Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 
  8 settembre 2003 n. 5033
  Pres. Frascione, Rel. Marchitiello 
  Gallinari Linda, Gallinari Greta, Rota Dario (Avv.ti Lucia Maggiolo e Simonetta 
  De Sanctis Mangelli) 
  c. Comune di Reggio Emilia (Avv. Santo Gnoni) Casa di Cura “Salus” S.p.a. (Avv.ti 
  Andrea Astolfi e Fabrizio Paoletti). 
1 - Giustizia amministrativa - silenzio – impugnabilita’– richiesta di soluzione di problemi di viabilita’ da parte di cittadini – interesse uti singuli e non uti universi - obbligo di provvedere – esclusione.
1 - Non sussiste l’obbligo di provvedere su una istanza (successivamente consolidatasi in silenzio) con la quale alcuni cittadini sollecitano l’adozione di provvedimenti per risolvere problemi di viabilita’, sosta e rumorosità, determinati dalla presenza di lavori in corso presso un cantiere privato. Non sussiste infatti in proposito un obbligo giuridico di provvedere, obbligo che emerge solo quando i soggetti richiedenti agiscono (uti singuli) in veste di titolari di una posizione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento e non quando i cittadini pongono a base della loro azione interessi cui partecipano uti universi, cioe’ azionando norme che l’ordinamento pone a tutela di un interesse generale.
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Nota di commento
La collocazione di singole posizioni tra quelle 
  tutelabili uti singuli (rafforzata) e non uti universi (diluita) emerge in diversi 
  settori: ad esempio 
  1 - in tema di calcolo delle strade ai fini dell'indice fondiario di fabbricabilità, 
  in quanto sono computabili soltanto quelle interne di accesso alle abitazioni, 
  destinate all'uso dei soli proprietari ed inquilini, mentre sono da escludere 
  dalla superficie di intervento le strade esterne, cioè di collegamento con il 
  sistema viario pubblico, costituenti opere di urbanizzazione primaria, come 
  tali sottratte all'uso esclusivo dei proprietari e soggette ad uso pubblico, 
  in quanto poste al servizio di una comunità indeterminata di persone considerate 
  utili "cives", vale a dire come titolari di interesse di carattere generale, 
  e non "uti singuli" (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 24 dicembre 2002, n. 8234,Foro 
  amm. TAR 2002, f. 12); 
  2 – in tema di verifica della condizione di proprietari di aree confinanti con 
  quella interessata dalla localizzazione di impianto di smaltimento dei rifiuti 
  solidi urbani, che non vale a qualifice il “vicino” come diretto interessato 
  e quindi destinatario di notifica individuale in quanto tale soggetto non e’, 
  solo perché proprietario confinante con una discarica, destinatario di un possibile 
  pregiudizio, dovendo esso provare il danno conseguente alla localizzazione dell'impianto, 
  anche perche’ il c.d. criterio della vicinitas e’ finalizzato ad attribuire 
  ai soggetti residenti nelle vicinanze della fonte della lesione la legitimatio 
  ad causam "uti singuli" avverso i provvedimenti ambientali di localizzazione, 
  generalmente lesivi di interessi superindividuali o diffusi (T.A.R. Puglia Bari, 
  sez. I, 5 giugno 2002, n. 2692, Foro amm. TAR 2002, 2164); 
  3 - per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o meno soggetto 
  al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all'uso concreto cui il luogo 
  è destinato, e cioè alla circostanza se il luogo da cui si sbocca sia soggetto 
  anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato 
  di persone che si serva di esso col passarvi uti cives (ad esempio per la cosiddetta 
  "dicatio ad patriam": Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2001, n. 6924), 
  e non "uti singuli" (ad esempio perche’ autorizzati espressamente o appartenenti 
  ad una specifica categoria): Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2002, n. 
