Contratti della pubblica amministrazione – appalti di servizi – gara – offerte anomale – procedura di verifica ex art. 25, d.lgs. 157/1995 . criterio di aggiudicazione – offerta economicamente più vantaggiosa – applicabilità
Anche alle gare per l’affidamento di appalti servizi aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lvo 17 marzo 1995 n. 157 è applicabile la verifica della anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 25 del medesimo decreto legislativo, sia perché tale norma non distingue tra criteri di aggiudicazione ai fini della sua stessa applicabilità, sia perché, sotto un profilo logico e sistematico, l’interesse pubblico alla affidabilità delle offerte presentate dai partecipanti alle gare pubbliche, fondato sul principio costituzionale di buon andamento consacrato nell’art. 97 della Costituzione, giustifica un potere di verifica incisivo ed approfondito dell’elemento prezzo in tutte le tipologie di gara.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.768/04 REG.DEC.
N. 1048-2237 REG.RIC.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1048/2003 dell’08/02/2003, proposto dalla
SOCIETA' GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (G.S.A.), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Grazia Bottari, con domicilio eletto in Roma via Zanardelli, 20 presso Achille Buonafede;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale Avellino 2, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto in Roma, via Portuense, 104 presso Antonia De Angelis;
e nei confronti di
S.r.l. La Pulitecnica, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Lanni con domicilio eletto in Roma, via Alfredo Serranti, 49 presso Angelo Fiore Tartaglia;
e nei confronti di
Regione Campania, s.a.s. Apicella Biagio,
Consorzio Ageco Ambrosiana General Contractor, Consorzio Olimpo s.c.a.r.l.,
Euroservizi Generali s.r.l., Florida 2000 s.r.l., Gruppo S.A.M.I.R. Global Service
s.r.l., tutti non costituitisi;
E sul ricorso in appello n. 2237/2003 del 15/03/2003, proposto da GESTIONE SERVIZI
AMBIENTALI SRL (G.S.A.), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata
e difesa dall’avv. Maria Grazia Bottari, con domicilio eletto in Roma,
via Zanardelli, 20 presso Achille Buonafede;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale ASL N. 2 Avellino, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto in Roma, via Portuense, 104, presso Antonia De Angelis
“La Pulitecnica Srl”, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Lanni, con domicilio eletto in Roma, via Alfredo Serranti, 49 presso Angelo Fiore Tartaglia;
per la riforma
della sentenza del TAR Campania - Salerno sez. I n.1856/2002, resa tra le parti,
concernente aggiudicazione per affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
;
Visto l’atto di appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale
ASL N. 2 Avellino e della “La Pulitecnica Srl”;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di decisione n. 332/2003;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 28 Ottobre 2003, relatore il Consigliere Cons. Goffredo
Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati Bottari, Lanni e A. Casella
su delega degli avv.ti Lanocita, Paolino e Annunziata;
FATTO
La sentenza appellata ha respinto il ricorso
proposto in primo grado dalla Società attuale appellante per l’annullamento
della delibera n. 1079 del 7 maggio 2002 di aggiudicazione alla Società
controinteressata della licitazione privata per l’affidamento dei servizi
di pulizia e sanificazione di uffici e strutture sanitarie della Azienda Sanitaria
Locale 2 di Avellino (ASL Avellino 2) nonché per il riconoscimento del
diritto al risarcimento del danno subito in seguito alla mancata aggiudicazione
della gara in questione.
Il giudice di primo grado, che ha ritenuto di definire la causa con sentenza
succintamente motivata a tenore dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971
n. 1034 come modificato con l’art. 9 della legge n. 205 del 21 luglio
2000, dopo aver precisato di poter prescindere dall’esame delle eccezioni
pregiudiziali per la infondatezza nel merito del ricorso, lo ha respinto essenzialmente
perché l’obbligo di verifica dell’anomalia delle offerte
sussisterebbe solo nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso, mentre la gara qui in esame era stata aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ed, inoltre, perché l’art.
