CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza
17 febbraio 2004 n. 621
Baldassini-Tognozzi S.p.A. (Avv.ti S. Vinti e R. De Tilla) c/ ANAS
(Avv. dello Stato) e Intercantieri Vittadello S.p.A. (Avv. B.G. Carbone)
Contratti della pubblica amministrazione – gara – offerta – verifica di anomalia – produttività – limite massimo stabilito dall’amministrazione – a pena di esclusione – accertamento ad opera del giudice – ammissibilità
Allorché la disciplina di gara preveda espressamente che la produttività non possa essere superiore a quella indicata negli schemi di analisi della stazione appaltante, e ciò preveda sotto comminatoria di esclusione, non è inammissibile la censura con la quale un concorrente rilevi che l’aggiudicataria avrebbe aumentato i valori di produttività oltre il limite imposto, in quanto essa non è volta a sindacare valutazioni che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, essendo il giudizio sul superamento del limite imposto dal bando la risultante di un vero e proprio accertamento tecnico, come tale incondizionatamente sindacabile.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
N.621/2004
Reg. Dec.
N. 3988 Reg. Ric.
Anno 2003
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello proposto da
Baldassini – Tognozzi Spa, nella persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Stefano Vinti e Roberto De Tilla ed elettivamente domiciliato in Roma Via Emilia n. 88 presso lo studio del primo;
contro
A.N.A.S. – Ente Nazionale Strade, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
di Intercantieri Vittadello Spa, nella persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Benedetto Giovanni Carbone presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma Via di Villa Grazioli n. 13;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, III Sez., pubblicata in dispositivo 11 aprile 2003 n. 78;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione ed appello incidentale della Società
appellata;
Vista le memorie prodotte dalle parti;
Visto il dispositivo di sentenza n°344/03;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica Udienza dell’11 novembre 2003 il Consigliere A.
Anastasi; uditi gli avvocati S. Vinti e Carbone e l’avvocato dello Stato
Linda;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia all’esame concerne la
licitazione privata indetta dall’ANAS per la realizzazione dei lavori
di costruzione della nuova S.S. n. 125 (tronco Tertenia-Tortolì, 3^ lotto,
1^ e 2^ stralcio), nel contesto della quale la offerta della Intercantieri Vittadello
risultava anomala mentre l’offerta della Baldassini Tognozzi si classificava
come prima delle non anomale.
A seguito del procedimento di verifica, l’anomalia dell’offerta
Intercantieri veniva ritenuta non giustificata nella parte riguardante la riduzione
applicata dall’impresa al rivestimento in calcestruzzo del “fuori
sagoma” di galleria previsto dal bando.
Il conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Baldassini
è stato impugnato dalla Intercantieri con ricorso al TAR del Lazio.
Si è costituita in quel giudizio l’ANAS, instando per il rigetto
del ricorso.
Si è altresì costituita la Baldassini la quale ha proposto ricorso
incidentale, indicando ulteriori ragioni in base alle quali l’offerta
Intercantieri avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.
Con la sentenza in epigrafe indicata (pubblicata con dispositivo 11.4.2003 n.
78 e con motivazioni 10.6.2003 n. 5252) il Tribunale:
- ha accolto il ricorso principale, ritenendo la dichiarazione di anomalia dell’offerta
Intercantieri viziata per difetto di motivazione;
- ha respinto il ricorso incidentale di Baldassini.
La sentenza è qui impugnata (mediante appello avverso il dispositivo
e motivi aggiunti avverso le motivazioni) dalla Baldassini Tognozzi che ne chiede
l’integrale riforma, espressamente riproponendo anche le questioni già
sottoposte al primo Giudice in forma incidentale.
Anche l’ANAS insiste per l’accoglimento dell’appello.
Si è costituita la Intercantieri Vittadello, contestando sotto ogni profilo
la fondatezza del gravame.
All’udienza dell’11 novembre 2003 l’appello è stato
trattenuto in decisione.