  6811; 
  4 – ma e’ soprattutto in relazione a nuove ipotesi di tutela ad amplia platea 
  che la differenza acquista nuovi significati: ad esempio in tema di applicazione 
  della l. 2 gennaio 1991 n. 1, che prevede la necessità dell'iscrizione all'albo 
  delle società di intermediazione mobiliare, previo accertamento da parte della 
  CONSOB della sussistenza di una serie di requisiti, deriva dalla natura, pubblica 
  e generale, degli interessi con esse garantiti, che concernono la tutela dei 
  risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di 
  valore della economia nazionale (in conseguenza, e’ stato ritenuto affetto da 
  nullità assoluta il contratto di "swap" (attività di intermediazione mobiliare) 
  stipulato, in contrasto con la norma, da un intermediario abusivo, atteso l'interesse 
  dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che la conservazione 
  di esso è destinata a creare nel sistema finanziario generale (Cassazione civile, 
  sez. I, 7 marzo 2001, n. 3272 Dir. Formazione 2001, 163, con nota DI MARZIO); 
  
  5 – infine, in tema di rapporti societari, si ritiene che il delitto di falso 
  in bilancio ha natura plurioffensiva, in quanto può ledere interessi eterogenei, 
  sia interni, che esterni al rapporto sociale, restrittivamente inteso; pertanto 
  la tutela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni giuridici immediatamente 
  protetti, riguarda, non solo la società, i soci "uti singuli", i futuri soci, 
  i creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estende all'interesse generale 
  al regolare funzionamento delle società commerciali (sono quindi rilevanti sia 
  le false dichiarazioni trasfuse negli atti contabili della società, sia le false 
  dichiarazioni dirette all'assemblea o ai terzi interessati: Cassazione penale, 
  sez. V, 6 dicembre 2000, n. 6889 Siragusa, Ced Cassazione 2001, RV218270). 
  Rimanendo nel settore cui si riferisce la decisione in commento, si ricorda 
  che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio rifiuto è 
  ammessa soltanto ove il suddetto silenzio si sia formato con riferimento ad 
  una istanza rispetto alla quale la p.a. abbia un obbligo pubblicistico di provvedere 
  (quindi esula dalla giurisdizione del Ga la domanda con la quale una società 
  commerciale, già sconfitta nella gara per la vendita di un'azienda pubblica, 
  impugni il silenzio rifiuto della p.a. sull'istanza che la sollecitava ad avvalersi 
  della clausola risolutiva espressa, inserita nel contratto concluso con la società 
  vincitrice della gara, in seguito all'inadempimento di quest'ultima: T.A.R. 
  Lazio, sez. II, 28 gennaio 2003, n. 203 Soc. Ariete Fattoria Latte Sano - Dir. 
  e Giust. 2003, f. 13, 81 nota ALESIO, riformata peraltro nel 2003 in sede di 
  appello); ancora, il giudizio sul silenzio della p.a., di cui all'art. 21 bis 
  l. Tar, ha natura di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere 
  con atto espresso, ma non di verifica della fondatezza della pretesa sostanziale 
  del ricorrente, nemmeno nel caso di atti vincolati o di atti a discrezionalità 
  limitata: in tal senso depone l'oggetto del giudizio, individuato dall'art. 
  21 bis nel "silenzio", e la previsione che il giudice non si sostituisce all'amministrazione, 
  ma si limita ad ordinare a questa di provvedere, ovvero a nominare, in caso 
  di perdurante inerzia, un commissario "ad acta"; nè tale meccanismo processuale 
  appare poco satisfattivo, in quanto il vantaggio è da ravvisare nei tempi veloci 
  della tutela processuale e nella possibilità di ottenere la nomina di commissario 
  "ad acta" nello stesso giudizio, senza necessità di promuovere ulteriore giudizio 
  di ottemperanza, pur non essendovi il vantaggio della sostituzione giudiziale: 
  Consiglio Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 426 Reg. Lombardia c. Soc. Autoguidovie 
  it. e altro); la p.a. non ha l'obbligo di provvedere su una istanza manifestamente 
  infondata (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 gennaio 2003, n. 336, Foro amm. 
  TAR 2003) 
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FATTO
I Sigg. Linda Gallinari, Greta Gallinari e l’Arch. 
  Dario Rota hanno impugnato il silenzio mantenuto dal Comune di Reggio Emilia 
  sulle loro istanze dirette a chiedere l’adozione di provvedimenti in ordine 
  ai problemi della viabilità, del parcheggio e del rumore determinatisi nelle 
  vie Levi e Castefidardo a causa dell’ampliamento della struttura sanitaria denominata 
  “Villa Salus”. 
  Si costituivano in giudizio. opponendosi all’accoglimento del ricorso, il Comune 
  di Reggio Emilia e la Casa di Cura “Villa Salus”.
  Il T.A.R. dell’Emilia Romagna, Parma, con la sentenza del 1.7.2002, n. 369, 
  dichiarava il ricorso inammissibile. 
