Consiglio di Stato, Sez IV decisione 30 luglio 
  2003 n. 4409
  Pres. Salvatore P., Est. Cacace.
  TOTO S.p.A. (Avv.to Francesco Terzi)
  c. CAVALLERI OTTAVIO S.p.A.,DE SANCTIS COSTRUZIONI S.p.A. (avv.ti Guido Cerruti 
  e Raffaele Izzo) A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade (Avv. Stato Massimo 
  Giannuzzi)
1 - Contratti della P.A. – offerte – offerte anomale – potere tecnico discrezionale della Commissione – sindacabilita’ – limiti - illogicita’, incongruita’ di motivazione, errore di fatto.
2 - Atto amministrativo - vizi del provvedimento impugnato - Palese illogicita’ – estremi.
3 - Atto amministrativo - discrezionalita’ tecnica – differenza rispetto al merito amministrativo - sindacato del giudice a valle dei giudizi tecnici.
4 - Contratti della P.A. – offerte – offerte anomale – potere tecnico discrezionale della Commissione – valutazione d’insieme dell’offerta – necessita’ – esclusione - sindacato sulle valutazioni della Commissione – possibilita’, con riferimento ai giudizi su elementi significativi oppure in realzione alla intrinseca significativita’ degli elementi.
5 - Contratti della P.A. – offerte – offerte anomale – potere della Commissione – riferimenti ad uno specifico materiale, giudizi apodittici, scorporo di voci, addebiti diversi da quelli originari – possibilita’ - esclusione.
1 - Il giudizio sulla anomalia dell’offerta nelle gara di appalto di opere pubbliche costituisce una tipica valutazione tecnico – discrezionale dell’Amministrazione ed è sindacabile solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità, ovvero evidenti contraddizioni logiche. Le valutazioni dell’Amministrazione costituiscono, secondo tale orientamento, espressione di un potere di natura tecnico – discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui le valutazioni stesse siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione.
2 - Il Giudice amministrativo non invade la sfera riservata all’Amministrazione quando rilevi la chiara incongruità della motivazione posta a base dell’apprezzamento dell’anomalia: quando si parla di “palese illogicità” del percorso argomentativo svolto dall’Amministrazione, si esprime la duplice esigenza che la parte ricorrente deduca con sufficiente chiarezza e specificità il contenuto delle critiche rivolte all’atto amministrativo che escluda o dichiari inammissibile l’offerta risultata anomala e che, ad un tempo, l’erroneità del giudizio sull’anomalia (operato applicando tecniche d’indagine caratterizzate dalla presenza di svariati elementi di opinabilità ) possa essere affermata con un ragionevole grado di certezza.
3 - La discrezionalità tecnica non sfugge, aprioristicamente, al sindacato del Giudice amministrativo, in quanto essa riguarda qualcosa di diverso dal c.d. merito amministrativo. Essa identifica, infatti, le ipotesi in cui l’operato dell’Amministrazione, in relazione a particolari materie, deve svolgersi secondo criterii, régole e parametri tecnici o scientifici, direttamente od indirettamente richiamati dalla norma giuridica, che disciplina il potere in concreto di volta in volta esercitato. In questi casi, il tasso più o meno elevato di opinabilità del giudizio tecnico – scientifico e la circostanza che la relativa valutazione spetti, in prima battuta, all’Amministrazione, non autorizza certo a ritenere che ci si trovi in presenza di un insindacabile apprezzamento dell’interesse pubblico. Ne consegue che l’apprezzamento degli elementi di fatto del provvedimento che venga portato all’esame del Giudice, siano essi semplici o complessi (da rilevare attraverso valutazioni essenzialmente tecniche), attiene sempre alla legittimità del provvedimento stesso e, pertanto, non può in alcun modo essere sottratto al Giudice amministrativo, fermo restando che al Giudice stesso non spetta riesaminare le autonome valutazioni dell’interesse pubblico compiute dall’Amministrazione sulla base, e quindi a valle, dei giudizii tecnici formulati.
4 - Il procedimento vòlto alla verifica della congruità dell’offerta è preordinato a consentire all’Amministrazione di chiedere, ottenere e poi valutare elementi di chiarimento in òrdine alle “voci di prezzo più significative”. Ciò esclude che, una volta che l’impresa “inquisita” sia stata posta in condizione di estrinsecare compiutamente ( ed abbia effettivamente estrinsecato ) il suo diritto a fornire tutti gli elementi, ch’essa ritenga utili a comprovare la serietà della sua offerta, il procedimento de quo, proprio perché muove dal presupposto della significatività delle voci di prezzo dell’offerta sottoposte a verifica, debba concludersi con un provvedimento, che, a dover essere coerente con i presupposti che ne hanno determinato l’instaurazione ( con una pronuncia, cioè, concernente la validità o non validità dell’offerta, alla luce delle giustificazioni fornite ), debba in sovrappiù diffondersi esplicitamente su una valutazione c.d. d’insieme dell’offerta. Ed in questo senso deve ritenersi non necessaria una formalmente autonoma valutazione in senso globale. Invero, la qualificazione come “anomala” dell’offerta stessa non avviene certo considerando i singoli fattori a sé stanti ed avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma solo, com’è noto, dopo un procedimento in contraddittorio, nel quale le componenti dell’offerta sottoposte a verifica sono già limitate ai soli dati “significativi”, sì che, una volta accertata l’incongruità di uno o più di tali dati, alcuna ulteriore valutazione di “globalità” può ritenersi necessaria. Con l’enucleazione delle voci di prezzo più significative, la disarticolazione della “globalità” dell’offerta risulta solo apparente, in quanto è da presumere che quelle voci, sulle quali vengono richiesti al concorrente ulteriori elementi di giudizio, incidano sulla serietà ed affidabilità dell’intera offerta. Di tal guisa, non occorre, quando l’Amministrazione abbia accertato, con il “giusto procedimento” disegnato dal legislatore e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, l’incongruità degli elementi giustificativi presentati, e di conseguenza delle sottostanti voci di prezzo dell’offerta sottoposta a verifica, che tale determinazione di incongruità, che pur necessita di una articolata adeguata motivazione, sia poi suffragata da un ulteriore, separato, giudizio di incongruità dell’offerta nella sua globalità; giudizio che, nella normalità dei casi -per fondarsi sulla selezione e verifica di dati significativi, costituenti cioè indici rivelatori di una presumibile serietà ed affidabilità dell’offerta- si pone in un rapporto implicito di coerenza logica con atti pregressi della gara e della verifica e, in particolare, pertiene alla idoneità e significatività dello spettro di voci di prezzo prescelte, su cui si sia incentrata la verifica stessa. Sì che, allora, la giustificazione posta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento conclusivo del procedimento di verifica dell’anomalia può essere censurata o sindacata solo in relazione al processo di valutazione con essa posto in essere in relazione a ciascun elemento “significativo”; oppure in relazione alla intrinseca “significatività” di ciascuno di quegli stessi elementi e cioè alla idoneità di ognuno di essi a costituire indice rivelatore della congruità dell’offerta.
