1) Anche nelle materie specificamente indicate dall’art. 23 bis l. 1034/71 il mancato deposito del dispositivo e la violazione del termine dimidiato per il deposito della decisione stessa non costituiscono motivi di nullità della sentenza, non rinvenendosi al riguardo alcuna disposizione che disciplini in modo compiuto le eventuali conseguenze. Poiché il deposito della sentenza è finalizzato esclusivamente all’accelerazione del giudizio ed i termini di deposito del dispositivo e della sentenza non hanno carattere perentorio, la loro violazione potrà incidere al più sotto il profilo disciplinare ma non sulla validità della sentenza.
2) Con riferimento alle concessioni relative all’erogazione di un servizio pubblico locale di rilevanza industriale, affidate a società a capitale interamente pubblico precedentemente all’intervenuto obbligo di affidamento, ai sensi dell’art. 35 l. 28/12/01, esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica, interviene la legge n. 236/03 che, anzitutto, ristabilisce la possibilità di affidamento anche a mezzo di società con capitale misto o interamente pubblico, a determinate condizioni, di poi, fa salve le concessioni affidate, nel periodo di transizione, alle predette società, in deroga al principio generale di cessazione entro e non oltre l’anno 2006 fissato dalla stessa.
Con commento dell'avv. Francesco Buonanno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
Anno 2004 - N. 679 Reg. Sent.
Anno 2003 - N. 2839 Reg.Ric.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2839 del 2003, proposto da
Lupiae Servizi s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso il cav. Luigi Gardin in Roma, Via L. Mategazza 24
contro
la s.r.l. Monteco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Massa e Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Rosanna Conz in Roma, via del Conservatore, n. 31;
e nei confronti
del Comune di Novoli, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Garrisi, elettivamente domiciliato presso l’avv. Filippo Manca in Roma, Piazza Giuseppe Gola 51
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, 20 febbraio 2003, n. 490, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Monteco e del Comune
di Novoli;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 novembre 2003 il consigliere Marzio Branca,
e uditi gli avvocati Sticchi Damiani per sé e per delega dell’avv.
Garrisi e Pellegrino, per delega dell’avv. Massa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato accolto
il ricorso proposto dalla s.r.l. Monteco per l’annullamento dei provvedimenti
con i quali il Comune di Novoli ha affidato il servizio di spazzamento, raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani alla s.p.a. Lupiae Servizi.
Il TAR ha ritenuto illegittimi i provvedimenti impugnati perché non si
è applicato l’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, il quale, sostituendo
l’art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), ha imposto in via generalizzata l’affidamento dell’erogazione
dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale attraverso l’espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Società Lupiae Servizi sostenendone
l’erroneità e chiedendone la riforma.
Il Comune di Novoli e la s.r.l. Monteco si sono costituiti in appello per resistere
al gravame.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
La sentenza impugnata si è espressa nel
senso della illegittimità dell’affidamento della erogazione di
un servizio pubblico locale di rilevanza industriale a società per azioni
a capitale interamente pubblico, cui partecipano il Comune di Lecce (51%), la
s.p.a. Italia Lavoro, ex GEPI, (46%) e il Comune di Novoli (3%), ente appaltante.
Il TAR, alla stregua del quadro normativo vigente al momento della decisione,
ha ritenuto: a) che potesse darsi applicazione immediata, ossia anche in mancanza
del Regolamento di cui al comma 16 della stessa norma, all’art. 35 della
legge 28 dicembre 2001, il quale, sostituendo l’art. 113 del d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali), ha imposto in via generalizzata l’affidamento dell’erogazione
dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale attraverso l’espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) che, sempre in base all’art.
35 suddetto, doveva ritenersi implicitamente abrogato l’art. 4, commi
6, 7 e 8 del d.l. 31 gennaio 1995 n. 26, convertito nella legge 29 marzo 1995
n. 95, nonché l’art. 122 del d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che
ne confermava la vigenza, dovendo quindi escludersi la vigenza di una facoltà
di deroga degli enti locali alla regola della procedura ad evidenza pubblica,
sia pure per finalità di ordine pubblicistico quali l’occupazione
o la rioccupazione di lavoratori.
L’appellante ha svolto ampia contestazione di tali argomentazioni, sollevando
peraltro in via preliminare una eccezione di nullità della sentenza per
violazione dell’art. 23-bis, commi 2 e 6 della legge n. 1034 del 1971,
non essendo stato pubblicato il dispositivo e perché non sarebbe stato
osservato il termine di deposito della motivazione di cui all’art. 55
della legge n. 186 del 1982.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo il Collegio condivide l’avviso espresso dalla Sezione con
sentenza 5 marzo 2001 n. 1248 e recentemente confermato dalla Sez. IV, 22 settembre
2003 n. 5357. Diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante,
anche nelle speciali materie indicate nell’articolo 23 bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205), né
il mancato deposito del dispositivo della decisione, né la violazione
del termine dimidiato per il deposito della decisione stessa, costituiscono
motivi di nullità della sentenza, non rinvenendosi al riguardo alcuna
disposizione che disciplini in modo compiuto le eventuali relative conseguenze.
