
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza
17 febbraio 2004 n. 612
Global by Flight S.p.A. (Avv. F. Gagliardi La Gala) c/ Azienda U.S.L. BA/2 (Avv.
G. Notarnicola) e dr. S. Cannone (Avv.ti A. Loiodice e N. Di Modugno) –
Pres. Frascione – Est. Zaccardi
Processo amministrativo – decisione in forma semplificata – conversione del giudizio dalla fase cautelare a quella di merito – contraddittorio specifico delle parti sul punto – necessità
Ai fini della legittima conversione del giudizio dalla fase cautelare a quella decisoria di merito, in sede di assunzione di decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, comma 9°, l. 1034/71, è necessario uno specifico contraddittorio delle parti sia sui presupposti di carattere processuale (completezza del contraddittorio ed adeguatezza della istruttoria) che sui presupposti di natura sostanziale che legittimano il ricorso alla decisione semplificata e tale contraddittorio, per essere effettivo, e per porsi in linea con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, deve essere svolto con la consapevolezza che la decisione che il Collegio dovrà emettere sarà cautelare o di merito, senza alcuna possibile incertezza sulla natura della decisione stessa. E’ altresì necessaria la conoscenza piena degli atti del processo e, quindi, non deve ricorrere alcuna limitazione dei tempi di discussione tali da porre le parti in difficoltà rispetto all’esercizio del proprio diritto di difesa .
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
N.612/04REG.DEC.
N. 8707 REG.RIC.
ANNO 2003
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8707/2003 proposto dalla
Global By Flight s.p.a., in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Eugenio Gagliano in Roma, Viale delle Milizie n. 106;
contro
la Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2, in persona del suo legale rappresentante Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Mantegazza n. 24, presso il cav. Luigi Gardin;
e nei confronti
del Dr. Savino Cannone, interveniente adesivo rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Loiodice e Nicola Di Modugno, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Ombrone n. 12, pal. B;
per l'annullamento della sentenza n. 3015/2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione prima;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata e
dell’interveniente adesivo ;
Vista l’ordinanza n.4273 del 7 ottobre 2003, con la quale è stata
accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata.;
Visto il dispositivo di sentenza n. 380 pubblicato in data 26 novembre 2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons .Goffredo Zaccardi;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 25 novembre 2003 gli avv.ti Gagliardi
La Gala, Notarnicola, Loiodice, Di Modugno;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società appellante impugna la sentenza
indicata in epigrafe con cui è stato rigettato il ricorso proposto in
primo grado per l’annullamento della deliberazione n. 357 dell’otto
aprile 2003 con la quale il Direttore generale dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale BA/2 (AUSL BA/2) ha annullato i provvedimenti relativi all’affidamento
alla Società stessa del servizio di gestione degli approvvigionamenti
delle farmacie ospedaliere della AUSL BA/2 (delibere n. 472 del 12 aprile 2002
e n. 2233 del 9 dicembre 2002).
La decisione è stata emessa in forma semplificata a tenore “dell’art.
26 della legge 1034/1971, dandone comunicazione ai difensori presenti delle
parti in causa” avendo il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda
incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, deciso di definire immediatamente
il giudizio di merito.
La sentenza si fonda,essenzialmente, sulla considerazione che l’atto impugnato
è da ritenersi legittimo perché l’estensione ed il rinnovo
degli affidamenti a suo tempo effettuati nei confronti della Società
appellante potevano essere legittimamente disposti (in forza delle specifiche
previsioni legislative statali e regionali di cui all’art. 7, lett. f),
del D.Lvo 157/1995 e 17, terzo comma, della legge regionale n.14 del 31 maggio
2001) solo sul presupposto della aggiudicazione del contratto originario, da
estendere e rinnovare, in esito ad una procedura di gara aperta o ristretta
e non nel caso di affidamento a trattativa privata come invece è avvenuto
nel caso di specie.
Secondo il primo giudice, infatti, l’art. 22, secondo comma, del D. Lvo
157/1995 dispone che nelle licitazioni private deve essere presente un numero
di partecipanti idoneo a garantire una concorrenza effettiva e, pertanto, l’affidamento
alla Società appellante unica partecipante alla gara indetta per l’aggiudicazione
del servizio suindicato doveva essere considerato quale affidamento con procedura
negoziata e non ristretta con il che non sarebbe stato consentito né
estendere l’oggetto contrattuale né rinnovare il contratto in essere.
Nell’appello si deduce la violazione dell’art. 9 della legge 21
luglio 2000 n. 205 in quanto i difensori delle parti non sono stati sentiti
sul punto della decisione nel merito della causa e sono, altresì, contestate
le argomentazioni espresse nella decisione appellata per sostenere il rigetto
del ricorso .