15 del Capitolato speciale prevedeva che non sarebbero state prese in considerazione
le offerte con ribassi superiori al 25% stabilendo così, in modo tassativo,
la percentuale di ribasso oltre la quale le offerte sarebbero state escluse
per anomalia. La decisione ha, altresì, ritenuto che la dichiarazione
richiesta alle imprese partecipanti alla gara dall’art. 19 del Capitolato
speciale,attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri dipendenti,
con specifico riguardo alla Società controinteressata, che svolgeva regolarmente
nell’attualità il servizio, fosse idonea a provare il rispetto
delle condizioni minime assicurate dai contratti di categoria e la regolarità
della posizione contributiva della Società medesima.
Nei due atti di appello diretti contro la stessa statuizione (il primo contraddistinto
dal n. 1048/2003 notificato il 22 gennaio 2003 e depositato in data 8 febbraio
2003, il secondo contraddistinto dal n. 2237/2003 notificato il 4 marzo 2003
e depositato il 15 marzo 2003) la Società appellante contesta le tesi
accolte dal primo giudice sostenendo, così come aveva già fatto
in primo grado, che la verifica dell’anomalia delle offerte è doverosa
anche in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa non assumendo alcun rilievo la disposizione dell’art.
19 del Capitolato speciale che fissava il limite del superamento del 25% del
ribasso offerto per l’individuazione dell’anomalia delle offerte
ed, inoltre, che entrambe le ditte che la hanno preceduta in graduatoria non
hanno provato il rispetto dei trattamenti, economico e previdenziale, previsti
dai contratti collettivi di settore in modo non derogabile con conseguente anomalia
delle offerte presentate in gara.
Si sono costituite sia l’Amministrazione intimata che la Società
Pulitecnica s.r.l. e, con ampie difese, hanno sostenuto la irricevibilità
ed inammissibilità degli appelli nonché la loro infondatezza nel
merito.
DIRITTO
I due appelli indicati in epigrafe devono essere riuniti perché diretti contro una unica sentenza e perché concernenti le stesse parti ed identiche questioni.
La domanda diretta ad ottenere
il risarcimento del danno potrà essere esaminata solo dopo la rinnovazione
del procedimento .
La stessa congruità delle previsioni delle offerte delle due Società
graduate in posizione più favorevole rispetto alla posizione della Società
appellante in ordine al rispetto delle condizioni contrattuali previdenziali
ed assicurative garantite ai dipendenti del settore qui considerato dai contratti
collettivi di categoria e contestata da parte appellante con il secondo motivo
del ricorso originario dell’appello potrà essere convenientemente
approfondita nel procedimento di verifica qui disposto senza che alcuna preclusione
possa derivare dalla dichiarazione resa a termini dell’art. 19 del capitolato
speciale dai rappresentanti delle Società in questione. In questi termini
va accolto anche il secondo motivo di appello .
Alla stregua delle considerazioni che precedono gli appelli qui riuniti e contraddistinti
dai numeri nn .1048/2003 e 2237/2003 sono, rispettivamente, dichiarato irricevibile
il primo ed accolto il secondo nei sensi di cui in motivazione. Sussistono ragioni
per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello di cui in
epigrafe, previa loro riunione, dichiara la irrecivibilità del ricorso
1048/2003 e accoglie il ricorso n. 2237/2003 con riforma della sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 28 Ottobre 2003 con l’intervento dei Sigg.ri:
Alfonso Quaranta Presidente
Goffredo Zaccardi Consigliere Est.
Francesco D'Ottavi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Marco Lipari Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Goffredo Zaccardi F.to Alfoso Quaranta
IL SEGRETARIO
F.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25 febbraio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
Criteri di aggiudicazione e valutazione di anomalia delle offerte
Prof. Nino Paolantonio
Con questa importante decisione trova consolidamento
l’orientamento giurisprudenziale, sino ad oggi ancora isolato, secondo
cui l’amministrazione è tenuta a svolgere la verifica sull’eventuale
anomalia delle offerte anche nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e non solo in quelle
in cui vige la regola dell’aggiudicazione al massimo ribasso.
Si tratta di una soluzione che il Consiglio di Stato aveva privilegiato alcuni
anni or sono, con la decisione della Sez. VI, 2 settembre 1998 n. 1200 (in Riv.
Trim. Appalti, 1999, 250, con nota di C. Matranga), laddove la giurisprudenza
dei Tribunali di prima istanza aveva fatto registrare anche soluzioni opposte
(v. ad es. T.A.R. Toscana, II, 18 dicembre 1998 n. 1070).
