CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 
  1 ottobre 2003 n. 5684
  Pres. Quaranta, Rel. D’Ottavi; Istituto nazionale per le malattie 
  infettive “Lazzaro Spallanzani” (Avv. Giulio Casotti) c.Teckal S.r.l. (Avv. 
  Michele De Cilla). Conferma Tar Lazio, Sezione 3°, n.10823 del 27 novembre 
  2002 
1 - Contratti della P.A. – bandi e avvisi di gara – requisiti di partecipazione – esorbitanza – illegittimita’ – fattispecie in tema di gestione impianti termici.
1 - E’ illegittimo il bando che richieda, per la partecipazione ad una gara, documentazione per importi esorbitanti: in tal caso, non si pone in questione la libertà valutativa della Stazione appaltante in merito all’individuazione dei parametri di consistenza della capacità finanziaria, economica e tecnica necessaria per l’assunzione di un determinato servizio, perche’ non viene attentata la necessaria libertà valutativa propria della discrezionalità tecnica che compete all’Amministrazione circa la (migliore) determinazione dei criteri e dei parametri discriminanti per la scelta del miglior contraente. (Nel caso in esame, per un appalto di manutenzione e gestione impianti termici, idraulici, elettrici e di condizionamento con importo di 5 milioni di euro, e’ stato ritenuto illegittima una richiesta di documentare un precedente contratto analogo di circa 11 milioni di euro).
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FATTO
L’istante Istituto Nazionale per le Malattie 
  Infettive “Lazzaro Spallanzani”, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, 
  rappresenta di avere indetto una gara per l’affidamento, mediante licitazione 
  privata, del servizio di “manutenzione e di gestione degli impianti termici, 
  idraulici, elettrici e di condizionamento – assunzione di responsabilità in 
  qualità di terzo responsabile”; nel capitolato era previsto all’art.5 per l’appalto, 
  di durata triennale, un importo complessivo presunto pari ad euro 5.184.000,00 
  oltre ad IVA; era prevista altresì l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
  economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.23, comma 1, lettera b), del 
  D. Lgs. n.157/95, sulla base dei seguenti parametri: al prezzo complessivo annuo 
  dell’appalto punti 70; al valore tecnico dell’offerta in relazione alle modalità 
  del servizio offerto punti 30 (art.9). Per la partecipazione alla gara, il bando 
  stabiliva, all’art.13, lett. c), n.2, che le ditte esibissero un certificato 
  inerente un singolo contratto analogo a quello oggetto dell’appalto – relativo 
  alla gestione degli impianti comprensivo della fornitura di combustibili – di 
  importo complessivo negli ultimi tre esercizi non inferiore ad euro 11.400.000,00 
  ovvero in alternativa, di tre contratti ciascuno di importo non inferiore ad 
  euro 3.800.000,00; mentre all’art.13 comma 1, lett. c., sub. 1), era richiesto 
  l’elenco dei principali contratti analoghi a quello oggetto del bando di gara 
  – relativi alla gestione degli impianti comprensivi della fornitura di combustibili 
  – prestati negli ultimi tre esercizi presso strutture sanitarie sia pubbliche 
  che private, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari ai 
  sensi dell’art.14, comma 1, lett. a), del D.L.vo n.157/1995.
  La Società Teckal S.r.l. si rivolgeva al Tribunale Amministrativo 
  Regionale per ottenere l’annullamento, previa sospensione, del bando di gara 
  pubblicato il 3 luglio 2002 e di ogni altro presupposto, conseguenziale, coordinato 
  e comunque connesso, ivi compreso, ove intervenuto nel frattempo, il provvedimento 
  di aggiudicazione della procedura di gara. 
