CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza
3 marzo 2004 n. 1033
Pres. Frascione – Est. Cerreto
Venditti (Avv. Leone) c/ Comune di Cercepiccola (Avv. Rizzi)
Contratti della pubblica amministrazione – revisione dei prezzi – domanda – termine di presentazione – prima della sottoscrizione del collaudo – violazione di tale termine – decadenza del diritto
La domanda di revisione prezzi per gli appalti di lavori pubblici va presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, prima della sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori, ai sensi dell’art. 2 all’art. 2 D.L.vo C.P.S. 6.12.1947 n. 1501, ratificato con la L. 9.5.1950 n. 329, richiamato dalla L. 12.2.1970 n.76
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1033/04REG.DEC.
N. 10555 REG.RIC.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10555/2002, proposto da
Venditti Antonio, rapprresentato e difeso dall’avv.to G. Leone, elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2.
CONTRO
Comune di Cercepiccola, rappresentato e difeso dall’avv.to R. Rizzi, elettivamente domiciliato in Roma, via Collina n. 36, presso avv. A. Giuffrè
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Molise n.495 del 18.6.2002, con la quale è
stato respinto il ricorso proposto dall’interessato.
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 25.11.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto
ed uditi altresì gli avv.ti B. Della Morte per delega dell’avv.
Leone ed A. Giuffrè, per delega dell’avv. Rizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il sig. Venditti, titolare dell’omonima impresa, ha fatto presente che, avendo eseguito come appaltatore dei lavori di sistemazione stradale nel comune di Cercepiccola ed avendo riscosso per intero il relativo corrispettivo ammontante a circa £. 6 milioni, aveva impugnato davanti al TAR Molise la deliberazione comunale n. 153 del 6.8.1991, con la quale gli era stata negata la revisione dei prezzi per circa £. 16 milioni dovuta per ii protrarsi dei lavori sospesi per 457 giorni; che la domanda era stata rigettata con deliberazione comunale n. 153 del 6.8.1991 per le seguenti ragioni:
Ha precisato che il TAR con
la sentenza in epigrafe, dopo aver dichiarato sulla controversia la propria
giurisdizione, aveva respinto il ricorso.
Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per i seguenti motivi:
-il TAR si era erroneamente allineato all’assunto dell’Amministrazione
secondo cui l’istante non avrebbe adempiuto all’onere, imposto a
pena di decadenza, di richiedere la revisione dei prezzi prima della firma del
certificato di collaudo, avvenuta 13.10.1980, e d’altra parte non sarebbe
stata fornita alcuna prova valida in ordine ad una richiesta di revisione in
data anteriore;
-in tal modo però non era stato tenuto conto dell’autocertificazione
redatta dal Direttore dei lavori in data 24.10.1991 secondo cui la redazione
dei calcoli revisionali era avvenuta negli anni 1975-77;
-neppure di si era tenuto conto che nell’atto di collaudo del 13.10.1980
si faceva riserva per il pagamento di quanto eventualmente dovuto per la revisione
dei prezzi;
-erano infondate anche le ulteriori ragioni del diniego.
Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.
Ha evidenziato che dell’autocertificazione del Direttore dei lavori non
vi era tracca in atti e comunque essa non sarebbe idonea a dimostrare la presentazione
della domanda di revisione prima del 13.10.1980; che del resto non esisteva
al protocollo dell’Ente alcuna annotazione in ordine alla avvenuta presentazione
di tale domanda prima di quella del 22-23 .1 1981.
Con memoria conclusiva, l’istante ha insistito per l’accoglimento
dell’appello.
2. L’appello è infondato.
2.1. Come è noto, la domanda di revisione
prezzi per gli appalti di lavori pubblici va presentata dall’appaltatore,
a pena di decadenza, prima della sottoscrizione del certificato di collaudo
dei lavori, ai sensi dell’art. 2 all’art. 2 D.L.vo C.P.S. 6.12.1947
n. 1501, ratificato con la L. 9.5.1950 n. 329, richiamato dalla L. 12.2.1970
n.76 (V. le decisioni di questa Sezione, n. 543 del 16.7.1984 e n. 2412 del
6.5.2002).
Nella specie, il certificato finale di collaudo dei lavori in questione è
stato firmato il 13.10.1980 (il che è pacifico tra le parti) e prima
di tale data non risulta pervenuta al Comune alcuna richiesta di revisione prezzi.
Né possono assumere rilievo contrario gli elementi offerti dall’appellante,
nei quali (avvenuta effettuazione da parte del direttore dei lavori dei calcoli
per la revisione negli anni 75-77, oppure riserva del Comune di dover pagare
l’eventuale revisione dei prezzi) non si attesta in alcun modo l’avvenuta
presentazione al comune di una domanda di revisione anteriore al 13.10.1980
3. Per quanto considerato, l’appello deve
essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del 25.11.2003 con l’intervento dei Signori:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Corrado Allegretta
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Aniello Cerreto, Est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Aniello Cerreto f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 marzo 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale