Consiglio di Stato, Sez V - Decisione 29 luglio 2003 n. 4323;
  Pres. Frascione, Rel. Cerreto
  S.R.L. ECOALPI CAPOGRUPPO RTI R.T.I. S.R.L. METAL PLAST RECUPERI R.T.I. S.R.L. 
  COOPERATIVA AMBIENTE (avv.ti Arturo Knering e Maurizio Visconti )
  c. AMAV - AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI VENEZIANA (avv.ti Franco Stivanello 
  Gussoni e Nicolo' Paoletti) CONSORZIO PEI , S.R.L. DEPURACQUE SERVIZI e la S.R.L. 
  CATIL SERVIZI, AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANTIARIA N.1 VENEZIANA (avv.ti Alfredo 
  Bianchini e Enrico Romanelli)
1- Contratti delal P.A. – offerte – offerte anomale – elementi valutabili.
1 - Qualora si contesti l’anomalia di una offerta 
  (nella specie, in un appalto di servizi, art. 25 D. Lgs. 157/1995), la Commissione 
  di gara deve operare tenendo presente che 
  a – deve prendere specificamente in considerazione le giustificazioni fornite 
  ed esporre chiaramente le ragioni in base alle quali esse siano ritenute insoddisfacenti 
  e non diano perciò sufficiente affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione; 
  allorché, invece, consideri seria l’offerta in base ad attendibili spiegazioni 
  fornite dalle Ditte, non occorre che la relativa determinazione sia fondata 
  su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute 
  accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti. 
  b - le giustificazioni in ordine alla congruità dei vari elementi di prezzo 
  costitutivi dell’offerta debbono essere fornite dall’impresa e non cercate autonomamente 
  dall’Amministrazione. 
  c - l’attendibilità dell’offerta va comunque valutata nella sua globalità e 
  non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse 
  dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme. 
  
  d –dopo un primo giudizio di illegittimità per difetto di motivazione della 
  verifica di congruità, la rinnovazione della valutazione in esecuzione del giudicato 
  può riesaminare completamente gli elementi dell’offerta tenendo conto anche 
  di elementi non ritenuti rilevanti in primo momento, dovendosi comunque considerare 
  l'affidabilità globale dell'offerta.
  e - Il dato relativo al costo per il personale e mezzi, in una gara per servizi 
  di smaltimento rifiuti, e’ logico se siano state prese in esame circostanze 
  varie (distanza degli impianti di smaltimento, l’entità dei luoghi di produzione 
  dei rifiuti e distanza tra di essi) che difficilmente si prestano, di per sé 
  e principalmente nel loro insieme, ad una valutazione di inattendibilità per 
  illogicità ed incoerenza, tanto più se un’ impresa controinteressata ha previsto 
  nella sua offerta un analogo quantitativo di ore lavorative
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F A T T O
Con l’appello in epigrafe, il raggruppamento 
  temporaneo di imprese Ecoalpi ha fatto presente che la ASL 12 Veneziana aveva 
  indetto una licitazione privata per la fornitura del servizio raccolta, trasporto 
  e incenerimento e/o smaltimento dei rifiuti speciali, comprensivo della fornitura 
  di idonei contenitori, per il periodo 1.7.1998-30.6.2001; che il Raggruppamento 
  aveva partecipato alla gara limitatamente al primo lotto “rifiuti sanitari pericolosi”, 
  risultando aggiudicataria per il prezzo 2.096 Kg IVA esclusa, per un totale 
  di £. 2.585.726.416 IVA esclusa; che alla gara avevano partecipato anche i raggruppamenti 
  AMAV, con un prezzo di £. 2809 il KG IVA esclusa , e ASPICA, con un prezzo di 
  £. 2820; che l’AMAV aveva proposto ricorso al TAR Veneto avverso la delibera 
  di aggiudicazione n. 1516 del 26.6.1998 e relativi atti del procedimento, compreso 
  il verbale di verifica della congruità dell’offerta; che l’Ecoalpi aveva proposto 
  a sua volta ricorso incidentale avverso il provvedimento con il quale la sua 
  offerta era stata ritenuta anomala nonché avverso l’ammissione con riserva dell’AMAV, 
  per non aver presentato le autorizzazione relative ai forni inceneritori; che 
  il TAR, con sentenza n. 823/99, aveva accolto il ricorso principale dell’AMAV, 
  respingendo quello incidentale della Ecoalpi, per insufficiente motivazione 
  del giudizio di congruità espresso dall’Amministrazione, ferma restando la possibilità 
  per l’Amministrazione di rivalutare le giustificazioni di Ecolpi, tenendo conto 
  delle considerazioni svolte in sentenza; che avverso detta sentenza l’Ecoalpi 
  proponeva appello, con giudizio ancora pendente; che intanto l’Azienda, in conseguenza 
  delle statuizioni della sentenza del TAR n. 823/99, adottava la delibera n. 
  1437 del 17.6.1999, con la quale assegnava, anche in via di conferma, il servizio 
  a Ecoalpi, rilevando che per il periodo 1.6.98-17.6.99 lo aveva espletato in 
  modo corretto e tenuto presente che la gestione di tale società aveva consentito 
  notevoli economie di spese, facendo proprio il verbale di verifica di congruità 
  del 14.6.1999; che l’AMAV impugnava anche quest’ultima delibera davanti al TAR 
  Veneto, che lo accoglieva con la sentenza appellata in questa sede. 
  Ha dedotto che la sentenza appellata era erronea ed ingiusta per le seguenti 
  ragioni: 
  - errore di legge e/o contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione 
  in ordine ai criteri di valutazione dell’offerta, in particolare per aver ritenuto 
  la P.A. obbligata ad un particolare approfondimento della motivazione e che 
  il verbale dell’Azienda non costituisse verbale di verifica. Ha precisato che 
  a fronte della generica richiesta dell’Azienda di fornire ogni elemento utile 
  per un giudizio di congruità dell’offerta, con nota del 23.6.1998 aveva indicato 
  voce per voce i costi da sostenere; né le erano state richieste ulteriori giustificazioni; 
  
  - violazione di legge per aver il TAR esulato dal sindacato di legittimità ed 
  effettuato un sindacato di merito e/o contraddittoria ed illogica motivazione 
  per aver ritenuto il provvedimento impugnato affetto da eccesso di potere per 
  manifesta irrazionalità, travisamento dei fatti ed insufficiente motivazione; 
  
  - errata interpretazione dell’art. 25 D. L.vo n. 157/1995, in quanto la Ecoalpi 
  aveva inviato all’Amministrazione un elenco dettagliato dei costi per cui, ove 
  fossero state ritenute insufficienti le spiegazioni ricevute, doveva essere 
  informata dei costi ritenuti anormalmente bassi, con la concessione di un congruo 
  termine per le dovute precisazioni; 
  - violazione di legge per aver il TAR effettuato un sindacato di merito e/o 
  contraddittoria ed illogica motivazione, in particolare per aver ritenuto esistente 
  ai sensi dell’art. 3 del capitolato un obbligo di fornitura di un determinato 
  quantitativo di contenitori, mentre tale quantitativo poteva variare in più 
  o meno del 20% ed il prezzo di tali contenitori non era imposto da particolari 
  disposizioni, essendo regolato solo dalle leggi di mercato; 
  -oggetto dell’appalto era la prestazione complessiva di un servizio, mentre 
  i contenitori erano solo funzionali a tale servizio, ed inoltre il prezzo indicato 
  per essi di £. 283 milioni era il frutto di una prevedibile riduzione del loro 
  numero; 
  -errore di diritto e/o contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in 
  quanto il TAR aveva analizzato minuziosamente la motivazione data dall’azienda 
  entrando in valutazioni di merito, con la sostituzione del proprio giudizio 
  a quello fornito dall’Amministrazione. 
  Costituitasi in giudizio, l’Azienda ha chiesto l’accoglimento dell’appello. 