Per la limitazione della verifica di anomalia alle sole procedure caratterizzate
dal massimo ribasso è stato utilizzato l’argomento secondo cui
il meccanismo di verifica sarebbe compatibile essenzialmente, se non esclusivamente,
con un criterio di aggiudicazione che abbia a base un ribasso confrontabile
con l’importo a base d’appalto fissato dall’amministrazione
aggiudicatrice.
Ma nel 1998 il Consiglio di Stato afferma che l’art. 25 della disciplina
interna di recepimento della normativa comunitaria in materia di affidamento
di appalti di servizi non è di per sé incompatibile col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – da aggiudicarsi
cioè sia sulla base del ribasso economico, sia di altri elementi, tecnici,
di valutazione – atteso che la soglia del terzo comma, ancorché
riferibile essenzialmente al solo elemento ‘prezzo’, mantiene comunque
un ragionevole valore indiziante anche se rapportata ad un’offerta modulata
su elementi tecnici e qualitativi. Inoltre, lo stesso art. 25 – prosegue
la decisione del 1998 – impone di tener conto, ai fini della valutazione
dell’anomalia, del metodo di prestazione del servizio, dell’originalità
di esso e delle soluzioni adottate.
Anche la decisione della Sezione V qui all’esame, per ribadire il principio,
si richiama agli elementi di valutazione dell’eventuale anomalia, quali
l’economia del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche
adottate, le condizioni favorevoli di cui dispone il concorrente per l’esecuzione,
l’originalità del servizio e l’esclusione degli elementi
i cui valori minimi sono fissati a livello normativo positivo; ma la sentenza
del 2004 contiene un’ulteriore contributo motivazionale alla soluzione
privilegiata, di carattere più generale.
Si afferma infatti che l’interesse pubblico alla affidabilità delle
offerte presentate dai concorrenti – che è la ratio dell’istituto
dell’anomalia – si fonda direttamente sul principio di buon andamento:
il richiamo al principio di rango costituzionale è estremamente significativo
poiché l’esigenza di escludere dalla competizione soggetti propensi
a formulare offerte non remunerative pur di aggiudicarsi le commesse pubbliche
– deplorevole fenomeno in parte determinato dall’eccesso di concorrenza
in taluni settori – viene elevato a regola generale di azione non solo
dell’amministrazione, ma di tutti i soggetti, anche formalmente privati
(ed oggi non sono pochi), tenuti ad applicare la disciplina di origine comunitaria
in materia di scelta del contraente.
Non solo: il richiamo al principio di buon andamento contribuisce ad eliminare
ogni dubbio circa l’applicabilità del principio a seconda del tipo
di appalto considerato (se di opere, servizi o forniture), ricorrendo detta
esigenza in qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta
del contraente fra più contendenti, ed a prescindere, quindi, dalla natura
specifica dell’oggetto del contratto.
Merita senz’altro apprezzamento, pertanto, la sentenza in esame laddove
stigmatizza la conseguenza gravissima di esporre a rischio la stessa prestazione
a carico del futuro appaltatore, o di renderla particolarmente gravosa per i
ritardi e le difficoltà nella esecuzione, in quanto la scelta dell’aggiudicatario
si sia appuntata nei confronti di una proposta contrattuale che avrebbe dovuto
essere considerata, sia dal punto di vista del ribasso che da quello della qualità
tecnica, come sostanzialmente non realizzabile, perché spregiudicata,
inadeguata o basata su previsioni inattendibili.
Può inoltre ritenersi consolidato il principio secondo cui offerta inaffidabile
non è solo quella di importo tanto basso da non garantire una seria remunerazione
per chi l’ha formulata, ma anche quella che accompagni, ad una proposta
economica magari non immediatamente riconoscibile come spregiudicata, elementi
tecnici e qualitativi (come tali meritevoli di punteggio ai fini dell’aggiudicazione)
che l’offerente, comunque, non è in grado di assicurare alla stazione
appaltante proprio perché anomali.
Il fatto che la proposta contrattuale dell’impresa si caratterizzi sia
per un prezzo che per un insieme, o aggregato, di elementi tecnici e qualitativi
meritevoli di valutazione, quindi, non esclude, ma anzi vieppiù impone
che quel prezzo debba poter essere comunque considerato attendibile, ossia affidabile,
ovviamente non solo e non tanto in sé, ma in relazione agli altri e diversi
elementi che qualificano l’offerta.