5 - Nel procedimento di valutazione 
  delle offerte anomale la Commissione non puo’
  a - immotivatamente presupporre il necessario utilizzo di un materiale (cemento 
  425 in luogo del cemento 325), pur se nella gara non era consentito l’abbattimento 
  dei costi prevedendo materiali diversi da quelli prescritti in progetto e nelle 
  Norme Tecniche;
  b – giudicare inadeguate le analisi sull’onere della manodopera lamentando una 
  mancata dimostrazione delle disarticolazioni riportate nell’analisi stessa;
  c - arbitrariamente scorporare una voce (nel caso di specie, di posa in opera), 
  nell’àmbito di un unico preventivo per fornitura e posa in opera allegato a 
  giustificazione dei prezzi offerti. Infatti non è ammissibile utilizzare un’offerta 
  solo parzialmente, poiché in tal modo cadono i presupposti sui quali essa è 
  presentata dal fornitore;
  d - far riferimento ad un elemento che non aveva formato oggetto dell’originario 
  “addebito”, ma puo’ sviluppare logicamente l’addebito stesso, con riguardo ai 
  nuovi elementi forniti in proposito dalle imprese interessata.
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Nota di commento dell’avv. Maurizio Zoppolato, del Foro di Milano
Con la sentenza n. 4350 del 29 luglio 2003 anche 
  la quarta Sezione del Consiglio di Stato torna ad esprimersi sulla vexata quaestio 
  dell’anomalia delle offerte.
  La pronuncia si “incanala” sul filone, avviato dalla nota sentenza della Corte 
  di Giustizia, Sez. VI, 27 novembre 2001, di approfondito sindacato sul merito 
  delle valutazioni espresse in sede di verifica della congruità delle offerte 
  (cfr. Cons. Stato, sezione V, 5 marzo 2001, n.1247; Cons. Stato, sezione V, 
  3 gennaio 2002, n.9), a superare quello che per molto tempo ha rappresentato 
  in materia un vero e proprio tabù.
  Del resto, una volta che la Corte di Giustizia ha ravvisato la necessità che 
  il Giudice verifichi se in concreto l’offerta è stata valutata nel rispetto 
  dei principi comunitari (rappresentati non solo dal formale rispetto del contraddittorio, 
  ma anche dal sostanziale diritto dell’impresa di allegare ogni ragione giustificativa), 
  risulta precluso al Giudice nazionale l’arresto agli elementi formali della 
  procedura.
  Ciò posto, ed evidenziato pertanto gli elementi di pregevolezza della decisione 
  in commento, non possono tuttavia trascurarsi i profili di perplessità ad essa 
  connessi. 
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 Senza pretesa di addentrarsi nelle questioni 
  tecniche sollevate dall’intreccio dei ricorsi incidentali, che difficilmente 
  possono rivelarsi di interesse generale, preme soffermarsi sull’apparentemente 
  sbrigativo inciso sulle spese generali (paragrafo 6.4).
  Il Consiglio di Stato ha infatti respinto la doglianza incidentale, concernente 
  la verifica di congruità dell’offerta di una delle ricorrenti principali, asserendo 
  che la quantificazione delle spese generali al 6% non sarebbe stata comprovatamente 
  confutata dalla ricorrente incidentale.
  Pur tenendo presente che una più approfondita valutazione sul passaggio decisionale 
  richiederebbe la conoscenza degli atti della controversia, non può non rilevarsi 
  un duplice equivoco apparentemente sotteso.
  Da un lato, infatti, il Collegio (ma anche la ricorrente incidentale) pare confondere 
  le spese generali – che riguardano quei costi di impresa non riferibili ad alcun 
  singolo appalto (sede, uffici amministrativi, oneri finanziari, imposte e tasse, 
  consulenti, ecc.), oltre che i costi di cantiere non riferibili ad alcuna specifica 
  lavorazione – con i costi accessori alle lavorazioni; tanto che la sentenza 
  confuta che la doglianza sia assistita da idonei elementi comprovanti che “lavorazioni 
  di particolare complessità, quali quelle oggetto di causa, presupporrebbero 
  una incidenza del 15%”. Laddove, viceversa, le spese generali (come sopra definite, 
  con nozione risalente addirittura alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 
  22 ottobre 1947 n. 15824) sono per larga parte indipendenti dal singolo appalto 
  (se per una impresa i costi di sede, uffici amministrativi, ecc., incidono per 
  il 13% sul fatturato, tale percentuale dovrà essere applicata a ciascun lavoro 
  da essa svolto).
  Dall’altro lato, la decisione pare ribaltare l’onere probatorio, pretendendo 
  dalla ricorrente (qui, incidentale) la dimostrazione della incongruità della 
  percentuale indicata dalla controparte, mentre nella verifica di anomalia è 
  noto che ciascuna impresa abbia l’onere di fornire idonea giustificazione ai 
  dati esposti. Conseguentemente, delle due l’una: o la ricorrente principale 
  in questione ha dimostrato (mediante la produzione degli allegati di bilancio, 
  dati contabili, ecc.) di avere spese generali al 6%, ed allora restano del tutto 
  inconferenti le valutazioni circa la generale incidenza delle spese su alcune 
  lavorazioni. Ovvero l’impresa non ha fornito alcun elemento a supporto del dato 
  percentuale, ed allora lo stesso dovrà considerarsi ingiustificato.
  In proposito, non pare inutile ricordare che, con altra recente sentenza, la 
  quinta Sezione del Consiglio di Stato, proprio trattando delle spese generali, 
  anche in quella fattispecie quantificate al 6%, ha giudicato che “il regolamento 
  attuativo della Legge Merloni contempla … quali parametri di stima sommaria 
  dell’intervento progettato, una percentuale del 13-15%” quanto alle spese generali 
  e, “per comune nozione, le medie del settore risultano molto prossime a quelle 
  presunte in via astratta dal regolamento”; con la conseguenza che “la riscontrata 
  divergenza tra la misura … dei costi indicata (dall’impresa, n.d.r.) e quella 
  registrabile nel settore di riferimento costituisce, di per sé, sintomo di allarme 
  e di preoccupazione in ordine alla corretta esecuzione dell’appalto, incidendo 
  negativamente sulla stessa utilità del lavoro per l’impresa e, quindi, sull’affidabilità 
  del contraente nell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali” (Sez. 
