda situazioni diversamente caratterizzate (trasmissione
di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo). Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione
richiede che debba essere sempre identificabile il soggetto
istituzionale che invia o fa inviare i messaggi.
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Sms di pubblica
utilità
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Nella riunione odierna, in presenza del prof.
Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro
Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
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Visti i reclami e le segnalazioni pervenuti
in ordine all'invio di messaggi sms relativi agli orari
e alle modalità di voto in occasione delle elezioni del
12 e 13 giugno 2004;
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PREMESSO:
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1. Il Garante per la protezione dei dati
personali ha ricevuto più di 4500 segnalazioni e reclami
di privati cittadini, associazioni e di alcuni parlamentari,
in riferimento all'invio di messaggi sms, firmati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, con i quali si comunicavano
a tutti gli utenti di telefonia mobile gli orari e le modalità
per le votazioni del 12 e 13 giugno 2004.
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Nella maggior parte delle note ricevute,
le lamentele hanno riguardato i costi sostenuti dal soggetto
pubblico per gli invii, la mancanza o la "non condivisione"
del presupposto di ordine pubblico e l'impossibilità di
poter esercitare i propri diritti presso il numero di servizio
dal quale sono stati trasmessi i messaggi.
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Al fine di acquisire gli elementi necessari
alla valutazione del caso, il Garante ha richiesto informazioni
al Ministero dell'interno ed agli operatori di telefonia
mobile. Il Ministero dell'interno ha risposto con nota del
28 giugno 2004; gli operatori hanno fornito riscontro entro
il termine previsto del 9 luglio 2004.
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2. Il Garante, con provvedimento generale
del 12 marzo 2003, aveva già indicato i presupposti per
l'invio degli sms per scopi istituzionali. In tale provvedimento
sono specificate le condizioni in presenza delle quali è
possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare
messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell'interessato;
in particolare si precisa che "tale evenienza potrebbe ricorrere
in caso di disastri e calamità naturali nei quali l'invio
dei messaggi in deroga alla disciplina della protezione
dei dati sia specificamente disposto da un soggetto pubblico
centrale o locale che adotti ai sensi di legge un provvedimento
d'urgenza, con ordinanza o altro provvedimento contingibile
ed urgente emanato da un'autorità centrale o locale, ad
esempio ai sensi dell'art. 2 del t.u.l.p.s. (per ragioni
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) dell'art.
32 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale) o dell'art. 50, comma 5, del d.lg. n. 267/2000
(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)".
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3. Con decreto del 9 giugno 2004 -emanato
in base all'art. 1, comma 2, della legge 1° aprile 1981,
n. 121- il Ministro dell'interno ha disposto che i fornitori
di servizi di telefonia mobile fossero tenuti "ad inviare,
anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati
e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms", del
quale sono stati definiti contenuto e firma. Il Ministro
dell'interno ha motivato il decreto attraverso il riferimento
a specifiche ragioni di ordine pubblico, ed in particolare
alla "non sufficiente conoscenza da parte degli elettori
delle novità introdotte sulle giornate e gli orari di voto",
che avrebbe potuto causare eccessivi affollamenti ai seggi
nelle ultime ore di apertura della giornata di domenica,
provocando "come già accaduto in analoghe circostanze, disagi
e turbamenti sotto il profilo dell'ordine pubblico", oltre
che rischi di distorsione nell'espressione del voto (in
base all'eventuale conoscenza dei primi risultati degli
scrutini in altri Paesi europei, o degli exit-poll interni),
se non addirittura impedimenti all'esercizio stesso del
diritto di voto.