E’ stato precisato peraltro che, a differenza del processo del lavoro,
nel quale la lettura immediata del dispositivo della sentenza risponde ad esigenze
di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione collegiale,
nel rito speciale previsto dal ricordato articolo 23 bis della legge n. 1034
del 1971, così come in quello già previsto dall’articolo
19 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, il deposito del dispositivo della sentenza è
finalizzato esclusivamente all’accelerazione del giudizio, così
che non può trovare applicazione nel processo amministrativo il principio,
pacifico nella giurisprudenza ordinaria, secondo cui la violazione dell’articolo
429 c.p.c. per omessa lettura del dispositivo in udienza comporta la nullità
insanabile della sentenza, ai sensi dell’articolo 156, 2° comma, c.p.c.
(in termini, C.d.S., sez. V, 5 marzo 2001, n. 1248).
Del resto il termine di sette giorni per il deposito del dispositivo, così
come quello per il deposito della sentenza, non è affatto qualificato
dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla
validità della sentenza, ma può rilevare eventualmente solo sotto
il profilo disciplinare.
Tanto premesso, è da osservare che le questioni di merito che hanno formato
oggetto del giudizio di primo grado e dell’atto di appello possono considerarsi
superate per effetto della normativa sopravvenuta in corso di causa, la cui
applicazione conduce all’accoglimento del gravame.
L’art. 14 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24
novembre 2003 n. 236, infatti ha apportato importanti modifiche all’art.
113 del d.lgs n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1 dell’art. 35
della legge n. 448 del 2001, dettando una disciplina nuova in materia di affidamento
dei servizi pubblici locali.
Con particolare riferimento ai servizi di rilevanza industriale, che assumono
la nuova denominazione di servizi di “rilevanza economica”, il nuovo
testo dell’art. 113, comma 5, - a differenza dalla previgente disposizione,
che ammetteva solo procedure ad evidenza pubblica - dispone (lett. c) che l’erogazione
possa avvenire anche a mezzo di “società a capitale interamente
pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.”
La fattispecie descritta, che si attaglia alla vicenda oggi in esame, non è
destinata a valere soltanto per il futuro, ma viene presa in considerazione
anche con riferimento al passato.
La novella introduce infatti nell’art. 113 del d.lgs n. 267/2000 un comma
15-bis del seguente tenore:
“Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano
un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attuazione della disposizioni
previste dal presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse
dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del
del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società
a capitale misto pubblico privato …., nonché quelle affidate società
a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte
più importante della propria attività con l’ente o gli enti
pubblici che la controllano.”
Si tratta, al di la di ogni ragionevole dubbio, di una norma di salvezza destinata
a conferire legittimità a provvedimenti posti in essere sotto il vigore
di una diversa disciplina. Ne consegue che appare irrilevante, nella specie,
l’approfondimento circa la fondatezza dei motivi di appello, posto che
l’efficacia retroattiva della richiamata normativa obbligherebbe comunque
all’accoglimento del gravame.
In conclusione l’appello va accolto, ma sussistono ragioni per disporre
la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del 14 novembre 2003 e del 16 dicembre 2003 con l'intervento dei magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Marzio Branca F.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
F.to Agatina Maria Vilardo
La legittimazione ex post degli affidamenti diretti a società a capitale interamente pubblico alla luce della riforma dei servizi pubblici locali del 2003
avv. Simona Rostagno
La sentenza si situa sullo sfondo normativo
determinatosi a seguito della trattativa fra il Governo Italiano e l’Unione
Europea dopo l’avviata procedura di infrazione comunitaria successiva
all’introduzione della disciplina di cui all’art. 35 della l. n°
448 del 2001.
Come noto, la mancata introduzione del Regolamento di attuazione della riforma
del 2001 che avrebbe dovuto essere approvato entro la fine del mese di giugno
del 2002 paralizzò la piena attuazione della stessa. Nel mese di luglio
del 2002 è intervenuta poi la procedura di infrazione comunitaria nei
confronti del Governo Italiano; nel mese di novembre del 2002 l’avocazione
della redazione del Regolamento ad opera della Presidenza del Consiglio dopo
una prima fase di lavori svoltasi con la regia del Ministero dell’Economia
che aveva portato alla redazione di una prima bozza del tutto informale. Nell’iter
di formazione della l. 27 dicembre 2002 n° 289 è stata poi effettuata
la proposta di presentare un emendamento sulla materia del Regolamento che non
è stata accolta e i cui contenuti sono ora sostanzialmente ripresi da
una nuova bozza di Regolamento proposta da quattro membri della Camera dei Deputati,
fra cui il Presidente della Commissione Bilancio e il Presidente della Commissione
delle Attività Produttive, congelata dal successivo decreto legge poi
convertito.
Nelle more, il Consiglio di Stato ha sancito la piena vigenza della riforma
del 2001 indipendentemente dall’emanazione del Regolamento.