  I Sigg. Linda Gallinari, Greta Gallinari e l’Arch. Dario Rota appellano la sentenza 
  deducendone la erroneità e domandandone la riforma. 
  Il Comune di Reggio Emilia e la Casa di Cura “Villa Salus” resistono all’appello 
  e chiedono la conferma della sentenza appellata. 
  All’udienza dell’8.4.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
I Sigg. Linda Gallinari, Greta Gallinari e l’Arch. 
  Dario Rota appellano la sentenza della Sezione staccata di Parma del T.A.R. 
  dell’Emilia Romagna del 1.7.2002, n. 369. 
  Il T.A.R., con tale sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto 
  dagli appellanti contro il silenzio mantenuto dal Comune di Reggio Emilia sulle 
  loro numerose istanze e diffide dirette a sollecitare l’adozione di provvedimenti 
  per risolvere i problemi insorti nelle vie Levi e Castefidardo riguardo alla 
  viabilità, alla sosta e alla rumorosità, determinati dalla presenza e dai lavori 
  in corso della Casa di cura “Villa Salus”. 
  Gli appellanti, come già in primo grado, espongono che tale struttura sanitaria, 
  che oggi dispone di 100 posti letto, nella quale lavorano più di cento dipendenti, 
  e i perenni lavori in corso per la sua ristrutturazione ed il suo ampliamento 
  comportano gravi problemi di viabilità, per gli ingorghi determinati dalla complessa 
  attività della struttura e dai cantieri dei lavori, problemi di parcheggio, 
  in quanto le automobili sostano nelle strade circostanti per giorni interi, 
  nonostante la zona consenta solo una fermata di sessanta minuti, ed un’eccessiva 
  rumorosità, per i lavori e per il mancato rispetto degli orari di lavoro del 
  cantiere. 
  Ciò premesso, gli appellanti deducono la erroneità della sentenza appellata, 
  che ha respinto il loro ricorso, formulato ai sensi 21 bis alla legge 6.12.1971, 
  n. 1034, ritenendo insussistente un obbligo del Comune di provvedere sulle predette 
  istanze. 
  L’appello non è fondato. 
  Secondo principi pacifici nella giurisprudenza amministrativa (Cfr: V, 8.3.2001, 
  n. 1354) il silenzio su istanze dei privati è impugnabile solo quando l’amministrazione 
  abbia l’obbligo giuridico di provvedere su di esse, cioè quando i soggetti richiedenti 
  agiscono in veste di titolari di una posizione giuridica soggettiva protetta 
  dall’ordinamento. 
  Nella specie, l’obbligo raffigurato dagli appellanti non può desumersi dall’art. 
  36 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 o dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 
  del 12.4.1995. 
  L’art. 36 del codice della strada, che prescrive l’adozione, da parte dei comuni 
  con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, di un piano urbano del traffico 
  (PUT), e l’art. 6 del citato decreto ministeriale, che impone ai comuni tenuti 
  all’adozione del PUT di istituire un “Ufficio Tecnico del Traffico”, con compiti 
  di monitoraggio, di progettazione e di realizzazione di opere per la sistemazione 
  del traffico urbano e per il controllo dell’inquinamento atmosferico ed acustico, 
  sono disposizioni che incidono in modo unilaterale solo sulle amministrazioni 
  comunali, che danno vita a doveri a carico di queste, ai quali non corrispondono 
  posizioni giuridiche soggettive degli amministrati.
  Gli interessi delineati dagli appellanti e che essi hanno posto a base della 
  loro azione giurisdizionale, sono interessi, ai quali essi partecipano non uti 
  singoli ma uti universi, in quanto le norme dirette a soddisfarli sono poste 
  dall’ordinamento a tutela di un interesse generale e non dei singoli soggetti. 
  
  Si tratta di interessi collettivi che i singoli possono far valere con azioni 
  e ricorsi esperiti in nome proprio, ma a tutela di tali interessi generali, 
  solo in casi del tutto eccezionali stabiliti positivamente dall’ordinamento 
  (azioni popolari), circostanza, questa, non ricorrente nel caso in esame. 
  Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha ritenuto inammissibile il ricorso originario, 
  in quanto non proposto a tutela di posizioni giuridiche soggettive individuali. 
  
  L’appello, in conclusione, deve essere respinto. 
  Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola la soccombenza 
  nella misura liquidata nel dispositivo.