CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza
23 gennaio2004 n. 198
Comune di Piano di Sorrento c/ Supermercato Stella Europea s.a.s.
e S.L.E.M. s.n.c. – Pres. Quaranta – Est. Zaccardi
Contratti della pubblica amministrazione – contratto misto di fornitura e servizi – bando – criterio di aggiudicazione – prezzo ed elementi qualitativi delle offerte – legittimità
Allorché l’amministrazione bandisca una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto misto, dove l’elemento della fornitura di beni prevale, ma in cui sono presenti anche aspetti relativi alla prestazione di servizi, è legittimo, ed anzi opportuno, il ricorso ad una procedura di gara nell’ambito della quale siano adeguatamente valorizzati in sede di aggiudicazione gli aspetti qualitativi (sia nella fornitura che nella prestazione del servizio) che i partecipanti sono in grado di offrire.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 198/04 REG.DEC.
N. 9496 REG.RIC
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9496/2002 proposto dal
Comune di Piano di Sorrento, in persona del suo legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Soprano ed elettivamente domiciliato presso Gianmarco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46;
contro
la Supermercato Stella Europea s.a.s., in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Attanasio ed Alberto Vitale ed elettivamente domiciliata presso Mariavittoria Vitale in Roma, Via della Paglia n.42;
e nei confronti
della S.L.E.M. s.n.c., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.Massimo Lauro, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovisi n. 35, presso lo studio Lauro;
per l'annullamento
della sentenza n. 4626/2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione seconda;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società appellata e della
S.L.E.M. s.n.c.;
Vista l’ordinanza n. 5224/2002, con la quale è stata accolta la
domanda di sospensione della sentenza appellata;
Visto il dispositivo di sentenza n . 314/2003 pubblicato in data 20 ottobre
2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;
Udito alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2003 l’avv. Mazzocco
su delega dell’avv. Soprano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Piano di Sorrento impugna la decisione
indicata in epigrafe con cui sono stati accolti i ricorsi proposti in primo
grado dalla Società attuale appellata per l’annullamento di tutti
gli atti della gara per l’affidamento della fornitura di generi alimentari
per il servizio di refezione scolastica per i periodi 2001/2002 e 2002/2003
e, segnatamente, del bando di gara e del capitolato speciale di appalto (ricorso
n. 8963/2001) nonché della aggiudicazione alla controinteressata S.L.E.M.
s.n.c., dei verbali di gara e del contratto di affidamento (ricorso n. 10239/2001).
La sentenza appellata ha ritenuto essenzialmente che, trattandosi nella specie
di un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni indicati con puntualità
nel capitolato speciale, non potesse farsi riferimento ai fini dell’aggiudicazione
ad elementi diversi dal prezzo per l’attribuzione del punteggio quali
l’esperienza maturata nel settore, la distanza chilometrica del deposito
e la consistenza del parco autoveicoli a disposizione delle concorrenti.
Su tale presupposto la decisione ha annullato il bando di gara con conseguente
caducazione degli atti consequenziali ed affermazione dell’obbligo dell’Amministrazione
di procedere ad una nuova procedura concorsuale per consentire anche ai potenziali
aspiranti all’aggiudicazione che non avevano partecipato alla gara di
competere secondo le nuove regole fissate
dal bando di gara da adottarsi in esito alla statuizione del primo giudice.
La decisione in esame non si è pronunciata espressamente sugli altri
motivi dei ricorsi proposti dalla Società attuale appellata ed in particolare
sulla illegittimità del criterio di aggiudicazione prescelto (art. 19,
primo comma, lett. b del D .Lvo 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni
ed integrazioni ) e del criterio di valutazione dell’elemento prezzo.
Nell’appello si sostiene che l’oggetto contrattuale non è
costituito nel caso di specie unicamente dalla fornitura di beni specificamente
individuati in tutte le loro caratteristiche ma anche da altre prestazioni che
giustificano il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ed, inoltre, che il criterio prescelto dall’Amministrazione
è compatibile con l’aggiudicazione di forniture per la quale si
conservi un margine di discrezionalità nella valutazione qualitativa
delle offerte.
La Società appellata e la controinteressata S.L.E.M. s.n.c. hanno sostenuto
con memorie difensive, rispettivamente, la tesi accolta dal primo giudice e
quella svolta dalla difesa comunale .
DIRITTO
L’appello, è ad avviso del Collegio,
meritevole di accoglimento.
Appare necessario precisare preliminarmente in punto di fatto che l’oggetto
della fornitura di cui trattasi è essenzialmente costituito dalla fornitura
di generi alimentari (ortaggi e verdure, macelleria etc.) per i periodi ottobre
2001 / maggio 2002 ed ottobre 2002/ maggio 2003 per sei distinte scuole, tre
materne e tre elementari del Comune di Piano di Sorrento (art. 1 e 2 del capitolato
speciale).