  
  Con atto depositato il 25.7.2000, ha proposto controricorso ed appello incidentale 
  la società AMAV. HA in particolare rilevato quanto segue: 
  - il TAR si era limitato ad affermare in modo corretto che in caso di scostamento 
  dell’offerta rispetto alla media dei ribassi, come nella specie, incombeva alla 
  Ecoalpi dimostrare con argomentazioni approfondite che l’offerta era attendibile, 
  mentre l’analisi del costi del 23.6.1998 era solo indicativa degli elementi 
  costitutivi dell’offerta, senza un’adeguata motivazione; che per supplire a 
  tale carenza l’Azienda aveva tentato di fornire delle argomentazioni a supporto 
  della congruità dell’offerta, trasformando quello che doveva essere un verbale 
  di verifica delle giustificazioni offerte dall’impresa in una serie di autonome 
  giustificazioni; 
  -il TAR non era entrato nel merito delle valutazioni della P.A.; 
  - l’Amministrazione aveva chiesto all’Ecoalpi tutte le spiegazioni ritenute 
  necessarie e l’Impresa non aveva fornito alcuna giustificazione; 
  - relativamente al costo dei contenitori l’Ecoalpi si era limitata ad indicare 
  un prezzo di £.283 milioni, mentre tenuto conto dei quantitativi richiesti tale 
  costo doveva essere pari a £.358.455.000, per cui l’utile dichiarato doveva 
  ritenersi ridotto da £.85 milioni a £.9.545.000; d’altra parte l’Azienda, invece 
  di prendere atto di ciò, giustificava autonomamente tale differenza invocando 
  la possibilità di razionalizzare e quindi di ridurre il relativo quantitativo, 
  senza alcun collegamento con le giustificazioni fornite dalla Ecoalpi e senza 
  che tale possibilità venisse accennata nel verbale del 23.6.1998; che inoltre 
  la clausola dell’art. 3 del capitolato non poteva intendersi nel senso indicato 
  dall’Amministrazione ma semmai, tenuto conto dei diversi tipi di contenitore 
  da fornire, come possibilità per l’azienda di chiedere nel limite del 20% più 
  contenitori di un tipo piuttosto che di un altro senza modifiche di prezzi; 
  
  - anche per quanto concerne i costi di personale e mezzi, l’Ecoalpi si era l’imitata 
  a fornire un dato riassuntivo di 6.000 ore a £. 22.000 (per complessive £.132 
  milioni), di per sé non suscettibile di verifica. 
  -l’incongruità dell’offerta Ecolapi si manifestava anche con riferimento ad 
  altre voci (costi del gasolio, costi di raccolta e spese generali), secondo 
  quanto rilevato nel ricorso originario; 
  - la deliberazione assunta dal Direttore generale dell’azienda doveva essere 
  preceduta dai pareri obbligatori del Direttore sanitario, del Direttore amministrativo 
  e del Direttore dei servizi sociali, mentre nella specie tali pareri risultavano 
  espressi nello stesso contesto dell’atto e non erano regolarmente sottoscritti; 
  né l’Azienda aveva fornito prova dell’effettiva esistenza di tali pareri; 
  - le operazioni di verifica erano di competenza del Direttore generale, mentre 
  nella specie erano state affidate a due funzionari, che poi non avevano sottoscritto 
  il verbale del 14.6.1999; né era stato fornita prova di tale sottoscrizione;
  -non era giustificata la compensazione delle spese di giudizio. 
  Con atto depositato il 27.7.2000, l’appellante ha controdedotto al controricorso 
  ed all’appello incidentale dell’AMAV.
  Con ordinanza n. 3881 del 27.7.2000, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare 
  proposta dall’appellante. 