Si sono costituiti sia l’AUSL BA/2 che l’interveniente Dr. Cannone,
che era Direttore Generale della AUSL in parola al momento della adozione delle
deliberazioni annullate con l’atto impugnato in primo grado, ed hanno
presentato ampi scritti difensivi sostenendo l’Amministrazione intimata
la correttezza della decisione appellata e l’interveniente la sua erroneità.
Con ordinanza emessa nella camera di consiglio del 7 ottobre 2003 l’efficacia
della decisione appellata è stata sospesa da questa Sezione considerato
che l’art. 21, 10 comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dall’art.3 della legge 21 luglio 2000 n. 205 richiede che le parti devono
essere sentite sul punto ai fini della decisione nel merito a norma del successivo
art. 26.
DIRITTO
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in
epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata
e rinvia la controversia al Tar per la Puglia, sezione prima.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 25 novembre
2003 in camera di consiglio con l’intervento di :
Emidio Frascione Presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Corrado Allegretta consigliere,
Paolo Buonvino consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Goffredo Zaccardi F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17 febbraio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
Decisione semplificata, contraddittorio delle parti e garanzie di difesa
Prof. Nino Paolantonio
Il Consiglio di Stato aveva già affermato
in più di una occasione che il non avere, il giudice di prime cure, sentito
le parti in ordine alla possibilità che, in sede di decisione sull’istanza
cautelare, il collegio avrebbe potuto decidere il merito della lite con sentenza
succintamente motivata, costituisca vizio di procedura tale da giustificare
l’annullamento della sentenza con rinvio.
In questa sentenza il problema viene approfondito ed ulteriori regole pretorie
vengono ad arricchire il codice non scritto del rito semplificato di cui all’art.
26 della l. Tar, come novellato dall’art. 9 della l. 205/2000.
In primo luogo, l’indicazione, nel verbale di udienza, che il Presidente,
per quanto attiene alle istanze cautelari, abbia avvertito gli avvocati presenti
che “il Collegio si riserva di verificare, nel corso della camera di consiglio,
se sussistono i presupposti per una immediata decisione nel merito”, viene
giustamente considerata insufficiente: l’éscamotage, probabilmente
pensato proprio per sfuggire a rischi di annullamento per vizio di procedura,
appare piuttosto ingenuo, a prescindere dai rilievi sostanziali che esattamente
il Consiglio di Stato ad esso addebita. Il fatto che il collegio “si riservi”
di compiere quella verifica non assicura affatto che essa, poi, sia stata effettivamente
svolta.
In secondo luogo, il Consesso precisa che i presupposti per la decisione del
merito non sono solo quelli scritti nella norma positiva, ma tutti quelli che
concorrono a rendere effettivo il libero esercizio del diritto di difesa, ivi
compresi i tempi necessari per predisporre adeguate difese orali. Nella specie
era infatti accaduto che la difesa privata avesse chiesto un rinvio di due ore
per prendere cognizione di una memoria depositata solo il giorno prima della
celebrazione della camera di consiglio; il Presidente aveva accordato codesto
rinvio. Il Consiglio di Stato ha voluto avvertire che, se il rinvio non fosse
stato accordato, e ciononostante le parti fossero state messe nella condizione
di trattare comunque la cautela, ed il Tar avesse poi addirittura deciso la
controversia nel merito, tale situazione avrebbe dato corpo ad una vistosa limitazione
dei diritti di difesa della parte costretta ad articolare difese di merito senza
i tempi a ciò necessari.
Tali precisazioni, lungi dall’apparire esageratamente formalistiche, debbono
a mio avviso essere accolte con favore ed entusiasmo, perché mai possa
sorgere anche il minimo sospetto che la – apprezzabile – esigenza
di velocizzazione dei tempi di decisione delle controversie sia stata barattata
con una seppur minima riduzione delle garanzie di difesa.
Non si dimentichi che la ratio della sentenza “succintamente motivata”
non risiede affatto nella celerità dei tempi di decisione, e tanto meno
in una pulsione verso la deflazione del contenzioso, ma nella semplicità
dello stesso processo logico di decisione: e ciò perché il ricorso
deve apparire subito “manifestamente” fondato o infondato, o irricevibile,
o inammissibile o improcedibile. Ove tale percorso logico presenti anche un
minimo di problematicità, per quanto la lite possa apparire a tutta prima
assai banale, sarà sempre saggio consiglio, ed assai più conforme
allo spirito della legge, rinunciare alla conversione del rito ed utilizzare
le forme ordinarie.