CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - parere 
  3 giugno 2003 n.1876
   Pres. PIACENTINI, Est. LODI – Sangiovanni c.Ministero 
  economia - (Ricorso straordinario). 
Autorizzazione e concessione - Gioco del lotto - Ricevitoria - Distanza minima di 200 metri tra ricevitorie – validita’ generale.
Due banchi del lotto non possono distare meno di 200 metri: detta distanza non vale soltanto per le ricevitorie gestite da ex dipendenti dell'Amministrazione del lotto, ma anche per le ricevitorie “pure”, cioe’ riassegnate a seguito di rinuncia dell'originario titolare, “ex lottista”. Sussiste infatti una assimilazione tra la disciplina della concessione del gioco del lotto e quella della rivendita di generi di monopolio, con conseguente applicabilità anche per il gioco del lotto delle disposizioni emanate per i generi di monopolio e, in particolare, delle distanze minime per le rivendite.
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Visto il ricorso straordinario al Capo dello 
  Stato in data 15 maggio 2002, proposto dal signor. Alberto Sangiovanni, e depositato 
  presso il Consiglio di Stato in data 4 giugno 2002, ai sensi dell’art. 11, secondo 
  comma del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
  Vista la pronuncia interlocutoria in data 18 giugno 2002; 
  Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 12236, in data 24 marzo 2003, 
  con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze (Amministrazione autonoma 
  dei monopoli di Stato) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al 
  ricorso straordinario indicato in oggetto; 
  Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi 
  Lodi; 
Premesso: 
  Con atto in data 15 maggio 2002 il signor Alberto Sangiovanni, che gestisce 
  la rivendita di generi di monopolio n. 570 di Milano, ha impugnato il provvedimento 
  dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato della stessa città, in 
  data 24 gennaio 2002, che ha disposto la sospensione della procedura di assegnazione 
  della ricevitoria del lotto n. 4258, in favore del medesimo ricorrente. 
  Quali atti presupposti con il ricorso vengono anche impugnate le circolari ministeriali 
  n. 04/100474 del 24 febbraio 2000; n. 04/43 del 5 dicembre 2000, nonché la nota 
  04/109117 del 7 maggio 2001 e gli atti connessi e conseguenziali. Ritenendo 
  illegittima la predetta determinazione, adottata in quanto la ricevitoria risultava 
  ubicata a distanza inferiore ai 200 metri rispetto al Banco lotto n. 53 in Milano, 
  l'interessato deduce le seguenti doglianze: 
  1) violazione dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato 
  dall'articolo 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, numero 449; del decreto 
  ministeriale n. 30 dicembre 2000; degli articoli 3 e 97 della Costituzione e 
  di principi generali. 
  L'Amministrazione riferente, nel trasmettere anche una memoria di controdeduzioni 
  in data 31 maggio 2002, prodotta dalla controinteressata signora Stefania Frediani, 
  titolare della menzionata ricevitoria n. 53 in Milano, contesta la fondatezza 
  del merito del gravame. 
Considerato: 
  Secondo l'assunto del ricorrente, l'impugnato provvedimento relativo alla mancata 
  assegnazione, a suo favore, di una ricevitoria del lotto, per l'ubicazione ad 
  una distanza inferiore ai 200 metri rispetto ad un preesistente Banco lotto, 
  sarebbe illegittimo in quanto la detta distanza varrebbe soltanto per le ricevitorie 
  gestite da ex dipendenti dell'Amministrazione del lotto, mentre nel caso di 
  specie si tratterebbe di una ricevitoria “pura”, essendo stata riassegnata a 
  seguito di rinuncia dell'originario titolare, “ex lottista”. 
  La tesi del ricorrente non è condivisibile. 
  L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha ridotto, rispetto 
  alla normativa previgente (decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 
  e legge 19 aprile 1990, n. 85) a soli 200 metri la distanza minima che deve 
  intercorrere tra le ricevitoria gestite dai rivenditori di generi di monopolio 
  e quelle gestite da ex dipendenti del lotto. 
  Essendo sorti dubbi in ordine alla circostanza che le disposizioni sopra richiamate 
  dovessero riferirsi soltanto alle ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, 
  ovvero anche a quelle cedute dagli stessi, a qualsiasi titolo, è stato posto 
  quesito al Consiglio di Stato il quale, con pareri Sez. III n. 1483/01 del 22 
  gennaio e 18 giugno 2002, si è espresso nel senso che i destinatari della disposizione 
  succitata sono da individuare esclusivamente negli ex dipendenti del lotto, 
  titolari di ricevitorie. 
  Con il detto parere si è, peraltro, sottolineato che a seguito della legge 19 
  aprile 1990, n. 85, è avvenuta una assimilazione tra la disciplina della concessione 
  del gioco del lotto e quella della rivendita di generi di monopolio, con conseguente 
  applicabilità anche per il gioco del lotto delle disposizioni emanate per i 
  generi di monopolio e, in particolare, della circolare n. 04/60570 del 20 gennaio 
  1971 e successive modifiche (da ultimo la circolare n. 04/63406 del 25 settembre 
  2001), che stabiliscono le distanze minime per le rivendite. 
  A tal proposito va ricordato che, secondo quanto indicato nella circolare da 
  ultimo indicata, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (come 
  il comune di Milano) il locale da adibirsi per la nuova rivendita deve trovarsi 
  ad una distanza non inferiore a metri 200 dalla tabaccheria più vicina. 
  Sulla base dei principi indicati nelle surrichiamate precedenti pronunce di 
  questa Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, la pretesa 
  avanzata con il ricorso in esame si palesa priva di fondamento. 
  Nel caso di specie, infatti, è incontestato che la ricevitoria richiesta dall'odierno 
  ricorrente sarebbe ubicata a distanza inferiore ai 200 metri rispetto ad un 
  preesistente Banco lotto. La mancata assegnazione della ricevitoria stessa risulta, 
  quindi, coerente con la regola sopra evidenziata e le doglianze dedotte in proposito 
  dall'interessato non possono che essere disattese. 
  Di conseguenza, anche l’istanza cautelare contestualmente presentata dallo stesso 
  ricorrente non può trovare accoglimento. 
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto unitamente alla istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.