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CONSIDERATO:
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4. Nella predetta nota del 28 giugno 2004,
il Ministero dell'interno si è dichiarato "ben consapevole
della delicatezza del provvedimento emanato" e ne ha sottolineato
il "carattere eccezionale". Le ragioni d'ordine pubblico
e d'urgenza assunte a presupposto del decreto sono state
così chiarite dal Ministero:
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a) novità del calendario previsto per le
votazioni;
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b) insufficiente conoscenza tra i cittadini
di tale novità, accertata attraverso "i sondaggi effettuati
in tal senso dalla stessa Presidenza del Consiglio", nonostante
l'intensificazione delle campagne informative e la reiterata
diffusione di comunicati (peraltro sollecitati alla Presidenza
medesima con apposita lettera del Ministro dell'interno
già in data 21 maggio 2004);
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c) "timore di situazioni di forte criticità
", analoghe a quelle determinatesi in occasione delle elezioni
del 13 maggio 2001, con il rischio di affollamento in prossimità
della chiusura dei seggi e conseguente possibilità che "un
numero consistente di elettori, scoraggiato o estenuato
dalle lunghe file, rinunciasse ad esercitare il diritto
di voto", incidendo così "sul regolare svolgimento delle
consultazioni";
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d) "forti proteste e, in svariati casi, ...tafferugli
e intemperanze" registratisi in occasione della riduzione
del 30% delle sezioni elettorali (disposta in occasione
delle predette elezioni europee, ma rimasta poi a regime),
non compensata dalla successiva normativa che ha istituito,
laddove possibile, la quarta cabina;
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e) riduzione "quasi della metà " del contingente
militare posto a presidio dei seggi, "a causa dei molteplici
impegni delle FF.AA. sui vari scenari internazionali";
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f) impossibilità di ricorrere ad un intervento
rimesso in forma coordinata ad organi periferici, e cioè
ai prefetti, "che si sarebbe presentato di più complessa
attuazione e avrebbe offerto, perciò, minori garanzie sul
piano del risultato";
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g) preoccupazione per disagi e turbamenti
sotto il profilo dell'ordine pubblico, "il cui apprezzamento,
ancorché in forma prognostica, è apparso realistico e non
meramente congetturale o ipotetico", facendo così ritenere
esistente la conformità dell'atto "ai principi di proporzionalità
ed adeguatezza rispetto all'evento da fronteggiare", e quindi
risolvendo in senso positivo lo "scrutinio sulla necessità
e l'urgenza del provvedere".
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Conclusivamente, la nota del Ministero sottolinea
che "si è venuta profilando sul piano dell'ordine pubblico
una situazione di allarme, da fronteggiare con efficacia
ed immediatezza, concretandosi quelle condizioni emergenziali,
connotate da uno stato di necessità, a cui il parere del
Garante fa riferimento".
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5. Le motivazioni indicate nel decreto, e
ulteriormente specificate nella nota del 28 giugno 2004,
fanno riferimento ad una serie di circostanze di fatto che
il Ministero dell'interno ha presentato e giudicato come
eccezionali ed irripetibili.
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Al riguardo, il Garante ribadisce che le
situazioni, poste a fondamento del provvedimento d'urgenza,
debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità
e di emergenza, come esplicitamente sottolineato il 12 marzo
2003.
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Il Garante sottolinea quindi il rischio che
un'utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento
all'emergenza ed alle calamità possa condurre ad una "banalizzazione"
dell'invio di messaggi sms da parte dei diversi soggetti
istituzionali anche a livello locale, così contravvenendo
alle prescrizioni indicate, che debbono essere considerate
di stretta interpretazione. Eccezionalità, straordinarietà
delle circostanze ed analiticità della motivazione debbono
essere considerati elementi essenziali per la legittimità
degli interventi d'urgenza in questa materia.
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Il Garante ricorda anche che alle modalità
eccezionali di comunicazione tramite messaggi Sms si può
legittimamente ricorrere solo quando siano preventivamente
utilizzati tutti gli altri mezzi disponibili. In materia
elettorale, ad esempio, l'art. 9, comma 2, della legge 22
febbraio 2000, n. 28, dispone che "le emittenti radiotelevisive
pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti,
informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari
di apertura e di chiusura dei seggi elettorali".
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6. Per quanto attiene al profilo riguardante
la firma del messaggio, nella nota del Ministero dell'interno
si precisa che la decisione di indicare come "firmataria"
la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata presa "avuto
riguardo alla disposizione dell'art. 3 della legge n. 150/2000,
in materia di comunicazione istituzionale, in base alla
quale risale alla competenza della stessa Presidenza, che
dispone anche delle relative risorse finanziarie, la diffusione
di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse".
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Il Garante osserva che nella specifica materia
qui considerata non può assumere rilevanza la norma richiamata,
la quale riguarda situazioni diversamente caratterizzate
(trasmissione di messaggi da parte della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo).
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Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione
richiede che debba essere sempre identificabile il soggetto
istituzionale che invia o fa inviare messaggi.