  V, sentenza n. 863 del 18 febbraio 2003). 
***
 L’altro elemento di perplessità indotto dalla 
  sentenza in commento è rappresentato dall’iter logico che ha condotto all’accoglimento 
  di uno dei ricorsi (paragrafo 7).
  Invero, il Collegio non ha valutato se le giustificazioni fornite dall’impresa 
  ricorrente (esclusa dalla gara per anomalia) fossero o meno idonee a sorreggere 
  l’offerta; anzi, ha riconosciuto “la presenza di innegabili “zone d’ombra” nel 
  comportamento della società … con riguardo alla effettiva consistenza della 
  situazione originaria (id est di subappalto o meno delle lavorazioni di cui 
  trattasi) e, conseguentemente, alla immutazione delle giustificazioni in corso 
  di verifica di congruità”.
  Sennonchè la pronuncia ha rilevato che “non dissimili “zone d’ombra” sono ravvisabili 
  nel percorso giustificativo dell’ATI poi aggiudicataria”; ed a fronte di una 
  “comune premessa”, la stazione appaltante sarebbe dovuta pervenire “ad una identica 
  determinazione”.
  In tal ottica, la sentenza ha ravvisato – sostanzialmente – una disparità di 
  trattamento, concludendo “che la posizione delle due imprese non presenti differenze 
  tali da giustificare, in una visuale di stretta legittimità, le opposte determinazioni 
  assunte dalla stazione appaltante” (che ha escluso la ricorrente principale 
  ed invece ammesso la controinteressata).
  In tal modo la decisione effettua peraltro “un passo indietro” rispetto al riferito 
  orientamento – in larga parte seguito anche in questo caso – verso l’effettività 
  del sindacato giurisdizionale in materia di anomalia: pretendendo di valutare 
  l’operato della stazione appaltante non già in termini di “valutazione corretta 
  / non corretta”, bensì ricorrendo agli istituti tradizionali del giudizio amministrativo, 
  quale appunto il vizio della disparità di trattamento.
  Il paradosso è rappresentato dal fatto che in tema di anomalia la disparità 
  di trattamento non assume affatto valore decisivo: se, infatti, la valutazione 
  di esclusione della ricorrente è corretta, la stessa impresa non ha nessun interesse 
  (processuale e sostanziale) a veder esclusa anche la controinteressata, le cui 
  giustificazioni siano caratterizzate dagli stessi elementi.
  Un effettivo giudizio, improntato ai principi indicati dalla Corte di Giustizia, 
  avrebbe ben potuto prendere le mosse dalla incongruità di diversi esiti a fronte 
  di analoghe posizioni; ma solo al fine di appurare quale, tra i due esiti, fosse 
  quello apparentemente corretto in termini di rispondenza tra presupposti e conclusioni, 
  logicità intrinseca, ecc.
  Vero è che, nella specie, la valutazione è stata sostanzialmente rimessa all’Amministrazione, 
  che in sede di rinnovazione della procedura sarà tenuta a stabilire se entrambe 
  le offerte dovessero essere escluse (aggiudicando l’appalto alla concorrente 
  successiva) ovvero ammesse (aggiudicando l’appalto alla ricorrente).
  Ma altrettanto vero è che, dal punto di vista processuale, si è per tale via 
  introdotta lo possibilità che ad avvantaggiarsi della controversia sia un’impresa 
  ad essa estranea, non avendo avuto – in realtà – la ricorrente un interesse 
  alla censura (siccome diretta all’esclusione dell’impresa aggiudicataria, ma 
  non alla propria riammissione). E che, soprattutto, da un punto di vista più 
  generale, la sentenza si è fermata “a metà del guado” tra sindacato meramente 
  di legittimità e giudizio sostanziale ormai imposto dall’ordinamento comunitario.
  (Avv. Maurizio Zoppolato)
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F A T T O
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ed ivi rubricato al n. 4710/02, le S.p.A. Cavalleri Ottavio e De Sanctis Costruzioni, associande in a.t.i. ai fini della partecipazione alla gara indetta dall’ANAS per l’affidamento dei lavori di costruzione della variante Teramo-Giulianova, lotto 3, tratto Zaccheo-Mosciano stazione, la cui offerta in detta gara era stata sottoposta a verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 21 della legge n. 109/94, impugnavano la determinazione con cui l’offerta stessa, al pari di tutte le altre sottoposte a verifica, era stata dall’A.N.A.S. dichiarata inammissibile, nonché tutti gli atti sottostanti.
Le ricorrenti premettevano che la richiesta 
  di chiarimenti aveva riguardato vari punti, mentre l’inammissibilità dell’offerta 
  era stata pronunciata, avendo l’Amministrazione ritenuto:
  a.- non consentito l’abbattimento di costi prevedendo materiali diversi da quelli 
  prescritti;
  b.- l’analisi 92 è basata sull’impiego di mano d’opera diretta e non vengono 
  documentate le disarticolazioni riportate in analisi;
  c.- non è consentito separare fornitura e posa in opera delle barriere;
  d.- ininfluente è lo sconto per l’acquisto dell’impianto di dosaggio e betonaggio, 
  poiché nella sottoanalisi non si comprende l’ammortamento.
Ciò posto, a sostegno dell'impugnativa, deducevano 
  violazione dell’art. 21 della legge n. 109/94 ed eccesso di potere per errore 
  sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, incoerenza, inadeguatezza 
  dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per 
  difetto di motivazione rispetto ai giustificativi delle Imprese, tanto puntualizzando 
  e lamentando in relazione ai singoli aspetti specifici, che avevano portato 
  alla valutazione di incongruità della loro offerta:
  1.- In nessuna parte del progetto è previsto l’utilizzo del cemento tipo 425 
  in luogo del 325, quindi non vi è stato tentativo di abbattere i costi e, comunque, 
  la valenza economica sarebbe di sole L. 3.761.777 pari allo 0,0042% dell’importo; 
  vi è contraddittorietà tra la richiesta di chiarimenti ( che si riferiva all’applicazione 
  del costo del cemento tipo 325 pur essendo indicato il 425 ) ed il rilievo con 
  cui si contesta l’inosservanza di norme tecniche e progetto per l’uso di materiale 
  diverso;
  2.- Anche per le analisi 92, compilate correttamente e ampiamente giustificate 
  pure mediante apposita relazione, vi è contraddittorietà tra richiesta di chiarimenti 
  ( che si riferiva alla mancanza degli oneri di scarico ed all’indicazione del 
  solo noleggio e non anche del costo di manodopera ) ed il rilievo conclusivo 
  che espone concetti diversi ed incomprensibili;
  3.- Ugualmente è per le analisi 102; in realtà, l’a.t.i. ha inteso dimostrare 
  che era corretto abbattere i costi previsti, non la volontà di subappaltare 
  la posa in opera ad una ditta diversa dalla fornitrice, come rilevato dall’ANAS. 