  Con memoria conclusiva, l’Azienda ha fatto presente che nel frattempo l’appalto 
  era stato eseguito con reciproca soddisfazione delle parti e che in particolare 
  l’aggiudicatario aveva dato prova di rispettare gli impegni assunti, rilevando 
  inoltre quanto segue: 
  -l’Azienda, a seguito dell’originaria sentenza del TAR, aveva il dovere di fornire 
  adeguata motivazione in ordine alla scelta dell’Ecoalpi e tale adempimento era 
  stato rispettato con il verbale del giugno 1999 ed in particolare, per quanto 
  si riferiva alla fornitura dei contenitori, era stata ritenuta la congruità 
  del prezzo in considerazione dei quantitativi ridotti consentiti dal disciplinare 
  in funzione di un più razionale utilizzo degli stessi; che in relazione all’utile 
  conseguito dai concorrenti non competeva all’Amministrazione e neppure al Giudice 
  esprimere valutazioni al riguardo; che non poteva condividersi in relazione 
  al quantitativo dei contenitori l’interpretazione fornita dall’AMAV che tendeva 
  a tenerne fermo il quantitativo complessivo; che con riferimento al costo del 
  personale l’azienda aveva ritenuto congruo un impegno di 6.000 ore anche tenendo 
  conto dei mezzi impiegati e del numero dei dipendenti addetti; che anche i costi 
  per il gasolio e per la raccolta , nonché per spese generali erano congrui; 
  
  -l’AMAV nel ricorso originario aveva lamentato non la mancanza dei relativi 
  pareri ma il fatto che non fossero stati espressi nel contesto della deliberazione, 
  ma le relative disposizioni non richiedevano ciò; -il verbale di verifica era 
  corretto anche se vi avevano partecipato due funzionari, invece del solo funzionario 
  delegato (dott. D’Angelo); nè rilevava la mancanza di sottoscrizione del di 
  tale verbale, essendo intervenuto il suo recepimento nella deliberazione n. 
  1437/1999. 
  L’AMAV ha pur essa presentato memoria conclusiva, precisando in particolare 
  quanto segue: 
  -l’offerta della Ecoalpi in tanto poteva ritenersi congrua in quanto veniva 
  ad ammettersi una concreta prestazione del servizio secondo modalità diverse 
  da quelle stabilite dal capitolato, con particolare riferimento alla fornitura 
  dei contenitori, che invece doveva avvenire nel quantitativo prescritto; 
  -analoghe considerazioni potevano effettuarsi anche con riferimento ai mezzi 
  (autoveicoli ed imbarcazioni), atteso che il capitolato richiedeva la disponibilità 
  di almeno tre automezzi e di due natanti, mentre l’Amministrazione riteneva 
  sufficienti una sola imbarcazione e due autoveicoli;
  -l’utile di impresa, tenuto conto solo del costo dei contenitori, veniva a ridursi 
  all’1,1 % del corrispettivo dell’appalto. 
  Alla pubblica udienza del 25.3.2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
D I R I T T O
1. Con sentenza T.A.R. Veneto, sez. 1°, n. 915/2000 è stato accolto il ricorso proposto dal raggruppamento AMAV avverso la deliberazione n. 1437 del 17.6.1999, con la quale il Direttore generale della ASL n.12 Veneziana aveva assegnato in via di conferma al raggruppamento Ecoalpi il servizio raccolta, trasporto e incenerimento e/o smaltimento dei rifiuti speciali, comprensivo della fornitura di idonei contenitori, per il periodo 1.7.1998-30.6.2001. Avverso detta sentenza hanno proposto appello principale il raggruppamento Ecoalpi ed appello incidentale il raggruppamento AMAV.
2. L’appello principale è fondato. 
  2.1. Il TAR aveva accolto un primo ricorso del raggruppamento AMAV (sentenza 
  n.283/99) ritenendo fondata la censura di insufficiente motivazione della valutazione 
  di congruità dell’offerta presentata da Ecoalpi, ferma la facoltà dell’Azienda 
  di riconsiderare le giustificazioni addotte. Avverso detta sentenza proponeva 
  appello Ecoalpi, giudizio che è tuttora pendente. Intanto, con verbale in data 
  14.6.1999 veniva rivalutata l’analisi dei costi predisposta da Ecoalpi, confermandosi 
  il giudizio sulla congruità del prezzo offerto, e quindi veniva adottata la 
  delibera n. 1437 del 17.6.1999, con la quale veniva recepito detto verbale, 
  assegnando in via di conferma al raggruppamento Ecoalpi il servizio in discussione. 
  Per cui veniva proposto un secondo ricorso da parte di AMAV, pur esso accolto 
  con la sentenza in questa sede impugnata. 
