CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 3 ottobre 
  2003 n. 5743
  Pres. Frascione, Rel. Branca; Rita Le Donne (avv. Antonio 
  Funari) c. Regione Lazio e USL RI/1. Conferma TAR Lazio, Sezione prima bis, 
  19 aprile 1995 n. 673. 
1 - Pubblico impiego – inquadramento – contestazione - sopravvenuto nuovo inquadramento non piu’ contestabile – difetto di interesse al ricorso sul primo inquadramento.
1 - Non vi e’ interesse a coltivare il ricorso avverso una delibera di inquadramento se, nel corso del giudizio, una nuova delibera (anch’essa a sua volta impugnata e passata in giudicato) ridetermini l’inquadramento (fattispecie di inquadramento in sanatoria di sanitario).
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Breve commento
 
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato improcedibile 
  per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto dalla dr. Rita Le 
  Donne, assistente pneumologo presso la Azienda USL di Rieti, inquadrata in ruolo 
  ai sensi dell’art. 3 della legge n. 207 del 1985, avverso il provvedimento con 
  il quale il Comitato Regionale di controllo ha annullato la deliberazione di 
  inquadramento assunta dalla USL in data 17 dicembre 1985. 
  Il TAR ha ritenuto che – essendo stato assunta, nelle more, in data 10 dicembre 
  1986, una nuova deliberazione di inquadramento – la ricorrente non avesse più 
  interesse a coltivare la proposta impugnazione. 
  Avverso la sentenza la dr. Le Donne ha proposto appello sostenendone l’erroneità 
  e chiedendone la riforma. 
  L’Amministrazione non si è costituita. 
  Alla pubblica udienza del 17 giugno 2003 la causa veniva trattenuta in decisione. 
DIRITTO
L’appellante denuncia l’erroneità della decisione in epigrafe 
  per aver ritenuto cessato l’interesse alla decisione del ricorso contro la determinazione 
  con la quale il Co.Re.Co. ha annullato la deliberazione di inquadramento presso 
  la USL con decorrenza 17 dicembre 1995, in quanto l’Amministrazione aveva poi 
  assunto nuova deliberazione di inquadramento con decorrenza 10 dicembre 1996. 
  
  L’appellante osserva che l’eventuale annullamento dell’atto di controllo a lei 
  sfavorevole, avrebbe fatto rivivere la deliberazione di inquadramento 17 dicembre 
  1995, con conseguente retrodatazione dell’immissione in ruolo, che fu poi deliberata, 
  come già detto, con atto 10 dicembre 1986. 
  Sebbene la prospettazione dell’appellante risulti astrattamente corretta, la 
  fattispecie concreta non consente di riformare la decisione impugnata. 
  Occorre considerare, infatti, che l’eventuale accoglimento del ricorso avverso 
  la decisione negativa del Co.Re.Co. non avrebbe automaticamente prodotto l’effetto 
  favorevole della retrodatazione dell’immissione in ruolo al dicembre 1985, frattanto 
  essendo stata adottata la nuova deliberazione di immissione in ruolo in data 
  10 dicembre 1986, con decorrenza dalla data medesima. Ciò significa che al momento 
  della decisione del ricorso di primo grado contro l’atto del Co.Re.Co. il rapporto 
  tra la appellante e la USL era regolato dalla detta ultima deliberazione, pienamente 
  efficace ed assistita dalla presunzione di legittimità. 
  Per tale ragione l’accoglimento del gravame contro il Co.Re.Co. avrebbe determinato 
  una reviviscenza solo apparente della deliberazione di inquadramento del 1985, 
  poiché la stessa era stata comunque sostituita da una nuova determinazione sullo 
  stesso oggetto, l’immissione in ruolo dell’appellante, avente decorrenza diversa. 
  
  E non varrebbe osservare, in senso contrario, che anche la deliberazione di 
  inquadramento del 1986 era stata oggetto impugnazione da parte della dr. Le 
  Donne. 
  Il Collegio, infatti, ha avuto modo di esaminare tale contenzioso in sede di 
  appello avverso la sentenza di rigetto del TAR Lazio Sez. Prima bis n. 674 del 
  1995, ed ha constatato che la rivendicazione dedotta con l’anzidetto gravame 
  concerneva la pretesa alla decorrenza dell’inquadramento dal 29 giugno 1981, 
  data del primo conferimento dell’incarico. La domanda venne poi precisata in 
  sede di appello nella pretesa alle differenze retributive ed al versamento degli 
  oneri previdenziali in relazione al periodo di servizio non di ruolo prestato 
  dalla interessata tra il 1981 e la data di immissione in ruolo. 
  Ne consegue che, per quanto qui interessa, che l’immissione in ruolo del 1986 
  non era più suscettibile di contestazione in sede giudiziaria da parte dell’appellante. 
  
  In conclusione il ricorso in appello deve essere rigettato. 
  La mancata costituzione della parte resistente esonera dalla pronuncia sulle 
  spese.