  Del resto, che l’analisi ANAS sia inattendibile è comprovato dalla differenza 
  di costi, comportante un aumento complessivo dello 0,6% dell’importo;
  4.- Ancora contraddittorio, oscuro e incomprensibile è il rilievo sui mezzi 
  d’opera, giacché lo sconto ritenuto ininfluente è stato l’unico oggetto della 
  contestazione iniziale.
Inoltre, lamentavano le ricorrenti in primo 
  grado, l’anomalia deve essere tale da incidere in modo signiicativo sull’effettiva 
  possibilità di eseguire i lavori al prezzo indicato, con la conseguenza che 
  l’offerta deve risultare nel suo complesso inaffidabile in base ad un’organica 
  e puntuale verifica delle giustificazioni; ma nella specie non vi è alcuna considerazione 
  al riguardo.
  Con successivi motivi aggiunti le ricorrenti lamentavano poi violazione dell’art. 
  30.4 della direttiva del Consiglio Cee n. 93/37 ed eccesso di potere, deducendo, 
  dopo aver premesso che la lettera d’invito era strutturata secondo il modello 
  procedimentale di esame dell’anomalia solo mediante le giustificazioni preventive 
  e che solo dopo l’intervento, nelle more dell’espletamento della gara, della 
  nota sentenza della Corte di Giustizia, l’ANAS aveva invitato le imprese le 
  cui offerte erano state ritenute anomale a controdedurre ai rilievi per iscritto, 
  il contrasto dell’operato dell’Amministrazione con il chiarimento operato con 
  detta sentenza, poiché il contraddittorio si era esaurito con la richiesta di 
  giustificazioni sui rilievi mossi senza alcun’altra interlocuzione e senza consentire 
  alle imprese di introdurre utilmente altri elementi, anche di rilievo – quali 
  quelli di cui innanzi -, di cui comunque l’ANAS non ha tenuto conto.
  Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 1704 del 4 marzo 2003, accoglieva il gravame, 
  ritenendo fondati due dei quattro motivi originarii ( attinenti a due dei quattro 
  rilievi formulati dall’A.N.A.S. a sostegno della riscontrata anomalia ), nonché 
  la doglianza, svolta nel ricorso originario e ripresa nei motivi aggiunti, circa 
  l’avvenuta mancata considerazione dell’offerta nel suo insieme.
  Avverso la sentenza ha proposto appello la Toto S.p.A., alla quale la gara de 
  qua era stata aggiudicata, deducendo analiticamente, prima con appello diretto 
  avverso il solo dispositivo della sentenza di primo grado e poi con motivi aggiunti 
  proposti all’ésito della pubblicazione della sentenza, l’erroneità delle conclusioni 
  del giudice di prime cure, laddove favorevoli alle ricorrenti Cavalleri – De 
  Sanctis.
  La sentenza non è apparsa corretta e condivisibile nemmeno all’A.N.A.S., che 
  l’ha a sua volta impugnata con ricorso incidentale incardinato nell’originario 
  appello della Toto, ivi puntualmente esaminando e contestando i punti della 
  sentenza di primo grado, che hanno portato all’accoglimento del ricorso.
  Appello incidentale hanno pure proposto le vincitrici in primo grado, censurando 
  la sentenza impugnata laddove non ha condiviso tutte le contestazioni da esse 
  formulate con il ricorso originario e con i successivi motivi aggiunti ed ha, 
  poi, negato il risarcimento del danno richiesto.
  Con memoria conclusiva Cavalleri e De Sanctis ribadiscono da un lato l’inappuntabilità 
  della sentenza nella parte in cui accoglie il ricorso di primo grado, dall’altro 
  l’erroneità della stessa laddove non ha colto, per due voci delle quattro voci 
  costituenti i rilievi di anomalia dell’offerta riscontrati in sede di gara dall’A.N.A.S., 
  “il profilo di illegittimità derivante dalla grave alterazione procedimentale 
  consistita nella nebulosità e contraddittorietà dei rilievi e nella inconferente 
  e fuorviante replica alle giustificazioni fornite dalle Imprese” ( pag. 5 mem. 
  depositata in data 11 giugno 2003 ).
  All’ udienza pubblica del 17 giugno 2003, la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
1. – Con bando di gara pubblicato sul foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2000, l’A.N.A.S. – Ente nazionale per le strade – ha indetto una gara a licitazione privata per l’appalto dei lavori “AQ 72/00-S.S. n° 80 del Gran Sasso d’Italia – Lavori di costruzione della variante statale fra Teramo e Giulianova – Lotto 3° - tratto Villa Zaccheo – Mosciano Stazione”, disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 21, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari che in complesso risultino inferiori all’importo posto a base d’appalto, pari a L. 93.287.920.766=.
 2. – La sentenza appellata ha annullato il 
  provvedimento di esclusione dell’offerta delle ricorrenti S.p.A. Cavalleri Ottavio 
  e De Sanctis Costruzioni partecipanti alla gara quali associande in A.T.I. ( 
  offerta prima classificata con il ribasso del 29,861870% ), adottato dall’Amministrazione 
  in sede ed all’ésito di verifica delle offerte risultate superiori alla soglia 
  di anomalia.
  Il T.A.R. ha ritenuto, in particolare, fondate le doglianze con cui si lamentava 
  la mancata considerazione dell’offerta nel suo insieme, nonché la erroneità 
  di due dei quattro rilievi formulati dall’Amministrazione in ordine alla congruità 
  dell’offerta, costituenti le ragioni stesse della esclusione. Avverso detta 
  sentenza insorgono tanto l’impresa risultata aggiudicataria della gara in argomento, 
  la Toto S.p.A., quanto, con appello incidentale incardinato nell’originario 
  appello della Toto, l’Amministrazione appaltante.