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7. In relazione al lamentato invio dei messaggi
nei confronti di soggetti minori di età, il Garante osserva
che le schede prepagate e gli abbonamenti ad utenze di telefonia
cellulare sono intestate, di regola, a soggetti maggiori
di età. L'invio dei messaggi in questione, per questo motivo,
non comporta il previo o contestuale trattamento dei dati
personali relativi a minori. Resta ferma, peraltro, attesa
l'impossibilità di accertare preventivamente la maggiore
età dell'effettivo soggetto ricevente, la necessità che,
anche in situazioni di emergenza, si tenga conto delle potenziali
caratteristiche dei destinatari, anche minori, all'atto
della predisposizione delle formalità e del contenuto dei
messaggi inoltrati.
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8. Per quanto riguarda l'orario degli invii,
quasi tutti i gestori hanno attestato di aver inviato i
messaggi solo in determinate ore diurne (non oltre le 21,55
o le 22,30), oppure tarando i sistemi informativi in modo
da non superare un certo orario nella tarda serata (ore
23,58), e che eventuali ricezioni in altri orari potrebbero
essere stati causati da malfunzionamenti tecnici o da disservizi
di rete. Solo un gestore ha dichiarato di aver utilizzato,
ma con minore intensità nell'invio, anche le ore di una
notte.
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Le circostanze rappresentate (in particolare,
la brevità del termine a disposizione dopo la ricezione
da parte dei gestori del provvedimento del Ministero dell'interno)
inducono a ritenere che la ricezione in orari disagevoli
può essere dipesa anche da circostanze particolari dell'utenza
ricevente. Il Garante sottolinea l'esigenza che -a meno
che ricorrano specifiche situazioni legate a determinate
situazioni emergenziali- i gestori evitino l'invio e la
ricezione dei messaggi sms in questione nelle ore notturne,
anche attraverso l'adozione dei mezzi tecnici concernenti
questo tipo di mezzo di comunicazione (ad esempio riducendo,
come un gestore ha già attestato di aver fatto nella circostanza,
il parametro orario di "permanenza" del messaggio inviato
ad apparecchi non raggiungibili perché fuori copertura o
spenti).
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9. Il Garante osserva che dalle informazioni
fornite dal Ministero dell'interno e dai gestori che hanno
inviato direttamente il messaggio sms agli utenti, non risulta
che vi sia stata alcuna comunicazione di dati personali
relativi ai destinatari del messaggio da parte dei gestori
nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero dell'interno o di altro soggetto pubblico.
Resta tuttavia fermo quanto disposto dall'art. 7 del d.lg.
n. 196/2003 in relazione ai diritti esercitabili dagli interessati
nei confronti dei gestori e dei soggetti pubblici coinvolti.
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10. Il provvedimento del 12 marzo 2003, in
relazione ai reclami all'epoca già pervenuti, teneva conto
della circostanza che l'informativa ai cittadini non può
essere agevolmente fornita attraverso lo stesso messaggio
sms d'emergenza, che ha peraltro un ridotto numero di caratteri.
Il Garante aveva quindi sottolineato già il diritto degli
interessati di essere informati preventivamente e in modo
non generico circa l'eventualità dell'invio di messaggi
sms in relazione ad emergenze o calamità, a prescindere
dalle delucidazioni che, come nel caso di specie, possono
essere fornite a posteriori agli utenti attraverso i servizi
di informazione alla clientela.
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Nel caso di specie, i gestori hanno rappresentato
che l'informativa attualmente fornita agli interessati in
relazione ai vari trattamenti di dati legati alle relative
utenze non menziona ancora, anche per l'eccezionalità di
questa forma di comunicazione, la possibilità dell'invio
di sms per effetto di provvedimenti d'urgenza, oppure reca
un riferimento succinto a non meglio precisati obblighi
di legge; alcuni gestori hanno comunque osservato che il
provvedimento del Ministro dell'interno recava una generale
clausola di deroga alle norme vigenti.
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L'Autorità, nel richiamare la sua precedente
decisione, si riserva di verificare in un apposito procedimento
come gli operatori integreranno la predetta informativa
in conformità al d.lg. n. 196/2003.
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11. Per quanto riguarda i costi dell'operazione,
il Garante rileva che si tratta di materia demandata al
controllo da parte della Corte dei conti. Per ciò che attiene
al roaming all'estero, tutti i gestori hanno attestato che
il messaggio non è stato addebitato all'utente all'estero,
salvo che in due casi del tutto particolari rappresentati
da un gestore.
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Visti gli atti d'ufficio e le osservazioni
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento n. 1/2000;
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Relatore il prof. Stefano Rodotà;
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TUTTO CIÓ PREMESSO:
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nelle suesposte considerazioni è la decisione
del Garante.
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Roma, 7 luglio 2004
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