  2.2. In particolare, il TAR non ha ritenuto plausibile la valutazione dell’Azienda 
  in ordine alla congruità del prezzo proposto per la fornitura dei contenitori 
  (£. 283 milioni), con conseguente riduzione dell’utile dichiarato da £.85 milioni 
  a circa £ 9,5 milioni, e del costo offerto per personale e mezzi di £.132 milioni 
  impegno di 6.000 ore di lavoro per £.22.000), prendendo poi atto che nel verbale 
  di verifica del 14.61999 era stato considerato il costo di £.273 milioni per 
  lo smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, senza tener conto dell’alternativa 
  prospettata dall’Ecoalpi (sterilizzazione e successivo smaltimento). Inoltre, 
  il TAR ha sostanzialmente condiviso il rilievo dell’AMAV secondo cui l’Azienda 
  non si era limitata a verificare le precisazioni fornite dall’aggiudicataria 
  in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ma avrebbe essa stessa autonomamente 
  fornito delle giustificazioni sulla loro attendibilità. 
  2.3. Vanno condivise le doglianze dell’appellante nella parte in cui si sostiene 
  che il TAR aveva illegittimamente ritenuto esistente ai sensi dell’art. 3 del 
  capitolato un obbligo di fornitura di un determinato quantitativo di contenitori, 
  mentre tale quantitativo poteva variare in più o meno del 20%, e senza considerare 
  che oggetto dell’appalto era la prestazione complessiva di un servizio, mentre 
  i contenitori erano solo funzionali a tale servizio, ed inoltre il prezzo indicato 
  per essi di £. 283 milioni era il frutto di una prevedibile riduzione del loro 
  numero; che anche i costi di personale e mezzi ( quantificati in 6.000 ore a 
  £.22.000, per complessive £.132 milioni), dovevano ritenersi congrui come del 
  resto ritenuto dall’azienda sulla base di precedenti esperienze ed in sostanza 
  a quest’ultimo riguardo il TAR aveva effettuato una valutazione di merito che 
  non poteva che essere riservata all’Aministtrazione.
  2.3.1. Si osserva in proposito che è pacifico in giurisprudenza il principio 
  secondo cui in sede di esame delle giustificazioni svolte a sostegno dell’offerta 
  sospettata di anomalia l’Amministrazione deve prendere specificamente in considerazione 
  le giustificazioni fornite ed esporre chiaramente le ragioni in base alle quali 
  esse siano ritenute insoddisfacenti e non diano perciò sufficiente affidamento 
  sulla corretta esecuzione della prestazione; allorché, invece, consideri seria 
  l’offerta in base ad attendibili spiegazioni fornite dalle Ditte, non occorre 
  che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva 
  delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori 
  apprezzamenti (V. le decisioni di questa Sezione n. 1247 del 5.3.2001 e n. 3566 
  del 28.6.2002). Inoltre, è indubbio che le giustificazioni in ordine alla congruità 
  dei vari elementi di prezzo costitutivi dell’offerta debbono essere fornite 
  dall’impresa e non certamente ricercate autonomamente dall’Amministrazione. 
  E’ sufficiente al riguardo richiamare, per quanto interessa, l’art. D. L.Vo 
  17.3.1995 n. 157, il quale prescrive per lo svolgimento del procedimento di 
  verifica dell’anomalia il contraddittorio tra Ente appaltante ed impresa, assegnando 
  a quest’ultima il compito di giustificare la congruità dei singoli elementi 
  e dell’offerta complessiva ed all’Amministrazione la valutazione conclusiva 
  (V. la decisione C.si n. 64 dell’8.4.2002). Infine, non bisogna dimenticare 
  che l’attendibilità dell’offerta va comunque valutata nella sua globalità e 
  non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse 
  dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme (V. 