 3. – L’impresa appellante principale sembra 
  voler preliminarmente riproporre ( v. pag. 4 app. princ. ) la tardività dell’impugnazione 
  originaria, già dedotta in primo grado.
  L’eccezione si rivela infondata, soffrendo della stessa genericità e carenza 
  probatoria già rilevata dal Giudice di prime cure, giacché, nell’eccepire “che 
  parte ricorrente in primo grado, censura atti adottati dalla Stazione Appaltante 
  in data anteriore al termine di sessanta giorni entro il quale, ope legis, essi 
  avrebbero dovuto essere impugnati” ( pagg. 4 – 5 app. ), l’appellante omette 
  sia di indicare gli atti cui si riferisce l’eccezione stessa, sia di indicare 
  il momento, nel quale le istanti originarie avrebbero avuto conoscenza degli 
  atti stessi, momento rispetto al quale, com’è noto, va verificata la tempestività 
  dell’impugnazione.
 4. – Tanto con l’appello principale, quanto 
  con i successivi motivi aggiunti, la Toto S.p.A. ripropone, poi, l’eccezione 
  di inammissibilità sollevata, in primo grado, con riguardo ai limiti del sindacato 
  giurisdizionale in tema di anomalia dell’offerta nei pubblici appalti, contestando 
  la stessa possibilità, per il Giudice, di compiere quella che a suo dire rischia 
  di risolversi, come appunto sarebbe accaduto ad opera dell’impugnata sentenza, 
  in una inammissibile valutazione di mérito dell’offerta, riservata all’Amministrazione.
  Tale questione viene posta anche dall’appellante incidentale A.N.A.S, che afferma 
  di non potersi esimere “dall’osservare che il giudice ha compiuto un proprio 
  autonomo apprezzamento circa il merito dell’offerta” (pag. 6 app. inc.).
  Le censure sono infondate, per le ragioni di séguito illustrate. La Sezione 
  condivide l’orientamento, ormai consolidatosi, in base al quale il giudizio 
  sulla anomalia dell’offerta nelle gara di appalto di opere pubbliche costituisce 
  una tipica valutazione tecnico – discrezionale dell’Amministrazione ed è sindacabile 
  solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità, 
  ovvero evidenti contraddizioni logiche ( v. Cons. St.: sez. V, 26 gennaio 2000, 
  n. 345 e 31 ottobre 2000, n. 5886; sez. IV, 20 ottobre 1997, n. 1715 ).
  Le valutazioni dell’Amministrazione costituiscono, secondo tale orientamento, 
  espressione di un potere di natura tecnico – discrezionale, di per sé insindacabile 
  in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui le valutazioni stesse siano 
  manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione: pertanto, fermo 
  restando che le determinazioni finali dell’Amministrazione devono basarsi su 
  una adeguata istruttoria e su una congrua motivazione ( affinché in sede giurisdizionale 
  possa verificarsi se esse risultano affette da eccesso di potere ), l’Amministrazione 
  deve a tal fine prendere specificamente in considerazione le giustificazioni 
  rese dall’impresa la cui offerta sia assoggettata alla verifica di anomalia 
  e deve chiaramente esporre le ragioni per cui le abbia poi considerate insoddisfacenti, 
  convincendosi così che l’offerta ( apparentemente ) migliore o più conveniente 
  non sia poi in realtà tale, in quanto effettivamente anomala e non in grado 
  di dare adeguato affidamento circa il corretto adempimento del contratto da 
  stipulare.
  Nondimeno, deve ritenersi che il Giudice amministrativo non invada la sfera 
  riservata all’Amministrazione, che è e rimane di mérito, anche quando rilevi 
  la chiara incongruità della motivazione posta a base dell’apprezzamento dell’anomalia 
  ( cfr. Cons. St., IV, 5 luglio 1999, n. 1172 ), in quanto la necessità di tutela 
  effettiva degli interessi economici dei partecipanti alla gara, in uno con l’esigenza 
  di non creare pregiudiziali zone franche per l’operato dei soggetti pubblici, 
  impongono di estendere comunque il sindacato di legittimità sull’attività amministrativa 
  fino alla massima profondità compatibile con i confini della funzione giurisdizionale 
  disegnati dalla Costituzione e dal nostro ordinamento sostanzial – processuale, 
  senza pregiudiziali limitazioni ( v. Cons. St., V, 5 marzo 2001, n. 1247 ).
  Peraltro, quando, nella materia che ne occupa, si parla di “palese illogicità” 
  del percorso argomentativo svolto dall’Amministrazione, si esprime la duplice 
  esigenza che la parte ricorrente deduca con sufficiente chiarezza e specificità 
  il contenuto delle critiche rivolte all’atto amministrativo che escluda o dichiari 
  inammissibile l’offerta risultata anomala e che, ad un tempo, l’erroneità del 
  giudizio sull’anomalia ( operato applicando tecniche d’indagine caratterizzate 
  dalla presenza di svariati elementi di opinabilità ) possa essere affermata 
  con un ragionevole grado di certezza.
  Da questo angolo visuale, erra l’appellante principale nel ritenere che “in 
  tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta si verte … nell’ambito della 
  vera e propria discrezionalità amministrativa e non tecnica, onde il sindacato 
  giurisdizionale resta confinato nei limiti dell’ordinario accertamento dell’eccesso 
  di potere” ( pag. 28 app. ).
  Se è vero, infatti, che il limite proprio della giurisdizione amministrativa, 
  correlato alla dimensione costituzionale della stessa funzione giurisdizionale 
  ed al suo corretto rapporto con i restanti pubblici poteri, sta nella insindacabilità 
  del mérito amministrativo, in tale prospettiva comunque la discrezionalità tecnica 
  non sfugge, aprioristicamente, al sindacato del Giudice amministrativo, in quanto 
  essa riguarda qualcosa di diverso dal c.d. mérito amministrativo.
  Essa identifica, infatti, le ipotesi in cui l’operato dell’Amministrazione, 
  in relazione a particolari materie, deve svolgersi secondo criterii, régole 
  e parametri tecnici o scientifici, direttamente od indirettamente richiamati 
  dalla norma giuridica, che disciplina il potere in concreto di volta in volta 
  esercitato.
  In questi casi, il tasso più o meno elevato di opinabilità del giudizio tecnico 
  – scientifico e la circostanza che la relativa valutazione spetti, in prima 
  battuta, all’Amministrazione, non autorizza certo a ritenere che ci si trovi 
  in presenza di un insindacabile apprezzamento dell’interesse pubblico ( v. Cons. 
