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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 3 marzo 2004 n. 1033
Pres. Frascione – Est. Cerreto
Venditti (Avv. Leone) c/ Comune di Cercepiccola (Avv. Rizzi)

Contratti della pubblica amministrazione – revisione dei prezzi – domanda – termine di presentazione – prima della sottoscrizione del collaudo – violazione di tale termine – decadenza del diritto

La domanda di revisione prezzi per gli appalti di lavori pubblici va presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, prima della sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori, ai sensi dell’art. 2 all’art. 2 D.L.vo C.P.S. 6.12.1947 n. 1501, ratificato con la L. 9.5.1950 n. 329, richiamato dalla L. 12.2.1970 n.76

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1033/04REG.DEC.
N. 10555 REG.RIC.
ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10555/2002, proposto da

Venditti Antonio, rapprresentato e difeso dall’avv.to G. Leone, elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2.

CONTRO

Comune di Cercepiccola, rappresentato e difeso dall’avv.to R. Rizzi, elettivamente domiciliato in Roma, via Collina n. 36, presso avv. A. Giuffrè

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Molise n.495 del 18.6.2002, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’interessato.

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 25.11.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì gli avv.ti B. Della Morte per delega dell’avv. Leone ed A. Giuffrè, per delega dell’avv. Rizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, il sig. Venditti, titolare dell’omonima impresa, ha fatto presente che, avendo eseguito come appaltatore dei lavori di sistemazione stradale nel comune di Cercepiccola ed avendo riscosso per intero il relativo corrispettivo ammontante a circa £. 6 milioni, aveva impugnato davanti al TAR Molise la deliberazione comunale n. 153 del 6.8.1991, con la quale gli era stata negata la revisione dei prezzi per circa £. 16 milioni dovuta per ii protrarsi dei lavori sospesi per 457 giorni; che la domanda era stata rigettata con deliberazione comunale n. 153 del 6.8.1991 per le seguenti ragioni:

Ha precisato che il TAR con la sentenza in epigrafe, dopo aver dichiarato sulla controversia la propria giurisdizione, aveva respinto il ricorso.
Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per i seguenti motivi:
-il TAR si era erroneamente allineato all’assunto dell’Amministrazione secondo cui l’istante non avrebbe adempiuto all’onere, imposto a pena di decadenza, di richiedere la revisione dei prezzi prima della firma del certificato di collaudo, avvenuta 13.10.1980, e d’altra parte non sarebbe stata fornita alcuna prova valida in ordine ad una richiesta di revisione in data anteriore;
-in tal modo però non era stato tenuto conto dell’autocertificazione redatta dal Direttore dei lavori in data 24.10.1991 secondo cui la redazione dei calcoli revisionali era avvenuta negli anni 1975-77;
-neppure di si era tenuto conto che nell’atto di collaudo del 13.10.1980 si faceva riserva per il pagamento di quanto eventualmente dovuto per la revisione dei prezzi;
-erano infondate anche le ulteriori ragioni del diniego.
Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.
Ha evidenziato che dell’autocertificazione del Direttore dei lavori non vi era tracca in atti e comunque essa non sarebbe idonea a dimostrare la presentazione della domanda di revisione prima del 13.10.1980; che del resto non esisteva al protocollo dell’Ente alcuna annotazione in ordine alla avvenuta presentazione di tale domanda prima di quella del 22-23 .1 1981.
Con memoria conclusiva, l’istante ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

2. L’appello è infondato.

2.1. Come è noto, la domanda di revisione prezzi per gli appalti di lavori pubblici va presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, prima della sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori, ai sensi dell’art. 2 all’art. 2 D.L.vo C.P.S. 6.12.1947 n. 1501, ratificato con la L. 9.5.1950 n. 329, richiamato dalla L. 12.2.1970 n.76 (V. le decisioni di questa Sezione, n. 543 del 16.7.1984 e n. 2412 del 6.5.2002).
Nella specie, il certificato finale di collaudo dei lavori in questione è stato firmato il 13.10.1980 (il che è pacifico tra le parti) e prima di tale data non risulta pervenuta al Comune alcuna richiesta di revisione prezzi.
Né possono assumere rilievo contrario gli elementi offerti dall’appellante, nei quali (avvenuta effettuazione da parte del direttore dei lavori dei calcoli per la revisione negli anni 75-77, oppure riserva del Comune di dover pagare l’eventuale revisione dei prezzi) non si attesta in alcun modo l’avvenuta presentazione al comune di una domanda di revisione anteriore al 13.10.1980

3. Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.11.2003 con l’intervento dei Signori:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Corrado Allegretta
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Aniello Cerreto, Est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Aniello Cerreto f.to Emidio Frascione


IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 marzo 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale

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