In questo tormentato contesto, si situa l’emanazione dell’art. 14
del d.l. n° 269 del 2003 poi convertito in l. n° 236 del 2003, fra le
principali novità della quale vi è appunto la previsione dell’affidamento
a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la psarte più importante della propria attività con l’ente
o gli enti pubblici che la controllano (art. 113, comma 5, lett. c del d.lgs.
n° 267/00 s.m.i. e art. 113-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n° 267/00))
Come noto, molti dei servizi pubblici di rilevanza industriale si caratterizzano
per una disciplina transitoria già definita dalla normativa di settore
(trasporti, gas naturale, settore idrico ed igiene ambientale) e condizionata
dai tempi di applicazione della stessa da parte delle singole regioni e e degli
enti locali.
L’impatto della riforma risulterebbe quindi tutto sommato modesto se non
fosse che l’art. 113, comma 1, del d.lgs. n° 267 del 2000 s.m.i. nella
nuova versione ha attribuito alle disposizioni ivi contenute il carattere di
norme inderogabili ed integrative della disciplina di settore..
La società a capitale interamente pubblico rispetto a cui gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano costituisce
il portato nell’ordinamento italiano dell’attività giurisprudenziale
in materia di enucleazione del c.d. organismo di diritto pubblico (cfr. da ultimo
Corte CE sez. V 22 maggio 2003, C-18/01).
Dalla nozione di organismo di diritto pubblico dipinta dalla giurisprudenza
comunitaria era già possibile ricavare gli elementi che, al di là
dell’attuale dettato normativo, consentono l’affidamento diretto.
Come noto, la nozione di organismo di diritto pubblico ricorre quando l’ente
in esame (e nel nostro caso la società) assolve a bisogni di interesse
generale non di carattere commerciale ed industriale.
Si tratta di una clausola aperta in continua evoluzione.
Intanto, il carattere non industriale e commerciale deve essere riferito ai
bisogni che l’ente persegue e non all’attività astrattamente
considerata che essa svolge, nel senso che è irrilevante che si tratti
di una attività che anche i privati possono svolgere. Sotto questo profilo,
sempre meno rilevante appare per la giustizia comunitaria anche il profilo della
concorrenzialità che esiste o meno rispetto all’attività
che si intende affidare all’organismo.
In tal senso, appare particolarmente interessante la valutazione di legittimità
svolta con riferimento alla scelta operata da due comuni olandesi di costituire
una società comune per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti -
attività che pacificamente viene svolta anche da privati in un contesto
concorrenziale – sulla base della valutazione dell’interesse generale
che aveva mosso i due comuni: osservando che esistono “bisogni al cui
soddisfacimento la Pubblica Amministrazione preferisce provvedere, per motivi
connessi all’interesse generale, direttamente o, con riguardo ai quali
intende mantenere un’influenza determinante”, i giudici stabiliscono
che “nella specie, non è contestabile che la raccolta ed il trattamento
dei rifiuti domestici possano costituire un bisogno di interesse generale. Atteso
che l’offerta dei servizi di raccolta, totale o parziale, dei rifiuti
fatta ai singoli da operatori economici privati può non risultare sufficiente
a soddisfare tale bisogno nella misura ritenuta necessaria per ragioni di salute
pubblica e di tutela dell’ambiente, tale attività rientra in quelle
che lo Stato può decidere di far svolgere da autorità pubbliche
o in ordine alle quali intenda mantenere un’infuenza determinante”
(Corte di Giustizia CE 10 novembre 1998 C- 360/96).
Insomma risulta importante che offerta e lo standard qualitativo del servizio
pubblico locale si fondino anche sul peculiare tessuto economico-sociale del
Comune che offre il servizio alla collettività.
Ecco allora lo spunto per sostenere, per esempio, che i servizi pubblici che
si vanno ad affidare sono pacificamente servizi che potrebbero essere svolti
anche da privati ma le particolari condizioni dell’ente locale facciano
sì che sia interesse generale che l’attività sia presa in
mano dal Comune per svolgere la stessa senza prescindere dalla valorizzazione
delle condizioni peculiari espresse dalla collettività di appartenenza.
Inutile dire che si tratta di una strada nettamente inversa a quella che aveva
condotto all’affermazione della legittimità dell’attività
extraterritoriale delle società a capitale pubblico.
Un ulteriore spunto sorge dalla recente sentenza della Corte di Giustizia CE
del 18 maggio 2003 C-18/01 dalla quale si ricava che per valutare se il bisogno
di interesse generale sia anche privo di carattere commerciale o industriale,
occorre analizzare le circostanze nelle quali è stato costituito il soggetto
che svolge l’attività diretta a soddisfare tale bisogno e le condizioni
in cui esso opera con particolare riferimento all’assenza dello scopo
di lucro, alla mancanza di assunzione di rischi connessi allo svolgimento delle
attività nonché all’avvenuto finanziamento ad opera dell’ente
pubblico di queste. Alla luce di quanto sopra diventa anche irrilevante il numero
di potenziali interessati che il perseguimento del pubblico interesse intende
soddisfare.
Sulla base dei dati suin qui forniti, occorre per inciso comprendere come e
quando si realizzi lo stretto controllo da parte degli enti pubblici e quindi
se sia sufficiente la nomina degli amministratori e sindaci che ai sensi dell’art.
2458 cod. civ. si può lasciare nelle mani dell’ente locale.