La natura e qualità delle merci è analiticamente indicata nelle
tabelle allegate al capitolato stesso.
Sono, peraltro, significative altre norme del capitolato secondo cui: le quantità
complessive delle merci sono determinabili in relazione alle effettive esigenze
ed alla programmazione delle attività scolastiche (art. 15); l’Amministrazione
ha la facoltà di variare il menù (art. 16); i responsabili dei
servizi mensa dei sei plessi scolastici devono ordinare di giorno in giorno
i generi alimentari necessari per la mensa entro le ore nove e la consegna delle
quantità richieste deve avvenire tra le nove e trenta e le dieci e trenta
del giorno dell’ordine (art. 17) fermi restando i requisiti qualitativi
fissati nelle tabelle allegate al capitolato speciale; ed infine, è prevista
la sostituzione dei generi che non avessero in ipotesi le caratteristiche qualitative
richieste (art.18).
E’ sulla base di tali presupposti di fatto che l’Amministrazione
comunale appellante, tenendo conto della peculiarità della fornitura
di generi alimentari destinati ad una popolazione scolastica particolare che
frequenta le scuole materne ed elementari, ha indetto una gara con oggetto contrattuale
misto di fornitura di beni e prestazione di alcuni servizi (la consegna nei
termini stretti e rigorosi indicati nel capitolato) e con la previsione di alcune
valutazioni qualitative anche con riguardo a generi indicati espressamente per
le loro caratteristiche nel capitolato di appalto.
La configurazione di un contratto misto, con lo specifico oggetto qui brevemente
delineato, dove l’elemento della fornitura di beni prevale ma in cui sono
presenti anche aspetti relativi alla prestazione di servizi rende legittimo,
ed anzi opportuno, il ricorso ad una procedura di gara nell’ambito della
quale siano adeguatamente valorizzati in sede di aggiudicazione gli aspetti
qualitativi ( sia nella fornitura che nella prestazione del servizio) che i
partecipanti sono in grado di offrire.
In questo contesto si giustificano non solo le disposizioni del bando di gara
di cui trattasi ma anche il punteggio attribuito alla esperienza documentata
nel settore (10 punti alla S.L.E.M. s.n.c. per un fatturato documentato di £
. 3.848.116.302 rispetto ai 2 punti assegnati alla Supermercato Stella Europea
s.a.s. per un fatturato documentato di £ 821.907.316), ed anche i punteggi
conseguiti dalle due imprese per la distanza chilometrica dal deposito (5 punti
per una distanza di 1000 metri alla S.L.E.M. s.n.c.e 0,34 punti alla Società
appellata per una distanza di 14700 metri) e per il parco automezzi (5 punti
alla S.L.E.M. s.n.c. per sette automezzi contro 0, 71 alla Società appellata
per un solo automezzo disponibile).
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va accolto con
riforma della sentenza appellata e conseguente reiezione dei ricorsi di primo
grado.
Rimane da chiarire che anche le altre censure proposte in primo grado ed assorbite
dal primo giudice non sono fondate: da ciò che si è osservato
sin qui emerge che la scelta del criterio di aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa era pienamente giustificato dalla presenza
nella fornitura in esame anche di elementi della prestazione di servizi per
i quali a tenore dell’art. 23, primo comma, lett.a, del D. Lvo 17 marzo
1995 n. 157, non vale la limitazione contemplata dall’art,.19, primo comma,
lett.a) del D Lvo 358/1992 secondo cui l’aggiudicazione di forniture di
beni conformi “ ad appositi capitolati o disciplinari tecnici “
deve avvenire al prezzo più basso.
Né si può negare alle Amministrazioni aggiudicatici il potere
di modulare, con valutazioni squisitamente discrezionali e negli atti organizzativi
delle gare,la procedura all’oggetto contrattuale specifico che si intende
affidare .
Da altra angolazione le modalità di valutazione dell’elemento prezzo
in una procedura che preveda anche altri elementi di valutazione possono ben
essere quelle prescelte dal Comune appellante di assegnare il massimo punteggio
al miglior offerente graduando proporzionalmente il punteggio da assegnare agli
altri in relazione allo scostamento percentuale dall’offerta migliore.
Sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in
epigrafe lo accoglie con riforma della sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 17 ottobre 2003 con l’intervento dei sig.ri:
Alfonso Quaranta Presidente,
Paolo Buonvino Consigliere,
Goffredo Zaccardi Consigliere est.,
Francesco D’Ottavi Consigliere,
Gerardo Mastrandrea Consigliere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Goffredo Zaccardi F.to Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO
F.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23 gennaio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
COMMENTO
Contratto di fornitura ed offerta economicamente più vantaggiosa
Avv. Stefano Tarullo
Il Comune di Piano di Sorrento indiceva una
gara d’appalto per la fornitura di generi alimentari a sei istituti scolastici
per i periodi 2001/2002 e 2002/2003.
Pur essendo l’oggetto dell’appalto chiaramente individuato nella
fornitura dei detti beni, nel capitolato speciale (e precisamente nelle tabelle
ad esso allegate) veniva dettagliatamente descritta la natura e la qualità
delle merci.
Il capitolato, inoltre:
Il capitolato specificava poi che il calcolo
del punteggio finalizzato all’individuazione del miglior offerente sarebbe
stato effettuato sulla scorta del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, potendo pertanto l’ente aggiudicatore tenere conto
non soltanto del prezzo offerto, ma anche della esperienza maturata nel settore
da parte dei singoli aspiranti, della distanza chilometrica dal deposito degli
alimenti e della consistenza del parco autoveicoli fruibile da ciascun offerente.
L’impresa risultata, all’esito della gara, non aggiudicataria impugnava
tutti gli atti della procedura innanzi al TAR della Campania adducendo che,
trattandosi di fornitura, il calcolo del punteggio si sarebbe dovuto effettuare
sulla base di un solo elemento, il prezzo. L’adito Tribunale accoglieva
il ricorso sotto il profilo dianzi accennato (con assorbimento degli ulteriori
motivi di doglianza) “perché le categorie di attribuzione di ulteriore
punteggio (esperienza documentata nel settore, distanza chilometrica e parco
autoveicoli) mal si conciliano con il criterio del prezzo complessivo allorquando
esso, così come è stato dedotto e non contestato dalle parti resistenti,
sia valutabile sulla base di specifiche contenute in capitolati”.
Il TAR statuiva altresì l’obbligo dell’amministrazione comunale
di indire una nuova procedura per consentire anche agli operatori che non avevano
preso parte alla selezione di competere nella nuova gara secondo le regole ritenute
legittime (secondo il TAR “Nel caso di specie risulta evidente che il
bando di gara prevedeva come criterio di aggiudicazione il conseguimento del
punteggio più alto sulla base di distinti criteri di valutazione, mentre,
a seguito dell’annullamento, permane l’unico criterio del prezzo
più basso, a parità di prodotto (…) Il ricorso va pertanto
accolto nei limiti dell’annullamento parziale del bando di gara e di tutti
gli atti conseguenti che in esso trovano il presupposto, restando esclusa la
possibilità di aggiudicare alla ricorrente la gara su cui si controverte,
restando l’amministrazione obbligata, salvi autonomi provvedimento di
revoca, a ripubblicare il bando emendato dei vizi riscontrati”).
Proponeva appello l’Amministrazione aggiudicatrice negando che l’oggetto
contrattuale potesse nel caso di specie individuarsi nella mera fornitura di
beni descritti in tutte le loro caratteristiche ed osservando, in contrario,
che il capitolato aggiungeva ulteriori prestazioni tali da legittimare il ricorso
al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con la sentenza n. 198 del 23 gennaio 2004 la Sezione Quinta del Consiglio di
Stato ha accolto il gravame, statuendo che la gara avrebbe avuto ad oggetto,
nella vicenda esaminata, l’affidamento di un contratto misto di fornitura
di beni e prestazione di alcuni servizi. Sarebbe risultato perciò possibile,
secondo il Collegio, conferire operatività all’art. 23, primo comma,
del D.Lgs. n 157 del 17 marzo 1995, a mente del quale l’appalto di servizi
può essere aggiudicato, oltre che secondo il criterio del prezzo più
basso in base alla lettera a) di quel comma, anche secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi della successiva lettera b).
A sommesso avviso di chi scrive il decisum di appello, pur esatto nella soluzione
finale sposata (operatività del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa), desta qualche perplessità sul piano ricostruttivo
e motivazionale, non riuscendosi a comprendere come la determinazione –
in seno al capitolato speciale – della qualità delle merci, dei
tempi di consegna delle medesime e di altri elementi “preferenziali”
(ai fini del punteggio) correlati (direttamente o indirettamente) alla celerità
della prestazione possa incidere sui connotati propri del rapporto contrattuale
di fornitura fino addirittura a snaturarlo.
E’ nota la giurisprudenza secondo la quale il contratto è “misto”
quando in esso vengono dedotte prestazioni riconducibili a differenti specie
contrattuali (TAR Lazio, Sez.II, 10 luglio 1996 n.1394; Cass. civ., Sez.II,
24 luglio 2000 n.9662), vale a dire a più contratti tipici (TAR Lazio,
Sez.II, 10 aprile 1989 n.500). Ha fatto scuola, solo per citare un esempio tra
i molti offerti dalle pronunce curiali, l’orientamento relativo al contratto
di manutenzione di beni pubblici, qualificato come misto in quanto avente ad
oggetto prestazioni proprie di più contratti tipici che, seppur unificati
dal fine della manutenzione, soggiacciono singolarmente a discipline giuridiche
diverse (Cons. Stato, Sez.V, 19 novembre 1992 n.1327).