  St., V, n. 1247/2001, cit. ).
  Ne consegue che l’apprezzamento degli elementi di fatto del provvedimento che 
  venga portato all’esame del Giudice, siano essi semplici o complessi (da rilevare 
  attraverso valutazioni essenzialmente tecniche ), attiene sempre alla legittimità 
  del provvedimento stesso e, pertanto, non può in alcun modo essere sottratto 
  al Giudice amministrativo, fermo restando che al Giudice stesso non spetta riesaminare 
  le autonome valutazioni dell’interesse pubblico compiute dall’Amministrazione 
  sulla base, e quindi a valle, dei giudizii tecnici formulati.
  Le considerazioni che precedono consentono di individuare, in modo appropriato, 
  la delimitazione del sindacato giurisdizionale in materia di ammissione o di 
  esclusione delle offerte sottoposte a verifica di anomalia; determinazioni, 
  queste, che non presuppongono valutazioni direttamente riferite alla comparazione 
  con l’interesse pubblico, ma un apprezzamento orientato secondo paradigmi di 
  carattere tecnico – scientifico.
  In questi términi, l’appellata pronuncia è da confermarsi sul punto, in quanto, 
  nei sensi di cui sopra, può ritenersi corretta l’affermazione del T.A.R., secondo 
  cui “sembra inappropriata la pregiudiziale limitazione della cognizione del 
  giudice, atteso che nessun atto amministrativo – sia esso di alta amministrazione 
  o latamente discrezionale – può essere sottratto al controllo giurisdizionale 
  di legittimità, garantito ai cittadini dalla Costituzione” ( pag. 10 sent. ); 
  atterrà, poi, all’esame dei singoli motivi di appello, con riguardo alle diverse 
  statuizioni della sentenza impugnata, la verifica della corretta applicazione 
  fatta di tali principii dalla sentenza medesima.
 5. – La decisione impugnata viene poi censurata, 
  tanto dall’Amministrazione appellante incidentale, quanto dall’impresa aggiudicataria 
  appellante principale, laddove ha ritenuto condivisibile la doglianza con cui 
  si lamentava la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, ai fini 
  del giudizio di anomalia, dell’offerta nel suo insieme, avendo l’Amministrazione 
  stessa di fatto parcellizzato la verifica dell’anomalia medesima.
  Può prescindersi dall’esame dell’eccezione sul punto sollevata dalla difesa 
  dell’A.N.A.S. ( secondo cui il T.A.R. “omette di considerare che i ricorrenti 
  non ebbero a formulare nessuna censura di mancato esame dell’offerta nella sua 
  globalità” ), in quanto le censure d’appello in proposito formulate risultano 
  fondate.
  Al riguardo, è opportuno premettere che il procedimento vòlto alla verifica 
  della congruità dell’offerta è preordinato a consentire all’Amministrazione 
  di chiedere, ottenere e poi valutare elementi di chiarimento in òrdine alle 
  “voci di prezzo più significative”.
  Ciò esclude che, una volta che l’impresa “inquisita” sia stata posta in condizione 
  di estrinsecare compiutamente ( ed abbia effettivamente estrinsecato ) il suo 
  diritto a fornire tutti gli elementi, ch’essa ritenga utili a comprovare la 
  serietà della sua offerta, il procedimento de quo, proprio perché muove dal 
  presupposto della significatività delle voci di prezzo dell’offerta sottoposte 
  a verifica, debba concludersi con un provvedimento, che, a dover essere coerente 
  con i presupposti che ne hanno determinato l’instaurazione ( con una pronuncia, 
  cioè, concernente la validità o non validità dell’offerta, alla luce delle giustificazioni 
  fornite ), debba in sovrappiù diffondersi esplicitamente su una valutazione 
  c.d. d’insieme dell’offerta. Ed in questo senso deve ritenersi non necessaria 
  una formalmente autonoma valutazione in senso globale.
  Invero, la qualificazione come “anomala” dell’offerta stessa non avviene certo 
  considerando i singoli fattori a sé stanti ed avulsi dal contesto nel quale 
  sono inseriti, ma solo, com’è noto, dopo un procedimento in contraddittorio, 
  nel quale le componenti dell’offerta sottoposte a verifica sono già limitate 
  ai soli dati “significativi”, sì che, una volta accertata l’incongruità di uno 
  o più di tali dati, alcuna ulteriore valutazione di “globalità” può ritenersi 
  necessaria.
  Insomma, con l’enucleazione delle voci di prezzo più significative, la disarticolazione 
  della “globalità” dell’offerta risulta solo apparente, in quanto è da presumere 
  che quelle voci, sulle quali vengono richiesti al concorrente ulteriori elementi 
  di giudizio, incidano sulla serietà ed affidabilità dell’intera offerta.
  Di tal guisa, non occorre, quando l’Amministrazione abbia accertato, con il 
  “giusto procedimento” disegnato dal legislatore e dalla giurisprudenza nazionale 
  e comunitaria, l’incongruità degli elementi giustificativi presentati, e di 
  conseguenza delle sottostanti voci di prezzo dell’offerta sottoposta a verifica, 
  che tale determinazione di incongruità, che pur necessita di una articolata 
  adeguata motivazione, sia poi suffragata da un ulteriore, separato, giudizio 
  di incongruità dell’offerta nella sua globalità; giudizio che, nella normalità 
  dei casi -per fondarsi sulla selezione e verifica di dati significativi, costituenti 
  cioè indici rivelatori di una presumibile serietà ed affidabilità dell’offerta- 
  si pone in un rapporto implicito di coerenza logica con atti pregressi della 
  gara e della verifica e, in particolare, pertiene alla idoneità e significatività 
  dello spettro di voci di prezzo prescelte, su cui si sia incentrata la verifica 
  stessa.
  Sì che, allora, la giustificazione posta dall’Amministrazione a fondamento del 
  provvedimento conclusivo del procedimento di verifica dell’anomalia può essere 
  censurata o sindacata solo in relazione al processo di valutazione con essa 
  posto in essere in relazione a ciascun elemento “significativo” ( il che attiene 
  ai restanti motivi d’impugnazione proposti dinanzi al T.A.R. nella fattispecie 
  ); oppure in relazione alla intrinseca “significatività” di ciascuno di quegli 
  stessi elementi e cioè alla idoneità di ognuno di essi a costituire indice rivelatore 
  della congruità dell’offerta ( aspetto che non risulta in alcun modo censurato 
  nel ricorso di primo grado ).