Si può allora concordare con i Giudici quando ritengono che la nuova
fattispecie di affdamento diretto introdotta dalla riforma si attagli anche
al passato.
Giova ribadire peraltro che tutti gli elementi in tal senso erano già
sussistenti nell’ordinamento e quindi si può discutere della necessità
di una norma comunque prevista dal legislatore in sede di disciplina transitoria
(art. 113 comma 15-bis del d.lgs n. 267/2000 s.m.i.), la quale secondo il Consiglio
di Stato costituisce invece una norma di salvezza destinata a conferire legittimità
a provvedimenti posti in essere sotto il vigore di una diversa disciplina: una
sorte di sanatoria.
Commento
avv. Francesco Buonanno
La sentenza suscita interesse per ciò che attiene alla ritenuta efficacia retroattiva delle disposizioni introdotte dall’art. 14 del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito con L. 24.11.2003 n. 236, che, insieme all’art. 4, comma 234, della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004), ha definito un nuovo assetto della materia dei servizi pubblici locali, modificando ed integrando la disciplina di cui agli artt. 113 e 113/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL), già precedentemente oggetto di riforma ad opera dell’art. 35 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002).
1. Un’occasione perduta: la riedizione del potere pubblico quale strumento per la corretta applicazione della normativa sopravvenuta.
Prima di ogni altra considerazione, va preliminarmente osservato
che la decisione del Consiglio di Stato di ritenere “irrilevante l’approfondimento
circa la fondatezza dei motivi di appello”, posto che l’efficacia
retroattiva della normativa sopravvenuta “obbligherebbe comunque all’accoglimento
del gravame”, sembra avere impedito alla vicenda di seguire la sua “naturale”
evoluzione nel solco dell’attività provvedimentale, manifestazione
dell’esercizio del potere pubblico discrezionale che caratterizza l’azione
amministrativa volta al perseguimento di interessi generali.
L’eventuale conferma della sentenza di primo grado ed il conseguente annullamento
degli atti impugnati (attraverso i quali era stato realizzato l’affidamento
senza gara del servizio di gestione rifiuti ad una società pubblica partecipata
da una pluralità di soci tra i quali l’ente affidante) avrebbe
comunque legittimato l’amministrazione - a dire il vero a ciò obbligata
- a procedere verso un nuovo affidamento del servizio ai sensi della normativa
sopravvenuta (art. 14 D.L. n. 269/03). Infatti, rimossi gli atti precedentemente
adottati ed abrogata la disciplina previgente (art. 35 L.n. 448/01), l’amministrazione
non avrebbe potuto fare altro che attivarsi ex novo sfruttando le facoltà
di scelta tra le diverse forme di affidamento dei servizi pubblici locali offerte
dal riformato art. 113, comma 5, del TUEL. Unico “limite” in tal
senso per l’amministrazione, la possibile condanna al risarcimento del
danno patito dal ricorrente per la mancata gestione del servizio dal momento
di decorrenza degli effetti della cessazione del rapporto fino a quello del
(definitivo) affidamento del servizio stesso in una delle forme di cui al comma
5 citato .
Peraltro, anche l’accoglimento dell’appello, fondato sulle tesi
dell’appellante e non sull’efficacia retroattiva della normativa
sopravvenuta, con conseguente riforma della sentenza e conferma della legittimità
degli atti impugnati, non avrebbe condotto a risultati differenti, ben potendo
l’amministrazione revocare l’affidamento diretto del servizio di
gestione rifiuti, sopravvissuto alla impugnativa giurisdizionale, per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse e/o per un diversa valutazione dei fatti posti
alla base dell’originaria decisione di adottare i provvedimenti revocati,
in relazione alla normativa successivamente emanata dal legislatore, con nuovo
affidamento del servizio nelle forme e con le modalità previste dal TUEL
.
Quindi, la normativa sopravvenuta non obbligava “comunque all’accoglimento
del gravame” ed anzi la decisione della causa secondo le ragioni concretamente
dedotte dalle parti attraverso i motivi di censura, avrebbe contribuito ad una
più corretta applicazione della normativa stessa da parte dell’amministrazione
in sede procedimentale; con l’ulteriore effetto di ottenere, come vedremo,
una decisione più coerente con il quadro legislativo (e ordinamentale)
sopravvenuto, di quanto non lo sia stata in concreto la pronunzia in commento
a seguito del versamento dello jus superveniens nel processo in corso.
Va aggiunto, peraltro, che la riedizione del potere pubblico non avrebbe condotto
“necessariamente” al compimento della medesima situazione giuridica
realizzata con l’adozione degli atti impugnati ; infatti, l’art.
113, comma 5, del TUEL prevede ora tre distinte soluzioni di affidamento dell’attività
di erogazione del servizio: i) a società di capitali individuate attraverso
l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; ii) a società
a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto
attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia
di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti
attraverso provvedimenti o circolari specifiche; iii) a società a capitale
interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte
più importante della propria attività con l’ente o gli enti
pubblici che la controllano.