DIRITTO
Evidenti ragioni di economia processuale consigliano
al Collegio di vagliare, in via preliminare, la fondatezza della censura (dedotta
col secondo motivo del ricorso incidentale di primo grado e qui espressamente
riproposta) mediante la quale Baldassini Tognozzi osserva che l’ANAS avrebbe
in realtà dovuto dichiarare inammissibile l’offerta formulata da
Intercantieri Vittadello, perchè recante produttività superiore
a quella desumibile dagli schemi di analisi ANAS e soprattutto per violazione
delle prescrizioni (dettate dal bando a pena di esclusione) relative al limite
massimo di produttività di mano d’opera e macchinari.
Al riguardo si rileva che la disciplina di gara, come risultante dalla lettera
di invito e dalla documentazione ad essa allegata, prevedeva espressamente che
la produttività non avrebbe potuto essere superiore a quella indicata
negli schemi di analisi ANAS e che sarebbero state comunque ritenute inammissibili
tutte le offerte basate su produttività superiori a quelle determinate
secondo apposita formula algebrica.
Tanto premesso, si rileva altresì che, secondo la Baldassini, l’odierna
appellata avrebbe aumentato i valori di produttività oltre il limite
imposto da detta formula per le voci “calcestruzzo classe 300 per rivestimento
in sotterraneo”, “fornitura e posa in opera di armatura centinata
in sotterraneo” e “scavo in galleria a sezione corrente”.
Tale censura è stata disattesa dal Tribunale sul rilievo che le valutazioni
in merito adottate sul punto dall’ANAS costituiscono espressione di discrezionalità
tecnica, insindacabile in sede di legittimità.
Il Collegio non condivide tale statuizione ed osserva che, nel caso in esame,
il giudizio sul superamento del limite imposto dal bando costituisce la risultante
non già di una valutazione tecnico discrezionale ma di un vero e proprio
accertamento tecnico, come tale incondizionatamente sindacabile.
In proposito, ha da tempo infatti chiarito la giurisprudenza (cfr. fra le recenti
IV Sez. 12.12.1996 n. 1299) che non può parlarsi di discrezionalità
tecnica (e degli eventuali connessi limiti del sindacato giurisdizionale) in
quei casi in cui il presupposto del provvedimento da adottare non sia una valutazione
di fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze
scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico e cioè
l’accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base
a conoscenze di e strumenti tecnici di sicura acquisizione: in tali casi , per
quanto sia necessario riferirsi a criteri di ordine tecnico, manca qualsiasi
possibilità di vario giudizio, con conseguente sindacabilità piena,
in particolare sotto il profilo del travisamento, dell’accertamento stesso.
Ora, nel caso in esame, è evidente che l’accertamento di cui si
discute non esibisce alcun profilo di opinabilità, trattandosi in definitiva
di applicare una formula algebrica.
Alla luce delle considerazioni ora esposte, appare perciò necessario
chiarire il punto controverso mediante apposita verificazione.
In tal senso il Collegio dispone che l’ANAS – nella persona del
Responsabile del procedimento in controversia – proceda a verificare:
a) se, alla luce dell’offerta Intercantieri Vittadello e delle relative
giustificazioni, possa sostenersi che le analisi predisposte dall’Ente
fossero – per la produttività stimata nelle voci in questione -
inficiate da errore e cioè caratterizzate da tempi incompatibili con
le regole dell’arte ed il buon risultato strutturale dell’opera;
b) se l’offerta Intercantieri Vittadello ha superato, per le voci specificamente
sopra indicate, il limite ai valori di produttività desumibile dalla
formula algebrica riportata nel disciplinare di gara.
Nell’attesa che l’Amministrazione provveda ad espletare l’incombente
istruttorio – per il quale si assegna il termine di giorni sessanta dalla
comunicazione o notificazione della presente decisione - resta espressamente
riservata ogni questione in rito, sul merito e sulle spese.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione IV), interlocutoriamente pronunciando, ordina all’ANAS di provvedere
all’incombente istruttorio di cui in motivazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma l’11 novembre
2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera
di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Paolo SALVATORE Presidente
Livia BARBERIO CORSETTI Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere, est.
Anna LEONI Consigliere
Salvatore CACACE Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
17/02/2004
(Art.55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente