CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza 
  20 ottobre 2003 n. 6488 
  Pres.f.f. Barberio Corsetti Est. Poli MINISTERO DELLA DIFESA 
  ( AVVOCATURA GEN. STATO contro LOIODICE e altri ( Avv. PIETRO QUINTO) Annulla 
  TAR PUGLIA - LECCE :Sezione I n. 6434/2002 
Stipendi, assegni ed indennita’ – personale delle Forze armate aventi grado inferiore a quello di colonnello - indennita’ perequativa – anni 2000 e 2001 – diritto – esclusione
Al personale non dirigente delle FF.AA. (ufficiali aventi grado inferiore a quello di colonnello), e delle qualifiche equiparate dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, non spetta l’indennità perequativa di cui ai d.P.C.M. 3 gennaio 2001 e 29 maggio 2001, per gli anni 2000 e 2001.
 
considerato che la controversia verte sul riconoscimento 
  del diritto degli ufficiali con grado inferiore a quello di colonnello (non 
  equiparati alla dirigenza) a vedersi corrisposta l’indennità perequativa liquidata 
  dai d.P.C.M. 3 gennaio 2001 e 29 maggio 2001, per gli anni 2000 e 2001; 
  preso atto che i su richiamati decreti liquidano l’indennità per cui è causa 
  esclusivamente al personale che riveste i gradi di colonnello e brigadiere generale 
  delle FF.AA. e qualifiche equiparate dei Corpi di polizia ad ordinamento civile 
  e militare;
  rilevato che i decreti in esame – di cui è indiscutibile la natura di atti non 
  regolamentari aventi funzione meramente liquidativa di crediti retributivi - 
  sono stati adottati in puntuale esecuzione della normativa primaria, nel rispetto 
  del principio di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost., con esclusivo 
  riferimento al personale che riveste i gradi di colonnello, brigadiere generale 
  ed equiparati; 
  che l’art. 19, co. 4, l. n. 266 del 1999, nel rispetto dell’ammontare massimo 
  delle risorse disponibili per il personale dirigenziale non contrattualizzato 
  individuate dalla legge finanziaria per il triennio 2000 – 2002, attribuisce 
  al personale dirigenziale non contrattualizzato il trattamento economico perequativo 
  previsto dall’art. 24, co. 4 e 5, d.lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 24, co. 4 
  e 5, d.lgs. n. 165 del 2001), menzionando espressamente colonnelli, brigadieri 
  generali e qualifiche equiparate; 
  che il personale dirigente non contrattualizzato, militare ed equiparato, gode 
  di un regime di spiccata autonomia quanto all’individuazione del trattamento 
  economico globale ed ai meccanismi perequativi, come si evince dal tenore letterale 
  degli artt.: 1, d.lgs. n. 193 del 30 maggio 2003; 1, co. 1 lett. a), d.P.R. 
  13 giugno 2002, n. 163; 24, co. 1, l. n. 448 del 1998, e 2, co. 1 e 5, l. n. 
  216 del 1992; in ogni caso nel rigoroso rispetto delle compatibilità economiche 
  generali (art. 2, co. 7, l. n. 216 cit., e art. 24, co. 6, l. n. 448 cit.); 
  
  che sotto tale angolazione deve ritenersi vigente <<. . . la regola secondo 
  cui il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale non è corrisposto 
  in relazione allo status, ma è collegato al livello di responsabilità attribuito 
  con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa 
  e di gestione >> (cfr. Corte cost., 17 luglio 2001, n. 254); 
  che la norma sancita dall’art. 43, co. 22 e 23, l. n. 121 del 1981 nella versione 
  originaria – secondo cui ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati 
  della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 
  25 anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente o dirigente 
  superiore – e quella corrispondente prevista per gli ufficiali delle FF.AA. 
  dall’art. 5, l. n. 231 del 1990, non può essere interpretata come meccanismo 
  di rinvio dinamico perpetuo, a eventi futuri ed indeterminati, afferenti a miglioramenti 
  economici di qualsiasi natura, in modo avulso dal regime giuridico della dirigenza; 
  
  che tale particolare meccanismo di rinvio si traduce in uno specifico beneficio 
  di categoria non rientrante nella normale progressione economica (cfr. Corte 
  dei Conti, 23 febbraio 1989, n. 2093); 
  ritenuto, pertanto, che le misure perequative del trattamento economico contenute 
  nei decreti in esame riguardino ben individuate categorie di ufficiali superiori 
  e ufficiali generali in servizio attivo, e sono riferibili ai soli emolumenti 
  spettanti a decorrere dal 1 gennaio 2000 in relazione ai fondi stanziati a tal 
  fine per il triennio 2000 – 2002 in base agli artt. 19, l. n. 266 cit., e 19, 
  l. n. 488 cit. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2002, n. 1784\2001); 
  
  che allorquando la legge ha voluto fare riferimento, per finalità perequative 
  interne (nell’ambito del medesimo settore) ed esterne (fra Corpi di polizia 
  e FF.AA.), non allo stipendio ma al complessivo trattamento economico dei dirigenti 
  dei Corpi di polizia e delle FF.AA., sono state introdotte nell’ordinamento 
  precise norme, come si è verificato, successivamente all’adozione dei contestati 
  d.P.C.M., ad opera dell’art. 1, l. n. 295 del 30 dicembre 2002 – recante la 
  novella all’art. 5, l. n. 231 cit. - che ha limitato però, espressamente, la 
  decorrenza degli effetti economici e giuridici al 1 gennaio 2002; 
  ritenuto, conclusivamente, che l’appello debba essere accolto, ma che, a cagione 
  della parziale novità della questione, possano compensarsi integralmente fra 
  le parti le spese di lite.