Ma se dunque la scelta di affidare il servizio di gestione rifiuti a una società
interamente partecipata da capitale pubblico è solo una e non l’unica
tra quelle consentite dall’ordinamento , sotto tale punto di vista, nel
caso si specie, il diritto sopravvenuto ha “legittimato” solo occasionalmente
la decisione dell’amministrazione di affidare il servizio senza gara ad
un ente strumentale organizzato in forma di società di capitali. Esso
tuttavia non ha sostituito la situazione previgente (obbligo della gara pubblica
ex art. 113, comma 5, TUEL come modificato ed integrato dall’art. 35,
comma 1, della L.n. 448/01) con un’altra incompatibile e però coerente
con il risultato perseguito dall’amministrazione attraverso l’adozione
degli atti impugnati, bensì ha mantenuto la situazione previgente, trasformandola
da obbligatoria in facoltativa ed affiancandole altre due alternative soluzioni
di affidamento del servizio pubblico locale (a società mista o in house)
.
Il Consiglio di Stato, conseguentemente, ritenendo applicabile alla res litigiosa
la normativa sopravvenuta, ben più ampia di quella abrogata, si è
di fatto sostituito all’amministrazione nell’attuazione della normativa
medesima; attuazione che però, data la facoltà discrezionale di
scelta tra modelli alternativi in essa richiamata, in vista del più efficace
perseguimento dell’interesse generale, spettava unicamente all’amministrazione.
L’errore, dunque, se di errore si deve parlare, può ravvisarsi
nel fatto che il Giudice ha ritenuto attagliata alla fattispecie in giudizio
– peraltro, facendone motivo esclusivo del decidere - una normativa sopravvenuta
che invece ampliava imprescindibilmente il thema decidendum, quantomeno nel
senso improprio di coinvolgere nel “giudicato” l’esercizio
e la consumazione di attività discrezionali, aventi carattere autoritativo,
le quali dovevano essere adempiute dagli organi del potere esecutivo nelle opportune
sedi procedimentali, con le corrispondenti garanzie per i portatori degli interessi
coinvolti.
In tal senso, la decisione del Consiglio di Stato potrebbe essere definita “inappropriata”,
risolvendosi la stessa in una sorta di sanatoria giurisprudenziale non imposta
- come vedremo - dalle regole processuali, né richiesta per finalità
teleologiche di adeguamento delle pronunzie giurisprudenziali al quadro normativo
in vigore al tempo della loro adozione.
E’ appena il caso di aggiungere, infine, che la controversia riguardava
la legittimità di provvedimenti amministrativi e non l’accertamento
di alcunché in relazione al rapporto negoziale tra affidante e affidatario;
la domanda, dunque, pur essendo stata proposta nell’ambito della giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo, conservava una connotazione tipicamente
demolitoria.
Circostanza questa che - come diremo anche in seguito - conduce a dubitare della
possibilità stessa di applicare la normativa sopravvenuta, con finalità
“solutorie” della controversia, al processo amministrativo pendente
avente ad oggetto la demolizione di uno o più provvedimenti.
Sono questi, infatti, gli atti nei quali interamente si manifestano e si consumano
gli effetti del potere pubblico: di talché, non sarebbe dovuta neppure
risultare al Giudice la materia sulla quale applicare la normativa sopravvenuta,
non risultando esserci un rapporto dedotto in giudizio da regolare attraverso
le nuove disposizioni.
2. L’efficacia della legge nel tempo: diritto sopravvenuto e processo amministrativo.
Ciò premesso, sempre in linea generale, si fanno osservare
i seguenti principi: “la legittimità dei provvedimenti amministrativi
va valutata con il riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente
al momento della loro emanazione; pertanto per sostenerne la illegittimità
non è invocabile lo jus superveniens” ; all’opposto vale
la stessa regola: “non può desumersi per il principio tempus regit
actum la sopravvenuta legittimità dell’atto in forza dello jus
superveniens” .
Il principio di non retroattività della legge (art. 11 preleggi) “costituisce
direttiva di carattere generale”; esso è derogabile, salvo il limite
della irretroattività della legge penale (art. 25 Cost.), ma la “retroattività
dello jus superveniens ha natura eccezionale e, come tale, deve essere espressamente
prevista o, quantomeno, risultare in modo non equivoco dalla legge” .
Occorre valutare dunque la correttezza della soluzione proposta dal Giudice
amministrativo secondo il quale risulta in modo non equivoco (“al di là
di ogni ragionevole dubbio”) che il comma 15/bis dell’art. 113 del
TUEL, come modificato dall’art. 14 del D.L. n. 269/03, sia “una
norma di salvezza destinata a conferire legittimità a provvedimenti posti
in essere sotto il vigore di una diversa disciplina”.
3. L’art. 14 del D.L. n. 269/03: a) il regime transitorio.
Lo scopo della riforma introdotta dall’art. 14 del D.L.
n. 269/03 (e completata dalla L.n. 350/03) è quello di aprire il settore
dei servizi pubblici locali alla concorrenza . Il comma 15/bis dell’art.
113 del TUEL stabilisce che i servizi affidati con procedure diverse dall’evidenza
pubblica cessano alla data del 31.12.2006, senza bisogno di un’apposita
dichiarazione in tal senso da parte dell’ente affidante che, qualora resa,
avrebbe carattere ricognitivo. E’ previsto tuttavia un periodo transitorio
ed infatti: “Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società
a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto
mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle
affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente
o gli enti pubblici che la controllano”.
Peraltro, la disciplina transitoria si applica solo laddove le “disposizioni
previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione”.
Una delle discipline in questione è quella relativa al settore del gas,
regolato dal D.lgs. 23.05.2000 n. 164, dalla quale è possibile trarre
alcuni spunti interpretativi della disciplina sopravvenuta in materia di servizi
pubblici locali.
Il periodo transitorio descritto dal D.Lgs. n. 164/00 (art. 15, commi 5, 6 e
7) è fissato in cinque anni a decorrere dal 31.12.2000. Gli affidamenti
- privi di un termine di scadenza o con termine superiore al 31.12.2005 - proseguono
fino al completamento del periodo transitorio. Superato il periodo transitorio
si procede all’affidamento del servizio a mezzo di gara. Diversamente,
gli affidamenti attribuiti mediante gara, in essere al momento di entrata in
vigore del decreto, proseguono fino alla scadenza naturale e, comunque, per
un massimo dodici anni.
Evidente come le norme sopra brevemente descritte dimostrino che la disciplina
sopravvenuta si debba sempre integrare con la realtà fenomenica preesistente
e che, pertanto, le nuove norme devono gradualmente entrare a far parte dell’ordinamento,
producendo migliori risultati ed effetti in capo a tutti i propri membri, senza
ledere allo stesso tempo le posizioni di alcuni soltanto di loro.
Non diversa è la ratio del comma 15/bis dell’art. 113 del TUEL:
gli affidamenti in essere, al momento di entrata in vigore della riforma, se
attribuiti con gara, proseguono fino alla scadenza; se attribuiti senza gara
cessano al 31.12.2006; se attribuiti senza gara, ma alla società mista
di cui al comma 5, lett. b), ovvero alla società a capitale pubblico
di cui al comma 5, lett. c), proseguono oltre il 31.12.2006 (fino alla naturale
scadenza).
Pur così interpretata, tuttavia, la disposizione non può però
porsi come “norma di salvezza destinata a conferire legittimità
a provvedimenti posti in essere sotto il vigore di una diversa disciplina”
e ciò in particolare se - come nel caso di specie - tali provvedimenti
siano stati contestati in un giudizio, avviato precedentemente alla data di
entrata in vigore della normativa sopravvenuta, facendo leva su profili di illegittimità
derivati dalla violazione della normativa previgente.
Il processo amministrativo di legittimità, infatti, fotografa una realtà
statica, non dinamica, quantomeno per ciò che attiene ai fatti di causa
e al diritto sostanziale dedotto a supporto della domanda di annullamento; mentre
il rapporto “amministrativo”, rectius il rapporto tra amministrazione
e privato, consacrato nel contratto, può essere visto nella sua veste
dinamica, quanto meno in quella sorta di moto di avvicinamento verso la data
di scadenza convenuta.
Ed è solo al rapporto che si applica la normativa sopravvenuta che non
indichi specificamente un termine di applicazione retroattivo: è questo
il caso del comma 15/bis che disciplina i rapporti in essere alla data di entrata
in vigore del D.L. n. 269/03; e per rapporti in essere si devono intendere solo
quelli che non affrontano nel processo amministrativo il giudizio sulla propria
patologia (nel caso di specie, la sentenza di primo grado - non sospesa negli
effetti - aveva travolto insieme agli atti impugnati anche l’ “eventuale”
contratto di servizi sottoscritto con il nuovo affidatario, quindi, al momento
di entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, tale rapporto non poteva
considerarsi “in essere”, se non nel e per le finalità del
processo di appello).
Il comma 15/bis - prima parte - non è quindi una norma di salvezza di
provvedimenti amministrativi, ma una regola di eterointegrazione dei termini
di durata e di efficacia dei rapporti in essere tra pubblica amministrazione
e affidatari dei servizi pubblici locali, priva come tale di alcuna valenza
retroattiva.
Circostanza questa confermata dalla seconda parte dello stesso comma 15/bis
che afferma: “Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni
affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate
in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione
che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società
originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano
provveduto (…)”; evidente, infatti, che quando il legislatore della
riforma ha voluto conferire efficacia retroattiva alle norme emanate lo ha fatto
indicando espressamente il termine a decorrere dal quale le nuove norme si intendevano
efficaci .
4. … b) la nozione di “controllo analogo”.
In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile retroattivamente
l’art. 15/bis, nella parte in cui fa salve le concessioni affidate senza
gara nelle forme di cui al comma 5, lett. c) dell’art. 113 del TUEL, si
deve comunque osservare che il Consiglio di Stato non ha svolto alcun tipo di
accertamento in merito alla sussistenza (originaria), in capo alla società
pubblica partecipata dall’ente affidante e affidataria diretta del servizio
di gestione rifiuti, dei due requisiti indicati dal legislatore affinché
l’affidamento in house possa ritenersi legittimo e proseguire oltre il
termine del 31.12.2006 e cioè la circostanza che: i) l’ente o gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e ii) che la società
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente
o gli enti pubblici che la controllano.