  In conclusione sul punto, gli appelli in esame si appalesano, sotto il profilo 
  appena esaminato, fondati, anche se, basandosi la sentenza impugnata su una 
  pluralità di statuizioni favorevoli alle originarie ricorrenti, ciascuna di 
  per se sola idonea ad inficiare la legittimità della pronuncia di anomalia, 
  l’accoglimento o la reiezione degli appelli medesimi dipenderà poi dall’ésito 
  dell’esame delle ulteriori censure di gravame che, queste sì, non attengono 
  al vaglio della coerenza del procedimento logico di verifica ma investono il 
  merito ed i contenuti concreti della verifica stessa dell’anomalia.
 6. – Venendo ai motivi dell’appello principale 
  della Toto e dell’appello incidentale dell’A.N.A.S. concernenti i due rilievi, 
  che, posti dall’Amministrazione a base dell’esclusione dell’offerta Cavalleri 
  – De Sanctis, sono stati ritenuti erronei ed inattendibili dal T.A.R., occorre 
  qui preliminarmente ricordare che:
  - sussiste l’obbligo, da parte dell’Amministrazione, di valutare gli elementi 
  giustificativi acquisiti in contraddittorio con l’impresa, la cui offerta sia 
  sottoposta a verifica;
  - le giustificazioni stesse devono considerarsi vincolanti nei confronti della 
  Pubblica Amministrazione e non possono essere successivamente modificate od 
  integrate ( tanto meno in sede giudiziale );
  - queste possono essere disattese solo mediante congrue argomentazioni, che 
  ne dimostrino l’inattendibilità o l’ininfluenza, in relazione diretta con la 
  richiesta di precisazioni in precedenza formulata e con le domande in essa contenute.
  Le decisioni in materia di motivazione del provvedimento finale dalla gara di 
  una offerta anormalmente bassa devono, dunque, puntualmente riportare le giustificazioni 
  ritenute inaccettabili e queste devono porsi in corrispondenza biunivoca tanto 
  con i rilievi formulati dall’Amministrazione in sede di apertura della verifica 
  in contraddittorio con l’Impresa, quanto con le ragioni della esclusione.
 6.1 - Orbene, quanto al primo dei rilievi posti 
  illegittimamente, secondo il T.A.R., a base della esclusione dell’offerta Cavalleri 
  – De Sanctis, esso consisteva nella contestazione formulata dall’Anas all’impresa, 
  circa l’utilizzazione dei costi del cemento 325 in luogo dei costi del cemento 
  425, dall’impresa stessa indicato nell’analisi allegata agli atti di gara.
  Essa rispondeva allegando la scheda tecnica di un additivo, per il cui utilizzo, 
  precisavano le giustificazioni rese, “è previsto, preferibilmente, l’impiego 
  di cemento Portland tipo 325. Pertanto l’indicazione 425 di cui all’analisi 
  … risulta essere un mero errore di battitura e quindi il costo indicato relativo 
  al cemento tipo 325 deve ritenersi corretto”.
  L’Anas, in sede di determinazione finale, asseriva in proposito che “nella procedura 
  di gara in oggetto non è consentito l’abbattimento dei costi prevedendo materiali 
  diversi da quelli prescritti in progetto e nelle Norme Tecniche”.
  Ora, a fronte dei motivi di appello riguardanti il punto della sentenza che 
  ha rilevato l’incongruità di tali determinazioni dell’Amministrazione, valga 
  qui constatare che il motivo di esclusione addotto dall’Amministrazione sembra 
  presupporre il necessario utilizzo del cemento 325 nell’opera de qua, sulla 
  base delle prescrizioni del progetto e delle norme tecniche; ma, permanendo 
  in appello, nonostante i lodevoli sforzi argomentativi delle appellanti, la 
  carenza di qualsivoglia principio di prova in tal senso, già pertinentemente 
  rilevata dal T.A.R., le conclusioni di quel Giudice non possono in questa sede 
  che essere confermate.
 6.2 – Si richiama, invece, all’onere della 
  manodopera per il montaggio dell’armatura di sostegno dell’impalcato il secondo 
  dei rilievi in questione, per il quale l’Anas rilevava preliminarmente, instaurando 
  il contraddittorio con l’Impresa sul punto in esame, che “l’impresa, per l’armatura 
  di sostegno dell’impalcato, utilizza il solo costo del nolo dell’attrezzatura 
  in difformità dall’offerta allegata”; l’A.T.I. odierna appellata rispondeva 
  che “gli oneri del varo sono indicati nell’analisi e, poiché nella stessa si 
  è esposta la globalità della mano d’opera occorrente per l’esecuzione dell’impalcato, 
  si è provveduto a redigere apposita relazione nella quale venivano ripartiti 
  i costi per le varie lavorazioni … tra cui la quota parte relativa alla posa 
  in opera del guscio” e l’Amministrazione concludeva che “l’analisi n° 92 risulta 
  basata sull’impiego di manodopera diretta, e non vengono documentate le disarticolazioni 
  riportate nell’analisi stessa”.
  Orbene, anche quanto a questo rilievo, ritenuto dal T.A.R. illegittimamente 
  posto a base della disposta esclusione, devono confermarsi le conclusioni del 
  T.A.R. medesimo, avendo illegittimamente l’Amministrazione, nell’esame relativo, 
  prima rilevato l’assenza della indicazione dei costi di manodopera per l’armatura 
  di sostegno e poi, una volta che nelle giustificazioni l’impresa faceva riferimento 
  all’analisi relativa alla voce manodopera diretta, lamentato la mancata dimostrazione 
  delle disarticolazioni riportate nell’analisi stessa, che invece risultano da 
  una relazione, sulla quale l’Amministrazione non aveva mosso alcuna contestazione 
  preventiva; sì che, in conclusione sul punto, anche per quest’aspetto le determinazioni 
  dell’Amministrazione appaiono illegittimamente rese e correttamente il T.A.R. 
  ne ha statuito l’annullamento.
6.3 – Tanto l’appello principale quanto quello incidentale dell’A.N.A.S., laddove incentrati sulla pretesa erroneità della sentenza impugnata nella valutazione dei citati rilievi posti a base della esclusione opposta in primo grado, sono, pertanto, da respingere.