  la decisione di questo consiglio, sez. VI n. 6217 dell’11.12.2001) 
  2.3.2.Nella specie, la Ecoalpi si era limitata ad indicare i singoli elementi 
  costitutivi dell’offerta, precisando i dati di base tenuti presenti per pervenire 
  al relativo calcolo. Tali elementi di prezzo erano stati ritenuti singolarmente 
  congrui da parte dell’Azienda, la quale si era anche espressa per la congruità 
  complessiva dell’offerta. Per cui non vi erano ragioni affinché l’Impresa fornisse 
  ulteriori giustificazioni. Né il giudizio di congruità espresso dall’Azienda 
  non poteva tener conto della corretta interpretazione del capitolato di gara, 
  con particolare riguardo al quantitativo di contenitori previsto, anche se ciò 
  non era stato evidenziato dall’Impresa, non trattandosi evidentemente di integrazione 
  di quanto fornito dalla parte. Invero, l’art. 3 del capitolato effettivamente 
  consentiva una variazione del 20% del quantitativo dei contenitori senza che 
  per ciò la Ditta aggiudicataria potesse pretendere variazioni di prezzo. Né 
  appare da condividere lo sforzo interpretativo dell’AMAV tendente a mantener 
  fermo il quantitativo complessivo e ammettendo, tenuto conto dei diversi tipi 
  di contenitore da fornire, la possibilità per l’azienda di chiedere nel limite 
  del 20% più contenitori di un tipo piuttosto che di un altro senza modifiche 
  di prezzi, atteso che la relativa disposizione riferisce la variazione del 20% 
  alla quantità di ciascun tipo di contenitore e quindi anche alla quantità complessiva. 
  
  2.3.3.Non rileva poi la circostanza che la possibilità di tener conto di tale 
  variazione non sia stata considerata dall’Azienda nel primo verbale di verifica 
  del 23.6.1998 ma solo in quello attuale. Occorre tener presente che nel caso 
  di un primo giudizio di illegittimità per difetto di motivazione della verifica 
  di congruità effettuata dall’Amministrazione (come è avvenuto nella specie), 
  questa poi nella rinnovazione della valutazione in esecuzione del giudicato 
  può riesaminare completamente gli elementi dell’offerta tenendo conto anche 
  di elementi non ritenuti rilevanti in primo momento, dovendosi comunque considerare 
  l’affidabilità globale dell’offerta (V. la decisione di questo Consiglio, sez. 
  VI, n.493 del 31.1.2003).
  2.3.4. Per quanto concerne l’attendibilità o meno del dato relativo al costo 
  indicato per personale e mezzi di £.132 milioni (impegno di 6.000 ore di lavoro 
  per £.22.000), è sufficiente richiamare il giudizio di congruità espresso dall’Azienda 
  sulla base di precedenti esperienze. La contestazione di tale dato da parte 
  del TAR (con particolare riferimento alla quantificazione delle 6.000 ore) è 
  avvenuta con considerazioni che impingono nel merito, essendo state prese in 
  esame circostanze varie (distanza degli impianti di smaltimento, l’entità dei 
  luoghi di produzione dei rifiuti e distanza tra di essi) che difficilmente si 
  prestano di per sé e principalmente nel loro insieme ad una valutazione di inattendibilità 
  per illogicità ed incoerenza, tanto più che la stessa AMAV aveva previsto nella 
  sua offerta un quantitativo di 6.000 ore lavorative anche se con utilizzazione 
  di impianti di smaltimento situati piuttosto vicini ai luoghi di raccolta dei 
  rifiuti. 
3.Privo di fondamento è l’appello incidentale. 
  
  Nelle premesse delle deliberazione n.1437/99, il Direttore generale dell’Azienda 
  dà atto di aver raccolto il parere favorevole del Direttore sanitario, del Direttore 
  amministrativo e del Direttore dei servizi e ciò è sufficiente per ritenere 
  osservata la disposizione di cui all’art. 3, comma 7, D. Lvo 3012.1992 n.502, 
  la quale non richiede un formale parere di tali soggetti. Per cui è irrilevante 
  la circostanza dedotta dall’AMAV della mancata prova in ordine all’effettiva 
  sussistenza di un parere sottoscritto da tali figure professionali. 
  Parimenti non può costituire vizio del procedimento di verifica di congruità 
  dell’offerta la circostanza che le relative operazioni siano state affidate 
  a due funzionari che poi non hanno sottoscritto il verbale del 14.6.1999, atteso 
  che il verbale in questione è stato fatto proprio dal Direttore generale per 
  essere parte integrante della deliberazione n. 1437/99.
3. Per quanto considerato l’appello principale va accolto e l’appello incidentale va respinto e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso originario dell’AMAV va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, 
  accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale. 
  Spese compensate.