Requisiti, quantomeno il primo, di difficile qualificazione e descrivibilità.
Se infatti la “parte più importante” dell’attività
del gestore del servizio, svolta o da svolgere in favore dell’ente o degli
enti affidanti, può essere desunta dai documenti contabili secondo un
mero calcolo (si guarda al fatturato realizzato dal gestore), ben diversamente
è a dirsi quanto al “controllo analogo” che l’ente
o gli enti proprietari dovrebbero avere sul gestore medesimo .
Al riguardo, in primo luogo, va detto che tale requisito sembra poter sussistere
solo qualora gli enti proprietari della società di gestione siano enti
“locali” ; quindi, nel caso di specie, il Consiglio di Stato avrebbe
dovuto riscontrare una certa difficoltà nel riconoscere nella società
affidataria del servizio di gestione rifiuti la presenza di tale requisito,
atteso che la stessa società era partecipata non solo da enti locali
(due amministrazioni comunali), bensì anche dalla società Italia
Lavoro s.p.a., interamente posseduta dal Ministero del Welfare, che è
organo dell’amministrazione centrale dello Stato.
Inoltre, la circostanza che il capitale della società affidataria del
servizio risultasse frazionato tra più soci, rendeva comunque più
difficile la realizzazione su di essa di quella situazione di “controllo
analogo” che ciascun ente locale esercita sui propri uffici o servizi
(in particolare, è risultato dagli atti di causa che l’ente affidante
era proprietario del solo 3% del capitale sociale dell’affidatario); dunque,
sarebbe dovuto apparire altrettanto difficile al Consiglio di Stato che l’ente
affidante potesse esercitare sulla società partecipata un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi.
Ciò, a meno di non riscontrare particolari condizioni del rapporto tra
affidante e affidatario, idonee a far ritenere sussistente un vincolo della
società di gestione nei confronti dell’ente locale, da cui derivare
la convinzione di essere in presenza di un unico centro decisionale, per via
dell’assoluta privazione dell’autonomia gestionale dell’erogatore
del servizio e la totale soggezione di quest’ultimo alla volontà
dell’amministrazione pubblica.
E, tuttavia, anche in questo caso, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto operare
una verifica delle condizioni sopra dette, basata sull’analisi di documenti
quali lo statuto societario e/o il contratto di servizio eventualmente sottoscritto
tra affidante e affidatario; documenti che, invece, non sono stati presi in
considerazione dal Giudice che ne ha trascurato ogni valutazione.
Fermo restando, infine, che il D.Lgs. 5.02.1997 n. 22 e s.m.i. (decreto Ronchi)
prevede anche per il settore dei rifiuti l’istituzione dell’Autorità
d’ambito, alla quale spetta l’organizzazione del servizio in ciascun
ambito territoriale ottimale (ATO); ed è l’Autorità che,
senza gestire direttamente il servizio, esercita sulla società erogatrice
dello stesso quei poteri di direttiva, di coordinamento e di supervisione nei
quali, sostanzialmente, si dovrebbe manifestare il “controllo analogo”
di cui al comma 5, lett. c), dell’art. 113 del TUEL.
Orbene, tutte le argomentazioni sopra brevemente accennate, conducono a ritenere
che la mancanza di autonomia decisionale della società, affidataria diretta
del servizio pubblico locale, nei confronti dell’ente proprietario, requisito
indispensabile al fine di disporre un affidamento in house ai sensi della legge
di riforma, sembrerebbe non sussistere nel caso di specie e, al più,
sembrerebbe possibile riscontrare una limitazione di tale autonomia nei confronti
non dell’ente o degli enti proprietari, bensì di altro soggetto
pubblico (l’Autorità d’ambito), di cui pure fanno parte i
predetti enti, insieme tuttavia ai numerosi altri soggetti che compongono l’ATO
.
Ecco quindi che, sotto lo specifico profilo della reale - perché accertata
o da accertare in concreto, caso per caso, dal Giudice - capacità dell’ente
o degli enti proprietari di esercitare sulla società erogatrice del servizio
di gestione rifiuti il potere di direttiva, di coordinamento e di controllo,
potrebbe addirittura radicarsi il dubbio circa l’applicabilità
stessa al settore dei rifiuti della normativa sopravenuta in materia di affidamento
in house dei servizi pubblici locali.
5. Conclusioni.
E’ necessario avviarsi alle conclusioni del presente
commento con una notazione di carattere generale e cioè che sarebbero
risultate più in linea con la normativa sopravvenuta, in punto di modalità
di affidamento dei servizi pubblici locali, le conclusioni raggiunte dal Tar
della Puglia nella propria sentenza, di quanto non lo siano state quelle rassegnate
dal Consiglio di Stato nella pronunzia che l’ha riformata.
Le nuove norme di cui al comma 5 dell’art. 113 del TUEL stabiliscono facoltà
alternative di affidamento dei servizi, ma su tutte prevale la gara pubblica,
come si evince dalla lettura dell’intero impianto normativo del TUEL,
dall’analisi dei primi tentativi da parte delle regioni di darsi una disciplina
“di dettaglio” in materia e, soprattutto, come si ricava dalla giurisprudenza
nazionale e comunitaria.