Anche se la giurisprudenza ha talora voluto ricavare la natura mista del rapporto
contrattuale dal carattere composito dell’ “oggetto”, contemplante
attività appartenenti a tipologie diverse (TAR Lombardia, Sez.III Milano,
29 agosto 2001 n.5163), non sembra esservi dubbio che tale natura (dalla quale
scaturisce poi una necessaria differenziazione anche in termini di disciplina
applicabile) abbia a desumersi alla compresenza di prestazioni afferenti a “cause”
contrattuali diverse (Cass. civ., Sez.II, 21 dicembre 1999 n.14372).
Tenendo ferme queste premesse, non è dato riconoscere, nel contratto
di fornitura oggetto della vicenda processuale qui analizzata, elementi propri
del servizio: non può ricondursi al servizio né l’obbligo
di “consegna nei termini stretti e rigorosi indicati nel capitolato”
(parole testuali del Collegio, che ha viceversa ravvisato proprio in tale precisazione
di capitolato una prestazione “di servizio”) né l’obbligo
di osservanza delle caratteristiche qualitative articolatamente individuate
dalla stazione appaltante; tantomeno possono rinvenirsi autonome prestazioni
nelle clausole che conferiscono al Comune il potere di premiare, in sede di
punteggio, l’offerente dotato di un soddisfacente parco automezzi, o di
una considerevole esperienza nel settore in parola.
In tutte queste puntualizzazioni, infatti, non appare possibile identificare
prestazioni autonome e “integrative” (rectius: distinguibili sotto
il profilo della causa giuridica) rispetto alla prestazione principale, anzi
unica (la fornitura, vale a dire la somministrazione ex art.1559 c.c.), venendo
piuttosto in rilievo mere specificazioni afferenti alle caratteristiche dei
beni forniti (sotto il profilo della qualità) od a particolari requisiti
della prestazione (sua tempestività, o comunque sua presumibile eseguibilità
nei tempi prefissati, anche data la disponibilità di un adeguato parco
automezzi, la vicinanza al deposito, etc.); fattori, questi, certamente rilevanti
su piano del corretto adempimento del debitore, ma non suscettibili di contaminare
la causa unitaria della fornitura.
A fronte di ciò, il vero problema che si poneva all’attenzione
del Collegio consisteva nel verificare se a tali elementi ulteriori (del tutto
ragionevolmente) pretesi dal Comune potesse effettivamente attribuirsi un qualche
ruolo selettivo anche in sede di gara.
Ora, il Collegio d’appello ha ritenuto che il criterio del prezzo più
basso non operasse nella specie in quanto il contratto avrebbe asseritamente
contemplato prestazioni rientranti nel genus “servizi”, con conseguente
invocabilità dell’art. 23, primo comma, lett.b), del D.Lgs. n 157/95
recante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sennonché l’art.19, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 24 luglio 1992
(nel testo da ultimo modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 402)
prevede che anche le forniture possano essere aggiudicate: in base alla lettera
a) al prezzo più basso, “qualora la fornitura dei beni oggetto
del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici”;
in base alla lettera b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, “valutabile
in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione,
quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione,
il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore
tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo
caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono
essere menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, possibilmente
nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita”.
Come si vede, non vi era affatto bisogno di ricorrere alla figura del contratto
misto per annettere alla stazione appaltante la facoltà di operare secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essendo
sufficiente richiamare (con riferimento alla unica prestazione “fornitura”
considerata nel bando) proprio il comma 1, lett.b), del d.lgs. 358/1992. Ciò
avrebbe ex se consentito di conferire il giusto peso ad elementi di carattere
qualitativo (dei beni somministrati e della prestazione nel suo complesso) sicuramente
influenti sulla “resa” finale dell’aggiudicatario e quindi
reputati fondamentali per dare al Comune “certezze” circa l’affidabilità
complessiva del fornitore.
Tale semplice notazione, peraltro, pare in linea con l’esigenza giustamente
evidenziata dal Collegio di concedere “alle Amministrazioni aggiudicatici
il potere di modulare, con valutazioni squisitamente discrezionali e negli atti
organizzativi delle gare, la procedura all’oggetto contrattuale specifico
che si intende affidare”. Esigenza, questa, che tuttavia la soluzione
sposata dalla Sezione intende perseguire mediante un’indebita, e tutto
sommato ingiustificata, alterazione della natura del contratto di fornitura
oggetto dell’affidamento.