  Con la richiamata sentenza, succintamente motivata, n.10823/02, pubblicata il 
  27 novembre 2002, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, respingendo 
  le eccezioni e le controdeduzioni dell’odierno appellante, accoglieva il ricorso 
  osservando che l’eccezione di nullità della procura doveva essere disattesa 
  dal momento che la qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione del 
  soggetto che ha rilasciato la procura risultava dagli atti depositati in allegato 
  al ricorso, mentre nel merito riteneva fondate le censure prospettate dall’originaria 
  ricorrente sull’illegittimità della prescrizione di cui all’art.13, lett. n.2 
  del bando laddove (come riportati) si chiede un certificato inerente un singolo 
  contratto analogo a quello oggetto dell’appalto di importo complessivo negli 
  ultimi tre servizi non inferiore a euro 11.400.000,00 o di tre contratti ciascuno 
  di importo non inferiore a euro 3.800.000,00, ovverosia per importi esorbitanti 
  rispetto a quelli posti a base di gara dallo stesso bando (pari ad annui euro 
  1.780.000,00 IVA esclusa, ed euro 5.184.000,00, IVA esclusa per tre anni). 
  Avverso tale sentenza ritenuta illegittima, ingiusta e lesiva degli interessi 
  dell’appellante, l’Istituto interpone appello per le seguenti considerazioni. 
  
  Deve in primo luogo premettersi che vertendosi in tema di gara per l’affidamento 
  di un servizio la normativa di riferimento è quella di cui agli artt. 13 e 14 
  del D.P.R n.157/1995, relativi ai requisiti che l’Ente appaltante può richiedere 
  ai partecipanti alla gara; orbene l’art.13, sotto la rubrica “Capacità economica 
  e finanziaria”, si limita, con elencazione non tassativa ad indicare i documenti 
  idonei a dare dimostrazione della sussistenza di tale capacità, con l’intento, 
  chiaramente manifestato nel comma 2, di imporre all’Amministrazione di precisare 
  nel bando su quali documenti intenda effettuare detto accertamento. 
  Ai sensi del successivo art.14, comma 1, lett. a), e comma 2, la Stazione appaltante 
  può anche prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che i concorrenti 
  dimostrino la propria capacità tecnica, in relazione all’oggetto della gara, 
  mediante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con 
  l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 
  dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni 
  o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
  amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, 
  l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, 
  dallo stesso concorrente”; rimane pertanto integra la libertà valutativa delle 
  stazioni appaltanti in merito alla individuazione dei parametri di misurazione 
  della capacità finanziaria, economica e tecnica necessaria per l’assunzione 
  di un determinato servizio. 
  In tale ambito, secondo l’appellante, non può non contestarsi il capo della 
  sentenza che, accogliendo la censura relativa all’art.13 lett. c) n.2 del bando 
  di gara ritiene che la previsione relativa al fatturato richiesto in bando costituisca 
  una indebita limitazione dell’accesso alla gara delle imprese presenti sul mercato, 
  in quanto appare di tutta evidenza come il motivo di ricorso fosse palesemente 
  infondato perchè l’art.13 sopra richiamato non prevede in alcun modo quale debba 
  essere l’importo massimo dei contratti stipulati dall’Impresa relativamente 
  all’ultimo triennio, di talchè deve ritenersi consentito alla Stazione appaltante, 
  nell’esercizio della propria discrezionalità, di richiedere ai partecipanti 
  la dimostrazione di avere stipulato contratti per importi che prescindano dall’entità 
  dell’appalto. 
  Né la previsione contenuta nell’art.14 del D. L.vo n.157/1995, e relativa alla 
  necessità di raccordare le informazioni richieste dalla Stazione Appaltante 
  all’oggetto dell’appalto, deve intendersi come indicativa dell’importo massimo 
  del fatturato globale delle imprese o comunque dei contratti che devono essere 
  stati stipulati nel triennio antecedente al bando. 
  Rileva poi l’appellante che il richiamo alla sentenza n.1577/2002 del T.A.R. 