La regola da seguire pertanto è la gara; gli affidamenti diretti dei
servizi pubblici locali sono solo delle alternative da perseguire in presenza
di tutti i presupposti di legge, sia soggettivi che oggettivi, e di precise
motivazioni in punto di interesse generale.
Né il comma 15/bis dell’art. 113 del TUEL si può considerare
una disposizione che per la propria formulazione ha carattere retroattivo o
che attribuisce tale carattere ad altre norme dello stesso impianto (comma 5).
Al contrario, la disposizione è del tutto coerente con il principio tempus
regit actum, dovendosi ritenere applicabile ai rapporti in essere al tempo dell’entrata
in vigore del D.L. n. 269/03, come convertito con L.n. 236/03.
E per rapporti in essere, abbiamo detto, si devono intendere solo quelli che
esplicano i loro effetti nella realtà fenomenica, fuori dal processo,
non anche quelli che siano già stati coinvolti in giudizi di nullità
a seguito dell’annullamento degli atti amministrativi (di volontà)
fondanti e/o presupposti; questi ultimi al più sopravvivono nel processo
al fine di essere decisi - in punto di legittimità - sulla base dei principi
normativi che ne avevano astrattamente richiesto l’adozione e delle valutazioni
dei fatti compiute dagli organi che li avevano concretamente adottati.
Un contrario atteggiamento condurrebbe ad attribuire al Giudice amministrativo
un ruolo troppo vicino all’amministrazione attiva; ruolo che in qualche
misura sembrerebbe essersi attribuito il Consiglio di Stato nel caso di specie,
dove il supremo Consesso ha addirittura coinvolto, rectius assorbito, nel giudicato
decisioni ancora “possibili” dell’amministrazione intorno
al tema della gestione dei servizi pubblici locali di primario interesse quali
sono quelli connessi al settore dei rifiuti.
Dunque, il Giudice amministrativo avrebbe forse dovuto decidere la controversia
sulla base delle allegazioni delle parti, liberando l’amministrazione
in merito all’adozione degli atti che meglio avrebbero comportato l’applicazione
della disciplina sopravvenuta: i) in ipotesi di conferma della sentenza di primo
grado, potendo l’ente locale determinarsi a scegliere tra una delle modalità
di affidamento di cui al comma 5, lett. c), ivi compresa, in primo luogo, la
gara pubblica; ovvero, ii) in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado
– ottenuta sulla base delle deduzioni di parte ricorrente – potendo
lo stesso ente locale revocare l’affidamento diretto per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse - in merito all’ingresso nell’ordinamento
delle disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 269/03 -, oppure attendendo
lo scadere del termine di legge del 31.12.2006 e rimettendo a tale data ogni
valutazione circa il possesso, da parte della società di erogazione del
servizio di gestione rifiuti, dei requisiti di cui al comma 5, lett. c), dell’art.
113 del TUEL.
In un caso o nell’altro, si sarebbero perseguite le finalità della
riforma, anche con riferimento alle prescrizioni impartite per il periodo transitorio
che, viceversa, nello scenario aperto dalla decisione in rassegna, risulta dilatato
oltre limiti ragionevoli.
Non può trascurarsi infine che, a prescindere dalle notazioni che precedono,
appare dubbia la riferibilità di alcune disposizioni dell’art.
14 del D.L. n. 269/03 alla fattispecie dedotta in giudizio; da una parte, la
riforma è pensata e si applica agli enti locali e alle società
da questi ultimi possedute, mentre la società affidataria del servizio
di gestione rifiuti, nel caso di specie, era partecipata indirettamente anche
dal Ministero del Welfare; dall’altra, il frazionamento del capitale sociale
della società di erogazione del servizio e la presenza dell’Autorità
d’ambito all’interno dell’ATO, conducono a dubitare della
sussistenza di un generico potere di direttiva, di coordinamento e di controllo
da parte dell’ente o degli enti locali proprietari, richiesto dalla giurisprudenza
comunitaria (e oggi anche dalle norme statali interne e da quelle regionali)
affinché si possa avere un affidamento in house, venendo meno all’obbligo
di applicazione delle regole sull’evidenza pubblica.
Auspicabile, quindi, una revisione del punto di vista espresso dal Consiglio
di Stato nella sentenza in commento da parte di altra sezione dello stesso supremo
Consesso amministrativo, anche al fine di fare accedere il delicatissimo tema
della portata retroattiva delle norme di cui all’art. 14 del D.L. n. 269/03
al vaglio delle sezioni unite, che dovrebbero precisare con autorevolezza i
termini di applicazione delle stesse norme ed evitare frustrazioni della ratio
dell’intera riforma della materia dei servizi pubblici locali e, soprattutto,
provvedimenti sanzionatori da parte della Commissione CE che, peraltro, ancora
non si è pronunciata sulle disposizioni sopravvenute, ma che certamente
non desidererà tollerare sanatorie giurisprudenziali degli affidamenti
in house già ritenuti illegittimi sotto la previgente normativa e ora
addirittura prolungati oltre il termine di durata del periodo transitorio disciplinato
da quella nuova.