CORTE COSTITUZIONALE
– sentenza 23 gennaio 2004, n. 28
Pres. ZAGREBELSKY, Red. BILE – (giudizio promosso
con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata
di Rho, nel procedimento civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria
Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno
2003).
Processo – Processo civile – Notificazioni e comunicazioni – Notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho. (1)
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(1) La Corte ribadisce che per effetto delle sentenze n. 69 del 1994, confermata dalla n. 358 del 1996, ed in particolare della n. 477 del 2002, risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale, relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere per il notificante, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per quest’ultimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Da ciò deriva che il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali è ormai decisivo per l’interpretazione delle norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N.28 ANNO 2004
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori: - Gustavo ZAGREBELSKY Presidente - Valerio ONIDA Giudice - Carlo MEZZANOTTE " - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Romano VACCARELLA " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
139 e 148 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio
2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento
civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri,
iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Franco
Bile.
Ritenuto in fatto
1.- Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano,
sezione distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione
all’esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile - a seguito
di eccezione, formulata dalla parte opposta, di decadenza degli opponenti per
inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del
ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione
- ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139
e 148 cod. proc. civ., "nella parte in cui prevede che le notificazioni
si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità
di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate
nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario".
Rilevato che, di fronte all’eccezione, gli opponenti hanno replicato di
avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e che il ritardo
con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto esclusivamente all’attività
dell’ufficiale giudiziario, sottratta al controllo ed alla disponibilità
del notificante, il rimettente osserva che con sentenza n. 477 del 2002 la Corte
ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato
disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma terzo,
della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e
di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, nella parte in cui
prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data
di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella,
antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Secondo il giudice a quo, i principi posti a fondamento di tale decisione «sono
suscettibili di trovare applicazione anche rispetto alle notificazioni effettuate
senza fare ricorso al servizio postale», quali quelle c.d. “a mani
del destinatario” ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., che, per
effetto del combinato disposto con il successivo art. 148, si perfezionano con
il compimento di tutte le formalità nelle quali si articola il procedimento
di notifica e, quindi, con la consegna di copia dell’atto e con la attestazione
da parte dell’ufficiale giudiziario delle operazioni a tal proposito compiute.
Richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994, il rimettente conclude
che anche nel caso di specie il contrasto con tali parametri può essere
evitato, ricollegando gli effetti della notificazione – per quanto riguarda
il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente
imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all'ufficiale
giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei
suoi ausiliari completamente sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità
del notificante medesimo, fermo invece restando per il destinatario il principio
del perfezionamento della notificazione alla data della ricezione dell’atto,
come attestata nella relazione di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, prospetta
la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 139 e 148 del codice di procedura civile,"nella parte in cui prevede
che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento
delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario
e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla
data, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario".
Secondo il rimettente questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 3 e 24
della Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla sentenza di questa Corte
n. 477 del 2002 a base della dichiarata illegittimità costituzionale
del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art.
4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti
a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che quella forma di notificazione
si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto
da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario.
2. - La questione è infondata.
3. - Già con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte
- chiamata a valutare la legittimità costituzionale delle norme relative
alla notificazione all’estero, con particolare riferimento alla notifica
di un provvedimento di sequestro ante causam – ha affermato che, ai sensi
degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell’atto
da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse
del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento
notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. E ne ha
ricavato la conclusione che la notifica si perfeziona, per il notificante, con
il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità,
con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale - per
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 142, terzo comma,
143, terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non
prevedevano che la notificazione all’estero del decreto che autorizza
il sequestro si perfezionasse, ai fini dell’osservanza del prescritto
termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante
dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio
1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).
Questa soluzione è stata poi confermata dalla sentenza n. 358 del 1996,
che - proprio in ragione di tale conferma - ha dichiarato non fondata la questione
di costituzionalità dell’art. 669-octies cod. proc. civ., a proposito
della notificazione all’estero dell’atto introduttivo del procedimento
cautelare uniforme, nel frattempo introdotto dalla novella del 1990.
Con la successiva sentenza n. 477 del 2002 questa Corte ha qualificato i principi
posti a base delle precedenti decisioni come di portata generale, e perciò
riferibili "ad ogni tipo di notificazione" ed in particolare a quella
eseguita a mezzo del servizio postale. Ne è seguita la dichiarazione
di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art.
149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), essendo palesemente
irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un
effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività
riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario
e l’agente postale suo ausiliario), e perciò del tutto estranee
alla sua disponibilità.
4. - Per effetto delle ricordate sentenze - ed in particolare
della n. 477 del 2002 - risulta ormai presente nell’ordinamento processuale
civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo
il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè
come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a
svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare
perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona
per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che
alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento
del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore
o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze
dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi
al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.
Più specificamente il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento
della notificazione nei termini ora indicati si rinviene nell’art. 149
cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell’art.
142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell’art. 143, per
effetto della sentenza n. 69 del 1994).
5. - Il principio della distinzione fra i due diversi momenti
di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali - affermato dalla
ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti prima indicati
- è ormai decisivo per l’interpretazione delle altre norme del
codice di procedura civile sulle notificazioni.
Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 - adoperando
a proposito dell’attività di notificazione i verbi "eseguire",
"fare", "consegnare" ed altri di portata equivalente - di
certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i
due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per implicito
il principio del momento di perfezionamento unico.
In presenza di un tale dato normativo neutro, l’interprete è vincolato
a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del
rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa
la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle
notificazioni – non contenuta esplicitamente nelle norme citate –
deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall’art. 149
cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata
anche alla notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario.
In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel senso
che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto
sopra specificato, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario. Pertanto la questione sollevata dal rimettente deve essere dichiarata
non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale
di Milano, sezione distaccata di Rho, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 13 gennaio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.