  Lazio, fatto proprio dal Giudice di prime cure, deve ritenersi del tutto inconferente, 
  in quanto dalla disamina dell’integrale sentenza, dalla quale è stata estrapolata 
  la massima citata in ricorso, emerge palesemente che oggetto dell’appalto, nella 
  causa decisa con la sentenza n.1577/02, è il servizio di pulizia di infrastrutture 
  di enti del Ministero della Difesa compresi nelle aree nord e centro e che quindi 
  la stessa sentenza espressamente riconosce che: “…avuto riguardo alla tipologia 
  del servizio di pulizia di cui trattasi reso in maniera differenziata in relazione 
  ai singoli edifici, stabilimenti e strutture ubicate sul territorio e con proporzionale 
  organizzazione di mezzi, si configura esorbitante ai fini della verifica del 
  livello di idoneità economica e finanziaria il collegamento del fatturato medio 
  annuo alla sommatoria del corrispettivo di appalto relativo alle infrastrutture 
  di enti accorpati in due grandi aree geografiche comprensive ciascuna di circa 
  un terzo del territorio nazionale, e ciò anche in relazione all’assetto organizzativo 
  ed aziendale delle imprese che ordinatamente offrono il servizio in questione”. 
  
  Anche il capo della sentenza che accoglie la censura mossa dalla controparte 
  al punto 1, dell’art.13, lett. c, del bando (laddove richiede l’elenco dei principali 
  contratti analoghi a quello oggetto della gara relativi a prestazioni effettuate 
  negli ultimi tre esercizi presso strutture sia pubbliche che private, con indicazione 
  degli importi, date e destinatari) deve ritenersi illegittimo. 
  Secondo il Tribunale il riferimento unicamente a servizi analoghi si porrebbe 
  in contrasto con il disposto dell’art.14, lett. a), del D.L.vo n.157/1995, il 
  quale non distingue tra i principali servizi prestati negli ultimi tre anni 
  ed inoltre la più rigorosa richiesta non sarebbe formalmente motivata nell’atto 
  di indizione della gara con la peculiarità dei servizi da rendere. 
  Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale la clausola del bando deve ritenersi 
  perfettamente legittima secondo la migliore giurisprudenza invero la dimostrazione 
  della capacità tecnica delle imprese concorrenti ben può essere richiesta con 
  la elencazione dei servizi identici a quelli oggetto dell’appalto prestati negli 
  ultimi tre anni. 
  L’appellante Amministrazione conclude per l’accoglimento del gravame con ogni 
  consequenziale statuizione di legge. 
  Si è costituita l’originaria ricorrente attuale appellata che, con analitica 
  memoria deduce l’infondatezza dell’impugnazione concludendo per la reiezione 
  dell’appello con vittoria di spese. 
  Alla pubblica udienza del 20 giugno 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione 
  su conforme istanza degli avvocati delle parti. 
DIRITTO
Come riportato nella narrativa che precede con 
  l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.10823/02, del 27 novembre 2002, 
  con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, ha 
  accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata Società Teckal a r.l. e per 
  l’effetto ha annullato, in parte qua, il bando di gara predisposto dall’attuale 
  appellante Istituto per l’affidamento mediante licitazione privata del servizio 
  di manutenzione e gestione degli impianti tecnici, idraulici, elettrici e di 
  condizionamento, di durata triennale, per l’importo previsto a base di gara 
  di € 5.184.000,00. Come pure considerato in precedenza l’appellante reitera 
  in questa sede – sia pur rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata 
  decisione – le argomentazioni già prospettate dinanzi al Tribunale (e da questi 
  puntualmente disattese) avverso l’originario ricorso, argomentazioni secondo 
  cui una meditata lettura della disposizione di cui all’art.14, comma 1, lett. 
  a), e comma 2 del D.P.R. n.157/1995 consente, anche in relazione alla specificità 
  della gara, la più ampia libertà valutativa da parte della Stazione appaltante 
  in merito all’individuazione dei parametri di misurazione della capacità finanziaria, 
  economica e tecnica necessaria per l’assunzione di un determinato servizio. 