7. – Nonostante la reiezione, non inficiata dall’accoglimento della censura sopra esaminata al punto 5., degli appelli rivolti avverso le parti della sentenza favorevoli a Cavalleri – De Sanctis, va comunque preso in considerazione l’appello incidentale dalle stesse proposto quanto alle parti della sentenza ad esse sfavorevoli: e ciò tanto per ciò che riguarda gli ulteriori due “rilievi” di esclusione ritenuti legittimi dal T.A.R. ( di cui l’interesse ad una statuizione di illegittimità si presenta autonomo dall’appello principale e dall’appello incidentale dell’A.N.A.S., in vista del rinnovo della procedura di valutazione dell’anomalia conseguente all’annullamento della precedente ), quanto per ciò che attiene alla domanda di risarcimento danni, disattesa dal T.A.R., la quale presenta profili palesi profili di autonomia rispetto agli altri punti, pur confermati, della sentenza.
 7.1 – Il primo dei motivi di incongruità dell’offerta, 
  tra quelli posti dall’Amministrazione a base della dichiarazione di esclusione, 
  ritenuti dal T.A.R. immuni da vizii, attiene alla “fornitura e posa barriera 
  metallica”, per la quale, notava l’Amministrazione nella sua richiesta di chiarimenti, 
  “l’impresa utilizza i costi giustificati da una offerta commerciale di fornitura 
  e posa in opera omettendo di considerare l’onere della posa che giustifica con 
  altra offerta a costo inferiore”; questa rispondeva in mérito di aver “deciso 
  di utilizzare nella propria analisi, per quanto concerne la posa, quella redatta 
  dalla Società S.B.S., specializzata nella posa in opera … per quanto concerne 
  invece la fornitura è stata utilizzata l’offerta della dItta Produttrice Officine 
  S. Giorgio”; e l’Amministrazione concludeva, nel suo rilievo finale, che “la 
  giustificazione fornita dall’impresa sulla possibilità di separare l’affidamento 
  della fase di posa in opera delle barriere, dalla fornitura in opera, affidandola 
  a diversa ditta non è consentito”.
  Le conclusioni dell’Amministrazione, e quelle coincidenti del T.A.R., appaiono 
  corrette. Invero, se, fra gli elementi valutabili ai fini della valutazione 
  di congruità delle offerte a norma dell’art. 21-bis della legge n. 109/94, risultano, 
  fra gli altri, le condizioni particolarmente favorevoli dell’offerente, non 
  poteva comunque l’offerta de qua arbitrariamente scorporare, nell’àmbito di 
  un unico preventivo per fornitura e posa in opera ( allegato a giustificazione 
  dei prezzi offerti ), una voce ( quella della posa in opera ) per giustificarla 
  poi con diverso preventivo, riguardante la sola posa; e ciò perché, come ben 
  nota la resistente Toto nelle sue difese, “non è ammissibile utilizzare un’offerta 
  solo parzialmente, poiché in tal modo cadono i presupposti sui quali essa è 
  presentata dal fornitore, e quindi viene vanificata la prescrizione ANAS di 
  presentare offerte impegnative e vincolanti.
  Infatti, per la sua validità, l’offerta va accettata e recepita nella sua globalità, 
  perché il venditore può disaggregare con diverse soluzioni il prezzo di vendita 
  finale del prodotto e, quindi, utilizzando parzialmente l’offerta verrebbe meno 
  la volontà dell’offerente” ( pag. 12 app. princ. ).
 7.2 – La doglianza dalle appellanti incidentali 
  rivolta avverso l’ultimo dei motivi di incongruità dell’offerta addotti dall’Amministrazione 
  ( doglianza reietta in primo grado ) attiene all’inserimento “nella sottoanalisi 
  relativa all’impianto di dosaggio e betonaggio [ di ] un costo a nuovo derivante 
  dalla fusione di due diverse offerte commerciali” ( così la contestazione iniziale 
  dell’Amministrazione ).
  Le imprese si giustificavano precisando che “non trattasi di fusione di diverse 
  offerte commerciali bensì l’aggiornamento, attraverso la propria rappresentante 
  della stessa offerta” e che “ad ogni buon conto, considerato che il valore a 
  nuovo dell’impianto viene adoperato esclusivamente per la determinazione dei 
  pezzi di ricambio, il valore dello sconto farebbe aumentare di sole £./ora 447 
  … il valore del noleggio a caldo …”.
  L’Amministrazione concludeva la sua valutazione ritenendo “ininfluente l’autorizzazione 
  allo sconto per l’acquisto dell’impianto di dosaggio e betonaggio in quanto 
  la sottoanalisi relativa all’impianto medesimo non comprende l’onere dell’ammortamento”.
  Anche su questo punto le conclusioni del T.A.R., sfavorevoli alle ppellanti, 
  paiono corrette. Proprio la precisazione fornita dalle stesse in sede di giustificazioni 
  ( “il valore a nuovo dell’impianto viene adoperato esclusivamente per la determinazione 
  [ dei costi ] dei pezzi di ricambio …” ) consente, infatti, di ritenere che 
  l’Amministrazione non abbia, con la negativa determinazione conclusiva relativa 
  al punto in questione, fatto riferimento ad un elemento che non aveva formato 
  oggetto dell’originario “addebito”, ma abbia piuttosto sviluppato logicamente 
  l’addebito stesso, con riguardo ai nuovi elementi forniti in proposito dalle 
  stesse interessate.
7.3 – Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, l’appello incidentale proposto da Cavalleri – De Sanctis è dunque da rigettarsi nel suo petitum di annullamento.
7.4 – E’, infine, da respingersi anche la domanda di risarcimento del danno, già reietta in primo grado e dalle stesse riproposta con l’appello medesimo, in quanto non solo permane in appello la sua assoluta genericità ed indeterminatezza, sia in relazione al quantum, sia in relazione alle voci di danno alla stessa ascrivibili, ma perché, seguentemente, allo stato non si configura nella consistenza e nei contenuti quella situazione giuridica soggettiva, a cui si ricollega il risarcimento del danno per fatto illecito, con il ventaglio di moduli satisfattivi alternativi.
 8. – In conclusione, l’appello principale della 
  Toto s.p.a. e l’appello incidentale dell’A.N.A.S. vanno respinti nei sensi di 
  cui sopra, risultandone confermata, con diversa motivazione, l’impugnata sentenza 
  del T.A.R.
  Il ricorso incidentale proposto da Cavalleri – De Sanctis va integralmente respinto. 
  Le spese del presente grado possono essere compensate.
P.Q.M
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
  (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:
  - respinge, nei sensi di cui in motivazione, l’appello principale e l’appello 
  incidentale dell’A.N.A.S. e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, 
  la sentenza impugnata;
  - respinge l’appello incidentale proposto da Cavalleri – De Sanctis.
  Spese compensate.