  
  Le censure sono infondate. 
  In punto di fatto va menzionato che con la disposizione di bando originariamente 
  impugnata ed annullata dal Tribunale (art.13 punto c) n.1), il bando prescriveva 
  a pena di inammissibilità che alla domanda di partecipazione alla gara de qua 
  dovesse essere allegato, tra l'altro, ‘l’elenco dei principali contratti analoghi 
  a quelli oggetto del bando di gara … prestati negli ultimi 3 esercizi presso 
  strutture sanitarie sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, 
  delle date e dei destinatari (art.14, comma 1, lett. a) D.L.vo n.157/95); il 
  successivo n.2 aggiungeva che ‘tra i certificati di cui al presente punto 1 
  è richiesto un certificato inerente un singolo contratto analogo a quello oggetto 
  dell’appalto … di importo complessivo negli ultimi 3 esercizi non inferiori 
  ad € 11.400.000 ovvero, in alternativa, di 3 contratti ciascuno con importo 
  non inferiore a € 3.800.000’; Va anche precisato che l’importo prescritto a 
  base d’asta fosse, per il triennio, di complessivi € 5.184.000. 
  In tale contesto di riferimento ritiene il Collegio che, al contrario di quanto 
  dedotto dall’appellante e in conformità a quanto esattamente ritenuto dal Tribunale, 
  nella fattispecie non si pone in questione la libertà valutativa della Stazione 
  appaltante in merito all’individuazione dei parametri di consistenza della capacità 
  finanziaria, economica e tecnica necessaria per l’assunzione di un determinato 
  servizio; in altri termini, nella fattispecie non viene attentata la necessaria 
  libertà valutativa propria della discrezionalità tecnica che compete all’Amministrazione 
  circa la (migliore) determinazione dei criteri e de parametri discriminanti 
  per la scelta del miglior contraente; tuttavia in tale giusto e rispettato ambito 
  di riferimento la libertà valutativa dell’Amministrazione è pur sempre limitata 
  da riferimenti logici e giuridici che derivano dalla garanzia di rispetto di 
  principi fondamentali altrettanto necessari nell’espletamento delle procedure 
  di gara, quali quelli della più ampia partecipazione all’espletamento delle 
  gare medesime, e del rispetto del generale di buon andamento dell’azione amministrativa. 
  
  Secondo il Collegio il razionale giusto discrimine tra le due opposte manifestate 
  tendenze (quella della libertà valutativa dell’Amministrazione da un lato e 
  dall’altro quella della più ampia partecipazione e del buon andamento dell’azione 
  amministrativa), è dato proprio dalla meditata disamina delle singole fattispecie 
  per cui, nel caso in esame, esattamente è stato ritenuto illegittimo il criterio 
  menzionato in quanto il fatturato richiesto per la partecipabilità alla gara 
  è superiore del doppio del corrispettivo presunto dell’appalto medesimo, con 
  una conseguente illogica ed irrazionale sproporzione tra i criteri di filtro 
  di partecipabilità alle gare e l’oggettiva tipologia della gara in esame; né 
  tale illogicità può ritenersi qualche modo superabile per le specifiche caratteristiche 
  della procedura in esame perché comunque, secondo quanto affermato dalla migliore 
  giurisprudenza, la possibilità di prevedere requisiti di partecipabilità più 
  severi rispetto a quelli indicati nei menzionati artt.13 e 14 deve essere svolta 
  in maniera tale da non porre criteri discriminanti, illogici e sproporzionati 
  rispetto alla specificità del servizio oggetto dell’appalto, per non restringere 
  (in maniera altrettanto discriminante, illogica ed irrazionale) oltre lo stretto 
  indispensabile il potenziale numero degli aspiranti-concorrenti. 
  Conclusivamente pertanto l’appello deve essere respinto. 
  Sussistono tuttavia validi motivi per disporre la compensazione delle spese.